Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 2000/2001
Visto il decreto legislativo luogotenenziale
5/5/1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione
artistica;
Visto il R.D. 4/5/1925, n. 653, contenente disposizioni
sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il R.D. 26/4/1928, n. 1297, ed in particolare
l'art. 137;
Visto il R.D. 22/11/1929, n. 2049;
Visto il R.D. 11/12/1930, n. 1945, con il quale
sono stati fissati gli orari ed i programmi dei Conservatori musicali;
Visto il R.D. 11/8/1933, n. 1286 concernente l'ordinamento
degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado
preparatorio;
Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale
sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge 24/12/1957, n. 1254, con la quale
sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma
dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14/4/1978 contenente disposizioni
sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M. 9/2/1979, relativo ai programmi, orari
di insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il D.M. 26/8/1981, concernente criteri orientativi
per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza
della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con cui è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 8/8/1995, n. 352, concernente l'abolizione
degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10/12/1997, n. 425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23/7/1998, n. 323, con il quale
è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
di seguito denominato Regolamento;
Visto il D.P.R. 24/6/1998, n. 249, con il quale
è stato emanato il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9/8/1999, n. 323, con il quale è
stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge
20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 13 marzo 2000, n. 70, concernente
il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9
sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 2 maggio 2000, n. 134, concernente
il calendario scolastico per l'anno 2000/2001;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento
recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del D.L.vo 25/7/1998, n. 286;
Vista l'O.M. 13 febbraio 2001, n. 29, recante istruzioni
e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000/2001;
Vista la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile
2001 concernente gli esami di idoneità e di licenza elementare nelle
scuole elementari paritarie;
SCUOLE ELEMENTARI
• Art. 1 - Scrutini ed esami
1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare
da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità
di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza
e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza
di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate
dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti
dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e dalla
circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale
di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà
documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.
5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere
valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da
malattie, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti
di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento
di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine
delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo art. 6.
6. I docenti di classe, ivi compresi il docente
di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si
avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento
della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 non ammettere l'alunno alla classe successiva
soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti.
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano
di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva,
sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse,
tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta
menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in
cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione
modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le
operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall'insegnante
di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente
di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento
ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando
gli stessi insistono sulla stessa classe.
• Art. 2 - Esami di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni
sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio
e si svolge in sessione unica.
2. Le prove scritte sono intese ad accertare la
maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività
svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della
programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo
quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del
decreto ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude
qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera
attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso
ad accertare il livello di maturità raggiunto.
3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni
sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute
nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n. 491
del 7 agosto 1996.
• Art. 3 - Commissioni degli esami di licenza
elementare
1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole
statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti
di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli
designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia
l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia
quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art.
4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi
costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata
ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi
quinte interessate.
3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione
di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato,
mediante prove di esame anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti
impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto
alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali.
4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari
parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati
dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del collegio
dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte
anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno
e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline
impartite nella scuola elementare parificata.
5. La commissione d'esame opera collegialmente,
dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni
d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art.
395, lettera e), del D.L.vo n. 297/1994.
• Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata
- Esami di idoneità e licenza
1. Per scuola familiare si intende l'attività
di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona
a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità
sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza
in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria,
nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono
ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una
scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo
didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle
commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, e
con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale
o paritaria
4. Le commissioni degli esami di idoneità
sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale
e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati
dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei
docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto
numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame
entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere
formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti,
rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica,
ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla
frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che
si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità
e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono
essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie competenti
per zona entro la data indicata dalla C.M. sulle iscrizioni.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta
in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell'attività
svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per
la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione
agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione
obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il
settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
• Art. 5 - Commissioni d'esame nelle scuole private
autorizzate
1. La Direzione della scuola privata autorizzata
che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non meno di 50 alunni
complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che
gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni
degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle
rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria,
partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati,
la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche,
per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo
educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.
2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono
corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità
di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle
vigenti disposizioni.
• Art. 6 - Prove suppletive
1. Agli alunni che, per comprovati motivi, non abbiano
potuto partecipare all'ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità
ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario
stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono
comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
2. I commissari d'esame per le prove suppletive
di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece
le prove suppletive per gli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª
e 4ª per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione
in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma
della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che
hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità
della non ammissione alla classe successiva.
