TRIBUNALE LAVORO LIVORNO

in persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 418/2002 R. G. L., promosso da:

UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI LIVORNO

in persona del Segretario Provinciale sig.a Patrizia Nesti, rappresentata e difesa dalI'Avv. Claudio Altini in unione con I'avv, Armando Scotto

CONTRO

SCUOLA MEDIA STATALE "MICHELANGELO" in persona del

Dirigente scolastico in carica prof. Paolo Bottoni, MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro

tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Firenze

- Con ricorso ex art. 28 I. n. 300 del 1970 depositato in data 23.4.2002 il Sindacato Unicobas Scuola Segreteria provinciale di Livorno, in persona del segretario provinciale sig.a Patrizia Nesti esponeva:

- che in data 18.4.2002 la prof.ssa Puccini Roberta, quale membro delle RSU, eletto nella lista del Sindacato Unicobas, aveva chiesto al Preside della Scuola Media Michelangelo di potere svolgere nell'aula magna della scuola un'assemblea sindacale in orario di servizio;

- che tale richiesta era stata rigettata in data 19.4.2002 daI Preside, il quale aveva sostenuto che le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro non potevano essere richieste dai singoli componenti della R.S.U.;

- che il suddetto comportamento, impedendo al membro del sindacato ricorrente di esercitare la sua legittima facoltà di indire l'assemblea e, quindi, dì attuare la libertà di esercizio dell'attività sindacale nonché ai lavoratori interessati di partecipare all'assemblea, integrava un comportamento antisindacale.

Parte . ricorrente chiedeva, pertanto: a) dichiararsi l'antisindacalità del comportamento oggetto di causa; b) ordinarsi al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Preside della Scuola Media Michelangelo di cessare il comportamento posto in essere nei confronti del Sindacato Unicobas, di consentire, a richiesta del membro R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, l'indizione dì assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei all'interno della scuola; di concedere agli iscritti del sindacato Unicobas ed al personale della scuola i permessi retribuiti nell'orario di servizio necessari per la partecipazione alle assemblee sindacali; c) disporsi la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani Il Tirreno e La Nazione a spese dei convenuti; con rimborso delle spese di causa.

Si costituivano in giudizio, la Scuola Media "Michelangelo" ed il Ministero della Pubblica Istruzione rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Firenze, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto perché infondata ih fatto ed in diritto, con richiesta di condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese di causa.

All'udienza delI'8.5,2002 il Giudice, sentite le parti, si riservava di decidere.

***

La decisione presa dal Preside della Scuola Media Michelangelo prof. Bottoni si è basata sull'applicazione dell'art. 13 comma 2° Iett. b) del CCNL del 15.2.2001, laddove si dispone chiaramente che le assemblee sindacali in orario di lavoro possono essere indette dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità dell'art. 8, comma dell'accordo quadro sulla elezione della R.S.U. deI 7.8.1998 (quindi a maggioranza dei componenti). La posizione del Dirigente Scolastico risulta suffragata dalla nota Aran deI 22.5.2001 n. 7332 ( all. 9 di parte resistente) e dalla nota prot. N. 74 del 20.3.2002 del Dipartimento per i Servizi del Territorio M.I.U.R. (alI. 8 di parte resistente).

Indubbiamente la disposizione del contratto collettivo sopra citata è chiara nell'escludere il diritto di indire assemblea in capo al singolo componente della R.S.U.

Tuttavia, tale disposizione risulta in contrasto con quanto altrettanto chiaramente disposto dalla contrattazione collettiva di livello superiore (contratto collettivo nazionale quadro). Invero, l'art. 2 deI Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali prevede, con specifico riferimento al diritto di cui trattasi: "Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente con specifico ordine deI giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro dai soggetti indicati nell'art. 10." In tale articolo vengono indicati espressamente, fra i dirigenti sindacali, i componenti delle R.S.U.

Il combinato disposto degli artt. 2 e 10 del CCNQ citato è letteralmente chiaro e non può essere diversamente interpretato. In materia di interpretazione dei contratti, è noto che, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale..

Il suddetto dato non può essere disatteso sulla base deIl'art. 5 delI'Accordo Nazionale Quadro in pari data ( 7.8.1998) ove si prevede "In favore delle R.S.U. sono garantiti "complessivamente" i seguenti diritti:... omissis..c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori', in quanto l'avverbio "complessivamente", per la sua posizione nella frase, non può che riferirsi ai diritti elencati nell'articolo;

Nè peraltro l'interpretazione deIl'art. 2 del CCNQ può cambiare se correlato all'art. 8 dello stesso ANQ citato, secondo cui le decisioni relative all'attività della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti; invero, innanzitutto trattasi di diversi contesti contrattuali, inoltre tale ultimo articolo disciplina l'attività delle R.S.U e non già l'esercizio delle prerogative sindacali delle sue componenti per le quali dispone appunto specificamente, in pari data, il CCNLQ.

