N° 575/04 Sent.B
N° 7776/A/03 R.G.L.

N° 1297/O4 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE CIVILE DI TRANI, DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CHIRONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 7776/A/03 Ruolo Affari Contenziosi – Sezione Lavoro – decisa all’udienza del 16/02/04 ed avente per oggetto il riconoscimento dell’anzianità di servizio, promossa 

da

G. G. – ricorrente-

rappresentato e difeso dall’avv.to E. Augusto e R. D’Addabbo per mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliato nello studio dell’avv.to C. Perrone Capano

e

M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica

                                       - resistente

In persona del suo Ministro pro tempore e, per la Direzione Didattica Statale [..] domiciliato presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato ove domicilia ope legis.

All’udienza odierna i procuratori delle parti concludevano con il riportarsi ai propri atti.

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso l’istante premesso di essere stato dipendente di un ente locale ex lege 285/77 e, in quanto appartenente al personale ATA di essere poi transitato nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1/1/2000 ai sensi della legge n.124/99; che l’amministrazione statale non aveva provveduto a riconoscergli l’anzianità maturata presso l’ente di origine, in violazione dell’art.8 legge cit.; che le regole dettate per l’inquadramento nel ruolo statale operato con l’accordo ARAN, OO.SS. del 27/7/00 avevano omesso di disciplinare le modalità di riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza ai fini economici e giuridici, che tale omissione era contraria ai principi costituzionali di parità di trattamento, che conveniva in giudizio il Ministero resistente, in persona del suo ministro pro tempore, chiedendo la condanna, con ogni effetto conseguente, al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini giuridici che a quelli economici, con condanna quindi al pagamento in suo favore delle differenze stipendiali maturate a partire dal 1/1/2000, tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all’anzianità, come stabilito nella contrattazione collettiva del comparto scuola ed il minore importo corrisposto in seguito al trasferimento di cui innanzi, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizi.

Si costituivano ritualmente le parti resistenti, sostenendo l’infondatezza dell’avversa domanda ritenendo che la natura contrattuale dell’Accordo stipulato il 20/7/00, in forza del richiamato art.2 del D.Lgs. n.165/01, che disciplina i rapporti tra le fonti in materia di pubblico impiego, porti ad escludere qualsiasi violazione dell’art.8 della L.n.124/99, le cui disposizioni possono trovare deroga nelle previsioni contrattuali successive.

Non necessitando il presente giudizio di alcuna attività istruttoria, all’udienza odierna, sulle rassegante conclusioni, lo stesso veniva deciso come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vale la pena riportare il contenuto (per quel che interessa) dell’art.8 della legge n.144/99 rubricato “Trasferimento di personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato”.

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordinee grado è a carico dello stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3.(..)

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i MInistri dell’interno, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni Italiani (ANCI), l’Unione regionale comuni, comuni ed enti montani (UNICEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione delle rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali non stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito”.

Il decreto interministeriale 23/7/99 n.184 (emanato in attuazione del comma 4 dell’art.8 sopra riportato) dispone che gli Enti locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto regioni e autonomie locali al personale ATA che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della legge 3/5/99 n.124 che con successivi decreti dei Provveditorati agli studi verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1/1/2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e che con successivi decreti del Ministero della Pubblica Istruzione verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art.34 del D.L.vo n.29/93 e dell’art.47 della Legge 428/90, che gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditorati agli studi, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il personale di ruolo alla data del 25/5/99 presso gli enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL scuola, che il personale che passa dagli enti locali allo stato sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti.

In tema di retribuzioni al personale da trasferire il ministero della pubblica istruzione emetteva la circolare 15/10/99 n.245 al fine di assicurare al personale trasferito, dal 1 gennaio 2000, la corresponsione, a carico dello Stato, del trattamento economico in godimento.

In data 20/7/2000 le OO.SS. e l’ARAN stipulavano un accordo in applicazione dell’art.8 della legge n.124/99 il quale stabilisce, che al personale di cui all’accordo, pur nella prosecuzione ininterrotte del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1/1/2000 il CCNL 1/4/99 di regioni autonomie locali e dalla stessa data si applica il CCNL della scuola.

Il contenuto di tale accordo è stato recepito dal D.M. 5/4/2001.

La tesi sostenuta dall’amministrazione convenuta in ordine al rinvio recettizio contenuto nella legge n.124/99 è corretto, ma relativamente alla vicenda del trasferimento/inquadramento, non invece con riferimento alla conservazione dell’anzianità maturata (principio al quale, quindi, allo stato, non è stata data attuazione).

Vediamo quindi le ragioni di tale argomentazione.

