federazione sindacale dei comitati di base
Sede Nazionale: Via Conegliano, 13 00182 Roma - Tel., segr. e fax: 06/7026630 - 7027683
Sede Provinciale: Via Pianciani, 35 00185 Roma - Tel., segr. e fax: 06/70475194 - 770099
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VADEMECUM PER LE RSU UNICOBAS
R.S.U. vuol dire Rappresentanza
Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale presente in ogni luogo di
lavoro pubblico e privato; nella scuola si costituiscono al momento della
proclamazione degli eletti da parte delle Commissioni Elettorali (prevista
dall'art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle elezioni delle RSU).La
RSU è formata da tre/sei (3 sino a 200 unità lavorative)
persone elette da docenti e ATA; i componenti sono eletti su liste di sindacato,
ma nella loro funzione rappresentano tutti i lavoratori della scuola
Prima del '95 l'attività
sindacale a scuola si limitava all'esercizio dei diritti sindacali, col
contratto del '95 il dirigente era obbligato a dare informazioni alle RSA
su certe materie previste ed esse potevano chiederne l'esame. Il contratto
'98-2001 ha previsto la possibilità di fare contratti a scuola vincolanti
per coloro che li firmano. Con la scuola dell'autonomia le RSA scelte dai
sindacati sono sostituite dalle RSU elette a suffragio universale e il
preside che informava solamente, si trasforma in dirigente scolastico che
contratta.
Le RSU restano in carica per tre
anni, tranne nel caso in cui se ne dimetta oltre il 50% dei componenti.
In questo caso bisogna procedere al loro rinnovo (art. 7 Accordo).
"Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacati proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firrnatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria sopracitate" Ipotesi di interpretazione autentica, 28/7/2000, dell'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo.
La titolarità dei poteri
riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali precedentemente spettanti
alle Rappresentanze Sindacali Aziendali - R.S.A., poteri e competenze contrattuali,
nella negoziazione col capo d'istituto sulle materie previste dalla normativa
vigente, che le R.S.U. condividono con gli eventuali rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie, come previsto anche dall'art. 9 dei CCNL-Scuola 1998/2001.
Le RSU intervengono sulle scelte
del dirigente scolastico in materia di organizzazione del lavoro, mentre
non intervengono sulle scelte relative all'aspetto e contenuto tecnico
della professione che rimangono di competenza del collegio; in sostanza
una RSU che funziona è quella che riesce a eliminare la casualità
e l'arbitrio dei dirigenti su quegli argomenti, per i quali gli organi
collegiali non hanno competenza e che fino ad oggi sono stati oggetto di
una "trattativa privata' tra singolo lavoratore e capo d'istituto, determinando
molto spesso situazioni di forte disparità di trattamento.
Si, quando la decisione ha effetti
sul rapporto di lavoro, allora la RSU può intervenire prima
della decisione o della delibera chiarendo procedure, vincoli,
opportunità, conseguenze delle diverse scelte e promuovendo riunioni
per preparare proposte, o dopo la decisione, negoziando col
dirigente scolastico le ricadute sull'utilizzazione del personale e sulla
flessibilità dell'orario.
Si definiscono relazioni sindacali
e si dicono FORMALI quando si tratta della trattativa e della
stipula del contratto integrativo di scuola, della stipula di intese,
del controllo sul modo in cui il dirigente scolastico applica gli accordi
di scuola e il contratto nazionale.
Idem quando vengono stipulati accordi o intese su materie non previste dal contratto; è comunque buona cosa cercare sempre di allargare l'area delle materie del contratto di scuola, valutandone chiaramente in precedenza la praticabilità politica e le condizioni giuridiche.
Ad esempio si possono regolare i criteri di fruizione dei giorni di ferie e dei permessi, oppure stabilire un criterio chiaro e soprattutto uguale per tutti, sulle modalità di invio della visita fiscale da parte dell'amministrazione in caso di malattia di un lavoratore.
