Mobilità del personale dirigente scolastico - Termini di presentazione delle domande - Anno scolastico 2001/2002
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Vista la legge 23/10/1992, n. 421;
Visto il D.L.vo 3/2/1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli
artt. 25/bis e 25/ter;
Visto il D.L. 27/8/1993, n. 321 convertito
con legge 27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Vista la legge 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n.
233;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto "Scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione
del Governo - il 26 maggio 1999;
Visto il Contratto Integrativo Nazionale
del comparto "Scuola" sottoscritto il 31 agosto 1999;
Visto il D.P.R. 6/11/2000 n. 347 con
il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.M. 30/1/2001 concernente
la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale
Decentrato concernente la mobilità del personale dirigente scolastico
per l'anno scolastico 2001/2002 sottoscritto in data 12 aprile 2001;
Ritenuto di dover stabilire ai sensi
dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/1994 per l'anno scolastico 2001/2002, i
termini di presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono
produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri dei Provveditorati
agli Studi;
Sentite le organizzazioni sindacali
del comparto "Scuola" che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale
Decentrato sulla mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico
2001/2002;
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza dell'ordinanza
1. La presente ordinanza disciplina
la mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002,
salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari; le norme
in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle
disposizioni del Contratto Integrativo Nazionale, concernente la mobilità
dei dirigenti scolastici citati in premessa.
2. Le presenti disposizioni sono pubblicate
dai Provveditorati agli Studi, mediante affissione ai rispettivi albi.
Di tale pubblicazione viene data comunicazione all'Ufficio scolastico regionale.
Art. 2 - Termini per le operazioni
di mobilità
1. Il termine ultimo per la presentazione
delle domande di movimento dei dirigenti scolastici compreso quello di
cui all'art. 5 del C.C.D.N. sulla mobilità è fissato al 21
maggio 2001.
2. I termini per le successive operazioni
e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti
dall'art. 6 del C.C.D.N. sono i seguenti:
– termine ultimo per la comunicazione
al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili 5 luglio
– pubblicazione dei movimenti 25
luglio
3. Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.
Art. 3 - Presentazione delle domande
1. I dirigenti scolastici devono presentare
le domande di trasferimento e/o di passaggio, tramite la scuola di titolarità,
al competente Provveditorato agli Studi, entro il termine fissato dal precedente
art. 2, mediante raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività
della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante o la ricevuta con il protocollo e la data dell'avvenuta
consegna alla scuola di titolarità. I dirigenti scolastici devono
presentare le domande in conformità del modulo domanda (allegato
A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni
esplicative contenute negli allegati C e D. In caso di esonero dagli obblighi
di istituto il dirigente deve presentare domanda direttamente al competente
Provveditorato agli Studi.
2. Il personale che presta servizio
presso Uffici di Amministrazioni statali, deve presentare la domanda di
trasferimento direttamente al Provveditorato agli Studi dell'ultima sede
di titolarità entro il termine di cui al precedente art. 2.
3. Il personale destinato all'estero
può presentare domanda di mobilità a condizione che non abbia
perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano. La
domanda deve essere inviata per il tramite del capo dell'Ufficio dal quale
dipende.
4. Il personale di cui all'art. 5,
comma 1, del C.C.D.N., relativo alla mobilità dei dirigenti scolastici,
nel caso in cui non abbia ottenuto alcuna sede tra quelle richieste nel
corso dei movimenti, deve presentare, entro 5 giorni, dalla pubblicazione
dei movimenti relativi all'anno scolastico 2001/2002, nuova domanda per
l'assegnazione della sede. Nella domanda di cui al presente comma, l'interessato
deve indicare, in ordine prioritario, le sedi di province di altre regioni
ove intende essere assegnato in caso di indisponibilità di posti
nella regione. In tale ultima ipotesi, il Provveditorato agli Studi competente
trasmette la domanda dell'interessato ad altro Provveditorato agli Studi,
tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse.
Ai fini dell'assegnazione delle sedi
sono considerati disponibili i posti che si rendono vacanti dopo i trasferimenti
ed i passaggi.
5. Le domande dei dirigenti scolastici
appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento
o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono
essere inviate al Provveditorato agli Studi di Torino.
