IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Leonardo Gargiulo
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70 iscritto al n. 7874/2001
A scioglimento della riserva,
esaminati gli atti e documenti dì causa;

premesso in fatto che:

a) con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato il 30 ottobre 2001, il SAP - Unicobas Sanità Sindacato Autogestito Policlinico dell'Unicobas Sanità aderente alla Confederazione Italiana di Base CIB Unicobas, in persona del responsabile legale Michele Albo, adiva il Tribunale denunciando un comportamento antisindacale dell'Ospedale Maggiore di Milano istituto di Ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico ed esponendo al riguardo che con lettera 8.10.2001 la propria RSU aveva comunicato all'Ospedale Maggiore la convocazione di una assemblea ex art. 20 S. L. per il giorno 12.10.2001, che vi era stato un diniego con la seguente motivazione: "..a' sensi dell'art. 2 del CCNL integrativo 2001., le assemblee possono essere indette unicamente...da R.S.U. nel loro complesso, e non dai singoli componenti..", e che era stato altresì richiesto l'avvio di trattativa sulla fase contrattuale conclusa in relazione al CCIA e l'indìzione di nuova assemblea al 30.10.2001 e diffidato l'Ospedale a non ostacolare i diritti sindacali, senza alcun esito; svo1te considerazioni in diritto e prodotti documenti i1 ricorrente concludeva per la declaratoria di antisindacaIità del comportamento di controparte e la rimozione dei suoi effetti, con ordine alla medesima . di concedergli, a richiesta, locali ìdonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio consentendo l'indizione di assemblee retribuite, e per l'ordine di pubblicazione del decreto sulla rivista dell'Ospedale Maggiore "La Ca' Granda" e sul quotidiano "Corriere della Sera" con idonei caratteri, con il favore delle spese e decreto immediatamente esecutivo;

b) con memoria depositata il 20 novembre 2001 si costituiva l'Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di Ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico il quale sosteneva l'infondatezza delle avversarie domande ed in particolare eccepiva il difetto di legittimazione attiva del SAP UNICOBAS non essendo un organismo locale di una associazione sindacale nazionale di categoria, nonché l'inammissibilità di dette domande in relazione al loro contenuto in quanto consistente nel mero accertamento dell'esistenza di comportamenti antisindacali peraltro già esauriti, e fina1izzato ad una condanna in futuro; rilevava quindi che anche nel merito l'avversario ricorso risultava privo di fondamento alla luce del "sistema di riattribuzioni" dettato dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 nonché di quanto disposto dal regolamento delle relazioni sindacali di esso resistente del 15 marzo 2000, sottoscritto per approvazione anche dalla RSU SAP Unicobas, nonché in base alla specifica disciplina contrattuale vigenti in materia e precisamente all'art. 2 del CCNL del comparto Sanità deI 20 settembre 2001, non contrastastante né con l'accordo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi del 7 agosto 1998 né con la legge n. 300/70; osservava ancora, in via del tutto subordinata e per mera completezza di difesa, che l'unica ipotesi dì pubblicazione consentita nell'ambito del procedimento ex art. 28 S. L. era quella relativa alla sentenza penale per il caso di inottemperanza al decreto da parte de1 datore di lavoro e che non poteva trovare applicazione l'art. 120 c. p c. ; concludeva per il rigetto dell'avversario ricorso perché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese, previa in via istruttoria, senza inversione dell'onere, ammissione di prova ad integrazione della documentazione oggetto di produzione;

c) dopo due udienze nelle quali veniva esperito il tentativo di conciliazione ed acquisita ulteriore documentazione, il Giudice si riservava;

- ritenuto che l'eccezione dell'Ospedale Maggiore di Milano relativa al difetto di legittimazione attiva del SAP UNICOBAS per non essere un'associazione sindacale in senso tecnico né un organismo sindacale di una associazione sindacale nazionale di categoria, non può essere accolta giacché il primo assunto contrasta con la posizione presa dalla parte resistente nelle comunicazioni cui si ricollega l'avversaria denuncia dì antisindacalità. e con le conseguenze che detta parte vuol trarre dalla avversaria sottoscrizione per approvazione del regolamento delle relazioni sindacali 13.3.2000, ed il secondo presuppone una specifica contestazione nella specie non formulata nella evidente considerazione delle risultanze documentali - della adesione di parte ricorrente alla Confederazione Italiana di Base CIB Unicobas la cui significativa presenza sul piano nazionale in termini di effettività risulta dai documenti prodotti in udienza;

ritenuto altresì che l'ulteriore eccezione di parte resistente sulla inammissibilità delle avversarie domande in relazione al loro contenuto si rivela anch'essa non meritevole di accoglimento in quanto nella specie, come emerge da una semplice lettura di tali domande, si chiedono la declaratoria di antisindacabilìtà e la cessazione di un comportamento dell'Ospedale Maggiore di Milano ancorato all'applicazione di una specifica norma contrattuale e quindi con effetti permanenti, il che nulla ha a che vedere con una condanna in futuro per una condotta antisindacale non ancora posta in essere (come ha più volte chiarito la Suprema Corte cfr. per tutte, sentenza 2.6.1998 n. 5422 - l'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro non può costituire preclusione alla pronuncia di un ordine del giudice di cessazione-del comportamento illegittimo nel caso in cui questo risulti idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo);

