Ordinanza Ministeriale 16 dicembre 1996, n. 749.

Utilizzazione del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative. Anno scolastico 1997-98.

Art. 1

- Destinatari delle utilizzazioni –

1. Ai sensi dell'art. 456 del D.L.vo n. 297/94 e dell'art. 2 della legge n. 946 dell'8 agosto 1994, per l'anno scolastico 1997-98 e seguenti possono essere disposte utilizzazioni di personale della scuola, in funzioni diverse da quelle di istituto, nel limite massimo di 1.000 unità, presso:

- Uffici dell'Amministrazione centrale della P.I. e dell'Amministrazione scolastica periferica per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;

- Università degli studi ed altri Istituti di istruzione superiore compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

- Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

- Enti ed Associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

- Una o più scuole, tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgano attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica.

2. Ai sensi dell'art. 496, comma 3, del D.L.vo n. 297/94, nel contingente previsto dall'art. 456, comma 1, del D.L.vo medesimo è lasciato vacante in ciascun anno scolastico un numero di posti pari alle unita di personale utilizzato in compiti diversi a seguito di sanzioni disciplinari ai sensi del medesimo art. 496.
 
 

Art. 2

- Utilizzazioni di durata triennale di cui all'art. 456, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 297/94 presso Uffici dell'Amministrazione centrale della P.I. e dell'Amministrazione scolastica periferica -

1. Le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale della P.I. e dell'Amministrazione scolastica periferica possono essere disposte per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, all'integrazione scolastica degli alunni handicappati, all'utilizzo delle tecnologie didattiche, allo sport, al rapporto scuola-lavoro, all'orientamento e all'efficienza ed efficacia del servizio scolastico, all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea e al sostegno per il funzionamento del sistema scolastico nel suo complesso con particolare riguardo agli aspetti gestionali informatici.

2. Le utilizzazioni saranno disposte sulla base del contingente dei posti, che sarà fissato con provvedimento a parte, assegnato a ciascun ufficio dell'Amministrazione centrale e periferica.

3. Le domande da parte del personale interessato, riferite all'anno scolastico 1997-98 corredate dei titoli valutabili, dovranno essere inviate all'Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica presso cui si chiede di essere utilizzati, entro il 15 febbraio 1997. Le richieste di utilizzazione da parte degli uffici centrali o periferici della Direzione Generale, Ispettorato o Servizio competente saranno inviate entro il 22 marzo 1997 unitamente ad una copia delle graduatorie.

4. Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, ad un solo Ufficio centrale o periferico. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga domanda presso altro Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica.

5. Il dirigente responsabile di ciascun ufficio costituirà una Commissione composta da un ispettore tecnico, un capo d'istituto, un docente e un funzionario amministrativo con il compito di formulare proposte per la predisposizione di una o più graduatorie previa valutazione dei titoli presentati dal personale interessato sulla base di un punteggio assegnato ad ogni titolo (Allegato A). Il dirigente responsabile dell'Ufficio sulla base delle proposte della Commissione formulerà le designazioni agli uffici competenti del Ministero secondo l'ordine di una o più graduatorie che raggruppano finalità ed obiettivi diversi e che sono approvate con atto del Capo dell'Ufficio medesimo. In caso di parità di punteggio prevale il più anziano in ruolo. In caso di rinuncia o revoca del docente utilizzato, l'Ufficio centrale o periferico dovrà darne comunicazione alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti.

6. Le graduatorie hanno validità triennale. Le utilizzazioni così disposte hanno durata triennale.

7. Il nominativo del personale che rinuncia all'utilizzazione non può più essere preso in considerazione in caso di eventuale successivo scorrimento della graduatoria di appartenenza.

8. Salvo revoca da parte del Ministero della P.I. e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, allo scadere del primo triennio le utilizzazioni possono essere rinnovate per due successivi trienni, ai sensi dell'art. 456, comma 5, su richiesta motivata dell'ufficio interessato.

9. Le graduatorie predisposte con effetto dall'inizio di ciascun anno scolastico conservano la loro validità fino alla scadenza del relativo triennio.

