Norme per lo svolgimento
degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore
Anno Scolastico 1994/95
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINA
TITOLO I
SCUOLE ELEMENTARI
Art. 1 - Scrutini finali
1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare
da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità
di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza
e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza
di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate
dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti
dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base
del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva
che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il
documento di valutazione.
5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere
valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da
malattie, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti
di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento
di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine
delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo art. 6.
6. I docenti di classe, ivi compresi il docente
di sostegno, il docente di religione - limitatamente agli alunni che si
avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento
della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del
D.L.vo n. 297/94, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto
in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito
con la sola presenza dei docenti.
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritenga
di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva,
sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse,
tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta
menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in
cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione
modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le
operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall'insegnante
di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente
di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo
insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua
straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.
Art. 2 - Esami di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni
sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio
e si svolge in sessione unica.
2. Le prove scritte sono intese ad accertare la
maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività
svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della
programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo
quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/94 e dall'art. 1 del decreto
ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude
qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera
attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso
ad accertare il livello di maturità raggiunta.
3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni
sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute
nel documento di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale 2 agosto
1993, n. 236.
Art. 3 - Commissioni degli esami di licenza elementare
1. Le Commissioni degli esami di licenza sono formate
dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico
tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle Commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia
l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia
quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art.
4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi
costituiti su più classi terminali, la Commissione di esame formata
ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi
quinte interessate.
3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione
di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato,
mediante prove di esame anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti
impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto
alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali.
4. Le Commissioni di esame nelle scuole elementari
parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati
dal direttore didattico della scuola statale, su designazione del collegio
dei docenti delle stesse scuole parificate.
5. La Commissione d'esame opera collegialmente,
dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La partecipazione degli insegnanti alle Commissioni
d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art.
395, lettera e), del D.L.vo n. 297/94.
Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata
- Esami di idoneità e di licenza
1. Per scuola familiare si intende l'attività
di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona
a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità
sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza
in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale
rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono
ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una
scuola elementare di Stato del circolo didattico nell'ambito del quale
si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle
Commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità
previste per gli alunni di scuola statale.
4. Le Commissioni degli esami di idoneità
sono formate da tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore
didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto
numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame
entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere
formate più Commissioni in una medesima scuola statale.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti,
rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logicomatematica,
ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla
frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che
si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità
e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono
essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 28
febbraio di ciascun anno.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta
in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività
svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per
la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione
agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione
obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il
settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
Art. 5 - Commissioni d'esame nelle scuole private
autorizzate
1. La direzione della scuola privata autorizzata
può chiedere al direttore del competente circolo didattico, che
le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza si svolgano
presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni iscritti,
per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni
degli esami di idoneità e/o di licenza, che si tengono davanti alle
rispettive Commissioni istituite nella scuola statale, partecipa anche
l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza
si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare
la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato
nel corso dell'anno scolastico.
2. Ai membri delle Commissioni esaminatrici vengono
corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità
di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle
vigenti disposizioni.
Art. 6 - Prove suppletive
1. Agli alunni che, per comprovati motivi, non abbiano
potuto partecipare all'ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità
ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario
stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono
comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
2. I Commissari d'esame per le prove suppletive
di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece
le prove suppletive per gli alunni delle classi I , II , III e IV per i
quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio
finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma
della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che
hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità
della non ammissione alla classe successiva.
Art. 7 - Valutazione
1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato
esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato
e consiste nell'indicazione «ammesso» o «non ammesso»:
a) «alla classe successiva» o b) «al successivo grado
dell'istruzione obbligatoria».
2. Il giudizio degli esami di idoneità e
di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
Art. 8 - Valutazione finale ed esami di idoneità
1. La sessione degli esami di idoneità alla
seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Le domande
per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 28
febbraio al Preside della scuola media più vicina alla propria
abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della
facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
2. Gli esami di idoneità iniziano nel giorno
stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario
fissato dal Preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il
30 giugno.
3. La riunione preliminare avrà luogo il
primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di
preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe
di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.
5. Le relative Commissioni sono integrate con gli
insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.
6. L'esame di idoneità alla seconda e terza
classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica
e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie
indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16/6/1977, n. 348.
7. Le prove degli esami di idoneità vertono
sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano
conseguito la promozione o l'idoneità.
8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere
attribuito un giudizio unico alle discipline «storia» ed «educazione
civica».
9. Agli esami di idoneità alla seconda e
terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto
o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo
anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare,
e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da
almeno uno o due anni.
10. I candidati agli esami di idoneità alla
terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio
della Commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe
seconda.
11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola
privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di
ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro,
ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico,
di centro vicino.
12. La scuola è tenuta ad accettare le relative
domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
13. In caso di eccessiva affluenza di candidati
esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con
i Presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede
a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto
possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica.
Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura,
per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di
cui al primo comma.
14. Per i candidati agli esami di idoneità
che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo.
15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie,
da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in
una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con
il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
16. Nello svolgimento di tali prove non possono
seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
17. Le disposizioni di cui al successivo art. 15,
comma 5, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola
media.
Art. 9 - Valutazione finale nelle classi terze
della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media
le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni
interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto
dall'art. 32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente
riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli
alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione
a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione
all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici
per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello
globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle
attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso
determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame
di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del
Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente
motivata.
5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano
in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano
conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in
corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere
gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera,
entro il 28 febbraio, al Preside della scuola media statale o pareggiata,
più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della
distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici
di collegamento esistenti.
6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola
privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di
ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata
dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni
di ordine logistico, di un centro vicino.
7. La scuola è tenuta ad accettare le relative
domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma
12 del presente articolo.
8. Nelle città sedi di più scuole
medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza
in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno
che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
9. La domanda di ammissione all'esame, controfirmata
da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione
della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione del candidato,
la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza,
e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno
interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta,
tranne nei casi previsti dall'art. 44, terzo comma del R.D. 4/5/1925, n.
653, nonché l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente
la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti
prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria,
anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15;
b) diploma di licenza elementare o, in mancanza,
pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo:
tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola
media conseguito entro l'anno 1962/63, ovvero il certificato di promozione
o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo
l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali
titoli;
c) carta di identità od altro documento di
identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento
è tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;
d) programma svolto per le singole materie controfirmato
dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del
candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei
criteri didattici seguiti.
10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano
applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare
riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel
D.M. 26/8/1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento
degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che hanno compiuto o
compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano
seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole,
presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi
all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo
dei documenti previsti dalla precedente lettera b), un'attestazione, rilasciata
dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata
di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati
esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con
i Presidi interessati ed i Presidi delle scuole private di provenienza
dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie
scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima
provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le
varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni
secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al
quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di
ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati
preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone l'assegnazione
di detti candidati ad altra Commissione di esame della stessa sede o sede
viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione
diretta agli interessati.
13. In ciascuna scuola media è costituita
una Commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori
delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art.
3 della legge 16/6/1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano
forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di
cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977. Il Presidente
di detta Commissione è nominato con decreto del Provveditore agli
Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
a) Presidi di scuola media statale o pareggiata;
b) professori di ruolo incaricati della Presidenza
delle scuole medesime.
Nelle scuole che attuano la sperimentazione musicale
fanno parte di detta Commissione anche i docenti di strumento musicale.
Tale partecipazione, tuttavia, non può comportare specifiche e autonome
valutazioni né specifiche e autonome prove d'esame relative alla
pratica dello strumento musicale, in quanto essa integra e rafforza la
disciplina
dell'educazione musicale.
14. Gli anzidetti Presidi di ruolo o incaricati
devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere
le funzioni di Presidente.
15. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile,
ovvero, sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di
esso il Presidente della Commissione, il Provveditore agli Studi, sceglie
quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma,
del D.P.R. 14/5/1966, n. 362.
16. Al Presidente della Commissione di una scuola
può essere affidata anche la Presidenza della Commissione di altra
scuola del medesimo o di diverso Comune vicino, facilmente raggiungibile
sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
17. I capi d'istituto prima di assumere la Presidenza
della Commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno
a delegare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417, le funzioni
di Presidente delle Commissioni di idoneità solo nel caso in cui
non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione
di Presidente di Commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello
di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice
funzione di Presidente di Commissione di esame di idoneità, i Presidi
potranno concordare con il Presidente della Commissione degli esami di
licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle
Commissioni e delle prove orali, che consenta ai Presidi medesimi di presenziare
quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle Commissioni
di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.
18. I candidati interni sostengono tutte le prove
di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati
privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le
commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il Presidente della
Commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni,
deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso
distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
19. I candidati provenienti da corsi statali di
preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della
scuola di aggregazione. A tale scopo, il Presidente della Commissione assegna
detti candidati ad una delle sottoCommissioni in cui eventualmente si articola
la Commissione.
20. La Commissione (o sottocommissione) è
integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente
alle operazioni di esame relativi a questi ultimi.
21. La sessione degli esami di licenza ha inizio
nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative
devono concludersi entro il 30 giugno.
22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno
non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
- italiano;
- lingua straniera;
- matematica.
