Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, prot. n. 11075
Attività recupero debiti
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente
disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il regio decreto 21
novembre 1929, n. 2049;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo
in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare
l’art. 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art.
4;
Vista la legge 14 gennaio
1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto il testo unico, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo
193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il decreto del Presidente
della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi
4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del
debito formativo;
Vista l’ordinanza ministeriale
del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini
finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge dell’8 agosto
1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli
esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi
interventi di sostegno e di recupero;
Visto il decreto ministeriale
del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale
del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi
entro la conclusione dell’anno scolastico:
ORDINA
Art. 1 - Finalità della valutazione negli
istituti di istruzione secondaria di II grado
1. La valutazione è un processo che accompagna
lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di
contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati
nel Piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica,
mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione
rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun
anno dell’indirizzo seguito.
Art. 2 - Attività di recupero
1. Le attività di recupero costituiscono parte
ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa che ogni istituzione
scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe
sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti
e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio d'istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi
di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico
e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare
dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva
riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline
o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più
elevato numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione
attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone,
altresì, periodicamente notizia alle famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli
studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e
per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il
giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono
finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti
negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare
gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano
le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi.
Esse determinano, altresì, le modalità di organizzazione
e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici,
forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione,
nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare,
nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria
da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la
definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla
diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione
dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza
degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art.
4 e dal comma 3 dell’art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate
verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si
dà puntuale notizia alle famiglie.
8. Nell'organizzazione delle attività di sostegno
e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella
per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere
raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni
che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle
classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero
che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività
così organizzate rientrano nella normale attività didattica
e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte
ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere
previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate
nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato
di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti
da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti
della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare
contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni
formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra
indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di recupero
scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore,
non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui
al comma successivo.
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati
nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n.
47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare
azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti
che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e
di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria,
attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza.
11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere
realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio
di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione
dello studio individuale (c.d.”sportello”). I docenti incaricati effettueranno
la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità
individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie,
e saranno retribuiti con un compenso forfetario.
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche
competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità
diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione
dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale,
e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l’esclusione di enti “profit”,
in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.
Art. 3 - Programmazione delle attività
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti
delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità
didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi
dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo
del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la
composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi
di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi
suggeriti dall’esercizio dell’autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce, altresì,
i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così
costituiti.
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione
delle attività di sostegno e di recupero, può individuare,
sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti
relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento
di tali attività. Per dette attività il relativo compenso
è stabilito dalla contrattazione d’istituto, anche con riferimento
a quanto previsto dall’articolo 30 del Ccnl del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali
della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere
gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività
programmate.
Art. 4 - Scrutini intermedi e relativi adempimenti
1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i
criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare
omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli
consigli di classe.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio,
o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta
formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline,
il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze
rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi
attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il
consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli
studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti
dai docenti.
3. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate
dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli
studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative
devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle
iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle
famiglie.
Art. 5 - Verifiche intermedie
1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato
nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate
svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate
verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla
natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono
prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche
di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito
dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di
supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento
di obiettivi formativi di più alto livello.
Art. 6 - Scrutinio finale
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire
per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base
ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove
effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati
nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì,
conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno
e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale,
presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il
consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede
ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate
entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione
del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi,
a predisporre le attività di recupero.
5. Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti
degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione
positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché
nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare
un immediato giudizio di non promozione.
Art. 7 - Interventi successivi allo scrutinio
finale
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo
dell’istituto viene riportata solo l'indicazione della “sospensione del
giudizio”.
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio
finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal
consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede
di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente
non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati
gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,
le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è
tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del
precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa
potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero
organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui
al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici
di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite
all’art. 2.
Art. 8 - Verifiche finali e integrazione dello
scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze
organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative
verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine
dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni
devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio
di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte
dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti
del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità
di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto
dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato
degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di
effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno
scolastico. Esse devono, pertanto, tener conto dei risultati conseguiti
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle
varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche
effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera l'integrazione
dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva
dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello
stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo
la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono
pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline
con l'indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale,
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato
viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata
espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio
finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio
di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio di credito
scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 42
del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché
all'integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe
nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni
di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione
dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe
eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra
posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle
spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto
dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente
del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della
stessa disciplina secondo la normativa vigente.
Art. 9 - Studenti dell’ultimo anno
1. Per i candidati agli esami di stato, a conclusione
dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente
ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli
studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre
o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline,
il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica,
da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti
predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente
positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di stato.
Art. 10 - Utilizzazione del personale
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 3, il
dirigente scolastico procede all'utilizzazione del personale docente nelle
attività aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero
costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in
cui siano svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni, sia
nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi
non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo
alla quota del 20% di cui al D.M. n. 47/2006.
3. Nelle attività di sostegno e recupero sono
impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda istanza, si
ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l’esclusione di enti
“profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal
collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto.
4. Le modalità di utilizzazione del personale
docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e
di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero
sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente
disciplina contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di
intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione
di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni
migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.
Art. 11 - Risorse finanziarie
1. Per la realizzazione delle attività di sostegno
e recupero sono utilizzate le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste
dalla legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema
scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.
2. Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell’Obiettivo
convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi
operativi nazionali (Pon).
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008. Per i debiti contratti in precedenza si applica la
pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e resta, comunque, vincolante
per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero,
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria. Roma,
5/11/2007
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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