10. Nei casi in cui le graduatorie non siano più valide essendo scaduto il triennio ovvero siano esaurite, ciascun Ufficio interessato, tenuto conto del contingente assegnato al fine di procedere alla compilazione delle nuove graduatorie per il triennio successivo, affiggerà all'albo, con la massima tempestività, un avviso contenente l'indicazione dei posti disponibili per il relativo triennio, con la specificazione delle attività da svolgere.
 
 

Art. 3

- Utilizzazioni, a norma dell'art. 456, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 297/94, presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore ivi compresi gli Istituti superiori di educazione fisica –

1. Le utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti superiori di educazione fisica, possono essere disposte per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche indirizzate alla elaborazione di programmi finalizzati alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, all'attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute, alle altre "educazioni" previste da specifiche norme di legge e/o da puntuali progetti organici, all'orientamento e all'efficienza ed efficacia del servizio scolastico nonché con riguardo all'utilizzo delle tecnologie didattiche. Per gli istituti superiori di educazione fisica le utilizzazioni possono riguardare anche compiti di direzione tecnica.

2. Le richieste di utilizzazioni riferite all'anno scolastico 1997-98, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio scuola materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo, entro il 15 febbraio 1997. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza, al Provveditorato agli studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati dovranno contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono perseguire;

c) il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

d) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

e) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

f) periodo di durata del progetto;

g) la dichiarazione di assenso dell'interessato.

4. Ciascuna richiesta di utilizzazione presso le università ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti superiori di educazione fisica, dovrà essere firmata, in modo leggibile, dal titolare della cattedra dove la ricerca deve essere svolta o dal direttore dell'istituto superiore di educazione fisica dove la direzione tecnica deve essere effettuata, controfirmata dal preside della facoltà o dal direttore del dipartimento e approvata con delibera del consiglio di facoltà o di dipartimento.

5. La delibera deve essere presentata congiuntamente agli altri documenti. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

6. Ai fini della realizzazione dei programmi di ricerca o delle iniziative proposte il personale utilizzato non potrà essere impegnato in incarichi di insegnamento, esercitazioni o altra attività didattica.

7. Il ministro si riserva la facoltà di dare la priorità alle utilizzazioni presso le università con le quali sia intervenuta una convenzione per la realizzazione di obiettivi concordanti nel settore educativo.

8. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.
 
 

Art. 4

- Utilizzazioni, a norma dell'art. 456, comma 1, lettere c) ed e), del D.L.vo n. 297/94, presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi; enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura -
1. Le utilizzazioni presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionali, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, nonché presso enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura, possono essere disposte per progetti di ricerca, coordinamento ed organizzazione di attività, ivi comprese quelle di formazione ed aggiornamento, finalizzate alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, ad una piena attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alle altre "educazioni" previste da specifiche norme di legge e/o da puntuali progetti organici, all'orientamento e alla efficienza ed efficacia del servizio scolastico nonché con riguardo all'utilizzo delle tecnologie didattiche.

2. Le richieste di utilizzazione riferite all'anno scolastico 1997-98, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio scuola materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 15 febbraio 1997. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza, al Provveditorato agli studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati, oltre ad indicare il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione, dovranno contenere, tra l'altro, gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 3, comma 3, della presente ordinanza; in caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione ed il certificato di iscrizione della società cooperativa presso l'Ufficio del registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

4. Il ministro si riserva la facoltà di dare la priorità alle utilizzazioni presso gli enti e istituzioni con i quali sia intervenuta una convenzione per la realizzazione di obiettivi concordati nel settore formativo.

5. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.
 
 

Art. 5

- Utilizzazioni, a norma dell'art. 456, comma 1, lettera d), del D.L.vo n. 297/94, presso enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti -

1. Le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo da effettuarsi presso enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di 100 unità

2. E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione all'albo presuppone che l'ente o associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti minimi richiesti dal suddetto art. 116.

3. Le richieste di utilizzazione possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al V comma dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90. In via subordinata, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti di cui al comma 1, può essere presa in considerazione agli stessi effetti la frequenza dei corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti frequentati presso istituzioni universitarie. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione di un apposito attestato.

