Ordinanza ministeriale n. 332 del 9 luglio 1996, prot. n. 2234

Disposizioni concernenti la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Veduta la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Veduto il D.M. 9 marzo 1994, recante modifiche ai programmi del biennio degli istituti tecnici industriali e dei trienni per l'elettronica e le telecomunicazioni, l'elettrotecnica, ed automazione e la meccanica negli stessi istituti tecnici industriali;
Veduto il D.M. 15 aprile 1994, contenente i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato;
Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
Veduto il D.M. 29 aprile 1994 che ha differito all'anno scolastico 1995/96 l'attuazione dei nuovi orari e programmi d'insegnamento esclusivamente per il biennio degli istituti tecnici industriali;
Veduto il D.M. 24 novembre 1994 sul nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, e successive modificazioni;
Veduto il D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, sui criteri per la determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1995/96 e 1996/97;
Veduti i regolamenti interministeriali 27 aprile 1995, relativi alla sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nei trienni degli indirizzi Chimica industriale, Industria tessile, Maglieria e confezione industriale negli istituti tecnici industriali;
Veduti i DD.MM. 27 aprile 1995, relativi alla sostituzione dei programmi di insegnamento dei predetti trienni;
Veduta la propria ordinanza permanente dell'1 dicembre 1990 concernente la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, modificata ed integrata dalle successive ordinanze n. 82 del 20 marzo 1992, n. 269 del 22 settembre 1992, n. 78 del 23 marzo 1993, n. 168 del 9 maggio 1994 e n. 171 del 25 maggio 1995;
Veduto il regolamento interministeriale 31 gennaio 1996 concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale;
Veduto il D.M. 31 gennaio 1996 relativo alla sostituzione dei programmi d'insegnamento vigenti nei predetti quinquenni degli istituti tecnici commerciali;
Veduto il D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996, relativo alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni/classi per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 e alle disposizioni sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per i medesimi anni scolastici;
Veduto il D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996, sulla determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1997/98 e l'integrazione del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 con ulteriori prescrizioni relative all'anno scolastico 1996/97;
Informate le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995;
Acquisita l'intesa con il Ministro del Tesoro;

ORDINA


Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 328 dell'1 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle disposizioni che seguono per la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Art. 1 - Organi competenti e ambito di applicazione
1. A norma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, confermato dal primo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, è attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza alla definitiva determinazione annuale delle Dotazioni Organiche relative al personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, compresi gli istituti per studenti non vedenti.
2. Per le scuole ed istituti della provincia di Trento la competenza alla determinazione delle Dotazioni Organiche di cui al comma 1 è attribuita al Sovrintendente scolastico provinciale; per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento italiana, tedesca e ladina della provincia di Bolzano è attribuita rispettivamente al Sovrintendente scolastico, all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e all'Intendente scolastico per la scuola in lingua ladina.
3. Le disposizioni predette nonché quelle dei successivi articoli non si applicano ai Conservatori di Musica e alle Accademie di Belle Arti le cui Dotazioni Organiche formeranno oggetto di separati provvedimenti.
4. E' altresì attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza a determinare gli organici dei ruoli speciali provinciali del personale docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30/7/1973, n. 488.
5. Le disposizioni predette nonché le direttive ed i criteri indicati nei successivi articoli saranno seguite nella definizione delle Dotazioni Organiche relative al personale docente di Educazione fisica, rapportando alla squadra prevista dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, quanto riferito alla classe.
I Provveditori agli Studi, in sede di adeguamento della previsione d'organico alla situazione di fatto, prima di effettuare la relativa ricognizione delle esigenze complessive per la definizione del quadro delle disponibilità, procederanno alle eventuali autorizzazioni - in deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 - dell'insegnamento dell'Educazione fisica e sportiva negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado per classi anziché per squadre distinte per sesso.
Considerato che l'insegnamento per classe (mista) comporterebbe momenti di metodologia differenziata, che postulerebbero un diverso spazio orario, inattuabile, peraltro, senza una preventiva revisione degli obiettivi didattici e di contenuti delle stesse discipline, i Capi d'istituto formuleranno le proprie eventuali richieste di autorizzazione dopo aver verificato l'impossibilità di adottare le soluzioni previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.
6. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 la consistenza degli organici provinciali del personale docente è indicata nelle Tabelle allegate al decreto interministeriale n. 174 dell'8 maggio 1996, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle classi e sezioni da costituire, in conformità alle indicazioni del piano pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni/classi definito con il decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996, emesso in attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 le Dotazioni Organiche del personale docente sono definite dai Provveditori agli Studi, nei limiti della consistenza dell'organico provinciale complessivo, previsto dalle Tabelle allegate al decreto interministeriale n. 174 dell'8 maggio 1996, in relazione alle necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi.

