Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in
particolare, l'art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della
Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria
ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) che, all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della legge
10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M. n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità
di svolgimento della 1a e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
20012002;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della
aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento
del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti
delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M.26.10.2000, n.243 concernente le certificazioni e i relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001/2002;
VISTO il decreto ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il decreto ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero
dei componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.23 del 28/02/2002, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 20002001;
VISTA la circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i
candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la riorganizzazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto
dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
degli artt.1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario scolastico
per l'anno 2001/2002;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento
di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19
luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il passaggio
al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna
ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la costituzione
di una struttura tecnico operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2001/2002, ha inizio il giorno 19 giugno 2002.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto
in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche
di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati
con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche
di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle
penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione
all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna
materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione
di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in
premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo.
Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere
gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per
non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere
gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta
valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per
merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente
articolo e dalla C.M.22/11/2000 n.261, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno
un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli
istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza
da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto
previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale
e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì,
di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per
durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto
nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza
lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti
non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo
lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme
al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione
di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi
postqualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi
di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica
di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito,
altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
per le attività sociali indirizzo dirigenti di comunità
, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano
svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato,
a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli
anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento
del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art.
13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso
di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello
equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare
di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo
e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera
c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto
o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo
allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art.
2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma
3, del T.U. approvato con D.L.vo 1641994, n.297, sono sedi di esame soltanto
gli istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole
o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente
comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio
nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia
di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo
di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività
sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo
4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R.403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in
un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda
ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale
un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
ai sensi del D.P.R.403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica
la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di
dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è
resa dall'esercente la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione
che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione),
con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola
statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli
esami di Stato e abbiano conseguito la promozione o la idoneità
alla quinta classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In
tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono
gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M.
31 luglio 1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali
o paritari in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreché abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla
quinta classe in un corso sperimentale relativo al medesimo progetto presso
istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi di quello cui appartiene
l'istituto sede d'esame.
limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n.
12007 del 28.8.2001 e n. 13902 del 14.9.2001, i candidati che nel decorso
anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di
istituto magistrale o che siano in possesso di promozione o di idoneità
alla quarta classe di istituto magistrale, in considerazione dell'estinzione
del predetto ordine di studio, possono essere ammessi all'esame di Stato
in Istituti in cui siano attivate sperimentazioni il cui titolo terminale
è corrispondente a quello di istituto magistrale. I suddetti candidati
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie o parti di programma
non coincidenti con quelle del corso di studio già seguito.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento
o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite"
dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda
di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o
altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni
di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati
esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere
al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate
dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività
dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo
richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche
ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza
dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti anche
di classi non terminali del medesimo istituto per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal
fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione
agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al
par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati
esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande
ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti
della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande
in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province
vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche
di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati
in esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale
sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento
all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento
predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate
nell'art.10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali
e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità,
il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle
graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso,
al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie
non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto
per i commissari delle commissioni degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame,
composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario,
dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni
sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti
dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati
e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso
di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può
nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti
a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il
compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute
dal dirigente scolastico sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto
statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto
domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli
esami, sono tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni
per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati
esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso
gli Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono
le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte
le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano
le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica
(per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando
le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso
le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte
sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al
quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione
agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2001 previsto dal
Regolamento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione
ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame
conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R
.n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei
requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere
stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse
scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni
di cui al paragrafo 4 della C.M. n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali,
di cui all'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio
di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande,
può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5. 2002.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne
giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine
del 31 gennaio 2002, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto
a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella
nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso
cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto
termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2002.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti
di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità
delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite e con il parere del direttore della
casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. Il
Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale può prendere
in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2001.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il
15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che
i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento
degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio postqualifica che prevede nel curricolo
una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività
integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione
a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni
sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste
in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno
conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato
con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è
scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad
alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile
degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli
di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto
e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un
corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello
equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione
sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,
di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma
non coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo
e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento
delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma
1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione
in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di
essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico
agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della
promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento
degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata
alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti
delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui
il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni
di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui
all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio
di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni,
composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali
sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe,
ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero
di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio,
non devono sostenere l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce.
L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame
di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle
apposite commissioni d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità
ad una delle classi precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi
ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata
al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza
che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale,
i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello
scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi
di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento
della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti
in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della
penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in
base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo
le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni
della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo
le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe
per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe
da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico
è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per
ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso
di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione
e che concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte
nelle attività medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando
il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.
