Piattaforma
c o n t r a t t u a l e dell'Unicobas
Scuola
(Contratto 1998-2001)
Questo documento, presentato in forma compiuta, sorta di “raccolta sistematica” delle opzioni emerse nelle assemblee di categoria e discusse in sede di Esecutivo, vuole essere la base di un dibattito finale approfondito per arrivare alla definizione del progetto di piattaforma per il prossimo contratto.
PREMESSA
Le linee essenziali della piattaforma dell’Unicobas Scuola mirano
a ribaltare l’impostazione della controparte e delle organizzazioni sindacali
filo-governative, tramite l’elaborazione di un progetto fortemente caratterizzato,
che imposti in “modo alto” i problemi di trasformazione del servizio e
di valorizzazione del lavoro scolastico, ponendoli come elementi fondanti.
Occorre ribaltare la logica delle leggi finanziarie di questi anni, tramite
le quali si sono tagliati gli investimenti per la spesa pubblica con pesantissime
ripercussioni in particolare sull'istruzione. Tutto ciò a partire
da una richiesta forte di maggiori stanziamenti per la scuola in grado
di permettere l’assunzione della logica della solidarietà e della
perequazione contro lo “scambio al ribasso” che caratterizza la linea dei
sindacati tradizionali. In particolare con l'ultimo contratto CGIL, CISL
e UIL, hanno posto le basi per l'introduzione delle "figure si sistema"
per procedere ad una differenziazione strutturale fra gli insegnanti, da
con segnarsi nelle mani del (neo) "Dirigente Scolastico".
Due gli assi portanti della piattaforma:
a) arrestare e capovolgere, di concerto con gli studenti, con
i lavoratori-cittadini-genitori, il processo di dequalificazione/distruzione
della scuola e della capacità/dignità lavorativa della categoria
(processo che oggi trova gli strumenti più temibili nella privatizzazione
e nella "autonomia" - L. 59 / '97 - della scuola intesa come aziendalizzazione),
affermando fortemente una linea di valorizzazione dell'istruzione, del
lavoro scolastico e della gestione pubblica democraticamente condotta;
b) arrestare e capovolgere, sia autonomamente che nel rapporto
con gli altri lavoratori del pubblico impiego, dei servizi e del privato,
il processo di differenziazione selvaggia e quello parallelo di corporativizzazione
di settori di lavoratori e di parti
dell’istruzione, di disarticolazione della categoria e della scuola
pubblica, puntando fortemente alla radicale eliminazione delle sperequazioni
economico-normative tra i lavoratori della scuola e delle discriminazioni
sociali e territoriali, praticate attraverso la differenziazione dell'offerta
formativa.
Una nota particolare va aperta sulla proposta di legge sulla
"parità" (DDL Berlinguer, presentato nel Luglio '97, approvato dal
Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione presso le competenti
Commissioni parlamentari). Questo, lungi dall'attuare il dettato costituzionale
rimasto inevaso che vorrebbe sottoporre le scuole private a vincoli normativi
tali da garantire il rispetto di norme minime di deontologia professionale,
tende invece a lasciare al privato la sua connotazione di parte e ad esportare
verso il pubblico la logica di "pacchetti formativi" chiusi, confezionati
ad uso e consumo della Confindustria. Inoltre "parificherebbe" a tutti
gli effetti diplomifici laici o confessionali legittimati ad assumere personale
docente con contratti da prestatori d'opera. Nel contempo tale legge, in
aperta violazione della Costituzione, sancirebbe il diritto dell'istruzione
privata a raccogliere quei finanziamenti pubblici via via "tagliati" alla
scuola di tutti, in primo luogo tramite la defiscalizzazione delle spese
per l'iscrizione agli istituti privati.
Sulla stessa linea il disegno relativo alla regionalizzazione
(da ultimarsi entro il 31.12.2000), escamotage per subordinare direttamente
la libertà d'insegnamento ad un privato che già oggi è
stabilmente inserito come committente in quelle agenzie a capitale misto
che controllano ad esempio i Centri di Formazione Professionale gestiti
dagli Enti Locali. Quegli stessi che dovevano fungere da modello per la
trasformazione degli Istituti professionali e degli Istituti d'Arte, prima
che la forte protesta che abbiamo molto contribuito a far emergere, congelasse
il provvedimento, per ora disposto solo per 18 istituti in Italia.
Una piattaforma complessivamente progettuale e rivendicativa,
centrata sulla trasformazione e riqualificazione sociale della funzione
docente e che, nell'ambito di una vera riqualificazione innesti le richieste
normative e salariali, disegnate in funzione della duplice trasformazione
proposta. Anche attraverso il rilancio in positivo della contrattazione
nazionale e decentrata di comparto, in primo luogo tramite la rivendicazione
forte dell'uscita della scuola dal DL 29/93 (e quindi dal'area prettamente
"impiegatizia" del pubblico impiego e dalla privatizzazione del rapporto
di lavoro con le sue "strenne" peculiari: mobilità d'ufficio per
evitare la licenziabilità per "esubero" e cassa integrazione), in
linea con l'Università, non sottoposta a tale regime. In secondo
luogo acquisendo veri strumenti contrattuali non consegnati nelle mani
dei dirigenti o subordinati alle politiche concertative dei sindacati pronta-firma.
I quali viceversa propongono nella loro bozza di piattaforma una contrattazione
integrativa di comparto appiattita sulla miseria del fondo d'Istituto,
aumentando peraltro le prestazioni accessorie a costo zero e assottigliando
ulteriormente il già esiguo stanziamento per le voci contrattuali
nazionali prioritarie. Occorre invece rimpossessarsi dell'indennità
di funzione docente (strappata con le lotte sul finire degli anni '80 ed
eliminata d'ufficio nel '95).
Un discorso a parte va fatto per la progressione di carriera.
L'eliminazione degli scatti biennali d'anzianità (e la loro sostituizione
con gradini e "gradoni") ha infatti consentito la vergogna di un contratto
('95-'98), con "aumenti" (termine quanto mai eufemistico) più poveri
di quelli prima previsti dai normali automatismi stipendiali indipendenti
dal contratto stesso. Un contratto che quindi ci ha dato meno di quanto
avremmo avuto se non fosse stato siglato.
Una piattaforma opera- tivamente “forte”, socialmente orientata,
che punti ad una scuola riformata secondo i bisogni della società
civile. L’unica piattaforma capace di creare attorno alla categoria consenso
e sostegno sociale e, altresì, di costituire punto di riferimento
e collegamento con quelle fasce di cittadini socialmente attivi nella comune
lotta contro dequalificazione, pauperizzazione, compressione salariale
e normativa, contro la sottocultura dell’opportunismo, dello sfascio e
della rassegnazione.
Una piattaforma parallelamente in grado di restituire dignità
e ripetto alla categoria, penalizzata oltre ogni limite persino in materia
pensionistica, attraverso ripetuti blocchi delle domande di collocamento
a riposo non previsti per il resto del pubblico impiego, e che non ha mai
goduto di "scivoli" o favori.
La scuola che noi vogliamo deve farsi carico del problema dell’abbandono,
dell’evasione, della mortalità scolastica, della settorializzazione
dei saperi. La
proposta contrattuale dell’Unicobas ha come obiettivo di fondo una
piena scolarizzazione ed un’istruzione di qualità, quindi con l’adeguato
riconoscimento e la piena valorizzazione dei soggetti che interagiscono
nel processo educativo. La scelta è di operare per la riqualificazione
della scuola pubblica, attraverso un progetto che la trasformi - coinvolgendo
la comunità nel suo complesso - in centro di rinnnovamento culturale
e sociale. Una tale riqualificazione non può prescindere né
da un notevole incremento della spesa, con una corretta utilizzazione dei
fondi già stanziati, né dal riconoscimento del ruolo centrale
della funzione docente, ponendosi perciò in opposizione al decreto
delegato sulla scuola (n.° 35, Gazzetta Ufficiale del 17/2/’93), ai
decreti "tagliaclassi", ad un contratto indegno, ai decreti "Bassanini"
che, grazie sempre al DL 29/93, nell’ambito della privatizzazione del rapporto
di lavoro, nella scuola hanno comportato un sostanziale spreco delle professionalità
acquisite, tanto attraverso una mobilità di cattedra che non tiene
conto delle competenze maturate (riordino delle classi di concorso e corsi/farsa
di "riqualificazione"), quanto tramite l'assorbimento in altri ruoli dei
docenti (nonché di tutte le figure professionali). Stesso discorso
si può fare per il tentativo di favorire la corsa a quei (pochi)
posti per "clienti" desiderosi di sganciarsi dall'insegnamento in classe
e divenire le cosiddette "figure di sistema", che "si sistemano e ti sistemano".
Il tutto sotto l'alto patrocinio del "preside manager" e dei sindacati
concertativi, nonché delle loro associazioni professionali. Non
potrebbe essere altrimenti, vista l'ottica introdotta con l'ultimo contratto,
che ha insinuato nella mente del docente la rincorsa per un "posto al sole",
e suscitato ingenui entusiasmi. Non sarà infatti "chi lavora meglio
e di più" a fruire del "salto della quaglia". Si dovrebbe aver ormai
compreso che i tre elementi contestualmente richiesti per una simulazione
di progressione di carriera: "crediti formativi" non meglio definiti, più
ore di aggiornamento "istituzionale" e "pubblicazioni", non hanno certo
i crismi dell'oggettività. I primi possono significare tutto e nulla,
e ci chiediamo se l'acquiescenza supina ad un'ottica di deprofessionalizzazione
derivante dalla trasformazione del docente in "tappabuchi" in luogo dei
colleghi assenti, in una logica di mero risparmio e non certo di qualità,
possa essere definita come "credito professionale", unitamente, magari,
all'abitudine a leggere il giornale nel corso dei Collegi dei Docenti.
Tutto, purché non si "disturbi il manovratore". In quanto all'aggiornamento
(ovvero, ad una sua sottospecie, proposta da formatori che, distaccati
altrove, non esercitano da anni in prima linea la funzione docente pur
conservando ugualmente gratifiche e incentivazione), si tratta di un ennesimo
ascamotage che svela il vero do ut des dell'ultimo contratto fra sindacati
ed Amministrazione. Infatti, proprio nel momento in cui più si è
ridotto il potere d'acquisto della categoria (penalizzato con un taglio
di oltre il 30% dopo quattro anni di blocco illegittimo - mai recuperato
- della contrattazione), si aumentavano gli stanziamenti per i carrozzoni
IRRSAE, i cui soci di maggioranza sono certamente CGIL, CISL, UIL
e SNALS. Le pubblicazioni poi, generalmente, si addicono soprattutto ai
pochi eletti direttamente affiliati ad Associazioni Professionali dependance
dei sopra menzionati sindacati.
Il problema della formazione in itinere va invece posto una volta
per tutte nella sua giusta dimensione. Un vero aggiornamento non è
compatibile con la costanza di servizio. Va allora rivendicato per tutti
i docenti (a rotazione), l'anno sabatico, con distacco in sede universitaria
ogni 3 o 5 anni di servizio (collocazione senzaltro più onorevole
anche per i soprannumerari di una DOP intesa come servitù spicciola
buona a tutti gli usi ); come pure va rivendicata la fruizione di periodi
di esonero dall'insegnamento. I fondi possono essere recuperati anche con
l'eliminazione degli stanziamenti per gli IRRSAE. Del resto si tratta di
un'operazione che, proprio per l'esistenza dell'esubero, sarebbe oggi quasi
priva di costi
Vanno rivendicate uniformità e specificità del
titolo di studio per l’accesso all’insegnamento a tutti gli ordini e gradi
di scuola, come recita l’art. 7 del DPR 417/’74 che, pur disatteso, già
prevedeva: “una formazione completa da conseguire presso l’Università
o altri Istituti di istruzione superiore”. In questo senso è necessaria
a tutti gli insegnanti l’acquisizione di competenze non solo culturali,
ma anche didattiche e psico-pedagogiche. La continuità del processo
formativo, obiettivo qualificante dell’Unicobas, trova la sua realizzazione
nella funzione unica docente nei suoi molteplici aspetti: aspetto didattico
(adozione del “metodo della ricerca” e delle altre metodologie attive in
tutti gli ordini e gradi di scuola); parificazione del piano normativo
e dell'orario di lavoro; pari assetto retributivo; pari formazione iniziale.
Centrale è la necessità di capovolgere la tendenza alla differenziazione
e all’opportunismo, che non solo favoriscono aree di privilegio e clientele
all’interno della categoria, ma disgregano le basi collettive dell’azione
educativa. Anche attraverso l'introduzione della Giunta di Collegio, nominata
discrezionalmente dal Dirigente Scolastico, come vorrebbe il ddl sul "riordino"
degli Organi Collegiali. Ecco dove le "figure di sistema" troverebbero
vera applicazione: Collegi strutturalmente divisi in commissioni, coordinate
da figure indicate dal "manager", alle quali demandare - nell'ottica dei
gruppi di potere ristretti - tutte le materie sulle quali attualmente ha
potere deliberante solo ed unicamente il Collegio dei Docenti. Occorre
invece ribaltare tale logica, con l'istituzione della figura del Coordinatore
Didattico elettivo, affiancato da un Coordinatore Amministrativo. E' fondamentale
difendere l'autonomia, il potere e le competenze degli Organi Collegiali,
ampliando gli spazi di democrazia, facendo si che vengano attribuite risorse
aggiuntive (Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto), atte a
far fronte alle richieste differenziate del territorio e di ogni singola
scuola. L'Autonomia non può essere il dominio incontrastabile di
una sola figura e della sua piccola cerchia. Le scuole devono invece poter
autogestire la didattica e destinare democraticamente l'uso delle risorse
a seconda delle capacità pubblicamente riconosciute con il voto
dei Collegi, di modo che la gestione dei singoli progetti (mirati prioritariamente
all'insegnamento sul campo) venga assegnata, anche a rotazione, a
seconda delle capacità e dell'utilità per la scuola derivante
dalle competenze dei singoli colleghi e non dal frutto della sponsorizzazione
interessata di picccole corporazioni interne. Va ovviamente rifiutata la
reintroduzione della nota di qualifica redatta - come pretendeva lo SNALS
nella sua piattaforma già nel '95 - dal capo di istituto ed ogni
tentativo di esautorare il Comitato di Valutazione. Non può essere
il Dirigente Scolastico a definire in proprio alcuna differenziazione,
e non è sull'altare della differenziazione che possono essere sacrificate
la dignità e l'autonomia, la libertà della funzione docente.
Nella medesima logica va prefigurato il coordinamento tra scuole di ordine
diverso per realizzare una visione globale dell’iter formativo degli alunni.
La scuola deve prevedere un iter formativo unitario integrato che accompagni
l’alunno dai 5 ai 18 anni. Rifiutiamo una limitazione dell’obbligo ai soli
15 anni (come prevede la proposta di riforma, scesa persino sotto i 16
anni in età d'ingresso degli alunni), perchè introdurrebbe
un’ulteriore frammentazione, differenziando, nelle superiori, il biennio
dal triennio, nella costante logica dell'abbassamento del valore del titolo
di studio e del declassamento degli ordini di scuola.
In questo progetto è altrettanto importante un apporto
sempre più qualificato e professionale da parte del personale ATA:
perciò l’Unicobas auspica un maggiore coinvolgimento di questi lavoratori
a supporto del processo educativo e nelle scelte relative alla gestione
della scuola per tutto quanto attiene alle sue competenze specifiche. In
tale contesto devono essere previsti: riqualificazione, ridefinizione e
relativo riconoscimento dei ruoli acquisiti. Perciò l'Unicobas è
contrario allo spostamento del personale ATA sotto l'egida degli Enti Locali,
cosa che si è per intanto riuscita a bloccare, ma che era prevista
per il 1° Settembre 2000, tramite la "regionalizzazione" (DL 59 / 97).
Il motivo è semplice: aumenterebbe la frammentazione del personale
scolastico e renderebbe vano ogni progetto di vera autonomia di gestione,
oltre a ridurre le tutele contrattuali degli ATA.