Art. 2 - Previsione delle classi e delle squadre di Educazione fisica
1. Per ogni scuola ed istituto, sezione staccata, sede coordinata, sezione o scuola aggregata e sezione serale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i Presidi compileranno, per la parte di loro competenza, e trasmetteranno ai Provveditorati agli Studi il Prospetto 1 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.) allegato alla presente ordinanza ministeriale, contenente i seguenti dati:

- la situazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico in corso e il relativo numero degli alunni (tale situazione nel caso di istituti con più indirizzi, specializzazioni o corsi di qualifica o post-qualifica deve essere ripartita per ciascuno di essi);
- la suddivisione delle classi e degli alunni in relazione alle lingue straniere in esse insegnate;
- la serie storica dei corsi e delle classi che hanno funzionato nell'istituto e il relativo numero degli alunni;
- ed infine il numero delle classi che si prevede funzioneranno, sulla base dei criteri fissati dal D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996 (vedere le relative istruzioni allegate) (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.) nell'anno scolastico successivo.

2. Al fine di consentire la compilazione di quanto sopra da parte dei Capi d'istituto, i Provveditori agli Studi dovranno comunicare loro immediatamente il dato relativo al totale degli alunni frequentanti la terza media nelle scuole della provincia per l'anno scolastico in corso.
3. Per quanto concerne l'organico previsionale delle scuole medie annesse agli istituti d'arte, si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale sugli organici del personale docente delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado.
4. Per la definizione dell'organico degli insegnanti di Educazione fisica ciascun Capo d'istituto dovrà compilare, datare e sottoscrivere sotto la sua personale responsabilità, per ogni scuola ed istituto, sezione staccata o scuola coordinata, il Prospetto 1/E.F. allegato (si omette nella pubblicazione, n.d.r.), da trasmettere al competente Provveditore agli Studi contenente i seguenti dati:

- la consistenza numerica e la composizione per sesso delle singole classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre maschili e femminili funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre di cui si prevede la formazione per l'anno scolastico successivo;
- la serie storica dei corsi e delle squadre (ultimi 4 anni).

5. Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli Studi, dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni dall'invio, i Presidi avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 4 agosto 1995.

