Sentenza n. 871 del 11 dicembre 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giorgio Mannaccio Presidente
Dott. Luigi De Angelis Consigliere
Dott.ssa Angiola Sbordone Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile in grado d’Appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all’udienza Collegiale 9.10.03 e promossa con ricorso depositato 21.12.02.

DA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica

Elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia n.1, pre\sso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
Che lo rappresenta e difende in giudizio per delega come atti.

APPELLANTE

CONTRO
G.P.C. selettivamente domiciliata in Milano, via Fogazzaro n.8, presso l’avv. Stefano NESPOR unitamente all’avv.Patrizia MONTAGNA che la rappresentano e difendono in giudizio per delega come in atti.

APPELLATA

I Procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi’ precisavano le

CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano-previa fissazione dell’udienza di cui all’art.435 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale del lavoro di Milano, dott.ssa Marasco, 31.10.2002, n.3141,- assolvere il Ministero appellante da tutte le domande proposte dalla ricorrente in primo grado.
Con la rifusione delle spese processuali”.

Per l’appellata:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese di questo grado di giudizio”.

OGGETTO: Anzianità personale ATA degli enti locali trasferito allo Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3.1.41 del 31.10.2002 il Tribunale di Milano ha dichiarato la illegittimità del decreto di inquadramento della Sig.ra G.P. C. in occasione del trasferimento dal Comune di Milano e alle dipendenze del MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA e il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico della anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza con condanna del Ministero a pagare le conseguenti differenze retributive.
Secondo il giudice l’accordo 20.7.00 tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresenttive dei comparti scuola e Enti Locali nel prevedere i criteri di inquadramento del personale transitato nel comparto scuola in esecuzione di quanto disposto con il Decreto Interministeriale 184/99 ha completamente ignorato il dato della anzianità del personale prendendo in considerazione solo il trattamento economico spettante presso l’ente di provenienza. Cosi’ facendo ha violato, cosi’ come il decreto stesso, la disposizione dell’art.8 della legge n.124/99 che impone di riconoscere l’anzianità del personale ai fini giuridici ed economici.

Contro tale sentenza ha proposto appello il Ministero. Il Tribunale, invero avrebbe errato nell’interpretare l’art.8 nel senso che al personale degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato debba essere attribuito un livello stipendiale corrispondente nella disciplina del trattamento economico del personale della scuola- aòò’anzianità maturata nell’ordinamento degli enti locali trascurando le differenze di regime tra i due ordinamenti: nel secondo infatti,l’anzianità di servizio non comporta alcuna progressione economica come invece è nell’ordinamento del personale della scuola onde la manovra attuata dai decreti ha dovuto tenere in considerazione le problematiche dell’inquadramento di migliaia di dipendenti in un rdinamento diversamente strutturato rispetto all’ente di provenienza.
Il Tribunale ha altresi’ errato nel considerare i rapporti tra la fonte legislativa e quella contrattuale.
In particolare non ha considerato la natura di fonte integrativa della legge del decreto ministeriale 184/99 e di quello del 2001 che ha recepito l’accordo Aran-OO.SS. che ha individuato un sistema di raccordo tra i differenti trattamenti retributivi muovendo dalla diversità delle discipline dell’anzianità di servizio nei due ordinamenti e che i rapporti tra le fonti devono essere ricnondotti alla disposizione dell’art.2, comma 2, che consente di sostituire ad atti normativi atti contrattuali nel pubblico impiego.
L’appellata si è costituita e ha contestato la fondatezza dell’appello chiedendo la conferma della sentenza.
All’udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
A soluzione della controversia imporra come passaggio obbligato l’esame della disciplina di riferimento.
L’art.8 della legge 124 del 3 maggio 1999 dispone:
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statai di ogni ordine e grado è a carica dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1 dipendente degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale ATA statale e inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri di detti profili………A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”.
Il comma 4 della disposizione in corso recita. “Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro del bilancio e della programmazione economnica per la funzione pubblica…..”