24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino
necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole,
modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale
prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art.
3 del D.P.R. n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli
previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al
precedente comma.
25. Il diario del colloquio è fissato dal
Presidente della Commissione in modo che possa svolgersi alla presenza
dell'intera sottocommissione.
26. La riunione preliminare è dedicata alla
predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di esame.
27. In particolare, il Presidente dà comunicazione
della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti
e dei Commissari aggregati.
28. Nella riunione preliminare vengono, altresì,
esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti
nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente
di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione
educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte
dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale.
Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti
e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna
prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo
allegato al D.M. 26/8/1981.
30. Per la procedura della scelta dei temi delle
prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del
R.D. 4/5/1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al Presidente
della Commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno
un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia
cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare
ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di
lingua straniera, e la prova di matematica.
31. E' data facoltà di formulare tracce diverse
per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori
ed approvata dalla Commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta
in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero
corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella
correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di
una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma
34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottoCommissione
espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio
stesso.
33. La sottocommissione sulla base delle risultanze
dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento
a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello
globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.
Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione
del giudizio sintetico di «ottimo», «distinto»,
«buono» e «sufficiente»; se negativo, con la dichiarazione
di «non licenziato». Il giudizio complessivo, positivo o negativo,
viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
34. La sottocommissione, infine, verifica e, se
necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini
della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo
con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La
sottoCommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati,
che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi
a detta classe.
35. La Commissione plenaria, constatato il regolare
svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima
concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni.
Tutte le deliberazioni della Commissione o della sottoCommissione sono
adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è consentito ai componenti delle Commissioni e sottoCommissioni
di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola con una sola terza classe, gli
adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
37. Il consiglio orientativo di cui al precedente
comma 34 viene trascritto sull'attestato.
38. A coloro i quali conseguono la licenza media
devono essere rilasciati, a firma del Presidente della Commissione, il
diploma di licenza e, a firma del Preside, l'attestato.
39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre,
a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall'obbligo
scolastico ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della legge 31/12/1962,
n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media
ai sensi dell'art. 15 del R.D. 4/5/1925, n. 653.
40. Nel diploma e nell'attestato viene trascritto
il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34.
41. Al termine della sessione il Presidente della
Commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati,
richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
42. Ciascun Presidente di Commissione deve redigere,
al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.
43. Tale relazione deve essere inviata, entro il
15 luglio, in duplice copia, al Provveditore agli Studi. Questi, dopo che
gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella
propria provincia, invia una copia di esse al Ministero - Direzione generale
dell'istruzione secondaria di I grado - Div. I, entro il 31 luglio. Ove
si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della
relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione
generale dell'istruzione media non statale.
44. Le prove suppletive degli esami di licenza media,
per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi
prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
45. Nello svolgimento di tali prove non possono
seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione
normale.
Art. 10 - Disposizioni finali
1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni
contenute nella C.M. n. 330 del 3/12/1983 circa l'indispensabile coerenza
fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza.
In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare,
il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta
ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla
citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni
culturali, ed a «far recepire i messaggi che provengono dall'approccio
diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno
cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per
educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio».
2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame
di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non
ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe, dovrà
stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio,
consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione
delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati
ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme le norme vigenti in materia di
scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che
non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in
premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni
che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente
riconosciute.
4. I candidati privatisti possono presentare domanda
di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola
media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto,
entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella
nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena
l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di idoneità e di licenza di
scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte
o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza
di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto
alle prove orali.
6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione
alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda
classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza
relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami
di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante
affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami
di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un
plico sigillato.
8. Nessun candidato può essere esaminato
da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità
sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
9. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di
musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento
musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali
insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente
avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento
degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.
10. I docenti nominati per attività di sostegno
a a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7
della legge 4/8/1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano,
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali
ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei princìpi
contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per
tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale
di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui
alla legge 5 aprile 1969, n. 119.
11. Nel quadro delle finalità della scuola
media, gli allievi in situazione di handicap che vengono ammessi a sostenere
gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con
gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo
individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo
16/4/1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento iniziali.
12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei
certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami
stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute
dagli alunni handicappati.
13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano
anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art.
3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Art. 11 - Formazione delle Commissioni e svolgimento
delle prove
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte
fanno parte della Commissione di licenza media gli insegnanti di disegno
dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze
classi.
2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di
plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M.
9/2/1979.
3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di
musica derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei
Conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31/12/1962, n. 1859,
per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, anche per
l'anno scolastico 1994/95, quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno
1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni
che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti
connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al Titolo II della presente ordinanza.
Art. 12 - Scrutini finali
1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal calendario scolastico.
2. Il collegio dei docenti determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini, anche in relazione all'abolizione
degli esami di riparazione, al fine di assicurare omogeneità di
comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
3. Gli alunni ottengono la promozione alla classe
successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino
voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di
discipline e non meno di 8/10 in condotta.
4. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione
dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art.
78 e all'art. 79 del R.D. 4/5/1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del
R.D. 21/11/1929, n. 2049.
5. Nei confronti degli alunni che presentino
un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non
determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima
dell'approvazione dei voti, il Consiglio di classe, sulla base di parametri
di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga
conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate,
nel corso dell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati
appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento
delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente
il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni
vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio
in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate
dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il Preside
comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte
dal Consiglio di classe; nel prospetto degli scrutini affisso all'albo
vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui
l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì
che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.
5/bis. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione
delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri
e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico
successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata
volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano
di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio d'istituto.
6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva
alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione
favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto,
il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della
valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul giudizio
complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni
scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate
nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento
degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
7. L'attività svolta presso aziende dagli
alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come
attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è
oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività
di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico
anche in attuazione di progetti autorizzati.
8. Ai sensi del D.L. 23/12/1994, n. 729, art. 1,
comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio
di classe, non possono essere valutati per malattia o per trasferimento
della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive
che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva.
Art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche
e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata;
è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici
appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello
di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte
tradizionali.
2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione,
per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che
svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio
di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale,
sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto
con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla
C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante
sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività
di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione
agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi,
valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo
abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici
previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti,
decide in conformità del precedente art. 12.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo
studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente,
fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato
in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione
di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre
1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti
che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato
e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo
ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi
del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza,
essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti.
Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la
seguente annotazione «la presente votazione è riferita al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.
13 dell'O.M. n. 80 del 9/3/1995».
Gli alunni valutati in modo differenziato come
sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza
di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso
svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità
acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare, quando
il Piano Educativo Personalizzato prevede esperienze di orientamento, di
tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile
nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli
accordi tra Provveditorati agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza,
il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici
del Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap
fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza
ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Resta inteso che, qualora
durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento
corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio
di classe delibererà in conformità del precedente articolo
12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline
dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo
possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgano
Piani Educativi Individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe
degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro
dei princìpi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.L.vo
297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base
di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione
e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo
credito formativo - concordato dai rispettivi Consigli di classe al fine
del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della
persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare
la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia
alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso,
in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende
accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere
considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente
art. 12.
6. In sede di valutazione per l'ammissione agli
esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap
psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del
corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato
di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22/9/88, che, pur non producendo
effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione
professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con
il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari
n. 163 del 16/6/1983 e n. 262 del 22/9/1988, paragrafi n. 6) - svolgimento
dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali
e pratiche e n. 8) - valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove
equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe
presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella
quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma
precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento
di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante
il percorso formativo.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della
legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non
possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.
315 - comma quinto - del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 - fanno parte del Consiglio
di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
Art. 14 - Esami di idoneità - Sessione
di esame
1. La sessione degli esami di idoneità negli
istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito
dal calendario scolastico.
2. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge
6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo
Commissario sono nulle e devono essere ripetute.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso
un medesimo istituto, i Presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi
al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza,
come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 4. Ai sensi
dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di
uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze
di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del
candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il
Preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la
dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può
essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta
impossibilità, in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia,
da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo
motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato.
Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e
fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi
al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al Preside della nuova
scuola e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.
Art. 15 - Esami di idoneità - Presentazione
delle domande
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità
nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente
riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro
il 28 febbraio.
2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni
prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità
di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 20 marzo
.
3. Le domande di ammissione agli esami di cui al
presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo
istituto.
4. Qualora, per comprovate necessità, il
candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda
deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento
delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento
ad altro istituto della medesima sede.
5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi,
connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano
la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi
istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre,
con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino
esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare
domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già
presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine
per la loro ripresentazione ad altra scuola.
Art. 16 - Esami di idoneità - Requisiti
di ammissione
1. I candidati privatisti che siano in possesso
di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo,
agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici
e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti
magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi
tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle
classi precedenti quella alla quale aspirano.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo,
di cui al precedente comma, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, il giorno precedente quello dell'inizio delle prove
scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297.
3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore.
4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli
esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto
intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati
che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo
anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio
inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali
delle classi precedenti quella alla quale aspirano.
5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso
del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale,
ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito
presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato
o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche,
orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale
aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei
programmi della scuola di provenienza.