In concreto è necessario che la scuola garantisca processi
formativi diversificati, in modo che ogni alunno sviluppi completamente
le proprie capacità ed i propri interessi. Presupposto per raggiungere
ciò è una maggiore individualizzazione della didattica, scelta
in aumento del numero di alunni per classe e con la creazione di una fittizia
soprannumerarietà dei do-centi. Occorre contrastare
anche la subordinazione dei sistemi scolastici alle esigenze del mercato,
cosa che ha provocato in altri paesi il degrado dei processi formativi
a detrimento della capacità di padroneggiare criticamente le dinamiche
del lavoro. Contro il processo di privatizzazione e la “riforma strisciante”
a colpi di ordinanze e circolari, il nostro progetto richiede necessariamente
una reale autonomia didattica, amministrativa e finanziaria delle scuole
(di segno opposto rispetto alla proposta governativa), che recida gli attuali
vincoli di una struttura accentratrice e burocratica. La prospettiva è
quella di un decentramento di poteri e risorse che si concretizzi nell’autogoverno
di tutti i soggetti. A tale fine si rivendicano trasparenti ed ampi poteri
di programmazione e di gestione, potenziando gli Organi Collegiali, a partire
dal Collegio dei Docenti. Inoltre, specifici organismi rappresentativi
e dotati di poteri decisionali andrebbero istituiti, oltre che per gli
ATA (cosa su cui l'ultimo contratto ci ha dato ragione), per studenti (soggetti
centrali del processo educativo) e genitori, riformando le attribuzioni
e le discrezionalità oggi esistenti nei livelli direttivi dell’amministrazione.
Ma tutto ciò assolutamente nel pieno rispetto dei ruoli.
Non possiamo certo consentire il rientro indolore (dopo che è
stato messo in mora dalla Terza Sezione del TAR del Lazio, perchè
giudicato lesivo della libertà d'insegnamento) del PEI e, tantomeno,
l'assegnazione della redazione dello stesso al "Consiglio d'Amministrazione"
- termine aziendalista di nuovo conio per i Consigli di Circolo/Istituto
(cose previste dal DDL sulla "riforma" degli Organi Collegiali, presentato
in Parlamento). Un Consiglio che verrebbe rivisto anche nel novero dei
componenti, con i docenti in minoranza. E' la stessa logica, che abbiamo
contrastato con successo, di quella "Carta dei Servizi" che, tradendo la
Costituzione (che cita la Scuola quale Istituzione), pretendeva di far
giudicare i docenti tramite lettere anonime di studenti, fissare per legge
il timbro di voce da usarsi in cattedra, imporre al personale di segreteria
la consegna immediata del certificato di iscrizione (cosa altrettanto assurda,
se si considera che la ratio del provvedimento era quello di far immediatamente
conoscere allo studente la classe di destinazione che - a causa dei tempi
previsti a livello ministeriale per la formazione degli organici - può
essere nota al minimo dopo mesi), assegnando, di contro, alla cosiddetta
"utenza" - termine spregiativo, come quello di "studente-cliente" ed "operatore",
visto che in una istituzione, per definizione, vi sono solo cittadini,
"regolati" nei rapporti dall'intersecarsi fra libertà di insegnamento
e d'apprendimento - strumenti decisionali di vaglio in ambito metodologico
didattico, di stretta pertinenza professionale.
La logica è sempre la stessa: mettere gli uni contro gli
altri, assegnare competenze improponibili a genitori e studenti, perchè
non si accorgano dello scippo contestuale operato sulla scuola pubblica
ai loro ed ai nostri danni. Intanto i responsabili del disastro restano
illesi. Non è prevista "Carta dei Servizi" per quanti sono deputati
ad erogare gli unici servizi previsti nella scuola: la refezione,
il pre-scuola, i trasporti, i cui costi invece lievitano mentre ne scade
la qualità. Si tratta degli Enti Locali, che spesso dimenticano
persino le forniture di gesso e carta igienica. Si tratta dei Provveditorati,
che coprono le cattedre ancora nel mese di Gennaio. Tutto ciò non
riguarderebbe la cosiddetta "utenza", ne la qualità del "servizio",
secondo sindacati di stato ed amministrazione, che infatti non hanno mai
pensato ad introdurre vincoli nel merito.
Si promulga invece uno "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"
il quale, mentre non riconosce alla "utenza" il diritto di sciopero, la
incita a mettere in discussione persino le scelte orarie definite dal Collegio
dei Docenti, tramite l'istituto del referendum vincolante sullo spazio
temporale destinato alle materie. Vi si prevede la possi bilità
del rifiuto di compiti in classe "non previamente conosciuti", si pensi
poi al processo ai docenti che comminassero sanzioni, o alla separazione
fra giudizio relativo al merito delle materie e giudizio su attenzione
e comportamento.
Il "missionarismo" dei docenti, sul cui slancio gratuito il più
delle volte si regge l'impalcatura fatiscente, diviene quindi elemento
di debolezza non più sostenibile per la categoria, soprattutto se
lontano da una vera presa di coscienza sindacale. Proprio mentre li si
tratta sempre peggio, agli insegnanti si chiede sempre di più: che
siano anche psicologi, sociologi, assistenti sociali, figure di attaccamento
in surroga di quelle genitoriali. Ma nello stesso tempo si lavora subdolamente
per ridurne il peso specifico persino in ambito professionale:a nessuno
verrebbe in mente di pretendere, da esterno alla disciplina della medicina,
di imporre diktat su anamnesi o terapie. Il medico è certo più
protetto e rispettato e gli si consente addirittura di usare le strutture
della collettività per fare visite private, i docenti sono continuamente
additati al pubblico ludibrio per lezioni private che peraltro - in assenza
di un ordine degli insegnanti - tutti possono dare, neo-laureati, neo-diplomati
e quant'altro. Ma proprio perchè la scuola è la meno corrotta
fra le istituzioni, mentre essa vive di infantile innocenza, lo scontro
in atto è senza esclusione di colpi. La posta in gioco è
la stessa libertà d'insegnamento. In realtà ci vogliono "mettere
a servizio": mentre la sanità ed i trasporti sono già divenuti
merce, la cultura ancora non lo è. E' il sapere critico che vogliono
eliminare, perchè non "contagi" gli studenti, non ostacoli la subordinazione
al mercato che si vuole imporre loro: un mercato del non-lavoro, o del
"lavoro in affitto", dei "contratti d'area" e di formazione, della flessibilità
totale, ove sola domina l'ottica dell'impresa che, persino tramite la Riforma
dei Cicli, si vuole estenda il suo imperio sulla scuola, cominciando col
dare in prestito gli studenti alla piccola e grande industria, anche quale
forza lavoro non retribuita, ricom-prendendo
tutto ciò nel curricolo. Ecco uno dei vari motivi per i quali assume
importanza centrale anche la critica della riforma. Una critica, sostenuta
da puntuali controproposte, che è contenuta organicamente nella
presente piattaforma.
Ma gli strumenti della critica sono strumenti che vanno affinati
e la cui cura è determinante. Purtroppo la categoria riduce le proprie
prospettive se sottovaluta l'importanza dell'ambito sindacale. Troppe colleghe
e colleghi considerano marginale quest'aspetto, un qualcosa che s'incontra
"tangenzialmente" e per caso solo in determinate occasioni, per farsi ricalcolare
un cedolino stipendiale, per farsi fare il conteggio di una pensione
di la da venire, rivolgendosi magari proprio ad uno di quegli stessi sindacati
che - appoggiando la controriforma - ci hanno condannato ad uscire dal
cilo sempre più tardi e che si preparano già ad operare il
taglio delle liquidazioni. La nostra categoria, che ha dato il via al sindacalismo
di base in questo Paese, non ha ancora capito quello che i macchinisti
del COMU, nati dopo le prime grandi lotte della scuola, hanno immediatamente
compreso: su 20.000 macchinisti delle ferrovie, 10.000 sono iscritti (con
trattenuta sullo stipendio) al COMU, gli altri, tutti insieme (CGIL, CISL,
UIL e SMA - un sindacato "autonomo" simile allo SNALS) sono 2.500. Nella
scuola, invece, la sindacalizzazione è la più bassa (36%)
fra pubblico e privato, e la peggiore, visto che la maggioranza di tale
relativa percentuale è ancora iscritta a quei sindacati che hanno
firmato contratti contro i quali pressoché tutti bofonchiano da
anni. Ma una vera svolta nel trattamento a noi riservato non maturerà
con inutili lamentazioni, nè con l'ottica miope - e spesso qualunquista
- del: "sono tutti uguali". In realtà il sindacato va scelto (altrimenti
si "delega" ugualmente), e va scelto sulla base di quello che è
e che propone e della coerenza dimostrata nel perseguire gli obiettivi.
L'Unicobas, il primo sindacato di base del comparto, è organizzato
su una solida rete di delegati di scuola, i soli a determi-narne
la politica sindacale, nominati dagli iscritti e non dalle segreterie provinciali
o nazionale. L'Uni- cobas ha conquistato un ruolo importante nel panorama
sindacale della scuola, senza che gli sia consentito neanche uno solo di
quei 3.500 distacchi retribuiti dall'amministrazione di cui godono confederali
ed "autonomi" nel pubblico impiego. E', ad esempio, la quarta forza a Roma
[voti riportati per il CNPI dalle OOSS trattanti a livello di Provveditorato:
CGIL 8813 (23.1%) = 14 distacchi; SNALS 6648 (17.4%) = 39 dist.; CISL 6141
(16.1%) = 26 dist.; UNICOBAS 3760 (9.9%) = ZERO distacchi; Gilda-Unams
2724 (7.1%) = 7 dist.; UIL 2079 (5.5%) = 12 dist.; CISAL 1093 (2.56%)
= 1 dist.; UGL 1044 (2.4%) = 1 dist.; USPPI 0 (0%) = 1 dist.; CONFEDIR
0 (0%) = 1 dist.; RdB-CUB 0 (0%) = 1 dist.]. Sono i numeri della democrazia
sindacale nel nostro Paese, ove si premiano i fir- matari di contratti-bidone
con favori sindacali e si punisce chi è fuori dal coro. Ciò
dimostra che abbiamo visto giusto quando, diversi anni fa, uscendo dai
vecchi Cobas, abbiamo creato questa struttura sindacale. E' del sindacato
alternativo che hanno paura: la discriminazione palese dimostrata dai dati
su riportati lo evidenzia chiaramente. L'Unicobas l'hanno comunque dovuto
accettare alle trattative decen- trate perchè dimostra, oltre che
con i voti, con gli di iscritti (6 % a Roma) la propria esistenza e rappresentatività.
Senza gli iscritti esisterebbero solo dei voti validi unicamente ai fini
dell'elezione nei Consigli Scolastici Provinciali (dove pure siamo), ma
saremmo ancora nella situazione in cui ci trovammo (all'epoca come parte
dei Cobas) quando venimmo esclusi dalle trattative nazionali dopo aver
portato in piazza 80.000 docenti ed aver raccolto 60.000 voti (pari al
7 %) nelle elezioni dell'88 per il rinnovo del CNPI. Quando, alle interrogazioni
parlamentari che chiedevano conto al Governo del perchè non avesse
ammesso i Cobas (che pure avevano superato il 5 % richiesto dalle norme),
il ministro della Funzione Pubblica rispose: "Non pos-siamo
chiamare alle trattative associazioni professionali - come il CIDI,
l'AIMC, la FNISM o l'MCE (ndr) - e i Cobas non vogliono esse- re
sindacato". Per quella scelta fummo attaccati per anni, oltre che dai mestieranti
sindacali, anche dai Cobas, che ci rimproveravano la nostra sindacalizzazione
e le trattenute, proprio mentre era loro sempre più difficile spiegare
ai colleghi il perchè di un'autoghettizzazione consumata all'inutile
"riparo" di incomprensibili stilemi politico-ideologici, che nel frattempo
li traevano lontano dalla necessità ineludibile di essere presenti
"qui ed ora". Ai vecchi Cobas, oggi che paiono addi- venuti a ben più
miti consigli, abbiamo proposto un patto federativo che nell'indipendenza
e nel rispetto reciproci, già necessari per manifestazioni e lotte
in comune, permetta ad entrambi, sommando i voti, di abbattere i limiti
sulla "rappresentanza" introdotti nel frattempo dalla vergognosa legge
Bassanini, la quale - se non sarà modificata - imporrà nel
prossimo futuro che si presentino tante liste per quante sono le scuole
italiane, richiedendo poi una media del 5 % estrapolata fra le percentuali
di voti validi così ottenuti e la percentuale dei sindacalizzati
iscritti (negando addirittura la rappresentanza a livello provinciale e
demandando tutto all'ottenimento della percentuale a livello nazionale).
Siamo convinti che l'accetteranno, sfuggendo alla tentazione di negare
la storia. Comunque sia, l'iscrizione all'Unicobas - sindacato privo di
padrini politici e naturalmente di finanziamenti di partito o d'altra natura
- il cui costo mensile è pari a quanto tutti spendiamo quando ci
accontentiamo di una pizza ed un bicchiere d'acqua, pare l'investimento
più consono a garantire la salvaguardia della professionalità
dei lavoratori della scuola. Persino della Legge Bassanini possiamo fare
uno strumento: l'unica norma positiva che vi si afferma è che non
avranno più valore contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali
che non rappresentino almeno il 51 % dei sindacalizzati. Il prossimo contratto
sarà, quindi, anche un po' il contratto che meriteremo. netto contrasto
con il progressivo
CONTENUTI
1) TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA
1a) AUTONOMIA
Prioritaria, rispetto a qualsiasi discorso sull'Autonomia, è oggi la difesa delle istituzioni scolastiche, colpite dai piani di "razionalizzazione" della rete scolastica. Piani che, dal decreto "tagliaclassi" (Jervolino - Agosto '93) ad oggi, hanno subito un inasprimento notevolissimo a colpi di circolari, ordinanze e decreti ministeriali (disposte dalle Leggi Finanziarie). In particolare l'ultimo piano sulla presupposta "autonomia", se attuato, porterebbe alla scomparsa di 6.000 (dei 15.000) istituti di ogni ordine e grado in Italia. A questo punto occorre premettere che il sindacato Unicobas è drasticamente per un diverso (e più compatibile) dimensionamento delle scuole autonome. Contro la logica perversa e ragioneristica che imporrebbe limiti di sopravvicenza per le istituzioni scolastiche, definiti in un minimo di 600 (max 900) alunni, la proposta dell'Unicobas rilancia l'essenzialità dell'istituzione scuola (naturalmente sul versante pubblico) di ordine e grado su ogni parte del territorio. E' prioritario quindi garantire le zone a rischio, le grandi aree metropolitane, isole e comuni montani e disagiati, borgate e periferie, non solo stabilendo che le istituzioni scolastiche ivi presenti vanno garantite al di fuori dei vincoli generalgenerici imposti, ma anche assegnando loro un organico perequativo aggiuntivo, a seconda delle specificità dei rispettivi progetti educatici. Ma s'impone per tutte le istituzioni scolastiche un differente metro di misura, che coniugandosi al reale abbassamento degli alunni per classe previsto in questa piattaforma contrattuale, l'Unicobas colloca nei seguenti parametri, unicamente riferiti ai docenti (complessivamente intesi): 40 (min) / 100 (max), per Elementari e Materne; 30 / 100 per le Medie; 50 / 180 per le Superiori.
1a.1) AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANI COLLEGIALI
a) Autonomia didattica per una scuola non più intesa come
strumento di selezione, né come riproduttrice della legge del mercato,
ma globalmente formativa; non area di parcheggio, ma luogo di preparazione
effettiva e qualificata, secondo i cardini del diritto allo studio ed al
lavoro. Una scuola nella quale il docente, non più custode di valori
astratti o mero trasmettitore di nozioni, ritorni al ruolo creativo di
elaboratore di cultura, costruttore di progetti educativi, ricercatore,
nuovo protagonista critico di un processo empatico e di interazione aperta,
non oggetto di manipolazioni, demagogie, percorsi imposti senza confronto.
Autonomia didattica del singolo docente e di ciascun istituto
che nasca dal confronto e dall’intesa con gli alunni, si articoli attraverso
la partecipazione negli organi collegiali, con pienezza di decisionalità
e totale rispetto dei partecipanti al processo formativo.
b) Autodeterminazione ed autogestione del monte-ore riservato
ad ogni materia da parte dei Collegi dei Docenti, nella piena tutela degli
indirizzi di studio e del carattere formativo globale che la scuola deve
assumere nell’ambito di un nuovo progetto di utilizzo flessibile in risposta
ad abbandono, evasione e mortalità scolastica. Identificazione di
obiettivi, percorsi e strategie didattiche pienamente autonome, in stretta
dipendenza con le esigenze della realtà sociale del territorio e
dei singoli individui. In quest’ambito assume valore anche il momento della
copresenza, come attuazione di lavori interdisciplinari, recupero dello
svantaggio, lavoro di ricerca individualizzata con gli alunni. In netta
controtendenza rispetto al trand di aumento forzato del numero di alunni
per classe. Nell’ambito dell’apertura delle scuole a tempo pieno e prolungato
(vd. punto in piattaforma) la scuola, come avviene in altri paesi europei
quali ad esempio Belgio e Danimarca, deve offrire materie o discipline
(seconda lingua straniera, informatica, meccanica, fotografia, tecnica
teatrale, arti visive, corsi di musica, attività sportive, etc.),
la cui scelta sia opzionale per gli studenti. Tali attività vengono
svolte (senza aumenti di carichi orari) dal personale della scuola (incrementato
per l'apertura a tempo pieno) e dalla Dotazione Organica Aggiuntiva di
Circolo/Istituto.