A tale legge ha fatto seguito il decreto interministeriale n.184 del 23 luglio 1999 che prevede:

1. (….)
2. Il trasferimento dagli enti locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art.1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli art.seguenti.
3. Gli enti locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e regioni e autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della legge 3 maggio 1999 n.124. Con successivi decreti, anche collettivi dei provveditori agli studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli enti locali cedenti, verrà corrisposta a titolo provvisorio, a decorrere dal 1 gennaio 2000 la retribuzione stipendiale al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’Interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli enti previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra ARAN e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo 29/1993 e dell’art.47 della legge n.428/1990.
In attuazione di quanto disposto dal suesposto comma, in data 20 luglio ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali hanno siglato un accordo che è stato recepito dal decreto 5 aprile 2001.
L’inquadramento dei dipendenti viene realizzato attraverso l’inserimento nella posizione stipendiale delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.99 e, in questa seconda ipotesi, viene corrisposta la differenza con assegno “ad personam” che viene poi “temporizzato” (vale a dire trasformato in anzianità supplementare) concorrendo a determinare l’anzianità complessiva dell’interessato.
Per la maggior parte dei dipendenti ATA, compresa la ricorrente, l’applicazione di tale meccanismo ha comportato il riconoscimento di un’anzianità inferiore rispetto a quella effettivamente maturata, cui fa riscontro un trattamento economico inferiore in termini di retribuzione tabellare.

Difformi risultano gli indirizzi sino ad oggi espressi dai giudici di merito.
E’ stato ritenuto da una parte della giurisprudenza, conformemente alla tesi sostenuta dal Ministero, che è lo stesso art.8 che rinvia ad una successiva regolamentazione che quindi integra, non modifica o stravolge il disposto dell’art.8 della legge 124/99.
In particolare si è rilevato che la circostanza per cui le puntuali modalità di attuazione vengono analiticamente descritte in un atto che è l’incontro delle volontà contrapposte sindacale e statale, risulta coerente con la ratio della riforma ispirata al principio della contrattualizzazione del pubblico impiegao (Tribunale Torino sentenza 1940/03) e ce il meccanismo in esame realizza lo scopo perseguito dal legislatore, che intendeva solo evitare di arrecare pregiudizio ai dipendenti transitati nello Stato, sul piano del trattamento economico, laddove la meccanica trasposizione a fini retributivi della anzianità maturata presso l’ente di provenienza nell’ambito di un diverso sistema di computo della anzianità, avrebbe l’effetto di procurare al dipendente una retribuzione decisamente superiore a quella in godimento, con ingiustificato arricchimento. (in tal senso Tribunale sentenza 11017/02).
Questa Corte ritiene di aderire al diverso orientamento che, condividendo la tesi dei lavoratori lamenta le negative conseguenze di un meccanismo vincolato al solo maturato economico piuttosto che all’anzianità di servizio in spregio al disposto dell’art.8 cit. (cfr.Tribunale Milano 287/02, 3617/02, 1954/03).
La chiarezza del dato normativo è indiscutibile nella sua portata precettiva che non consente deroghe e che, come acutamente rilevato, segna i confini dell’intervento demandato alle successive determinazioni ministeriali quanto a “tempi e modalità” del trasferimento, la cui effettiva (e ben piu’ limitata rispetto alla soluzione poi adottata dal secondo decreto ministeriale emesso in materia) estensione, trova peraltro ulteriore conferma nel richiamo alla gradualità del passaggio- con cui si apre il quarto comma- e alla quale coerentemente risponde anche il successivo richiamo a dati ed evidenzia incidenti sulla concreta attuazione della modifica prevista dal precedente secondo comma. (così Tribunale Milano n.287/03 est.Mascarello)
Se, allora, la prima fonte ministeriale intervenuta ha rispettato i limiti della delega, con il richiamo a criteriu di inquadramento finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi” con riferimento anche al “riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata” presso gli enti di provenienza,o, comunque, come la stessa difesa della ricorrente rileva, indica un obiettivo- anche se estraneo al compito delegato- del tutto compatibile con quello fissato dalla legge, diversamente deve ritenersi per l’accordo collettivo, recepito dal secondo decreto ministeriale, che disponendo che l’inquadramento del predetto personale avvenga in base al solo maturato economico, al quale corrisponde una anzianità fittizia formula criteri di inquadramento non corrispondente a quelli indicati dalla legge e con gli stessi incompatibili.
Le considerazioni sin qui svolte conducono alla conferma della impugnata sentenza.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidno in euro 1.550,00

P.Q.M.
Conferma la sentenza appellate
Condanna l’appellante a pagare le spese di appello liquidate in euro 1.550,00
Milano 9.10.2003


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