Il contratto tutela i lavoratori
più della delibera del Collegio dei docenti (proprio per questo
motivo è fondamentale conoscere a fondo il contratto!) ed è
vincolante, mentre la delibera è a volte obbligatoria ma non vincolante
su tutto (spesso non si curano alcuni aspetti), cioè, il dirigente
se ne può discostare motivando le ragioni. La RSU tutela i lavoratori
collettivamente, controllando l'applicazione del contatto e qualora si
evidenzino delle mancate applicazioni dello stesso, il lavoratore che ritiene
di aver subito un torto, la RSU e il suo stesso sindacato avviano un contenzioso
che può arrivare fino al magistrato del lavoro il quale decide in
merito e stabilisce il risarcimento del danno.
Le decisioni sono assunte a maggioranza
dei componenti
Diritto di Affissione
(art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d' interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica
Diritto di Assemblea
(art. 20 L. 300/1970, art. 2 CCNQ, art. 13 CCNL-Scuola 1995)
assemblee durante l'orario di lavoro, di norma di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 13 dei CCNL-Scuola 1995:
- La richiesta dei locali, la convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto, interna o esterna), l'ordine dei giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d'istituto.
Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto è tenuto ad avvisare tutto il personale con apposita circolare (comma 8) e conseguentemente a predisporre gli opportuni adempimenti (comma 9) per consentire la partecipazione.
- "Il personale ... con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali ... senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico".
- Per il personale docente: il capo d'istituto sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario". Per il personale docente non possono tenersi più di due assemblee al mese (comma 2), che devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.
- Per il personale ATA: nel caso in cui si verificasse una partecipazione totale, il capo d'istituto, d'intesa con i soggetti sindacali presenti nella scuola, 'stabilirà ... la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali ... vigilanza dell'ingresso, centralino, ed altre attività indifferibili'. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio.
- Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (comma 10).
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'art. 2 dei CCNQ, la "rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative, cioè dai capi d'istituto, e pertanto non è previsto rilasciare certificazioni o attestati di presenza.
Questo fondamentale diritto, già duramente attaccato negli ultimi tempi, è stato ulteriormente limitato, infatti, I'art.13 del contratto firmato il 15 febbraio e da noi immediatamente impugnato in sede legale, toglie la facoltà di indire assemblee sindacali al singolo componente RSU: si vorrebbe così imporre un'indizione a "maggioranza" ed impedire assemblee di più scuole. Con una buona dose di stalinismo, si toglie il diritto di parola alle minoranze, unica eccezione nel mondo del lavoro (nelle industrie e nel pubblico impiego i rappresentanti RSU esercitano da anni il diritto di indizione singola).
Diritto ai Locali
(art. 27 L. 300170, art. 4 CCNQ)
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei componenti delle R.S.U., l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti si ha diritto di usufruire, ove se ne faccia richiesta, di un locale idoneo (con apposito scaffale chiuso) per le riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
Diritto ai Permessi Retribuiti
(artt. 9, 10 e 16 CCNQ)
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per i dipendenti) è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. Dal totale fratto per il numero delle RSU deriva la quota del singolo eletto. La nota ARAN 30.01.2001 consente, previo accordo unanime, una differente distribuzione delle ore ai singoli eletti.
I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giomalieri od orari. per l'espletamento dei loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
I permessi sindacali retribuiti, giomalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
I permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giomi nel corso dell'anno scolastico.
Diritto ai Permessi non retribuiti
(art. 24 L. 30011970, art. 12 CCNQ)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giomi l'anno, cumulabili anche trimestralmente.Per esercitare questo diritto bisogna dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giomi prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Bisogna previamente avvertire il dirigente della fruizione del permesso sindacale (retribuito o meno), secondo le modalità concordate in sede di scuola. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza e non del dirigente scolastico.
La carica nelle RSU è incompatibile
con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o rappresentativi
in partiti e/o movimenti politici.
(art.9 accordo quadro 7 agosto 98)
Come spesso accade c'è un margine di incertezza nella definizione della questione. Vi è evidente incompatibilità quando potrebbe esserci un conflitto di interessi tra carica RSU e l'altra carica.
E' la stessa RSU, non il dirigente scolastico, che accerta la incompatibilità e dichiara decaduto un componente.
Chiaramente si, ogni
docente deve far parte del collegio e del consiglio di classe, così
come la partecipazione al comitato di valutazione del servizio o al consiglio
di circolo o istituto non è incompatibile con la carica RSU.