Art. 3 - Previsione delle classi sperimentali
1. Le classi ed i corsi nei quali si attuano progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concorrono alla costituzione delle cattedre e degli organici, congiuntamente alle classi dei corsi ordinari.
2. Le classi nelle quali è autorizzata, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'attuazione di iniziative di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, elaborate autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche debbono essere rilevate con i relativi gruppi di indirizzo dai Capi d'istituto sui prospetti 1A e 1A/bis (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.), a tal fine predisposti, secondo i criteri indicati al punto 17 delle istruzioni allegate; gli stessi prospetti, dopo la compilazione, dovranno essere trasmessi dai Presidi interessati al competente Provveditore agli Studi.
3. I successivi prospetti 2A e 1A/EF (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.) relativi alla Dotazione Organica dell'istituto, saranno prodotti dal Sistema Informativo di questo Ministero limitatamente alle parti relative alle classi e ai gruppi di area di indirizzo definitivamente previsti; tali prospetti saranno inviati dal Provveditore agli Studi al Preside per la formulazione dell'ipotesi di organico, sulla base dei piani didattici contenuti nei singoli decreti ministeriali autorizzativi della sperimentazione. Dopo la compilazione i prospetti dovranno essere inviati al competente Provveditore agli Studi come precisato nel successivo ottavo comma dell'articolo 6.
4. Il numero delle classi di cui al precedente comma 2 dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996. Le cattedre relative ai progetti che coinvolgono l'intera struttura curriculare dovranno essere costituite secondo i criteri fissati nei singoli decreti autorizzativi, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo, secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, in modo tale da non comportare un rapporto tra docenti e classi superiore a 2,5 unità; le cattedre relative, a classi nelle quali si attuino iniziative limitate a parziali modificazioni degli ordinamenti didattici saranno determinate in conformità al successivo comma 5.
5. Le classi e le squadre nelle quali si attuino progetti coordinati e promossi a livello centrale devono invece essere rilevate, unitamente alle classi normali, secondo i criteri previsti dall'art. 2 per la compilazione del prospetto 1 e 1/EF, in conformità al punto 18 delle allegate istruzioni.
La relativa Dotazione Organica per le singole scuole ed istituti verrà determinata secondo le procedure previste nella presente ordinanza ed i criteri di formazione delle cattedre di cui al comma 4 nonché agli articoli seguenti. Il numero delle stesse classi dovrà essere determinato entro i limiti di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996.
6. L'unica Dotazione Organica delle singole scuole e istituti d'istruzione, sezioni staccate e scuole coordinate, è complessivamente determinata dalla somma degli elementi contenuti nei prospetti di rilevazione distintamente compilati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4 - Costituzione delle cattedre e determinazione delle Dotazioni Organiche
1. La determinazione delle Dotazioni Organiche per ogni materia - o gruppo di materie - di insegnamento dovrà essere attuata secondo la denominazione ed ordinazione numerica delle classi di concorso a cattedra di cui al D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre dovranno essere seguiti i criteri fissati dai relativi decreti nonché dai successivi articoli.
3. Gli orari e i programmi d'insegnamento del nuovo indirizzo IGEA - Indirizzo giuridico, economico, aziendale - previsti nel regolamento interministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, e nel D.M. di pari data, registrati alla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, reg. n. 1 istruzione, fg. nn. 71 e 72 e pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 48 alla G.U. n. 63 del 15 marzo 1996, serie generale, troveranno graduale applicazione a partire dalle prime classi dell'a.s. 1996/97 negli istituti tecnici commerciali in sostituzione dei preesistenti indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero e amministrazione industriale. Nella fase transitoria, in cui coesisteranno contributi orari del vecchio ordinamento con quelli del nuovo, le cattedre saranno costituite con modalità diverse a seconda degli indirizzi presenti nelle singole scuole, con orario decrescente da 18 a 14 ore settimanali - fermo restando, comunque, l'orario minimo di cattedra per i diversi insegnamenti previsto dal vecchio o dal nuovo ordinamento. E' fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del completamento in caso di costituzione di cattedre inferiori alle 18 ore.
4. Per il reperimento delle cattedre di lingua straniera le ore di insegnamento, previste nei vari tipi di scuola od istituto dai programmi vigenti, devono essere considerate una sola volta per ciascuna classe. Pertanto, nel caso di funzionamento di una classe con più lingue straniere (c.d. classi bilingue) questa va presa in considerazione solo per la lingua straniera studiata dal numero prevalente di alunni, tenuto conto, ove possibile, della tendenza della lingua a svilupparsi sul corso completo.
5. Il funzionamento delle classi di cui al precedente comma potrà essere autorizzato per garantire la continuità di apprendimento della lingua della quale si sia iniziato lo studio nella scuola secondaria di 1° grado, purché il gruppo meno numeroso di allievi sia formato da non meno di 10 unità nella prima classe del corso di studi, fermo restando l'obbligo di garantire, comunque, lo studio della stessa lingua nelle classi successive; nei corsi di studio che non comportano l'insegnamento della lingua straniera per la loro intera durata, l'autorizzazione al funzionamento di classi bilingue può essere concessa anche in presenza di almeno 5 alunni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche ai corsi ad indirizzo sperimentale.
7. La composizione analitica delle classi bilingue dovrà essere riportata sul retro del Prospetto 1, unitamente al numero delle cattedre di ciascuna lingua straniera determinato nell'organico di diritto dell'anno scolastico in corso.
8. Per quanto riguarda, inoltre, la definizione dell'organico dei docenti di Educazione fisica dovranno essere osservate le seguenti modalità:

1) per quanto riguarda la formazione delle squadre si richiama l'attenzione sull'osservanza del limite minimo di 15 alunni previsto in via generale dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Sono ammesse solo quelle deroghe relative a situazioni ambientali e contingenti in cui non sarebbe possibile realizzare l'insegnamento dell'Educazione fisica per difetto del numero minimo di 15 alunni.
A tal fine si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 30 settembre 1974, n. 232, prot. n. 3473 integrata con la C.M. n. 246, prot. n. 7152/B del 29 luglio 1982.
Tali deroghe dovranno essere giustificate con l'invio di copia dell'autorizzazione prevista dalla precitata C.M. n. 246; in relazione al numero massimo di alunni si fa richiamo all'analogo limite previsto per la formazione delle classi dal D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996 citato nelle premesse;
2) ai fini dell'organico si deve tener conto anche delle ore nelle classi che attuano la sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo comma, che pertanto concorrono alla formazione dell'organico secondo i criteri previsti dalla presente ordinanza, salvo il disposto del successivo art. 7, sesto comma;
3) negli istituti e scuole magistrali le squadre formate da alunni delle classi terminali dovranno essere costituite in numero pari a quello relativo alle penultime classi funzionanti nell'anno scolastico corrente;
4) in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 3/8 maggio 1990, n. 225, sono unificate le Dotazioni Organiche dei docenti di Educazione fisica, già distinte in relazione al sesso di appartenenza. Affinché, tuttavia, sia assicurato il mantenimento dell'assetto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 7/2/1958, n. 88, anch'essa sopra citata, nell'attesa di un riordino sistematico della disciplina legislativa in materia, le cattedre di Educazione fisica della classe di concorso 29/A (ex XXXV/A) rimangono composte dal carico orario nella misura stabilita, distintamente, per l'insegnamento a squadre maschili e per l'insegnamento a squadre femminili.

9. Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la C.M. n. 102 del 27 marzo 1984.
10. Relativamente all'anatomia artistica nei licei artistici, in conformità alle istruzioni impartite con C.M. n. 77 del 6 marzo 1995, non dovranno essere considerate le ore di insegnamento sulle quali sono mantenuti in servizio i docenti di cui all'art. 4, comma 6, del D.M. 334/94, sempreché tali ore non siano necessarie al fine di evitare la situazione di soprannumerarietà, nell'ambito dell'istituto, ai docenti della classe di concorso 21/A.