• Art. 7 - Valutazione
1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato
esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato
e consiste nell'indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe
successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".
2. Il giudizio degli esami di idoneità e
di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
• Art. 8 - Valutazione finale ed esami di
idoneità
1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli
esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti
con il dirigente scolastico in consiglio di classe, procedono alle operazioni
di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
2. La sessione degli esami di idoneità alla
seconda ed alla terza classe di scuola media è unica.
3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo
il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei
docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2/5/2000,
relativa al calendario scolastico.
4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno
non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
5. L'esame di idoneità alla seconda e terza
classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica
e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie
indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.
6. Le prove degli esami di idoneità vertono
sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano
conseguito la promozione o l'idoneità.
7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere
attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
8. Agli esami di idoneità alla seconda e
terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto
o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo
anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare,
e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da
almeno uno o due anni.
9. I candidati agli esami di idoneità alla
terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio
della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe
seconda.
10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola
privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di
ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro,
ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico,
di centro vicino.
11. La scuola è tenuta ad accettare le relative
domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati
esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con
i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede
a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto
possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica.
Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura,
per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di
cui al primo comma.
13. Per i candidati agli esami di idoneità
che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie,
da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in
una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione
alla classe successiva.
15. Nello svolgimento di tali prove non possono
seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18,
comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola
media.
• Art. 9 - Valutazione finale nelle classi terze
della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media
le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli
alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto
dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente
riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli
alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione
a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione
all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici
per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello
globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle
attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso
determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame
di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del
consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente
motivata.
5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano
in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano
conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in
corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere
gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera,
entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico
della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla
propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche
della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento
esistenti.
6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola
privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di
ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale, paritaria o
pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari
condizioni di ordine logistico, di un centro vicino.
7. La scuola è tenuta ad accettare le relative
domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma
12 del presente articolo.
8. Nelle città sedi di più scuole
medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza
in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno
che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
9. Per quanto riguarda le domande di ammissione
all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e
la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127
del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349
del 7/8/1998, in materia di autocertificazione.
10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano
applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare
riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel
D.M. 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento
degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che hanno compiuto o
compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano
seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole,
presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi
all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo
dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), un'attestazione,
rilasciata dal Console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta
durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento
legale.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati
esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con
i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza
dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie
scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima
provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le
varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni
secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al
quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di
ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati
preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone l'assegnazione
di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede
viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione
diretta agli interessati.
13. In ciascuna scuola media è costituita
una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori
delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art.
3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano
forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di
cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977. Il presidente
di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli
Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
a) dirigenti scolastici di scuola media statale o
pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media;
b) professori di ruolo incaricati della presidenza
delle scuole medesime.
14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo
musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del D.M. 6 agosto 1999,
la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti
di strumento musicale.
15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati
della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono
chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile,
ovvero, sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di
esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi, sceglie
quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma,
del D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362.
17. Al presidente della commissione di una scuola
può essere affidata anche la Presidenza della commissione di altra
scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile
sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
18. I dirigenti scolastici prima di assumere la
Presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media,
provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità
solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente
la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza
ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente
la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità,
i dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente della commissione
degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute
plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti
scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle
sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze
classi della propria scuola.
19. I candidati interni sostengono tutte le prove
di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati
privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le
commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della
commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni,
deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso
distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli
esami di idoneità e licenza media l'ammissione o la non ammissione
agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti
commi 2, 3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il preside in consiglio
di classe.
21. I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono
l'esame di licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti
del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola di
aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il
calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2/5/2000, relativa
al calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno
non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
– italiano;
– lingua straniera;
– matematica.
24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino
necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole,
modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale
prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art.
3 del D.P.R. n. 419/1974 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli
previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al
precedente comma.
25. Il diario del colloquio è fissato dal
presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza
dell'intera sottocommissione.
26. La riunione preliminare è dedicata alla
predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di esame.
27. In particolare, il presidente dà comunicazione
della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti
e dei commissari aggregati.
28. Nella riunione preliminare vengono, altresì,
esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti
nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente
di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione
educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte
dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale.
Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti
e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna
prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo
allegato al D.M. 26 agosto 1981.
30. Per la procedura della scelta dei temi delle
prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al
presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare
almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della
materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare
ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di
lingua straniera, e la prova di matematica.
31. E' data facoltà di formulare tracce diverse
per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori
ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta
in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero
corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella
correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di
una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma
34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione
espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio
stesso.
33. La sottocommissione sulla base delle risultanze
dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento
a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello
globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.
Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione
del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente";
se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo,
positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli
interessati.
34. La sottocommissione, infine, verifica e, se
necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini
dell'iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo
con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La
sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati,
che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi
a detta classe.
35. La commissione plenaria, constatato il regolare
svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima
concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni.
Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono
adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni
di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola con una sola terza classe, gli
adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
37. A coloro i quali conseguono la licenza media
deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il diploma
di licenza.
38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico
di cui al precedente comma 33.
39. Al termine della sessione il presidente della
commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati,
richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
40. Ciascun presidente di commissione deve redigere,
in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui
alla C.M. 20 maggio 1999, n. 127. Tale scheda informativa deve essere inviata
entro il 15 luglio alle Direzioni Generali regionali, che faranno pervenire
entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte
dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali al
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione Generale degli
ordinamenti scolastici.
La seconda copia della scheda deve essere trasmessa
al Provveditorato secondo tempi e modalità che ogni Provveditore
fisserà autonomamente.
41. Le prove suppletive degli esami di licenza media,
per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli
seguiti per gli esami della sessione normale.
42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi
della C.M. n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente
organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione
con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera
trovano applicazione le disposizioni di cui alla C.M. n. 335 del 28 maggio
1997.
• Art. 10 - Certificazione dell'obbligo scolastico
1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione
di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche
la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20/1/1999,
n. 9 e dell'art. 9 del Regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 323, secondo il modello adottato con decreto
ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000.
• Art. 11 - Disposizioni finali
1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni
contenute nella C.M. n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile
coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame
di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio
pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione
dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come
indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico
dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio
diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno
cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per
educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame
di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non
ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe, dovrà
stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio,
consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione
delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati
ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme le norme vigenti in materia di
scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che
non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in
premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni
che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente
riconosciute.
4. I candidati privatisti possono presentare domanda
di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola
media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto,
entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella
nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena
l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola
media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il
colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di
scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle
prove orali.
6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione
alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda
classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza
relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami
di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante
affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami
di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un
plico sigillato.
8. Nessun candidato può essere esaminato
da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità
sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
9. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di
Musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento
musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali
insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo. Analogamente
avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento
degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.
10. I docenti nominati per attività di sostegno
a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano,
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali
ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei princìpi
contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per
tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale
di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui
alla legge 5 aprile 1969, n. 119.
11. Nel quadro delle finalità della scuola
media, gli allievi in situazione di handicap che vengono ammessi a sostenere
gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con
gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo
individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli
di apprendimento iniziali.
12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo
scolastico di cui alla legge 20/1/1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di
cui alla legge 17/5/1999, n. 144, il consiglio di classe delibera se ammettere
o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap
che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi
educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16/4/1994, n.
297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si
accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del P.E.I., il consiglio
di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque
ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato
di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e
la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi di licenza della scuola media e
nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è
fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.
• Art. 12 - Formazione delle commissioni e
svolgimento delle prove
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte
fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno
dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze
classi.
2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di
plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M.
9 febbraio 1979.
3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di
Musica derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei
Conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, per la composizione delle commissioni esaminatrici si applica
quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M.
n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono
l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento
degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al Titolo II della presente ordinanza.
• Art. 13 - Scrutini finali
1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.
4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri
di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i
criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici,
riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche
e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo
e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito
il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134
del 2/5/2000, relativa al calendario scolastico.
3. Il Collegio dei docenti determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe.
4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione
dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle
norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4/5/1925, n. 653, sostituito
dall'art. 2 del R.D. 21/11/1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa
all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998,
citato nel preambolo.
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza
non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare
una carenza nella preparazione complessiva, il Consiglio di classe, prima
dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti
preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate
nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per
accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente
il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali
alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio
studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate
dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside
comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte
dal consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze
dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio
nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente
la sufficienza.
