SENT. 649/03
CRON. 1479
R. G. 224/02
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott.ssa Paola Romana Lodolini, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA,

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA,

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DA SANGALLO - MANZI" DI CIVITAVECCHIA,

ciascuno in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati ex lege;

OPPONENTI
E

UNICOBAS SCUOLA, segreteria provinciale di Roma, e per essa il Segretario Provinciale prof. Stefano D'Errico, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 38, presso gli avv. Giovanni Angelozzi e GiannaMonteverdi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso ex art.28 della legge n. 300/1970;

OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto del Tribunale di Civitavecchia emesso ex art. 28 della legge n. 300/1970 - n. 3207/01 RG depositato il 31.1.2002

CONCLUSIONI:
per gli opponenti: "in accoglimento del presente ricorso in opposizione, annullarsi e/o riformarsi il decreto contestato respingendosi il ricorso introduttivo del giudizio. Spese vinte";
per l'opposto: "... rigettare l'opposizione confermando il decreto opposto. Con vittoria di spese ... da distrarsi...".

Con ricorso ex art. 28 Legge n. 300 del 1970, depositato in data 2 novembre 2001, il Sindacato Unicobas Scuola, Segreteria Provinciale di Roma, in persona del segretario provinciale Stefano D'Errico, ha esposto che il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Da Sangallo - Manzi di Civitavecchia, aveva dapprima rigettato la richiesta formulata dal Prof. Capema, in qualità di RSU, di convocazione dell'assemblea in orario di servizio, asserendo che le assemblee sindacali in luoghi di lavoro potrebbero essere indette solo se sottoscritte a maggioranza dai rappresentanti sindacali unitari, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del CCNL del 15 marzo 2001; infine aveva negato l'autorizzazione perché l'assemblea avrebbe dovuto tenersi presso il primo circolo scolastico sito in Civitavecchia, Via Apollodoro n. 88 e non nei locali della scuola Da Sangallo - Manzi. Ritenuta l'illegittimità e l'antisindacalità del comportamento tenuto, il sindacato Unicobas ha richiesto all'intestato Tribunale che con decreto immediatamente esecutivo dichiarasse antisindacale la denunciata condotta e, in conseguenza, ordinasse al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato degli Studi di Roma e al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Da Sangallo - Manzi, la cessazione del comportamento antisindacale e discriminatorio posto in essere nei confronti del sindacato ricorrente, e, per l'effetto, per quanto interessa in questa sede, vietasse la reiterazione di detta condotta, riconoscesse il diritto a richiesta del rappresentante sindacale eletto RSU in rappresentanza dell'Unicobas di indire assemblea sindacale in orario di servizio anche fuori della locali della scuola e sancisse la concessione dei permessi agli iscritti all'Unicobas ed al personale dell'Istituto resistente necessari per la partecipazione alle assemblee.

Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Provveditorato agli Studi di Roma e l'Istituto Comprensivo Da Sangallo - Manzi, ciascuno m persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, che hanno contestato la fondatezza del ricorso medesimo chiedendone il rigetto.

Con decreto emesso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 in data 31.1.2002 nel procedimento n. 3207/2001, il Tribunale ha accolto il ricorso e con ricorso depositato il 1.3.2002, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché il Provveditorato agli studi di Roma e l'Istituto comprensivo "A. Da Sangallo - Manzi" di Civitavecchia hanno proposto opposizione avverso il richiamato decreto, concludendo come in epigrafe.

Si è costituito ritualmente l'Unicobas scuola, contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

Autorizzate note scritte, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo che segue, ritualmente pubblicato.

Priva di pregio appare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dal sindacato opponente, sulla scorta del rilievo che l'Istituto scolastico "A. Da Sangallo Manzi" non rientrerebbe tra gli enti legalmente rappresentati e difesi dell'Avvocatura Generale dello Stato.

È ben vero che la questione relativa alla possibilità per gli istituti scolastici di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato si è posta quando, a seguito della nuova organizzazione scolastica, alle scuole è stata riconosciuta la personalità giuridica e la autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, ai sensi dell'art. 21 l. 59/97 e normativa di attuazione.

Devesi tuttavia rilevare (sulla scorta delle osservazioni contenute nella circolare ministeriale n. 35 del 19 febbraio 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione, a sua volta fondata su avviso dell'Avvocatura dello Stato, le cui motivazioni il giudicante ritiene debbano essere condivise) come già in passato, a proposito di altre amministrazioni poi soggettivizzate si fosse posto il problema se tali organizzazioni autonome potessero essere fomite di personalità giuridica senza che venisse meno il loro inserimento nell'apparato organizzativo dello Stato e conseguentemente la regola del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. del Regio Decreto 1611/1933.