Il Collegio dei Docenti è sovrano nel decidere del piano
annuale di aggiornamento, a garanzia di una formazione globale, per
un miglioramento della qualità dei risultati finali. Tale organo
è momento decisionale ultimo su tutto ciò che attiene all’organizzazione
della didattica, al “progetto mirato” della scuola ed alle sperimentazioni,
ivi compresa la gestione e la quantificazione della Dotazione Organica
Aggiuntiva di Circolo/Istituto (vd. punto specifico).
Il Collegio Docenti elegge annualmente il Coordinatore Didattico,
indicato a sostituire la figura del Capo di Istituto. Il Collegio dei Docenti
deve avere la possibilità di superare le rigide scansioni del gruppo-classe
e di dar vita ad aggregazioni aggiuntive su altri parametri ed anche su
materie non strettamente curricolari. Sempre al Collegio deve essere avocata
la gestione democratica e trasparente del fondo di Istituto, della formazione
delle Commissioni di lavoro e della nomina e revoca dei docenti coinvolti,
come referenti o coordinatori, per particolari progetti per il miglioramento
dell'offerta formativa.
c) Istituzione del “Consiglio del Personale Docente ed ATA” di
Istituto che riunisca gli addetti dell’unità scolastica considerata
(docenti e collaboratori educatvi ed amministrativi), per l’impostazione
complessiva dell’organizzazione operativa, concretizzando anche in tale
forma sia l’inserimento del personale ATA nell’interazione educativa che
l’intervento come parte attiva dei docenti negli aspetti organizzativi
incidenti sull’erogazione del servizio. Tale organo è momento di
raccordo, di proposta ed analisi sulle esperienze e sui bisogni della scuola
e del personale. Il monte ore a disposizione del Consiglio è da
inserire in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale ATA verrà
retribuito con compenso straordinario.
d) Pur permanendo gli attuali Consigli di Classe ed Assemblee
Studentesche di Istituto, viene istituita l’Assemblea Plenaria di Istituto,
come luogo aperto alla comunità sociale intesa come comunità
educante. In tale ambito le componenti del processo educativo, dell’unità
classe e del complesso della scuola possono recepire le indicazioni di
tutti gli interessati, fermo restando il rispetto delle competenze decisionali
ed operative del personale scolastico rispettivamente preposto alle stesse.
Il monte ore a disposizione dell’Assemblea Plenaria è da inserire
in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale ATA verrà
retribuito con compenso straordinario.
e) L'Assemblea degli ATA, ove si discute della ripartizione delle
funzioni di detto personale, della partecipazione dello stesso alla vita
della scuola e si decide in merito all’aggiornamento collettivo, dovrebbe
eleggere il referente definito all'uopo. L'Assemblea dovrà venire
convocata almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, in prima istanza
nel mese di Settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni. Un'assemblea
dovrà esere prevista per la verifica del rispetto degli accordi
o per variarne la sostanza, previa richiesta di una delle parti. In tale
occasione viene stabilita la data della (o delle) successiva(e) convocazione.
f) Democratizzazione dei criteri generali della rappresentanza
e della gestione negli attuali OO.CC. e soprattutto nei Consigli di Circolo
o Istituto. Le ore svolte dal personale docente eletto in tale organo devono
venire retribuite come ore aggiuntive, quelle svolte dal personale ATA
devono venire retribuite come straordinario.
g) Nuove figure professionali, soprattutto come referenti di
progetti (non solo psicopedagogista, operatore tecnologico, bibliotecario,
etc.), docenti eletti fra coloro che abbiano i requisiti richiesti, non
sganciati dall’attività di insegnamento (proporzionalmente ridotta).
Qualora il progetto richieda ore aggiuntive, queste devono venire retribuite
secondo importi tabellari definiti non soggetti a riduzioni come avviene
con il riferimento al fondo d'istituto.
1a.2) AUTONOMIA DI GESTIONE
a) Occorre riportare la scuola al sociale, facendola uscire dall’isolamento
e dalla ghettizzazione in cui si trova allo stato attuale, senza cadere
nell'ottica aziendalistica. Il collegamento con le forze economiche e produttive
non può muoversi nella direzione del soddisfacimento delle esigenze
e degli interessi imposti unilateralmente da una delle due parti, né
canalizzarsi esclusivamente verso “settori chiave” centrali solo nella
logica della produzione. Possibilità di identificare momenti specifici
di interazione didattica con il territorio (“territorio come scuola”),
onde riuscire a mettere a disposizione della scuola anche le competenze
di figure produttive ed artigiane specifiche (“mastro d’arte”, artigiano,
meccanico, etc.).
b) Decentramento non burocratico ma democratico: trasferimento
dei poteri decisionali dal Ministero e dai Provveditorati agli organismi
elettivi (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli Scolastici
Provinciali, Consigli Scolastici Distrettuali), oggi con competenze unicamente
consultive. Aumento della rappresentanza ATA in tali organi, calcolata
in base allo stesso criterio proporzionale usato per i docenti.
Tali richieste vanno nella direzione opposta rispetto a quanto
si propone la controparte. In particolare occorre impedire che la riforma
degli OOCC riduca l'eleggibilità dei Consigli Scolastici Provinciali,
sottraendola alla categoria e destinandone la titolarità ai soli
eletti nei Consigli Distrettuali. Ai CSP vanno mantenute le competenze
in ordine ai piani di "razionalizzazione", che la "regionalizzazione" sottrae
loro, consegnando il tutto ai soli Enti Locali. Inoltre il CNPI, già
trasformato in CNI (è decaduto, con il collegato alla Finanziaria
del '97, il termine "Pubblica"), deve venire riorganizzato in modo tale
da eliminare le ingerenze del settore privato.
Per quanto attiene al Collegio dei Docenti, è essenziale
che ad esso, nella sua composizione piena, rimanga la titolarità
a decidere su ogni materia di carattere didattico. La proposta di riforma
degli OOCC, appoggiata da CGIL, CISL, UIL e SNALS, prevede invece la riduzione
del CdD a mero organo consultivo, espropirandogli i poteri deliberativi,
che si vorrebbe venissero consegnati in parte alla Giunta del CdD (di nuova
istituzione), nominata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico (così
come i suoi "collaboratori"). Il Disegno di Legge prevede inoltre la suddivisione
del CdD in Commissioni coordinate da "figure di sistema", sempre nominate
dal DS, titolate a decidere su tutto. L'Unicobas ritiene che il patrimonio
di democrazia e partecipazione espressosi dall'epoca dell'istituzione dei
Decreti Delegati, vada, nonostante limiti e problemi da risolvere, salvaguardato
e non disperso, poiché unica garanzia di vera "Autonomia" e della
libertà d'insegnamento.
Stesso discorso va fatto per la nostra opposizione alla
trasformazione del Consiglio di Circolo/Istituto in Consiglio di Amministrazione
(logica aziendalistica). L'Unicobas è contrario anche alla revisione
del numero di posti assegnati alle diverse componenti, soprattutto perchè
con il DDL sulla "riforma" degli OOCC verrebbe ridotta e messa in minoranza
la partecipazione dei docenti, mentre, parallelamente, si vorrebbe assegnare
a tale Consiglio (e non più al Collegio) addirittura la definizione
del Piano Educativo di Istituto, che si farebbe così - tra l'altro
- rientrare per legge dopo la sua messa in mora da parte del TAR del Lazio
che lo ha considerato pervasivo e lesivo della libertà d'insegnamento.
Le competenze in ambito metodologico-didattico vanno riservate comunque
a chi ne ha le prerogative professionali e non distratto demagogicamente
verso altre figure, alle quali si attribuiscono status e competenze, peraltro
non richieste, ma certamente improponibili, solo perchè si dimentichino
che stanno (a loro come ai lavoratori della scuola) sfilando la scuola
pubblica di sotto i piedi. L'ambito di carattere "Formativo", sul quale
va allargato il confronto istituzionale fra le varie figure presenti nella
scuola, deve rimanere separato da quello professionale.
c) Autonomia di produzione e ricerca come valorizzazione delle
strutture scolastiche ad uso sociale. Apertura delle strutture (palestre,
laboratori, etc.) al territorio, in concorrenza con il privato. La scuola
come polo di trasformazione del modello di produzione, senza escludere
la socializzazione delle remunerazioni o la possibilità di gestire
da parte della scuola gli introiti per le proprie necessità o per
ampliare le strutture (si veda ad esempio la rete di monitoraggio dell’atmosfera
realizzata dagli ITIS di Roma).
Relativo controllo in itinere e di merito gestito da tutti gli
organismi elettivi presenti nell’Istituto.
d) Collaborazione di docenti di ruolo provenienti da altri Istituti,
e non come "esperti" o figure con contratti da prestatori d'opera, solo
a titolo di scambio o con gettoni di presenza e con l’assenso degli stessi.
Intervento di esperti o consulenti su chiamata del Consiglio di Classe,
di Istituto o di Circolo e del Collegio dei Docenti.
e) Organizzazione del lavoro degli ATA non più ad esclusiva
competenza del Direttore Amministrativo Contabile (attuale Responsabile
Amministrativo), ma con consulta finale vincolante dell’Assemblea degli
ATA e del Consiglio di Istituto.
f) COORDINATORE DIDATTICO ELETTIVO. SDOP- PIAMENTO DELLA FIGURA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: COORDINATORE DIDATTICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE (vd. capitolo ATA).
In tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la Scuola dell’Infanzia
(ex Scuola Materna), trasformazione della figura del Capo di Istituto in
Coordinatore eletto tra i docenti di ruolo. Un singolo collega potrà
venire rieletto per un massimo di tre volte consecutive. Il Vicario dovrà
essere obbligatoriamente il docente che ha riportato il secondo maggior
numero di voti. Il Vicario eletto non potrà venire riconfermato
per più di due volte consecutive. La figura del capo di istituto
è eliminata: le indennità aggiuntive oggi concesse al preside
vanno corrisposte al Coordinatore (per il quale sarà ovviamente
disposto l’esonero dal servizio), che rimane però inquadrato nel
ruolo docente. La sua retribuzione viene però equiparata a quella
relativa all'attuale nona qualifica funzionale per il periodo relativo
alla durata della carica elettiva. Nel periodo transitorio viene eliminato
il tetto di classi per ottenere il semiesonero da parte del Vicario. Dall’istituzione
del meccanismo elettivo in poi il Vicario otterrà un esonero automatico
in caso di assenza del Coordinatore. Istituzione di appositi corsi di formazione
per poter accedere alla carica elettiva di Coordinatore Didattico, ruolo
al quale si potrà aspirare dopo aver frequentato tali corsi e dopo
almeno 5 anni di servizio. Tale proposta è anche tesa a sostituire
la figura del Dirigente Scolastico (con indubbio risparmio per l'erario)
e ad eliminare tutte le prerogative ad esso assegnate, ivi compresa la
eventualità di assumere parte del corpo docente con criteri discrezionali
al di fuori delle graduatorie pubbliche, ventilata nell'ambito del
progetto di “autonomia” governativa. "Autonomia" che assegna al Dirigente
Scolastico la differenziazione discrezionale del corpo docente all'interno
del piano relativo alle "Figure di Sistema".
1a.3) AUTONOMIA FINANZIARIA
a) Personalità giuridica a tutti gli Istituti ed i Circoli.
b) Aumento delle cifre di bilancio degli stanziamenti pubblici,
con esclusione dell’autofinan- ziamento a carico degli alunni e dell’intervento
del privato in quanto committente, previsto invece dal progetto di autonomia
che, inizialmente, oltre a far entrare lo “sponsor” privato nelle Giunte
degli Istituti al posto della componente studentesca, dava addirittura
facoltà alle singole scuole di aumentare a discrezione (per ora
si è parlato di un massimo del 15%) le tasse di iscrizione.
c) Partecipazione di forze sociali non aventi fini di lucro (Associazioni,
Cooperative, Enti, etc.).
d) Abolizione delle tasse a carico delle famiglie per la fruizione
della mensa scolastica nell'obbligo (elevato a 18 anni - età d'uscita
dello studente).
1b) POLITICA DELLE RIFORME
1b.1) RIFORMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (OGGI SCUOLA “MATERNA”)
a) Obbligatorietà dell’ultimo anno e forti stanziamenti
pubblici, a partire dalla Legge Finanziaria '98, per la creazione di Scuole
dell'Infanzia statali su tutto il teritorio nazionale, atteso che attualmente
solo il 20 % dell'offerta è garantita dal sistema pubblico. Statalizzazione
della Materna comunale. L'anno di obbligo è da considerare prescolare
e socializzante.
b) Forte riduzione del numero di alunni per classe (stessi tetti
stabiliti per gli altri ordini e gradi di scuola: vedi punto specifico).
c) Istituzione di apposite Direzioni Didattiche (Coordinamenti
Didattici) scorporate da quelle della Scuola Elementare. Nel periodo intermedio,
conteggio degli alunni della Scuola dell'Infanzia nel novero previsto per
il mantenimento in essere dei Circoli Didattici (parametri relativi all'autonomia
delle scuole).
d) Chiusura dell’anno scolastico contestualmente alle elementari.
e) Obbligatorietà della creazione di nuove sezioni su
richiesta dell’utenza, con l'immediato assorbimento di tutte le liste d'attesa.
f) Nella prospettiva del ruolo unico docente (18 h. dalla Scuola
dell'Infanzia alle Superiori), dal presente contratto l'orario di funzione
docente della Scuola dell'Infanzia viene ridotto a 20 ore settimanali.
1b.2) RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - IL CICLO PRIMARIO: 6
/ 12 ANNI
Non siamo contrari all'unificazione della scuola di base in un
unico segmento formativo, suddiviso in scansioni temporali anche biennali,
e comprendente 3 bienni.
Tale divisione - a patto che il ciclo sia di esclusiva competenza
dei colleghi che oggi vi appartengono (gli attuali insegnanti della scuola
elementare che la riforma vorrebbe mandare in esubero uno su cinque, confinandoli
nel primo quadriennio e mettendo al loro posto nell'ultimo biennio i due
terzi degli insegnanti dell'attuale media) - avrebbe la funzione di dilatare
la programmazione in 6 anni, visto che attualmente si ha invece un'eccessiva
compressione che impedisce un'adeguata assimilazione delle abilità
e dei contenuti.
1° BIENNIO (6 / 8 ANNI)
Biennio di formazione nel quale si provvederà ad una prima
scolarizzazione, tramite alfabettiz- zazione specifica e culturale, anche
in relazione all'apprendimento della prima lingua straniera.
2° BIENNIO (8 / 10 ANNI)
Biennio dell'istruzione di base, con una articolazione dei contenuti
per aree disciplinari e delle abilità relative all'uso degli strumenti.
In tale biennio si può inserire il primo avvicinamento alle tecnologie
informatiche.
3° BIENNIO (10 / 12 ANNI)
Biennio di consolidamento e preorientamento, consolidamento con
approfondimento delle discipline. Alla fine di tale biennio, si avrà
il passaggio al ciclo secondario, con esame finale integrato dal giudizio
che biennio per biennio sarà stato formulato.
La strutturazione in bienni permette, da un lato, una definizione
più precisa degli obiettivi da raggiungere livello per livello,
dall'altro agili forme di verifica di tali obiettivi, con la possibilità
di individuare più celermente situazioni di disagio o difficoltà,
ed attivare forme di sostegno e recupero.
Per i diplomati delle elementari si prevede l'utilizzo dell'anno
sabatico per il conseguimento di un titolo equivalente alla laurea, e comunque
l'utilizzazione su tutto il sessennio (mentre la proposta Berlinguer li
congelerebbe sul primo quadriennio).
Per ogni ordine e grado di scuola si prevede la mobilità solo a domanda e la possibilità del passaggio fra un ordine e l'altro a parità di condizioni (laurea per tutti), rompendo le gabbie delle attuali classi di concorso divise per ordini di scuola, ma mantenendo le compatibilità di base atte agli insegnamenti de svolgere.
Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono
i punti seguenti:
a) Abolizione dei moduli organizzati con 4 insegnanti su 3 classi
e dei moduli verticali e "a scavalco" (tra plessi differenti).
b) Sostituzioni obbligatorie pur per assenze inferiori a gg.6,
anche nei moduli e piena utilizzazione delle ore di contemporaneità
per progetti volti al recupero dello svantaggio ed all'individualizzazione
della didattica. Eliminazione del CCDN del Dicembre '97, firmato da CGIL,
CISL, UIL, SNALS, Gilda, CISAL ed RdB-CUB, che congela in un massimo di
110 h.la contemporaneità utilizzabile per progetti, destinando tutto
il resto del monte orario alle supplenze.
c) Istituzione obbligatoria del tempo pieno dietro richiesta
dell’utenza.
d) Ritiro delle disposizioni ministeriali, emanate a seguito
di accordo decentrato nazionale, relative alla perdita della titolarità
di plesso.
e) Nell’ambito della riduzione d’orario a 18 h. frontali:
- nel tempo pieno si garantisce un tempo scuola di 40 h. con
l'intervento dei due docenti di classe, a cui si aggiungono l'insegnamento
obbligatorio della seconda lingua dal primo ciclo nella misura di 3 ore
per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC, titolare per 2 h. di storia
delle religioni (vd. nuovi programmi scuola elementare) e di eventuali
docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta formativa;
- nei moduli a tempo determinato, oltre ai 3 insegnanti
sulle due classi, insegnamento obbligatorio della seconda lingua dal primo
ciclo nella misura di 3 ore per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC,
titolare per 2 h. di storia delle religioni (vd. nuovi programmi scuola
elementare) e di eventuali docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta
formativa;
- nei moduli a tempo determinato non abbinabili, onde evitare
la creazione di formule verticali o "a scavalco", l'orario sarà
garantito da un insegnante di classe, al quale si affiancheranno gli interventi
dell'ex IRC (Storia delle Religioni), dell'insegnante di lingua straniera,
del/dei docente/i di progetto, per un tempo scuola di complessive 27/29-30
h., con permanenza antime- ridiana su 5 gg., comprensiva di due permanenze
pomeridiane.
(continua nella pag. seguente)
f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto
individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione
degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in
ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).
g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno
ogni Circolo Didattico, per specifici interventi in campo psico-pedagogico,
nella prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà,
nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo
(come uno dei docenti di progetto).
h) Obbligatorietà dell'assegnazione di un posto di insegnamento,
in ragione di uno ogni 6 classi per Circolo Didattico, per l’introduzione
generalizzata dell’insegnamento della lingua straniera,a partire dalla
prima elementare.
i) Esonero totale dal servizio per la partecipazione ai corsi
di formazione per l'insegnamento della seconda lingua. Idoneità
per l'insegnamento della seconda lingua per i docenti laureati nel relativo
corso universitario, senza bisogno di frequenza dei corsi provveditoriali.
Anche per quanto riguarda la riforma, per l'insegnamento della seconda
lingua, la competenza prioritaria deve rimanere agli insegnanti dell'attuale
scuola elementare, laureati in lingue o specializzati nei corsi provveditoriali
l) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno
ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo
motorio, fisico e sportivo nell'ambito della creazione della Dotazione
Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).
m) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno
ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo
tecnologico e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione
Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto). n) L’assegnazione
degli ambiti disciplinari in ciascuno dei moduli organizzativi e del tempo
pieno viene deciso all’interno del rispettivo team docente, valorizzando
al massimo competenze ed esperienze professionali degli insegnanti.
o) Il Collegio dei Docenti definisce le linee generali per gli
accorpamenti fra le diverse aree disciplinari: il team, verificate le proprie
competenze, ha la facoltà di decidere ultimativamente. In caso di
controversie la decisione passa al Coordinatore Didattico.
p) Lo svolgimento dell’orario delle attività didattiche
nei moduli a tempo determinato, tenuto conto della proposta di 18 h. di
servizio frontali, prevede le seguenti soluzioni:
- orario antimeridiano e pomeridiano (con due permanenze a scuola),
ripartito su 5 gg. settimanali;
- nelle scuole ove non sia possibile installare un servizio mensa,
orario antimeridiano continuato su 6 gg. della settimana.
q) Istituzione della DOA di Circolo, nella misura del 15 % in
più rispetto ai limiti dell'organico funzionale di Circolo, per
una reale attuabilità delle cosiddette "quote perequative", che
altrimenti resterebbero lettera morta. Tale DOA viene utilizzata in base
alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto su mandato
esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio" con i titolari di classe,
e per supplenze superiori ai tre mesi).
r) Ripristino del finanziamento per garantire la gratuità
dei libri di testo. Fondi per le biblioteche di classe, anche onde poter
dare seguito alla non obbligatorietà del libro di testo (testo libero).
s) Possibilità, nell'ambito della discrezionalità
del team, di utilizzare fondi di bilancio del Consiglio di Circolo per
dotarsi di biblioteca di classe, anche in presenza del libro di testo.
t) Scansioni della programmazione e monte ore decisi dal Collegio
dei Docenti nell'ambito dell'ex art. 42 ultimo CCNL, senza gli inutili
fiscalismi della normativa attuale.
1b.3) RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA
La Scuola Media, assieme alla Superiore, deve essere concepita
come unico sessennio, articolato in 3 bienni, proposta che s'inserisce
perfettamente nel quadro dell'istruzione europea (che comprende due soli
cicli). Sempre nella prospettiva del riordino dei Cicli Scolastici, si
propone per gli insegnanti dell'attuale Scuola Media, l'utilizzo di massimo
un terzo dei docenti nell'ultimo anno, a regime nell'ultimo biennio, del
Ciclo Primario, ma solo a domanda. Per i rimanenti, nella misura minima
di due terzi, si prevede la collocazione nel Ciclo Secondario, di
modo che afferiscano alle attuali fasce d'età di riferimento, senza
venire gettati "d'ufficio" in una situazione per la quale non sono preparati.
La cosa impedisce la creazione dell'esubero nelle attuali Elementari ed
assorbe l'esubero nelle attuali Medie.
Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono
i punti seguenti:
a) Istituzione di appositi piani di scambio ed interazione con
la scuola elementare e la secondaria superiore. Momenti di formazione in
itinere autogestiti con esonero dal servizio per un monte-ore deciso dai
rispettivi Collegi dei Docenti in comune con gli insegnanti di scuola elementare,
onde mettere a confronto ed uniformare nei limiti del possibile l’approccio
alle aree disciplinari.
b) Possibilità di incrementare il tempo prolungato.
c) Per gli insegnanti delle classi di concorso attualmente in
esubero, in particolar modo per gli insegnanti delle ex applicazioni tecniche
ed educazione fisica - cosi come per la scuola elementare - si propone
l'utilizzazione come docenti di progetto per l'ampliamento ed il miglioramento
dell'offerta formativa.
d) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 15 % in
più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in tale
ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene
utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti
di progetto su mandato esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio"
con i titolari di classe sul modello dell'ex art. 14/L.270/82, e per supplenze
superiori ai tre mesi). e) Istituzione obbligatoria del tempo
prolungato dietro richiesta dell’utenza.
f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto
individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione
degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in
ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).
g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno
ogni Istituto, per specifici interventi in campo psico-pedagogico, nella
prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà,
nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto
(come uno dei docenti di progetto).
h) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno
ogni 6 classi per Istituto, per specifici interventi in campo tecnologico
e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva
di Istituto (come uno dei docenti di progetto).
1b.4) RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE ED ELEVAZIONE DELL’OBBLIGO. SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO, UNIFICATO CON L'ATTUALE SCUOLA MEDIA.
Questo ciclo, a nostro giudizio, deve essere concepito come segmento
unico da inserire a pieno titolo nella fascia dell'obbligo, articolato
- come il ciclo precedente - in 6 anni divisi in 3 bienni.
Un ciclo secondario unitario, anche se suddiviso in bienni, si
inserirebbe perfettamente nell'istruzione europea. Questa infatti è
nella sua totalità comprensiva di due soli cicli di istruzione(apputo
primario e secondario) e non conosce la divisione, presente nel sistema
italiano, tra secondaria di primo e secondo grado. Tale divisione è
infatti priva di vera logicità, sia sotto il versante didattico
che sotto quello professionale ed è gestita dall'Amministrazione
per differenziare impropriamente gli stipendi fra docenti con analoghi
titoli. Gli insegnanti provengono infatti da stessi corsi universitari
i cui curricola non conoscono alcuna differenziazione interna, nè
per quanto riguarda i contenuti nè per quanto riguarda l'aspetto
metodologico didattico.
Unificare il ciclo secondario, rendendolo obbligatorio sino a
18 anni (età d'uscita dello studente - non 19, età nella
quale si consegue attualmente il titolo, perchè questo produrrebbe
sperequazioni con gli studenti europei, diplomati a 18 anni), e suddividendolo
in 3 bienni, permetterebbe di recuperare un aspetto affermato a parole
ma negato nella sostanza dal progetto di riforma. L'affermazione
della necessità di superare la riserva cui sono sottoposti determinati
contenuti culturali, accoppiati solo a determinati tipi di studi, senza
possibili interconnessioni fra preparazione cosiddetta "culturale" e cosiddetta
"professionale". Ciò è possibile solo costruendo un sistema
che consolidi un quadro di conoscenze fondamentali, favorendo l'approfondimento
esplicito delle scelte solo da una certa età in poi. Ciò
non è consentito nè con l'attuale sistema, che prevede una
media dell'obbligo chiusa a 14 anni, comportando in ciò una precoce
scelta degli indirizzi e conseguente dispersione, nè sarebbe consentito
dalla scuola dell'orientamento voluta da Berlinguer. Questa, pur alzando
l'obbligo scolastico (ma solo sino ai 16 anni in età d'uscita -
e non più sino ai 16 in età d'ingresso, come si diceva sino
a soli 2 anni fa), attiva nei fatti una scelta ancora più precoce
sugli indirizzi futuri dell'alunno, anticipando addirittura
la professionaliz- zazione, senza l'indispensabile
consolidamento della cultura di base. Berlinguer infatti prevede che lo
studente - dopo un primo anno di orientamento - debba "scegliere", alla
"tenera" età di 12 anni! In più, nel caso manifesti "attitudini
tecnico-pratiche", potrà successivamente uscire dal ciclo scolastico
ed inserirsi nella formazione professionale gestita da aziende esterne
(leggasi industria privata), con la presenza di un tutor, unico collegamento
fra scuola e mondo del lavoro (leggasi studenti in appalto, anche per un
intero anno di lavoro gratuito, al privato inteso come committenza).
La nostra proposta invece prevede che lo studente, alla fine
del secondo biennio del ciclo secondario (a 16 anni di età), scelga
il proprio indirizzo, in maniera conseguente e motivata.
Il Ciclo è articolato in 3 bienni.
PRIMO BIENNIO (12 / 14 anni). BIENNIO DI APPROFONDIMENTO.
Nel primo anno avverrà il consolidamento e lo sviluppo
delle competenze ed abilità acquisite nel ciclo primario.
Nel secondo anno il programma verrà articolato in base
ad una programmazione pluriennale, onde evitare ripetizioni di segmenti
di programma già svolti.
SECONDO BIENNIO (14 / 16 anni). BIENNIO DI ORIENTAMENTO.
Inserimento di un ulteriore nucleo di materie fondamentali, supportato
dall'offerta di moduli di tipo tecnico-pratico, per sviluppare l'abilità
del "fare e saper fare", a prescindere dalle scelte del futuro indirizzo.
Lo studente che evidenziasse difficoltà o carenze, potrebbe compensarle
tramite l'istituzione del "debito scolastico" (si accoglie così
un elemento della Riforma Berlinguer che pare positivo).
TERZO BIENNIO. BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE.
Dopo il biennio di orientamento, gli studenti opereranno la scelta
dei vari indirizzi. Dopo un trimestre, nel caso in cui permanessero carenze
nelle discipline fondamentali dell'indirizzo prescelto (nonostante la possibilità
di seguire stages di recupero non episodici e nell'ambito di una scuola
aperta a tempo pieno con personale aggiuntivo), lo studente potrà
cambiare indirizzo senza essere penalizzato (tutto ciò al posto
degli attuali risibili "corsi di recupero"). Alla fine del biennio si sosterrà
un esame per il conseguimento del diploma che darà la possibilità
di accedere ad un anno professionalizzante o preuniversitario post-obbligo.
ISTRUZIONE SECONDARIA NON OBBLIGATORIA
Un anno professio- nalizzante o pre-universitario (18 / 19 anni).
Anche sotto questo aspetto, la Riforma da noi proposta si inserisce
perfettamente nel quadro dell'istruzione europea, che prevede, nella quasi
totalità, un anno di istruzione secondaria non obbligatoria.
Per le Superiori, l'estensione dell'obbligo a 18 anni e la restituzione
degli anni cancellati di fatto da Berlinguer, eliminano il tentativo di
creare esubero strutturale e di espellere decine di migliaia di docenti.
Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono
i punti seguenti:
a) Innalzamento dell’obbligo sino a 18 anni (età d'uscita)
e non a 15 (età d'ingresso). Attualmente in Europa l’Italia è
l’unico paese a prevedere 8 anni di obbligo scolastico contro i 12 di Germania,
Belgio ed Olanda, gli 11 della Gran Bretagna, i 10 della Francia.
b) Esami di maturità. Per la scuola parificata si richiede
un esame conclusivo su tutte le materie davanti ad una Commissione esterna
nominata dal Ministero ed integrata da un Commissario Interno. Il calendario
degli esami di maturità deve essere concomitante con quello degli
esami di licenza media e prevedere comunque la pubblicazione dei quadri
finali entro il 30 Giugno. c) Istituzione di appositi piani di scambio
ed interazione con la scuola del Ciclo Primario. Momenti di formazione
in itinere autogestiti, con esonero dall'insegnamento, per un monte ore
deciso dai rispettivi Collegi dei Docenti, in comune
con gli insegnanti del Ciclo Primario, onde mettere a confronto ed
uniformare nei limiti del possibile l'approccio alle aree disciplinari.
d) Utilizzo degli insegnanti in esubero come docenti di progetto
per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.
e) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 15 % in
più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in questo
ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene
utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti
di progetto, su mandato esclusivo del Collegio, anche in "scambio" con
i titolari di classe, sul modello ex art. 14 / L. 270 / '82 e per supplenze
superiori ai tre mesi).
f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto
individuale rispetto al portatore di handicap, indicato dalla segnalazione
degli organi competente. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in
ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (L. Finanziaria '98).
g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno
ogni Istituto, per specifici interventi in campo psicopedagogico, nella
prevenzione e nel recupero di alunni in situazione di difficoltà,
nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto
(come uno dei docenti di progetto).
h) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno
ogni 5 classi per Istituto, per specifici interventi in campo tecnologico
ed informatico, nell'ambito della creazione della DOA d'Istituto (come
uno dei docenti di progetto).
ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Si tratta di un settore strategico per la scuola pubblica degli
anni a venire, in più di un senso:
- da una parte si tratta di un significativo banco di prova per
l'attivazione di una sinergia strutturale tra ordini di scuola, attivazione
che è premessa di ogni progetto educativo compiuto, globale e perciò
efficace, di educazione permanente e ricorrente;
- dall'altra, questa attivazione efficace può misurarsi
in questo ambito con un complesso di esigenze e problemi di grande attualità
e rilevanza, che impongono di rivisitare e rinnovare la vocazione socio-culturale
della scuola pubblica, nella continua - ma non subordinata - relazione
col mondo del lavoro;
- infine è proprio tramite l'istruzione per adulti che
la società civile può rispondere all'esigenza di sviluppare
un vero trand inter e multiculturale.
La recente istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (OM
n.° 455 del 29.7.'97), è senzaltro un passo in avanti nella
direzione auspicata. Si tratta ora di dare a tale disposizione condizioni
di piena attuazione e compiuta, nonché di migliorarne gli aspetti
ancora insoddisfacenti.
Se veramente i Centri si propongono la realizzazione di un sistema
integrato e flessibile il cui scopo sia la progettazione di offerte di
istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita, e
se questo è possibile a patto che il Centro sia davvero il luogo
della concertazione tra ordini di scuola e tra differenti soggetti, si
tratta allora di garantire le condizioni elementari di integrazione.
