Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2004/2005 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297
Visto il D.P.R. 10/1/1957,
n. 3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3/5/1957,
n. 686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31/5/1974,
n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
Visto il D.P.R. 7/3/1985,
n. 588;
Vista la legge 5/6/1985, n.
251;
Vista la legge 22/8/1985,
n. 444;
Vista la legge 24/12/1986,
n. 958;
Visto il D.L. 2/3/1987, n.
57, convertito dalla legge 22/4/1987, n. 158;
Vista la legge 7/8/1990, n.
241;
Vista la legge 18/1/1992,
n. 16;
Vista la legge 5/2/1992, n.
104;
Visto il D.L.vo 16/4/1994,
n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557,
559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693;
Vista la legge 15/5/1997,
n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata
dalla legge 16/6/1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20/10/1998, n. 403;
Vista la legge 12/3/1999 n.
68;
Vista la legge 3/5/1999, n.
124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto il D.M. 23/7/1999 "Trasferimento
del personale Ata dagli enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21/1/2000, con particolare riferimento all'art. 4 e
all'art. 6;
Visto il D.P.R. 11/8/2003,
n. 319 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visto il D.M. 13/12/2000 n.
430 pubblicato nella G.U. 24/1/2001 n. 19, concernente il regolamento per
le supplenze del personale Ata;
Visto il D.P.R. 28/12/2000
n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20/2/2001 n. 42 serie generale,
concernente la documentazione amministrativa;
Visti il D.M. 28/4/2004 concernente
l'organizzazione del Miur e le Linee guida per l'organizzazione degli Uffici
scolastici regionali, emanati in applicazione del D.P.R. n. 319/2003;
Visto il D.M. 19/4/2001 n.
75 pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 35 del 4/5/2001,
applicativo del predetto Regolamento;
Visto il D.M. 10/10/2001 n.
150 pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 84 del 23/10/2001,
applicativo del predetto Regolamento;
Vista l'O.M. 27/5/2002, n.
57, registrata alla Corte dei Conti in data 11/7/2002 - reg. 5 - foglio
291, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1994,
n. 297 per l'anno scolastico 2001/2002;
Vista la C.M. n. 50 del 23/5/2003
che ha richiamato la suddetta O.M. n. 57/2002 concernente l'indizione dei
concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2002/2003;
Vista la C.M. n. 23 del 20/2/2004
che ha richiamato la suddetta O.M. n. 57/2002 concernente l'indizione dei
concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2003/2004;
Visto il D.M. 24/3/2004, n.
35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento
per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli;
Visto il C.C.N.L. del comparto
Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 - Serie generale
- con particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti culturali
di accesso ai profili professionali del personale Ata
Considerato che, a seguito
di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni
in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1994,
n. 297 per l'anno 2004/2005 allo scopo di regolamentare la transizione
dal precorso al vigente ordinamento;
per l'anno scolastico 2004/2005
l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554
D.L.vo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A
e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola
sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1 - Indizione dei concorsi
1.1 Il Direttore Generale
di ciascun Ufficio scolastico regionale con esclusione della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione
dell'articolo 554 del D.Lvo 16/4/1994, n. 297, emana con proprio decreto,
per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli
per ciascuno dei sottoindicati profili dell'area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato
C.C.N.L. 2002/2005 e alle correlate tabelle A e C:
• Area A
– profilo: collaboratore scolastico;
• Area As
– profilo: addetto alle aziende
agrarie;
• Area B
– profilo: assistente amministrativo;
– profilo: assistente tecnico;
– profilo: cuoco;
– profilo: infermiere;
– profilo: guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono
recare il numero dei posti messi a concorso vertendo su procedure di integrazione
e aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà
determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono
contenere l'indicazione delle province nelle quali non sono istituiti posti
in organico per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi
i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, art. 37 - comma 3.
Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è
equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al
concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo
professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente
se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento
per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora
non vi sia personale che abbia diritto a permanervi.