6. All'inizio della sessione ciascuna Commissione
esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per
l'ammissione agli esami.
7. I candidati iscritti ad esami di maturità
non possono sostenere gli esami di licenza media, di qualifica professionale,
di licenza di maestro d'arte, d'idoneità od integrativi per l'ammissione
a classi di istituti di istruzione secondaria superiore stante il divieto
di cui all'art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, se non previa rinuncia
agli esami di maturità.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità
nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici,
negli istituti d'arte, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici
e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che
intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297,
esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto
da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente
alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
Art. 17 - Esami di idoneità nei corsi del
nuovo ordinamento didattico degli istituti professionali - Requisiti particolari
di ammissione
1. I candidati privatisti devono dimostrare di aver
espletato attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di
aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale
autorizzato dalla Regione. Tale attività lavorativa attinente alla
qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta
secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. L'attività lavorativa
documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata
e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso
le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli
obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità
a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed
odontotecnici, l'interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza
media con l'intervallo d'obbligo, deve documentare di aver svolto attività
lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività,
sia che si tratti di attività subordinata, sia che si tratti di
attività di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni
interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di
studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline
interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata,
deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati
gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo
lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente
ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare
i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
3. La valutazione della rispondenza dell'attività
di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di
cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della
Commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano
inizio le prove.
4. Agli esami di idoneità alla quinta classe
dei corsi postqualifica del nuovo ordinamento sono ammessi soltanto coloro
che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione
al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale
o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla
classe cui aspirano. Detti candidati devono, altresì, documentare
di aver svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione
svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale
coerente con tale area. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente
quello di inizio delle prove scritte, il 18° anno di età, o
compiano il 23° anno di età nell'anno in corso, sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo, fermi restando i requisiti sopra indicati.
Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti
presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso
tipo di quello prescelto dal candidato.
5. I candidati privatisti sostengono le prove d'esame,
incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti
quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie
non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del
titolo di studio di cui sono in possesso.
Art. 18 - Esami di idoneità - Commissioni
giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite,
a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della Commissione degli esami di idoneità
alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e
degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami
di maturità) debba far parte un docente già designato quale
rappresentante di classe in una Commissione di esami di maturità,
si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
a) con altro docente della medesima disciplina in
servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio
in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore
a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio
presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima
scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento
della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Art. 19 - Esami integrativi
1. Ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.L.vo n.
297, gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o agli esami
di idoneità a classi di istruzione secondaria superiore, possono
sostenere in un'unica sessione speciale e con le modalità di cui
ai precedenti articoli 15, 16, e 17, esami integrativi per classi corrispondenti
di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere
termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione
o l'idoneità alle classi suindicate, possono sostenere in scuole
di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe
corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i
candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono
sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella
cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. L'ammissione agli esami integrativi previsti
dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto
professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal
requisito dell'attività lavorativa.
4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti
d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere
prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi
della sezione di provenienza.
5. I candidati in possesso di diploma di qualifica
o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono
proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi
sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite
nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando
i programmi d'insegnamento della sezione di provenienza con quelli della
sezione cui i candidati stessi aspirano.
6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per
l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni
di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica,
si richiamano le disposizioni di cui all'O.M. 5/3/1970, alle CC.MM. n.
139 del 19/4/1972, e n. 122 del 7/5/1975, all'O.M. 29/1/1982, rettificata
dalla C.M. prot. n. 537 del 23/4/1982, ed all'O.M. 17/11/1983, tenuto conto
anche delle modifiche intervenute nei piani di studio e nei programmi di
cui al D.M. 24 aprile 1992 per i corsi di qualifica degli istituti professionali
e al D.M. 9 marzo 1994 relativo a nuovi orari e programmi nel biennio degli
istituti tecnici industriali e nei successivi trienni a indirizzo «Elettronica
industriale, elettromeccanica, telecomunicazioni, industria metalmeccanica,
meccanica di precisione».
Art. 20 - Esami di qualifica professionale - Requisiti
di ammissione per gli alunni interni
1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio
nel giorno stabilito dal calendario scolastico.
2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica
debbono essere presentate entro il 28 febbraio ad un solo istituto,
sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.
3. Qualora, per comprovate necessità, il
candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare
menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità
delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento
ad altro istituto della medesima sede.
4. Per gli esami di qualifica è consentita
l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in
applicazione dell'art. 199, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 297, nonché
per recupero, ai sensi dell'art. 192 dello stesso decreto.
Art. 21 - Esami di qualifica professionale - Commissioni
1. Le Commissioni di esame sono nominate dal Preside
dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le Commissioni per gli esami di qualifica (una
Commissione per ogni classe) devono essere composte dal Preside e da tutti
i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe
del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché
da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore
di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello
Stato. Gli esperti sono considerati Commissari a pieno titolo.
3. Nelle Commissioni per gli esami di qualifica
delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni
caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della Sanità
e dalla Regione, cui i Presidi degli istituti interessati devono avanzare
apposita richiesta.
4. In caso di impedimento del Preside, la Commissione
è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente
parte della Commissione medesima.
5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali
funzionino classi terminali, le Commissioni di esame devono essere costituite
presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso
che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi
per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il Preside deve curare,
in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei
componenti di tutte le Commissioni.
6. Delle Commissioni di esami di qualifica nelle
scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che,
in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore
delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento
del capo d'istituto, le Commissioni di esami di idoneità ed i consigli
di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole
coordinate stesse.
7. Alla nomina dell'esperto provvede il capo d'istituto,
sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali,
ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale
degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc.
a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza
che l'esperto può essere nominato anche per più di una Commissione.
8. Non possono essere nominati come esperti coloro
che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico
presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto
dell'istituto medesimo.
Art. 22 - Esami di qualifica professionale nei
corsi del nuovo ordinamento
1. Lo svolgimento degli esami di qualifica per i
corsi che hanno adottato nelle terze classi i nuovi programmi di cui al
D.M. 24 aprile 1992 e per i corsi di operatore meccanico dei settori odontotecnico
e ottico di cui al D.M. 23 aprile 1992 è disciplinato secondo le
seguenti disposizioni.
A) Prove strutturate e scrutinio
2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni,
i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio
di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate o
semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi
cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.
3. Tali prove potranno essere interdisciplinari
o riferite a singole discipline.
4. Per l'educazione fisica può essere prevista
una prova pratica.
5. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno
dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico potrà
subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
6. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni
espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
7. Il Consiglio di classe terrà conto degli
elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate
o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale
raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per
le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica
sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di
valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività
di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico,
in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.
8. Lo scrutinio si conclude con la formulazione,
per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profilo conseguito durante
l'anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un
voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione
del candidato alla seconda fase della valutazione.
9. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio
di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio
motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
B) Prove d'esame
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase
della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione
delle abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare
le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento
delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di
comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare
le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà
richiesta la soluzione di un «caso pratico» che si presenterà
come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità
di decisione, progetto o scelta di soluzione e abilità di realizzazione
pratica. In tale prova potranno essere comprese solo discipline che la
Commissione riterrà più opportune, sia dell'area comune che
dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove
orali.
5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a
10 punti.
6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi
dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
a) elevare la valutazione dei candidati che si siano
particolarmente distinti per impegno e profitto;
b) approfondire la valutazione dei candidati le
cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori
espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo svolgimento del colloquio è
solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può
essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo
tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota
di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo
svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente
essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula
un giudizio globale e assegna, nell'ambito dei 10 punti che ha a disposizione,
un voto unico che, sommato al voto di ammissione, determina la valutazione
finale dell'esame di qualifica.
9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un
punteggio complessivo di sessanta punti per cento.
10. La Commissione decide la durata massima delle
singole prove.
C) Certificazioni
1. Su richiesta del candidato potrà essere
rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle
singole discipline.
2. L'attività svolta presso aziende viene
riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli
interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la
denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella
prevista dai vigenti programmi.
D) Candidati privatisti
1. I candidati privatisti sosterranno le prove su
tutte le materie dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità
relazionale e di abilità professionale, nonché sulle materie
degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.
2. I candidati stessi devono essere in possesso
dei requisiti prescritti dal successivo art. 23 per l'ammissione all'esame
di qualifica.
E) Relazione finale
1. Al termine delle prove, al fine di una prima
analisi dell'esperienza, il Preside trasmetterà alla Direzione generale
dell'istruzione professionale una relazione sugli esami accompagnata da
eventuali campioni delle prove strutturate che siano ritenuti emblematici
del tipo di prove proposte.
F) Rinvio
1. Per i corsi nelle cui classi terze i nuovi programmi
non sono ancora in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 23 dell'O.M. 19 dicembre 1992, n. 359.
2. Per gli esami di abilitazione all'esercizio
dell'arte ausiliaria di odontotecnico e di ottico si fa rinvio all'O.M.
n. 758 del 20/12/1996. L'art. 2 - comma 6 - ultimo periodo di tale ordinanza
è modificato come segue: Tale giudizio è deliberato dal Consiglio
di classe verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio
motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
Art. 23 - Esami di qualifica professionale nei
corsi di nuovo ordinamento - Requisiti di ammissione per i candidati privatisti
1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i
candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola
media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino
adeguatamente di aver espletato con carattere di continuità, attività
di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato un corso
attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle
Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che
possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione
pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici
delle specifiche discipline interessate. L'ammissione dei candidati privatisti
agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal
successivo comma 6.