Pare allora necessario:
a) individuare delle tipologie di offerta formativa - oltre naturalmente
al recupero degli inadempimenti scolastici - da promuovere nel più
vasto numero di Centri (ad esempio: lingue straniere, informatica, italiano
per immigrati, educazione alla salute), avviando un tempestivo e concreto
processo di aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nei
Centri;
b) adeguare progressivamente, nel tempo più breve possibile,
gli organici reali dei Centri (tramite un'effettiva maggiorazione degli
stessi) alle proporzioni stabi-lite dalla citata OM (rapporto 5 a 3 tra
docenti provenienti dalla Scuola Media e dalla Scuola Elementare), per
garantire che la sinergia strutturale non si realizzi in nessun caso per
"annessione" e subordinazione, il che - oltre ad essere professionalmente
dequalificante - significherebbe l'azzeramento di ogni effettiva concertazione
paritaria e la perdita netta della duttilità metodologica;
c) salvaguardare, nello stesso tempo, i Centri dalla
continuarotazione dei docenti - e dalle inevitabili conseguenze che questa
comporta in ordine a dispersione della professionalità, da un lato,
e da quel bricolage didattico che ne è l'attuale limite, dall'altro
- mediante l'istituzione di una graduatoria separata (e naturalmente del
ruolo unico docente), predisponendo nel contempo dei percorsi formativi
specifici post-lauream, fino alla definizione di una classe di concorso
ad hoc. a) OBIETTIVI PRIORITARI GENERALI
- riaffermare la scelta dell’integrazione degli alunni handicappati
nella scuola pubblica contro il tentativo sempre più esplicito di
riaprire istituzioni-ghetto pubbliche e private;
- sottrarre alla contrattazione e alla logica economica della
"razionalizzazione" la concessione del sostegno agli alunni portatori di
handicap e della determinazione degli organici del personale specializzato;
- istituire una classe di concorso sul sostegno distinta
negli ordini di scuola e per le diverse tipologie dell’handicap (psicofisici,
non udenti e non vedenti), perché l’introduzione di canali regolari
di reclutamento é l’unica garanzia per la qualità e la difesa
del diritto allo studio nonché alla preparazione professionale del
personale docente di sostegno;
- riconoscere il valore abilitante del titolo di specializzazione
ex DPR 970/75, D.M. 226/95 e regolamentare i titoli di accesso alla classe
di concorso, stabilendo le equipollenze e facendo chiarezza sui corsi e
i titoli di studio fino ad oggi disposti per svolgere l’attività
del sostegno;
- modificare la normativa che ha istituito i corsi intensivi
di specializzazione inferiori all’anno destinati a riconvertire sul sostegno
gli esuberi, al fine di annullare gli atti amministrativi e i disposti
normativi che prevedono l’utilizzo su posti di sostegno in Organico di
Diritto di docenti che hanno frequentato i corsi e di sospendere per il
sostegno il rilascio di titoli a conclusione degli attuali corsi di 450
ore i quali, in quanto “crediti formativi”, dovranno essere completati
ai sensi del D.M. 26/95 e della O.M. 72/96;
- emendare l’art. 7 del D. Leg.vo 932, nel testo deliberato dal
Senato: a) nel senso sopra descritto e quindi riproponendo l’art. 8 approvato
a maggioranza in sede referente; b) per respingere l’opportunità
di una provvisoria abilitazione su una classe di concorso inesistente che
può risolvere, al più, solo il problema della collocazione
di docenti precari provenienti da classi soppresse o ad esaurimento; c)
per confermare la possibilità di valutare il servizio sul sostegno
ai fini dell’accesso sia alla classe di concorso specifica, sia alla classe
di concorso sul sostegno (poiché fino ad oggi non prevista); d)
per destinare il 100% dei posti/cattedra a personale docente in possesso
del titolo di specializzazione biennale;
- individuare criteri per stabilire la titolarità di sede
dell’insegnante di sostegno, finalizzati alla stabilizzazione degli organici
nell’istituto a garanzia della continuità didattica e della realizzazione
delle programmazioni definite nei PEI, nonché della realizzazione
di progetti finalizzati per i quali sia previsto personale specializzato
(per la durata del progetto e comunque non inferiore ad un intero ciclo
di studi).
- definire le competenze e il campo di intervento
di eventuali figure (es. AEC) e persone estra nee al
corpo docente, impegna te in attività non di insegnamen
to o altro (ma non di soste-
gno), su progetti di integrazio ne e
di formazione professiona le finalizzati all'inserimento nel
mondo del lavoro degli alunni in situazione di handicap.
b) NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE CON PORTATORI DI
HANDICAP
- ridefinire il tetto massimo di alunni per classe in presenza
di alunni portatori di handicap in ogni ordine e grado di scuola, comunque
non superiore a 20 e ridotto a 15 nella prospettiva di un abbassamento
proporzionale del numero di alunni per classe;
- prevedere un solo inserimento per classe in ogni ordine di
scuola;
c) ORGANICI SOSTEGNO
- definire criteri di ripartizione dell’organico provinciale
del sostegno tra i vari ordini di scuola, correlati ai dati previsionali
e statistici percentuali sull’handicap in essi ripartiti, a criteri omogenei
al consolidamentop almeno del 97% dell’organico cpmpèlessivo funzionante
nell’a.s. 97/98 per ogni ordine di scuola ed a criteri di compensazione
individuati allo scopo di rispondere agli specifici bisogni dell’utenza
- definire criteri di ripartizione dell’organico del sostegno
tra i vari istituti, stabiliti sulla base dei dati statistici riferiti
ad un periodo significativo (es. cinque anni per il ciclo elementare, ecc.)
e alle esigenze specifihe della scuola: l’assegnazione dei posti cattedra
oltreché a rientrare nei criteri di ripartizione suddetti, deve
infatti tenere conto dei bisogni individuali evidenziati dalle documentazioni
e dai progetti educativi;
- definire procedure di determinazione dell’organico di sostegno
di istituto e delle deroghe destinate sia al fabbisogno previsto dalla
legge 104/92 che alla necessità di personale di sostegno destinato
a progetti finalizzati;
- superare definitivamente il doppio organico (di
Diritto e di Fatto);
d) DEROGHE SOSTEGNO
- l'attribuire le deroghe incluse nel budget di ore di sostegno
concesse alla scuola deve riferirsi ai singoli alunni segnalati e ai progetti
finalizzati, qualora questi prevedano personale di sostegno specializzato;
e) PROCEDURE PER L’ATTI VAZIONE E L’ASSEGNAZIO NE
DEL SOSTEGNO
- stabilire procedure corrette per l’attivazione del sostegno
e delle deroghe attraverso una normativa chiara e non sottoposta a contrattazione
annuale. Tale normativa deve prevedere;
- a) segnalazioni basate sul parametro dell’apprendimento e accertamenti
diagnostici (D.F.) dissociati dall’individuazione dell’handicap e dell’invalidità
civile, estese ad alunni che, pur non avendo una minorazione stabilizzata,
progressiva o certificabile ai sensi della L. 104/92, necessitano di percorsi
metodologico didattici personalizzati o interventi individualizzati e specialistici
perché presentano problemi di apprendimento, carenze strumentali
gravi o disturbi dell’area relazionale ed affettiva tali da compromettere
i processi scolastici e di sviluppo e condizionare od inibire, non necessariamente
in maniera irreversibile, le condotte;
- b) segnalazioni per cicli di scuola, basate sulla programmazione
definita nei PEI e sulla continuità educativa e didattica, da confermare
annualmente ed aggiornare in relazione alla frequenza, al trasferimento
degli alunni, a cambiamenti significativi ed accertati delle condizioni
inziali che li giustifichino;
- c) obbligatorietà della delibera del Collegio Docenti
(su proposta dei Consigli di Classe e dei GLH) di accompagnamento alla
previsione di organico annuale per il sostegno richiesto dal Provveditorato
e, per quanto riguarda le scuole superiori, dell’eventuale individuazione
delle Aree;
- d) obbligatorietà della delibera del C.D., previo parere
del GLHI e dei Consigli di Classe, per l’assegnazione delle deroghe richieste
ed ottenute dal Provveditorato;
f) INDIRIZZI - STRUTTURE E FUNZIONAMENTO
- uniformare gli indirizzi di base sui problemi dell’integrazione
e del recupero, dalla materna alla superiore in base ai seguenti punti:
- a) garantire la continuità educativa da un ordine all’altro
di scuola e rendere applicative le norme laddove sono già previste;
- b) salvaguardare nel passaggio la continuità del P.E.I.
a garanzia e testimonianza del processo di integrazione in corso;
- c) rispettare le indicazioni contenute nel PEI, in particolare
le ore e le deroghe richieste per il sostegno;
- d) salvaguardare l’attuazione delle programmazioni degli OO.CC
e dei GLH con norme chiare in ogni ordine di scuola, sull’impossibilità
di utilizzare l’insegnante di sostegno per compiti di sorveglianza, supplenze,
attività diverse da quelle programmate;
- e) emanare circolari applicative in attuazione delle norme
che prevedono la costiituzione e il funzionamento dei GLH nelle scuole;
rendere obbligatoria la verbalizzazione delle sedute;
- individuare soluzioni chiare e definitive per gli Accordi di
Programma interistituzionali (Provveditorati, UU.SS.LL., Enti Locali) orientate
al superamento delle difficoltà che compromettono il funzionamento
dei GLH nelle scuole in ordine soprattutto all’obbligatorietà della
presenza delle componenti previste al loro interno e alla compatibilità
degli orari. Raccordare le esigenze delle scuole e delle strutture
territoriali prevedendo finanziamenti, organici, assegnazione degli AEC,
orari, adeguati;
- prevedere la partecipazione di rappresentanze sindacali del
settore di sostegno all’interno dei GLIP istituiti ai sensi dell’art.15
della L.104/92;
g) ABILITAZIONE - ACCESSO AI
RUOLI - NOMINE SUL SOSTEGNO -
VALUTA- ZIONE DEI TITOLI
- riaprire i corsi e i moduli di specializzaione biennali statali
ai sensi del D.M. 226/95 ove necessario, apertI anche al personale docente
non laureato, finalizzatI all’acquisizione di titolo abilitante per l’accesso
ai ruoli per l’insegnamento del sostegno; prevedere una riserva di posti
destinati al personale soprannumerario che ne faccia esplicita richiesta
e al persona le precario inserito nelle graduatorie
a esaurimento (ex doppio canale);
- abolire l’art. 27 dell’O.M. 72/96 che prevede l’obbligo di
riconversione dei titoli monovalenti psicofisici in polivalenti;
- rivedere la normativa sui corsi biennali di specializzazione
universitari post-laurea istituiti con i DD.PP. 470 e 471 per comprendere
moduli aggiuntivi equiparabili ai corsi biennali di specializzazione attuali,
parzialmente ridotti ai sensi del D.M. 226/95 e dall’O.M. 72/96;
- prevedere la contemporaneità tra le operazioni di nomina
su posti di sostegno e su cattedre curricolari dei diversi ordini di scuola.
- riconoscere ai titoli di specializzazione conseguiti con i
corsi biennali monovalenti e polivalenti D.P.R. 970/75 e D.M. 27/6/95 (questi
ultimi solo se frequentati per intero), un valore ed una valutazione, in
quanto titoli che aggiungono un incremento di professionalità e
titoli prescritti obbligatoriamente per svolgere il lavoro richiesto; pertanto:
a) attribuire punteggio valutabile ai fini del trasferimento a domanda
e dell’utilizzazione, b) riconoscere la possibilità del riscatto
ai fini di quiescenza, del biennio relativo al conseguimento della specializzazione.
- Continuità didattica anche per
gli insegnanti di sostegno.
loro attuale funzione, rischiando di trasformarli per maggiore disgrazia
in "agenzie" private, portando alla rinascita del famigerato avviamento
professionale.
b) Omogeneizzazione degli orari. Sempre nell'ambito della richiesta
del Ruolo Unico Docente, è indispensabile uniformare l'orario di
insegnamento di qualsiasi settore dell'istruzione pubblica alle 18 ore
settimanali, superando qualsiasi arzigogolata "organizzazione annuale"
dell'orario di servizio (vd. CCNL Formazione Professionale, ove è
comunque prevista una "media" di 36 h. settimanali, tramite un un monte
ore pari a 1590 annuali, delle quali 800 di docenza frontale "canonica"
e 790 divise fra supplenze, ore a disposizione e riunioni).
1b.7) RELIGIONE
- L’insegnamento della religione cattolica deve venire trasformato in insegnamento di Storia delle Religioni (non più a carattere confessionale). Per gli attuali Insegnanti di Religione Cattolica occorre prevedere forme di assunzione stabile, volte a coprire le cattedre di Storia delle Religioni. Per tale insegnamento andrà poi creata specifica classe di concorso.
1b8.1) EX ART. 113
- Per i docenti ex art. 113, a differenza dell'attuale prevalente utilizzazione in compiti amministrativi, si rivendica (a domanda) l'utilizzazione in attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (biblioteca, cineteca, etc.), con il mantenimento dell'orario di servizio del personale docente.
1c)TRASFORMAZIONEDELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL SERVIZIO
1c.1) DOTAZIONE ORGANICA AGGIUNTIVA (DOA) DI CIRCOLO O ISTITUTO
a) Istituzione della Dotazione Organica Aggiuntiva per Circolo
o Istituto, sia per i docenti che per gli ATA, quali quote
perequative funzionali all'allargamento dell'offerta formativa, onde coprire
sia le esigenze didattiche della scuola (docenti di progetto, attività
culturali varie, supplenze temporanee superiori ai tre mesi per ogni ordine
e grado) che quelle amministrative ed ausiliarie, permettendo l’impiego
di personale già interno ai processi educativi ed amministrativi
dell’unità scolastica ed impedendo che si riproduca il dato, oggi
strutturale, del precariato.
Un progetto che voglia riqualificare la scuola pubblica deve
muovere da una politica degli organici innovativa rispetto ai processi
in atto, a partire da obiettivi generali, definiti dai singoli Collegi
dei Docenti, pensati per far fronte alle caratteristiche del territorio,
ai progetti su cui si intende operare, alle difficoltà che si devono
affrontare per garantire continuità didattica e qualità del
servizio. L’organico di scuola viene determinato dal Collegio dei Docenti
entro la fine dell’anno scolastico per il successivo, con ciò eliminando
la differenza tra organico di fatto ed organico di diritto, ma garantendo
comunque l’organico previsto per la durata dei progetti pluriennali. Tutto
questo onde raggiungere anche una maggiore omogeneità tra i docenti
nella partecipazione al processo formativo e la possibilità di svolgere
un lavoro collettivo di progettazione da parte degli insegnanti di ogni
materia, senza più l’attuale disparità dei ruoli.
Per poter incidere sulla rigidità dei tempi scolastici
e sull’organizzazione frammentata, nonchè per giungere al superamento
dello straordinario, si rende necessario un aumento dell’organico di scuola
di almeno il 15% rispetto all’attuale. Così potenziato, l’organico
perequativo viene impiegato per progetti educativi, attività interdisciplinari
o di sperimentazione, recupero dello svantaggio.
Attualmente gli insegnanti DOP hanno un ruolo secondario e mortificante
rispetto alla funzione docente: tutti devono essere invece inseriti in
eguale misura ed a pieno titolo, stabilmente nel progetto educativo.
1c.2) RIDUZIONE DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
In relazione alle ultime circolari ministeriali per la determinazione
delle classi e degli organici per gli aass '98/'99-'99-2000 e 2000/2001,
tendenti ad operare il definitivo taglio di classi, sezioni, plessi e scuole
(già falcidiati a partire dal famigerato decreto Jervolino), occorre
una netta inversione di tendenza. L'operazione di "pulizia etnica"
che ha avuto il suggello nella riduzione del diritto allo studio dei portatori
di handicap e con le ultime disposizioni in materia di "autonomia", può
essere fermata solo con una sola scelta: quella di affermare precise indicazioni
sulla formazione delle classi a partire da una nuova politica, più
lungimirante, proponendo in Italia, finalmente, la linea seguita in altri
Paesi.
Cogliere l'occasione fornita dal calo delle nascite per aumentare
l'individualizzazione della didattica ed il recupero dello svantaggio.
Per fare fronte tassi da Terzo Mondo in termini di abbandono (rilanciare
le scuole - aperte a tempo pieno - come agenzie di risocializzazione nel
territorio), mortalità, analfabetismo (non più solo "di ritorno",
ma oggi di nuovo strutturale) che si attesta di nuovo sui tassi dei primissimi
anni '70.
a) Massimo di 20 alunni-classe per ogni ordine e grado di scuola,
15 in presenza di un portatore di handicap, onde garantire migliori condizioni
di lavoro e di professionalità del servizio. Il numero di 20 deve
venire acquisito come divisore per la formazione delle classi su base di
scuola.
b) Una classe formata con tali criteri non può essere
smembrata per la durata di tutto il ciclo di studi, salvo che non siano
previste differenti ed intermedie scelte di indirizzo.
1c.3) RAFFORZAMENTO ED ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO.
a) Estensione del tempo pieno e prolungato curricolare come effettivo
arricchimento della didattica e veicolo di riassorbimento nella scuola
pubblica di quanto oggi delegato al privato, e di piena individualizzazione
della didattica.
b) Apertura comunque delle unità scolastiche a tempo pieno
onde permettere:
- un uso sociale del patrimonio-scuola, di attrezzature e laboratori,
palestre etc., e per formazione ed educazione permanente e ricorrente;
- la creazione di ambiti specifici di recupero scolare;
- la realizzazione ex novo di momenti specifici di didattica
integrata, di laboratori ad hoc,
di attività didattiche extracurricolari ed altre sperimentazioni,
alle quali possano afferire gli alunni per gruppi di interesse e
di lavoro, indipendentemente dalla collocazione nel gruppo-classe
curricolare o dall’età anagrafica.