1.5 Nel bando di concorso
per la regione Friuli-Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti
utilmente collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia,
per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento
in lingua slovena debbono possedere almeno una conoscenza di base della
lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito
in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure
accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono
essere emanati entro il ventesimo giorno dalla data di registrazione della
presente ordinanza da parte della Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono
essere pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale e contestualmente all'albo del Centro servizi amministrativi
di ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata ai dirigenti
scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
affinché provvedano all'immediata affissione nei rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono
restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione
al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente
2.1 Per essere ammessi al
concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le
assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere in servizio in qualità
di personale Ata a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente,
non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di
"personale Ata a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato,
se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo
cui si concorre;
c) il personale che non si
trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle
condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente
ordinanza, la qualifica di "personale Ata a tempo determinato della scuola
statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o
di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima
provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
a) un'anzianità di almeno
due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese
vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta
giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera
come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale
per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell'area del personale Ata statale della scuola immediatamente
superiore a quella del profilo cui si concorre (1) (2). Il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente
lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/1974),
nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale Ata statale
(D.P.R. n. 588/1985) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti
lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di
ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con
lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato
con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano
tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale Ata. La corrispondenza
tra profili professionali degli enti locali e del personale Ata della scuola
è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente
attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti
profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti
locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23/7/1999, n. 184 - art.
6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio
suindicato e definita nell'Accordo Aran/OO.SS. del 20/7/2000 (All. H);
d) ai fini del presente articolo
il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla
competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è
equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo
il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e
"assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli
Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato
valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere
dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché
prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello
della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella B annessa al citato C.C.N.L. 2002/2005:
a) Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale
ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
2) diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 845 del 21/12/1978;
3) diploma di maturità
che consenta l'accesso agli studi universitari.
b) Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di
istituto professionale a indirizzo specifico;
2) diploma di maestro d'arte
a indirizzo specifico;
3) diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c) Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
d) Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
e) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica;
2) diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
f) Addetto alle aziende
agrarie:
1) diploma di scuola media
unitamente ad attestato di qualifica specifica;
2) diploma di qualifica professionale
specifica.
g) Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
2.4 Gli attestati di qualifica
di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, validi per l'accesso ai profili
professionali del personale Ata, devono essere rilasciati al termine di
un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici
impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato
dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.5 Ai fini dell'accesso al
concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per
l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le
supplenze.
2.6 Sono, altresì,
validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento
vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento
o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al
profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti
nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
2.7 Il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo
i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli
a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
2.8 I requisiti di cui al
presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della
domanda di ammissione al concorso.
(1) Sono validi tutti
i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai
sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del C.C.N.L. 2002/2005
(congedi parentali).
Nei limiti della durata
della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione
in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria)
va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per
l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994.
I periodi di assenza dal
lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio
(congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento
del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994.
In tale computo rientrano,
comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche
parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.
32 e 33 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi
4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2002/2005 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).
(2) I 24 mesi di servizio,
anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi
interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo
mese è composto;
– in ragione di un mese
ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, l'eventuale
frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile
un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli
poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi
articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno
di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno
ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede
infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Art. 3 - Aggiornamento del
punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella
graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento
del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento
di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l'aggiornamento,
per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa
alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi
titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta
la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio
già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei
titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale
punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già
posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio
è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1, A/2, A/3, A/4
e A/5. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso
ai laboratori (All. C - Tabella di corrispondenza titoli-laboratori) e
dei titoli di preferenza e di riserva.
Il servizio prestato con rapporto
di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi
nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno
scolastico 2004/2005.
Il diritto ad usufruire della
riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita
casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il
diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti
di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O,
R e S dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al
precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione
nella graduatoria permanente.
Art. 4 - Provincia cui produrre
la domanda di inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione
dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente
provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1)
deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che
segue:
a) la provincia in cui, all'atto
della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato
nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il
candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo
profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto
dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è
ubicata l'istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per l'inserimento
nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento
di supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il candidato abbia
validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10/10/2001 n. 150 relativa
al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le
condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non
inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere
inoltrata esclusivamente al Centro servizi amministrativi della provincia
in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in
una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di
inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi
possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella
provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento
(All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale
in una sola provincia.