4. Le richieste di utilizzazione riferite all'anno scolastico 1997-98, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio scuola materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 15 febbraio 1997. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

5. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.
 
 

Art. 6

- Utilizzazioni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 496/94, presso una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica -

1. L'utilizzazione di personale in compiti di studio, ricerca, consulenza e coordinamento relativi ad attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica ai fini della promozione del successo formativo, viene disposta sulla base del piano provinciale e della specifica programmazione di attività sul territorio con riferimento ad una o più scuole tra loro coordinate.

2. Il piano provinciale costituisce lo strumento per coordinare i progetti proposti dalle scuole ai sensi delle CC.MM. n. 257 del 9 agosto 1994 e n. 30 del 19 gennaio 1996 e per integrarli con le attività previste dalle seguenti direttive:

- direttiva n. 600 del 23 settembre 1996 riguardante gli interventi per l'educazione alla salute;

- direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 e relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, in merito alle iniziative complementari e integrative negli istituti scolastici.

L'attuazione del piano, che ha durata triennale, va monitorata secondo scansioni programmate e verificata annualmente. A conclusione di ogni triennio va effettuata una valutazione complessiva dei risultati conseguiti.

3. Ai fini dell'utilizzazione del personale nei compiti previsti dal primo comma, il piano provinciale, anche nel caso in cui esso si configuri come attualizzazione di quello precedentemente predisposto, deve contenere i seguenti elementi:

- i dati quantitativi e qualitativi relativi al fenomeno dell'insuccesso scolastico, dell'evasione dall'obbligo e dell'abbandono in ambito provinciale;

- l'elenco delle aree prioritarie di intervento, individuate secondo le indicazioni contenute nella C.M. n. 257/94, e delle scuole coinvolte;

- gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, i criteri e le modalità per misurarli in relazione agli indicatori individuati, che vanno esplicitati con chiarezza;

- l'impianto organizzativo a livello territoriale, anche con riferimento alle modalità di raccordo tra le scuole e l'osservatorio provinciale e di area, previste dalla C.M. n. 257/94;

- le modalità di utilizzazione del personale in relazione ai progetti presentati da singole scuole o da reti di scuole nell'ambito del piano provinciale.

4. Il provveditore agli studi, sentito l'osservatorio provinciale, individua, in rapporto alle esigenze del piano provinciale ed alle attività previste dallo stesso, i nominativi del personale direttivo e docente da proporre per la utilizzazione ai sensi del primo comma.

5. I piani formulati secondo le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 corredati dagli elenchi del personale di cui si chiede l'utilizzazione, e dalle dichiarazioni di assenso degli interessati devono essere inviati dal provveditore agli studi a questo Ministero, Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Gabinetto, Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio che amministrano il personale di cui si chiede l'utilizzazione, entro il 22 marzo 1997.

6. Per le utilizzazioni di cui al presente articolo può essere richiesto soltanto personale che appartenga ai ruoli della provincia.

7. Le utilizzazioni sono disposte sulla base del contingente di posti assegnato a ciascuna provincia di cui all'allegata tabella.

8. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.
 
 

Art. 7

- Norme comuni -

1. La dichiarazione di assenso dell'interessato deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica (se direttivo, docente o educativo), materia di insegnamento;

c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;

d) data di immissione in ruolo.

2. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi del personale che abbia superato il periodo di prova. Il superamento del periodo di prova deve essere dichiarato dal capo di istituto in calce alla domanda o alla dichiarazione di assenso dell'interessato.

3. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

4. Per le utilizzazioni annuali i posti non utilizzati per un contingente specifico potranno essere adoperati per l'adozione di provvedimenti riferiti ad altre forme di utilizzazione.

5. Per i comandi di cui agli artt. 3, 4 e 5 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno dovrà essere trasmessa allo stesso ufficio destinatario della richiesta di utilizzazione, una relazione in itinere sul servizio svolto dal personale che ha ottenuto un provvedimento di utilizzazione di durata annuale, nei cui confronti venga presentata la richiesta di rinnovo dell'utilizzazione per l'anno scolastico successivo.

