Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.
(approvato dal Consiglio dei Ministri 27 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e
7;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del
servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione,
nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n.53";
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha
prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n.
53 del 2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare,
l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
ACQUISITO, in data.........., il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, in data.......... ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..........
;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1.Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
2.Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione.
3.Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione
intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione,
lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.
4.Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono
dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5.I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali
si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si
propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile,
la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi,
nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della
responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle
competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità delle capacità e
delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti
indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre,
perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6.Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7.Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed
assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i
percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di
passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale
e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative
didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.
8.La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi indirizzo di cui all'articolo 2,
comma 8, o livello del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7.
Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono
inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche,
le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti
formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del
contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276.
9.Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del
sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.
10.Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione
e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in
sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11.Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte
dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse
apposite convenzioni.
12.Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a
seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
13.La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli
di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive
modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza
Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive
modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
14.I percorsi dei licei, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui
all'articolo 2 comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e
formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente
denominato "Campus". Per la realizzazione delle finalità dell'intero sistema
educativo e per l'attuazione di un forte legame con il mondo del lavoro,
dell'economia e delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e
organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di formazione.
Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento allocati nel Campus
possiede una propria identità ordinamentale e curricolare, e assume una
durata e una graduazione corrispondenti alla tipologia e al compito. Alla
trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei
centri polivalenti di cui al presente comma, si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

CAPO II
I percorsi liceali

Articolo 2
(Finalità e durata)

1.I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici
per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed
alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la
padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2.I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi
biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante
l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3.I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2,
C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, e C/8.
4.Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi
dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore.
5.I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo
di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento
giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore.
6.Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane.
Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come
previsto nei successivi articoli.
7.Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una
consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare
il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei
medesimi.
8.I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

Articolo 3
(Attività educative e didattiche)

1.Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1,
l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota
riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed
all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle
conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e
insegnamenti obbligatori a scelta dello studente fatto salvo quanto previsto
dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11.
2.Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati,
attraverso il piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle richieste delle
famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da
4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per
gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla
frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste
sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale
scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli
istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore
complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi,
definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e incrementarlo, nei limiti delle loro
disponibilità di bilancio.
3.Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad
approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e
con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore,
secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto
inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo
linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina
non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a
scelta dello studente.
4.In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti
per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare
le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Articolo 4
(Liceo artistico)

1.Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la
componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo
studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per
conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per
esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei
codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche relative.
2.Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a.arti figurative;
b.architettura, design, ambiente;
c.audiovisivo, multimedia, scenografia.
3.Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali
lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a.nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative
(disegno, pittura, modellazione plastica);
b.nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design,
ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie
del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c.nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia,
scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella
audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo
tradizionale e innovativo.
4.L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di: 1089 ore nel primo biennio; 759 ore nel secondo biennio e 693 ore nel
quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 825 ore nel
secondo biennio e 759 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere
b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo è di: 396 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo
di cui alla lettera a) del comma 2; 330 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per
il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli
indirizzi.

Articolo 5
(Liceo classico)

1.Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e
filosofiche fornendo un rigore metodologico e una dotazione di contenuti e di
sensibilità all'interno di un quadro culturale di alto livello e di attenzione ai
lavori anche estetici che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato
ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione
problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione
sincronica e diacronica.
2.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di
99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 6
(Liceo economico)

1.Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a
disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la
interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni
globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel
campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.
2.Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a.economico-aziendale;
b.economico-istituzionale.
3.Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare,
attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta,
competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze
possono essere orientate sui settori dei servizi, del turismo, delle produzioni
agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente.
4.Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare,
attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta,
competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale,
nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere
orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della
finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta
dello studente.
5.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo e nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno.
L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198
ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel
primo biennio. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi,
relativamente ai settori di cui ai commi 3 e 4, è di 99 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno.

Articolo 7
(Liceo linguistico)

1.Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce
allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie
per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle
lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano,
di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e
dialettica alle altre culture.
2.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e di 858 nel quinto
anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello
studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99
ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno
e di 33 ore nel quinto anno.
3.Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua
inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o
nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del
secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua
comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle
attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)

1.Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni,
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla
luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e
scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo
studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per
conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso
attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli
aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti
dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
2.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e
coreutica, 330 ore nel primo biennio e di 363 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 165 ore nel primo biennio e di 66 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di
33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e
di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 9
(Liceo scientifico)

1.Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza,
sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali.
Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e
delle competenze relative.
2.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di
99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 10
(Liceo tecnologico)

1.Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il
punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente le conoscenze, le
competenze, le abilità e le capacità necessarie per comprendere le
problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue
espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale
e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e
delle metodologie di gestione relative.
2.Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e
pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite
attrezzature
3.Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a.meccanico e meccatronico;
b.elettrico ed elettronico;
c.informatico e comunicazione;
d.chimico e materiali;
e.produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
f.Costruzioni, ambiente e territorio;
g.Logistica e trasporti;
h.Tecnologie tessili e dell'abbigliamento.
4.Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento
obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata
all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali
connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
5.Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al
raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2.
6.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 957 ore nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore
nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, dedicato alle attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio
e di 330 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L'orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 33
ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di
33 ore nel quinto anno.

Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)

1.Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal
punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione
dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare
riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2.L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di
99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)

1.Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la
dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una
specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è
prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano, nei limiti delle
risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in
possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e
modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2.L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e
nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le
istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il
perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è
affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste
dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in
possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella
scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti,
di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni
con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3.Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la
permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo
corrispondente ad un periodo didattico.
4.Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento
delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione
superiore.
5.Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto
comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle
indicazioni di cui all'allegato B.