6. Le domande debbono contenere le
seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); Comune e
scuola di titolarità; scuola o Ufficio presso il quale presta servizio
per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno
scolastico (2). Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere
elencati i documenti allegati.
7. In caso di richiesta contemporanea
di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola
delle domande essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione
allegata alla prima.
8. Dette domande devono essere corredate
della documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione
dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto
sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione richiesta
dallo stesso Contratto o dalla presente ordinanza. Le domande di passaggio
devono contenere l'indicazione dell'abilitazione, ove necessaria per ottenere
il passaggio, e/o della laurea.
9. I titoli di servizio valutabili
ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato
sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta
semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze
di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art.
11 del Contratto sulla mobilità.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi vigenti in materia.
(1) Le donne coniugate indicano
esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(2) Il personale per qualsiasi
motivo senza sede deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio.
Art. 4 - Documentazione delle domande
1. Le domande, con esclusione di quelle
del personale di cui all'articolo precedente, comma 4, sono prese in esame
solo se redatte utilizzando l'apposito modulo.
2. La valutazione delle esigenze di
famiglia e dei titoli avviene ai sensi delle tabelle di valutazione allegate
al Contratto sulla mobilità ed è effettuata esclusivamente
in base alle dichiarazioni o alla documentazione, ove richiesta, in carta
semplice, che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla
domanda (1).
3. Ai fini della validità di
tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette
tabelle di valutazione.
4. Relativamente alle tabelle di valutazione,
allegato A, lettera C) del punto II - Esigenze di famiglia - lo stato di
figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, si trova nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi
a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata
della stessa, rilasciata dall'Asl o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II - Esigenze di famiglia
- il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere
documentato con dichiarazione personale redatta a norma del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 o con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno,
per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità
la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato
con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'Azienda
sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato
deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a
norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore
può essere assistito soltanto nel Comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti
l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere
documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata
in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309). L'interessato
deve comprovare sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente
può essere assistito soltanto nel Comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica
o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma
terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Comune
- residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art.
122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione
la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
5. A norma del D.P.R. n. 445/2000
l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza
di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato
di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela
con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime
(2), l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per
esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti
post-universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) della tabella,
nella relativa dichiarazione e/o certificazione deve essere indicata la
durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale.
6. Il personale che chiede il passaggio
deve documentare, anche mediante dichiarazione personale, a pena di esclusione,
il possesso dell'abilitazione o abilitazioni, ove richieste.
7. Ai sensi dell'art. 7 - comma 1
- del D.P.C.M. 27/10/1994, n. 770 il dirigente scolastico che a seguito
della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda
avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare
di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli
ultimi tre anni nella sede richiesta.
8. I Provveditorati agli Studi possono
procedere, se ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio
della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate (4).
9. Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000,
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.
(1) Nell'ambito della valutazione
dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio"
si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo
o, in affidamento.
(2) La residenza del familiare
deve essere attestata con certificato nel quale dovrà essere indicata
la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale
redatta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 nella quale
l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica
è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo
del Provveditorato agli Studi dell'O.M. concernente la mobilità.
(3) Nel caso in cui la certificazione
dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba -
trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di
primo grado - essere rilasciata dal medesimo Provveditorato agli Studi
della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è
applicabile la disposizione di cui al D.P.R. n. 445/2000 relativa agli
accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato, in luogo della presentazione
del certificato di superamento del concorso, può presentare una
dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione
degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono
seguite secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
Art. 5 - Rinunce, revoche e rettifiche
alle domande
1. Successivamente alla scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di trasferimento e/o di passaggio
non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto
riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né l'allegata
documentazione.
2. E' consentita la rinuncia alle
domande di movimento presentate. La richiesta di rinuncia deve essere inviata
direttamente al competente Provveditorato agli Studi di titolarità
dell'interessato e viene presa in considerazione soltanto se pervenuta
non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione
al CED dei posti disponibili (1) così come previsto all'art. 2 della
presente O.M.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato
più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio,
deve dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande
o ad alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande
per le quali esprime rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia
si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la revoca,
a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta
per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che
il posto di provenienza sia rimasto vacante. Il posto reso disponibile
dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati
e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione
o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art.
