N° 1297/O4 Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL
GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE CIVILE DI TRANI,
DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CHIRONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al numero 7776/A/03 Ruolo Affari Contenziosi – Sezione Lavoro
– decisa all’udienza del 16/02/04 ed avente per oggetto il riconoscimento
dell’anzianità di servizio, promossa
da
G.
G. – ricorrente-
rappresentato
e difeso dall’avv.to E. Augusto e R. D’Addabbo per mandato a margine del
ricorso, elettivamente domiciliato nello studio dell’avv.to C. Perrone
Capano
e
M.I.U.R.
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica
-
resistente
In
persona del suo Ministro pro tempore e, per la Direzione Didattica Statale
[..] domiciliato presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato ove domicilia
ope legis.
All’udienza
odierna i procuratori delle parti concludevano con il riportarsi ai propri
atti.
Svolgimento
del processo
Con
il presente ricorso l’istante premesso di essere stato dipendente di un
ente locale ex lege 285/77 e, in quanto appartenente al personale ATA di
essere poi transitato nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1/1/2000 ai
sensi della legge n.124/99; che l’amministrazione statale non aveva provveduto
a riconoscergli l’anzianità maturata presso l’ente di origine, in
violazione dell’art.8 legge cit.; che le regole dettate per l’inquadramento
nel ruolo statale operato con l’accordo ARAN, OO.SS. del 27/7/00 avevano
omesso di disciplinare le modalità di riconoscimento dell’anzianità
maturata presso l’ente di provenienza ai fini economici e giuridici, che
tale omissione era contraria ai principi costituzionali di parità
di trattamento, che conveniva in giudizio il Ministero resistente, in persona
del suo ministro pro tempore, chiedendo la condanna, con ogni effetto conseguente,
al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza
sia ai fini giuridici che a quelli economici, con condanna quindi al pagamento
in suo favore delle differenze stipendiali maturate a partire dal 1/1/2000,
tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all’anzianità,
come stabilito nella contrattazione collettiva del comparto scuola ed il
minore importo corrisposto in seguito al trasferimento di cui innanzi,
nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizi.
Si
costituivano ritualmente le parti resistenti, sostenendo l’infondatezza
dell’avversa domanda ritenendo che la natura contrattuale dell’Accordo
stipulato il 20/7/00, in forza del richiamato art.2 del D.Lgs. n.165/01,
che disciplina i rapporti tra le fonti in materia di pubblico impiego,
porti ad escludere qualsiasi violazione dell’art.8 della L.n.124/99, le
cui disposizioni possono trovare deroga nelle previsioni contrattuali successive.
Non
necessitando il presente giudizio di alcuna attività istruttoria,
all’udienza odierna, sulle rassegante conclusioni, lo stesso veniva deciso
come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Vale
la pena riportare il contenuto (per quel che interessa) dell’art.8 della
legge n.144/99 rubricato “Trasferimento di personale ATA degli Enti Locali
alle dipendenze dello Stato”.
1.
Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordinee
grado è a carico dello stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2.
Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali,
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata
in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale
ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei
predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita
l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale
vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità
maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento
della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità
del posto.
3.(..)
4.
Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente,
secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i MInistri dell’interno, del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni Italiani (ANCI), l’Unione
regionale comuni, comuni ed enti montani (UNICEM) e l’Unione delle province
d’Italia (UPI) tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale
statale conseguenti alla razionalizzazione delle rete scolastica, nonché
della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare
ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento
nei ruoli statali non stabiliti, ove non già previsti, i criteri
per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito”.
Il
decreto interministeriale 23/7/99 n.184 (emanato in attuazione del comma
4 dell’art.8 sopra riportato) dispone che gli Enti locali provvederanno,
fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla
applicazione del CCNL del comparto regioni e autonomie locali al personale
ATA che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della legge 3/5/99 n.124
che con successivi decreti dei Provveditorati agli studi verrà corrisposta,
a titolo provvisorio, a decorrere dal 1/1/2000 la retribuzione stipendiale
in godimento al personale trasferito e che con successivi decreti del Ministero
della Pubblica Istruzione verranno definiti i criteri di inquadramento,
nell’ambito del Comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti
retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo,
con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori
ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità
maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi
entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art.34
del D.L.vo n.29/93 e dell’art.47 della Legge 428/90, che gli inquadramenti
individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditorati
agli studi, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il personale di ruolo alla data
del 25/5/99 presso gli enti locali, in servizio presso scuole statali e
trasferito nei ruoli dello stato è collocato nelle aree e nei profili
corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL scuola, che
il personale che passa dagli enti locali allo stato sarà tenuto
anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti.
In
tema di retribuzioni al personale da trasferire il ministero della pubblica
istruzione emetteva la circolare 15/10/99 n.245 al fine di assicurare al
personale trasferito, dal 1 gennaio 2000, la corresponsione, a carico dello
Stato, del trattamento economico in godimento.
In
data 20/7/2000 le OO.SS. e l’ARAN stipulavano un accordo in applicazione
dell’art.8 della legge n.124/99 il quale stabilisce, che al personale di
cui all’accordo, pur nella prosecuzione ininterrotte del relativo rapporto
di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1/1/2000 il CCNL 1/4/99
di regioni autonomie locali e dalla stessa data si applica il CCNL della
scuola.
Il
contenuto di tale accordo è stato recepito dal D.M. 5/4/2001.