2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i
candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte
e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito
da almeno un anno, fermo restando il requisito dell'espletamento dell'attività
lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione.
3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo
inferiore, fermo restando il requisito relativo all'attività lavorativa
previsto dal precedente comma 1.
4. L'attività lavorativa deve risultare,
se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo
lo schema allegato alla presente ordinanza.
5. Sono, altresì, ammessi in qualità
di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni
pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire,
lo stesso corso di qualifica o un istituto professionale o tecnico affine,
o abbiano sostenuto, con esito negativo, gli stessi esami di qualifica
in qualità di alunni interni.
6. Agli esami di qualifica professionale per ottici
e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti
di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività
lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività,
sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni
interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di
studio. Tali candidati privatisti devono altresì dimostrare di aver
frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione
attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate
da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma
di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore
di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione
idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.
7. La responsabilità della valutazione dell'attività
di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla Commissione
d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio
le prove.
8. La Commissione d'esame, provvede, parimenti,
alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione
di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli
esami.
9. I candidati privatisti possono presentarsi a
sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali
di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della
legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti
dall'Autorità ecclesiastica.
10. In analogia a quanto previsto per gli esami
di maturità, le domande di iscrizione agli esami di qualifica dei
candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore
agli Studi entro il 28 febbraio, per il tramite e con il parere
del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero
di Grazia e Giustizia. L'assegnazione dei candidati suddetti agli istituti,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli
Studi.
11. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta
le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della
sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.),
autorizzando le Commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità,
a spostarsi presso le suddette sedi.
Art. 24 - Valutazione nei corsi post-qualifica
del nuovo ordinamento
1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione
dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generale
riferite ai corsi realizzati in convenzione con le Regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni terminali integrati
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi
del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine
del rilascio della certificazione attestante la professionalità
acquisita, è di competenza delle Regioni in base alle norme e secondo
i criteri da ciascuna di esse fissati, il Consiglio di classe prende atto
di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di avere un quadro completo
della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la Regione non
abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini,
la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite
per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi surrogatori
a) Soggetti prediposti alla valutazione
Posto che gli interventi formativi nella terza area
sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla
scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti
esterni, il Preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto
tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione,
che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può
non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale
area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini
e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività
professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite
allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere
intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità
operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere
possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo
attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi
di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste
in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno, con riferimento
al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento
dimostrati.
In sede di scrutinio finale al termine del quarto
anno e di scrutinio di ammissione all'esame di maturità al termine
del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che
tiene conto ugualmente del grado di apprendimento delle abilità
acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli
realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione
ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area,
è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non
si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area,
considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto
che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile,
al termine del quarto anno, la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del
biennio viene considerato come uno degli elementi per l'ammissione agli
esami.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza
area e, invece, di esito negativo all'esame di maturità, poiché
nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione
e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello
precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come
un credito formativo, utilizzabile dopo il conseguimento della maturità.
In tale caso il giovane non è obbligato alla
frequenza della nuova area professionalizzante, se non su domanda ma tale
frequenza non dà luogo a credito formativo.
L'area di professionalizzazione è oggetto
di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
4. Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso
formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente
o prima degli esami di maturità, una prova di esame con una Commissione
composta dal Consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti
delle categorie produttive.
5. Raccordo con gli esami di maturità
I Consigli di classe, nella relazione da compilare,
al termine degli scrutini di ammissione, per le Commissioni degli esami
di maturità, indicheranno, oltre ai programmi di ogni materia di
esame dell'area comune e dell'area d'indirizzo svolta durante l'anno scolastico,
anche i moduli formativi della terza area con la relativa valutazione finale,
espressa nei termini sopra indicati, in modo che le Commissioni siano a
conoscenza dell'intero percorso formativo dell'alunno e possano dare una
valutazione globale della sua preparazione.
Art. 25 - Esami di licenza di maestro d'arte
1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno
inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.
2. I candidati privatisti che, già in possesso
della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per
il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno
sottoposti a tutte le prove d'esame.
3. Le domande di ammissione agli esami di licenza
di maestro d'arte debbono essere presentate entro il 28 febbraio
ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.
Art. 26 - Scrutini ed esami di idoneità
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli
si applicano anche agli scrutini ed agli esami nelle scuole di istruzione
secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione
ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti
modifiche ed integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati,
per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in
cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei
docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente
adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono
avere luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. Non è consentita l'ammissione di candidati
privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto
iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la
struttura (c.d. maxisperimentazioni).
5. E' consentita l'ammissione di candidati privatisti,
mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni
di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione
della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non
sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.
6. Nei casi previsti dal precedente comma gli esami
di idoneità vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di
sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
Gli interessati ne prenderanno visione presso le segreterie degli istituti.
Art. 27 - Passaggio da classi sperimentali a classi
non sperimentali
1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi
alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo
presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria
superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente
Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione
degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano
comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non
risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove integrative possono essere sostenute,
sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione
per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni.
3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove
integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative domande devono essere inoltrate al
Preside dell'Istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite
dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici
e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché
del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle
discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.
5. La determinazione delle materie e del tipo di
prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica)
deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il
quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum
di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del
parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già
studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione alla classe corrispondente è
concessa senza esami, nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie
studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili
per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.
7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni
interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee
iniziative di sostegno didattico.
Art. 28 - Passaggio da classi non sperimentali
a classi sperimentali
1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi
sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove
integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione
delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei
progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi
decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è consentito il passaggio agli
alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza,
non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un
corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello Stato
estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie
non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di ammissione e di svolgimento
delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse,
sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 26.
Art. 29 - Passaggio da una ad altra classe sperimentale
1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano
passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 28.
Art. 30 - Alunni non promossi e candidati non
maturi
1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati
non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la
stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono
essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale
o di corso ordinario.
2. Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di
maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso
istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato,
possono essere iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che
si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita
nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni
interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee
iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati privatisti, che abbiano sostenuto
esami di maturità dichiarata corrispondente alla licenza linguistica,
secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni
di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza
dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico
funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti
legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione
alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi
medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe
al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione
a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste
dal precedente art. 27.
Art. 31 - Disposizioni generali
1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994,
n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle
norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme
richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso
dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I,
II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo
il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame
nei giorni stabiliti dal relativo calendario, possono essere ammessi a
sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione
della sessione d'esame. E' data facoltà alle Commissioni di deliberare
il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova
scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami
negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali
convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale
30 gennaio 1984.
4. Per effetto dell'abrogazione degli esami di seconda
sessione, gli alunni delle classi terminali ai quali sia stata inflitta
la punizione disciplinare di cui alle lettere e) o f) dell'art. 19 del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653, possono essere ammessi agli esami di qualifica
e di licenza di maestro d'arte in qualità di candidati privatisti
in analogia a quanto previsto per gli esami di maturità. Gli alunni
delle classi intermedie sono dichiarati non promossi.
Art. 32 - Inizio della sessione di esame
1. La sessione degli esami di maturità, di
licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.
2. Gli esami per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati
dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel R.D. n. 1286
dell'11 agosto 1933, nel decreto legislativo del 15 aprile 1994, n. 297,
nell'O.M. del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali),
nell'O.M. del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie
non statali), nell'O.M. dell'11 maggio 1995, n. 159 (calendario scolastico
nazionale per l'anno 1995/96), nell'O.M. del 9 marzo 1995, n. 80 (scrutini
ed esami nelle scuole statali e non statali, elementari, medie e di istruzione
secondaria superiore).
3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono
in un'unica sessione estiva ed hanno inizio il 25 giugno 1997 con la prova
di italiano; il 26 giugno 1997 si procederà con quella di pedagogia;
la prova scritta del 27 giugno 1997 sarà, rispettivamente, di francese
(solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano);
sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove
di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 28 giugno 1997 e verteranno
sui programmi di esami indicati nell'Allegato C) al R.D. 11 agosto 1933,
n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dal successivo
art. 48 - comma 4.
4. Considerata la peculiarità della
composizione delle Commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, il calendario degli esami, sia di
idoneità che di abilitazione, sarà stabilito, ove necessario,
d'intesa tra i rispettivi Presidenti, tenendo presente che le prove orali
degli esami di idoneità, nel rispetto anche della precisazione contenuta
nel comma 2° dell'art. 4 dell'O.M. 11 maggio 1994, n. 159, dovranno
avere la precedenza.
Art. 33 - Requisiti di ammissione per gli alunni
interni - Abbreviazioni - Recupero
1. In relazione all'art. 197, comma 4, del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297, possono sostenere gli esami di maturità,
di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
materne gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta
che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione
secondaria superiore e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.