6. Al termine di ciascun anno scolastico gli uffici, enti ed associazioni dovranno presentare alle competenti Direzioni generali, Ispettorati e Servizio per la scuola materna, una relazione finale nella quale dovranno essere puntualmente illustrati i compiti svolti dal personale utilizzato e i risultati ottenuti.

7. Presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione è costituita con atto del ministro una commissione integrata da ispettori tecnici per la valutazione dell'attività svolta dal personale utilizzato nei progetti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Presso ogni Direzione Generale, Ispettorato e Servizio per la scuola materna viene costituita con atto del ministro una commissione integrata da ispettori tecnici per la valutazione dell'attività svolta dal personale utilizzato nei progetti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente O.M.

8. Gli organismi di cui sopra avranno cura di inviare ogni mese al capo d'istituto della scuola di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai provveditori agli studi, una comunicazione dalla quale risulti l'avvenuta prestazione del servizio o l'eventuale causa della mancata prestazione.

9. Le utilizzazioni saranno disposte in ogni caso dal Ministero quanto più anticipatamente possibile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque in modo da non arrecare turbamento alle operazioni di assegnazione del personale alle scuole e allo svolgimento delle lezioni.
 
 

Art. 8

- Disposizioni finali –

1. La presente ordinanza è valida per l'anno scolastico 1997-98 e per gli anni scolastici successivi fino a quando non sarà stata sostituita o modificata da altra ordinanza analoga.

2. Si fa riserva di comunicare con circolare, con congruo anticipo, la scadenza dei termini per le domande da presentare con effetto dall'anno scolastico 1998-99 e dagli anni scolastici successivi.

3. Le utilizzazioni previste ai precedenti artt. 3, 4 e 5 sono disposte dal ministro; quelle previste dal precedente art. 2 sono disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio scuola materna. Le utilizzazioni di cui all'art. 6 sono disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Capo del Servizio scuola materna, sulla base delle proposte formulate dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione sui progetti presentati dai provveditori agli studi.

4. Le graduatorie e le utilizzazioni disposte ai sensi della presente Ordinanza sono atti definitivi e quindi non impugnabili con ricorso gerarchico. E' consentita soltanto l'impugnativa con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5. L'utilizzazione disposta nei confronti del personale docente verrà revocata qualora il medesimo personale consegua il passaggio di ruolo con effetto dall'anno scolastico cui si riferisce l'utilizzazione e sia, quindi, tenuto ad effettuare il periodo di prova. Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza, l'utilizzazione verrà revocata altresì quando il personale ottenga il trasferimento o il passaggio ad altra provincia.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DA UTILIZZARE NELL'ANNO SCOLASTICO 1996-97 PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA SU UNA O PIU' SCUOLE TRA LORO COORDINATE

Agrigento 9; Alessandria 1; Ancona 1; Arezzo 1; Ascoli Piceno 1; Asti 1; Avellino 2; Bari 11; Belluno 1; Benevento 4; Bergamo 1; Biella 1; Bologna 1; Sovr. Bolzano 1; Brescia 1; Brindisi 5; Cagliari 5; Caltanissetta 7; Campobasso 1; Caserta 9; Catania 9; Catanzaro 4; Chieti 1; Como 1; Cosenza 7; Cremona 1; Crotone 3; Cuneo 1; Enna 3; Ferrara 1; Firenze 1; Foggia 4; Forlì 1; Frosinone 1; Genova 3; Gorizia 1; Grosseto 2; Imperia 1; Isernia 1; L'Aquila 1; La Spezia 1; Latina 2; Lecce 5; Lecco 1; Livorno 1; Lodi 1; Lucca 1; Macerata 1; Mantova 1; Massa Carrara 1; Matera 2; Messina 5; Milano 13; Modena 1; Napoli 26; Novara 1; Nuoro 5; Oristano 2; Padova 1; Palermo 26; Parma 1; Pavia 1; Perugia 1; Pesaro 1; Pescara 1; Piacenza 1; Pisa 1; Pistoia 1; Pordenone 1; Potenza 2; Prato 1; Ragusa 2; Ravenna 1; Regio Calabria 5; Reggio Emilia 1; Rieti 1; Rimini 1; Roma 15; Rovigo 1; Salerno 7; Sassari 5; Savona 1; Siena 1; Siracusa 4; Sondrio 1; Taranto 6; Teramo 1; Terni 1; Torino 10; Trapani 7; Trento 1; Treviso 1; Trieste 1; Udine 1; Varese 1; Venezia 1; Verbania 1; Vercelli 1; Verona 1; Vibo Valentia 2; Vicenza 1; Viterbo 1; Totale n. 304.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (ALLEGATO A)

La commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti:

Titoli culturali 30

Titoli scientifici 30

Titoli professionali 40

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)

1. Diploma di laurea, diploma di vigilanza scolastica, di accademia di belle arti, diploma di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, in aggiunta al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza Non si valuta il primo diploma di livello universitario posseduto: p. 8

2. Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un biennio, titolo di dottore di ricerca: p. 4

3. Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno: p. 2

4. Borse di studio in Italia o all'estero in materia di ricerca riferita ai servizi di documentazione, aggiornamento, informazione in campo pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo: p. 3

Titoli scientifici (fino ad un massimo di punti 30)

1. Pubblicazioni a stampa riguardanti il lavoro da svolgere - monografie:

- fino ad un massimo di punti 14

2. Articoli a stampa su riviste specializzate riguardanti il lavoro da svolgere:

- fino ad un massimo di punti 8

3. Prodotti multimediali, software, corredati da opportuna certificazione, riguardanti il lavoro da svolgere:

- fino ad un massimo di punti 8

4. Lavori riguardanti il lavoro da svolgere elaborati su pregresso, formalizzato incarico da parte di organi dell'amministrazione scolastica e da questi attestati: p. ...........

Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 40)

1. Servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, presso università ed enti ai sensi:

a)- art. 456 D.L.vo 297/94 (art. 14 legge: punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 9 anni

n. 270/82, art. 79 D.P.R. n. 417/74) (1)

b)- art. 453 D.L.vo n. 297/94 (art. 65 D. punti 2 per ogni incarico non inferiore a 6 mesi

P.R. n. 417/74) (1)

c)- art. 63 legge n. 270/82 (1) punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 9 anni

2. Insegnamento prestato su posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicap purché in possesso del titolo di specializzazione:

- punti 3 per ogni anno, fino a un massimo di 9 anni (2)

3. Docenza in corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 (2):

- punti 3 per ogni corso, fino a un massimo di 4 corsi

4. Coordinamento, direzione ovvero docenza in corsi di aggiornamento (1)

- punti 1 per ogni direzione o docenza, fino a un massimo di 4

5. Attività di volontariato documentate presso comunità terapeutiche per attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze di durata non inferiore a 6 mesi (3):

- punti 8

6. Componente di gruppi di lavoro per tematiche di particolare rilevanza (1) (4): p. ........

7. Titolo di specializzazione monovalente o polivalente, conseguito nei corsi ex D.P.R. n. 970/75 (2):

Per titolo conseguito con punteggio:

fino a 22: p. 6

tra 23 e 27: p. 7

tra 28 e 30: p. 8

(Nessun punteggio in più per la lode). Non si terrà conto di ulteriore titolo di specializzazione biennale ex D.P.R. n. 970/75.

8. Frequenza corsi di aggiornamento (1):

punti 0,50 per ogni corso, fino ad un massimo di punti 2

(1) Purché l'attività abbia attinenza con i compiti specifici da svolgere.

(2) Il titolo è valutato solo per i docenti che partecipano alla procedura concorsuale per attività inerenti "all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap".

(3) Il titolo è valutato solo per i docenti che partecipano alla procedura concorsuale per attività inerenti "alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute".

(4) Il Gruppo di lavoro deve essere attivato presso soggetti istituzionali pubblici (Stato, Regione, Enti locali, Università). Il titolo è valutato sulla base dell'attestazione dell'organo competente.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999