1c.4) STRUTTURE MATERIALI
Per una reale politica di investimenti sulle strutture, riteniamo
indispensabile un forte stanziamento di denaro pubblico. L'Italia ("quinto
paese industrializzato del mondo") non può continuare a spendere
rispetto al proprio Prodotto Interno Lordo meno del Messico per la pubblica
istruzione. Occorre invertire la linea seguita dal '77 ad oggi, che ha
visto diminuire progressivamente e senza pause gli stanziamenti. Abbiamo
calcolato in almeno 20.000 miliardi la spesa necessaria per avviare una
vera rivalutazione della scuola. Di questi, la metà dovrebbero venire
destinati alle strutture.
a) Realizzazione in tempi brevi di strutture edilizie ed attrezzature
didattiche e di sostegno tali da garantire innanzitutto il completo superamento
dei doppi turni sull’intero territorio nazionale e la collocazione in luoghi
adeguati di tutte le sedi scolastiche attualmente inidonee.
b) Risanamento dell’ambiente di lavoro, con l’effettiva attuazione
delle norme generali di igiene e sicurezza (Dlgs 19.9.'94 n.° 626 -
salute e sicurezza; DM 26.8.'92 - prevenzione incendi nell'edilizia scolastica;
L 5.3.'90 n.° 46 - sicurezza impianti; DPR 29.7.'82 n.° 577; DM
18.12.'72 - norme sull'bitabilità degli edifici scolastici).
c) Cura delle dotazioni, degli arredi e dei colori secondo le
più moderne ed attuali acquisizioni, anche in ordine alle ricadute
sulla salute psichica degli operatori e degli alunni.
2) INQUADRAMENTO
2a) PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA Negli ultimi anni, i governi che si sono succeduti hanno pesantemente modificato in peggio il sistema di garanzie in materia di diritto alla salute. In particolare il DL 16.9.'96 n.° 564 ha ridotto del 50 % ai fini pensionistici il riconoscimento di ogni giorno di malattia oltre i 365 nell'ambito dell'intero iter lavorativo (a partire dal 16 Novembre '96). Primo obiettivo della battaglia contrattuale deve essere quindi l'abolizione di tale vergogna, che salva soltanto i malati terminali.
Inoltre il contratto del '95, dopo le sperimentazioni degli anni precedenti, ha sterilizzato il diritto del lavoratore ad usufruire di periodi di permessi, ferie e malattie. Per tali ragioni rivendichiamo in questo contratto anche i seguenti punti:
a) Aspettativa o assenza per motivi di salute pagata interamente
per i primi 12 mesi, pagata all'80 % per altri 12 mesi sul quadriennio
contrattuale (parte normativa). In attuazione della sentenza 1593/98 della
Corte di Cassazione, cessazione dell'obbligo di avvisare per recarsi dal
medico curante.
b) Permessi giornalieri per motivi di famiglia o personali elevati
a 12 gg. annui sottratti a qualunque discrezionalità ed autocertificati.
c) Anticipo ferie elevato a 12 gg. annui, con sostituzione per
il personale docente tramite la DOA di circolo/istituto.
d) Permessi brevi sino a 36 h. annue anche per i docenti (in
considerazione del lavoro sommerso), così come attualmente è
per gli ATA.
e) Recupero delle festività infrasettimanali, quando cadono
di domenica, nel monte-ore a disposizione del Consiglio di Circolo / Istituto
(analogamente a quanto avviene per il recupero delle festività dei
Santi Patroni) o doppia retribuzione delle stesse, così come previsto
nella maggioranza dei contratti di natura privata.
f) Fruibilità dei 4 gg. di festività soppresse,
nel corso delle attività didattiche e retribuzione delle stesse
in caso di mancata concessione.
g) La permanenza in servizio non potrà protrarsi per più
di 6 h., se continuative, o di 8 h. se “spezzate”, nell’arco della giornata
lavorativa.
h) DIRITTO ALLO STUDIO
Piena fruizione di 150 h. annue per chi è iscritto a corsi
di studio legalmente riconosciuti, con sostituzione e per un massimo di
anni pari al doppio di quelli richiesti (ad es: laurea 4 anni = 8 anni
di permesso). Unica documentazione richiesta: certificato di avvenuto sostenimento
di uno o più esami, da consegnarsi a fine anno solare. In analogia
a quanto previsto dal contratto decentrato vigente nella provincia di Roma,
siglato dall'Unicobas Scuola.
Estensione di tale diritto al personale precario incaricato o
supplente annuale, nonché agli insegnanti di religione.
2b) INQUADRAMENTO DEI DOCENTI
2b.1) RUOLO UNICO DOCENTE
Con riferimento anche alla riforma dei cicli prospettata nella
presente piattaforma (ma lo stesso Berlinguer avrebbe dovuto considerare
la cosa, sostenendo l'afferenza di docenti provenienti da ordini di scuola
diversi all'interno dei cicli riformati), questo deve essere il contratto
del ruolo unico docente. Peraltro gli insegnanti delle scuole elementari
e materne, nonché gli ITP, hanno già aspettato troppo tempo
(vd. decreti delegati del 1974) la dovuta parificazione, assegnata 24 anni
fa ai docenti diplomati di educazione tecnica e fisica delle scuole medie.
E' anacronistico ed antistorico, poi, che con eguali titoli di studio richiesti
per l'accesso ai ruoli (è il caso dei docenti laureati di scuola
media), permangano a fine millennio differenziazioni salariali e normative.
Gli stessi insegnanti delle elementari sono, peraltro, laureati
nella misura del 55 %, ma tale titolo non viene riconosciuto neanche ai
fini della ricostruzione pensionistica e di carriera. La formazione
di base oggi richie-sta finalmente ai docenti (laurea per tutti), completa
il quadro di una vertenza doverosa ed ineludibile. Anche se, paradossalmente,
gli attuali corsi di laurea non sono ancora garanzia di adeguata formazione
(ed infatti se ne chiede una significativa modifica - vd. in proposito
la questione della formazione di base dei docenti nel punto relativo della
piattaforma). Per tale motivo la laurea non è stata, sino ad oggi,
utile elemento di discrimine. Come dimostra il fatto che proprio la scuola
elementare, per l'accesso alla quale è stato paradossalmente richiesto
sino all'ultimo concorso solo il diploma magistrale come titolo di accesso,
è stata al primo posto nel mondo sino al '90, scendendo al quinto
posto solo a causa della controriforma (meglio nota come L. 148/90) che
ha introdotto la vergogna dei moduli "verticali" ed "a scavalco", colpito
l'utilizzazione delle ore di contemporaneità, fatto soffrire il
tempo pieno. In ogni caso, vanno riconosciuti gli anni spesi per
la laurea. L'Unicobas pensa ad una doppia opzione a scelta dell'interessato:
a) il riconoscimento degli anni universitari ai fini pensionistici senza
riscatto; b) l'inquadramento stipendiale nel segmento raggiungibile sommando
gli anni di laurea a quelli di servizio.
a) Ruolo unico senza alcuna differenza, né fondata
sull’inquadramento precedente, né rispetto alla percorrenza di carriera,
né rispetto alla condizione retributiva attuale, con decorrenza
economica dall’1/1/’99 e decorrenza giuridica dall’1/1/’90 (a parziale
recupero del mancato rinnovo contrattuale).
b) Ruolo unico inteso come totale parità fra tutti i docenti
dall’immediato, sia di orario che di retribuzione, a parità di anzianità
di servizio. Inquadramento di tutti i docenti, dalla Scuola dell'Infanzia
alle Superiori, nell'ottava qualifica.
c) Ruolo unico non come “sanatoria” o semplice perequazione,
ma come totale ri-conoscimento della pari funzione svolta e della
pari dignità degli in- segnamenti e dei vari gradi di scuola
sino all’Università. Per una scuola europea, fluida e senza barriere
gerarchiche al suo interno, proiettata verso il futuro, nell’ambito del
riconoscimento dell’unitarietà del ciclo formativo.
d) Seconda professione. L’Unicobas Scuola ritiene che una riforma
della scuola, non più "corpo separato" all’interno della società,
debba poter usufruire delle competenze e capacità di figure che
possano assicurare un costante autoaggiornamento attraverso l’esercizio
della libera professione. Ciò premesso, ritiene che la possibilità
di esercitare una seconda professione per figure che operano nella scuola
debba essere collocata in una logica rovesciata rispetto all’attuale: la
scuola usufruisce di specifiche competenze e non come oggi i professionisti
usufruiscono della scuola. In questo quadro (professionisti che lavorano
nella scuola, e non insegnanti che esercitano la professione), l’impegno
nella scuola può venire obbligatoriamente impostato sul part-time
e la sua conferma è sottopposta a verifica annuale da parte del
Collegio dei Docenti e non più del preside. Sulla base di parametri
qualitativi e quantitativi (utilità didattica e partecipazione alle
attività collegiali).
2b.2) ORARIO
a) Orario unico di 18 ore frontali settimanali, dalla materna
alle superiori. Per la scuola dell'Infanzia, possibile fase intermedia
a 20 h. settimanali.
b) Per i docenti di progetto (vd. restante parte normativa),
possibilità di articolazione dell'orario settimanale in 12 h. frontali,
più 6 di attività funzionali al progetto. Qua-lora il progetto
richiedesse più ore, si prevede un innalzamento massimo settimanale
di 6 h. per complessive 24 h. (ivi comprese attività di organizzazione
non frontali). Tali ore eccedenti dovranno avere gratifica oraria secondo
una tabella unica riformata, equiparabile nella retribuzione a quella prevista
attualmente per le attività aggiuntive di insegnamento relativamente
ai docenti di scuola Superiore (art. 43 CCNL). Appare indispensabile legare
tale richiesta allo sganciamento del budget necessario dall'attuale fondo
di istituto, delegandone il pagamento al Tesoro.
2b.3) RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
a) LAUREA ABILITANTE per accedere all’insegnamento in ogni ordine
e grado di scuola. Infatti negli stati membri della Comunità Europea
il sistema di formazione degli insegnanti prevede ovunque - uniche eccezioni
Italia e Spagna - l’abilitazione alla docenza tramite laurea. Durante gli
ultimi due anni di studio accademico deve essere previsto un corso a carattere
pedagogico-didattico parallelo a quello accademico, con un anno di tirocinio
pratico nella scuola ed esami specifici, mirati anche alla metodologia
generale e della singo-la disciplina, e tesi finale ad indirizzo didattico.
I titoli specifici conseguiti per l'insegnamento nei vari ordini e
gradi di scuola, dovranno venire valutati (ad es: vd. titolo Montessori).
b) Abolizione dei concorsi per esami e graduatorie uniche provinciali
permanenti a scorrimento alle quali si potrà accedere nell’immediato
con almeno 180 gg. di servizio cumulati ed al cui interno dare valore ai
concorsi superati ed ai titoli culturali. Con il nuovo meccanismo l’accesso
sarà garantito, senza limiti di età, al momento del conseguimento
della laurea abilitante: i titoli culturali aggiuntivi ed il servizio eventualmente
svolto, insieme all’anzianità di permanenza in graduatoria, garantiranno
l’acquisizione di punteggio.
c) Nella fase transitoria, istituzione di corsi abilitanti
(o per il conseguimento della idoneità), con tirocinio pratico,
senza limiti di età, riservati a chi, pur avendo accumulato servizio
(360 gg tra gli aass '89 / '90 e '97 / '98), è sprovvisto di abilitazione.
Riapertura graduatorie incarichi e supplenze.
2b.4) AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE IN ITINERE
Premesso che, battaglia fondamentale per l'Unicobas Scuola è
lo sganciamento dalla (falsa) progressione di carriera dall'aggiornamento,
si rivendica innanzitutto l'anno sabatico di aggiornamento per tutto il
personale docente (non solo per Accademie e Conservatori, come vorrebbero
i Confederali nella loro attuale piattaforma), finanziato anche con i fondi
attualmente dirottati sui carrozzoni IRRSAE.
a) ANNO SABATICO a scadenza fissa per i docenti (al momento attuale
ogni 5 anni), in sede universitaria con esonero dal servizio. Specifici
piani sabatici di aggiornamento possono essere previsti in altro ambito
nella logica di progetti che individuino una relazione stretta fra scuola
e territorio.Utilizzazione di una percentuale DOA e dell'esubero per consentire
la fruizione dell'anno sabatico.
b) Riconoscimento (anche economico - vd. voce salario) dell’autoaggiornamento
individuale, rivendicato come parte integrante della preparazione dell’insegnante,
produttiva di momenti di socializzazione educativa e/o di intervento didattico.
c) Aggiornamento collettivo autogestito dal Collegio dei Do-
centi, al di fuori di ogni imposizione (vd. IRRSAE) e di ogni figura istituzionalizzata
(vd. “formatori”) ester na.
d) L’aggiornamento è parte integrante della libertà
di insegnamento. Si respinge pertanto l’aggiornamento imposto o gestito
dall’alto, spesso veicolo di clientele e favoritismi. L’aggiornamento collettivo
in itinere (necessariamente retribuito in modo ben diverso dall’attuale
e per tutte le ore svolte) deve essere deciso ed autogestito direttamente
dai Collegi dei Docenti, ai quali devono essere assegnati i fondi attualmente
a disposizione degli IRRSAE, nell’ottica del progetto didattico elaborato
da ogni singola scuola nell’ambito della propria autonomia. Periodi pieni
di aggiornamento intensivo sono peraltro necessari, ma incompatibili con
il servizio.
e) PERMESSI SABATICI BREVI
Ad ogni docente spettano 10 gg. per anno scolastico, con sostituzione,
per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento, convegni, seminari
di studio, non necessariamente deliberati dai Collegi Docenti.
2b.5) RESTANTE PARTE NORMATIVA
2b.5.1) ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
a.1) Su delibera del Collegio Docenti, fissazione di un massimo
di 40 ore annue per Collegi Docenti, Consigli di classe ed Interclasse,
ricevimento collegiale famiglie, consegna schede e pagelle, riunioni di
plesso o succursali, riunioni per materie e per adozione libri di testo,
incontri preliminari e finali di programmazione/verifica. a.2) Su delibera
del Collegio Docenti, fissazione di un ulteriore monte ore (max 40) per
le attività non di insegnamento, nelle quali siano conteggiate
prioritariamente le ore di programmazione, decise su base annua in modo
flessibile dai Collegi dei Docenti (nelle scuole di ogni ordine e grado),
e quelle connesse con il funzionamento degli organi collegiali. Viene evidenziata
la necessità di prevedere in egual misura la programmazione in tutti
gli ordini e gradi di scuola.
Qualora venga superato il suddetto monte ore annuo, le ore eccedenti
devono essere retribuite come straordinario.
Nel monte ore annuo devono rientrare tutte le operazioni di
scrutinio.
2b.5.2) NOMINA E REVOCA DOCENTI DI PROGETTO
Sulla base dei progetti approvati dal Collegio Docenti, il Collegio
stesso affida mandato agli insegnanti necessari all'attuazione dei medesimi.
Le verifiche in itinere e/o finali e le eventuali proroghe o revoche del
mandato, sono di competenza esclusiva del Collegio Docenti.
2b.5.3) GETTONE PER GLI ELETTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le ore impegnate nelle attività relative a Consigli di
Circolo ed Istituto, Comitati di Valutazione, Commissioni nominate dal
Collegio Docenti, vanno retribuite col fondo di Circolo/Istituto.
2b.5.4) INGRESSO GRATUITO A MUSEI, MOSTRE, EVENTI ARTISTICI E
CULTURALI, TEATRI E CINEMA.
2b.5.5) RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI LIBRI tramite
bonus pre-definiti e/o con detrazioni sui modelli 730 / 740 relativo alla
dichiarazione dei redditi.
2b.5.6) Ripristino delle forme di recupero previste per i donatori
di sangue (abolite dal CCNL '95).
2b.5.7) Sui 10 minuti precedenti l’ingresso degli alunni è
il Collegio dei Docenti a decidere se mantenerne l’onere per gli insegnanti
o eliminarlo, deliberando per il contestuale ingresso a scuola di alunni
ed insegnanti. La responsa-bilità di vigilanza nel periodo successivo
la fine delle lezioni è affidata unicamente al personale in servizio
(docente o ATA che sia) e non a chi ha terminato il proprio orario.
2b.5.8) TRASFERIMENTI, UTILIZZAZIONI E GRADUATORIE RELATIVE
- L'assegnazione del punteggio per la continuità di scuola,
deve rivalutare l'attività svolta continuativamente nella sede di
servizio, indipendentemente dalla sede di titolarità.