2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno
scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni
prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità
nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito, a norma dell'art. 199,
comma 1, del D.L.vo n. 297, quando, nello scrutinio finale per la promozione
all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna
materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente
riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;
b) abbreviazione per obblighi di leva, ai sensi
della medesima norma, comma 2, quando comprovino, con un certificato rilasciato
dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi
alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame
o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello
stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per
essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per
effetto di scrutinio finale;
c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto
intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del sesto comma
dell'art. 192 del citato decreto, che pone come condizione indispensabile
la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli
alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere
gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano
chiesto di sostenere gli esami per merito, ove non usufruiscano dell'abbreviazione
per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti ad obblighi di leva o per recupero.
In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti, i Presidi rimettono le relative istanze debitamente
documentate al competente Provveditore agli Studi, il quale assegna i candidati
a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati.
4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti
che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero
sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati
nel successivo art. 36.
5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento
del 18° anno di età entro il 1° marzo o intervallo d'obbligo
dal conseguimento del diploma di licenza di scuola media) intendono sostenere
gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti,
devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, ai
sensi dell'art. 193, comma 2, del D.L.vo n. 297/94.
6. Possono presentarsi agli esami di maturità
magistrale, artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
anche gli alunni interni che abbiano conseguito il diploma di licenza di
scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Art. 34 - Requisiti di ammissione per i candidati
privatisti
1. A norma dell'art. 197, comma 5, del D.L.vo 16
aprile 1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità
i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il 18° anno di età
entro il 1° marzo;
b) siano in possesso del diploma di licenza media
(o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che deve risultare
conseguito da almeno un anno.
2. Limitatamente all'ammissione agli esami di maturità
magistrale e artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
materne, valgono le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art.
33.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970,
sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati
privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media
o del diploma di qualifica. Dall'anno scolastico 1995/96 per l'ammissione
a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il
diploma di qualifica, ai sensi dell'art. 191 - sesto comma - del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione di candidati privatisti agli esami
di maturità professionale del nuovo ordinamento si rinvia al successivo
art. 46.
4. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n.
297/94, coloro che abbiano compiuto o che compiono, nell'anno in corso,
ventitrè anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore.
5. Per i candidati che hanno seguito studi all'estero
si fa riferimento all'art. 49 del R.D. 4/5/1925, n. 653.
6. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali
preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati
privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari,
industriali, femminili e per il turismo.
7. Non sono ammessi agli esami di maturità
i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi
altro tipo di esame.
Art. 35 - Termine di presentazione delle domande
1. Il termine per la presentazione delle domande
di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al
31 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti
che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età
entro il 1° marzo, a norma dell'art. 361 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al
presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.
3. Qualora, per comprovate gravi necessità,
il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare
menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la
domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito
accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
4. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti
possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori
agli Studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne
giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 15
marzo; successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere
respinte. I Provveditori agli Studi, danno immediata comunicazione agli
interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda
se ricorrano le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione
delle proposte delle configurazioni delle Commissioni da parte del Ministero,
i Provveditori agli Studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le
cui domande sono state precedentemente accettate, l'istituto e la Commissione
cui sono stati assegnati.
5. Eventuali domande tardive da parte di candidati
interni vanno presentate al capo d'istituto il quale, ove le accolga, ne
dà comunicazione oltre che all'interessato, al Provveditore agli
Studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione, via terminale
al C.E.D. nei termini e con le modalità dallo stesso indicate.
Art. 36 - Sede degli esami - Privatisti
1. Possono essere sedi degli esami di maturità
gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti.
2. Per gli alunni interni dell'ultima classe la
sede di esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto
dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto
gli istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale o nelle sedi
viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma
dell'art. 361, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
4. Per luogo di residenza abituale si intende anche
quello in cui il candidato dimora stabilmente per situazioni personali
che devono essere adeguatamente motivate e certificate. Il candidato, se
maggiorenne, o l'esercente la potestà genitoriale, è tenuto
a presentare all'istituto statale, in sostituzione del certificato di residenza,
un'idonea certificazione o una dichiarazione scritta resa sotto la personale
responsabilità da cui risulti la situazione personale che giustifica
la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di
residenza abituale o in un Comune vicino.
5. Qualora il numero delle domande presentate da
candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive
di ciascun istituto, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i Presidi
interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche
di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano
istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe
intese con i competenti Provveditori agli Studi, curando, in ogni caso
che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto
statale. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli
interessati con congruo anticipo rispetto all'inizio della prima prova
scritta degli esami di maturità.
5/bis. Qualora, per l'esiguità del
numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione
dei criteri di cui al comma 5, il Provveditore agli Studi valuta la possibilità
che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole della
provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati
in esami di maturità, curando, in ogni caso, che gli alunni di un
istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. I candidati
interessati sono avvertiti con congruo anticipo dell'ubicazione della sede
scolastica individuata quale sede d'esame. Il rilascio del diploma di maturità
e di ogni altra certificazione resta nella competenza dell'istituto presso
il quale i candidati stessi hanno prodotto domanda d'esame ed al quale
le singole Commissioni, a conclusione degli esami stessi, sono tenute a
consegnare tutti gli atti.
5/ter. Limitatamente agli esami di maturità
tecnica, ove la soluzione di cui al comma 5/bis risulti inapplicabile sia
per la locale situazione di ricettività alberghiera sia per l'impossibilità
della singola circoscrizione provinciale di soddisfare il fabbisogno di
personale docente necessario al funzionamento delle specifiche Commissioni,
il Provveditore agli Studi, avuto riguardo all'eccezionalità della
situazione, che configuri uno stato di necessità, previe opportune
intese con i Provveditori agli Studi interessati, invia le domande in eccedenza
agli istituti della stessa tipologia, pur se privi dell'indirizzo specifico,
aventi sede nella stessa provincia, o in quella viciniore, di ubicazione
dell'istituto privato dal quale provengono i candidati interessati oppure,
per i candidati non presentati da istituti privati, nella provincia di
abituale residenza o in quella viciniore. L'assegnazione a sede di esame
diversa è in ogni caso condizionata all'esigenza che sia assicurata
la formazione di gruppi di candidati privatisti in numero tale da consentire
la costituzione di Commissioni esaminatrici per lo specifico indirizzo.
Il Provveditore agli Studi delle province in cui ha sede l'istituto originariamente
richiesto cura, con congruo anticipo, l'informazione dei candidati interessati.
Il rilascio del diploma di maturità e di ogni altra certificazione
è di competenza dell'istituto presso il quale i candidati hanno
sostenuto l'esame di maturità.
6. Ad ogni Commissione sono normalmente assegnati
non più di ottanta candidati, dei quali, di regola, non più
di un quarto privatisti.
7. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia
per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati
istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo
quanto previsto dall'art. 363 del D.L.vo n. 297, quelli riconosciuti legalmente
che saranno successivamente designati dal Ministero:
a) civica scuola superiore femminile «Alessandro
Manzoni» di Milano;
b) civica scuola superiore femminile «Grazia
Deledda» di Genova;
c) istituto di cultura e lingue «Marcelline»
di Milano;
d) liceo linguistico femminile «S. Caterina
da Siena» di Venezia-Mestre;
e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore»
di Cortina d'Ampezzo.
8. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami,
sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano
un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a Commissione
costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali
statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati.
9. Per la maturità di arte applicata possono
essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati
non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente
dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario
utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame.
10. Il Provveditore agli Studi valuta le eventuali
richieste di effettuazione delle prove scritte, nonché delle prove
integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati
degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le Commissioni
giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le
suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto
nella sessione suppletiva.
Art. 37 - Disposizioni per le scuole magistrali
1. Le disposizioni di cui al precedente art. 36,
comma 3, non si applicano ai candidati privatisti agli esami di abilitazione
nelle scuole materne.
2. Per le scuole magistrali convenzionate il termine
di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione
è fissato al 31 gennaio.
3. Il termine per la presentazione della domanda
da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici,
le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la
prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11/8/1933,
n. 1286 (allegato "C''), è fissato alla data del 31 gennaio, sia
per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.
4. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi,
si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso
altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale competente, entro
il 31 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione,
in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle
prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove
culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione
Generale competente entro il termine del 15 marzo, in caso di gravi e documentate
ragioni che ne giustificano il ritardo.
5. Il diploma di abilitazione sarà in ogni
caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le
prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato
l'esito della predetta prova.
6. Sono ammessi agli esami di abilitazione anche
i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso
il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo
di studio inferiore.
7. Per i candidati privatisti che sostengono solo
le prove culturali si prescinde dal compimento del 18° anno di età
purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un
triennio.
8. I candidati privatisti possono sostenere gli
esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate,
ai sensi dell'art. 137 del R.D. 26/4/1928, n. 1297, al rilascio del titolo
legale di abilitazione.
9. Al limite di 80 candidati, fissato nel precedente
art. 36, comma 5, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate
per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.M. 30 gennaio
1984.
Art. 38 - Candidati detenuti
1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità
e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne dei candidati detenuti,
devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi, entro il
31 gennaio, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale,
previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia.
2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole
Commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore
agli Studi.