Con l'attuazione dell'autonomia
scolastica e l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna
istituzione scolastica diventa sede di contrattazione integrativa. Le relazioni
sindacali si svolgono, nel rispetto delle competenze del capo di istituto
e degli organi collegiali, con le modalità previste dall'art. 6
del CCNL-Scuola 1999.
In appositi incontri, concordati tra le parti, il capo di istituto deve fornire alle R.S.U. su alcune materie informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione su:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
m) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
n) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNL, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
o) la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
p) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
Sulle seguenti materia il capo d'istituto deve fornire informazione successiva:
q) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
r) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
s) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
Solo le materie indicate nei precedenti punti b), c), d), e), h), i), m), n), o), e p) sono oggetto di contrattazione integrativa. Sui rimanenti punti a), f), g), l), q) r) e s) le R.S.U., una volta ricevuta l'informazione, hanno un ruolo di controllo e verifica sull'operato del capo d'istituto.
In sostanza la RSU, a nome dei lavoratori, interviene sulle modalità di organizzazione del lavoro scelte dal dirigente scolastico, mentre non ha nessuna voce in capitolo sulle scelte professionali che sono di esclusiva competenza del collegio. La RSU sarà la controparte del "datore di lavoro" (dirigente scolastico) nella trattativa d'istituto.
Il Contratto è definito
dal Codice Civile.
Art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: I. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma.
Art. 1326 - il Contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ... L'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1337 - trattative e responsabilità precontrattuale: le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 1341 - le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (art. 1229), facoltà di recedere dal contratto (Art. 1373) o di sospendere l'esecuzione (art. 1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (art.2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462), tacita proroga o rinnovazione del contratto (art. 1597, 1899), clausole compromissorie (c.p.c. 808) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1370; c.p.c. 6,28,29,30,413).
Va infine tenuto ben presente l'art. 2077 che vieta la deroga "in peius" dei contratti di lavoro ad ogni livello.
Il contratto quindi è una
obbligazione tra due parti libere; con l'entrata in vigore della legge
sulla "Autonomia" e l'assegnazione della personalità giuridica alle
scuole, il dirigente scolastico ha l'obbligo di aprire la trattativa per
la firma del contratto integrativo di scuola (sollecitato in questo anche
dalla RSU), ma non ha chiaramente l'obbligo di firmarlo.
Il contratto non è un adempimento, ma è il risultato di un processo molto delicato nel quale da un lato c'è la parte datoriale (il dirigente scolastico che agisce col potere di direzione, di controllo e disciplinare),dall'altro la parte sindacale (che svolge la funzione di tutela e rafforzamento della fascia più debole, quella dei lavoratori).
La discussione del contratto si avvia per risolvere i problemi, si può sviluppare anche a piccoli passi, attraverso accordi parziali, fino a giungere alla firma definitiva che sancisce l'accordo, cioè un "interesse reciproco" che coinvolge le due parti.
Compito della RSU Unicobas sarà quello di creare le condizioni "favorevoli" alla firma del contratto, in primo luogo, l'estesa e convinta adesione del personale alle proprie richieste; qualora il dirigente mostrasse riluttanza alla firma si dovrà passare ad una gestione "politica" utilizzando tutti gli strumenti leciti, quali, fare pressione sui genitori, sugli EE.LL., coinvolgere se è il caso i mass-media , minacciare o indire scioperi per il singolo istituto.
Il contratto d'istituto è integrativo di quello nazionale e va da sé che non può derogare, o addirittura peggiorare i contratti superiori (art.2077 C.C.).
La parte pubblica è
costituita dal dirigente scolastico.
La parte sindacale è costituita da:
RSU e sindacati sono
due realtà di parte sindacale che partecipano con finalità
sostanzialmente diverse: la RSU in rappresentanza delle esigenze dei lavoratori
della scuola; i sindacati firmatari delle esigenze di coerenza con il contratto
nazionale.
Il dirigente scolastico è tenuto a convocare, per l'inizio delle trattative, i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari, ma solo qualora questi fossero stati accreditati entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti RSU (art.10 CNQ parte 2,comma)
In caso di disaccordo,
la RSU decide al proprio interno a maggioranza. Non vi sono invece norme
contrattuali che regolano il disaccordo tra RSU e sindacati, né
che prevedano quanti sindacati sono necessari per la firma del contratto
di scuola. Secondo noi la firma della RSU è necessaria e sufficiente.
