Mobilitΰ del personale docente, educativo ed Ata - Anno scolastico 2002/2003
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Vista la legge 23/10/1992, n. 421;
Visto il D.L.vo 30/3/2001, n. 165;
Visto il D.L. 27/8/1993, n. 321 convertito con legge
27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Vista la legge 23/12/1996, n. 662;
Vista la legge 15/3/1997, n. 59;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124;
Visto il D.L. 3/7/2001, n. 255 convertito, con modificazioni
dalla legge 20/8/2001, n. 333;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;
Visto il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21, della legge 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 6/11/2000 n. 347 con il quale è
stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto "Scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del
Governo - il 26 maggio 1999;
Visto il Contratto Integrativo Nazionale del comparto
Scuola sottoscritto il 31 agosto 1999;
Visto il testo del Contratto Integrativo Nazionale
n. 2/2000 sulla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2001/2002
sottoscritto il 27 gennaio 2000 con le modifiche introdotte dal Contratto
Integrativo siglato il 18 gennaio 2001;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2002/2003
sottoscritto in data 21/12/2001;
Viste le linee guida per l'adozione dei provvedimenti
di articolazione degli Uffici scolastici regionali, approvate nella Conferenza
unificata Stato-regioni ed autonomie locali nella seduta del 19 aprile
2001;
Visto il D.M. prot. 4351/MR del 21/12/2001 con il
quale viene affidata, di regola, la responsabilità dei Centri servizi
amministrativi a dirigenti amministrativi di seconda fascia al fine di
garantire, nell'attuale fase di transizione, continuità ed efficienza
nello svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, con particolare
riguardo alla gestione dei ruoli scolastici provinciali;
Ritenuto di dover, ai sensi dell'art. 462 del D.L.vo
n. 297/1994, dettare per l'anno scolastico 2002/2003 specifiche disposizioni
ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo
ed Ata con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione
delle domande, all'indicazione dei documenti che gli aspiranti debbono
produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti
propri degli Uffici ed istituzioni scolastiche;
Sentite le organizzazioni sindacali del comparto
Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato sulla
mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2002/2003;
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e
decorrenza dell'ordinanza
1. La presente ordinanza disciplina la mobilità
del personale docente, educativo ed Ata per l'anno scolastico 2002/2003;
le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione
delle disposizioni del Contratto Integrativo Nazionale concernente la mobilità
del personale della scuola citato in premessa.
2. Le presenti disposizioni sono diramate a mezzo
della rete intranet ed internet ed affisse agli albi degli Uffici scolastici
regionali, dei Centri servizi amministrativi e delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità
1. Il termine ultimo per la presentazione delle
domande di movimento è fissato al 14 febbraio 2002 per il
personale docente ed educativo ed al 21 febbraio 2002 per il personale
Ata.
2. I termini per le successive operazioni e per
la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall'art.
19 del C.C.D.N. siglato in data 18/1/2001, sono i seguenti:
a) personale docente
scuola materna
1) termine ultimo comunicazione al Ced delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 27 marzo
2) pubblicazione dei movimenti 17 aprile
scuola elementare
1) termine ultimo comunicazione al Ced delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 9 marzo
2) pubblicazione dei movimenti 29 marzo
scuola secondaria di I grado
1) termine ultimo comunicazione al Ced delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 2 maggio
2) pubblicazione dei movimenti 23 maggio
scuola secondaria di II grado
1) termine ultimo comunicazione al Ced delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 9 aprile
2) pubblicazione dei movimenti 30 aprile
b) personale educativo
1) termine ultimo comunicazione all'Ufficio delle
domande di mobilità dei posti disponibili 2 aprile
2) pubblicazione dei movimenti 22 aprile
c) personale Ata
1) termine ultimo comunicazione al Ced delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 6 maggio
2) pubblicazione dei trasferimenti 27 maggio
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al Ced o all'Ufficio dei posti disponibili.
Art. 3 - Presentazione delle domande
1. Il personale docente, educativo ed Ata deve indirizzare
le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità
degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza
e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi (1) della provincia di titolarità
e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'Ufficio presso
cui presta servizio.
