Conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, nelle scuole secondarie superiori e negli istituti educativi
Vista la legge 20/10/1990,
n. 302, concernente "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata";
Visto il D.L.vo 16/4/1994,
n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado, con particolare riferimento all'art. 477;
Vista la legge 15/5/1997,
n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 23/11/1998,
n. 407, concernente "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata";
Vista la legge 12/3/1999,
n. 68, concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la legge 17/8/1999,
n. 288, recante "Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili
da parte dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, in attuazione
dell'art. 36 della legge 1/4/1981, n. 121";
Vista la legge 8/3/2000, n.
53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città";
Visto il D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.L.vo 30/3/2001,
n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Vista la legge 28/12/2001,
n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002)", con particolare riferimento
all'art. 22, comma 11;
Vista la legge 18/6/2002,
n. 136, recante "Disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione
fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive";
Visto il decreto legge 25/9/2002,
n. 212, convertito nella legge 22/11/2002, n. 268, recante "Misure urgenti
per la scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica
e l'Alta formazione artistica e musicale", con particolare riferimento
all'art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 28/3/2003,
n. 53, concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";
Visto il D.P.R. 11/8/2003,
n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
Visto il D.L. 28/5/2004, n.
136, convertito, con modificazioni, nella legge 27/7/2004, n. 186, recante
"Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità, di taluni settori
della Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento all'art. 8/bis;
Vista l'O.M. n. 39 dell'1/4/2004,
registrata alla Corte dei Conti il 21/4/2004, reg. 2, fg. 18, concernente
il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
Visto il C.C.N.L., comparto
Scuola, sottoscritto in data 24/7/2003;
Considerato che è in
fase di svolgimento la procedura di cui al corso-concorso ordinario per
il reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dall'art. 29, comma 1
del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 e dall'art. 22, comma 8 della legge 28/12/2001,
n. 448 indetto con D.D.G. 22/11/2004;
Tenuto conto che la fase transitoria
dell'istituto dell'incarico di presidenza, ai sensi del comma 5, ultimo
periodo del succitato art. 29, si protrarrà ulteriormente;
Ritenuto opportuno, pertanto,
procedere alla modifica delle disposizioni che disciplinano il conferimento
degli incarichi di presidenza, anche in relazione alle sopravvenute disposizioni
normative;
L'O.M. 1/4/2004, n. 39,
citata in premessa, viene annullata e sostituita dalla presente ordinanza.
Art. 1
1. Sino all'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della graduatoria del corso-concorso
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22/11/2004,
- che si iscrive nell'iter procedurale previsto dall'art. 29 del D.L.vo
30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni e dall'art. 22 della legge
28/12/2001 n. 448 - gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via
permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive
modificazioni.
2. Le disposizioni contenute
nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici
- Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante
affissione all'albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete internet
e intranet.
Art. 2
1. Gli incarichi di presidenza,
di durata annuale, sono conferiti a domanda dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, sulla base di apposite graduatorie
provinciali distintamente formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri
servizi amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e
secondaria di I grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti
educativi.
2. Per le scuole in lingua
d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite
graduatorie.
Art. 3
1. Per ciascun settore formativo
sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente
inclusi:
a) docenti compresi nelle graduatorie
di merito dei concorsi a posti di dirigente scolastico, direttore didattico
o preside o rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice
o vice direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti
al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano;
b) docenti con contratto a
tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6,
siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 29, comma 1, del D.L.vo
n. 165/2001 e successive modificazioni per partecipare al corso-concorso
a posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo
settore formativo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai
fini del computo del settennio è preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico,
nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto
nella scuola.
Ove i sette anni di servizio
siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo
di inclusione in graduatoria è quello in cui l'aspirante ha prestato
più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio
in più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni
in ciascun settore formativo, l'aspirante deve indicare il settore formativo
del ruolo di appartenenza all'atto della presentazione della domanda. Il
settore formativo per gli insegnanti della scuola dell'infanzia è
quello relativo alla scuola primaria e secondaria di I grado.
Sono, altresì, inclusi
i docenti che, pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo diverso
da quello in cui è maturato il servizio di preside incaricato, richiedano
la conferma dell'incarico nella stessa scuola o istituto, (nel qual caso
avranno diritto all'attribuzione dei dieci punti di cui alla lettera g),
punto B) dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, nonché
alla precedenza prevista dall'art. 5, comma 4, della presente ordinanza),
ovvero nel settore nel quale gli stessi, nell'anno scolastico in corso,
o in uno degli ultimi tre anni, abbiano svolto l'incarico di presidenza,
in virtù dei requisiti previsti dalla previgente disciplina.
