Disposizioni concernenti la definizione
degli organici del personale docente delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica
Veduta la legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
Veduto il D.M. 9 marzo 1994, recante
modifiche ai programmi del biennio degli istituti tecnici industriali e
dei trienni per l'elettronica e le telecomunicazioni, l'elettrotecnica,
ed automazione e la meccanica negli stessi istituti tecnici industriali;
Veduto il D.M. 15 aprile 1994, contenente
i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli
istituti professionali di Stato;
Veduto il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione;
Veduto il D.M. 29 aprile 1994 che
ha differito all'anno scolastico 1995/96 l'attuazione dei nuovi orari e
programmi d'insegnamento esclusivamente per il biennio degli istituti tecnici
industriali;
Veduto il D.M. 24 novembre 1994 sul
nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso
a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica,
e successive modificazioni;
Veduto il D.I. n. 129 dell'11 aprile
1995, sui criteri per la determinazione degli organici delle scuole e istituti
di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1995/96
e 1996/97;
Veduti i regolamenti interministeriali
27 aprile 1995, relativi alla sostituzione dei piani di studio e degli
orari vigenti nei trienni degli indirizzi Chimica industriale, Industria
tessile, Maglieria e confezione industriale negli istituti tecnici industriali;
Veduti i DD.MM. 27 aprile 1995, relativi
alla sostituzione dei programmi di insegnamento dei predetti trienni;
Veduta la propria ordinanza permanente
dell'1 dicembre 1990 concernente la definizione degli organici del personale
docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica, modificata ed integrata dalle successive ordinanze n. 82
del 20 marzo 1992, n. 269 del 22 settembre 1992, n. 78 del 23 marzo 1993,
n. 168 del 9 maggio 1994 e n. 171 del 25 maggio 1995;
Veduto il regolamento interministeriale
31 gennaio 1996 concernente la sostituzione dei piani di studio e degli
orari vigenti nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi
amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale;
Veduto il D.M. 31 gennaio 1996 relativo
alla sostituzione dei programmi d'insegnamento vigenti nei predetti quinquenni
degli istituti tecnici commerciali;
Veduto il D.I. n. 173 dell'8 maggio
1996, relativo alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni/classi
per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 e alle disposizioni sulla formazione
delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti
di istruzione statali di ogni ordine e grado per i medesimi anni scolastici;
Veduto il D.I. n. 174 dell'8 maggio
1996, sulla determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione
statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1997/98 e l'integrazione
del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 con ulteriori prescrizioni relative
all'anno scolastico 1996/97;
Informate le Organizzazioni sindacali,
ai sensi dell'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto
il 4 agosto 1995;
Acquisita l'intesa con il Ministro
del Tesoro;
Le disposizioni contenute nell'ordinanza
ministeriale n. 328 dell'1 dicembre 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni sono sostituite dalle disposizioni che seguono per la definizione
degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica.
Art. 1 - Organi competenti e ambito
di applicazione
1. A norma dell'art. 5 della legge
9 agosto 1978, n. 463, confermato dal primo comma dell'art. 12 della legge
20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n.
417, è attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza alla
definitiva determinazione annuale delle Dotazioni Organiche relative al
personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo, compresi gli istituti per studenti non vedenti.
2. Per le scuole ed istituti della
provincia di Trento la competenza alla determinazione delle Dotazioni Organiche
di cui al comma 1 è attribuita al Sovrintendente scolastico provinciale;
per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento italiana, tedesca
e ladina della provincia di Bolzano è attribuita rispettivamente
al Sovrintendente scolastico, all'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca e all'Intendente scolastico per la scuola in lingua ladina.
3. Le disposizioni predette nonché
quelle dei successivi articoli non si applicano ai Conservatori di Musica
e alle Accademie di Belle Arti le cui Dotazioni Organiche formeranno oggetto
di separati provvedimenti.