4.4 Le domande non possono
essere inoltrate alle autorità scolastiche delle province di Bolzano,
Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette autorità adottano
specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 5 - Utilizzazioni delle
graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente
collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono
assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili
ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate
in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area
A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie
(legge 12/3/1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7 - comma
2 - e art. 18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti
tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri
requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio
disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei
posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori,
viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate
solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente
a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12,
comma 5 della presente ordinanza).
Art. 6 - Graduatorie di
prima fascia di circolo e di istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti
nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato,
di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza,
quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica.
Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che
non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del
presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono
già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato
F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a
pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni
a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito
del positivo scioglimento dell'eventuale riserva) sono cancellati dalla
graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per
le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale
e dalle graduatorie di 2ª o 3ª fascia di circolo e di istituto
in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima
fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto
ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella
graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella
prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze
temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l'allegata
scheda G, debitamente compilata, datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti
della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica
trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti
graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297
del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più
di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta
la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere
l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati
già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto
alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre
l'allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta, esercitando
le opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo
e di istituto di 1ª fascia hanno validità temporale commisurata
alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi
provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase
di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato
già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già
inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia può
esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di
cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate
tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato
deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto
una delle preferenze espresse.
6.5 L'allegato F e l'allegato
G devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso,
se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità,
se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Art. 7 - Requisiti generali
di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai
requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento
a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica
all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996).
7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili
e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale
del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza
preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in
una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato
o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
Art. 8 - Presentazione della
domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l'aggiornamento
del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale
devono essere presentate al Centro servizi amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati alla
presente ordinanza (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del Centro
servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda
devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli
di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle
aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o
alla preferenza.
8.3 Il Centro servizi amministrativi
assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale.
8.4 Le domande di ammissione
possono essere presentate direttamente al Centro servizi amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono
essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo
caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati
residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite
l'Autorità consolare al Centro servizi amministrativi competente.
Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è
inviata dalla stessa Autorità, per conoscenza, al Ministero degli
Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale - Ufficio IV.
8.6 L'aspirante ha l'onere
di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito
deve essere comunicata mediante lettera raccomandata al Centro servizi
amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere,
precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L'allegata scheda, liberamente
riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti
che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi,
è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto
la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.8 L'Amministrazione si riserva
di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o
la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura
di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se
inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
8.9 L'iscrizione nella graduatoria
permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali
(art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art.
2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.
(1) La domanda non può essere presentata agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta, in quanto detti Uffici adottano specifiche ed autonome procedure.
Art. 9 - Inammissibilità
della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le
domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori
del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande
da cui non è possibile evincere le generalità del candidato
o il concorso cui si chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono
ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti
prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente
l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento
del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
9.3 L'esclusione è
disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda
ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti
svolti dalla competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande
d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico
della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide
se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato
è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel
termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
9.5 L'inammissibilità
o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte
con atto del Direttore Generale regionale o del funzionario da questi delegato
prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate
ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano
richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è
inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento,
restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli
già acquisiti.
Art. 10 - Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici
sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.L.vo n. 297/1994
per i concorsi dell'area B.
Per i concorsi dell'area A
si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 420.
10.2 Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione periferica o centrale
appartenente almeno all'area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità
di cui all'art. 9 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487 così come integrato
dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693.
Art.11 - Formazione delle
graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono
per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo
n. 297/1994 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo
riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A),
con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E)
nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti
tecnici).
11.2 I candidati che chiedono
l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria
permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze
e/o delle riserve conseguite nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso
ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun
ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così
come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i
candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento
dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente
provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni
nella sede del competente Centro servizi amministrativi. Del deposito è
dato avviso mediante affissione all'albo.
11.4 Successivamente il Direttore
Generale regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria
permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale e all'albo del competente Centro servizi
amministrativi, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente
per via giurisdizionale o straordinaria.
11.5 Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 sulla trasparenza
dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi,
gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire
l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27/6/1992, n.
352.
Art. 12 - Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti
con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità
della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l' esclusione
dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione
alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10
giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto
reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione
ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente
approva la graduatoria in via definitiva.