Quanto sopra in relazione
alla duplice esigenza, nell'attuale fase transitoria, di riconoscere le
legittime aspettative scaturenti da un servizio già maturato in
base alla normativa all'epoca vigente e di tutelare l'interesse pubblico
alla continuità nello svolgimento della funzione direttiva e alla
valorizzazione delle competenze maturate nel settore.
2. Gli aspiranti sono inclusi
nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione
dei titoli indicati nell'annessa tabella, che è parte integrante
della presente ordinanza.
3. Alle medesime graduatorie
si applicano, ai sensi dell'art. 8/bis del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito
nella legge 27/7/2004, n. 186, le riserve di posti previste dalla legge
12/3/1999, n. 68.
4. E' riconosciuta una precedenza
nella scelta della sede, nell'ordine, agli aspiranti che, avendo maturato
il diritto all'incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) non vedenti di cui alla
legge 29/9/1967 n. 946 e art. 3 della legge 28/3/1991 n. 120;
2) portatori di handicap di
cui all'art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.L.vo
n. 297/1994 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
3) appartenenti ad una delle
categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/1992
richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, nonché il coniuge
che assiste l'altro coniuge portatore di handicap.
Viene, altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali, ai sensi del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.
Art. 4
1. Le graduatorie provinciali
sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico,
con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede,
da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato dell'Ufficio
scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie, approvate
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato
sono pubblicate all'albo entro il 28 giugno.
3. Il dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato darà comunicazione della data
di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti
e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi
a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto.
4. Ai sensi dell'art. 5 del
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003, il dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, prima della formazione
delle graduatorie, fornisce alle organizzazioni sindacali l'informazione
in merito alla situazione degli organici delle presidenze della relativa
provincia e delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative
per l'assunzione del personale a tempo determinato.
Art. 5
1. Il dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di
presidenza inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli
a scegliere la scuola in cui desiderano essere nominati e che risulti disponibile
al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare
alla convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza
seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti
e delle precedenze di cui all'art. 3, commi 3 e 4 della presente ordinanza,
per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni
per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno
scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.
3. Ai fini dell'assegnazione
della sede si terrà conto delle preferenze espresse.
4. Gli aspiranti che abbiano
chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui hanno ricoperto
l'incarico di presidenza, nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano
stati attribuiti i 10 punti di cui alla lettera g), punto B) dell'allegata
tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili
rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui
trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità
di direzione, nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel
caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la
scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5. Limitatamente al caso in
cui si renda necessario procedere al conferimento di un numero di incarichi
superiore rispetto a quello dell'anno precedente, viene attribuita una
precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico
di presidenza.
6. Nel caso di unificazione
di due o più istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del
piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga
richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l'incarico
di presidenza negli istituti unificati, viene conferita per incarico all'aspirante
che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà
per l'assegnazione dell'incarico nelle presidenze dei predetti istituti
non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso
settore formativo.
7. I docenti non presenti
alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio
sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le
scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, conferisce la nomina in
altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di
non gradire incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8. Non si dà luogo
ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito
il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
9. L'aspirante trasferito
d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/1994, per incompatibilità,
non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella
sede dalla quale è stato trasferito.
10. Il dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato dichiara decaduto chi non
assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno
scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data,
entro tre giorni.
11. Nell'ambito di ciascuna
graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella
graduatoria di cui alla lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia
stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello
stesso articolo.
12. La sede di direzione che
si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine
dell'anno stesso è conferita per incarico a docenti scelti tra quelli
in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali
di cui al precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.
In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato nomina un docente con contratto a tempo
indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio nella
scuola, nel seguente ordine:
1) il collaboratore con compiti
di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 5,
del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni;
2) un collaboratore del dirigente
scolastico;
3) un altro docente tenendo
presente l'anzianità di servizio.
13. Nell'ipotesi di assenza
o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la
funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per
reggenza, ad altro dirigente scolastico dello stesso settore formativo
ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della
dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
14. In caso di comprovata
impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un dirigente
scolastico, le funzioni direttive sono svolte dal collaboratore con compiti
di sostituzione del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma
5, del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.
15. Gli incarichi di cui sopra
saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di
efficienza.
16. In caso di assenza o di
impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi dei titolari
non si fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva è
esercitata dal collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente
scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 e successive
modificazioni.
17. Non si fa luogo a conferimento
di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione
disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che
siano stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento
di custodia cautelare.