6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative,
assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre,
in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli
interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel
quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare
a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità
approvato annualmente dal consiglio d'istituto.
7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva
alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione
favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto,
il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della
valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente
sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni
e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola,
corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni presso
aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come
attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è
oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni
scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività
di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico,
anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì,
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi
alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate
e certificate.
9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli
studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe,
non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia,
sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione
o non ammissione alla classe successiva.
• Art. 14 - Credito scolastico
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative
all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno
degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico
ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000/2001, il credito scolastico
viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento
e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che
hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile
in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti
sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione
cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che
si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche
e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente
agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.
11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui
al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha
seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività
alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento
della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti
in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi.
4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni
alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi
di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico
a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente
ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla
pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata
l'eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni che non conseguono la promozione
alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico,
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del 23/7/1998.
• Art. 15 - Valutazione degli alunni in situazione
di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche
e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata;
è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici
appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello
di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte
tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico
la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione
di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver
luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale,
sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto
con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla
C.M. 258/1983, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante
sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività
di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto
agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo
abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici
previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti,
decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo
studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente,
fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato
in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione
di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre
1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti
relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato
e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale
solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli
obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. I predetti alunni possono,
di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati
ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316
del D.L.vo 16/4/1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi,
deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è
riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata
ai sensi dell'art. 14 della presente ordinanza. Gli alunni valutati in
modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica
professionale e di licenza di Maestro d'Arte, svolgendo prove differenziate,
omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze
e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire,
in particolare quando il Piano Educativo Personalizzato preveda esperienze
di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un
credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale
nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali. In caso di ripetenza,
il consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del
Piano Educativo Individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa
ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche
se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di Maestro d'Arte,
conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche
per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera
in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità
di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli
anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già
tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap
che svolgono Piani Educativi Individualizzati differenziati, in possesso
dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare,
nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del
D.L.vo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto - che
può prevedere anche percorsi integrati d'istruzione e formazione
professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo
- in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per
gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di
corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame
di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto
e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del
Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M.
n. 29/2001.
5. Qualora un consiglio di classe intenda adottare
la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia
alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso,
in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende
accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere
considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che
viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo
Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale
e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge nelle certificazioni
rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e
non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con
il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari
n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.
6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte, grafiche, scrittografiche,
orali e pratiche e n. 8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove
equipollenti previste dall'art. 318 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, i consigli
di classe presentano alle commisssioni d'esame un'apposita relazione, nella
quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma
precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona
e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove
equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso
formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa
parte integrante del documento del consiglio di classe del 15 maggio, come
precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318
del D.L.vo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove
ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto
a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315,
comma quinto, del D.L.vo n. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe
e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione,
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in
situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di
lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317,
terzo comma, del D.L.vo n. 297/1994.
• Art. 16 - Pubblicazione degli scrutini
1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale
n. 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati
entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio
dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli
esami, all'albo dell'istituto l'indicazione dei voti è sostituita
con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe
successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo
Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale
e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni
rilasciate l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e
non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia
di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva
alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi
quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
• Art. 17 - Scrutini nel primo anno di scuola
secondaria superiore
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli artt.
5, 6 e 7 del D.P.R. n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento
dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria
superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo
stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria
superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20/1/1999 e dell'art. 9 del
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9/8/1999, n. 323, secondo il
modello adottato con D.M. n. 70 del 13 marzo 2000.
• Art. 18 - Esami di idoneità. Presentazione
delle domande. Sessione di esame
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità
debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro
la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al
presente Titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad
un solo istituto.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso
un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi
al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza,
come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere
sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità,
è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto
di diversa sede, purché il drigente scolastico dell'istituto di
provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi
sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel
caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui
sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente,
con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame
nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve
indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento
alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito
sono trasmessi d'ufficio al drigente scolastico della nuova scuola e, in
luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.
5. Qualora per comprovate necessità il candidato
esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione
di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove.
Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad
altro istituto della medesima sede.