Al riguardo era stato ritenuto dalla Suprema Corte conciliabile la personalità giuridica di alcune organizzazioni con la veste di organi dello Stato, "poiché, se di regola l'organo, essendo il normale mezzo di imputazione ad una persona giuridica della sua azione, non ha a sua volta personalità giuridica...nel nostro ordinamento è accolto il principio che taluni organi (e, a maggior ragione, talune organizzazioni, anche non legate da rapporto organico con lo Stato) possano ricevere la personalità giuridica per effètto di norme eccezionali, in virtù delle quali l'organo-persona giuridica si istituisce sempre e solo quando ricorrano particolari ragioni, di solito di carattere patrimoniale, cioè per dare all'organo maggiore libertà negoziale, cori la possibilità di percepire proventi diretti in corrispettivo delle prestazioni erogate.

La peculiarità di tali soggetti è che essi, da un lato si inseriscono in un quadro di rapporti interorganici e sono soggetti, a seconda dei casi, a poteri gerarchici o dì direttiva ed a controlli generali o speciali; dall'altro hanno rapporti patrimoniali, propria contabilità, propria organizzazione, e spesso proprio personale e propri beni" (Cassazione 1984, n. 5544).

Di conseguenza è stato ritenuto obbligatorio il patrocinio dell'AIMA, ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto 1611 cit., in quanto amministrazione dello Stato (Cassazione, 5544/84 cit.).

Egualmente è stato deciso per altri organi soggettivizzati, quali il Fondo di previdenza del personale delle dogane (Cass.1983n.2993); la CPDEL(Trib. Catania 8.3.1979), la Cassa per il Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno (Trib. Catania 30.4.1991).

Nell'ambito scolastico, a proposito degli Istituti già dotati di personalità giuridica, era stato deciso che: "Gli istituti tecnici statali, anche se dotati di autonomia amministrativa, sono pur sempre enti strumentali dello Stato, la cui rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, spetta all'Avvocatura dello Stato automaticamente senza bisogno di specifiche investiture" (TAR Lombardia, Broscia, 2 novembre 1982 n. 390).

Come, infatti, specificato dalla Suprema Corte (Cassazione, 10982/96), la personalità giuridica è rilevante nei confronti dei terzi, finalizzata all'imputazione alla Scuola delle attività negoziali e della responsabilità civile, e quindi ad una maggiore agilità di operazioni.

Ma nei confronti dello Stato, l'Istituto dotato di personalità giuridica permane nella sua qualità di organo, sia pure con l'autonomia riconosciuta (cfr. anche Cassazione, sez. III, 2605/1997).

Orbene, devesi rilevare come gli istituti scolastici dotati di personalità giuridica siano da considerarsi del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato, in ragione dei seguenti elementi:

1. - inserimento del dirigente scolastico e del personale della scuola nel personale statale (cfr. d.lgs.29/93 e successive modifiche);

2. - responsabilità, sia disciplinare che per risultati, del dirigente scolastico, nei confronti della Amministrazione statale;

3. - reclutamento del personale della scuola su base territoriale e comunque, al di fuori delle singole scuole, non potendo le stesse
      provvedere a procedure di reclutamento (a tempo indeterminato), materia esplicitamente sottratta alla gestione delle scuole
     (v.art.15,   D.P.R.275/99);

4. - limitata autonomia finanziaria, non potendo le scuole imporre tasse scolastiche per il corrispettivo servizio, se non per peculiari e
     specifiche attività;

5. - potere di vigilanza e controllo rimasto in capo alle strutture del Ministero, sia in relazione alla responsabilità disciplinare dei Capi di
      Istituto, che alla possibilità di scioglimento degli organi collegiali "in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato
       funzionamento", ai sensi dell'ari. 28, comma 7, del Testo Unico 297/94, non abrogato dall'art.17, D.P.R. 275/99.

La autonomia riconosciuta ha riguardo alla impostazione organizzativa e didattica della scuola; la personalità giuridica fa diventare la scuola centro di imputazione di rapporti nei confronti dei terzi, che riguardino sia attività negoziali sia fatti illeciti, rimanendo – nei rapporti intemi - l'Istituto scolastico, organo dello Stato (in tal " senso esplicitamente Cassazione, 10982/96 cit.).

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che le Scuole sono ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 R.D. 1611/1933, nonché la impossibilità di un contrasto giudiziale con lo Stato.

Tale soluzione è data per pacifica nei primi orientamenti giurisprudenziali (argomentazioni ex TAR Lazio III, n. 8708/00 e Consiglio di Stato, sez. VI, 5835/00).

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Giova premettere che non assumono pregio giuridico le argomentazioni degli opponenti, relative all'inapplicabilità alla presente fattispecie della normativa di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori valevole, secondo la prospettazione degli opponenti medesimi, nel solo campo privatistico.