4. E' altresì attribuita ai
Provveditori agli Studi la competenza a determinare gli organici dei ruoli
speciali provinciali del personale docente degli istituti statali per sordomuti
di cui alla legge 30/7/1973, n. 488.
5. Le disposizioni predette nonché
le direttive ed i criteri indicati nei successivi articoli saranno seguite
nella definizione delle Dotazioni Organiche relative al personale docente
di Educazione fisica, rapportando alla squadra prevista dall'art. 2 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88, quanto riferito alla classe.
I Provveditori agli Studi, in sede
di adeguamento della previsione d'organico alla situazione di fatto, prima
di effettuare la relativa ricognizione delle esigenze complessive per la
definizione del quadro delle disponibilità, procederanno alle eventuali
autorizzazioni - in deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge 7
febbraio 1958, n. 88 - dell'insegnamento dell'Educazione fisica e sportiva
negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado per classi anziché
per squadre distinte per sesso.
Considerato che l'insegnamento per
classe (mista) comporterebbe momenti di metodologia differenziata, che
postulerebbero un diverso spazio orario, inattuabile, peraltro, senza una
preventiva revisione degli obiettivi didattici e di contenuti delle stesse
discipline, i Capi d'istituto formuleranno le proprie eventuali richieste
di autorizzazione dopo aver verificato l'impossibilità di adottare
le soluzioni previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.
6. Per gli anni scolastici 1996/97
e 1997/98 la consistenza degli organici provinciali del personale docente
è indicata nelle Tabelle allegate al decreto interministeriale n.
174 dell'8 maggio 1996, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio,
del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle classi e sezioni
da costituire, in conformità alle indicazioni del piano pluriennale
di rideterminazione del rapporto alunni/classi definito con il decreto
interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996, emesso in attuazione dell'art.
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Per gli anni scolastici 1996/97
e 1997/98 le Dotazioni Organiche del personale docente sono definite dai
Provveditori agli Studi, nei limiti della consistenza dell'organico provinciale
complessivo, previsto dalle Tabelle allegate al decreto interministeriale
n. 174 dell'8 maggio 1996, in relazione alle necessità di personale
corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla
loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare
riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso
e indirizzo di studi.
Art. 2 - Previsione delle classi
e delle squadre di Educazione fisica
1. Per ogni scuola ed istituto, sezione
staccata, sede coordinata, sezione o scuola aggregata e sezione serale
di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i Presidi compileranno,
per la parte di loro competenza, e trasmetteranno ai Provveditorati agli
Studi il Prospetto 1 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.) allegato
alla presente ordinanza ministeriale, contenente i seguenti dati:
- la situazione delle classi funzionanti
nell'anno scolastico in corso e il relativo numero degli alunni (tale situazione
nel caso di istituti con più indirizzi, specializzazioni o corsi
di qualifica o post-qualifica deve essere ripartita per ciascuno di essi);
- la suddivisione delle classi e degli
alunni in relazione alle lingue straniere in esse insegnate;
- la serie storica dei corsi e delle
classi che hanno funzionato nell'istituto e il relativo numero degli alunni;
- ed infine il numero delle classi
che si prevede funzioneranno, sulla base dei criteri fissati dal D.I. n.
173 dell'8 maggio 1996 (vedere le relative istruzioni allegate) (si
omettono nella pubblicazione, n.d.r.) nell'anno scolastico successivo.
2. Al fine di consentire la compilazione
di quanto sopra da parte dei Capi d'istituto, i Provveditori agli Studi
dovranno comunicare loro immediatamente il dato relativo al totale degli
alunni frequentanti la terza media nelle scuole della provincia per l'anno
scolastico in corso.
3. Per quanto concerne l'organico
previsionale delle scuole medie annesse agli istituti d'arte, si applicano
le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale sugli organici del
personale docente delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado.