6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi,
connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano
la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali
compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio
motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami
d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal
giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare
domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già
presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine
per la loro ripresentazione ad altra scuola.
7. La sessione degli esami di idoneità ha
inizio nel giorno stabilito dal drigente scolastico, sentito il collegio
dei docenti.
8. Ferma restando l'unicità della sessione,
gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre,
purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
• Art. 19 - Esami di idoneità. Requisiti
di ammissione e prove d'esame
1. I candidati esterni che siano in possesso di
licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo,
agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore
di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo,
di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio
delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano
nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore.
4. Per l'ammissione agli esami di idoneità
negli istituti professionali i candidati devono essere anche in possesso
dei requisiti indicati nel successivo art. 21.
5. I candidati esterni, in possesso di licenza di
scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle
classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del
diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica
professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente
l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le
prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui
programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente
alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola
di provenienza.
6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione
esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per
l'ammissione agli esami.
7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati
che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi
altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità
anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma
6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché
abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale
e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
9. Le prove orali sostenute alla presenza di un
solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
• Art. 20 - Esami di idoneità negli istituti
tecnici aeronautici e commerciali
1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24/7/1998,
n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi
anche alle classi IV e V di istituto tecnico aeronautico o con sezione
aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite
dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso,
da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità
necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.
2. I candidati verranno preventivamente informati
per iscritto dal capo dell'istituto che, in caso di superamento dell'esame
e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività
di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi
inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è
rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà
recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle
attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo
delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale.
3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto
tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono
unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale.
I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi
del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con
l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi
per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando
il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri
e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati
da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno
scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali
studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio
d'istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità,
dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad
indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale
degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo
ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i
predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi.
• Art. 21 - Esami di idoneità negli istituti
professionali
1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati
ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di
lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito
dei corsi autorizzati dalla regione coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono
di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità
a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed
odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza
media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno
di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di
avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa
arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che
di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per
durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono
attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto
anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La
documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare
da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da
personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema
di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza
(si omette nella pubblicazione, n.d.R.) e, se di altra natura, da
certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività
lavorativa.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe
dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del
diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica
prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario
per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.
I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio
delle prove scritte, il 18° anno di età sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di
qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto.
Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività
lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola
o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale
area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo
specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa
deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non meramente
esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente
negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica
dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività
di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica
ad esaurimento.
4. La valutazione della rispondenza dell'attività
di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di
cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della
commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio
delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da
una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza.
5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte
presso Pubbliche Amministrazioni è ammessa l'autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme
al modello allegato (si omette nella pubblicazione, n.d.R.), prodotta
ai sensi del D.P.R. n. 403/1998.
• Art. 22 - Esami di idoneità negli Istituti
d'Arte
1. Per l'ammissione agli esami di idoneità
alla quinta classe dell'Istituto d'Arte, corso di ordinamento, è
richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'Arte della sezione
per la quale si richiede l'ammissione agli esami.
• Art. 23 - Esami di idoneità. Commissioni
giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a
norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della commissione degli esami di idoneità
alla classe terminale nelle scuole d'istruzione secondaria superiore e
degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato
quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi
di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con
quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione
nei modi seguenti:
a) con altro docente della stessa materia in servizio
in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio
in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore
a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio
presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima
scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento
della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
• Art. 24 - Esami integrativi
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di
scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti d'istruzione
secondaria superiore possono sostenere in un'apposita sessione speciale
e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi
per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo
su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio
di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione
o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole
di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe
corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i
candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere
gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà
accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323/1999, gli
alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti
alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove
integrative di cui all'art. 192 del D.L.vo. n. 297/1994. L'iscrizione a
tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto
ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici
interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti
dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi d'istituto
professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal
requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti
d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove
integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della
sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica
o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono
proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi
su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
• Art. 25 - Esami di qualifica professionale.
Requisiti di ammissione per gli alunni interni
1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio
nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei
docenti.
2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale
non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando
l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine
delle lezioni.
3. Per gli esami di qualifica è consentita
l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai
sensi dell'art. 2 della legge 10/12/1997, n. 425.
• Art. 26 - Esami di qualifica professionale.
Commissioni
1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente
scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una
commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti
i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe
del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché
da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore
di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello
Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.