Dispone infatti l'art. 42, comma 1, del D. Lgs.n. 165 del 2001, che "nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni(...)"

Tanto premesso, ritiene il giudicante che le censure mosse dagli opponenti in ordine all'erroneità delle statuizioni del decreto ex art. 28 St. Lav. che hanno riguardo alla problematica della legittimazione dei singoli componenti delle RSU ad indire assemblee sindacali non siano condivisibili.

Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto il decreto in esame si fondano su un'accurata analisi del tenore letterale delle disposizioni relative alle prerogative sindacali delle RSU e dei singoli componenti delle stesse, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di
rappresentanze sindacali.

Correttamente infatti l'opposto decreto ha evidenziato che il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 prevede all'art. 2 comma 2 che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10" e che questa nonna prevede, a sua volta, che "i dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1988, hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacale retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato sono: i componenti delle RSU ....".

Orbene, come evidenziato dall'opposto decreto, da un lato il dato testuale non consente di interpretare al norma nel senso che legittimati ad indire le assemblee sindacali siano i componenti della RSU nel loro complesso ovvero unitariamente considerata; dall'altro, la dottrina più attenta, non ha mancato di rilevare che il tenore letterale dell'accordo interconfederale del 1993, che ha sancito la scomparsa delle RSA di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e la creazione delle RSU, depone nel senso di escludere che queste ultime siano esclusivamente un organismo plurisoggettivo, in cui la rilevanza esterna va riconosciuta solo all'organo collegiale.

Ed invero, il legislatore del 1970, con la disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 300, aveva previsto la creazione di tante RSA quante erano le associazioni titolari dei requisiti previsti dalla medesima norma e ad ognuna aveva riconosciuto il diritto di assemblea, secondo il disposto del successivo art. 20, riconoscendo, in tal modo, il diritto di ogni associazione sindacale, costituita in RSA, ad indire assemblee, singolarmente o congiuntamente. Orbene non v'è alcuna norma che induca a ritenere che l'avvicendamento delle RSU alle RSA abbia fatto venir meno il diritto di assemblea già riconosciuto ad ogni associazione sindacale costituita in RSA, dovendosi, piuttosto, riconoscere che siffatto diritto spetta attualmente alle organizzazioni sindacali elette nell'ambito della RSU, quale risulta essere, nel caso di specie, l'odierna ricorrente.

Conseguentemente, appare del tutto condivisibile la conclusione secondo la quale ad ogni singola componente sindacale eletta nella RSU debbano essere riconosciuti quei diritti e quelle prerogative prima spettanti alle organizzazioni sindacali costituite in RSA.

Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, in particolare, esso deve, quindi, essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU.

Lo stesso accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, del resto, ha espressamente riconosciuto il diritto di ogni associazione sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, con ciò escludendo che la RSU abbia rilevanza solo unitariamente considerata.

Pure esente da censure appare l'affermazione secondo la quale priva di fondamento si appalesa la tesi che pretende di correlare gli artt. 2 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 con l'art. 8 comma 1 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998, a norma del quale "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti", apparendo di tutta evidenza, dal tenore letterale della disposizione in esame, che il citato art. 8 disciplina unicamente l'attività delle RSU, non già l'esercizio delle prerogative sindacali dei suoi componenti.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell'unitarietà, verrebbero frustrati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative sindacali o potrebbero vedere limitate le stesse.

Quanto al disposto dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, sussiste un evidente contrasto tra tale disposizione, ai sensi della quale: "Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:...b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti" e la disciplina complessiva - siccome innanzi descritta e coerentemente e logicamente ricostruita dall'opposto decreto - risultante dal combinato disposto degli artt. art. 2, comma 2, e 10 del contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 (che prevede all'art. 2 comma 2 che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10"; norma che prevede, a sua volta, che "i dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1988, hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato sono: i componenti delle RSU...), nonché con la ratio sottesa agli artt. 19 e 20 della legge n. 300 del 1970 (applicabili alla fattispecie giusta il disposto dell'art. 42, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001), alla luce delle evoluzioni normative in materia di rappresentanze aziendali dei lavoratori.

Orbene, restando escluso, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.3.2003, il ricorso alla procedura prevista dall'art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001, posto che la presente controversia non può ritenersi rientrante tra quelle elencate nell'art. 63, comma 3 del decreto medesimo, ritiene il giudicante che tale contrasto debba essere risolto secondo i comuni criteri in materia di interpretazione e validità degli strumenti di autonomia negoziale (quale deve ritenersi senza ombra di dubbio il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001), segnatamente sotto il profilo del rapporto tra il citato CCNL e gli strumenti della contrattazione collettiva di livello superiore, quali l'Accordo interconfederale del 20.12.1993 e il CCNL Quadro del 7.8.1998 (artt. 2 e 10), nonché tra il medesimo CCNL e la disciplina legislativa di cui all'art. 20, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori (siccome interpretato alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta in materia di rappresentanze sindacali), stante il rango legislativo e la natura della norma, inderogabile in peius da parte della contrattazione collettiva.