Nel comma 2 dell’art.8 della legge n.124/99 possono distinguersi due situazioni “il personale…..è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle. In primo luogo leggendo il comma 4 in relazione al comma 2 emerge con evidenza che i decreti e l’accordo collettivo possono costituire la fonte del rapporto del personal eta (ex EE.LL) solo con riferimento a quanto riguarda il trasferimento e non con riferimento alla conservazione dell’anzianità, in quanto tali due concetti sono tenuti nettamente distinti dal comma 2 dell’art.8. Il comma 4 deve essere posto in correlazione solamente con la prima disposizione (quella relativa al trasferimento) contenuta nel comma 2 e non con la seconda (quella relativa alla conservazione dell’anzianità) poiché il richiamo ai decreti è previsto con il riferimento alla sola disciplina del trasferimento, tanto più che la ratio di rimettere ai decreti la sola disciplina del trasferimento emerge dallo stesso comma 4 laddove si richiamano le esigenze di organico (si giustifica il differimento della determinazione delle regole di passaggio tra due amministrazioni, al fine di verificare previamente le eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica ed alla revisione delle tabelle organiche del medesimo personale).

In secondo luogo, anche volendo prendere in considerazione il dato di fatto per cui il D.I. ha rinviato al D.M. previo accordo sindacale anche per la definizione dei criteri di inquadramento finalizzati, tra l’altro, al riconoscimento dell’anzianità è legato ancora una volta alla sola procedura di inquadramento (l’unica, si ripete, per la quale è previsto il rinvio al D.I.), deve far ritenere che, in sostanza, l’accordo del 27/7/00 sia solo un contratto di allineamento (si veda in particolare la rubrica dell’art.3 denominata “inquadramento professionale e retributivo”) cui deve ancora seguire un provvedimento definitivo che riconosca l’anzianità di servizio prescritta per legge; esso non può essere invocato a riempire di contenuto una norma di legge (art.8, ultima proposizione del comma 2) che ad esso accorda non rimanda.

L’art.8, ultima proposizione del comma 2 (conservazione anzianità) costituisce l’affermazione di un principio intangibile alla quale l’amministrazione ha omesso di dare applicazione ed in relazione alla quale non può invocare l’accordo del 27/7/00, il D.I. n.184/99 e il D.M. 5/4/01, poiché tali atti hanno disciplinato solo l’aspetto del trasferimento.

Tanto più che dalla normativa sopra indicata si desume il principio della prosecuzione dell’originario rapporto di lavoro (accanto a quello del riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, ai fini giuridici ed economici) che non potrebbe in alcun modo giustificare un mancato riconoscimento economico (accanto a quello economico) dell’anzianità già maturata.

Poiché dalla documentazione in atti risulta che a partire dall’1/1/00 parte ricorrente percepisce lo stipendio tabellare relativo alla categoria di appartenenza e un assegno ad personam pari alla differenza tra il minimo tabellare di cui sopra e lo stipendio tabellare goduto fino al 31/12/99, determinato in base al CCNL enti locali, emerge la prova che non è stato ancora effettuato il riconoscimento dell’anzianità di ruolo, che consentirebbe alla parte ricorrente di avere uno stipendio tabellare più elevato, in quanto le norme contrattuali del comparto scuola in punto minimi tabellari sono fondate, sulla progressione per anzianità che comporta notevoli aumenti tra una posizione stipendiale e l’altra.

Pertanto l’amministrazione convenuta va condannata a riconoscere alla parte ricorrente, ai fini economici, l’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza ed a corrispondere, quale effetto conseguente, le differenze stipendiali dovute a causa del suddetto mancato riconoscimento a partire dall’1/1/00, oltre interessi e rivalutazione ex art.16, comma 6, legge n.412/91 (articolo ancora valido per i dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della Corte Cost. n.459/00 di parziale illegittimità costituzionale).

Pertanto, le resistenti vanno condannate in solido a riconoscere al ricorrente il diritto all’integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici e previdenziali dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza ed a corrispondergli tutte le differenze stipendiali dall’1/1/00, oltre accessori nella misura di legge e spese di lite liquidate in dispositivo.

P.M.Q.

il Giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo il presente ricorso, così provvede:

accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza per i periodi di cui al proprio certificato di servizio, ai fini della progressione economica stipendiale del comparto scuola;

condanna altresì le amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità dall’1/1/00, oltre interessi legali, dalla maturazione del diritto fino al saldo;

condanna infine le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della parte ricorrente in complessivi euro 1000,00 oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione.

Trani, 16/02/2004

IL G.L

Dr.ssa Maria Antonietta Chirone


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