3. In caso di impedimento del dirigente scolastico,
la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente
scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali
funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite
presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso
che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi
per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico
deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede
centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle
scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che,
in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore
delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento
del capo d'istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli
di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole
coordinate stesse.
6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente
scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali,
quali, ad esempio, l'Unione provinciale dei commercianti, l'Unione provinciale
degli industriali, gli Ordini professionali, la Capitaneria di porto, ecc.,
a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza
che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.
7. Non possono essere nominati come esperti coloro
che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico
presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto
dell'istituto medesimo.
• Art. 27 - Esami di qualifica professionale
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A) Prove strutturate e scrutinio
2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni,
i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio
di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate
al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi
individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari
o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere
prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per gli adulti non
si fa luogo allo svolgimento di tali prove.
3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno
dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può
subire modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.
4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni
espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
5. Il consiglio di classe tiene conto degli elementi
di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate,
al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il
grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività
svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve
configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali
o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì
oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione
effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati
nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico
e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto
conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate,
e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un
giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase
della valutazione.
7. Tale giudizio è deliberato dal consiglio
di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio
motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
B) Prove d'esame
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase
della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione
delle abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare
le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento
delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di
comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare
le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà
richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come
un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità
di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità
di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline
che la commisssione ritiene più opportune, sia dell'area comune
che dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove
orali.
5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a
10 punti.
6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi
dalla commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
a) elevare la valutazione dei candidati che si siano
particolarmente distinti per impegno e profitto;
b) approfondire la valutazione dei candidati le
cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori
espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo svolgimento del colloquio è
solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può
essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo
tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota
di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo
svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente
essere integrate dalla prova orale, la commissione esaminatrice formula
un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare,
in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione,
il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame
di qualifica.
9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un
punteggio complessivo di sessanta punti per cento.
10. La commisssione decide la durata massima delle
singole prove.
11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate
o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale
e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo
anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previste dai programmi,
sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.
Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati
riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità
professionale e da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie
dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
C) Certificazioni
1. Su richiesta del candidato può essere
rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle
singole discipline.
2. L' attività svolta presso aziende viene
riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli
interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la
denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella
prevista dai vigenti programmi.
• Art. 28 - Esami di qualifica professionale.
Requisiti di ammissione per i candidati esterni
1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i
candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola
media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino
adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività
di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa
durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato
dalle regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale
che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione
pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici
delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente
con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del
datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.
Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso Pubbliche Amministrazioni
è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai
sensi del D.P.R. n. 403/1998. L'ammissione dei candidati privatisti agli
esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo
comma 5.
2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i
candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte
e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito
da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative
o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla regione.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano
nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi
restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione
previsto dal precedente comma 1.
4. Sono, altresì, ammessi, in qualità
di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni
pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere
gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di
qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di
ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti
di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività
lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività,
sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni
interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di
studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver
frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione
attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate
da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma
di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore
di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione
idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.
6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica
devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare
ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo istituto.
7. Qualora, per comprovate necessità, il
candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare
menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità
delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento
ad altro istituto della medesima sede.
8. La responsabilità della valutazione dell'attività
di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione
d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio
le prove.
9. La commissione d'esame provvede alla revisione
dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali
programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere
gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali
di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art.
362, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, per le scuole legalmente riconosciute
dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.
• Art. 29 - Valutazione nei corsi post-qualifica
1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione
dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali
riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni terminali integrati
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi
del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine
del rilascio della certificazione attestante la professionalità
acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo
i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto
di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo
della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non
abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini,
la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite
per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi surrogatori
a) Soggetti preposti alla valutazione
Posto che gli interventi formativi nella terza area
sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla
scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti
esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto
tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione
che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può
non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale
area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini
e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività
professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite
allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere
intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità
operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere
possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo
attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi
di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste
in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento
al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento
dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno,
la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente
del grado di apprendimento delle abilità acquisite, del comportamento,
delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione
ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area,
è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non
si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area,
considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto
che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile,
al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del
biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione
del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza
area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno
successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non
può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente
seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo
utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il giovane può frequentare,
a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori
crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto
di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.