Art. 5 - Cattedre appartenenti a classi di concorso atipiche
1. Al fine di operare, fin dalla fase di previsione delle classi, una corretta previsione delle cattedre relative agli insegnamenti che possono essere attribuiti a diverse classi di concorso, si precisa quanto segue.
2. Nei casi di diversa possibile attribuzione degli stessi insegnamenti a cattedre specifiche o a cattedre con competenza estesa a più discipline dovranno essere costituite cattedre specifiche ordinarie o posti-orario, anche esterni, in tutti i casi nei quali lo consenta l'eventuale incremento del numero di classi previste o la prevedibile vacanza di cattedre non specifiche per collocamento a riposo o dimissioni dei docenti titolari che le occupano nell'anno scolastico in corso.
3. Resta inteso che la facoltà di duplice attribuzione delle ore di insegnamento relative alle discipline «atipiche» va esercitata previa rigorosa valutazione degli effetti connessi; non può prescindersi infatti dalla necessità di perseguire, sia pure nel rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori e più opportune finalità quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la continuità didattica.
4. Al fine di consentire l'esatta definizione della Dotazione Organica per le classi di concorso in questione, i Capi d'istituto sono tenuti ad indicare, nell'apposito spazio del Prospetto 1 (paragrafo 16 delle istruzioni allegate), il numero delle classi che dovranno contribuire, in via previsionale, alla formazione di cattedre per l'una o per l'altra delle classi di concorso interessate.
Nell''Allegato 1 si riporta l'elenco delle classi di concorso «atipiche» per indirizzo o corso di qualifica nell'ambito dei diversi tipi d'istituto. I criteri generali indicati nel presente articolo si applicano anche ai corsi sperimentali il cui decreto autorizzativo preveda la possibilità di attribuire singoli insegnamenti a più classi di concorso.

Art. 6 - Procedura di determinazione degli organici
1. I Provveditori agli Studi, acquisita la situazione effettiva integrata da quella previsionale, controllano la regolarità della compilazione dei relativi Prospetti sulla base dei criteri indicati nella presente ordinanza ministeriale, apportano le variazioni ritenute necessarie, e convocano i soggetti sindacali di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, esponendo agli stessi gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali a cui intendono attenersi nella definizione delle Dotazioni Organiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. I predetti soggetti sindacali hanno diritto ad avere in visione gli elementi conoscitivi utili alla determinazione dei criteri generali relativi alla materia in questione.
3. Effettuate le predette operazioni e decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, i Provveditori agli Studi dovranno comunicare al Sistema Informativo, i dati inerenti la situazione delle classi dei gruppi di area o di indirizzo e delle squadre di Educazione fisica contenuta nei Prospetti 1, 1/EF, 1A, 1A/bis.
4. I dati così acquisiti relativi alle classi previste costituiranno anche la base di formazione dell'organico di diritto del personale non docente secondo quanto disposto dall'apposita ordinanza ministeriale.
5. I Provveditori agli Studi, infine, dovranno procedere, sulla base del numero delle classi e delle squadre previste, alla determinazione delle Dotazioni Organiche del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
6. Nella definizione delle Dotazioni Organiche i Provveditori agli Studi dovranno ovviamente operare sulla base della relativa normativa vigente per ogni tipo di istruzione apportando le eventuali dovute modifiche alla proposta di organico fornita dal Sistema Informativo.
7. Per quanto concerne le scuole che attuano progetti di sperimentazione di cui al comma 2 del precedente art. 3, i Provveditori agli Studi, otterranno, tramite il Servizio Trasmissione Dati, la stampa dei Prospetti 2/A e 1A/EF compilati nella parte relativa alle classi e ai gruppi di aree di indirizzo definitivamente previsti. Tali prospetti dovranno essere immediatamente inviati dai Provveditori agli Studi ai competenti Capi d'istituto, unitamente ai corrispondenti Prospetti 1A/bis.
8. Sulla base di tale previsione e dei piani didattici contenuti nei singoli decreti ministeriali autorizzativi della sperimentazione, gli stessi Capi d'istituto formuleranno la Dotazione Organica prevedibile compilando la seconda parte dei Prospetti 2A e 1A/EF. I Provveditori agli Studi, verificata la conformità della stessa Dotazione Organica ai predetti decreti, nonché alla normativa vigente in materia di sperimentazione, procederanno alla costituzione di cattedre orario interne e esterne alla stessa scuola, comprensive di ore di insegnamento residue sia in corsi ordinari che in corsi sperimentali.
Successivamente comunicheranno, al Servizio Trasmissione Dati, il numero delle cattedre così rideterminate e le ore residue per ogni classe di concorso.
9. I Provveditori agli Studi comunicheranno, inoltre, ai soggetti sindacali di cui all'ar. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le Dotazioni Organiche definite a livello provinciale.
10. I Provveditori agli Studi trasmetteranno alle singole scuole una copia delle Tabelle di rispettiva competenza. Dette Tabelle resteranno affisse per 30 giorni e successivamente conservate nelle segreterie a disposizione dei docenti interessati per la consultazione.
11. Dette Dotazioni costituiscono, in base alle vigenti disposizioni, provvedimento definitivo.

Art. 7 - Criteri di costituzione delle cattedre orario
1. Ai fini della costituzione delle cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell'art. 441 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra;
b) il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d'istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali;
c) le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la costituzione di cattedre «interne» a ciascuna sezione serale, dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre orario nell'ordine seguente, fermi restando i princìpi generali espressi in precedenza:

1 - cattedre-orario con classi del corso serale di altro istituto della medesima sede;
2 - cattedre-orario con classi del corso diurno del medesimo istituto;
3 - cattedre-orario con classi del corso diurno di altro istituto;

d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

3. La cattedra orario dovrà essere costituita con non meno di 18 ore settimanali o con un numero di ore non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra ordinaria dell'istituto al quale viene attribuita la titolarità.
4. La titolarità verrà attribuita all'istituto che ha il maggior numero di ore residue e in caso di parità all'istituto che offre maggiori garanzie per il consolidamento della cattedra in parola; tale istituto dovrà essere indicato per primo nell'organico.
5. Le disposizioni relative al completamento in corsi e classi collaterali delle cattedre di «Scienze naturali, chimica e geografia» nei licei classici, nonché di «Scienze naturali, chimica e geografia» e di «Disegno e storia dell'arte» nei licei scientifici sono da intendersi estese anche a classi e corsi collaterali di sezioni annesse.
6. Le frazioni di cattedra disponibili in corsi e classi che attuano iniziative sperimentali, di cui al secondo comma del precedente art. 3, devono essere unite alle corrispondenti, eventuali, frazioni di cattedra presenti nei corsi normali per costituire, prioritariamente, cattedre orario nell'ambito del medesimo istituto.
Parimenti, nel caso di scuole coordinate o di sezioni aggregate ad istituti di diverso ordine, funzionanti nello stesso Comune, le eventuali frazioni di cattedre devono essere unite al fine di formare cattedre orario nell'ambito della medesima istituzione scolastica. Solo successivamente, dette frazioni, unitamente considerate, potranno essere utilizzate per la costituzione o il completamento di cattedre orario esterne all'istituto.
A tal fine, pertanto, i Provveditori agli Studi apporteranno, mediante le apposite funzioni meccanografiche, le correzioni e integrazioni ritenute necessarie all'ipotesi di organico formulata dal Sistema Informativo del Ministero.
7. Recepite le correzioni e integrazioni di cui al precedente comma, è determinata la Dotazione Organica complessiva delle scuole ed istituti, sezioni staccate e scuole coordinate.
8. Sulla base delle disposizioni contenute o richiamate nel presente articolo e in quelli precedenti, i Provveditori agli Studi procederanno direttamente alla determinazione delle Dotazioni Organiche previsionali degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8 - Procedura per la determinazione della Dotazione Provinciale
1. L'organico provinciale complessivo di cui all'art. 1, comma 7, è comprensivo della Dotazione Organica Aggiuntiva prevista dall'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, stabilisce i criteri di ripartizione delle Dotazioni tra i singoli insegnamenti per gli istituti di istruzione secondaria superiore, a norma del comma 13 dell'art. 455 del decreto legislativo citato.
2. Nel limite dell'organico provinciale complessivo prestabilito con il D.I. n.174 dell'8 maggio 1996, la Dotazione Organica Provinciale per le finalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto è determinata dalla differenza tra l'organico complessivo e la somma delle cattedre e dei posti di insegnamento costituiti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
3. La Dotazione Organica Provinciale di cui al precedente comma è determinata per ciascuna classe di concorso a cattedre preliminarmente in relazione alle unità di personale docente eccedente, in ogni circoscrizione provinciale, le Dotazioni Organiche di cui ai precedenti articoli. Ai fini sopra indicati si dovrà procedere alla rilevazione, per ogni classe di concorso a cattedre, dei seguenti dati, che dovranno essere riportati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 25 delle istruzioni allegate, nell'apposito Prospetto:

a) numero complessivo dei docenti di ruolo titolari di sede definitiva, compresi quelli assegnati a posti della Dotazione Organica Provinciale per l'anno scolastico in corso;
b) numero dei docenti di ruolo comunque privi di sede definitiva;
c) numero dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) numero dei posti eventualmente accantonati per concorsi a cattedre;
e) Dotazione Organica previsionale risultante dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza ministeriale: detta Dotazione sarà ovviamente identica a quella contenuta nei prospetti 2.

4. Nei casi di maggiore entità della Dotazione Provinciale complessiva, i posti ulteriormente disponibili sono ripartiti tra le diverse materie, o gruppi di materie, di insegnamento secondo i criteri stabiliti dal D.M. di cui al comma 2.
5. Al personale eccedente la Dotazione Organica così determinata si applicano le disposizioni di cui all'art. 479, comma 5 e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I Provveditori agli Studi comunicheranno al Sistema Informativo del Ministero i dati necessari alla ripartizione della Dotazione Organica Provinciale tra le diverse classi di concorso a cattedre. Gli stessi dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, acquisita l'ipotesi di ripartizione formulata dal Sistema Informativo, procederanno a definire le Dotazioni Aggiuntive di ognuna delle predette classi di concorso nel limite del valore complessivo prefissato attenendosi alle istruzioni procedurali che saranno impartite al riguardo.

Art. 9 - Dotazione posti di sostegno
1. I posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle previsioni contenute nella Tabella 4/bis allegata al D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996 e comunque entro i limiti previsti dalla Tabella 4 allegata allo stesso decreto.
2. Alle ulteriori eventuali necessità di personale docente determinate dalle effettive esigenze in integrazione degli studenti portatori di handicap, si potrà provvedere nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. I posti di sostegno determinati ai sensi dei commi precedenti sono ripartiti con l'indicazione del tipo di handicap (per minorati della vista, minorati dell'udito e minorati psicofisici) tra le aree disciplinari individuate sulla base dei profili dinamico-funzionali e dei conseguenti piani educativi predisposti per gli studenti portatori di handicap iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di ciascuna provincia.
4. Agli adempimenti di cui al precedente comma si procederà contestualmente alla ripartizione delle Dotazioni Organiche Provinciali in conformità ai criteri che saranno stabiliti con il D.M. di cui all'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10 - Procedura per la determinazione della Dotazione Organica Aggiuntiva Regionale
1. Ai sensi dell'art. 445, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le Dotazioni Organiche Aggiuntive relative alle classi di concorso della Tabella «A» di cui al D.M. 24/11/1994, e successive modificazioni, relative alle discipline artistiche di cui all'Allegato 2 e quelle della Tabella «D», del medesimo D.M. 24/11/1994 e successive modificazioni, sono determinate su base regionale, in relazione agli apporti dei singoli contingenti provinciali.
I singoli contingenti provinciali sono determinati in conformità ai criteri generali indicati al precedente art. 8.

Art. 11 - Termini e scadenze operative
1. Tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti dovranno concludersi entro termini compatibili con quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale n. 50 del 7/2/1996 relativa ai movimenti del personale docente.
Eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni saranno successivamente comunicate.

Art. 12 - Abrogazione
1. La presente ordinanza, nella materia qui disciplinata, sostituisce la precedente O.M. n. 328 dell'1/12/1990, che è conseguentemente da considerare abrogata.


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