Regolamento recante norme
in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge
23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare
l'articolo 205;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed il
successivo regolamento di attuazione dell'art. 1 della citata legge approvato
con D.M. n. 323/1999;
Visto il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia
di riordino dei cicli dell'istruzione, ed in particolare gli articoli 3
e 6;
Visto il regolamento, recante norme in materia di
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adottato con decreto
ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il programma quinquennale di progressiva attuazione
della legge n. 30/2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal
Governo alle commissioni parlamentari in data 17 novembre 2000, ai sensi
dell'articolo 6 comma 1 della citata legge n. 30/2000;
Considerato che la Camera dei Deputati con risoluzione
n. 6-00155 del 12 dicembre 2000 e il Senato della Repubblica con risoluzione
n. 6-00057 del 21 dicembre 2000, impegnano il Governo ad attuare l'ipotesi
che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della
riforma nell'anno scolastico 2001/2002;
Ritenuta la necessità dare attuazione a partire
dall'anno scolastico 2001/2002 agli impegni sui tempi e le modalità
di attuazione della citata legge n. 30/2000, previsti dalle citate risoluzioni
parlamentari, con conseguente e graduale soppressione delle disposizioni
emanate in materia dal decreto n. 234/2000 per i curricoli sperimentali
e di ordinamento funzionanti nelle scuole elementari, medie ed istituti
comprensivi, ai sensi dell'articolo del citato decreto;
Considerato che le citate risoluzioni parlamentari
prevedono che la formulazione degli indirizzi riferiti alle singole parti
del programma quinquennale di attuazione valgono, in fase di prima attuazione
come parere sulle linee e gli indirizzi di cui all'art. 8 comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, richiamato dall'articolo
6, comma 6 ultima parte della legge n. 30/2000;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione espresso nell'adunanza del 2001;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale
del 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988 (nota n. ........ del 2001);
Art. 1 - Obiettivi generali del processo formativo
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275
il curricolo della scuola di base, che ha la durata di sette anni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio
2000 n. 30 e per le finalità di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 gli obiettivi
generali del processo formativo della scuola di base sono i seguenti:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle
abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza
civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione
all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità
di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità
delle opzioni culturali successive.
3. L'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente regolamento, contiene le indicazioni per l'attuazione del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2 - Orario obbligatorio dei curricoli
1. L'orario obbligatorio annuale complessivo del
curricolo della scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto
per gli ambiti disciplinari e le singole discipline, di cui al successivo
comma 3, dalle ore settimanali di insegnamento della religione cattolica,
di cui al comma 5, e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata
alle istituzioni scolastiche.
2. In relazione a specifiche esigenze delle famiglie,
socioculturali e didattiche, il monte ore della quota annuale obbligatoria,
riservata alle istituzioni scolastiche, può essere incrementato
fino a 330 ore.
3. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 1 lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 il monte ore
annuale degli ambiti disciplinari e delle singole discipline è articolato
negli anni come segue:
A) Nei primi due anni gli ambiti sono i seguenti:
– linguistico-espressivo che comprende l'italiano,
una lingua europea moderna, le discipline artistiche, musicali e motorie;
matematico-scientifico, che comprende la matematica, le scienze e la tecnologia;
– antropologico-ambientale, che comprende la storia,
la geografia e le scienze sociali.
Il monte ore biennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forme di flessibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, si articola in: 832 ore per l'ambito linguistico-espressivo; 450 per l'ambito matematico-scientifico e 192 ore per l'ambito antropologico-ambientale.
B) Nei tre anni successivi gli ambiti disciplinari sono i seguenti:
– linguistico-espressivo che comprende l'italiano,
una lingua europea moderna, le discipline artistiche, musicali e motorie;
matematico; scientifico- tecnologico, che comprende le scienze e la tecnologia;
– geo-storico-sociale, che comprende la storia,
la geografia e le scienze sociali.
Il monte ore triennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forme di flessibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, si articola in: 1056 ore per l'ambito linguistico espressivo; 483 ore per l'ambito matematico; 384 ore per l'ambito scientifico-tecnologico e 288 ore per l'ambito geo-storico-sociale.
C) Negli ultimi due anni le singole discipline sono le seguenti:
– italiano;
– storia;
– geografia;
– scienze sociali;
– prima lingua europea moderna;
– seconda lingua europea moderna;
– matematica;
– scienze;
– scienze motorie;
– tecnologia;
– arte e immagine, musica.
Il monte ore biennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forma di flessibilità previste, si articola in: italiano 260 ore; storia, geografia e scienze sociali 220 ore; prima lingua europea moderna 130 ore; seconda lingua europea moderna 80 ore; matematica 240 ore; scienze 180 ore; scienze motorie 120 ore; tecnologia 130 ore; arte e immagine 106 ore; musica 106 ore. Negli ultimi due anni del settennio è obbligatorio l'insegnamento della lingua inglese come seconda lingua europea moderna, qualora non sia già stata impartita come prima lingua europea moderna.