Art. 39 - Diario delle operazioni e delle prove
1. Le operazioni e gli esami di cui al presente
titolo si svolgono secondo il seguente diario:
- giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti
dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico;
- insediamento della Commissione giudicatrice e
riunione preliminare: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte,
ore 8,30, presso l'istituto sede principale a cui la Commissione è
stata assegnata, per gli adempimenti previsti dall'art. 45 della presente
ordinanza;
- al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli
orientamenti generali sulla regolare funzionalità delle operazioni
delle Commissioni, con particolare riferimento alla necessità dell'adozione
di criteri di valutazione omogenei, i Presidenti delle medesime Commissioni
verranno riuniti, unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza
sugli esami di maturità, dal competente Provveditore agli Studi
dopo l'insediamento delle Commissioni e senza interferire con lo svolgimento
delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite
prima dell'inizio della correzione degli elaborati;
- prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario
scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafico-pratica:
il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della
prova è indicata in calce al tema. Per la maturità artistica
lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti
per la durata giornaliera indicata in calce al tema. Per la maturità
d'arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre ore e in
non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova
coincida con un sabato, la prova stessa può essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame
in detto giorno; il candidato che interrompe la seconda prova scritto-grafica
per motivi di salute in uno dei giorni dello svolgimento può, previa
presentazione della certificazione medica prevista dalle norme vigenti,
esse ammesso alla relativa prosecuzione solo entro i limiti fissati dal
calendario della prova scritta medesima;
- revisione, valutazione degli elaborati, scrutini,
giudizio di maturità e di atti conclusivi degli esami: ciascuna
Commissione può impiegare al massimo 8 giorni, esclusi dal computo
i giorni festivi. La valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente.
Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo criteri
organizzativi stabiliti dalle Commissioni stesse.
Prima dell'inizio dei colloqui, la Commissione potrà
completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati
in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.
2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno
inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove
scritte.
3. Il numero dei candidati privatisti da convocare
giornalmente, in base a sorteggio, per le prove orali integrative e per
le eventuali dimostrazioni pratiche, è stabilito dalla Commissione
in rapporto al titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione
alle esigenze di verificare che i candidati abbiano raggiunto gli obiettivi
didattici e formativi previsti dai programmi per l'indirizzo di maturità
per cui si presentano. Comunque, il numero dei candidati non può
essere giornalmente superiore a cinque.
4. Il giorno delle prove orali integrative, prima
dell'inizio delle stesse, la Commissione sceglie, con deliberazione debitamente
motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i
singoli candidati privatisti convocati in quella data. Tali candidati,
il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio di maturità;
in presenza di un numero di candidati privatisti inferiore a cinque per
il colloquio, verranno convocati i candidati interni fino al raggiungimento
almeno del suddetto limite.
5. Ultimate le convocazioni dei candidati privatisti,
la Commissione prosegue i colloqui per i restanti candidati interni, che,
raggruppati in precedenza per classi di provenienza e secondo una successione
stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore
a cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati privatisti.
6. Le prove orali integrative e i colloqui per i
candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa
per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).
7. Limitatamente agli esami di maturità professionale,
i Presidenti delle Commissioni potranno convocare per primi i candidati
interni per il colloquio. Ultimate le convocazioni dei candidati interni,
i lavori proseguiranno con le prove orali integrative e i colloqui per
i candidati privatisti.
8. Per la maturità artistica i candidati
privatisti sosterranno nel primo giorno successivo alla conclusione della
seconda prova scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero,
qualora la seconda prova scritto-grafica sia composizione e sviluppo di
un tema architettonico e viceversa sosterranno la prova di composizione
e sviluppo di un tema architettonico, qualora la seconda prova scritto-grafica
sia figura dal vero.
9. Del diario delle prove orali integrative e dei
colloqui il Presidente della Commissione dà notizia mediante affissione
all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggregate;
dello stesso diario invia copia al Provveditore agli Studi.
10. La seconda materia oggetto del colloquio di
maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo
deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto
sede di esame. E' cura del Presidente notificare la materia di cui sopra
anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggregate il giorno prima dello
svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse.
11. La prima prova scritta suppletiva si svolge
nel quindicesimo giorno dall'inizio degli esami, ore 8,30; la seconda prova
scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con eventuale prosecuzione per
la maturità artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato
per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse
dovranno essere svolte il lunedì successivo.
12. La ripresa dei colloqui o delle prove orali
integrative (per le Commissioni che li abbiano interrotti perché
impegnate nelle prove scritte suppletive) avviene il giorno successivo
al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e
la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le
Commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti
per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.
13. Le operazioni per gli scrutini, per la formulazione
del giudizio di maturità e per gli atti conclusivi degli esami hanno
luogo a partire dal termine dei colloqui.
14. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni
della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi
è stabilito dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 40 - Giudizio di ammissione agli esami
1. Agli effetti della deliberazione motivata di
ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:
a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;
b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno
di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli
scrutini. L'insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli
alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica;
c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno
autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio,
che vi partecipano con voto consultivo.
2. Ogni componente del consiglio di classe è
tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione
di voto.
3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione,
positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con
riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti
dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione
attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche
gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facoltà di
esprimere il proprio giudizio.
4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi
agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto
un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici
propri del corso di studio seguito.
5. Successivamente il consiglio di classe formula
il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo
adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato
all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di
voti il candidato è ammesso.
6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle
singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio
stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio
complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar
luogo a rilievi in sede contenziosa.
7. Alla formulazione del giudizio complessivo di
ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera
c).
8. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente
attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente
carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione
sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento
ai fini della scelta degli studi universitari.
9. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione
degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano
le disposizioni di cui all'art. 80 del R.D. 4/5/1925, n. 653, all'art.
2 del R.D. 21/11/1929, n. 2049 e inoltre le disposizioni di cui alla circolare
n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8
aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni
eventualmente adottate in difformità alle norme e alle disposizioni
innanzi citate debbono essere considerate illegittime.
10. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione
disciplinare di cui alle lettere e) o f) dell'art. 19 del R.D. 4/5/1925,
n. 653 sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici
e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede
di esami di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti,
a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera b) del successivo
art. 52.
11. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto,
per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione
finale adottata e, cioè, «ammesso», «ammesso con
obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso».
12. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di
classe redige un'ampia relazione destinata alle Commissioni di esame, nella
quale vengono indicati:
- i programmi di ogni materia di esame realmente
svolta durante l'anno scolastico;
- i temi che hanno formato oggetto di particolare
indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di
uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare;
- gli argomenti che, autonomamente studiati dagli
alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esami e concordati
con i singoli docenti, possono formare oggetto di colloquio in sede di
esame;
- il curriculum del candidato con i giudizi analitici
dei singoli membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti
durante l'ultimo anno scolastico;
- i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento
dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con
i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma
considerate più significative ai fini del colloquio di esame.
Art. 41 - Membro interno
1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti
della Commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più
di una classe, nei casi faccia parte di più consigli di classe e
da ciascuno di questi sia stato designato.
2. In ciascuna Commissione il membro interno più
anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti.
3. La maggiore anzianità è determinata:
a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio
e relativi aumenti periodici;
b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza
al ruolo;
c) fra professori abilitati e non abilitati, dal
possesso dell'abilitazione;
d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o
fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni
di insegnamento in istituti d'istruzione secondaria superiore.
4. In caso di pari anzianità di servizio,
determinata secondo i criteri su indicati, il membro interno per i privatisti
è quello più anziano di età.
5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo,
soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe
e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti,
salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno
titolo ai sensi del successivo art. 43.
6. Limitatamente alle Commissioni di maturità
professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per
servizio dei cinque Commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante
per i candidati stessi.
Art. 42 - Vice Presidente
1. Il vice Presidente viene eletto a maggioranza
da tutti i Commissari, compresi i membri interni; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
2. I membri interni non sono eleggibili.
Art. 43 - Membri aggregati
1. Il Presidente della Commissione provvede alla
nomina dei Commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario
per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto
della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.
2. Non è consentito nominare Commissari aggregati
qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti
della Commissione, compresi i Presidenti e i membri interni, avuto riguardo
alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso
di docenti non abilitati, al titolo di studio.
3. Sono nominati a pieno titolo i membri aggregati
occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia
oggetto del colloquio.
4. I Commissari aggregati, se nominati a pieno titolo,
partecipano a tutte le operazioni di esame per i candidati assegnati alla
Commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina. I Commissari
aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta
materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente
ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli
nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e
al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati
per i quali si è resa necessaria la loro nomina.
5. La nomina dei membri aggregati non può
cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad
eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro,
agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione
dei membri interni.
6. Per la maturità di arte applicata, per
ogni Commissione il Presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un
insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione
del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi
in cui gli esami vertono su più sezioni il Presidente nomina membri
aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e
insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova
scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano
nominati membri effettivi.
7. Non può comunque, essere nominato più
di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione.
8. Dato il carattere specifico delle materie di
sezione, su cui verte la prova di esame di maturità di arte applicata,
i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli
insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio
nel rispettivo istituto.
9. I membri aggregati di cui al precedente comma,
nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte
della Commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte
le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto
per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati,
dei rispettivi istituti.
10. Per la maturità professionale possono
essere nominati membri aggregati non a pieno titolo anche gli insegnanti
tecnico-pratici per la valutazione degli elaborati delle prove scritto-grafiche
e delle dimostrazioni pratiche previste per i candidati privatisti in sede
di prove integrative.