2. Il personale che presta servizio presso Uffici
di Amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente
scolastico dell'istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al
ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art. 5 del C.C.D.N. sulla
mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi della provincia scelta per il rientro,
entro il 4 febbraio 2002 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità
prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di
ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati
possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale
la acquisisce al Sistema informativo per l'assegnazione della sede definitiva
nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli
della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle
scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all'Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte.
5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni:
generalità dell'interessato (2); il Comune e la scuola di titolarità,
la scuola o l'Ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per
comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico
(3); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la
classe di concorso di titolarità (4). Nell'apposita sezione del
modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
6. I docenti devono redigere le domande, sia di
trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati,
e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
scuole materne - modelli
A1, A3 (allegati G/1 e G/2);
scuole elementari - modelli
B1, B4 (allegati H/1 e H/2);
istituti istruzione secondaria di I grado - modelli
C1, C2, C3
(allegati I/1, I/2, I/8);
istituti istruzione secondaria di II grado - modelli
D1, D2, D3
(allegati J/1, J/2, J/12).
7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente
il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il
trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande
di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento
e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande,
essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata
alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere
l'indicazione della specifica o specifiche abilitazioni possedute, ove
necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione
per l'accesso a scuole con finalità speciali.
9. Al fine di poter consentire la partecipazione
alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune
categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono
riaperti per il seguente personale:
personale scolastico che conclude i corsi di riconversione
professionale;
personale che supera le prove scritte e orali
dei concorsi ordinari e delle sessioni riservate di esame ed è incluso
negli elenchi degli abilitati;
docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della
domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10
giorni prima delle date previste dall'art. 2 della presente O.M. per la
comunicazione al Ced delle domande stesse; per altri titoli soggetti a
valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione
delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.
10. Il personale educativo deve redigere le domande,
sia di trasferimento che di passaggio, in conformità agli allegati
A) e B).
11. Il personale Ata deve redigere le domande, sia
di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli
MN e PN degli allegati B1 e C1.
12. Le istituzioni scolastiche devono inviare, tempestivamente,
le domande di mobilità presentate dal personale ai Centri servizi
amministrativi della provincia di titolarità del medesimo personale.
13. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione
attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti
dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto sulla mobilità
del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione
richiesta dallo stesso Contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della
relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria
responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati
nell'apposita casella del modulo domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia
devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art. 11 del Contratto
sulla mobilità.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni
vigenti.
(1) Ex Provveditorato agli Studi.
(2) Le donne coniugate indicano esclusivamente
il proprio cognome di nascita.
(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede
definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio.
I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno
nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio
riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in
chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola
secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato
al Comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre,
in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di
servizio. I docenti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione
dell'età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità
scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro
territoriale.
(4) Va fatto riferimento alle classi di concorso
di cui al D.M. n. 39 del 30/1/1998.
Art. 4 - Documentazione delle domande
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte
utilizzando l'apposito modulo disponibile nella rete intranet ed internet.
2. Le domande vanno corredate con le dichiarazioni,
in carta semplice, dei servizi prestati redatte in conformità ai
modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero
con il certificato di servizio.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei
titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al
Contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata
esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre
da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti
(1).
4. Ai fini della validità di tale documentazione
si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.
5. Relativamente alla lettera C) del punto II -
Esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione
o copia autenticata della stessa rilasciata dalla Asl o dalle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto
II - Esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge
o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto
di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di
cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente
pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario
o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare
con dichiarazione personale, redatta a norma della legge n.15/1968 e della
legge n. 127/1997, nonché del D.P.R. n. 403/1998, che il figlio,
il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel Comune
richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità
non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere
assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico
e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata
dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa
(artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309). L'interessato deve comprovare,
sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può
essere assistito soltanto nel Comune richiesto per trasferimento, in quanto
nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata
presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico
e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Comune - residenza
abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico
con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma
3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione
esibita non viene presa in considerazione.