Se mancasse, il contratto non avrebbe valore: infatti i sindacati non possono
sostituirsi alla RSU.
4. prendere contatto con il dirigente
scolastico per concordare il primo incontro e stabilisce una calendarizzazione
di massima degli incontri successivi
In primo luogo dobbiamo sempre
tener presente il fatto che "i dirigenti sindacali nell'esercizio delle
loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica" (CCNQ
7/8/98, parte III, art. 18, comma 6), consigliamo inoltre ai nostri rappresentanti
di:
a) richiedere un apposito registro dei verbali su cui registrare tutte le contrattazioni e le singole posizioni sugli argomenti trattati;
b) pretendere che la trattativa si svolga sempre tra i rappresentanti sindacali eletti ed il dirigente, che non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo della qualifica dirigenziale;
c) pretendere che le convocazioni:
- siano concordate fra dirigente ed RSU;
d) rifiutare di trattare
argomenti riguardanti problematiche didattiche o tecnico professionali
che sono di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti, evitando accuratamente
di interferire con le scelte del POF;
e) affrontare con grande attenzione i problemi di lavoro, tutto ciò che è connesso alle prestazioni lavorative, questioni economiche comprese e tra queste la distribuzione del fondo dell'lstituzione.
f) stabilire che le decisioni contrattuali prese siano pubblicate in tempi e modi ben definiti (all'albo della scuola entro n. giorni).
g) pretendere sempre prima le copie degli atti relativi ai punti inseriti all'o.d.g. Non bisognerà mai sottoscrivere niente senza aver prima consultato i diretti interessati (siano essi docenti o personale ATA) e senza aver sottoposto l'accordo alla lettura e commento di un esperto (da questo punto di vista potranno svolgere una funzione molto importante i coordinamenti di comparto che si stanno organizzando all'interno del nostro sindacato)
h) non accettare incontri fissati unilateralmente dal dirigente la mattina per il pomeriggio
i) rimandare la firma di eventuali accordi ad un momento successivo alla consultazione degli interessati e degli organi associativi. Nessuno può porre termini di scadenza entro i quali firmare un accordo sindacale. E' un diritto di ciascun membro delle RSU chiedere i riferimenti normativi delle questioni da trattare, annotarli e rivolgersi alla struttura associativa al fine di ottenere le delucidazioni e documentazioni opportune.
l) non accettare nuovi oneri di servizio e flessibilità senza adeguata remunerazione e senza il preventivo assenso degli interessati.
m) visto che i sindacati firmatari del Contratto di lavoro potranno partecipare alla contrattazione integrativa d'Istituto anche se non sono stati eletti, cercare di imporre che questi ultimi non abbiano diritto decisionale, salvo che per eccepire la violazione di norme del contratto nazionale.
n) NELLE SCUOLE DOVE NON ABBIAMO RSU UNICOBAS, I NOSTRI ISCRITTI E IN PARTICOLAR MODO I TERMINALI ASSOCIATIVI DEVONO VIGILARE ATTENTAMENTE SU TUTTO CIÒ CHE AVVIENE NELL'ISTITUTO (CONTRATTAZIONI RSU, POF, DELIBERE DEL COLLEGIO E DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, SICUREZZA, ECC.).
E' chiaro che alcune materie riguardano
procedure che si ripetono annualmente come l'utilizzazione del Fondo dell'Istituzione,
l'utilizzazione del personale in base al POF e l'assegnazione a plessi
e succursali ed è bene che al momento dell'accordo si sottoscriva
la clausola di tacito rinnovo se nessuna delle parti ne chiede la revisione
entro una certa data prima della scadenza.
Invece altri argomenti come la sicurezza e i diritti sindacali non hanno periodicità e gli accordi possono avere una validità pluriennale, purchè contengano anch'essi una clausola di garanzia che preveda la possibilità di dare disdetta entro una certa data o la possibilità di integrazione e/o revisione su richiesta di parte sindacale.
Il contratto integrativo deve essere
discusso tra l'approvazione del POF e la delibera del collegio sul Piano
delle attività.
