Composta dai Signori Magistrati
Dott. Giorgio Mannaccio Presidente
Dott. Luigi De Angelis Consigliere
Dott.ssa Angiola Sbordone
Consigliere Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado
d’Appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all’udienza
Collegiale 9.10.03 e promossa con ricorso depositato 21.12.02.
DA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica
Elettivamente domiciliato
in Milano, via Freguglia n.1, pre\sso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Milano
Che lo rappresenta e difende
in giudizio per delega come atti.
APPELLANTE
CONTRO
G.P.C. selettivamente domiciliata
in Milano, via Fogazzaro n.8, presso l’avv. Stefano NESPOR unitamente all’avv.Patrizia
MONTAGNA che la rappresentano e difendono in giudizio per delega come in
atti.
APPELLATA
I Procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi’ precisavano le
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello
di Milano-previa fissazione dell’udienza di cui all’art.435 c.p.c., respinta
ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale del lavoro
di Milano, dott.ssa Marasco, 31.10.2002, n.3141,- assolvere il Ministero
appellante da tutte le domande proposte dalla ricorrente in primo grado.
Con la rifusione delle spese
processuali”.
Per l’appellata:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello
di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l’appello
proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese di
questo grado di giudizio”.
OGGETTO: Anzianità personale ATA degli enti locali trasferito allo Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3.1.41 del 31.10.2002
il Tribunale di Milano ha dichiarato la illegittimità del decreto
di inquadramento della Sig.ra G.P. C. in occasione del trasferimento dal
Comune di Milano e alle dipendenze del MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’
E RICERCA e il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ed
economico della anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza
con condanna del Ministero a pagare le conseguenti differenze retributive.
Secondo il giudice l’accordo
20.7.00 tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresenttive dei comparti
scuola e Enti Locali nel prevedere i criteri di inquadramento del personale
transitato nel comparto scuola in esecuzione di quanto disposto con il
Decreto Interministeriale 184/99 ha completamente ignorato il dato della
anzianità del personale prendendo in considerazione solo il trattamento
economico spettante presso l’ente di provenienza. Cosi’ facendo ha violato,
cosi’ come il decreto stesso, la disposizione dell’art.8 della legge n.124/99
che impone di riconoscere l’anzianità del personale ai fini giuridici
ed economici.
Contro tale sentenza ha proposto
appello il Ministero. Il Tribunale, invero avrebbe errato nell’interpretare
l’art.8 nel senso che al personale degli enti locali trasferito nei ruoli
dello Stato debba essere attribuito un livello stipendiale corrispondente
nella disciplina del trattamento economico del personale della scuola-
aòò’anzianità maturata nell’ordinamento degli enti
locali trascurando le differenze di regime tra i due ordinamenti: nel secondo
infatti,l’anzianità di servizio non comporta alcuna progressione
economica come invece è nell’ordinamento del personale della scuola
onde la manovra attuata dai decreti ha dovuto tenere in considerazione
le problematiche dell’inquadramento di migliaia di dipendenti in un rdinamento
diversamente strutturato rispetto all’ente di provenienza.
Il Tribunale ha altresi’
errato nel considerare i rapporti tra la fonte legislativa e quella contrattuale.
In particolare non ha considerato
la natura di fonte integrativa della legge del decreto ministeriale 184/99
e di quello del 2001 che ha recepito l’accordo Aran-OO.SS. che ha individuato
un sistema di raccordo tra i differenti trattamenti retributivi muovendo
dalla diversità delle discipline dell’anzianità di servizio
nei due ordinamenti e che i rapporti tra le fonti devono essere ricnondotti
alla disposizione dell’art.2, comma 2, che consente di sostituire ad atti
normativi atti contrattuali nel pubblico impiego.
L’appellata si è costituita
e ha contestato la fondatezza dell’appello chiedendo la conferma della
sentenza.
All’udienza di discussione
la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
A soluzione della controversia
imporra come passaggio obbligato l’esame della disciplina di riferimento.
L’art.8 della legge 124 del
3 maggio 1999 dispone:
1. Il personale ATA degli
istituti e scuole statai di ogni ordine e grado è a carica dello
Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale
personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo
di cui al comma 1 dipendente degli enti locali in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge
è trasferito nei ruoli del personale ATA statale e inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri di detti profili………A detto personale vengono
riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della
sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità
del posto”.
Il comma 4 della disposizione
in corso recita. “Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente secondo tempi e modalità da stabilire con decreto
del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell’interno, del tesoro del bilancio e della programmazione economnica
per la funzione pubblica…..”
A tale legge ha fatto seguito il decreto interministeriale n.184 del 23 luglio 1999 che prevede:
1. (….)
2. Il trasferimento dagli
enti locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente
art.1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui
agli art.seguenti.