Ed invero, la circostanza che il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001 sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70 e sia pertanto efficace erga omnes(cfr. artt. 2 e 9 del Decreto Legislativo n. 165/2001) incide sul solo profilo relativo all'efficacia del medesimo, ma non è suscettibile di attribuire allo stesso natura diversa da quella sua propria, ovvero di strumento della contrattazione collettiva che, in quanto espressione di autonomia negoziale, sia pure collettiva, non può operare deroghe in peius a diritti attribuiti da norme legislative inderogabili, ne con le clausole previste dai contratti collettivi di livello superiore.

Dalle considerazioni che precedono non può che concludersi nel senso della nullità della disposizione di cui all'art. 13, lettera b), del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, stante il contrasto della medesima con una disposizione imperativa di legge.

Si appalesa pertanto corretta la statuizione dell'opposto decreto, nel quale è stato osservato che "a nulla rileva il disposto dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di scegliere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all'evidenza, una conseguenza inaccettabile".

Quanto alla questione relativa alla possibilità che le assemblee dei lavoratori si svolgano in locali diversi dalla scuola di appartenenza, deve essere premesso che non appare dubitabile che l'indizione delle assemblee sia avvenuta ad opera di rappresentanti della RSU di Istituto, pur facendosi riferimento ad una convocazione effettuata da parte del coordinamento Unicobas, onde prive di pregio si appalesano le deduzioni degli opponenti che fanno riferimento ad un difetto di legittimazione da parte del coordinamento Unicobas all'indizione di assemblee.

Quanto all'argomentazione degli opponenti, secondo i quali le assemblee indette dalla RSU potrebbero essere svolte esclusivamente nell'istituto di appartenenza, devesi rilevare che la stessa non trova riscontro nella normativa in materia, la cui interpretazione depone invece in senso contrario.

Ed invero, la ratio della norma di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori appare quella di imporre un pati al datore di lavoro al fine di agevolare l'esercizio del diritto (cfr. Cass. 6442/2000), onde devono ritenersi consentite assemblee retribuite in orario di lavoro che si tengano in luoghi, pur sempre di pertinenza del datore di lavoro, diversi dall'istituto scolastico di appartenenza, con il solo limite del divieto di imporre mutili sacrifici ad apprezzabili interessi del datore di lavoro.

Laddove tale rischio non sussista - come nel caso in esame, nel quale lo stesso non è stato neppure prospettato - non appare legittima l'opposizione apposta dal datore di lavoro a che le assemblee si tengano in luoghi che non coincidano con l'istituto di appartenenza.

Ne in contrario depone la disposizione di cui all'art. 13 del CCNL del comparto scuola, atteso che lo stesso fa riferimento ad "idonei locali" (e sul requisito dell'idoneità nessun rilievo è stato mosso dagli opponenti) "concordati con la parte datoriale pubblica",
espressione questa che appare all'evidenza riferirsi all'impossibilità per il sindacato di indire assemblee in locali la cui fruizione non sia stata consentita dall'amministrazione, mentre deve escludersi che il dirigente scolastico possa esprimere un diniego alla partecipazione dei dipendenti ad assemblee che si svolgano in locali, di pertinenza del datore di lavoro in quanto situati in un diverso istituto scolastico, la cui utilizzazione sia stata autorizzata dall'amministrazione medesima (nella specie, nella persona del dirigente scolastico del diverso Istituto, come appare pacifico nel caso in esame).

Anche sotto tale profilo, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto l'opposto decreto devono essere integralmente condivise, posto che il diniego apposto dal dirigente scolastico dell'Istituto Da Sangallo Manzi di consentire la partecipazione ad assemblee da tenersi in locali di un diverso istituto scolastico deve essere considerato antisindacale, attesa la legittimità dell'indizione dell'assemblea in una scuola diversa da quella di pertinenza della RSU e la conseguente limitazione dell'esercizio dell'attività sindacale derivante dal diniego medesimo.

Dalle considerazioni che precedono non può che discendere il rigetto dell'opposizione.

Sussistono tuttavia giusti motivi, avuto riguardo alla complessità e novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Civitavecchia, 19.9.2003

Il giudice
Paola Romana Lodolini

Depositato in Cancelleria
Civitavecchia, 19 SET 2003

Il Cancelliere
Pasquale Scicchitano


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