4. Per la definizione dell'organico
degli insegnanti di Educazione fisica ciascun Capo d'istituto dovrà
compilare, datare e sottoscrivere sotto la sua personale responsabilità,
per ogni scuola ed istituto, sezione staccata o scuola coordinata, il Prospetto
1/E.F. allegato (si omette nella pubblicazione, n.d.r.), da trasmettere
al competente Provveditore agli Studi contenente i seguenti dati:
- la consistenza numerica e la composizione
per sesso delle singole classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre maschili
e femminili funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre di cui si
prevede la formazione per l'anno scolastico successivo;
- la serie storica dei corsi e delle
squadre (ultimi 4 anni).
5. Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli Studi, dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni dall'invio, i Presidi avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 4 agosto 1995.
Art. 3 - Previsione delle classi
sperimentali
1. Le classi ed i corsi nei quali
si attuano progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278
del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concorrono alla costituzione delle cattedre
e degli organici, congiuntamente alle classi dei corsi ordinari.
2. Le classi nelle quali è
autorizzata, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, l'attuazione di iniziative di sperimentazione di nuovi ordinamenti
e strutture, elaborate autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche
debbono essere rilevate con i relativi gruppi di indirizzo dai Capi d'istituto
sui prospetti 1A e 1A/bis (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.),
a tal fine predisposti, secondo i criteri indicati al punto 17 delle istruzioni
allegate; gli stessi prospetti, dopo la compilazione, dovranno essere trasmessi
dai Presidi interessati al competente Provveditore agli Studi.
3. I successivi prospetti 2A e 1A/EF
(si omettono nella pubblicazione, n.d.r.) relativi alla Dotazione
Organica dell'istituto, saranno prodotti dal Sistema Informativo di questo
Ministero limitatamente alle parti relative alle classi e ai gruppi di
area di indirizzo definitivamente previsti; tali prospetti saranno inviati
dal Provveditore agli Studi al Preside per la formulazione dell'ipotesi
di organico, sulla base dei piani didattici contenuti nei singoli decreti
ministeriali autorizzativi della sperimentazione. Dopo la compilazione
i prospetti dovranno essere inviati al competente Provveditore agli Studi
come precisato nel successivo ottavo comma dell'articolo 6.
4. Il numero delle classi di cui al
precedente comma 2 dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti
dall'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio
1996. Le cattedre relative ai progetti che coinvolgono l'intera struttura
curriculare dovranno essere costituite secondo i criteri fissati nei singoli
decreti autorizzativi, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento
delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo, secondo
ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, in modo tale da non comportare
un rapporto tra docenti e classi superiore a 2,5 unità; le cattedre
relative, a classi nelle quali si attuino iniziative limitate a parziali
modificazioni degli ordinamenti didattici saranno determinate in conformità
al successivo comma 5.
5. Le classi e le squadre nelle quali
si attuino progetti coordinati e promossi a livello centrale devono invece
essere rilevate, unitamente alle classi normali, secondo i criteri previsti
dall'art. 2 per la compilazione del prospetto 1 e 1/EF, in conformità
al punto 18 delle allegate istruzioni.
La relativa Dotazione Organica per
le singole scuole ed istituti verrà determinata secondo le procedure
previste nella presente ordinanza ed i criteri di formazione delle cattedre
di cui al comma 4 nonché agli articoli seguenti. Il numero delle
stesse classi dovrà essere determinato entro i limiti di cui all'art.
10, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio
1996.
6. L'unica Dotazione Organica delle
singole scuole e istituti d'istruzione, sezioni staccate e scuole coordinate,
è complessivamente determinata dalla somma degli elementi contenuti
nei prospetti di rilevazione distintamente compilati ai sensi dei commi
precedenti.
Art. 4 - Costituzione delle cattedre
e determinazione delle Dotazioni Organiche
1. La determinazione delle Dotazioni
Organiche per ogni materia - o gruppo di materie - di insegnamento dovrà
essere attuata secondo la denominazione ed ordinazione numerica delle classi
di concorso a cattedra di cui al D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda la formazione
delle cattedre dovranno essere seguiti i criteri fissati dai relativi decreti
nonché dai successivi articoli.
