Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000
Integrazioni e modifiche all'O.M. n. 153 del 15 giugno 1999
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista l'O.M. n. 153 del 15/6/1999 con la quale è
stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza
di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità per gli insegnanti
di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico-pratici, per gli insegnanti
di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative;
Visto l'art. 2, della citata O.M. che prevede come
requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneità
o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza
tra servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo
per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneità medesima;
Visto l'art. 4, comma 1 della predetta O.M. in cui
viene precisato che è consentita la partecipazione alla procedura
per il conseguimento di una sola idoneità o abilitazione;
Considerato che in assenza di espliciti divieti,
la ratio della legge 3 maggio 1999, n. 124, può anche rinvenirsi
nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli
professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, abbia comunque
acquisito una certificata professionalità in servizio, prescindendo
dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato;
Considerato inoltre che, nell'ambito del generale
perseguimento dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi
dell'Amministrazione giungere ad una migliore flessibilità nell'utilizzazione
del personale scolastico di ruolo e non di ruolo;
Atteso che una modifica dei requisiti di accesso
alle sessioni riservate previste dall'O.M. n. 153/1999 nel senso suindicato,
nel favorire il raggiungimento di tale obiettivo, comporterebbe nel contempo
un notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale
del personale in servizio e del relativo reclutamento;
Considerata l'urgenza di dettare disposizioni per
consentire la frequenza ai corsi del personale in servizio o residente
all'estero e del personale che non ha potuto frequentare i corsi esistenti
a livello provinciale o regionale e così sciogliendo la riserva
contenuta nell'articolo 3, comma 6 della citata O.M.;
Ritenuto per quanto suesposto di dover procedere
alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nell'O.M. n. 153/1999
in virtù di un ulteriore esercizio del potere di ordinanza;
Art. 1
1. Vengono apportate le seguenti modifiche all'O.M.
15 giugno 1999, n. 153:
a) L'art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 153/1999 viene modificato nelle seguenti formulazioni:
Lett. A), ultimo periodo - "Ai fini del computo
dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i
servizi interamente resi nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria
di primo e di secondo grado o nelle istituzioni educative, purché
prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alle successive lettere
B) o D)".
Lett. B), ultimo periodo - "Ai fini del computo
dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i
servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare
o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente,
alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o alla successiva lettera
D)".
Lett. D), ultimo periodo - "Ai fini del computo
dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i
servizi interamente resi nella scuola materna, nella scuola elementare
e nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado,
purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alle precedenti
lettere A) o B).
b) All'art. 4, comma 1, al secondo e terzo rigo cancellasi la parola "sola".
Art. 2
1. Fermo restando il possesso di tutti gli altri
requisiti anche di carattere temporale previsti dall'O.M. n. 153/1999,
i candidati che versino nelle situazioni di servizio o di ammissibilità
di cui al precedente articolo, compresi coloro che non hanno già
presentato domanda ai sensi della stessa O.M., possono presentare domanda
di partecipazione alla sessione riservata di esami di idoneità o
abilitazione all'insegnamento per la frequenza di un solo corso, in una
sola provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli allegati.
2. Non è consentita la partecipazione ai
corsi al personale che non ha superato gli esami finali dei corsi indetti
con l'O.M. n. 153/1999 per lo stesso posto di ruolo o classe di concorso.
Art. 3
1. Per quanto riguarda la documentazione da allegare
o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute
nell'O.M. n. 153/1999.
2. Gli aspiranti che hanno già presentato
domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti
previsti dall'O.M. n. 153/1999, ma avendone titolo alla luce delle disposizioni
contenute nella presente O.M. devono, considerata la nullità
delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro
il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
3. Resta valida la documentazione eventualmente
allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza,
cui il candidato dovrà tuttavia fare esplicito riferimento nella
nuova istanza.
Art. 4
1. I corsi, da attivare secondo le disposizioni
della presente O.M., riguarderanno:
- il personale di ruolo che abbia già presentato
domanda avendone i requisiti previsti dall'O.M. n. 153/1999 e la cui frequenza
ai corsi è stata differita con C.M. n. 150/1999 per motivi organizzativi;
in tal caso è consentita la rettifica della domanda presentata in
base alle presenti disposizioni;
- il personale di ruolo che presenta domanda ai
sensi delle disposizioni integrative contenute nella presente O.M.;
- il personale precario, ivi compreso quello, che
ha partecipato ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione
ai sensi dell'O.M. n. 153/1999, che chiede di conseguire una seconda abilitazione
o idoneità ai sensi delle disposizioni contenute nella presente
O.M.;
- il personale che non ha potuto frequentare i corsi
istituiti a livello provinciale o regionale (art. 3, comma 6, O.M. n. 153/1999);
- il personale in servizio o comunque residente
all'estero che ha presentato domanda di partecipazione ai sensi della citata
O.M. e non è stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.
Art. 5
1. Restano valide nei confronti dei partecipanti
che hanno già conseguito l'idoneità o l'abilitazione le stesse
riduzioni di frequenza previste dall'art. 7, comma 12 dell'O.M. n. 153/1999.
2. I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque
a conclusione dei corsi attivati ai sensi dell'O.M. n. 153/1999 e termineranno
entro il 31 maggio 2000.
3. I Provveditori agli Studi utilizzeranno, ove
possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori
impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M. n. 153/1999
al fine di garantire, sia in sede di percorso formativo, che di valutazione
finale, un'omogeneità di trattamento tra le varie categorie di personale
partecipante ai corsi.
4. Per il personale in servizio o residente all'estero,
che sarà inserito nei corsi da attivare ai sensi della presente
O.M., dovrà essere garantito, in adempimento alle disposizioni contenute
nell'art. 3, comma 6 dell'O.M. n. 153/1999, un percorso formativo abbreviato
che preveda, nell'ambito dello stesso programma assegnato agli altri partecipanti
al corso, un ampio ricorso all'autoformazione, che riguarderà almeno
i 3/4 delle ore complessivamente previste per i corsisti.
Al termine di tale periodo di autoformazione, la
cui effettiva durata e i cui contenuti saranno stabiliti dal coordinatore
e dai docenti del corso, dovrà essere prevista, possibilmente assieme
agli altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta.
Il restante periodo sarà organizzato in modo
tale da prevedere una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva
partecipazione agli esami finali, contenendo l'impegno degli interessati
nell'arco di una settimana.
5. Le disposizioni contenute nel precedente comma
si applicano anche al personale che, pur ammesso ai corsi indetti ai sensi
dell'O.M. n. 153/1999, non ha potuto frequentare per i motivi previsti
dall'art. 3, comma 6 dell'O.M. medesima.
Art. 6
1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai
corsi potrà utilizzare l'idoneità o l'abilitazione conseguita
per le procedure di mobilità da disporre per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente
O.M. restano validi, purché compatibili, le disposizioni dell'O.M.
n. 153/1999.
Modulo domanda scuola materna
Modulo domanda scuola elementare
Modulo domanda scuola secondaria
Modulo domanda istituzioni educative
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