Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare
l'art. 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli artt. 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
il seguente Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 1 - Disponibilità di posti e tipologia
di supplenze
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge
3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non
sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale
di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario
in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si
provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre
e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti,
di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità
di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art.
7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche,
si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 2; per l'attribuzione
delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di
istituto di cui all'art. 5.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti
o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche,
vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica
la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo
e di istituto.
4. L'individuazione del destinatario della supplenza
è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica territorialmente
competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal
dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo
e di istituto.
5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal
dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi
dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
- per le supplenze annuali il 31 agosto;
- per le supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo
calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Art. 2 - Graduatorie permanenti
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6,
della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123, di
seguito denominato "Regolamento sulle graduatorie permanenti".
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni
scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti
di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la
quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già
di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza
è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento
nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento
delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta
la decadenza dal precedente impiego.
5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti
ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione
i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3 - Conferimento delle supplenze a livello
provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle
lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso
docente comporti interruzioni dell'attività didattica, le operazioni
di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante
un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione
che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine
di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte
le graduatone in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti
elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie di insegnamento preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio
scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma 1. Nel
primo triennio di applicazione del presente Regolamento tale facoltà
può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi
nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili
sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato
coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità
indicato.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti
forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto
alle altre tipologie di insegnamenti.
4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve,
da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione
rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche
per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione
di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati
dalle precedenti proposte di assunzione.
Art. 4 - Completamento di orario e cumulabilità
di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza
ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario
ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale
per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni
occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento
previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è
conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel
rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria
il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando
ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti
a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche
e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette,
anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati
i servizi d'insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero
in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche
in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5 - Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento
delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande
prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti
impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita
una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte
come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti
in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui
è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti
non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica
abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita
la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti
forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo
la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione
e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente.
Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella
di valutazione dei titoli annessa al presente Regolamento (allegato A).
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità
temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie
permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione
delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia
hanno validità triennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte
le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per
una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni
scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie
permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di
circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento
delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere,
ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una
provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti
medesime.
9. Durante il periodo di validità delle graduatorie,
per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può
acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano
titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere
presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo
di cui al comma 6, da:
a) coloro che già figurano nelle graduatorie
della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande
fino al massimo di scuole previsto;
b) coloro che già figurano nelle graduatorie
della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo
di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente
espresse;
c) coloro che già figurano nelle graduatorie
di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie
della provincia di provenienza;
d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie
di supplenza in nessuna provincia.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce,
in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo
incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi
di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione
degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie
di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera
d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella
di valutazione dei titoli annessa al presente Regolamento (allegato A).
13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, avverso le graduatorie
di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni
dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato
la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 6 - Graduatorie di istituto per la classe
di concorso di strumento musicale nella scuola media
1. Per la classe di concorso di strumento musicale
nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo
i criteri generali indicati nell'art. 5 e composta come segue.
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti
nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale
nella scuola media.
II Fascia: comprende gli aspiranti
non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica
abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.
III Fascia: comprende gli aspiranti
forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'art. 10 del decreto
ministeriale 6 agosto 1999.
2. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria
d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione
dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente
graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono
graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione
dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione.
3. In prima applicazione del presente Regolamento,
per l'anno scolastico 2000/2001, alla III fascia si accede con il possesso
del diploma specifico di Conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti
inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio
spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio
1996.
La valutazione dei titoli artistici viene effettuata
dalle medesime commissioni costituite presso i Provveditorati agli Studi
per la compilazione delle graduatorie permanenti.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo
si applicano le disposizioni dell'art. 5, in quanto compatibili.
Art. 7 - Supplenze conferite utilizzando le graduatorie
di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione
alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine
delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire
con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art.
1, comma 3;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del
personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili,
per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative
supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi
72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
3. Per ragioni di continuità didattica, ove
al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno
festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già
in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del
precedente contratto.
4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza
del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione
delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio;
in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio
dopo la ripresa delle lezioni.
5. Per la sostituzione del personale docente con
orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola
procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in
piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale
docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze
si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un
criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna
fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente
residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso
di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni
di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto
con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza
non è superiore a 15 giorni mentre si procede all'attribuzione della
supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto
ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola
elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera,
sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e
titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati
inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa
di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera,
nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento
nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge.
8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di
circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento
della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia
secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese
con i competenti dirigenti scolastici.
Art. 8 - Effetti del mancato perfezionamento e
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione
a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatone permanenti:
a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la
mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità
di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti
per l'anno scolastico successivo;
b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto
di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire
qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie
permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in
corso.