6. A norma della legge n. 15/1968 e della legge
n. 127/1997 nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 l'interessato
può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni
(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone
con cui chiede di ricongiungersi , la residenza delle medesime (2), le
promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito
in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi
universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato
di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera
E) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la
durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.
7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare
di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.
8. I docenti che, nell'anno scolastico precedente
a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale,
sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità,
per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale,
resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale
utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella
di utilizzazione. Analoga dichiarazione deve essere allegata dagli insegnanti
di scuola elementare e di scuola materna utilizzati nelle attività
di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali,
che cessino o siano cessati da tali attività.
9. Il personale educativo che chiede il passaggio
dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione,
il possesso della prescritta specializzazione.
10. In attuazione dell'art. 9 comma 1 punto VIII
del C.C.D.N. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione
del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della
precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare
di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli
ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato
solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
11. I responsabili dei Centri servizi amministrativi
potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica
d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate
(4).
12. Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 4/1/1968,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, sono puniti a norma delle
disposizioni vigenti in materia.
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze
di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono
estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata
con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge n.
15/1968 e di quanto disposto dalla legge n. 127/1997 nella quale l'interessato
deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore
di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente
competente dell'O.M. concernente la mobilità.
(3) L'interessato, in luogo della presentazione
del certificato di superamento del concorso, può presentare una
dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione
degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Nello svolgimento delle procedure di controllo
previste dall'art. 11 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403 vanno seguite le indicazioni
fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la C.M. del 22/10/1999,
n. 99.
Art. 5 - Rinunce, revoche e rettifiche
1. Successivamente alla scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è
più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda
l'ordine) le preferenze già espresse, né l'allegata documentazione.
2. E' consentita la revoca delle domande di movimento
presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata o presentata al
competente Centro servizi amministrativi della provincia di titolarità
dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta
non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna
categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione
al Ced dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere
prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed
a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna
categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione
al Ced dei posti disponibili (1).
4. L'aspirante, qualora abbia presentato più
domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare
esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In
tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede
la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita
a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda,
del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per
gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì,
che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida
negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di
fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti
già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della
richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge
n. 241/1990, essere concluso con un provvedimento espresso.
(1) Fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero il timbro a calendario dell'Ufficio ricevente.
Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente,
educativo ed Ata sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro
le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno
ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale e del Centro servizi amministrativi competente, con
l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di
destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In
particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle
aree professionali richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento
o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola
di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso il Centro servizi
amministrativi cui è stata presentata la domanda.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi
e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, i
Centri servizi amministrativi, provvedono alle relative comunicazioni:
alla scuola o istituto di provenienza;
alla scuola o istituto di destinazione;
al locale Dipartimento provinciale del Tesoro.
4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente al Centro servizi amministrativi competente e al competente Dipartimento provinciale del Tesoro.
Art. 7 - Fascicolo personale
1. A norma dell'art. 27 della legge 31/12/1996 n.
675 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti
interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini
di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate
alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati
o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 27.
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali
particolari, si fa riferimento ai princìpi generali richiamati dal
recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni
integrative della legge 31/12/1996, n. 675, in materia di trattamento di
dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali princìpi rilevano con riguardo:
alle modalità del trattamento "atte ad assicurare
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato" (art. 2);
al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere
attività istituzionali..." (art. 3);
alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie
al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito..." (art. 4).
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro servizi amministrativi della provincia di provenienza, al Centro servizi amministrativi della provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico. Le Direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all'invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.
Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio
di cattedra
1. I docenti di ruolo delle scuole materne statali,
di scuola elementare, di scuola di secondaria di primo grado, titolari
di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere
il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a
sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità)
o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da
redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;
non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
2. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento
ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi
di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi
motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai
movimenti secondo le modalità contenute nel Contratto Integrativo
Nazionale n. 2/2000, così come modificato e integrato dai CC.CC.DD.NN
sottoscritti in data 18/1/2001 e 21/12/2001.
4. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio
di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda
di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio)
intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio,
con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni
chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più
domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle
classi di concorso del D.M. n. 39/1998. La richiesta di passaggio di cattedra
per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento
e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento
non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate
secondo le suddette modalità.
5. E' consentito il passaggio dalle cattedre degli
istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli
istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche
comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante
sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione
con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con
D.M. 20 agosto 1974 o con l'O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle
scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì,
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo
n. 297/1994.
Art. 9 - Indicazioni delle preferenze
1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita
sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) circolo (1);
c) distretto;
d) Comune;
e) provincia;
f) dotazione organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (Dos), per la
scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l'istruzione e
la formazione dell'età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi,
la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni
di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente
nell'area territoriale del distretto, del Comune o della provincia. In
tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate
successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese
nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle
lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può
essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole
o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto,
nel Comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante
dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia
soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata
la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante
dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili
nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe
stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante
con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico.
In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono
indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con
posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con
indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza
sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola
o circolo, che a livello di distretto, Comune, provincia, dotazione organica
provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere
espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali,
adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio
territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica,
nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (3). La denominazione ufficiale,
delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in
chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè
anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra
la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato
nel successivo art. 10 comma 3. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice
o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata
come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non
superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi
anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni
tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che
non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero
sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti
nell'ambito delle varie province.
8. Qualora una provincia comprenda Comuni isolani,
questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo
distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia".
Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i Comuni isolani della provincia,
la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione
della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un grande Comune ed altri Comuni limitrofi, l'aspirante al
movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate
nella suddetta parte di Comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto.
Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare
nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10. Per l'attribuzione di posti di scuola elementare
e media per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, l'interessato
deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda
riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi
ufficiali delle scuole.
11. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene
conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è
riferita l'indicazione utilizzata.
12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento,
le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di
titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su
cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata
al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può,
invece, indicare anche il Comune, ovvero il distretto - se compreso nel
Comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.
13. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda
fase del movimento per l'assegnazione della sede definitiva possono esprimere
preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto
titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune.
Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti
di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo
per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono il trasferimento o
il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano
ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del Liceo
europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed esprimere,
nell'elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell'istituto
ove si effettua la sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità
dalle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere
nulla e non produttiva di effetti.
(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno,
ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico funzionale di circolo
- ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - va pertanto
espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice
e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo
stesso. I docenti di scuola materna similarmente devono fare riferimento
al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche provinciali possono
essere richieste solo mediante l'utilizzo degli specifici codici. L'espressione
del codice provincia non è comprensivo, infatti, dei posti delle
dotazioni organiche provinciali.
(3) Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle
presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni
distrettuali indicate nei citati elenchi.
Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici
e degli Uffici amministrativi
1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento
dell'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda
e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del Sistema informativo secondo specifiche istruzioni
operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare
all'interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una
pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente
scolastico deve inviare al Centro servizi amministrativi competente le
domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione,
entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione
al Sistema informativo delle domande stesse.
2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero
e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici al Centro
servizi amministrativi, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle predette domande.
3. Il Centro servizi amministrativi, a mano a mano
che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione
dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla
mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata
notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
L'insegnante ha facoltà di far pervenire al Centro servizi amministrativi,
entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nell'art. 14 del C.C.D.N. del 21/12/2001. In tale sede ed entro
il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito,
le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda
in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione
in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal
caso il competente Ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal
richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta
tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 9, 5° comma,
delle presenti disposizioni. L'Ufficio competente, esaminati i reclami,
apporta le eventuali rettifiche.