2b.5.9) COLLOCAZIONE FUORI RUOLO
I distaccati presso gli IRRSAE e le Associazioni Professionali
(ex art.31 CCNL), al quarto anno di utilizzazione continuativa, vengono
collocati fuori ruolo.
2c) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (ATA)
2c.1) NORMATIVA GENERALE
a) Riguardo agli elementi confrontabili, perequazione con
i docenti in materia di:
- sostituzione assenze (abolizione dell'art. 7 della L. 426 /
90 e delle successive modificazioni dello stesso, sino alla sostituibilità
anche per solo gg. 6);
- trasferimenti;
- giorno libero, festività e periodi estivi (per gli ausiliari
chiusura delle scuole non sedi di direzione o presidenza, per le
altre figure retribuzione straordinaria);
- per i non residenti nel comune di servizio, istituzione di
indennità specifiche di viaggio o di missione, nonché di
buoni pasto; 2c.2) ORARIO
a) Orario di 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, per la
valorizzazione del servizio in relazione all’accresciuta componente educativa
del lavoro ATA riformato secondo gli obiettivi della presente piattaforma
ed alla partecipazione alle attività collegiali.
2c.3) ORGANICI
a) Ampliamento degli organici, vincolandoli al numero delle classi,
alle dimensioni complessi ve dell’edificio scolastico e delle strutture
annesse, all’eventuale istituzione di corsi sperimentali e del tempo pieno,
alla presenza di portatori di handicap, al numero del personale in servizio,
con la creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva ATA di Circolo ed
Istituto.
b) Istituzione di organici per i Distretti Scolastici.
c) Istituzione di una Dotazione Organica specifica di Collaboratori
Tecnici in ogni grado di scuola, in funzione delle strutture di laboratorio
da attivare;
d) Determinazione degli organici degli Assistenti Tecnici, sulla
base del numero dei laboratori sui quali sono impegnati e non come avviene
oggi a seguito di una delibera della Giunta Esecutiva del Consiglio di
Istituto.
2c.4) PROFILI PROFESSIONALI
a) Passaggio dalla Terza alla Quarta qualifica funzionale dei
Collaboratori Scolastici (o equiparati);
b) Passaggio dalla Quarta alla Quinta qualifica funzionale degli
Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici (o equiparati);
c) Istituzione della figura del Direttore Amministrativo Contabile
in tutti gli Ordini e Gradi di scuola, compresi Conservatori ed Accademie,
collocato nell'Ottava qualifica funzionale (titolo di accesso: laurea in
economia e commercio). In prima istanza, inserimento nella qualifica tramite
corsi di formazione di livello universitario e graduatoria per titoli.
Il Direttore Amministrativo Contabile applica le norme di contabilità
generale dello Stato, anche nell'ambito di norme e regolamenti specifici
di settore e della gestione dei capitoli di bilancio. Dirige i servizi
contabili per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Istituzione
scolastica. Ha responsabilità dirette in atti amministrativi relativi
a stipendi per il personale non di ruolo, ricostruzioni di carriera, ricongiunzioni
dei periodi assicurativi, riscatto e calcolo di pensioni e buonuscite;
d) Istituzione della figura del Vice Direttore Amministrativo
(attuale Responsabile Amministrati-vo), inquadrato nella sesta qualifica
funzionale. Sanatoria per il personale in servizio, previa frequenza di
corsi ad hoc.
2c.5) RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
a) Diploma di qualifica e/o di maturità per le nuove assunzioni.
Istituzione di corsi specifici mirati alle funzioni dei coadiutori educativi
o degli amministrativi. Laurea per l'accesso ai ruoli di Direttore Amministrativo
Contabile.
b) Abolizione dei concorsi per esami e graduatorie uniche provinciali
permanenti, il cui accesso sia riservato a chi ha cumulato almeno 180 gg.
di servizio. Il servizio prestato e l’eventuale superamento di concorsi
devono dare titolo all’acquisizione di punteggio.
2c.5) AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE IN ITINERE
a) Da definire in relazioneall’accresciuto grado di partecipazione
al processo educativo ed alle nuove mansioni amministrative, in considerazione
degli obiettivi della presente piattaforma.
2c.6) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ATA
a) Inserimento pieno - pur nella necessaria distinzione dal ruolo
docente - nel processo educativo delle figure attualmente in diretto rapporto
con esso (Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici), attraverso la
loro definizione complessiva di Collaboratori Educativi (Collaboratori
Tecnici Educativi e Collaboratori Ausiliari Educativi);
b) Individuazione di un preciso ruolo di coadiuzione educativa;
c) Passaggio del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello
stato (scuole di ogni ordine e grado sino all’Università);
d) Istituzione dell'indennità di rischio per gli assistenti
tecnici, per le responsabilità derivanti dall L. 626 su igiene e
sicurezza nei posti di lavoro;
e) Istituzione di un'indennità aggiuntiva per gli Assistenti
Amministrativi, proporzionale al numero degli alunni;
f) Istituzione di un'indennità per i Collaboratori Scolastici
pro- porzionale alla planimetria della scuola in cui prestano servizio.
2d) PRECARIATO DOCENTE ED ATA
Per tutto il personale, sia docente che ATA:
a) totale perequazione normativa e salariale fra il personale
di ruolo e quello precario (guarentigie su procedimenti disciplinari);
b) sia ai fini della ricostruzione della carriera che pensionistici,
riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo;
c) ripristino della retribuzione estiva dopo 180 gg. di servizio
(cumulabili nel corso dell’anno scolastico);
d) diritto a fruire di giorni di malattia retribuiti a partire
dall’inizio dell’anno scolastico, indipendentemente dal servizio precedentemente
prestato;
e) diritto a fruire di 30 gg. di malattia per anno scolastico
interamente retribuiti per i supplenti temporanei di ogni ordine e grado
di scuola;
f) diritto per gli incaricati annuali a fruire della piena retribuzione
dei giorni di malattia, anche se alla prima nomina;
g) ripristino della retribuzione del giorno di riposo settimanale,
dopo la maturazione di 6 gg. lavorativi, come previsto dal diritto del
lavoro;
h) nella fase transitoria, precedente l’istituzione della DOA
di Istituto/Circolo, nomina dell’insegnante supplente per assenze oltre
i 5 gg. nella secondaria e per assenze giornaliere nella primaria.
i) Salario di anzianità anche per il personale precario,
come avviene attualmente già per gli insegnanti di Religione Cattolica.
2e) PRECARIATO DOCENTE
a) Eliminazione dell’obbligo dell’anno di prova e del corso di
formazione per chi è già inserito nel canale per titoli del
Doppio Canale e per quanti entreranno nel canale unico a scorrimento previsto
dalla presente piattaforma (vd. punto relativo a formazione iniziale e
reclutamento);
b) Creazione di corsi gratuiti polivalenti di specializzazione
sul sostegno dei portatori di handicap, per i precari inseriti nel canale
per titoli. Eliminazione dei corsi-farsa per la riconversione del
personale di ruolo. Libero accesso per i precari ai corsi finalizzati all’insegnamento
della lingua straniera nella Scuola Elementare, oggi riservati al personale
di ruolo.
2f) PRECARIATO ATA
a) Sostituzione dell’art. 7 della L. 426 e delle successive modificazioni
dello stesso, con la conseguente possibilità di ottenere la retribuzione
delle ferie natalizie e degli altri periodi di chiusura delle scuole;
b) Validità, al fine del punteggio, del servizio prestato
in altre Amministrazioni (Ministeri, Enti Locali, etc.)
3) SALARIO
3a) RIVALUTAZIONE DELLO STIPENDIO BASE DI DOCENTI ED ATA
a) Si chiede una sostanziale rivalutazione dello stipendio base
tabellare rispetto all’inflazione reale che ha già falcidiato in
modo pesante il potere d’acquisto dei salari del comparto scuola nel periodo
di “latitanza contrattuale” (anni ’91, ’92, ’93). A ciò s'è
aggiunta la scomparsa dell'indennità di funzione (introdotta nell'88
ed eliminata nel '95) e la trasformazione degli scatti biennali in "gradini"
e "gradoni", cosa che ha ridotto pesantemente le garanzie di tenuta dello
stipendio. L’inflazione reale, tenuto conto dell’aumento del costo del
denaro (e della vita), dei tassi di interesse bancario e della fluttuazione
della lira fuori dal Serpente Monetario Europeo, si attesta oggi sul 5
%: a tale cifra occorre riferirsi per calcolare la rivalutazione richiesta
per l'ultimo anno, mentre per i periodi precedenti occorre attestarsi su
richieste di recupero pari all'11% su base annua. Il salario va agganciato
alla media europea tramite la reintroduzione dell'indennità di funzione
docente. Parimenti vanno seconda delle competenze
del personale ATA, e per tutti vanno ridisegnati e reintrodotti gli scatti
biennali di anzianità.
b) Parità di trattamento economico tra precari docenti
ed ATA e personale di ruolo a parità di anzianità e funzione
(scatti di anzianità anche per i precari).
c) Indennità speciale aggiuntiva per chi lavora fuori
comune. Eliminazione dell’obbligo di residenza nel comune. Trattamento
con indennità di trasferta come per i commissari degli esami di
maturità. Riconoscimento danni in itinere riportati in prossimità
dell’orario scolastico, subiti per raggiungere la scuola.
3b) SALARIO DELL'AREA DEL RUOLO UNICO DOCENTE L'area della funzione
docente è ridisegnata in modo unitario, dalla Scuola dell'Infanzia
all'attuale Secondaria Superiore.
Gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali
in paga base, sono i seguenti:
3b.1)SALARIO BASE TABELLARE
a) posizione stipendiale tabellare adeguata alla media europea,
secondo allegata tabella A, e mantenimento dell'indennità integrativa
speciale (senza IRPEF, come da sentenza);
b) indennità di funzione docente di £. 500.000 nette
mensili a parziale riconoscimento del lavoro sommerso, che in termini orari
e di carico di lavoro rimane comunque non quantificabile;
c) scatto biennale di anzianità di £. 1.628.000
nette (equivalenti ad un aumento mensile di £. 62.615) dall'inizio
carriera al 20° anno di attività. Ulteriore scatto biennale
per gli anni successivi, pagato al 50% del precedente, per un importo di
£. 814.000 nette (vd. tab. A);
d) ricadute salariali del rilancio e della ricomposizione della
funzione docente, rivendicata in sede progettuale e normativa: totale unificazione
stipendiale fra tutti i docenti di pari anzianità, a partire dall’1/1/’94
(ruolo unico docente), con riconoscimento del titolo di laurea ai fini
pensionistici. 3b.2)SALARIO AGGIUN- TIVO, per attività continuative
svolte come docente di progetto, pagato dalle DPT, interamente pensionabile
ed in busta paga, non più legato alla proprietà privata di
alcuni sul fondo di istituto (vd. tab. B). Le cifre di riferimento tabellari
sono quelle previste nell'ultimo contratto scuola ('95) rivalutandole
alla luce degli aumenti proposti e la retribuzione delle stesse va garantita
senza deroghe, superando però la distinzione fra attività
aggiuntive d'insegnamento ed attività funzionali, equiparando la
retribuzione a quella prevista per le prime ed al livello degli attuali
docenti laureati della scuola Secondaria Superiore. Anche per questo occorre
sganciarne il pagamento dal budget di istituto: infatti le tabelle previste
non avrebbero altrimenti attuazione pratica. Così è successo
in questi anni: dal momento che le ore aggiuntive sono state pagate con
i residui del fondo, sono state pagate forfettariamente e il quantum tabellare
non è stato rispettato. Il lavoro aggiuntivo viene invece, con la
presente ipotesi di piattaforma, liquidato secondo le tabelle appena menzionate
(vd. tab. B).
- Il residuo fondo di Circolo/Istituto continua a venire formato
secondo i parametri vigenti e ridefinito per la retribuzione secondo l'allegata
tab. C.
- L'assegnazione del fondo dovrà avvenire seguendo criteri
di massima trasparenza e pubblicità, garantendone - entro il primo
mese dell'anno successivo alle attività retribuite - la pubblicazione
all'albo della scuola con l'indicazione dell'ammontare complessivo del
fondo, dei nominativi del personale coinvolto e delle rispettive ore retribuite.
Il Collegio Docenti fissa in piena autonomia i criteri per l'assegnazione
del fondo.
3b.3) SALARIO ACCESSORIO
a) Salario integrativo, legato al rimanente fondo di istituto,
per ulteriori attività collegiali, didattiche, funzionali, di aggiornamento,
pagate dalla rispettiva scuola di servizio.
3b.4) COORDINATORE DIDATTICO
Viene eletto ogni 3 anni dal Collegio Docenti fra gli insegnanti
con almeno 5 anni di anzianità di servizio che abbiano frequentato
un corso specifico da istituirsi e viene inquadrato secondo una posizione
stipendiale analoga a quella dell'attuale nono livello. Inquadramento che
viene conservato solo per gli anni di durata della carica.
3c) SALARIO DEL PERSONALE ATA
Gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali
si articolano sui seguenti profili:
a) Direttore Amministrativo Contabile
- inquadramento economico pari all'attuale ottavo livello, previa
rivalutazione prevista per il resto del personale.
b) Responsabile Amministrativo (Vice Direttore Amministrativo):
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità
integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza );
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione
della funzione, pari a £. 500.000 nette mensili sulla rispettiva
posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- ulteriore salario aggiuntivo (indennità di funzione), legato
al fondo di istituto (vd. tab. B).
c) Assistenti Amministrativi ed equiparati:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità
integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione
della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva
posizione stipendiale;
- indennità integrativa di £. 200.000 nette mensili per
il riconoscimento delle eventuali mansioni superiori svolte;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- ulteriore salario aggiuntivo legato al fondo di istituto (vd. tab.
B).
d) Assistenti Tecnici:
- si differenziano dagli Assistenti Amministrativi per l'indennità
integrativa di £.150.000 per il riconoscimento di quella mansione
di supporto didattico prevista nella presente piattaforma;
e) Collaboratori Scolastici:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità
integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione
della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva
posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- indennità integrativa di £.150.000 per il riconoscimento
di quella mansione di supporto didattico prevista nella presente piattaforma;
f) Guardarobieri e Aiuto Cuochi:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità
integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione
della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva
posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A.
Per tutti:
a) indennità per l’aggiornamento collettivo deciso, per
quanto riguarda la parte di sussidio didattico dal Consiglio del Personale
docente ed ATA e per quanto attiene all’aggiornamento amministrativo dall'Assemblea
degli ATA;
b) perequazione stipendiale tra ATA della scuola ed ATA
dell’Università (ex contratto ’88/’90) e degli Enti Locali nelle
condizioni economiche e normative più vantaggiose.
3c.1) SALARIO ACCESSORIO
a) salario integrativo legato
al rimanente fondo di istituto per ulteriori attività collegiali, di servizio, pagate dalla rispettiva scuola, secondo la tab. D allegata alla presente piattaforma (voci rivalutate di almeno un terzo rispetto a quelle vigenti).
3d) LIQUIDAZIONI
a) Dovranno essere calcolate anche su tutta l'indennità
integrativa speciale (I.I.S.), oltre che su tutto lo stipendio-base, comprensivo
dell'indennità di funzione docente, del salario aggiuntivo, dell'indennità
di vacanza contrattuale e degli scatti biennali di anzianità.
b) ANTICIPI SULLA LIQUIDAZIONE
Possibilità, anche per il personale della scuola, di fruire
di anticipi sulla liquidazione pari al 75% del maturato, dopo 5 anni di
servizio.
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il passaggio al TFR dovrà prevedere la opzionalità
di scelta da parte di ciascun lavoratore del comparto, ribadendo comunque
che il passaggio a tale regime comporta la scelta conseguente di abbinarsi
al fondo pensioni gestito dagli "amici" dei sindacati cosiddetti "maggiormente
rappresentativi".
4) PENSIONI
4a) RIFIUTO DELLA CONTRORIFORMA PENSIONISTICA
Premesso che l'Unicobas scuola si oppone alla continua rideterminazione
dell'assetto pensionistico, operata anno dopo anno in sede di legge finanziaria
(e le ultime due sono state le più pesanti, discriminando in particolare
i lavoratori della scuola con il blocco operato su decine di migliaia di
docenti ed ATA), rivendichiamo per la scuola lo stesso trattamento riservato
dallo stato ad altre categorie del pubblico impiego (ad es. i ferrovieri),
tramite il meccanismo del prepensiona mento: abbuono facoltativo di 7 anni
di contribuzioni ai fini pensionistici per gli insegnanti con almeno 16
anni di anzianità di servizio.
Rifiutiamo l’elevazione obbligatoria dell’età pensionabile
a 65 e 60 anni: in particolare in una professione come quella dell’insegnamento
significa negare la specificità di un impegno lavorativo atipico
in quanto estremamente “concentrato” e l’esigenza per gli utenti di poter
fare riferimento ad un personale sempre motivato.
Rifiutiamo la riduzione della pensione ad una pensione sociale,
derivante dal calcolo dell’indennità per i nuovi assunti sull’intero
iter lavorativo (anni dal '91 in poi). Rivendichiamo invece, come pensione
giusta dopo un impegno lavorativo pluriennale, un’indennità pari
all’ultimo stipendio (garanzia vigente, fra i pubblici dipendenti, per
i dipendenti della Banca d'Italia).
Si ribadisce il rifiuto del decreto legge del 16.9.'96 n.°
564, che prevede il taglio pensionistico del 50 % dopo 365 gg. di malattia
a partire dal 16.11.'96.
Si rivendica per tutti la pensione d'anzianità con 35
anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.
4b) RIAGGANCIO DELLE PENSIONI ALLE DINAMICHE SALARIALI
4c) BENEFICI CONTRATTUALI
a) Benefici contrattuali con valore perenne, anche dopo i termini
di scadenza dei contratti.
4d) MAGGIORAZIONE DEL CALCOLO PENSIONISTICO
Ai docenti che volontariamente garantiscano la CONTINUITA' DIDATTICA
per un triennio (in analogia con il trattamento dei docenti in servizio
all'estero) viene riconosciuto un anno figurativo valido ai fini pensionistici,
con particolare riguardo alle scuole cui afferiscano alunni con alto tasso
di disagio socio-economico o che siano inserite in zone a rischio. Stesso
trattamento viene riservato ai docenti perdenti posto e privi di titolarità
per almeno un triennio. Viene rifiutata la triennalizzazione dei trasferimenti
richiesta dai Confederali (o la quinquennalizzazione che vorrebbe lo SNALS).
5) ASSISTENZA
a) Assicurazione per il personale su tutti i momenti lavorativi,
estesa anche come copertura dei tragitti necessari per raggiungere il posto
di lavoro, a carico dello Stato, così come avviene per le altre
categorie.
b) Libera adesione ad Enti mutualistici: fine della trattenuta
obbligatoria per l’ENAM.
6) STATO GIURIDICO
Si chiede la revisione dello stato giuridico alla luce dell'uscita dal DL 29 / 93. Va rivisto il Testo Unico (297/94), riportando la situazione normativa allo stato precedente la privatizzazione del rapporto di lavoro. Anche le dizioni vanno ricorrette. Per il personale assunto a tempo indeterminato va reintrodotto il termine "di ruolo".
7) NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI
a) PRECARI. Il personale precario (non di ruolo, ex incaricato
a tempo determinato) non può più venire sanzionato tramite
censura direttamente dal dirigente scolastico, bensì la proposta
di sanzione deve seguire l'iter previsto per il personale di ruolo (ex
incaricato a tempo indeterminato).
b) CONTESTAZIONI D'ADDEBITO
I termini per le controdeduzioni da parte del lavoratore a seguito
di contestazione d'addebito, salgono a gg. 15.
c) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A 6 MESI
Le competenze in materia disciplinare, per tutti gli insegnanti,
area del ruolo unico docente, passano integralmente alle relative Commissioni
ed ai relativi Consigli istituiti presso i Consigli Scolastici Provinciali
(da istituirsi per la Scuola Superiore, oggi insediati presso il CNI).
d) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER PERIODI SUPERIORI AI 6 MESI
E DESTITUZIONE
Sono vagliate ed eventualmente disposte da apposita Commissione
da istituirsi presso il CNPI. e) COMMISSIONI PARITE- TICHE PER DOCENTI
ED ATA
Si chiede l'attuazione delle norme del Dlgs 297 / 94 in relazione
alla creazione delle Commissioni paritetiche, oggi istituite solo per il
personale ATA.
.
8) RICORSI - GRADUATO- RIE TRASFERIMENTI - NOMINE
I termini per la presentazione di ricorsi avverso le graduatorie
affisse (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, etc.),
salgono a gg. 15, in analogia con i tempi già previsti per i ricorsi
gerarchici a seguito di incarichi e supplenze.
L'assegnazione di supplenze ed incarichi superiori a gg. 7, vanno
comunque comunicate all'interessato tramite telegramma. Tale assegnazione
va disposta tramite nomina del Provveditore o del Coordinatore Didattico
(non più tramite contratti a termine).
9) RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
a) Il Consiglio Nazionale dell'Istruzione (CNI) recupera il termine
"Pubblica" sottratto nel Febbraio '97 dalle disposizioni Bassanini (collegato
alla Finanziaria). Esso torna ad essere il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione (CNPI) e viene riformato allargando la quota di rappresentanti
del personale ATA, presenti oggi in misura percentualmente inferiore a
quella prevista per il corpo docente. Il CNPI acquisisce competenze decisionali
su tutto quanto in materia scolastica, mentre oggi ha competenze meramente
consultive.
b) I Consigli Scolastici Provinciali (CSP) vengono riformati
allargando la quota di rappresentanti del personale ATA, presenti oggi
in misura percentualmente inferiore a quella prevista per il corpo docente.
Il CNPI acquisisce competenze decisionali su tutto quanto in materia scolastica,
mentre oggi ha competenze meramente consultive. Vengono restituite ai CSP
le competenze relative ai piani di razionalizzazione oggi tolte loro dal
DL 59 / 97 e viene accordata ai CSP la titolarità a decidere nel
merito.
c) Il Consiglio di Circolo/Istituto, mantiene le attuali competenze.
Si rifiuta la proposta di legge cosiddetta di riforma degli OOCC, in particolare
laddove assegna al Consiglio la definizione del PEI. La composizione del
Consiglio deve conservare l'attuale composizione relativamente alle componenti.
Si esclude la partecipazione, anche a titolo consultivo, di rappresentanti
di aziende ed enti privati.
d) Il Collegio dei Docenti, mantiene l'attuale struttura e le
attuali competenze. Si rifiuta la creazione della Giunta nominata dal Dirigente
Scolastico e la suddivisione strutturale dell'organismo in Commissioni
coordinate da "figure di sistema" dallo stesso designate. Si afferma che
spetta al Collegio la designazione del Collaboratore Vicario/Vice Preside
- per noi Vice Coordinatore Didattico - (indicato dal maggior numero
di voti conseguiti) e degli altri collaboratori. Tali funzioni non possono
venire assunte per più di un triennio. Il Collegio nomina il Coordinatore
Didattico (che secondo la presente piattaforma sostituisce la figura del
Dirigente Scolastico). Il Collegio nella scuola elementare decide sull'assegnazione
delle aree (come era prima della L 148 / 90). Per la convocazione straordinaria
di un Collegio si stabilisce che occorra un quinto di firme dei docenti.
10) DIRITTI SINDACALI
L’Unicobas Scuola, realtà di base, ma al contempo organizzazione
sindacale a tutti gli effetti, si pone l’obiettivo di portare le richieste
di categoria in sede di trattativa nazionale e di far contare le istanze
del personale della scuola senza distinzioni in tutti i momenti istituzionalmente
deputati ad accoglierle. L’Unicobas Scuola, in virtù delle proprie
prerogative, riconosciute anche dalla magistratura del lavoro, ha ottenuto
la fruizione di fondamentali diritti sindacali, quali il diritto di assemblea
in orario di servizio ed in talune province il rico-noscimento dei permessi
brevi, la possibilità di occupare locali nelle scuole per le proprie
sezioni sindacali e di affiggere bacheche. L'organizzazione è presente
nelle trattative decentrate provinciali in numerosi Provveditorati. L’Unicobas
Scuola vuole infine veder riconosciuto il proprio diritto all’ammissione
alle trattative contrattuali, nazionali e decentrate, per poter far contare
la rappresentatività conquistata nelle iniziative di lotta e nelle
elezioni di categoria (vd. i risultati conseguiti nelle elezioni per il
rinnovo del CNPI, dei CSP e dei Comitati ENAM).
a) DIRITTO DI ASSEMBLEA
- Ore per assemblee sindacali in orario di servizio da 10 a 20
annue pro-capite, a fruizione individualmente decisa, senza massimo mensile
disposto per scuola. Possibilità per il personale di recuperare
nell'a.s. successivo le ore residue non utilizzate nel corso dell'anno
scolastico.
- Tempi e durata. Per le riunioni distrettuali, territoriali
e provinciali, l'assemblea può essere convocata anche per h. 4.
- Indizioni. Le OOSS devono comunicare l'indizione di assemblee
in orario di servizio almeno 5 gg prima della data prevista e per le assemblee
territoriali, distrettuali e provinciali, con un anticipo di almeno gg.
3. Le note di indizione devono essere portate a conoscenza nel giorno di
arrivo e controfirmate da tutto il personale che dovrà essere chiamato
ad esprimere la propria adesione o meno sulla medesima comunicazione scritta.
Nessuna attestazione di partecipazione è richiedibile da parte del
Dirigente Scolastico.
b) DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI
- Bacheca sindacale. Deve essere assegnata a qualsiasi OS, gruppo
di lavoratori, etc., ne faccia richiesta, ed affissa in luoghi ben visibili
ed accessibili, da tutto il personale della scuola, nonché da studenti
e genitori.
- Permessi ed aspettative annue. Le aspettative annue vanno ripartite
secondo la rappresentatività conseguita dalle OOSS nelle elezioni
di categoria (CNPI-CSP), in ragione di una ogni 5.000 voti
validi riportati, anche convertibili in monte ore annuo. Un ulteriore monte
ore di permessi (convertibili in aspettative annue) spetta ad ogni singola
OS sulla base della propria rappresentatività a livello provinciale.
Il novero globale delle aspettative viene computato nella misura di una
ogni 1000 addetti e garantendo la fruizione di almeno una aspettativa per
le liste sindacali che abbiano raggiunto il 5% dei voti validi. Inoltre
ai rappresentanti sindacali di scuola, spettano i permessi sindacali connessi
allo svolgimento di assemblee di istituto, contrattazioni di istituto e
riunioni degli organismi statutari della propria OS, per un monte ore annuo
di 120 h. Stesso monte ore va garantito ai rappresentanti per l'igiene
e la sicurezza nei posti di lavoro, eletti ai sensi della L. 626 / 94.
Il godimento dei distacchi sindacali, sotto forma di aspettative annue
retribuite o di monte ore di permessi, è deciso in proprio dalle
OOSS cui sono assegnati. Ai rappresentanti sindacali va garantita, a richiesta,
la possibilità di ottenere il part-time.
c) CONTRATTAZIONE DI CIRCOLO/ISTITUTO
- Informazione ed esame (richiedibili su tutti i seguenti punti):
* contingenti personale necessario per le prestazioni indispensabili
in caso di sciopero (docenti ed ATA) e di assemblea (ATA);
* distribuzione del fondo di istituto: criteri e priorità;
* criteri di utilizzazione del personale (anche in ordine alla
mobilità interna) docente ed ATA;
* criteri di attuazione delle iniziative di aggiornamento e formazione
in servizio, comprensivi dei periodi sabatici brevi;
* criteri di fruizione dei permessi sindacali e relativi alla
L 626 / 94;
* criteri di utilizzazione delle risorse della scuola (palestre,
laboratori, etc.);
* criteri generali in materia di orario di lavoro del personale;
* interpretazione delle disposizioni dei contratti decentrati;
* criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti;
* criteri in merito alle graduatorie di istituto in caso di contrazione
dell'organico, accorpamenti, fusioni, soppressioni e verticalizzazioni;
* criteri e modalità organizzative per l'assunzione
ed il mantenimento in servizio del personale non di ruolo.
- L'informazione è sempre richiedibile preventivamente.
Ogni OOSS accreditata ha diritto ad avere copia di tutto quanto venga prodotto
dalla scuola in ambito amministrativo, contabile ed in materia di organici,
nonché per quanto su elencato.
- L'organico è materia di contrattazione scuola per scuola.
d)CONTRATTAZIONI DECENTRATE NAZIONALI E PROVINCIALI
Oltre a quanto già previsto dal CCNL del '95, sono materia
di contrattazione:
- Circolari ministeriali e provveditoriali (al rispettivo ambito
di contrattazione);
- Determinazione degli organici e formazione delle classi.
e) INDICI DI RAPPRESEN- TATIVITA' AI VARI LIVELLI - TRATTATIVE
NAZIONALI E DECENTRATE
Nel ribadire, quale punto fondamentale della piattaforma dell'Unicobas,
l'uscita del comparto scuola dal dl 29 / 93, si riafferma la perversità
del meccanismo che ha portato alla creazione dell'ARAN, sorta di agenzia
privata per la contrattazione nazionale, della quale si chiede la soppressione.
Devono venire ammesse alle TRATTATIVE NAZIONALI e DECENTRATE
le OOSS che abbiano riportato almeno il 3% dei voti validi su base nazionale
nelle elezioni del CNPI, o con la stessa consistenza rispetto al totale
delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti.
Devono venire ammesse alle TRATTATIVE DECENTRATE PROVINCIALI
le OOSS che abbiano riportato almeno il 5% dei voti validi
su base locale nelle elezioni dei CSP, o con la stessa consistenza rispetto
al totale delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti.
f) LEGGE 146/90 SULLA "REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO"
Tale legge, introdotta appositamente per sterilizzare il diritto
di sciopero e mettere "in condizione di non nuocere" il sindacalismo alternativo
- nato in questo Paese nella scuola - mostra la sua anticostituzionalità
nel modo in cui "regolamenta" secondo un'ottica di parte e nelle deleghe
che vi sono contenute. E' stato a causa di questa legge che nella scuola
si sono introdotti divieti un tempo inconcepibili, ed indotti "bisogni
primari" (come quello della pagella) realmente singolari. E' per questo
che, ad esempio, i docenti possono scioperare meno degli addetti alle unità
coronariche degli ospedali. Occorre quindi una riforma radicale.
E' inaccettabile che non si possano prorogare gli scrutini di
fine anno, vietandone lo sciopero persino per un giorno, così come
l'assurdo limite di 5 gg. per la procastinazione di quelli del primo quadrimestre
(cose introdotte nell'interpretazione lasciata dal legislatore ai sindacati
cosiddetti "maggiormente rappresentativi" ed al loro accordo con la controparte,
nonché alla Commissione di "Garanzia" sul diritto di sciopero ed
al suo inverecondo "Lodo"). Gli scrutini vanno reinseriti nel monte ore
delle attività funzionali e scorporati dagli obblighi di funzione.
La rivendicazione dell'Uni- cobas si basa sul ripristino della
legalità, tramite:
a) (SCRUTINI) la reintroduzione della possibilità di esercitare
il diritto di sciopero (costituzionalmente garantito) su qualsiasi delle
attività legate alla funzione docente. Si chiede pertanto che venga
ritenuto legittimo il blocco degli scrutini del primo quadrimestre almeno
per un mese e di quelli finali per almeno 15 gg.;
b) la parificazione del mon-te giorni di sciopero per l'
area del ruolo unico docente (attualmente materne ed elementari
- considerate evidentemente scuole di "baby sitters" - possono scioperare
solo per gg. 8, contro i 12 di medie e superiori). Si chiede per tutti
l'innalzamento di tale assurdo limite (non previsto per gli ATA, ma neanche
nei trasporti) a gg. 30 annui;
c) il superamento del limite di max gg. 2 consecutivi di sciopero,
previsto persino nel caso di scioperi orari o di attività non di
insegnamento, nonché dell'intervallo di gg. 10 fra un'iniziativa
di sciopero e l'altra;
d) il superamento della ritenuta ultrattiva che consente all'amministrazione
di trattenere l'equivalente di una giornata di lavoro per uno sciopero
di h. 2;
e) la riduzione a gg. 10 del termine di preavviso richiesto alle
OOSS per l'indizione di scioperi (nell'accordo confederali, SNALS - amministrazione,
portato a gg. 15 nonostante la L 146/90 ne prescrivesse appunto 10);
f) lo svincolo degli scioperi sulle attività non d'insegnamento
dal limite assurdo di max gg. 2, rendendo possibile su ciò lo sciopero
a tempo indeterminato;
g) l'abolizione del contingentamento a livello di singola istituzione
scolastica, per personale docente ed ATA, nel caso di adesione significativa
allo sciopero e nella sua applicazione solo superati i limiti di giorni
imposti;
h) l'affermazione piena del principio costituzionale che garantisce
il diritto di aderire ad uno sciopero, non condizionando tale diritto ad
alcun tempo di adesione. Tale concetto va ribadito eliminando il marchingesno
pensato da Confederali ed Amministrazione con l'ultimo contratto, tramite
il quale il Dirigente Scolastico potrebbe "contingentare" (negando in toto
il diritto di sciopero) il personale che non si è preventivamente
dichiarato in sciopero, persino se si è avvalso del diritto di non
rispondere.