3. Gli orari e i programmi d'insegnamento
del nuovo indirizzo IGEA - Indirizzo giuridico, economico, aziendale -
previsti nel regolamento interministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, e nel
D.M. di pari data, registrati alla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, reg.
n. 1 istruzione, fg. nn. 71 e 72 e pubblicati sul Supplemento Ordinario
n. 48 alla G.U. n. 63 del 15 marzo 1996, serie generale, troveranno graduale
applicazione a partire dalle prime classi dell'a.s. 1996/97 negli istituti
tecnici commerciali in sostituzione dei preesistenti indirizzi amministrativo,
mercantile, commercio con l'estero e amministrazione industriale. Nella
fase transitoria, in cui coesisteranno contributi orari del vecchio ordinamento
con quelli del nuovo, le cattedre saranno costituite con modalità
diverse a seconda degli indirizzi presenti nelle singole scuole, con orario
decrescente da 18 a 14 ore settimanali - fermo restando, comunque, l'orario
minimo di cattedra per i diversi insegnamenti previsto dal vecchio o dal
nuovo ordinamento. E' fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del completamento
in caso di costituzione di cattedre inferiori alle 18 ore.
4. Per il reperimento delle cattedre
di lingua straniera le ore di insegnamento, previste nei vari tipi di scuola
od istituto dai programmi vigenti, devono essere considerate una sola volta
per ciascuna classe. Pertanto, nel caso di funzionamento di una classe
con più lingue straniere (c.d. classi bilingue) questa va presa
in considerazione solo per la lingua straniera studiata dal numero prevalente
di alunni, tenuto conto, ove possibile, della tendenza della lingua a svilupparsi
sul corso completo.
5. Il funzionamento delle classi di
cui al precedente comma potrà essere autorizzato per garantire la
continuità di apprendimento della lingua della quale si sia iniziato
lo studio nella scuola secondaria di 1° grado, purché il gruppo
meno numeroso di allievi sia formato da non meno di 10 unità nella
prima classe del corso di studi, fermo restando l'obbligo di garantire,
comunque, lo studio della stessa lingua nelle classi successive; nei corsi
di studio che non comportano l'insegnamento della lingua straniera per
la loro intera durata, l'autorizzazione al funzionamento di classi bilingue
può essere concessa anche in presenza di almeno 5 alunni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 4 e 5 si applicano anche ai corsi ad indirizzo sperimentale.
7. La composizione analitica delle
classi bilingue dovrà essere riportata sul retro del Prospetto 1,
unitamente al numero delle cattedre di ciascuna lingua straniera determinato
nell'organico di diritto dell'anno scolastico in corso.
8. Per quanto riguarda, inoltre, la
definizione dell'organico dei docenti di Educazione fisica dovranno essere
osservate le seguenti modalità:
1) per quanto riguarda la formazione
delle squadre si richiama l'attenzione sull'osservanza del limite minimo
di 15 alunni previsto in via generale dall'art. 2 della legge 7 febbraio
1958, n. 88. Sono ammesse solo quelle deroghe relative a situazioni ambientali
e contingenti in cui non sarebbe possibile realizzare l'insegnamento dell'Educazione
fisica per difetto del numero minimo di 15 alunni.
A tal fine si richiamano le istruzioni
impartite con C.M. 30 settembre 1974, n. 232, prot. n. 3473 integrata con
la C.M. n. 246, prot. n. 7152/B del 29 luglio 1982.
Tali deroghe dovranno essere giustificate
con l'invio di copia dell'autorizzazione prevista dalla precitata C.M.
n. 246; in relazione al numero massimo di alunni si fa richiamo all'analogo
limite previsto per la formazione delle classi dal D.I. n. 173 dell'8 maggio
1996 citato nelle premesse;
2) ai fini dell'organico si deve tener
conto anche delle ore nelle classi che attuano la sperimentazione di cui
al precedente art. 3, secondo comma, che pertanto concorrono alla formazione
dell'organico secondo i criteri previsti dalla presente ordinanza, salvo
il disposto del successivo art. 7, sesto comma;
3) negli istituti e scuole magistrali
le squadre formate da alunni delle classi terminali dovranno essere costituite
in numero pari a quello relativo alle penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico corrente;
4) in attuazione della sentenza della
Corte Costituzionale 3/8 maggio 1990, n. 225, sono unificate le Dotazioni
Organiche dei docenti di Educazione fisica, già distinte in relazione
al sesso di appartenenza. Affinché, tuttavia, sia assicurato il
mantenimento dell'assetto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 7/2/1958,
n. 88, anch'essa sopra citata, nell'attesa di un riordino sistematico della
disciplina legislativa in materia, le cattedre di Educazione fisica della
classe di concorso 29/A (ex XXXV/A) rimangono composte dal carico orario
nella misura stabilita, distintamente, per l'insegnamento a squadre maschili
e per l'insegnamento a squadre femminili.
9. Nella definizione dell'organico
degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di
un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento
di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi
laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali
o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione
di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali
complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della
medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio
di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente
comma si rinvia alle istruzioni impartite con la C.M. n. 102 del 27 marzo
1984.
10. Relativamente all'anatomia artistica
nei licei artistici, in conformità alle istruzioni impartite con
C.M. n. 77 del 6 marzo 1995, non dovranno essere considerate le ore di
insegnamento sulle quali sono mantenuti in servizio i docenti di cui all'art.
4, comma 6, del D.M. 334/94, sempreché tali ore non siano necessarie
al fine di evitare la situazione di soprannumerarietà, nell'ambito
dell'istituto, ai docenti della classe di concorso 21/A.
Art. 5 - Cattedre appartenenti a
classi di concorso atipiche
1. Al fine di operare, fin dalla fase
di previsione delle classi, una corretta previsione delle cattedre relative
agli insegnamenti che possono essere attribuiti a diverse classi di concorso,
si precisa quanto segue.
2. Nei casi di diversa possibile attribuzione
degli stessi insegnamenti a cattedre specifiche o a cattedre con competenza
estesa a più discipline dovranno essere costituite cattedre specifiche
ordinarie o posti-orario, anche esterni, in tutti i casi nei quali lo consenta
l'eventuale incremento del numero di classi previste o la prevedibile vacanza
di cattedre non specifiche per collocamento a riposo o dimissioni dei docenti
titolari che le occupano nell'anno scolastico in corso.
3. Resta inteso che la facoltà
di duplice attribuzione delle ore di insegnamento relative alle discipline
«atipiche» va esercitata previa rigorosa valutazione degli
effetti connessi; non può prescindersi infatti dalla necessità
di perseguire, sia pure nel rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori
e più opportune finalità quali la salvaguardia della titolarità
dei docenti presenti nell'istituto, la ottimale determinazione numerica
delle cattedre, la continuità didattica.
4. Al fine di consentire l'esatta
definizione della Dotazione Organica per le classi di concorso in questione,
i Capi d'istituto sono tenuti ad indicare, nell'apposito spazio del Prospetto
1 (paragrafo 16 delle istruzioni allegate), il numero delle classi che
dovranno contribuire, in via previsionale, alla formazione di cattedre
per l'una o per l'altra delle classi di concorso interessate.
Nell''Allegato 1 si riporta l'elenco
delle classi di concorso «atipiche» per indirizzo o corso di
qualifica nell'ambito dei diversi tipi d'istituto. I criteri generali indicati
nel presente articolo si applicano anche ai corsi sperimentali il cui decreto
autorizzativo preveda la possibilità di attribuire singoli insegnamenti
a più classi di concorso.
Art. 6 - Procedura di determinazione
degli organici
1. I Provveditori agli Studi, acquisita
la situazione effettiva integrata da quella previsionale, controllano la
regolarità della compilazione dei relativi Prospetti sulla base
dei criteri indicati nella presente ordinanza ministeriale, apportano le
variazioni ritenute necessarie, e convocano i soggetti sindacali di cui
all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, esponendo agli
stessi gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici
e i criteri generali a cui intendono attenersi nella definizione delle
Dotazioni Organiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica.
2. I predetti soggetti sindacali hanno
diritto ad avere in visione gli elementi conoscitivi utili alla determinazione
dei criteri generali relativi alla materia in questione.
3. Effettuate le predette operazioni
e decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro, i Provveditori agli Studi dovranno comunicare al Sistema
Informativo, i dati inerenti la situazione delle classi dei gruppi di area
o di indirizzo e delle squadre di Educazione fisica contenuta nei Prospetti
1, 1/EF, 1A, 1A/bis.
4. I dati così acquisiti relativi
alle classi previste costituiranno anche la base di formazione dell'organico
di diritto del personale non docente secondo quanto disposto dall'apposita
ordinanza ministeriale.
5. I Provveditori agli Studi, infine,
dovranno procedere, sulla base del numero delle classi e delle squadre
previste, alla determinazione delle Dotazioni Organiche del personale docente
delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
6. Nella definizione delle Dotazioni
Organiche i Provveditori agli Studi dovranno ovviamente operare sulla base
della relativa normativa vigente per ogni tipo di istruzione apportando
le eventuali dovute modifiche alla proposta di organico fornita dal Sistema
Informativo.
7. Per quanto concerne le scuole che
attuano progetti di sperimentazione di cui al comma 2 del precedente art.
3, i Provveditori agli Studi, otterranno, tramite il Servizio Trasmissione
Dati, la stampa dei Prospetti 2/A e 1A/EF compilati nella parte relativa
alle classi e ai gruppi di aree di indirizzo definitivamente previsti.
Tali prospetti dovranno essere immediatamente inviati dai Provveditori
agli Studi ai competenti Capi d'istituto, unitamente ai corrispondenti
Prospetti 1A/bis.
8. Sulla base di tale previsione e
dei piani didattici contenuti nei singoli decreti ministeriali autorizzativi
della sperimentazione, gli stessi Capi d'istituto formuleranno la Dotazione
Organica prevedibile compilando la seconda parte dei Prospetti 2A e 1A/EF.
I Provveditori agli Studi, verificata la conformità della stessa
Dotazione Organica ai predetti decreti, nonché alla normativa vigente
in materia di sperimentazione, procederanno alla costituzione di cattedre
orario interne e esterne alla stessa scuola, comprensive di ore di insegnamento
residue sia in corsi ordinari che in corsi sperimentali.
Successivamente comunicheranno, al
Servizio Trasmissione Dati, il numero delle cattedre così rideterminate
e le ore residue per ogni classe di concorso.
9. I Provveditori agli Studi comunicheranno,
inoltre, ai soggetti sindacali di cui all'ar. 7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro le Dotazioni Organiche definite a livello provinciale.
10. I Provveditori agli Studi trasmetteranno
alle singole scuole una copia delle Tabelle di rispettiva competenza. Dette
Tabelle resteranno affisse per 30 giorni e successivamente conservate nelle
segreterie a disposizione dei docenti interessati per la consultazione.
11. Dette Dotazioni costituiscono,
in base alle vigenti disposizioni, provvedimento definitivo.
Art. 7 - Criteri di costituzione
delle cattedre orario
1. Ai fini della costituzione delle
cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell'art. 441 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297.