3. Gli enti locali provvederanno,
fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla
applicazione del CCNL del comparto e regioni e autonomie locali, del personale
di ruolo che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della legge 3 maggio
1999 n.124. Con successivi decreti, anche collettivi dei provveditori agli
studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli enti locali
cedenti, verrà corrisposta a titolo provvisorio, a decorrere dal
1 gennaio 2000 la retribuzione stipendiale al personale trasferito.
Con successivo decreto del
Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’Interno,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del
comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi
del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento
alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento
ai fini giuridici ed economici nonché dell’incidenza sulle rispettive
gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli enti
previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre
1999, fra ARAN e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti
scuola ed enti locali ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo 29/1993
e dell’art.47 della legge n.428/1990.
In attuazione di quanto disposto
dal suesposto comma, in data 20 luglio ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni
e confederazioni sindacali hanno siglato un accordo che è stato
recepito dal decreto 5 aprile 2001.
L’inquadramento dei dipendenti
viene realizzato attraverso l’inserimento nella posizione stipendiale delle
corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola d’importo pari
o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.99
e, in questa seconda ipotesi, viene corrisposta la differenza con assegno
“ad personam” che viene poi “temporizzato” (vale a dire trasformato in
anzianità supplementare) concorrendo a determinare l’anzianità
complessiva dell’interessato.
Per la maggior parte dei
dipendenti ATA, compresa la ricorrente, l’applicazione di tale meccanismo
ha comportato il riconoscimento di un’anzianità inferiore rispetto
a quella effettivamente maturata, cui fa riscontro un trattamento economico
inferiore in termini di retribuzione tabellare.
Difformi risultano gli indirizzi
sino ad oggi espressi dai giudici di merito.
E’ stato ritenuto da una
parte della giurisprudenza, conformemente alla tesi sostenuta dal Ministero,
che è lo stesso art.8 che rinvia ad una successiva regolamentazione
che quindi integra, non modifica o stravolge il disposto dell’art.8 della
legge 124/99.
In particolare si è
rilevato che la circostanza per cui le puntuali modalità di attuazione
vengono analiticamente descritte in un atto che è l’incontro delle
volontà contrapposte sindacale e statale, risulta coerente con la
ratio della riforma ispirata al principio della contrattualizzazione del
pubblico impiegao (Tribunale Torino sentenza 1940/03) e ce il meccanismo
in esame realizza lo scopo perseguito dal legislatore, che intendeva solo
evitare di arrecare pregiudizio ai dipendenti transitati nello Stato, sul
piano del trattamento economico, laddove la meccanica trasposizione a fini
retributivi della anzianità maturata presso l’ente di provenienza
nell’ambito di un diverso sistema di computo della anzianità, avrebbe
l’effetto di procurare al dipendente una retribuzione decisamente superiore
a quella in godimento, con ingiustificato arricchimento. (in tal senso
Tribunale sentenza 11017/02).
Questa Corte ritiene di aderire
al diverso orientamento che, condividendo la tesi dei lavoratori lamenta
le negative conseguenze di un meccanismo vincolato al solo maturato economico
piuttosto che all’anzianità di servizio in spregio al disposto dell’art.8
cit. (cfr.Tribunale Milano 287/02, 3617/02, 1954/03).
La chiarezza del dato normativo
è indiscutibile nella sua portata precettiva che non consente deroghe
e che, come acutamente rilevato, segna i confini dell’intervento demandato
alle successive determinazioni ministeriali quanto a “tempi e modalità”
del trasferimento, la cui effettiva (e ben piu’ limitata rispetto alla
soluzione poi adottata dal secondo decreto ministeriale emesso in materia)
estensione, trova peraltro ulteriore conferma nel richiamo alla gradualità
del passaggio- con cui si apre il quarto comma- e alla quale coerentemente
risponde anche il successivo richiamo a dati ed evidenzia incidenti sulla
concreta attuazione della modifica prevista dal precedente secondo comma.
(così Tribunale Milano n.287/03 est.Mascarello)
Se, allora, la prima fonte
ministeriale intervenuta ha rispettato i limiti della delega, con il richiamo
a criteriu di inquadramento finalizzati all’allineamento degli istituti
retributivi” con riferimento anche al “riconoscimento, ai fini giuridici
ed economici, dell’anzianità maturata” presso gli enti di provenienza,o,
comunque, come la stessa difesa della ricorrente rileva, indica un obiettivo-
anche se estraneo al compito delegato- del tutto compatibile con quello
fissato dalla legge, diversamente deve ritenersi per l’accordo collettivo,
recepito dal secondo decreto ministeriale, che disponendo che l’inquadramento
del predetto personale avvenga in base al solo maturato economico, al quale
corrisponde una anzianità fittizia formula criteri di inquadramento
non corrispondente a quelli indicati dalla legge e con gli stessi incompatibili.
Le considerazioni sin qui
svolte conducono alla conferma della impugnata sentenza.
Le spese, che seguono la
soccombenza, si liquidno in euro 1.550,00
P.Q.M.
Conferma la sentenza appellate
Condanna l’appellante a pagare
le spese di appello liquidate in euro 1.550,00
Milano 9.10.2003
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