Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione Province d’Italia, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunitŕ e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS

L’anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma,   Le Parti

PREMESSO:

- che permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:

- che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

- che la Legge 3 maggio 1999, n.124, all'art.8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;

- che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 dell’art.8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito modalità e tempi per il trasferimento del personale suddetto;

- che il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art.8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell’anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo Stato, conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per garantire la continuità di tali funzioni;

- che, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi

- che occorre precisare la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto Scuola;

CONSIDERATO:

- che è interesse comune garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso;

- che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un’intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali;

Convengono su quanto di seguito articolato


ART. 1 -
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti:

A) mense scolastiche;

B) assistenza agli alunni portatori di handicap;

C) attività di pre e post scuola;

D) accoglienza e sorveglianza degli alunni;

E) uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche.

ART. 2 -
COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A) MENSE SCOLASTICHE

Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:

- la comunicazione giornaliera all’ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale;

- la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;

- l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.

L’Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze:
a) ricevimento dei pasti;

b) predisposizione del refettorio;

c) preparazione dei tavoli per i pasti;

d) scodellamento e distribuzione dei pasti;

e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;

f) lavaggio e riordino delle stoviglie;

g) gestione dei rifiuti;

Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel quadro del presente accordo.

Gli oneri finanziari faranno carico all’Ente Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo Art.4.

Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità e le responsabilità per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui oneri finanziari sono comunque sostenuti dall’Ente Locale (prescrizioni e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti connessi).

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.

Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica.

C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA

L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa.

Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art.4.

D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L’Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità.

E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell’Ente Locale, l’apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione dell’attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività educative, culturali , sociali e civili, promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l’Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell’Ente utilizzatore.

Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali, nell’ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art.4.

Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell’ambito dell’ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati.

ART. 3 -
CONVENZIONI LOCALI

Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie per l’effettuazione degli stessi servizi.

ART. 4 -
INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE RISORSE

L’Ente Locale si impegna a trasferire all’Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola.

Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale previste dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell’art.2, ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione locale.

Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per l’effettuazione dei servizi convenzionati.

I trasferimenti delle risorse da parte dell’Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001.

L’Ente Locale potrà disporre, valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento, da parte della scuola, di altri progetti inerenti l’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio.

ART. 5 -
RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI

Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire all’Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dell’istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.

Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive per l’anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell’ambito dell’orario di lavoro, e l’attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.

ART. 6 -
CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA

Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati per l’anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali.

Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell’Ente Locale, per l’effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle somme individuate negli accordi relativi all’anno scolastico 1999/2000.

Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per l’anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.

ART. 7 -
VALIDITÀ

L’efficacia del presente accordo è limitata all’anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2001.

Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente protocollo.


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