2. Le cattedre orario sono costituite
prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente
per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione
di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore
a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:
a) conferma, ove possibile, delle cattedre
orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno
scolastico, su cui è assegnato un titolare; tale possibilità
si deve ritenere sussistente fino a quando nell'istituto di titolarità
esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario
di cattedra;
b) il completamento, fatte salve le
conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio
di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo
d'istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia
l'ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato,
sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità
complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18
ore settimanali;
c) le ore disponibili nelle sezioni
serali, dopo la costituzione di cattedre «interne» a ciascuna
sezione serale, dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre
orario nell'ordine seguente, fermi restando i princìpi generali
espressi in precedenza:
1 - cattedre-orario con classi del
corso serale di altro istituto della medesima sede;
2 - cattedre-orario con classi del
corso diurno del medesimo istituto;
3 - cattedre-orario con classi del
corso diurno di altro istituto;
d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.
3. La cattedra orario dovrà
essere costituita con non meno di 18 ore settimanali o con un numero di
ore non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra ordinaria
dell'istituto al quale viene attribuita la titolarità.
4. La titolarità verrà
attribuita all'istituto che ha il maggior numero di ore residue e in caso
di parità all'istituto che offre maggiori garanzie per il consolidamento
della cattedra in parola; tale istituto dovrà essere indicato per
primo nell'organico.
5. Le disposizioni relative al completamento
in corsi e classi collaterali delle cattedre di «Scienze naturali,
chimica e geografia» nei licei classici, nonché di «Scienze
naturali, chimica e geografia» e di «Disegno e storia dell'arte»
nei licei scientifici sono da intendersi estese anche a classi e corsi
collaterali di sezioni annesse.
6. Le frazioni di cattedra disponibili
in corsi e classi che attuano iniziative sperimentali, di cui al secondo
comma del precedente art. 3, devono essere unite alle corrispondenti, eventuali,
frazioni di cattedra presenti nei corsi normali per costituire, prioritariamente,
cattedre orario nell'ambito del medesimo istituto.
Parimenti, nel caso di scuole coordinate
o di sezioni aggregate ad istituti di diverso ordine, funzionanti nello
stesso Comune, le eventuali frazioni di cattedre devono essere unite al
fine di formare cattedre orario nell'ambito della medesima istituzione
scolastica. Solo successivamente, dette frazioni, unitamente considerate,
potranno essere utilizzate per la costituzione o il completamento di cattedre
orario esterne all'istituto.
A tal fine, pertanto, i Provveditori
agli Studi apporteranno, mediante le apposite funzioni meccanografiche,
le correzioni e integrazioni ritenute necessarie all'ipotesi di organico
formulata dal Sistema Informativo del Ministero.
7. Recepite le correzioni e integrazioni
di cui al precedente comma, è determinata la Dotazione Organica
complessiva delle scuole ed istituti, sezioni staccate e scuole coordinate.
8. Sulla base delle disposizioni contenute
o richiamate nel presente articolo e in quelli precedenti, i Provveditori
agli Studi procederanno direttamente alla determinazione delle Dotazioni
Organiche previsionali degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 8 - Procedura per la determinazione
della Dotazione Provinciale
1. L'organico provinciale complessivo
di cui all'art. 1, comma 7, è comprensivo della Dotazione Organica
Aggiuntiva prevista dall'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, il Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, stabilisce
i criteri di ripartizione delle Dotazioni tra i singoli insegnamenti per
gli istituti di istruzione secondaria superiore, a norma del comma 13 dell'art.
455 del decreto legislativo citato.
2. Nel limite dell'organico provinciale
complessivo prestabilito con il D.I. n.174 dell'8 maggio 1996, la Dotazione
Organica Provinciale per le finalità di cui all'art. 3 del medesimo
decreto è determinata dalla differenza tra l'organico complessivo
e la somma delle cattedre e dei posti di insegnamento costituiti negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
3. La Dotazione Organica Provinciale
di cui al precedente comma è determinata per ciascuna classe di
concorso a cattedre preliminarmente in relazione alle unità di personale
docente eccedente, in ogni circoscrizione provinciale, le Dotazioni Organiche
di cui ai precedenti articoli. Ai fini sopra indicati si dovrà procedere
alla rilevazione, per ogni classe di concorso a cattedre, dei seguenti
dati, che dovranno essere riportati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo
25 delle istruzioni allegate, nell'apposito Prospetto:
a) numero complessivo dei docenti di
ruolo titolari di sede definitiva, compresi quelli assegnati a posti della
Dotazione Organica Provinciale per l'anno scolastico in corso;
b) numero dei docenti di ruolo comunque
privi di sede definitiva;
c) numero dei docenti aventi titolo
all'immissione in ruolo, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) numero dei posti eventualmente
accantonati per concorsi a cattedre;
e) Dotazione Organica previsionale
risultante dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza
ministeriale: detta Dotazione sarà ovviamente identica a quella
contenuta nei prospetti 2.