• Art. 30 - Esami di licenza di Maestro d'Arte
1. Gli esami di licenza di Maestro d'Arte hanno
inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi
dei docenti.
2. I candidati esterni che, già in possesso
della licenza di Maestro d'Arte, intendano sostenere le prove d'esame per
il conseguimento della licenza di Maestro d'Arte di sezione diversa, saranno
sottoposti a tutte le prove di esame.
3. Le domande di ammissione agli esami di licenza
di Maestro d'Arte debbono essere state presentate dai candidati esterni
entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni ad
un solo istituto.
• Art. 31 - Scrutini ed esami di idoneità
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli
si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole d'istruzione
secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione
ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti
modifiche e integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati,
per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in
cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei
docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente
adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono
aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. E' consentita l'ammissione di candidati esterni,
mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative
di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d.
maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo
ordinamento.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami
di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di
sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere esami di idoneità
nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell'ordine tecnico, salvo che
trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico,
tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva
per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione
a classi precedenti l'ultima di corsi del citato progetto, in posizione
diversa da quella menzionata, sostengono l'esame di idoneità per
i rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove
integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
• Art. 32 - Passaggio da classi sperimentali a
classi non sperimentali
1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi
alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo
presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto d'istruzione secondaria
superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente
consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione
degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano
comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non
risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove integrative possono essere sostenute,
sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione
per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove
integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative domande devono essere inoltrate al
dirigente scolastico dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi,
per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà
dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati,
nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza
delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.
5. La determinazione delle materie e del tipo di
prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica)
deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il
quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum
di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del
parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già
studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione alla classe corrispondente è
concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie
studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili
per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.
7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni
interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee
iniziative di sostegno didattico.
• Art. 33 - Passaggio da classi non sperimentali
a classi sperimentali
1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi
sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove
integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione
delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei
progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi
decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è consentito il passaggio agli
alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza,
non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un
corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello Stato
estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie
non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di ammissione e di svolgimento
delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse,
sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20 (n.d.R.:
art. 20 è probabilmente errato - leggasi art. 32).
• Art. 34 - Passaggio da una ad altra classe sperimentale
1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano
passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione,
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24 (n.d.R.: art.
24 è probabilmente errato - leggasi art. 33)
• Art. 35 - Alunni non promossi e candidati non
promossi
1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati
non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la
stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono
essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale
o di corso ordinario.
2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami
di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo
stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta
attivato, possono essere iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che
si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito
nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni
interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee
iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami
di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le
particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento
e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima
classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico
funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti
legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione
alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi
medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe
al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione
a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste
dal precedente art. 20 (n.d.R.: art. 20 è probabilmente errato
- leggasi art. 32).
• Art. 36 - Rinvio
1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'O.M. n. 29 del
13/2/2001, richiamata in premessa.
• Art. 37 - Disposizioni generali
1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994,
n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle
norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione
da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione,
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente
ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo
giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I
candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame
nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le
prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione
d'esame. E' data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio
al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta
per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami
negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre,
le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente
agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge
10/12/1997, n. 425.
4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi
per il tramite e con il parere del direttore della Casa circondariale,
previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il
Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande
pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché
i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le
eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede
scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.),
autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità,
a spostarsi presso le suddette sedi.
6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità
di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini
e degli esami.
7. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999,
citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione
e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con
riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.
• Art. 38 - Diplomi e certificati
1. Ferma restando la competenza dei presidenti della
commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame,
i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico della sede d'esame
al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali,
paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati
gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati
sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché
successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma
originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del
"certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati
rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti
sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio
generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
• Art. 39 - Accesso ai documenti scolastici
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso,
gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati,
con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il
quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile
della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale
della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale
sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da
sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto
con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi
e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati,
compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono
oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e
la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente
comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero
alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia
di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione
(cfr. Decisione n. 5/97 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria
del 25/11/1996).
4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta
verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame
e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi
con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1.000
da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione
di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando
la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un
documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri
documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.
La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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