2 della legge n. 241/1990, essere concluso con un provvedimento espresso.
(1) Fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Art. 6 - Pubblicazione del movimento
1. I trasferimenti ed i passaggi dei
dirigenti scolastici sono disposti dai Direttori Generali dei competenti
Uffici scolastici regionali sulla base della valutazione delle domande
effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza, entro
il termine fissato nel precedente art. 2. Gli Uffici scolastici regionali
dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvedono all'immediata affissione
all'albo dei movimenti effettuati.
Dell'affissione all'albo e dell'avvenuto
movimento, viene data comunicazione agli interessati per il tramite dei
Provveditorati agli Studi.
2. Al personale che ha conseguito
il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento
presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione viene inviata
per conoscenza, qualora trattasi di personale proveniente da altra provincia,
al Provveditorato agli Studi di provenienza.
Art. 7 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di trasferimento
e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico, in
carta semplice, al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorrente
invia, entro gli stessi termini, copia del ricorso al Provveditorato agli
Studi a cui è stata indirizzata la domanda di movimento.
Il ricorso può vertere anche
su questioni oggetto del reclamo, di cui al successivo articolo 10.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta
indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato,
degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione,
gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti
in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al Provveditorato
agli Studi, questi ne rilascia ricevuta.
4. I ricorrenti hanno facoltà
di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma 1, degli
atti, in base ai quali, i movimenti sono disposti.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati
è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza
del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica può
essere effettuata mediante pubblicazione all'albo del Provveditorato agli
Studi.
6. Il Provveditorato agli Studi, qualora
non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli
altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla base dell'atto
impugnato. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie
deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.
7. Il Provveditorato agli Studi adito
trasmette, entro dieci giorni, al competente Ufficio per il contenzioso
del personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione, il ricorso
debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del
medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei
risultati del movimento oggetto del ricorso.
8. Lo stesso Provveditorato agli Studi
trasmette le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile
per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai
diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente
proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita)
di altri dirigenti.
9. Resta ferma la possibilità
di disporre, da parte dell'Ufficio che ha emanato il decreto, in sede di
autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti
e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti i Provveditorati
agli Studi coinvolti nelle consequenziali modifiche.
10. L'organo preposto decide entro
trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Decorso il termine
di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo
adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti
gli effetti.
11. E' ammesso, avverso i provvedimenti
di mobilità territoriale e professionale dei dirigenti scolastici,
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi
degli artt. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 29
del 3/2/1993 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/5/1998), successivamente
integrato e modificato dal D.L.vo del 29 ottobre 1998, n. 387.
Art. 8 - Fascicolo personale
1. A norma dell'art. 27 della legge
31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali
dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati
nelle operazioni solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle
relative procedure; i medesimi dati possono essere comunicati o diffusi
ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al commi 2 e 3 del citato art.
27.
Per quanto attiene alla gestione dei
dati personali particolari, si rammentano i princìpi generali definiti
dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni
integrative della legge 31/12/1996, n. 675, in materia di trattamento di
dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali princìpi rilevano con
riferimento:
– alle modalità del trattamento
"atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell'interessato" (art. 2);
– al tipo dei dati trattati "essenziali
per svolgere attività istituzionali..." (art. 3);
– alle operazioni eseguibili "strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito..." (art. 4).
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, sono trasmessi, a cura dei Provveditorati agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.
Art. 9 - Indicazione delle preferenze
1. Gli aspiranti al trasferimento
o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda,
fino a 15 preferenze, le preferenze potranno essere del seguente tipo:
a) Circolo, scuola o istituto;
b) Distretto;
c) Comune;
d) Provincia.
2. L'indicazione di una delle preferenze
contrassegnate con le lettere b), c) e d), dà la possibilità
di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni scolastiche
ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del Comune
o della provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di
singola scuola, come a livello di distretto, Comune, provincia debbono
essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi
ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque disponibili presso ciascun
Provveditorato agli Studi. La denominazione ufficiale, che è costituita
sia per le scuole che per i distretti, i Comuni e le province da un codice
e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva
cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza
tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece,
sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza
medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo, prodotto
entro i termini previsti dal successivo art. 10, comma 5.