12.3 Avverso la graduatoria,
approvata con decreto del competente Direttore Generale regionale, trattandosi
di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o
nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione
dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi
condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L'iscrizione con riserva
nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la
proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
12.6 Fermo restando quanto
previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano
le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2002/2005.
Art. 13 - Adempimenti degli
Uffici scolastici regionali
13.1 L'Ufficio scolastico
regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata
dalla presente ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso
per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione
del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo
del Centro servizi amministrativi, nonché la massima diffusione
tra le istituzioni scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici
in ciascuna provincia;
d) cura l'esame delle domande
per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale
delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale
regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente
ordinanza;
e) dichiara l'inammissibilità
o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura
concorsuale;
f) con decreto definitivo
approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone
la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale
e dei Centri servizi amministrativi competenti per territorio;
g) provvede all'assunzione
a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria
sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto
dell'assunzione.
Art. 14 - Norme finali e
di rinvio
14.1 Ai fini della presente
ordinanza, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del
personale Ata (D.P.R. n. 588/1985) o nelle precedenti qualifiche del personale
non docente (D.P.R. n. 420/1974) è considerato come prestato nei
vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco
e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione
ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente
previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili,
le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili
dello Stato (art. 604 del D.L.vo n. 297/1994).
14.3 La presente ordinanza
sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 30/12/2004
A) Nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi
le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare
di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza
di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima
qualifica.
Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza
di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette
dipendenze delle Amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è
equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato
in Italia.
D) Sono valutabili i titoli
di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
E) Il servizio effettuato
nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974
e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato
a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
F) Ai fini dei punteggi
previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo
servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i
fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche
nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato
dall'art. 19, comma 14 del C.C.N.L. 2002/2005 (congedi parentali).
Nei limiti della durata
della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione
in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria)
va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal
lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio
(congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi
nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano,
comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche
parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.
32 e 33 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi
4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2002/2005 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).
G) I titoli che sono oggetto
di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente
previsti.
La valutazione di un titolo
di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi
per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia
stato conseguito.
H) Il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo
i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli
a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado;
– oppure qualsiasi diploma
di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;
– oppure diploma di qualifica
professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda;
addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica);
– oppure qualsiasi diploma
di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale,
compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico
e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
– oppure diploma di qualifica
di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da
istituti professionali alberghieri:
• media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente 6
– buono 7
– distinto 8
– ottimo 9
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più
favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso,
o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1)
punti 2
3) Diploma di laurea breve
punti 1,80
– Diploma di laurea o laurea
specialistica punti 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1).
4) Attestato di qualifica professionale
di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione
di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video-scrittura
o informatici (si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale
per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo
attestato) (2) (7) punti 1
6) Idoneità in concorso
pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di
concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti
pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) punti
1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo
e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo
o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4)
(5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di
istituto professionale a indirizzo specifico valido per l'ammissione al
concorso;
b) diploma di maestro d'arte
a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria
di primo grado;
d) qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l'accesso
agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria
di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale
(se non espresso né in voto né in giudizi si valuta come
sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria
di primo grado:
• media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente 6
– buono 7
– distinto 8
– ottimo 9
(si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole) (1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (si valuta un solo titolo) punti 3
3) Diploma di laurea breve
punti 1,80
– Diploma di laurea o laurea
specialistica punti 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1).
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale Ata o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (si valuta una sola idoneità) (8) punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
9) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado;
– oppure qualsiasi diploma
di qualifica specifico richiesto per l'accesso al profilo:
• media del 6, oppure sufficiente
punti 2
• media del 7 oppure buono
punti 2,50
• media dell'8, oppure distinto
punti 3
• media del 9, oppure ottimo
punti 3,50
(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
(si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più
favorevoli (1) (si valuta un solo titolo) punti 2
3) Diploma di maturità
che consenta l'accesso agli studi universitari (si valuta un solo titolo)
(1) punti 3
4) Idoneità conseguita
in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere
o aiutante guardarobiere (il punteggio viene attribuito una sola
volta anche se si è risultati idonei in più concorsi)
punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo a tempo
indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere
o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4)
(5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
6) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
7) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta):
• media del 6 oppure sufficiente
punti 2
• media del 7 oppure buono
punti 2,5
• media dell'8 oppure distinto
punti 3
• media del 9 oppure ottimo
punti 3,5
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si valuta un solo titolo) (1) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo
indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore
scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica
statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
5) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado;
– oppure diploma di qualifica
professionale specifica richiesto per l'accesso al profilo:
• media del 6, oppure sufficiente
punti 2
• media del 7 oppure buono
punti 2,50
• media dell'8, oppure distinto
punti 3
• media del 9, oppure ottimo
punti 3,50
(Media dei voti rapportata
a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
Ove siano stati prodotti più
titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più
favorevole (1).
2) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (si valuta un solo titolo) (1) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo
indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di addetto
alle aziende agrarie in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria
ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1) (3)
(4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Sono valutabili anche
i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli
non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano
come conseguiti con la sufficienza.
(2) Per il personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977,
il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri
o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(3) Qualora il servizio
sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute
o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è
ridotto alla metà.
Il servizio stesso può
essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione
contribuitiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
(4) Il servizio deve essere
dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì,
dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione,
nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito
per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
(5) La valutazione non
compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato,
godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico
(di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli enti
locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale
non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai
fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato
nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) della presente
ordinanza.
(7) Gli attestati concernenti
la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati
come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione,
solo ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata
alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene
che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "Ecdl"
ed alle certificazioni informatiche Microsoft office specialist e IC3.
La valutazione compete
anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati
per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che,
pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti
"servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui
termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(8) Il punteggio è
attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a
seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale
cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche
del comparto Scuola.
Utilizzare il modulo predisposto.
Utilizzare il modulo predisposto.
E' integralmente richiamata
la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse
disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente
per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni
si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al
candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente
all'atto delle nomine.
Codice Descrizione
A - Gli insigniti di medaglia
al valor militare
B - I mutilati ed invalidi
di guerra ex combattenti
C - I mutilati ed invalidi
per fatto di guerra
D - I mutilati ed invalidi
per servizio nel settore pubblico e privato
E - Gli orfani di guerra
F - Gli orfani dei caduti
per fatto di guerra
G - Gli orfani dei caduti
per servizio nel settore pubblico e privato
H - I feriti in combattimento
I - Gli insigniti di croce
di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa
J - I figli dei mutilati e
degli invalidi di guerra ex combattenti
K - I figli dei mutilati e
degli invalidi per fatto di guerra
L - I figli dei mutilati e
degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
M - I genitori vedovi non
risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti in guerra
N - I genitori vedovi non
risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra
O - I genitori vedovi non
risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
P - Coloro che abbiano prestato
servizio militare come combattenti
Q - Coloro che abbiano prestato
lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione
che ha indetto il concorso
R - I coniugati e i non coniugati
con riguardo al numero dei figli a carico
S - Gli invalidi ed i mutilati
civili
T - Militari volontari delle
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole
servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età.
Le riserve spettano:
1) (nel limite dell'insieme
dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria
e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono
un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate
come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi
a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi
permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20/10/1990
n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23/11/1998, n. 407 - art. 1 - comma 2)
ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13/8/1980, n. 466
- art. 12;
– (nel limite dell'insieme
dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria)
ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla
legge 13/8/1980, n. 466 - art. 12;
2) alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità
alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni
e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dall'Organizzazione mondiale della Sanità;
– alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali (Inail) in base alle disposizioni vigenti;
– alle persone non vedenti
o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
– alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni
ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al
Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 - artt. 1, 3, 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge n. 68/1999;
4) ai militari in ferma di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite
del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art. 3 - comma
65 - legge 24/12/1993, n. 537);
– agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza
demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso
(art. 40 - comma 2 - legge 20/9/1980, n. 574).
Utilizzare il modulo predisposto.
Utilizzare il modulo predisposto.
Collaboratore scolastico:
Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello
manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello
inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore
tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio
(solo negli istituti tecnici nautici e negli istituti professionali per
le attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente,
Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini,
Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo.
Assistente amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore Ced o Edp, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli istituti tecnici nautici e negli istituti professionali per le attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.
Home Page |
---|