La RSU controlla attraverso l'informazione,
con lo scopo di rendere trasparenti le decisioni del dirigente scolastico
e valutare l'applicazione di un accordo per introdurre eventuali modifiche
nel rinnovo contrattuale successivo.
L'informazione è preventiva quando ancora il dirigente non ha preso alcuna decisione e informa sui criteri che intende seguire
L'informazione è successiva quando il dirigente informa sugli atti adottati.
L'informazione è una iniziativa
che deve prendere il dirigente scolastico, qualora la ometta, nonostante
la richiesta della RSU, compie "attività antisindacale" (ex art.
28, L. 300/70), sanzionabile dalla Magistratura
L'informazione preventiva riguarda:
L'informazione dovrebbe essere
data verso ottobre, dopo che sono stati definiti il piano delle attività
dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. La documentazione
è il piano complessivo di utilizzazione del fondo che deve poi essere
deliberato dal consiglio di istituto e prima che il consiglio deliberi.
una convenzione o un accordo che prevede attività retribuite con
altri finanziamenti (genitori, alunni, ente locale, privati, regione, Unione
europea, ecc.).
Crediamo fare cosa gradita nel rammentare gli articoli relativi all'utilizzo e gestione del Fondo dell'Istituzione (artt. da 26 a 31 CCNI 99, CM 194/99)
Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 30 CCNI 99) e le proposte del responsabile amministrativo adottate dal capo d'istituto, previa contrattazione con le RSU.
Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni:
a) - la 'flessibilità', le turnazioni dell'autonomia (per i docenti "flessibili" possono essere previsti compensi);
d) - le prestazioni aggiuntive
del personale ATA, sia oltre l'orario che 'intensificate" (dalle
20 alle 39 mila lire lorde
ad ora);
e) - l'attività dei collaboratori dei capo d'istituto, eletti dal collegio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera h, T.U. (escluso il collaboratore vicario che è funzione-obiettivo) e dei 2 (massimo) scelti discrezionalmente dal dirigente;
f) - ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del piano delle attività.
Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal MPI, è determinabile fin dal 1" settembre sulla base dei seguenti parametri:
- £ 629.461 moltiplicato per ogni docente in organico di diritto è finalizzato esclusivamente per pagare gli ulteriori impegni didattici e la flessibilità didattica e organizzativa attuata dai docenti;
- £ 307.985 moltiplicato per il numero di addetti ATA è utilizzabile esclusivamente per retribuire le attività aggiuntive svolte da questo personale.
- £ 693.000 per ogni posto in organico di diritto del personale docente ed educativo;
- £ 900.000 per ogni posto in organico di diritto del personale docente della scuola superiore, finanziamento comprensivo della quota per la realizzazione degli Interventi Didattici Educativi ed Integrativi - IDEI;
con sezioni carcerarie e ospedaliere
(3.000.000);
sede di riferimento per l'educazione per adulti e corsi serali (2.000.000);
ricadente in aree a forte processo immigratorio(da definire);
Ulteriore finanziamento potrebbero
derivare da attività o progetti realizzati con l'UE, gli Enti Locali,
soggetti pubblici e privati, comprese le famiglie che pagheranno per le
attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924
coi Regio Decreto 965, che però ne imponeva l'assoluta e totale
gratuità!).
Sono materie regolate dalla legge
e da atti amministrativi, ma vanno subordinati alle norme disposte dalla
L. 626 su igiene e sicurezza.
I principali riferimenti normativi al riguardo sono:
- DM 331 del 24 luglio 1998 - Riorganizzazione della rete scolastica, formazione delle classi e determinazione degli organici del personale della scuola
- DM 141 del 3 giugno 1999 - Formazione classi con alunni in situazione di handicap
- DM 201 dei 10 agosto 2000 - Disposizioni
concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche
ed educative
Si svolgono due incontri, il primo verso marzo, al termine delle iscrizioni degli alunni (organico di diritto), il secondo nei primi giorni di settembre, sull'organico effettivamente funzionante (organico di fatto).
La documentazione consiste nei prospetti che il dirigente scolastico deve inviare in provveditorato per la proposta di organico.