Articolo 13
(Valutazione e scrutini)

1.La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e
capacità da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio
personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2.Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo
di cui all'articolo 3.
3.Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di
ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una
valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al
quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di
istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In
caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del
biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non
ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per
gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4.Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti
valutati positivamente nell'apposito scrutinio.
5.All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti
prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall'articolo 3
del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.
6.Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato
l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il
corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive
alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e
capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni
costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra
di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti
acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad
eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze abilità e
capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità
di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al
presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7.Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che
intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di
essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al
comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il
giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età
sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.

Articolo 14
(Esame di Stato)

1.L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a
carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dall'Istituto
nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
2.All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la
valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.
3.Sono altresì ammessi all'esame di Stato , nella sessione dello stesso anno, gli
studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del
primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla
media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma
restando la particolare disciplina concernente la valutazione
dell'insegnamento di educazione fisica.
4.I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di
Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del DPR 23 luglio 1998,
n.323.
5.All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo
periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo
non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi
sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni,
possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni
apposite".

CAPO III
I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)

1.L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale
rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo
Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato A..
2.Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo
servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal
presente Capo.
3.I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per
l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 4 alle
istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1, da parte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
4.Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente
Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.
5.I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di durata almeno quadriennale, rispondenti ai
requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli
altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6.I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di
istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e
con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7.Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al
Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate
dall'art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.

Articolo 16
(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

1.Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
a.il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b.l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire
la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione
artistica e musicale nonché per il recupero e lo sviluppo degli
apprendimenti dello studente;
c.l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche
attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa
sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno
un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in
periodi;
d.la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in
relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
2.Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1
lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento
di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Articolo 17
(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi
formativi)

1.Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e
dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo annuale
obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni
assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle
seguenti tipologie:
a.percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di
un titolo di qualifica professionale;
b.percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il
conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2.Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale
pluralità di scelte le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano
l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e
formazione.

Articolo 18
(Livelli essenziali dei percorsi)

1.Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei
percorsi:
a.la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza
reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli
strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento
attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
b.l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed
economiche, destinando a tal fine quote dell'orario complessivo
obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo
educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di
competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si
riferiscono;
c.l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo
che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo
protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
d.il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali,
definite mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici
profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2.Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1,
lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità
nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei
percorsi.

Articolo 19
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1.Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le
attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso
di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata
esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di
riferimento.

Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1.Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e
certificazione delle competenze:
a.che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto
di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da
parte dei docenti e degli esperti, di cui all'articolo 19;
b.che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione
periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di
raggiungimento degli obiettivi formativi;
c.che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il
certificato di operatore professionale con riferimento alla relativa
qualifica, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il
diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata
almeno quadriennale;
d.che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata
la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19.
e.che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del
cittadino" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276.
2.Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la
frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Articolo 21
(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)

1.Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei
servizi delle istituzioni formative:
a.la previsione di organi di governo;
b.l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c.il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle medesime istituzioni;
d.la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le
tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b);
e.lo svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale
integrativo di cui all'articolo 15 comma 6;
f.l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività
didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di
infortunistica;
g.l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di
laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei
quali la sede formativa intende operare;
h.l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia
delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i.la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che
individuale;
l. la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed
esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2.Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con
Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281.

Articolo 22
(Valutazione)

1.Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo,
i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni
di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la
documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella
relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma
dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

CAPO IV
Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

Articolo 23
(Insegnamento dello strumento musicale)

1.Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo
musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi
dell'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i
percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria
obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo
musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali
corsi, ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1
del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario
annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al
comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di
ore.

Articolo 24
(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)

1.Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei
talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le
istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere,
nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di
laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Articolo 25
(Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria)

1.Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua
comunitaria, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine
dei percorsi liceali:
a.la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal
decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a
C/8 del presente decreto, e livelli di apprendimento in uscita dalla
scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo
biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata
nell' allegato D al medesimo decreto;
b.l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del
decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 33 ore
destinate all'insegnamento della lingua inglese; conseguentemente,
l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli
studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un
corrispondente numero di ore;
c.le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento
per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici
di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute
rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al
presente decreto.

Articolo 26
(Insegnamento delle scienze)

1.Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo
ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni
nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze,
contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono
sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

CAPO V
Norme transitorie e finali

Articolo 27
(Passaggio al nuovo ordinamento)

1.A decorrere dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 sono avviati,
rispettivamente, la prima classe del primo biennio dei percorsi liceali di cui al
Capo II ed il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III, nel rispetto delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, e con la gradualità di cui
all'articolo 28.
2.Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno
scolastico 2006/2007 e fino alla messa a regime del sistema dei licei,
decorrente dall'anno scolastico 2010/2011, la consistenza numerica della
dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata
nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico
2005/2006.
3.I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al
loro completamento.
4.In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui
all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto
interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge
10 maggio 1983, n.212.

Articolo 28
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1.A partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006/2007, e fino alla
completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i
primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per
tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di
Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2.I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da
parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19
novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

Articolo 29
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1.All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 30
(Norme finanziarie)

1.All'onere derivante dal presente decreto, determinato nella misura massima
di 44.930.239 euro per l'anno 2006 e di 43.021.470 euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata
dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006,
euro 30.257.263 e a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle
assegnazioni, per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni
scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007
euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla
copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro
8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.
3.Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo
ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al
presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui
all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

Articolo 31
(Norma finale)

1.Gli interventi di riconversione del personale docente, eventualmente
necessari, anche al fine di trasferimenti in altri comparti della pubblica
amministrazione, saranno programmati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.