B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla
sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita
della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza
conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie
di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato
che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze,
secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 2, la mancata accettazione,
ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva,
la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
3. Il personale che non sia già in servizio
per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà,
nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di
durata sino al termine delle lezioni od oltre.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita
sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di
lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle
graduatorie permanenti.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta
dell'interessato.
Art. 9 - Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalità organizzative
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione
dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione
progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate,
anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti
a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento
si applicano anche al personale educativo.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente
Regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti
in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione
del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fallo obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO
1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è
attributo il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50
per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se
il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello,
deve essere rapportata su base 110.
Nelle graduatorie di scuola materna e elementare
è assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso
della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo,
sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo;
in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo
punto C).
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio
minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il
voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito
dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
professionali si attribuisce il punteggio minimo.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale
è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento
di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si
attribuisce il punteggio minimo.
Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti
equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora
la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
Per le classi di concorso per le quali è
previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione
riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo
non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente
punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.
B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA'
1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità
relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione,
vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo
in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è
stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli
abilitati - i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59
punti 12
per il punteggio da 60 a 65 punti 15
per il punteggio da 66 a 70 punti 18
per il punteggio da 71 a75 punti 21
per il punteggio da 76 a 80 punti 24
per il punteggio da 81 a 85 punti 27
per il punteggio da 86 a 90 punti 30
per il punteggio da 91 a 95 punti 33
per il punteggio da 96 a 100 punti 36
I punteggi diversamente classificati devono essere
rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione
in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
Si valuta una sola abilitazione o idoneità.
2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1),
se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti
ulteriori punti 30.
Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita
presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.)
sono attribuiti ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto
è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato
possegga entrambi i titoli sopra elencati.
3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto
ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione
docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti
punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio
e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento
che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione
ai sensi delle restanti voci della presente tabella.
C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):
- per ogni titolo punti 3
(fino a un massimo di punti 12)
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
- per ogni titolo punti 6
(fino a un massimo di punti 12)
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12.
1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 punti 3
2) Dottorato di ricerca:
- per ogni anno di durata legale del corso punti 4
3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:
- per ogni anno di durata legale del corso punti 1,5
4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:
- per ogni anno di durata della borsa di studio punti 1,5
I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.
E) TITOLI DI SERVIZIO
1) Prima fascia: servizio specifico
Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore
riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato
rispettivamente in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali statali;
- per ogni anno punti 12
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
punti 2
(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)
2) Seconda fascia: servizio non specifico
Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non
specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione,
prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c)
e d) del precedente punto 1):
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
punti 1
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
3) Terza fascia: altre attività di insegnamento
Per ogni altra attività d'insegnamento o
comunque di natura prettamente didattica svolta presso:
a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche
diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto
1);
b) Istituti di istruzione universitaria statali
e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale;
p) Istituti superiori di educazione fisica statali
e pareggiati;
d) Accademie;
e) Conservatori;
f) scuole presso Amministrazioni statali;
g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi
autorizzate e controllate;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)
NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO
(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella
il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque,
quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali
vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente
prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili,
con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare,
ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni
è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere
da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al
docente a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole
italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari
Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato
alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio
nazionale.
(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole
militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati
dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti
prestati nelle scuole statali.
(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero
nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971,
n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.
(5) Il servizio di insegnamento effettuato da
cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento
italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta
dall'Autorità consolare d'intesa con gli UIffici scolastici di Trieste
o Gorizia, come servizio di seconda fascia.
(6) Il servizio relativo all'insegnamento della
religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive
dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio
di seconda fascia.
(7) Il servizio di insegnamento non di ruolo
è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente
dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale,
ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge.
(8) Il servizio conseguente a nomina in commissioni
di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso
nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
(9) I servizi di insegnamento resi in scuole
o Istituti universitari di Paesi comunitari sono valutati come servizi
di terza fascia.
(10) Il servizio militare di leva e i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento
purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più
titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare
è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria
a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali
altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare è interamente
valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.
(11) Il servizio di insegnamento prestato su
posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio
di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso
da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto
di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come
servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.
(12) Il servizio di insegnamento su posti di
sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio
richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento
di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola,
è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo
di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.
(13) I servizi di insegnamento eventualmente
resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità
di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza
fascia.
(14) Il servizio prestato in qualità di
istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente
graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di
insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui
al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda
fascia nella graduatoria di istitutore.
(15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo
coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo,
ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante
con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti
(16) La valutazione di servizi di insegnamento
relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è
effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite
tabelle annesse all'ordinamento vigente.
(17) I servizi di insegnamento relativi a classi
di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso
del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.
(18) Qualora nel medesimo anno scolastico siano
stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione
dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere
quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più
favorevole.
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