4. Nei casi di maggiore entità
della Dotazione Provinciale complessiva, i posti ulteriormente disponibili
sono ripartiti tra le diverse materie, o gruppi di materie, di insegnamento
secondo i criteri stabiliti dal D.M. di cui al comma 2.
5. Al personale eccedente la Dotazione
Organica così determinata si applicano le disposizioni di cui all'art.
479, comma 5 e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I Provveditori agli Studi comunicheranno
al Sistema Informativo del Ministero i dati necessari alla ripartizione
della Dotazione Organica Provinciale tra le diverse classi di concorso
a cattedre. Gli stessi dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, acquisita
l'ipotesi di ripartizione formulata dal Sistema Informativo, procederanno
a definire le Dotazioni Aggiuntive di ognuna delle predette classi di concorso
nel limite del valore complessivo prefissato attenendosi alle istruzioni
procedurali che saranno impartite al riguardo.
Art. 9 - Dotazione posti di sostegno
1. I posti di insegnamento necessari
allo svolgimento delle attività di sostegno sono determinati a livello
provinciale in base alle previsioni contenute nella Tabella 4/bis allegata
al D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996 e comunque entro i limiti previsti dalla
Tabella 4 allegata allo stesso decreto.
2. Alle ulteriori eventuali necessità
di personale docente determinate dalle effettive esigenze in integrazione
degli studenti portatori di handicap, si potrà provvedere nei limiti
ed alle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 12 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
3. I posti di sostegno determinati
ai sensi dei commi precedenti sono ripartiti con l'indicazione del tipo
di handicap (per minorati della vista, minorati dell'udito e minorati psicofisici)
tra le aree disciplinari individuate sulla base dei profili dinamico-funzionali
e dei conseguenti piani educativi predisposti per gli studenti portatori
di handicap iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di
ciascuna provincia.
4. Agli adempimenti di cui al precedente
comma si procederà contestualmente alla ripartizione delle Dotazioni
Organiche Provinciali in conformità ai criteri che saranno stabiliti
con il D.M. di cui all'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
Art. 10 - Procedura per la determinazione
della Dotazione Organica Aggiuntiva Regionale
1. Ai sensi dell'art. 445, comma 3,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le Dotazioni Organiche
Aggiuntive relative alle classi di concorso della Tabella «A»
di cui al D.M. 24/11/1994, e successive modificazioni, relative alle discipline
artistiche di cui all'Allegato 2 e quelle della Tabella «D»,
del medesimo D.M. 24/11/1994 e successive modificazioni, sono determinate
su base regionale, in relazione agli apporti dei singoli contingenti provinciali.
I singoli contingenti provinciali
sono determinati in conformità ai criteri generali indicati al precedente
art. 8.
Art. 11 - Termini e scadenze operative
1. Tutte le operazioni indicate negli
articoli precedenti dovranno concludersi entro termini compatibili con
quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale n. 50 del 7/2/1996 relativa
ai movimenti del personale docente.
Eventuali ulteriori modificazioni
ed integrazioni saranno successivamente comunicate.
Art. 12 - Abrogazione
1. La presente ordinanza, nella materia
qui disciplinata, sostituisce la precedente O.M. n. 328 dell'1/12/1990,
che è conseguentemente da considerare abrogata.
Home Page |
---|