3. I criteri di fruizione del permesso per l'aggiornamento.
L'incontro dovrebbe svolgersi ad inizio d'anno. Occorre tenere ben presenti i commi 12, 13 art. 28 CCNL 1995, artt. 12, 13, 14 CCNL 1999, artt. da 6 a 24, artt. da 44 a 49 CCNI 1999 che indicano chiaramente come si debba garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte del personale docente, educativo e ATA. in ogni caso devono essere assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali (art. 10 CCNL 1999).
Per il personale ata la partecipazione alle attività di formazione è prevista a domanda e i corsi si concludono con una valutazione dei risultati e il rilascio di un attestato/credito. Se la partecipazione eccede l'orario qiornaliero viene retribuita, oppure, a domanda, può dar luogo a riposi compensati (art.52, comma 6 CCNI 99 e nche CM 301196).
Quattro sono i tipi di corsi di formazione, organizzati (normalmente su base provinciale) da MPI, Provveditorati, o scuole di appartenenza:
a) aggiornamento (art. 45 CCNI 99)
b) formazione specialistica (art. 46 CCNI 99) per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive per la valorizzazione della professionalità ATA
c) formazione per la mobilità nell'area di appartenenza (art. 47 CCNI 99);
d) formazione per il passaggio all'area superiore (art. 48 CCNI 99).
Per il personale docente la formazione-aggiomamento è ormai entrata a far parte della funzione docente dal CCNL 99 art. 23; il Collegio delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento, tenendo conto della Direttiva annuale del MPi (da emanare entro il 31 ottobre) e soprattutto considerando le esigenze ed opzioni individuali' come da art. 13 CCNI 99 o l'autoaggiornamento collettivo.
Per evitare quindi di partecipare ad un corso di aggiornamento imposto dalla maggioranza dei Collegio è necessario far verbalizzare nel corso del Collegio queste 'opzioni individuali', sottolineando inoltre la non obbligatorietà della partecipazione alle attività di aggiornamento contenute nel Piano, e il riconoscimento come funzionale alla qualificazione professionale la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente ricordando che pari condizioni di fruizione devono essere garantite a tutti (art. 12 CCNI 99),
Sono confermati i 5 giorni l'anno per partecipare anche in qualità di formatore, esperto o animatore, 'con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi
- assunzione di un supplente nella materna e elementare;
- sostituzione con colleghi (a disposizione o con pagamento di ore eccedenti) nella secondaria
Il punto su cui si dovrà contrattare verterà sicuramente sul modo di conciliare più richieste di permesso nello stesso giorno; la nostra proposta è di fare riferimento all'ultimo contratto decentrato provinciale di Roma nel quale è indicato il limite del 5%.
L'informazione successiva riguarda
i nomi delle persone retribuite con il fondo e i criteri di scelta ed utilizzo
delle persone retribuite con altri fondi. L'incontro si svolge a fine anno
scolastico.
Si dovrà definire
l'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività previste
dal Pof e le modalità di svolgimento dell'orario
di lavoro dei docenti.
Dal momento che ogni scuola avrà a disposizione un organico funzionale determinato non solo sulle classi ma anche sulle attività e ogni scuola può modificare almeno il 15% del monte ore delle discipline, una volta che nel Pof sono indicate le attività e la destinazione della quota locale del curricolo, il contratto di scuola potrebbe definire:
a) quali requisiti prendere in considerazione per assegnare i docenti aggiuntivi a quelli previsti dai regolamenti o dagli accordi nazionali (per es. se in base alle competenze o per anzianità);
b) quale procedura seguire per scegliere i concorrenti quando sono più dei posti disponibili (se formare una
graduatoria o comparare i requisiti stabiliti);
c) chi cura la procedura (se il comitato di valutazione o il collegio in plenaria).
Per quanto riguarda l'assegnazione alle classi l'accordo si deve conciliare con la procedura prevista dall'art. 396. DLgs. 297/94, secondo la quale tale compito spetta al dirigente scolastico, ma con l'avvertenza che invece l'assegnazione dei docenti ai plessi è materia di contrattazione RSU.
L'intervento sindacale.per tutelare gli interessi dei lavoratori, potrebbe definire criteri di rotazione tra i docenti:
su team ed ambiti (gli orari degli ambiti sono decisi dal collegio),sulle varie tipologie di classi (tempo prolungato, sperimentazione, ...), sulle cattedre con insegnamenti che si svolgono separatamente nel biennio e nel triennio (es. lettere, matematica) o nei vari indirizzi presenti nella scuola secondaria superiore.