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dai Centri servizi amministrativi di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
Art. 11 - Posti dell'organico funzionale nella
scuola materna
1. I posti dell'organico funzionale di scuola materna
(ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili
mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede
di organico. L'organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi
è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è
amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante
l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono
prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti
di ruolo speciale che non siano sede di organico funzionale, o scuole ospedaliere
così come previsto dall'art. 19 del Contratto sulla mobilità.
Art. 12 - Posti dell'organico funzionale di
circolo nella scuola elementare
1. I posti per l'insegnamento della lingua straniera
istituiti nell'ambito dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili
dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall'articolo
19 del Contratto sulla mobilità, attraverso l'espressione del codice
e della dizione in chiaro del plesso sede della Direzione didattica. Il
docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda
indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere
la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua straniera
nell'ambito dell'organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende
partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico
funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità
ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti
per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti
dell'organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili.
Nell'ambito di ciascuna preferenza, esaminata con
le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che può
essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale è
stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l'indicazione
riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.
Nel caso di possesso del titolo per l'insegnamento
di più lingue straniere ciascuna preferenza è esaminata secondo
il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua
spagnola.
L'aspirante al trasferimento può chiedere
anche i posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell'organico
funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse
deve indicare il codice del plesso sede della propria Direzione didattica
di titolarità (1), ovviamente previa compilazione della sezione
riguardante i posti per l'insegnamento della lingua straniera.
Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico
funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua
spagnola) nell'ambito del proprio circolo avviene con le modalità
previste dall'allegato C) del Contratto sulla mobilità.
2. L'organico funzionale assegnato agli istituti
comprensivi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera
- è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è
amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante
l'indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti
dell'organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l'insegnamento
della lingua straniera.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono
prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo
nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per
tali plessi, in base a quanto stabilito nell'art. 19 del Contratto sulla
mobilità, si prescinde dall'organico funzionale di circolo, in quanto
la dotazione organica è assegnata al singolo plesso.
(1) Il docente che insegna la lingua straniera nell'ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale di circolo.
Art. 13 - Posti presso i convitti nazionali
1. L'insegnante che chiede il trasferimento per
posti vacanti nelle scuole elementari di Stato, annesse ai convitti nazionali,
deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in
cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono
compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate
con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente
comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell'organico
funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi
quelli per l'insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni
di cui al precedente articolo 12.
Art. 14 - Disposizioni generali
1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto
per un solo ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di I
grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio
di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto
anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio
può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti
allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande
di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il
conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento
e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra
eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di
ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe
di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione
delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di
una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il
personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle
idoneità previste dall'art. 3 del Contratto sulla mobilità
e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
4. Gli insegnanti elementari privi di sede in quanto
in assegnazione quinquennale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.
1213 del 12/12/1967, nonché i docenti collocati fuori ruolo in servizio
all'estero possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente
Titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 15 - Modalità di presentazione delle
domande di passaggio di ruolo
1. Le domande, redatte in conformità degli
appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e
devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le
modalità previste dal precedente art. 14.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità
di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche
si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
Art. 16 - Disposizioni transitorie per i passaggi
di cattedra alle classi di concorso di cui alla C.M. n. 215 del 23/6/1995
e C.M. n. 70 del 28/2/1998 (1) (2)
1. Relativamente alle classi di concorso contemplate
nella circolare n. 215/1995 e circolare n. 70/1998, prima dell'inizio delle
operazioni di trasferimento in ambito provinciale, i Centri servizi amministrativi
devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole
graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del
medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità
ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che
si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei
quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L'applicazione
della c.m. n. 70/1998 è riferita unicamente agli istituti
statali d'arte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.
2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano
trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita
la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari
all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità
i Centri servizi amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra
sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità
previste nella suddetta c.m. n. 215/1995. Per la classe di concorso
prevista dalla c.m. n. 70/1998 non si effettuano trasferimenti interprovinciali
per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non
risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza
dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle
operazioni di mobilità i Centri servizi amministrativi dispongono
gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità
residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m.
n. 70/1998.