4. Le preferenze, che possono riferirsi
anche a più province, sono elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante
utilizzando, indifferentemente, uno o più dei tipi di indicazione
previsti (scuole, distretti, Comuni, province). L'aspirante al trasferimento
e/o al passaggio è tenuto a barrare le righe non utilizzate della
sezione "F" del relativo modulo domanda.
5. L'espressione della preferenza
"provincia", può comportare il trasferimento del richiedente anche
in istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni isolani facenti parte
del territorio della provincia stessa. Pertanto l'aspirante al trasferimento
che voglia escludere la possibilità di assegnazione nelle isole
deve evitare di esprimere la preferenza territoriale "provincia" e utilizzare
gli altri codici relativi a preferenze territoriali. Comunque, nelle province
in cui sono presenti Comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti
in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura "isole della provincia". Pertanto l'aspirante che intende
chiedere tutti i Comuni isolani della provincia può esprimere tale
preferenza indicando "isole della provincia" e relativo codice presente
nell'elenco ufficiale delle scuole.
6. Qualora un distretto comprenda
una parte del territorio di un grande Comune ed insieme altri Comuni limitrofi,
l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le
sole scuole ubicate nella suddetta parte di Comune, sia per tutte le scuole
ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub comunali, nel
secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei
distretti intercomunali.
7. Il dirigente scolastico deve altresì
precisare nell'apposita sezione "E" del modulo domanda di passaggio a quale
movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza
di indicazioni chiare è disposto con precedenza il trasferimento
rispetto al passaggio.
Art. 10 - Adempimenti dei Provveditorati
agli Studi e delle istituzioni scolastiche
1. Il competente Provveditorato agli
Studi procede d'ufficio ad assegnare la sede di titolarità ai dirigenti
scolastici di cui all'art. 8, comma 2, del C.C.D.N. concernente la mobilità
dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002, in tempo utile
rispetto al termine previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.
2. La segreteria scolastica procede
all'acquisizione della domanda del dirigente scolastico utilizzando le
apposite procedure del Sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni
operative. Effettuate tali operazioni, la segreteria deve inviare al competente
Provveditorato le domande originali di trasferimento e/o di passaggio corredate
della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole
per la trasmissione al Sistema informativo delle domande stesse.
3. Il competente Provveditorato agli
Studi, verificato che le domande, di trasferimento e/o di passaggio, sono
state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli
allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione,
accerta l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella
elencata, notifica all'interessato presso la sua sede di servizio l'avvenuta
convalida della domanda.
4. Prima di procedere alla valutazione
deve essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola
con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti
specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica
dovesse avere esito negativo, le relative preferenze devono essere annullate.
5. Il dirigente scolastico ha facoltà
di produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione,
eventuale motivato reclamo allo stesso Ufficio che ha proceduto alla valutazione
della domanda. In tale sede ed entro il termine suddetto l'aspirante può
anche richiedere, in modo esplicito, al competente Provveditorato agli
Studi, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo
domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico
e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda.
In tal caso il competente Provveditorato agli Studi procede alla correzione
nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata
richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.
9, comma 3, delle presenti disposizioni.
6. Tutti i dirigenti scolastici perdenti
posto, di cui all'art. 8, comma 3 del Contratto sulla mobilità dei
dirigenti scolastici, titolari di istituti oggetto di provvedimenti di
dimensionamento, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, compilando
la sezione "E" del modulo domanda, concernente la situazione di perdente
posto. Il competente Ufficio accerta che il punteggio indicato, relativo
a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico
è stato incluso nelle graduatorie di cui all'art. 17 del Contratto
sulla mobilità dei dirigenti scolastici. Tali graduatorie sono pubblicate
all'albo del Provveditorato agli Studi entro 15 giorni dal termine fissato
per l'acquisizione delle domande di mobilità.
7. Successivamente alla definizione
di eventuali reclami la copia conforme autenticata delle domande con la
relativa documentazione deve essere subito inviata al competente Ufficio
per il contenzioso del personale scolastico del Ministero della Pubblica
Istruzione per la definizione degli eventuali ricorsi. Gli originali devono
rimanere all'Ufficio che ha proceduto alla valutazione.
La presente ordinanza sarà sottoposta ai controlli di legge.
Roma, 18 aprile 2001
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