Relativamente all'utilizzo dell'orario di lavoro il contratto di scuola potrebbe:
fissare l'orario di lavoro giornaliero massimo, assommando le ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento;
le modalità di utilizzo delle ore di completamento della cattedra (nella secondaria) stabilendo il criterio di distribuzione delle ore nell'arco della giornata; i criteri di chiamata, se vi sono più docenti nella stessa ora ( ad esempio prima quello della stessa classe poi della stessa disciplina, infine una qualsiasi), le garanzie di uniformità nell'utilizzo dei docenti, il preavviso in caso di un utilizzo diverso rispetto alla collocazione nell'orario delle lezioni, i criteri di completamento per alcune situazioni (tempo prolungato, sperimentazione);
le modalità di utilizzo delle ore non usate per la contemporaneità nella scuola elementare, fatto salvo quanto previsto dal Collegio
le modalità di utilizzo delle ore di recupero derivanti dai permessi brevi, dai ritardi, ecc.
Assolutamente no, le modalità
organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione
dell'orario di insegnamento restano disciplinate dall'art. 24 dei CCNL
26.5.1999 e dall'art. 41 dei CCNL 4.8.1995 con le relative interpretazioni
autentiche. A tale proposito riteniamo fare cosa gradita rammentare ai
colleghi che I contenuti della
prestazione professionale si definiscono nel rispetto degli indirizzi delineati
nel piano dell'offerta formativa (art. 23 CCNL 99) e le prestazioni si
effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale
delle attività, predisposto dal capo d'istituto (art. 24 CCNL 99)
e successivamente deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione. Gli obblighi di lavoro (comma 4, art. 24 CCNL 99)
sono quindi articolati in:
a) - attività di insegnamento che ai sensi dell'art. 41 CCNL 95, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola materna, 22+2 nell'elementare e 18 nella secondaria, ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione; oppure ai sensi dell'art. 4 del DPR 275/99 può essere adottata un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per le 33 settimane previste nell'a.s.), o ancora un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. QUESTO E' L'UNICO CASO, PERCHE' DERIVA DA 'SPERIMENTAZIONI AUTONOME' (art. 41 comma 4 CCNL 95), IN CUI E' OBBLIGATORIO IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORARIA RESIDUA! Ricordiamo invece che nel caso in cui si riduce l'orario per motivi di pendolarismo non si ha l'obbligo di recuperare la frazione oraria residua!
b) - attività funzionali all'insegnamento (art. 42, commi 2, 3, 4, 5 CCN L 1995) di cui un massimo di 40 ore per le attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie) che se dovessero essere superate devono essere retribuite come 'aggiuntive, più altre 40 ore, sempre al massimo, per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
Tra le attività dovute ci sono l'aggiornamento e la formazione, con le modalità approvate nel Piano annuale delle scuole (art. 13 CCNI 99), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza gli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti - sez.Lazio n 40/98).
Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.
c) - le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei Docenti e retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica nella misura oraria lorda di 50.000 quelle di insegnamento e 28.000 quelle funzionali all'insegnamento che superano il limite previsto di 40 (art. 25 CCNL 99) .
d) - la sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività (di recupero, etc.) programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante (comma 2 dell'art. 6 del CCDN 1 1/7/2000).
In base a quanto detto sopra ci sembra quasi superfluo ricordare ai colleghi quanto sia importante porre la massima attenzione su quello che viene deliberato in collegio dei docenti, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione, orario di servizio durante i periodi di interruzione delle lezioni) tutti gli impegni diventano obbligatori!