(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/A - Ttrattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali;
87/A - Trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/A - Trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine;
71/A - Tecnologia e disegno;
7/A - Arte della fotografia e della grafica
pubblicitaria;
24/A - Disegno e storia del costume;
25/A - Disegno e storia dell'arte;
61/A - Storia dell'arte.
(2) La classe di concorso in questione è la seguente:
10/A - Arte dei metalli e dell'oreficeria.
Art. 17 - Indicazioni delle preferenze
1. Le domande di trasferimento e di passaggio di
ruolo possono essere presentate per non più di tre provincie entro
i termini fissati dall'art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono
essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio,
debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).
3. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito
spazio del modulo-domanda.
4. Il personale educativo aspirante al movimento
ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente
nell'area territoriale del Comune o della provincia.
5. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta
indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente,
nel Comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante
dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le preferenze espresse devono essere elencate
nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, Comune,
provincia.
7. Il personale educativo deve, altresì,
precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo
speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o
passaggio) intenda dare la precedenza.
Art. 18 - Adempimenti dei dirigenti scolastici
e degli Uffici amministrativi
1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte
in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla
presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse,
con plico a parte, dopo l'accertamento dell'esatta corrispondenza fra la
documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici
ai Centri servizi amministrativi, salvo quanto successivamente previsto
per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso
Uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse al Centro servizi
amministrativi competente della provincia di titolarità dell'aspirante
al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in
soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici
ai Centri servizi amministrativi, entro gli stessi termini, con plico a
parte.
2. I Centri servizi amministrativi procedono alla
valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle
allegate al Contratto sulla mobilità del personale della scuola.
3. I suddetti Uffici trattengono quelle dirette
ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità
del personale educativo mentre inviano agli altri Uffici le domande di
movimento in provincia diversa.
4. Il Centro servizi amministrativi competente,
via via che riceve le domande, procede nell'assegnazione dei punti sulla
base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educativo,
per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire
al Centro servizi amministrativi, entro 5 giorni dalla ricezione,
motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 del C.C.D.N.
del 21/12/2001. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale
educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune
rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso
l'Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente
5. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle
presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, i Centri servizi amministrativi,
ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge n. 241/1990, hanno la facoltà
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.
Art. 19 - Assegnazioni definitive di sede
1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti
ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, il Centro servizi amministrativi
competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili
a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo
che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l'Ufficio deve preventivamente
accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di
posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima
dell'inizio delle operazioni di movimento.
Art. 20 - Avvertenze e termini per le operazioni
di mobilità
1. Le disposizioni relative alla mobilità,
contenute nel presente Titolo si applicano al personale Ata, sia che appartenga
al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito dagli enti locali
sia, nei limiti previsti dal Contratto sulla mobilità, che risulti
di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti
disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di
emanazione.
2. Il personale proveniente dagli enti locali assunto
a tempo parziale in attuazione dell'art. 51/bis del C.C.D.N. del 18/1/2001
può partecipare alle operazioni di trasferimento. Tenuto conto che
i trasferimenti vengono disposti sempre su posti a tempo pieno, il suddetto
personale una volta trasferito, può chiedere di convertire il suo
rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.
3. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione
e la formazione dell'età adulta vengono disposti sui centri territoriali
soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda,
utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali
delle scuole.
4. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono
disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli.
Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto,
deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento
per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità
dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli
corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per
accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area: "imbarcazioni scuola
- impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve
altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie
a vapore rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro" (codice RRGA).
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti
termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60)
appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti
tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore
e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli"
(codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono
accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida
"D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale
e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati
di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n.
845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia
stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità
dell'attestato, sentita la commissione di cui all'art. 597 del D.L.vo n.
297/1994.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati
a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi
all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
Art. 21 - Domanda di passaggio ad altro profilo
1. La domanda di passaggio ad altro profilo della
stessa area è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente
art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo
di cui all'allegato c/1. In particolare nel caso di richiesta di
trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia
diversa da quella di titolarità l'individuazione della seconda provincia
deve coincidere.