4. Ai fini del progressivo sviluppo del curricolo,
le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto
delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione
dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti,
anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica.
5. In attesa della necessaria revisione di taluni
punti dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la conferenza
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica del 16 dicembre 1985 n. 751, modificata dalla successiva
intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1990 n. 202 e della revisione dei curricoli per l'insegnamento
della religione cattolica nella scuola di base, a norma del punto 1.2 della
suddetta intesa, all'insegnamento della religione cattolica nella scuola
di base sono assegnate per i primi cinque anni due ore settimanali e per
gli ultimi due anni un'ora settimanale. fino all'elaborazione dei curricoli
sopra citati le istituzioni scolastiche potranno adottare i programmi di
insegnamento sperimentati negli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000,
in base alla C.M. n. 415 del 14 ottobre 1998.
Art. 3 - Obiettivi specifici di apprendimento
1. Le istituzioni scolastiche perseguono gli obiettivi
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni definiti
nell'allegato documento.
2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi si realizza
attraverso percorsi di studio e di apprendimento che l'istituzione scolastica
adotta nella propria autonomia, sulla base anche dei contenuti riportati
nell'allegato documento.
3. Le istituzioni scolastiche definiscono le discipline
costituenti la quota obbligatoria loro riservata in applicazione del presente
decreto, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando
il pluralismo culturale e territoriale.
Art. 4 - Limite della flessibilità di compensazione
1. La flessibilità temporale per realizzare
compensazione fra discipline della quota nazionale del curricolo è
fissata nel limite di trentatre ore annuali.
Art. 5 - Curricolo obbligatorio delle scuole
1. Ciascuna istituzione scolastica determina nel
piano dell'offerta formativa il proprio curricolo obbligatorio, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 275/1999 commi 2, 3, 4, 5 e 6 e sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento e dall'allegato documento.
Art. 6 - Valutazione degli alunni
1. La valutazione degli alunni si svolge con particolare
riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze,
secondo i criteri riportati nell'allegato documento.
2. Il curricolo della scuola di base si conclude
con un esame di Stato dal quale emerge anche una indicazione orientativa
e non vincolante per il proseguimento degli studi.
Art. 7 - Standard relativi alla qualità
del servizio
1. Gli standard di qualità del servizio delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera f) del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono periodicamente
definiti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione,
in attuazione della annuale direttiva ministeriale, prevista dall'articolo
1 comma 1 del decreto legislativo del 20 luglio 1999 n. 258.
Art. 8 - Organizzazione dei percorsi formativi
per gli adulti
1. Con separato provvedimento, dopo la definizione
dei curricoli della scuola secondaria, sono stabiliti i criteri generali
per l'organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti da attuare nel
sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, previsti dall'articolo
8 comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
Art. 9 - Scuola dell'infanzia
1. Al fine di assicurare la continuità del
curricolo, la scuola di base si raccorda con la scuola dell'infanzia, di
durata triennale, che costituisce parte integrante del Sistema educativo
nazionale d'istruzione.
2. A partire dall'anno scolastico 2001/2002 e fino
alla completa revisione degli orientamenti della scuola materna, in attuazione
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8
marzo 1999, le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito del Piano
dell'offerta formativa, il curricolo per gli alunni della scuola dell'infanzia,
sulla base degli obiettivi generali di cui all'art. 2 della legge n. 30/2000,
degli orientamenti delle attività educative, adottati con decreto
del ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991 e delle indicazioni contenute
nell'allegato documento.
Art. 10 - Disposizioni di prima applicazione
1. I curricoli della scuola di base entrano in vigore
a partire dall'anno scolastico 2001/2002 per le prime due classi e si attuano
nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi
fino all'adozione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 6 comma
6 della citata legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Art. 11 - Disposizioni transitorie
1. A partire dall'anno scolastico 2001/2002 e fino
all'anno scolastico 2006/2007 gli alunni che frequentano le classi successive
alle prime due, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, continuano
a seguire i programmi didattici per la scuola primaria approvati con il
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 n. 104 ed i programmi
per la scuola media approvati con decreto 9 febbraio 1979.
2. Le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti
comprensivi possono, nell'esercizio dei poteri di autonomia attribuiti
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, riorganizzare
i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. In tal
caso può essere consentito in sede di scrutinio a singoli o a gruppi
di alunni il passaggio anticipato alla classe successiva a quella di ammissione,
secondo le modalità attuative previste dall'annuale ordinanza per
lo svolgimento degli scrutini. Resta fermo l'obbligo di sostenere l'esame
di licenza media.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 febbraio 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE