Ordinanza telegrafica n. 255 del 9 agosto 1993, prot. n. 2081/JR

Elezioni scolastiche

Si ricorda SS.VV. che entro 31 ottobre p.v., secondo disposizioni permanenti contenute in artt. 21, 22 e 23 O.M. n. 215 del 15/7/1991, devono essere eletti, con procedura semplificata, in corso assemblee di classe, rappresentanti genitori in consigli intersezione scuole materne, in consigli interclasse scuole elementari et in consigli classe scuole secondarie, nonché rappresentanti studenti in consigli classe et in consigli istituto scuole secondarie superiori.
Procedura semplificata prevista da norme sopracitate non si applica at elezioni rappresentanti studenti in consiglio istituto allorquando debba procedersi rinnovo triennale o eventuali elezioni suppletive organo in argomento. In tali casi studenti eleggeranno propri rappresentanti annuali con procedura ordinaria, contestualmente elezioni rinnovo intero consiglio istituto o componenti interessate elezioni suppletive.
Appare opportuno che direttori didattici et presidi inviino at genitori degli alunni, non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato per votazioni, per il tramite degli alunni stessi, una lettera di invito a partecipare elezioni, nella quale vengano ricordate in modo riassuntivo competenze più rilevanti organo da eleggere e vengano date informazioni circa data, orario et modalità espressione voto.
Direttori didattici et presidi esamineranno, inoltre, opportunità di promuovere, nel prossimo mese di ottobre, assemblee di genitori, et in scuole secondarie superiori anche di studenti, al fine di consentire uno scambio di vedute con i docenti su problematiche et modi partecipazione gestione collegiale scuola e su programmi di attività che la scuola intende adottare nel corso dell'anno scolastico.
Associazioni genitori riconosciute dal Ministero (vedi: C.M. n. 255 del 19/8/1991) potranno, inoltre, tenere riunioni in edifici scolastici, in orario non coincidente con quello delle lezioni, per illustrare propria attività in ambito organi collegiali scolastici e diffondere avvisi e comunicati, at fine coinvolgere quanto più possibile rappresentanze delle famiglie at vita e gestione scuola.
Qualora si debba procedere at normale rinnovo triennale consigli circolo-istituto, o at prima costituzione degli stessi in scuole nuova istituzione, o in eventualità si debbano effettuare, at sensi art. 22 , per esaurimento liste, elezioni suppletive organi collegiali triennali (consigli circolo-istituto, consigli scolastici distrettuali et provinciali), si dispone che dette elezioni - la data delle cui votazioni, per esigenze di coordinamento tra differenti procedure, sarà fissata dalle SS.VV. - si svolgano in un giorno non lavorativo (dalle ore 8 alle 12) et in quello successivo (dalle ore 8 alle 13,30), non oltre termine massimo di domenica 12 et lunedì 13 dicembre pp.vv. modalità svolgimento elezioni in questione sono disciplinate da OO.MM. n. 215, n. 216 e n. 217 del 15/7/1991.
Sarà cura SS.VV., ambito potere vigilanza previsto da art. 26 D.P.R. 416/74, accertare puntuale osservanza, da parte direttori didattici et presidi, termini vari adempimenti previsti da norme vigenti, onde consentire regolare svolgimento procedura elettorale in argomento.
Con l'occasione, infine, in riferimento quesiti pervenuti, si ritiene utile attirare attenzione SS.VV. che materia relativa costituzione e funzionamento consiglio circolo-istituto presso circoli didattici e scuole che hanno subìto modificazioni, o perché sono stati resi autonomi plessi, sezioni staccate, sedi coordinate o succursali, o a seguito di aggregazioni di scuole, plessi, sezioni staccate, sedi coordinate o succursali, è compiutamente disciplinata da art. 52 O.M. n. 215 del 15/7/1991.
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