La
tesi sostenuta dall’amministrazione convenuta in ordine al rinvio recettizio
contenuto nella legge n.124/99 è corretto, ma relativamente alla
vicenda del trasferimento/inquadramento, non invece con riferimento alla
conservazione dell’anzianità maturata (principio al quale, quindi,
allo stato, non è stata data attuazione).
Vediamo
quindi le ragioni di tale argomentazione.
Nel
comma 2 dell’art.8 della legge n.124/99 possono distinguersi due situazioni
“il personale…..è trasferito nei ruoli del personale ATA statale
ed è inquadrato nelle. In primo luogo leggendo il comma 4 in relazione
al comma 2 emerge con evidenza che i decreti e l’accordo collettivo possono
costituire la fonte del rapporto del personal eta (ex EE.LL) solo con riferimento
a quanto riguarda il trasferimento e non con riferimento alla conservazione
dell’anzianità, in quanto tali due concetti sono tenuti nettamente
distinti dal comma 2 dell’art.8. Il comma 4 deve essere posto in correlazione
solamente con la prima disposizione (quella relativa al trasferimento)
contenuta nel comma 2 e non con la seconda (quella relativa alla conservazione
dell’anzianità) poiché il richiamo ai decreti è previsto
con il riferimento alla sola disciplina del trasferimento, tanto più
che la ratio di rimettere ai decreti la sola disciplina del trasferimento
emerge dallo stesso comma 4 laddove si richiamano le esigenze di organico
(si giustifica il differimento della determinazione delle regole di passaggio
tra due amministrazioni, al fine di verificare previamente le eventuali
disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione
della rete scolastica ed alla revisione delle tabelle organiche del medesimo
personale).
In
secondo luogo, anche volendo prendere in considerazione il dato di fatto
per cui il D.I. ha rinviato al D.M. previo accordo sindacale anche per
la definizione dei criteri di inquadramento finalizzati, tra l’altro, al
riconoscimento dell’anzianità è legato ancora una volta alla
sola procedura di inquadramento (l’unica, si ripete, per la quale è
previsto il rinvio al D.I.), deve far ritenere che, in sostanza, l’accordo
del 27/7/00 sia solo un contratto di allineamento (si veda in particolare
la rubrica dell’art.3 denominata “inquadramento professionale e retributivo”)
cui deve ancora seguire un provvedimento definitivo che riconosca l’anzianità
di servizio prescritta per legge; esso non può essere invocato a
riempire di contenuto una norma di legge (art.8, ultima proposizione del
comma 2) che ad esso accorda non rimanda.
L’art.8,
ultima proposizione del comma 2 (conservazione anzianità) costituisce
l’affermazione di un principio intangibile alla quale l’amministrazione
ha omesso di dare applicazione ed in relazione alla quale non può
invocare l’accordo del 27/7/00, il D.I. n.184/99 e il D.M. 5/4/01, poiché
tali atti hanno disciplinato solo l’aspetto del trasferimento.
Tanto
più che dalla normativa sopra indicata si desume il principio della
prosecuzione dell’originario rapporto di lavoro (accanto a quello del riconoscimento
dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, ai
fini giuridici ed economici) che non potrebbe in alcun modo giustificare
un mancato riconoscimento economico (accanto a quello economico) dell’anzianità
già maturata.
Poiché
dalla documentazione in atti risulta che a partire dall’1/1/00 parte ricorrente
percepisce lo stipendio tabellare relativo alla categoria di appartenenza
e un assegno ad personam pari alla differenza tra il minimo tabellare di
cui sopra e lo stipendio tabellare goduto fino al 31/12/99, determinato
in base al CCNL enti locali, emerge la prova che non è stato ancora
effettuato il riconoscimento dell’anzianità di ruolo, che consentirebbe
alla parte ricorrente di avere uno stipendio tabellare più elevato,
in quanto le norme contrattuali del comparto scuola in punto minimi tabellari
sono fondate, sulla progressione per anzianità che comporta notevoli
aumenti tra una posizione stipendiale e l’altra.
Pertanto
l’amministrazione convenuta va condannata a riconoscere alla parte ricorrente,
ai fini economici, l’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente
locale di provenienza ed a corrispondere, quale effetto conseguente, le
differenze stipendiali dovute a causa del suddetto mancato riconoscimento
a partire dall’1/1/00, oltre interessi e rivalutazione ex art.16, comma
6, legge n.412/91 (articolo ancora valido per i dipendenti pubblici alla
luce della pronuncia della Corte Cost. n.459/00 di parziale illegittimità
costituzionale).
Pertanto,
le resistenti vanno condannate in solido a riconoscere al ricorrente il
diritto all’integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici e previdenziali
dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’amministrazione di
provenienza ed a corrispondergli tutte le differenze stipendiali dall’1/1/00,
oltre accessori nella misura di legge e spese di lite liquidate in dispositivo.
P.M.Q.
il
Giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo
il presente ricorso, così provvede:
accerta
il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata
alle dipendenze dell’ente locale di provenienza per i periodi di cui al
proprio certificato di servizio, ai fini della progressione economica stipendiale
del comparto scuola;
condanna
altresì le amministrazioni convenute al pagamento delle differenze
retributive dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità
dall’1/1/00, oltre interessi legali, dalla maturazione del diritto fino
al saldo;
condanna
infine le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese
di giudizio liquidate in favore della parte ricorrente in complessivi euro
1000,00 oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Trani,
16/02/2004 IL G.L
Dr.ssa
Maria Antonietta Chirone
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