Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, prot. n. 11075

Attività recupero debiti
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
 Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
 Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2, comma 1;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;
 Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
 Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
 Visto il decreto del Presidente della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
 Vista l’ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
 Vista la legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
 Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico: 
ORDINA
 Art. 1 - Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel Piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito. 
 Art. 2 - Attività di recupero 
1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. 
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio d'istituto. 
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone, altresì, periodicamente notizia alle famiglie. 
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 
6. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano, altresì, le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse. 
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 dell’art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie. 
8. Nell'organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo. 
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza. 
11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d.”sportello”). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfetario. 
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l’esclusione di enti “profit”, in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. 
 Art. 3 - Programmazione delle attività 
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia. 
3. Il collegio dei docenti definisce, altresì, i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti. 
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d’istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 del Ccnl del 24 luglio 2003. 
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate. 
 Art. 4 - Scrutini intermedi e relativi adempimenti 
1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 
3. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie. 
 Art. 5 - Verifiche intermedie 
1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali. 
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 
 Art. 6 - Scrutinio finale 
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. 
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 
5. Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. 
 Art. 7 - Interventi successivi allo scrutinio finale 
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l'indicazione della “sospensione del giudizio”. 
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. 
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all’art. 2. 
 Art. 8 - Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1. 
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono, pertanto, tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 42 del 22 maggio 2007. 
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché all'integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. 
 Art. 9 - Studenti dell’ultimo anno 
1. Per i candidati agli esami di stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007. 
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di stato. 
 Art. 10 - Utilizzazione del personale 
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 3, il dirigente scolastico procede all'utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare. 
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al D.M. n. 47/2006. 
3. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l’esclusione di enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto. 
4. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto. 
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale. 
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime. 
 Art. 11 - Risorse finanziarie 
1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste dalla legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente destinate allo scopo. 
2. Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell’Obiettivo convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi operativi nazionali (Pon). 
 Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali 
1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e resta, comunque, vincolante per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria. Roma, 5/11/2007 
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

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