Calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente
il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, concernente
il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista l'O.M. n. 48 del 19/2/1999 relativa all'indizione
eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza
di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte
per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori
specie se in mobilità;
Vista l'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997 relativa
all'educazione in età adulta;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente
il riordino dei cicli dell'istruzione;
Visto il D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, concernente
il regolamento recante norme in materia di obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, concernente
il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione espresso nell'adunanza del 1° marzo 2001 e ritenuto sostanzialmente
di accoglierlo, ferma restando, in relazione ai contenuti del medesimo
circa il termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia,
la necessità di assecondare le esigenze delle famiglie quanto alla
prosecuzione delle attività in questione sino al 30 giugno;
Considerato, in relazione al disposto dell'art.
74 del D.L.vo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999,
di dover determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002;
Art. 1
1. I direttori degli Uffici scolastici regionali,
sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro
il 31 maggio 2001, la data di inizio delle lezioni, che può
essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo
al loro svolgimento anche con riferimento a quanto previsto dai successivi
commi.
2. Per un'opportuna conoscenza delle esigenze locali,
i direttori dei predetti Uffici organizzano apposite riunioni con i responsabili
degli Uffici scolastici periferici.
3. I consigli di circolo e d'istituto, in relazione
alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano,
con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico
che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita
dai direttori degli Uffici scolastici regionali nonché la sospensione,
in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche,
prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate,
modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso,
delle attività educative o dalle ore di lezione non svolte. In tale
contesto è bene che i consigli di circolo e di istituto tengano
conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione
del servizio scolastico.
4. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto
del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994 relativo
allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione
flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma
3, del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività
obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola.
Art. 2
1. I collegi dei docenti, cui compete di individuare,
nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri
di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica
della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni,
considerando, in tale contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa,
anche la possibilità di seguire le ipotesi di scansione previste
dall'art. 74, comma 4, del D.L.vo n. 297 del 1994.
2. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata
motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione
di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
scolastico e professionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte
dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art.
139, comma 2, lett. b), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì,
momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli
alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli
interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in
particolare per colmare situazioni di carenze, nonché adeguate forme
e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli
di apprendimento e di competenze degli alunni e delle date di svolgimento
dei consigli delle singole classi.
4. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto,
sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni
periodiche e finali degli alunni, nonché, ferma restando l'unicità
delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
5. Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione
degli adulti istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997, in
relazione a progetti finalizzati, vengono svolte al termine delle attività
anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari.
Art. 3
1. Le attività educative nella scuola dell'infanzia
e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami
nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media
funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria
superiore hanno termine il 30 giugno 2002.
2. Nella scuola di base, ivi comprese le classi
di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento
e nella scuola secondaria superiore le lezioni hanno termine l'8 giugno
2002.
3. Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel
periodo successivo all'8 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario
delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito
delle complessive attività individuate nel Piano dell'offerta formativa,
funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei
bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate
dalle famiglie.
4. In data successiva al 30 giugno 2002 hanno termine
le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Le attività medesime possono aver termine
oltre la predetta data:
• nelle classi degli istituti tecnici e professionali
dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, progetti
finalizzati al rientro degli adulti nel Sistema formativo;
• nelle classi degli istituti professionali che
svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
• nelle classi degli istituti professionali che
svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti;
• nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione
permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della
citata O.M. n. 455/1997 o delle attività a carattere modulare, organizzate
dai Centri territoriali istituiti a norma dell'O.M. medesima;
• nel caso di realizzazione di progetti pilota di
percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale
ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000.
Art. 4
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero territorio
nazionale, con la prima prova scritta, il 19 giugno 2002.
Art. 5
1. In via eccezionale, il Ministro della Pubblica
Istruzione può autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici
periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali
di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza
di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale
dei lavoratori specie se in mobilità.
2. L'autorizzazione è concessa sulla base
di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro,
debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori
in rapporto all'offerta del lavoro.
3. I responsabili degli Uffici scolastici periferici,
sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale,
la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico
al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto
delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di
cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze
ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.
Art. 6
1. Il calendario delle festività, in conformità
alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre;
• il 1° gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.
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