- premesso nel merito che la questione fondamentale consiste nello per stabilìre se il diritto ad indire assemblee di lavoratori spetti alla RSU nel suo complesso ad anche singolarmente ai suoi componenti e che tale questione va risolta sulla base della normativa di legge e di contratto;

- rilevato che lo Statuto dei lavoratori con l'art. 20 testualmente dispose:
"I lavoratori hanno diritto di riunirsi nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario dì lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali."

- rilevato altresì che detta norma prevede espressamente l'indizione delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali aziendali "singolarmente o congiuntamente", ed inoltre precisa che le stesse possono riguardare solo gruppi di lavoratori e materie di interesse sindacale nonché stabilisce l'ordine di precedenza (il che rivela la consapevolezza nel legislatore della molteplicità e diversità di posizioni ed interessi) ed avverte che la contrattazione collettiva può stabilire migliori condizioni per i lavoratori ed ulteriori modalità per l'esercizio del diritto (donde l'illegittimità di deroghe in peius e di nuovi limiti al diritto; in dottrina si è giustamente osservato che le previste modalità proprio perché "ulteriori" non possono derogare alla disciplina legale);

- ritenuto che, contrariamente a quanto sostiene parte resistente, "il sistema di riattribuzioni" " dettato dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 non ha limitato il subingresso dei componenti delle RSU nei diritti e nelle prerogative espressamente attribuiti ai dirigenti delle RSA in quanto tali giacché, come è già stato chiarito in giurisprudenza (cfr. per tutte, la ordinanza collegiale del Tribunale 9 dicembre 1999 in causa Waste Management Italia spa c. Mapelli ed altro e la precedente ordinanza 16 ottobre 1999 inter partes) i contraenti collettivi con il disposto dell'art. 4 ("I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R. S. A. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni dì cui al titolo III della legge n. 300/70") hanno inteso far riferimento ai diritti ed alle garanzie che fanno capo alla singola persona e che incidono direttamente anche nel rapporto di lavoro, quali il diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 Stat. Lav.), ed il diritto ad una particolare resistenza del posto di lavoro ( artt. 18 e 22 Stat. Lav.), mentre con le previsioni dell'art. 5  1° e 2° comma (rispettivamente " Le RSU subentrano alle R. S. A e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell' esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge" e "La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti del contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva") hanno precisato - attraverso l'uso differenziato del plurale in un caso e del singolare nell'altro, in un contesto di assoluta contiguità - che la caratteristica collegiale della RSU viene in rilievo nel momento negoziale, quando cioè deve esprimersi l'unitaria volontà contrattuale dei lavoratori dell'azienda, e che quando invece vengono in rilievo i diritti delle singole organizzazioni che hanno promosso la costituzione della RSU e riconosciuto i relativi membri come propri rappresentanti, si esprime la libertà di ogni singola formazione sindacale nell'esercizio dei suoi diritti, in conformità al principio sancito dall'art. 39 Cost.;

- precisato che la suindicata interpretazione della disciplina dell'Accordo Interconfederale deI 1993 esclude ogni questione in ordine alla compatibilità della disciplina medesima con quella dello Statuto dei lavoratori;

- rilevato che nel settore del pubblico impiego il contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 "sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali" ha previsto all'art 2, punto 2 : "Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale o del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10", ed in questo articolo al punto 1: "I dirigenti che hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono: i componenti delle RSU….."

- considerato che per il preciso collegamento stabilito tra le riportate disposizioni del contratto collettivo nazionale quadro risulta testualmente stabilita la legittimazione dei componenti delle RSU ad indire le assemblee "singolarmente o congiuntamente" (espressione questa singolarmente identica a quella dell'art. 20 Stat. Lav.) e che questo dato letterale non può essere disatteso attraverso il collegamento con gli artt. 5 ed 8 del coevo accordo collettivo quadro "per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" ( l'art. 5 al punto 4 stabilisce: "In favore delle RSU sono, pertanto garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi retribuiti; diritto ai permessi non retribuiti...; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vìgenti disposizioni." e l'art. 8 al punto 1 "Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti") in quanto nessun elemento letterale o logico come del resto nessun canone ermeneutico operando l'art. 1363 cod. civ. nell'ambito del contratto - depone per tale collegamento ed in senso contrario militano sia la diversità degli oggetti e delle finalità, dell'accordo e del contratto collettivo risultante dai relativi titoli più sopra riportati,, sia il rilievo che solo il contratto collettivo prende in considerazione le prerogative dei componenti della RSU mentre l'accordo all'art. 5, punto 4 con l'avverbio "complessivamente" fa riferimento al complesso dei diritti alcuni dei quali non riferibili alla RSU unitariamente considerati, ed all'art. 8, punto 1 disciplina la attività della RSU e non l'esercizio delle prerogative sindacali dei componenti nei cui confronti il criterio della maggioranza porterebbe ad escludere o limitare le iniziative sindacali del componente o dei componenti in minoranza, il che peraltro mal si concilia con la previsione dell'art. 2, punto 2 del contratto collettivo secondo cui le assemblee possono riguardare anche soltanto gruppi di lavoratori ed avere ad oggetto materie di interesse sindacale (non necessariamente comuni a tutti i sindacati);

- rilevato altresì che la suesposta interpretazione della normativa del contratto collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998 già accolta dal Tribunale con ordinanza collegiale 13 luglio 1999 in causa Comune dì Milano contro Saggese e con sentenza inter partes 27 marzo 2000 n. 870 nonché dalla Corte d'appello dì Milano con sentenza 26 ottobre 2001 n. 614 ove opportunamente si precisa che quanto all'obiezione di carattere pratico secondo cui il riconoscimento del diritto di indire l'assemblea ai singoli componenti della RSU comporterebbe una eccessiva proliferazione di convocazioni, " è facile osservare che il limite annuo pro capite delle ore retribuite che i dipendenti hanno a disposizione per la partecipazione ad assemblee, costituisce un idoneo filtro" non pone questioni di compatibilità con le già esaminate discipline legale e contrattuale, e che la contraria interpretazione di parte resistente non considera che il legislatore per il settore del pubblico impiego ha stabilito la autonoma rilevanza e la specifica funzione dei componenti della RSU con l'art. 47, comma 6 del D. Lgs. n. 29/1993, le sue successive sostituzioni e, da ultimo, con l'art. 42 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui "i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferiti ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alla rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o che vi aderiscano"

- rilevato ancora che parte resistente fa altresì leva sul disposto dell'art.. 2, punto 2 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità 7 aprile 1999 che recita: "Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie dì interesse sindacale del lavoro: singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma I dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; - da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU."

- ritenuto che questa norma nella parte in cui riconosce alla RSU nel suo complesso e non ai singoli componenti il potere di indire assemblee dei lavoratori appare illegittima giacché contrasta sia con la suesposta disciplina legale, ripetutamente richiamata dai contraenti e, come si è rilevato, insuscettibile di limiti ai relativi diritti e di modifiche in peius, sia con la riportata disciplina del contratto collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998 che per quanto sopra si ritiene in linea con detta disciplina legale e con quella dell'accordo interconfederale del 1993, dovendosi riconoscere che proprio le finalità e la funzione del contratto collettivo quadro non consentano alla contrattazione collettiva dì settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità;

accertato alla luce delle considerazioni di merito sin qui svolte che il denunciato comportamento dell'Ospedale Maggiore di Milano si configura come antisindacale in quanto limitativo di un diritto sindacale e che pertanto va accolta la domanda di parte ricorrente volta alla declaratoria della antisindacalità, alla cessazione ed alla rimozione degli relativi effetti con l'ordine a controparte di consentire lo svolgimento delle richieste assemblee;

precisato che l'ulteriore domanda del ricorrente relativa all'ordine di pubblicazione del decreto sulla rivista dell'Ospedale Maggiore "la Ca' Granda" e sul quotidiano "Corriere della Sera" non può essere accolta giacché 1'unica ipotesi di pubblicazione prevista in relazione al procedimento ex art. 28 Stat. Lav. fa riferimento alla condanna penale per il caso in cui il datore dì lavoro non ottemperi al decreto, e per l'applicabilità dell'art. 120 cod. proc. civ, si richiede una sentenza dalla cui pubblicazione possano derivare effetti di carattere risarcitorio;

- ritenuto infine che sussistono giusti motivi ex art 92, 2" comma cod. proc. civ. attesa in particolare la presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti - per operare una compensazione delle spese di lite;

P. Q. M.

Milano 12 marzo 2002

IL GIUDICE
Leonardo Gargiulo

Cron. 284
Depositato in Cancelleria
Oggi 14/3/2002

Il Cancelliere
Dott. Michele Del Medico


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