Numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni scolastiche
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
e in particolare i commi n. 3/bis e n. 3/ter;
Visti gli articoli n. 31, commi 3, 4, 5 e n. 33,
comma 1, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n.
215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento
delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo
e di istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n.
216, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento
delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n.
217, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento
delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n.
225, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento
delle elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Art. 1
In occasione delle elezioni dei Consigli di Circolo
e di Istituto, dei Consigli scolastici distrettuali, dei Consigli scolastici
provinciali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ciascuna
lista di candidati può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente
ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa
componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la
frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente
se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente
se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1000;
e) da almeno 200 elettori della stessa componente
se questi siano superiori a 10.000.
Art. 2
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente
ordinanza abrogano e sostituiscono le disposizioni concernenti la presentazione
delle liste di candidati contenute nelle sottoelencate ordinanze ministeriali:
- O.M. 15 luglio 1991, n. 215 - art. 32, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 216 - art. 26, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 217 - art. 25, commi 1,
2 e 3;
- O.M. 28 giugno 1995, n. 225 - art. 24, commi 2
e 3.
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