18. Il dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, per gravi e documentati
motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma del precedente
art. 4, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, può
disporre la nomina in sede diversa da quella in cui l'interessato avrebbe
avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca dell'incarico di presidenza.
19. Le nomine conferite devono
essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. Gli aspiranti ad un incarico
di presidenza debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo
dal 23 aprile al 22 maggio direttamente all'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi della provincia in cui hanno la sede di
titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. Coloro che conseguono il
trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia
diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza
che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti
dalla presente ordinanza, venga trasmessa all'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi - della provincia per la quale hanno ottenuto
il trasferimento o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella
quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza
nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi - dell'elenco dei movimenti del personale
docente, all'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a trasmettere
l'istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato
con la prevista documentazione all'Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi della provincia nella quale l'interessato stesso
ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
3. Gli aspiranti sono tenuti
a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate
e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità.
4. Coloro i quali aspirano
all'inclusione in più graduatorie, avendo i requisiti per essere
inclusi in più settori formativi, debbono presentare distinte domande
per l'inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto
riferimento alle altre domande presentate allo stesso Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi con l'indicazione dell'ordine
di preferenza per ciascun settore formativo. L'ordine di preferenza per
i singoli settori formativi deve essere identico in tutte le domande.
5. Ove il docente non produca
distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna
domanda non faccia riferimento alle altre domande presentate, si terrà
conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria relativa al
settore formativo in cui il docente medesimo è titolare all'atto
della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui
non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli
settori formativi per i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano
come non espresse.
6. Nelle domande gli aspiranti
possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e
gli istituti in cui desiderino essere nominati.
7. Alle domande vanno allegati
i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione, del diritto
alla riserva dei posti, alla precedenza e dei titoli valutabili ai sensi
dell'annessa tabella.
8. Si può fare riferimento
ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata
allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
- nell'anno precedente nonché ad altri documenti che risultano già
in possesso dello stesso Ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la
data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti.
9. I requisiti di ammissione
e i titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è
ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica e per
l'attestazione del diritto alla riserva di cui alla legge n. 68/1999.
10. Gli aspiranti di cui all'ultimo
comma dell'art. 3 che intendano far valere il diritto a precedenza nella
scelta della sede, devono produrre idonea documentazione.
11. Gli aspiranti compresi
nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 devono
produrre la certificazione rilasciata dalle commissioni delle competenti
Asl previste dall'art. 4 della legge medesima. Per i soggetti di cui ai
commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata
anche la situazione di gravità.
12. Qualora le suddette commissioni
non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli
interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/1993, n. 324,
convertito con modificazioni in legge 27/10/1993 n. 423, documenteranno,
in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata
da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso
l'Asl da cui è assistito l'interessato.
13. Per le persone bisognose
di cure continuative, dalle certificazioni dovrà necessariamente
risultare l'assiduità della terapia e l'Istituto nel quale viene
effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate
dalle competenti Asl.
14. La mancata emissione dell'accertamento
definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e
dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
15. Tale accertamento produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15/10/1990, n. 295, integrata,
ex art. 4 della legge n. 104/1992, da un operatore sociale e da un esperto
in servizio presso le Aziende sanitarie locali.
16. Gli aspiranti compresi
nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno,
inoltre, documentare:
A) il rapporto di parentela
ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento e
di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto
la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia
della sentenza di affidamento o di adozione;
B) l'attività di assistenza
con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
17. L'aspirante qualora non
si tratti di coniuge o genitore dovrà, inoltre, certificare mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o
affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a
prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere,
pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a
tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessuno
altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga della precedenza
relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.
18. Nel caso di assistenza
domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato
in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato
rilasciato dalla competente Asl oppure dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
19. La particolare condizione
fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
20. Tutte le predette certificazioni
devono essere prodotte contestualmente alla domanda.
21. Qualora vengano oggettivamente
meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei
soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, i medesimi hanno l'obbligo
di comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici
regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative all'handicap
entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi
di presidenza.
22. Nel caso di dichiarazioni
mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione provvede, salvo le
sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.
23. Nell'ambito delle precedenze
previste dal predetto art. 3, ultimo comma, il personale non vedente ha
precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/1991 nel conferimento
dell'incarico.
24. Nel caso di pluralità
di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad una delle
domande di incarico.
25. La nomina conferita ed
accettata comporta il depennamento del nominato da tutte le graduatorie
in cui è incluso.
26. L'eventuale rinuncia alla
nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce
la nomina conferita.