2. Non si tiene conto della domanda riferita alla
provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta
la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero
di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto
della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti
accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia
diversa da quella di titolarità.
3. Il personale Ata può richiedere, qualora
risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili
della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande
quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita
sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità
che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza di indicazione
di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine
previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni
per la compilazione delle domande.
Art. 22 - Posti richiedibili
1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni
di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media e quelli
istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti
sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli
domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari" sia come "medie".
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte
di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di
passaggio e di un'espressione di gradimento per le scuole "elementari"
ovvero "medie", vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo
l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
prima tutti i circoli didattici ovvero scuole medie
che non sono istituti comprensivi;
successivamente tutti gli istituti comprensivi.
Art. 23 - Preferenze
1. Le preferenze, in numero non superiore a 15,
debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze
possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) Comune;
d) provincia;
e) centro territoriale.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d)
comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente
per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente,
nel distretto (1), nel Comune, nella provincia, prendendo in esame prima
le scuole elementari, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine
le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i
licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei
rispettivi Bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento
desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello
citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo,
deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine
di trattazione dei vari tipi di scuola.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto
intercomunale, pur comprendendo il Comune di ricongiungimento o riavvicinamento
al coniuge o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio
suppletivo.
4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante
ha indicato anche nella Sezione I - Preferenze - il codice del Comune di
ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello
stesso.
(1) Nel caso di distretti interprovinciali si
tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia
per la quale è stato richiesto il movimento.
(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze
di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può
essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente
alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze
medesime.
Art. 24 - Indicazioni delle preferenze - Modalità
1. Il personale Ata di ruolo può chiedere
il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità
o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è
titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà,
deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della
domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta
la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola
scuola come a livello di Comune, distretto, provincia o centro territoriale
devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli
elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso
ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni
istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine
espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione
in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima
viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - Comune,
distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione,
comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei Bollettini ufficiali
escluso quello delle scuole materne.
5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d)
(distretto, Comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità
dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame
della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto
disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente
articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo
nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di
titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi
del II comma dell'art. 55 del Contratto mobilità presenti domanda
di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà,
vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive
della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale
predetto abbia espresso come preferenza sintetica il Comune o il distretto
di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze,
secondo il punteggio spettante a domanda.
7. Qualora una provincia comprenda Comuni isolani,
questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo
l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della
provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i Comuni isolani
della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso
l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un Comune maggiore ed insieme altri Comuni limitrofi, l'aspirante
al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole
ubicate nella suddetta parte di Comune sia per tutte le scuole ubicate
nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale
che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo
caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti
intercomunali (2).
(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente
compresi nel territorio di un solo Comune.
(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono
più di un Comune.
Art. 25 - Adempimenti dei dirigenti scolastici
e degli Uffici amministrativi
1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento
dell'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda
e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del Sistema informativo secondo le specifiche istruzioni
operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare
all'interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni
il dirigente scolastico deve inviare al Centro servizi amministrativi competente,
le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione
entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al Sistema informativo
delle domande stesse.
2. Il Centro servizi amministrativi, mano a mano
che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione
dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla
mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica,
il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale
ha facoltà di far pervenire al Centro servizi amministrativi, entro
5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nell'art. 14 del C.C.D.N. del 21/12/2001. In tale sede ed entro
il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito,
le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda
in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione
in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal
caso il competente Ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal
richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta
tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 24, 3° comma,
delle presenti disposizioni. L'Ufficio competente, esaminati i reclami,
apporta le eventuali rettifiche.
3. Il personale in servizio presso sezioni associate
(ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa
da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione
dalla medesima sede principale.
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dai Centri servizi amministrativi di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
Roma, 14 gennaio 2002
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