Fatte le suddette premesse e accertato, pertanto, il contrasto tra la disposizione del contratto collettivo nazionale di comparto ed il contratto collettivo nazionale quadro relativo alla specifica materia delle prerogative sindacali, occorre rilevare:- che il comma 1° dell'art. 2 (diritto di assemblea) del CCNQ 7.8.1998 cit., fa salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore in materia di diritto di assemblea;- che, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello stesso CCNLQ, gli artt. da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998-2001 (perdurando l'applicabilità del CCNLQ 1998, posto che in caso di mancata disdetta lo stesso deve intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno, è evidente che i suddetti articoli costituiscono linee di indirizzo anche nei confronti dei contratti collettivi relativi ai quadriennio successivo).

Risulta, pertanto, evidente la superiorità del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo nazionale di comparto e la possibilità di quest'ultimo di prevedere condizioni soltanto migliorative.

Peraltro, ritiene questo giudicante di aderire, in materia di rapporti tra i due suddetti livelli di contrattazione collettiva, all'orientamento espresso da altra giurisprudenza di merito secondo cui la finalità del contratto collettivo nazionale quadro e la funzione dello stesso non consentono alla contrattazione collettiva di settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità. (cfr., in termini, Tribunale Milano sezione Lavoro 12.3.2002 giud. Gargiulo e, nel senso della superiorità del contratto quadro rispetto ai contratto di comparto, Tribunale Pinerolo sezione Lavoro 29.11.2001 giudice Reynaud).

Infine, deve osservarsi che I'art. 2 del CCNLQ non risulta in contrasto con il d.Igs. 30.3.2001 n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, con l'art. 42 (art. 47 del d. Igs. n. 29 del 1993 come sostituito dall'art. 6 deI d. lgs. n. 396 del 1997) relativo ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

Tale articolo prevede, fra l'altro, per quanto rileva nel caso di specie:- che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della I. 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni comma 1° , prima parte); che i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20.5.1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto e che gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti detta rappresentanza unitaria dei personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che ti abbiano sottoscritti o vi aderiscano (comma 6°);- che i medesimi accordi possono disciplinare le modalità con te quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciti alle r.s.a. dall'art 9 o da altre disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (comma 7°).

E' evidente come il comma 6° equiparando i componenti delle r.s.u ai dirigenti delle r.s.a. fa riferimento ai diritti ed alle garanzie che fanno capo alla singola persona ( ad esempio diritto ai permessi retribuiti ed il diritto ad una particolare resistenza del posto di lavoro) e che il rinvio alI'art. 20 st. lav. è riferito alle forme di tutela della libertà e l'attività sindacale.

Pertanto, nella specifica materia di cui trattasi, in mancanza di disposizioni inderogabili di legge sussiste ampio spazio per la contrattazione collettiva ( che, come previsto dall'art. 40, 1° Co. d. lgs. cit., si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali), fermo restando, peraltro, quanto già esposto sui rapporti tra i vari livelli.

Per tutti i motivi esposti, essendo stato negato il legittimo diritto di assemblea ad un componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato UNICOBAS, diritto che costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si esercita l'attività sindacale, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta denunciata (che prescinde dallo specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, cfr. Cass. S.U. vi. 5295 del 12.6.1997).

Trattandosi di atto suscettibile di reiterazione in occasione di future assemblee, deve essere ordinato al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media Michelangelo la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei all'interno della scuola.

Quanto alla domanda relativa ai permessi retribuiti in orario di servizio necessari per la partecipazione alle assemblee sindacali, trattasi di richiesta che non può essere accolta in quanto esula dallo specifico comportamento antisindacale denunciato.

Altresì non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento sui giornali il Tirreno e La Nazione in quanto, ex art. 28, la pubblicazione è prevista soltanto in caso di condanna penale del datore di lavoro per inottemperanza al decreto ed in quanto al caso di specie non è applicabile l'art. 120 c.p.c, poiché la pubblicazione della sentenza non darebbe alcun contributo alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale, i quali vengono del tutto eliminati dal consenso all'indizione dell'assemblea.

Tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in merito alla questione.oggetto di causa, sussistono giusti motivi ex art. 92 2° comma c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l. n. 300/70;

dichiara l'antisindacalità del comportamento denunciato tenuto dal Dirigente scolastico della Scuola Media "Michelangelo" e ordina alle parti convenute la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, per l'effetto, consentendo, a richiesta del componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei all'interno della scuota. Dispone la compensazione delle spese processuali.
Livorno 18.5.2002

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Domenica Maria Latella

Depositato in Cancelleria
Livorno 22 MAG 2002

Il Cancelliere
Stefania Panattoni


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