Art. 7
1. In caso di esaurimento
delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato nomina, tra i docenti in servizio nella
provincia e nell'ordine:
1) un docente con contratto
a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o istituti dello stesso
settore formativo, incaricato della presidenza nell'anno scolastico precedente
(sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità
di servizio prestato in qualità di preside incaricato);
2) un docente con contratto
a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o istituto, in possesso
di laurea o titolo equiparato;
3) un docente con contratto
a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o istituti, in possesso
di laurea o titolo equiparato.
2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 29 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti stessi.
Art. 8
1. Avverso le graduatorie
è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie medesime.
2. I dirigenti degli Uffici
scolastici regionali procederanno alle eventuali rettifiche nel più
breve tempo possibile.
La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l'O.M. n. 39 dell'1/4/2004, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
Roma, 23 marzo 2005
A) TITOLI VALUTABILI
PER GLI ASPIRANTI ALL'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA LETTERA
A), DELL'ART. 3
Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico, direttore didattico o di preside o di rettore o vice rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo stesso settore formativo) di quello al cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva finale conseguita nel concorso rapportata a cento. All'aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto:
– per la seconda idoneità punti 30
e
– per ciascuna delle altre idoneità punti 15
Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso di cui ai suddetti posti dirigenziali o direttivi cui l'interessato ha partecipato.
B) TITOLI VALUTABILI PER GLI ASPIRANTI ALL'INCLUSIONE IN ENTRAMBE LE GRADUATORIE
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi
effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non
inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell'anno
scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli
effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Sono esclusi dalla valutazione
i servizi prestati anteriormente all'effettiva assunzione nei ruoli, anche
se riconosciuti ai fini della carriera di docente, nonché i periodi
di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga prestato
un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità,
è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E' valutabile il servizio
utile ai fini del superamento del periodo di prova:
a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato (1) punti 3
• fino ad un massimo di punti 45
b) per ogni anno di incarico
di presidenza (2) punti 20
c) per ogni anno di incarico
di vice preside o collaboratore del direttore didattico o del preside con
funzioni vicarie o collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente
scolastico o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali
o direttore di scuola coordinata di istituto professionale o responsabile
di plessi (3) (4) punti 5
d) per ogni anno di incarico
di collaboratore del direttore didattico o del preside o membro dei cessati
consigli di presidenza punti 3
e) per ogni anno di incarico
di membro anche elettivo della Giunta esecutiva del consiglio di circolo
o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'Ufficio
di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati
consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità
giuridica (11) punti 2
f) per ogni anno di incarico
di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di
circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale,
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la
valutazione del servizio del personale insegnante (11) punti 1
g) per richiesta di conferma
dell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l'interessato
ricopre l'incarico nell'anno scolastico in corso (5) punti 10
h) per ogni anno di incarico
per l'espletamento di specifiche funzioni obiettivo e/o funzioni strumentali
punti 1
i) per ogni anno di servizio
prestato presso le Università in qualità di supervisore del
tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 punti
1
l) per ogni anno di servizio
prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica per
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ex art. 26,
comma 8, della legge n. 448/1998, nonché per ogni anno di servizio
prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia
scolastica punti 2
m) per ogni anno di servizio
in qualità di segretario o componente del consiglio direttivo dell'ex
Irrsae e Cede, oppure di direttore o componente del consiglio direttivo
dell'ex Bdp di cui al D.L.vo n. 297/1994 e di direttore o componente degli
organi di amministrazione e scientifici dell'Invalsi, Indire e Irre punti
3
n) per ogni anno di servizio
prestato in qualità di "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai
sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex Irrsae, Bdp, Cede e Irre,
Indire, Invalsi e Ministero Affari Esteri punti 2
I punteggi di cui alle precedenti
lettere b), c), d), e), f) e h) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi
svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall'insegnamento.