Art. 44 - Sostituzione dei componenti le Commissioni
1. Le sostituzioni di componenti le Commissioni
giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare
costituzione delle Commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento
nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli Studi,
secondo le disposizioni di cui all'art. 198, comma 10, del D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297.
2. Il personale utilizzabile per le sostituzioni
non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle
prove orali.
3. La sostituzione del membro interno viene disposta,
su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga
alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato
impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato
impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione
come Commissario presso altra Commissione di maturità.
Art. 45 - Esame della documentazione
1. Nella seduta preliminare e nelle successive la
Commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo
anno di corso per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi
dai consigli di classe, a norma del precedente art. 40.
2. La Commissione prende, altresì, in esame
i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati
dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti
dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari
elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.
3. La Commissione deve, inoltre, prendere in considerazione
i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre
che in essi siano attestati gli esami superati.
4. Non è consentito ripetere esami di maturità
dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con
esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità
dell'esame ripetuto.
5. La Commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare
la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarità
insanabili, provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati
in posizione irregolare, sempre che questa sia accertata anteriormente
all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà
stato effettuato dopo la detta prova, la Commissione giudicatrice provvederà
a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art.
95 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti.
In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva.
Art. 46 - Esami di maturità del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale
a) Condizioni per l'ammissione
1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni,
i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio
di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate
o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi
cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove,
che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia
per l'area comune che per l'area di indirizzo.
2. Il Consiglio di classe, nel formulare il giudizio
complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità
dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole
materie in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo
conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate di cui
al precedente comma, nonché dell'assiduità nella frequenza
intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività
di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico,
in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari,
sono ugualmente oggetto di valutazione.
b) Svolgimento dell'esame
3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le
competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluridisciplinare,
relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere
anche nella soluzione di un caso pratico.
4. Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti
che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candidato
in attività di ricerca, attinenti gli aspetti caratterizzanti del
profilo professionale e legati alle attitudini, alle esperienze e agli
interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in una tesina
che il Consiglio di classe valuta, con giudizio scritto articolato, in
sede di scrutinio di ammissione e presenta alla Commissione.
5. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi
svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla Commissione, tra le quattro indicate
nell'ordinanza di cui al successivo articolo 50.
6. Per l'ammissione agli esami di maturità,
poiché l'area di professionalizzazione fa parte integrante del percorso
formativo dei curricoli del nuovo ordinamento didattico, i candidati privatisti,
oltre ai requisiti generali stabiliti al precedente art. 17, comma 4, devono
documentare di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente
con la specializzazione impartita dall'Istituto presso il quale chiedono
l'ammissione ovvero di aver svolto attività lavorativa attinente
alla specializzazione stessa.
7. Per gli esami di maturità nei corsi del
precedente ordinamento continuano a valere le disposizioni generali della
presente ordinanza.
Art. 46/bis - Esami di maturità di nuovo
ordinamento di istruzione tecnica (indirizzi: elettronica e telecomunicazioni,
elettrotecnica ed automazione, meccanica - D.M. 9/3/1994)
1. Le disposizioni generali della presente ordinanza
vengono integrate come segue limitatamente agli esami di maturità
in argomento:
a) Condizioni per l'ammissione agli esami
1. Ove possibile i docenti, nel periodo precedente
il termine delle lezioni e sulla base delle scelte operate in precedenza
dal Consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni una serie di prove
strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. E'
opportuno che tali prove, che possono essere anche interdisciplinari, siano
realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.
b) Criteri per lo svolgimento degli scrutini
di ammissione agli esami
1. Nella determinazione dei criteri relativi
allo svolgimento degli scrutini, il Collegio dei docenti, su proposta dei
Consigli di classe, definisce anche i criteri per la valutazione degli
alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo ordinamento avendo
seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio ordinamento (alunni
dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali criteri devono
tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente alla frequenza
dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare
la loro preparazione ai nuovi programmi. I Consigli di classe, nel formulare
il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di
maturità, devono motivarlo adeguatamente, anche in relazione ai
detti criteri ed alla particolare posizione degli alunni di cui trattasi.
2. I Consigli di classe, nella formulazione dei
giudizi complessivi di ammissione o di non ammissione agli esami, devono
valutare il grado di preparazione dei candidati nelle singole materie,
in relazione agli specifici obiettivi del settore, tenendo anche conto
del risultato delle prove di cui al precedente punto a) e dell'assiduità
nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa.
Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante
l'anno scolastico, in attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito di
programmi comunitari, sono egualmente oggetto di valutazione.
3. Nello scrutinio finale i Consigli di classe
tengono, ovviamente, conto anche della valutazione attribuita a ciascun
alunno nell'ambito dell'area di progetto, soffermandosi, nella relazione
finale, sui progetti svolti ed allegando tutti gli elaborati, corredati
anche della scheda di progetto. Nel caso in cui non sia stata svolta alcuna
attività nell'ambito dell'area di progetto, il Consiglio di classe
ne espone i motivi.
c) Svolgimento dell'esame
1. Nella valutazione degli alunni di cui alla
precedente lettera b) comma 1, le Commissioni devono tener conto che gli
stessi, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi
di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi
programmi per aver seguito in precedenza i programmi del vecchio ordinamento.
2. La valutazione, adeguatamente motivata anche
in rapporto alla particolare posizione degli alunni in argomento, dovrà,
pertanto, tener conto anche dei programmi di raccordo predisposti dai Consigli
di classe per il loro inserimento nei corsi di nuovo ordinamento. Le prove
orali avranno come riferimento gli obiettivi individuati con il Consiglio
di classe nell'ambito del nuovo ordinamento, con riferimento alle esperienze
formative precedenti.
3. La seconda prova, finalizzata ad accertare
le competenze ed abilità del settore, può essere grafica
o scrittografica e consiste nello svolgimento di uno o più temi,
ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema
può avere carattere pluridisciplinare relativamente alle materie
dell'area di indirizzo che sono oggetto di prova scritta.
4. Il colloquio non deve assumere il carattere
di una verifica nozionistica e sequenziale dei contenuti appresi. Esso
ha inizio con la presentazione e la discussione del materiale prodotto
nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che nell'ultimo
anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei
candidati. Tali argomenti devono essere indicati nella relazione del Consiglio
di classe e, se necessario, documentati. La Commissione può tener
conto anche dell'esito delle prove di cui alla lettera a) effettuate dai
candidati.
5. Il colloquio prosegue, nell'ambito di programmi
svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente
dal candidato e dalla Commissione tra le quattro indicate nell'apposito
decreto ministeriale e si estende ai contenuti relativi alle discipline
dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico
collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni.
Esso deve comprendere anche la discussione degli elaborati. Il colloquio
nel suo insieme deve consentire al candidato di evidenziare il suo livello
di preparazione anche con riferimento alle sue capacità di collegamento
fra diversi saperi.
Art. 47 - Disposizioni per la maturità
magistrale e per la maturità tecnica agraria
1. E' consentito che i candidati privatisti agli
esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i
corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere
le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.
2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto
agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale
del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturità
tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del
corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio
di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio
di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5/4/1969, n. 119 e del precedente
art. 40.
Art. 48 - Plichi temi prove scritte
1. I Provveditori agli Studi devono confermare alle
competenti Direzioni generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica
i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami
di maturità, compresi quelli per la maturità sperimentale
di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal Sistema
Informativo della Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe centrali,
rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli Studi,
alle medesime Direzioni generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica
entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali.
I Provveditorati agli Studi dovranno, altresì, fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal Sistema
Informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per le prove suppletive,
di cui al successivo art. 53, debbono essere richiesti dai Provveditorati
agli Studi alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero
almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette
richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi,
entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta,
dai Presidenti delle Commissioni che operano nella provincia e debbono
contenere esatte indicazioni sul tipo di maturità, sulle sedi di
esame, sulle Commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.
4. Analogamente i Provveditori agli Studi inoltreranno
le richieste di prove suppletive per i candidati assenti alla sessione
ordinaria degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne,
indicando il numero totale di prove, distinto in prima e seconda, occorrenti
alle Commissioni giudicatrici istituite nelle scuole magistrali della provincia
di competenza.
5. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti
dai Provveditori agli Studi, con le motivazioni, alla Segreteria Tecnica
Centrale degli Ispettori di questo Ministero.
Art. 49 - Seconda prova scritta
1. Per gli esami di maturità tecnica, classica,
scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e
di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia o
sulle materie indicate, per ciascun tipo di maturità, nella colonna
II della tabella A allegata all'apposita ordinanza annuale.
2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova
scritta sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa è demandata
al candidato, il quale dovrà indicarla alla Commissione giudicatrice
entro il giorno della prima prova scritta.
Art. 50 - Materie oggetto di colloquio
1. Le materie tra le quali possono essere scelte,
rispettivamente dal candidato e dalla Commissione giudicatrice, le due
materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta
tabella.
2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati
e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento
in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento
in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto
del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella
B allegata alla suddetta ordinanza.
3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio,
da parte rispettivamente, del candidato e della Commissione, si procede
nel modo seguente:
a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche
o scrittografiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al Presidente
della Commissione o al Commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte
di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e
quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che
non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio;
b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio,
la Commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue
tre materie.