Vedi la nostra bozza di contratto
integrativo tipo per il personale ATA
Il contratto di scuola deve tenere
conto per ora dei criteri generali definiti dal contratto nazionale sulle
utilizzazioni:
- continuità
- desiderata dagli insegnanti e dagli ATA ed abitazione degli stessi
- attuazione di progetti di scuola
- anzianítà
La definizione dei criteri deve essere affidata interamente e direttamente al contratto di scuola e in questa maniera si potrebbe eliminare completamente quanto di casuale ed arbitrario c'è nelle scelte e nei comportamenti dei dirigenti scolastici
Viene, da una parte, ampliato il
ruolo delle RSU che disporranno "i criteri generali per l'impiego delle
risorse", siano esse stanziate dallo Stato oppure da enti pubblici o privati,
e "la misura" dei compensi da attribuire al personale
docente ed ATA per il lavoro flessibile e/o aggiuntivo (punti m, n, o). Le risorse del fondo dovranno, quindi, essere contrattate velocemente tutte: se non utilizzate, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti. E' evidente che le nostre RSU si impegneranno per utilizzare criteri oggettivi che non diano luogo a clientele e sperequazioni.
Dall'altra viene ridimensionata la discrezionalità del dirigente scolastico, almeno nella scelta diretta dei suoi collaboratori, che non possono essere più di due (punto p). Viene anche contrattualizzata l'assegnazione ai plessi, che non è più discrezionale da parte del dirigente.
Si tratta di servizi
erogati direttamente dagli istituti, oppure oggetto
di convenzioni con terzi (mensa, convenzioni con fornitori),
destinati ai lavoratori e che nella scuola italiana, per il momento, sono
quasi del tutto assenti, ma di cui si avrà un
notevole incremento con la progressiva trasformazione delle scuole in soggetti
economici privati e autonomi.
Vedi i documenti già prodotti
dal sindacato al riguardo. Ricoredarsi che il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza viene scelto fra le RSU ed ha 40 h. di permesso
sindacale in più.
Potrebbe regolare il numero (uno
per la RSU e uno per i sindacati), la collocazione (in succursali, plessi,
sezioni distaccate ecc.)e l'uso (di competenza dei sindacati e delle RSU
escludendo ogni intervento preventivo della dirigenza) dell'albo; le modalità
d'indizione delle assemblee di scuola (se congiuntamente o da ogni singolo
RSU): i criteri di copertura dei servizi essenziali da garantire durante
l'assemblea da parte di un collaboratore scolastico e da un assistente
amministrativo; i contingenti del personale in caso di sciopero; il comportamento
del dirigente in caso di sciopero (a lui spetta l'avviso all'utenza e deve
far circolare tramite un ausiliario la nota ufficiale sullo sciopero ricevuta
dal Ministero per il tramite dell'USP - Provveditorato, assicurandosi che
tutti i lavoratori l'abbiano firmata per presa visione. Infine non può
obbligare nessuno al preavviso di sciopero).
Su tale argomento ricordiamo che il contingentamento riguarda solamente il personale ATA e quello Educativo dei convitti (comma 2 art.2) ed è ESCLUSIVAMENTE finalizzato 'ad assicurare le prestazioni indispensabili' previste dal comma 1 dell'art. 2 in questione, e cioè:
svolgimento degli scrutini finali (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), degli esami finali e di idoneità (anche assistente tecnico),
vigilanza sui minori durante la refezione, quando sia eccezionalmente mantenuta (uno o più collaboratori scolastici);
vigilanza su impianti e apparecchiatura, quando l'interruzione danneggi persone o le stesse apparecchiatura (assistenti tecnici dell'area interessata e collaboratori scolastici);
attività relative alla cura e all'allevamento del bestiame (assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all'azienda agraria, collaboratore scolastico), e alla conduzione diretta da parte della scuola dell'impianto di riscaldamento (personale in possesso della specifica abilitazione);
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici nocivi e radioattivi (assistente del reparto o del laboratorio, collaboratore scolastico per consentire l'accesso ai locali);
tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (responsabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico), e delle pensioni;
nelle istituzioni educative, vigilanza anche nelle ore notturne, con particolare riguardo alla cucina ed alla mensa (educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico). Servizio di mensa sostituibile, ove possibile, dalla fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi dei personale da includere nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
Si consiglia a tutto il personale,
ed in particolare agli ATA, di dichiarare con anticipo la volontà
di scioperare: gli ATA che intendono scioperare non possono venire comandati
a garantire il servizio in presenza di altri ATA che non intendano scioperare
o che non si siano pronunciati; i docenti non possono in nessun caso
essere comandati a garantire il servizio.