Tutti i suindicati punteggi
sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico
e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere
a) e b) e quelli attribuiti per l'incarico di collaboratore del direttore
didattico o del preside e di collaboratore con compiti di sostituzione
del dirigente scolastico i quali non sono, rispettivamente, cumulabili
tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è cumulabile
il punteggio attribuito per l'incarico di presidenza, di cui alla lettera
b), con quelli di membro della Giunta esecutiva del consiglio di circolo
o d'istituto, di membro del consiglio di circolo o d'istituto e del comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e)
ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2) Titoli di studio e di cultura
a) Laurea o titolo equiparato (6) con cui si è conseguito l'ingresso nei ruoli o che consente l'inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza:
– con voti 110 su 110 e la
lode punti 5
– con voti 110 su 110 punti
4
– con voti da 99 a 109 su
110 punti 3
– con voti da 90 a 98 su 110
punti 2
– per ogni altra laurea, diploma
di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio o diploma conseguito presso
l'Istituto Superiore di Educazione fisica punti 3
b) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/1982, ovvero dalla legge n. 341/1990 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente nonché quello di vigilanza scolastica (7):
– per ogni diploma punti 3
c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/1982, ovvero dalla legge n. 341/1990 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (7):
– per ogni corso punti 1
(E' valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
d) per ogni inclusione in terne
nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l'arte
applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte applicata negli istituti
di istruzione artistica (8) punti 3
e) inclusione in graduatorie
di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, in scuole o istituti
di ogni ordine e grado (9) punti 2
f) inclusione in graduatoria
di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole
o istituti di istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado
e artistica (10) punti 2
g) inclusione in graduatorie
di merito di concorsi a posti direttivi o dirigenziali di settore formativo
diverso da quello al cui incarico si aspira punti 10
h) inclusione in graduatorie
di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico
punti 10
i) idoneità in concorso
universitario o libera docenza punti 5
l) incarichi di insegnamento
presso Università statali o pareggiate o presso gli Isef statali
o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione
ovvero contenimento di insegnamenti nelle Università attraverso
contratto di diritto privato:
– per ogni anno punti 1
m) dottorato di ricerca punti
3
n) borse di studio conseguite
a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Cnr ed enti
pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio punti 1
o) master in Scienze dell'educazione
o in organizzazione dei servizi educativi o per l'organizzazione e la direzione
delle istituzioni scolastiche conseguito presso Università in Italia
o all'estero, di durata almeno annuale punti 2
p) altri master conseguiti
presso Università in Italia e all'estero, di durata almeno annuale
punti 1
C) Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare
riportata nell'ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione
punti 6
D) Preferenze in caso di
parità di merito
In caso di parità di
punteggio è preferito il candidato più giovane d'età.
NOTE
(1) I servizi prestati in
istituti o scuole di settore formativo diverso vengono valutati la metà.
Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni
anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato quale assistente
negli istituti di istruzione artistica, limitatamente al settore formativo
comprendente detti istituti.
(2) Per i periodi inferiori
a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio
e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
(3) E' attribuito un punteggio
aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate di istituto
professionale e al collaboratore con funzioni vicarie che abbiano sostituito
per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside o il direttore
didattico assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi
e per la frazione residua superiore a 15 giorni. Ai collaboratori con funzioni
vicarie di circoli didattici dati in reggenza sono attribuiti ulteriori
2 punti per ogni anno. La sostituzione del preside o del direttore
didattico titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio
aggiuntivo.
(4) Lo stesso punteggio
è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni
o corsi serali o per lavoratori.
(5) L'insegnante che chiede
la conferma dell'incarico per avere titolo all'attribuzione di dieci
punti, deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte
le domande di incarico la scuola o l'istituto di cui è preside o
direttore didattico incaricato nell'anno scolastico in corso. I dieci punti
attribuiti per la conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo
in base al quale l'interessato è collocato nella graduatoria cui
si riferisce l'istituto o scuola chiesti per conferma.
(6) I diplomi di Accademia
di Belle Arti e di Conservatorio, ai fini dell'accesso alle graduatorie,
devono essere congiunti ai diplomi di maturità artistica o di arti
applicate o di maestro d'arte o di scuola secondaria superiore. Detti diplomi,
che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma
di AA.BB.AA. o di Conservatorio.
(7) Vanno riconosciuti
oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6,
legge n. 341/1990), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso
le Scuole di specializzazione di cui al D.P.R. n. 162/1982 (articolo 4
- 1° comma - legge n. 341/1990) anche i corsi previsti dalla legge
n. 341/1990, art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri
consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle
Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni
(art. 8, legge n. 341/1990). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione,
gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti
a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi
di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia
nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8) Il punteggio va attribuito
per il settore formativo comprendente i licei artistici e gli istituti
d'arte.
(9) Il punteggio è
attribuito una sola volta per ciascuna classe di concorso, mentre si cumula
se afferente a classi di concorso diverse.
(10) Per gli insegnanti
di educazione fisica l'inclusione in graduatoria di merito in concorsi
per merito distinto espletati anteriormente all'entrata in vigore del D.L.
30/1/1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30/3/1976, è valutata
punti 1.
(11) Il servizio è
valutato solo se prestato in qualità di rappresentante della componente
docente, in quanto costituisce titolo di servizio.
Codice Descrizione
A Superstiti di vittime del
dovere/Invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
o profugo
D Invalido per servizio
E Invalido per lavoro o equiparati
M Orfano o vedova di guerra,
per servizio o per lavoro
N Invalido civile
P Sordomuto
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