4. La deliberazione è adottata a maggioranza
e debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal
candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia
una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella
in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della
terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In
tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.
6. Per la maturità professionale, qualora
il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati,
al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche
su quale delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per
l'eventualità che la Commissione scelga per il colloquio la lingua
straniera.
Art. 51 - Prove d'esame per i candidati handicappati
1. La Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione
fornita dal Consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può
predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle
proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali
e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16/6/1983, n. 163.
In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che
il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma di maturità.
1/bis. Al fine di assicurare forme d'assistenza
atte a garantire agli alunni handicappati autonomia e capacità di
comunicazione con le Commissioni di esame nonché di facilitare lo
svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le Commissioni
di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai Consigli
di classe di cui all'art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni,
ove possibile, delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante
l'anno scolastico; in mancanza si provvederà ai sensi della C.M.
n. 163 del 16/6/1983.
2. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma
dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggior numero
di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap,
della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento
di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Art. 52 - Esami per i candidati privatisti
1. Anche nei confronti dei candidati privatisti
la Commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello
di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri
del corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle
prove scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative
saranno improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il Presidente
della Commissione informerà specificamente nella relazione.
2. I candidati privatisti sono sottoposti a prove
orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio
rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel giorno successivo
secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 39.
3. Le prove orali integrative tendono ad accertare
gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che,
per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente
vagliato e di cui la Commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare
il proprio giudizio conclusivo.
4. Nei seguenti casi esse vertono:
a) per i candidati provvisti della sola licenza
di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione
delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova
scritta e delle due del colloquio. Per la maturità professionale
tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche
sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;
b) per i candidati provvisti di idoneità
o di promozione all'ultima classe ( compresi gli allievi frequentanti la
penultima classe ammessi agli esami di maturità per abbreviazione
o per merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta
in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di
qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno
di corso che non formino oggetto né della seconda prova scritta
né delle due scelte per il colloquio;
c) per i candidati provvisti di idoneità
o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima,
o di diploma di qualifica professionale triennale o biennale: oltre
che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera b),
su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione
al titolo di studio posseduto;
d) per i candidati forniti di altro titolo di
studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza
linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole materne, idoneità o promozione conseguita presso un
istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo):
sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento
dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità,
e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza,
in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo
stesso;
e) per i candidati forniti di titolo di studio
di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'ISEF,
diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del
T.U. sull'istruzione universitaria, approvato con R.D. 31 agosto 1933,
n. 1592): la determinazione delle materie oggetto delle prove orali
integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti
lettere a), b), c), d), anche sulla base degli esami superati;
f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero,
i quali, ai sensi dell'art. 49 del R.D. 4/5/1925, n. 653, sono dispensati
dal presentare titoli di studio inferiori: le prove orali integrative
vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso
dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle
dell'ultimo anno oggetto della seconda prova scritta e del colloquio.
5. I candidati privatisti già in possesso
di un diploma di maturità d'arte applicata, ma di sezione diversa,
non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi
dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove
specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte
che le orali.
6. Negli esami di maturità professionale
(limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica
e artistica le prove tendono ad accertare il conseguimento degli obiettivi
formativi anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie
indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa Tab. A).
Art. 53 - Assenze dei candidati - Prove suppletive
1. I candidati che non abbiano potuto partecipare
alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà
di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.
2. La Commissione giudicatrice, valutati i risultati
della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in
merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al
Provveditore agli Studi.
3. Nel caso che nello stesso istituto operino più
Commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove
scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica Commissione. Questa
provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove
gli elaborati alle rispettive Commissioni di provenienza dei candidati,
le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.
4. Nel caso di Commissione cui siano aggregati candidati
provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto,
anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno
luogo soltanto nella sede principale.
5. Ai sensi dell'art. 84 del R.D. 4/5/1925, n. 653,
il Presidente della Commissione può disporre che, in caso di assenza
dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio
si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati
convocati.
Art. 54 - Verbalizzazione delle operazioni
1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui
di ciascun candidato la Commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento
delle operazioni della Commissione e chiarire le ragioni per le quali si
è giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della
Commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni
adottate risultino pienamente motivate.
Art. 55 - Presenza dei componenti delle Commissioni
1. In nessun caso si dà inizio alle prove
integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano
presenti almeno cinque membri effettivi della Commissione, compreso il
Presidente o il vice Presidente.
Art. 56 - Giudizio finale
1. La Commissione giudicatrice si riunisce entro
il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli
dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I Commissari
aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo,
a tutte le operazioni di esame per i candidati della Commissione per i
quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati a norma
del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative
partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti
i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione
all'esame.
2. Nel caso di Commissioni con più indirizzi,
a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità
e all'assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina
del Ministero o del Provveditore, i membri aggregati che hanno titolo a
condurre il colloquio, i membri interni limitatamente ai candidati da essi
rappresentati e i rappresentanti di classe nominati aggregati a pieno titolo.
3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio
di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento
a sua disposizione, la Commissione procede alla formulazione del motivato
giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato
e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.
4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve
essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:
a) il curriculum degli studi di scuola di istruzione
secondaria superiore;
b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato
dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;
c) i risultati delle prove scritte e i risultati
del colloquio;
d) ogni altro elemento a disposizione della Commissione.
Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento
citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.
Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio
di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante
delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla Commissione.
Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono
sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum
degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la Commissione
dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi
motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca,
in modo armonioso, dagli elementi predetti.
5. Il giudizio è integrato da un voto espresso
da tutti i componenti la Commissione, che costituisce il momento di sintesi
della valutazione di tutti gli elementi di cui la Commissione è
in possesso, secondo il disposto dell'art. 197, commi 13 e seguenti, del
D.L.vo 16/4/1994, n. 297. Per i candidati dichiarati maturi il voto è
unico e va espresso in sessantesimi.
6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati
non maturi, la Commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, sia
in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione
alla frequenza dell'ultima classe, a norma dell'art. 197, comma 16, del
D.L.vo n. 297.
Art. 57 - Pubblicazione dei risultati
1. L'esito degli esami è pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della Commissione
e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono
(sedi aggiunte e aggregate).
2. Giudizi e valutazioni - compreso, per i candidati
dichiarati maturi, l'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari,
l'indicazione delle materie oggetto delle prove scritte, della materia
oggetto del colloquio scelta dal candidato e di quella scelta dalla Commissione,
nonché di quella eventualmente «aggiunta» - devono essere
riportati, a cura della Commissione, sulle schede di ciascun candidato
e sui registri d'esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti
della Commissione giudicatrice.
3. Nel caso in cui la Commissione comprenda sedi
aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è
inviata per estratto, a cura della Commissione, agli istituti di provenienza
dei candidati e ai competenti Provveditori agli Studi.
4. Per gli esami di maturità concernenti
gli alunni delle classi sperimentali di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n.
419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale
che disciplina la materia.
Art. 58 - Diplomi e Certificati
1. Ferma restando la competenza della Commissione
giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili
per la firma, prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il
Presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei
diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai Capi degli istituti statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli
atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono
considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché
successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma
di maturità (1).
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del
«certificato provvisorio» sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994,
n. 18.
4. Le firme sui certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzate
dal Provveditore agli Studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
5. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754
e della legge 11/12/1969, n. 910, il diploma di maturità professionale
per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle
carriere di concetto, in conformità del D.P.R. 19 marzo 1970, n.
253, tabella H, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso,
invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria
di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative.
Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura:
«Il presente diploma non abilita all'esercizio
dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al T.U.
delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265».
Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita
sui certificati.
(1) «Per l'iscrizione all'Università
sono considerati validi i certificati rilasciati dai Capi degli istituti
presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti,
purché successivamente sostituiti con il diploma originale».
(Nota del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Università
- del 6 novembre 1993, prot. n. 2668).
Art. 59 - Accesso ai documenti scolastici e
trasparenza
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso,
gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di maturità
devono essere consegnati, con apposito verbale, al Preside, o a chi ne
fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di
accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti
e che è custodito dallo stesso Capo d'istituto; in tal caso il Preside,
alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti
disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi
e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati,
compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono
oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e
la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente
comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero
alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia
di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione
(cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza
plenaria del 25/11/1996).
4. Il diritto di accesso si esercita su richiesta
verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame
e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi
con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1.000
da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione
di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto
quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso
a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo
procedimento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, le famiglie
saranno informate sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali
e finali.
9. In coerenza con il principio della trasparenza
sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività di informazione
di cui al comma precedente sui risultati sia degli scrutini che delle prove
scritte ed orali in corso d'anno viene effettuata anche nei confronti degli
allievi. Tanto anche nell'intento di attivare quei processi di autovalutazione
che portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di debolezza
e a migliorare il proprio rendimento.
Art. 60 - Abrogazione di norme e validità
dell'Ordinanza
1. La presente ordinanza sostituisce le precedenti
del 19/12/1992, n. 359, 12/3/1993, n. 73, 26/5/1993, n. 165 e 25/1/1994,
n. 18.
2. La presente Ordinanza ha valore, oltreché
per il corrente anno scolastico 1994/95, anche per l'anno scolastico 1995/96
ove non venga modificata entro il 31 dicembre.
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