11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale
risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente
motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti
in sede di scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7,
8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.13,
comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto
sede d'esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità
o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima
classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere
esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura
di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in
possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori
2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo
anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico
è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base
ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni
della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso
né di promozione, né di idoneità né di risultati
conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito
nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al
Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto
sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne l'esame e la valutazione
da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi
e con le modalità di cui al D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare
gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli
esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.21 del 28/2/2002, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 28 febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del
presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento
delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per
motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie
per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di
cui all'art.9 del citato D.M. n.21 del 28/2/2002.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere
a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando,
comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per
la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono,
in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 17 giugno
2002 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati
delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle
classi dell'istituto statale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano
di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e
la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente
assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza
riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda
un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna
commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività
delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine
di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per le
operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede
altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e
di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata,
altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto
per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta,
sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per
squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà
cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine
di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione
e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti
delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente
facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare,
per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione,
i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli
ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale
operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte.
In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della
correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti
sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata
agli adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 è
il seguente:
prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 20 giugno 2002,
ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova
continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei
testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si
svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni.
Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide
con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati
che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.
terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna commissione
entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art.6
della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste
devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale
o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni,
l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto
o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione
circa le materie oggetto della prova. La mattina del 24 giugno ogni commissione,
tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare
in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte
in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in
relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce
anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i
licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per
la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale
della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale
permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno
successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità
di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate
alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna
commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15,
comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di
una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche
in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori
presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente,
il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche
il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione,
a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca
o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al
colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in
base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base
a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono
il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore
a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1 luglio,
alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo,
2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei
licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva
nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi,
ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì
successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito
un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle
prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della
valutazione finale per ciascuna classe commissione, sulla base di criteri
precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e con una congrua
motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono
quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e 16, comma
7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea,
del presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della
commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il
compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare
sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle
commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto
scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il
giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi
per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il
presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le
operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori
collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni
verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è
obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame
che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla
propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela
e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio
con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti
che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà
farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà
in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione
di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni
in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni
caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive
la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2,
comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli
elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione
e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante
i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito
formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai
fini degli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto
di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui
compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei
relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame
con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere
tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli
di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11
e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati
esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti
formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di
corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti,
la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata
motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico
e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è
pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova
scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della
presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione
stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e
valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima
e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché
le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni
vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo,
fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle
prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare
alla struttura tecnico operativa di questo Ministero i dati relativi
al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda
prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini
di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema
informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate
almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico operativa di questo Ministero entro
i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì,
fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra
i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico operativa di questo Ministero almeno
dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette
richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti
debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della
seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni
sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura
tecnico operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 2001/2002 valgono le disposizioni di cui al
DM n. 20 in data 28.02.2002 ed al DM n. 429 del 20.11.2000 concernenti,
rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza
prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina
o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto
autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione
della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria
tintoria" degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda
più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli
istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è
da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente
contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le
modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per
gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio
di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda
prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata
solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della
procedura di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con
la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa
alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13,
comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta
la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente
a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna
delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al
candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti
e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato.
Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale.
Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi
utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13
del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi
assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede
della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi
dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà
di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio
attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta
entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato
interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla
presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più
candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti
dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico,
anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo
deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità
dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti
al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi
e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di
un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non
può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo
tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline
anche raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione
e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento
o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari
e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio,
tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito
un punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso
giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
ai sensi dell'art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti
come previsto dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura
di cui all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista
per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle
assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire
di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale
e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione
d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento
la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito
l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati
in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte
e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero
di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap,
della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento
di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato
e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti
e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale
piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento.
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale
o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si
trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte,
è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13;
per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova
scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione
della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine
è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio
della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova
stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano
le modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere
le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12,c.13,
i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere
di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base
dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici
regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità
di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga
in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione
fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni
possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni
consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle
commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì,
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali
si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua
interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente
motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese
alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo
la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi
dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione,
per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6.
Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi postqualifica
degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso
di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile
i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi
direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art.
14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate.
La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata
a richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni
sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate
dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile
elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici
al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma
prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi
delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio
dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate
dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale stante
il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968,
n.15.
12. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato,
con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella
data individuata ai sensi dell'art.12 comma 4, al termine dei lavori,
nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione
della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono
essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi
ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di
accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli
atti predetti che è custodito dallo stesso dirigente scolastico;
in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola,
procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto
dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate
dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
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