REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Milano sez. Lavoro, dr.ssa Marasco, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 9855/2002 R.G.

Promossa da

LUINI Rosanna ed altri, elettivamente domiciliati presso l'avv. Enrico Marradi che le rappresenta e difende con procura a margine del ricorso

Contro

Ministero della Istruzione, dell'Università e della ricerca in persona del Ministro protempore elettivamente domiciliato presso l'ufficio per la gestione del contenzioso lavoro, in Milano Via Ripamonti n.42, e rappresentato e difeso dal funzionario dr. L. M..

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – direzione Generale e Centro Servizi Amministrativi di Milano – rappresentati e difesi dal funzionario dr L. M.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 27/12/2002 le ricorrenti in epigrafe, premesso di aver lavorato fino al 31/12/1999 alle dipendenze della Provincia di Milano, in qualità di Collaboratori Scolastici, deducevano che con la legge n. 124/99, era stato previsto che, dal 1.1.2000, il personale ATA di ruolo ed in servizio alla data della legge fosse trasferito dagli Enti locali allo stato, che le parti ricorrenti erano state, quindi, trasferite alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via provvisoria ed in attesa di inquadramento, definitivamente intervenuto con provvedimento del dirigente scolastico.

Le parti ricorrenti esponevano che, con il passaggio allo Stato era stata riconosciuta, per effetto della particolare procedura di inquadramento adottata, una anzianità giuridica ed economica inferiore a quella maturata presso l'ente di provenienza, in violazione della previsione normativa posta dall'art.8 comma 2 legge 1999 n. 124 che stabiliva espressamente, per il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente degli enti locali e trasferito nei ruoli del personale ATA statale, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

Veniva, inoltre, dedotto, che non era stata riconosciuta la indennità integrativa speciale nella misura maturata ed acquisita alle dipendenze dell'ente locale.

Le ricorrenti chiedevano, quindi, il riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze della Provincia di Milano dalla data di assunzione al 31.12.1999 e la condanna del Ministero convenuto a versare le differenze maturate dal 01.01.2000 nonché a corrispondere, per ciascun ricorrente, le differenze tra la indennità integrativa speciale dovuta e quella corrisposta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano le parti convenute deducendo la infondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio veniva esperito il tentativo di conciliazione e, dato atto della cessazione della materia del contendere per la domanda relativa alla indennità integrativa speciale, all'udienza del 14.4.2003 all'esito della discussione orale, il giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo.

Il ricorso è fondato.

Le parti ricorrenti hanno prestato servizio fino al 31.12.1999 presso la Provincia di Milano in qualità di Collaboratore scolastico e con inquadramento nel personale ATA.

L'art. 8 legge 3.5.1999 n. 124 ha stabilito che il personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine è a carico dello Stato, con l'abrogazione di ogni disposizione che prevedeva la fornitura del personale da parte dei comuni e delle province, a superamento del pregresso sistema nel quale erano tali enti ad assicurare il servizio scolastico con proprio personale di ruolo oppure con il reclutamento, per i supplenti, di personale assunti a tempo determinato.

La norma sancisce al comma 2 il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (3.5.1999), nei ruoli del personale ATA statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.

E' previsto, inoltre, che a detto personale verranno riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

Il trasferimento del personale, inoltre, sarebbe avvenuto gradualmente, secondo i tempi e le modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale.

Con decreto Interministeriale 23.7.1999 n. 184, che ha disciplinato i termini e le modalità del trasferimento del personale ATA in questione, è previsto che gli enti locali avrebbero provveduto fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione ad alla applicazione del ccnl del Comparto e Regioni e Autonomie Locali per il personale di ruolo che passa allo Stato. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditorati agli studi, sarebbe stata corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.

Era rimessa ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali.

L'accordo 20.7.2000 ha stabilito che all'art. 3, per il personale degli enti locali transitato nel comparto scuola ai sensi dell'art. 8 legge 1999 n. 124, l'inquadramento nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali.

Il criterio seguito dall'Accordo 20.7.2000 prevede l'attribuzione, per i dipendenti transitati nel ruolo statale, della posizione stipendiale tra quelle indicate nella tabella allegata, di importo pari o inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, costituito dallo stipendio e retribuzione individuale di anzianità e da talune indennità per coloro che ne beneficiassero. La eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo considerato, corrisposta ad personam, è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva progressione di carriera.

Tale meccanismo di armonizzazione e di integrazione del personale, che non considera il dato della anzianità di servizio presso l'ente locale ma soltanto la posizione retributiva maturata, è stato seguito per ricostruire la anzianità delle ricorrenti.

Risulta agli atti che le parti ricorrenti si sono visti riconoscere una anzianità inferiore a quella effettiva, con una perdita in termini di retribuzione tabellare spettante ai sensi del CCNL del comparto scuola.

I criteri di ricostruzione dell'anzianità, determinata dall'art. 3 dell'Accordo del 23.7.1999, violano palesemente i principi sanciti dall'art. 8 legge 1999 n. 124, che stabilisce, per la integrazione, nell'ambito del personale ATA Statale, dei dipendenti degli enti locali, una continuità di rapporto in termini di attribuzioni delle funzioni, profili e qualifiche, sede di lavoro ed anzianità.

Il sistema seguito dell'allineamento stipendiale, introdotto per rimuovere gli aspetti sperequativi conseguenti al riconoscimento delle anzianità pregresse, non tiene conto della specifica e diversa previsione normativa, che riconosce, ai fini giuridici ed economici, la anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

Si rileva, inoltre, che nella relazione al progetto legge, è precisato che la norma in esame affronta la "annosa questione" della duplicità di gestione del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, e che la XI Commissione aveva previsto, in coerenza con la formulazione definitiva dell'art.8 legge 1999 n. 124 " il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, ai fini economici e giuridici".

Tale sistema è coerente con la automaticità del trasferimento, in una mobilità imposta per legge, con la impossibilità per i dipendenti di optare per la permanenza nell'ente di appartenenza, consentita soltanto per profili e qualifiche che non trovano corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale.

Il mantenimento della pregressa anzianità costituisce, quindi, una garanzia sancita dal legislatore, nella regolamentazione del transito dei dipendenti ATA nel ruolo statale, e rappresenta un principio vincolante al quale doveva conformarsi la fase attuativa del processo di definizione del trattamento del personale, affidata al D.I. 1999 n. 184 ed alla contrattazione collettiva presso l'ARAN.

Ed il mancato riconoscimento del servizio prestato non solo si pone in violazione della richiamata disposizione di legge, ma non si giustifica neppure in base ad una diversità della posizione funzionale di provenienza oppure del contenuto a livello di professionalità del personale.

Va, pertanto, dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento della anzianità per il servizio pregresso presso l'ente locale, con la condanna del Ministero a corrispondere le differenze retributive maturate per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2001 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Per il principio della soccombenza – compensate le spese rispetto alle altre parti convenute, estranee alle domande formulate- il Ministero è condannato alla rifusione, a favore delle ricorrenti delle spese del giudizio liquidate in euro 4.500 ( euro 1.500 per diritti ed euro 3.000 per onorari) oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la indennità integrativa speciale;

dichiara il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico ed economico della anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

condanna il Ministero convenuto al pagamento, a favore delle ricorrenti, delle differenze retributive maturate dal 1.1.2000 oltre interessi legali;

dichiara il difetto di legittimazione delle altre parti convenute;

compensare le spese rispetto alle altre parti, condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 4.500 oltre IVA e CPA.

Milano, 14.4.2003

Il Giudice

Marasco


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