TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Parma, sezione Lavoro,

visti gli atti del proc. N. 370/04 Ruolo Gen. promosso da :

Mengoni Bruna + altri (avv. Mendogni)

                        C/

Centro Servizi Amministrativi di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Sovrintendenza Scolastica Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio

Tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto negli uffici di quest’ultima in Bologna, in via Guido Reni n. 4

a scioglimento della riserva, osserva.
 
 

Tutti i ricorrenti sono docenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell’inidoneità all’insegnamento per motivi di salute e ciò ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. vigente per la scuola o dell’art. 113 del D.P.R. n. 417 del 1974.

In conseguenza di ciò sono stati impiegati per lo svolgimento di varie mansioni all’interno della amministrazione scolastica, in ottemperanza alle disposizioni che consentono l’utilizzazione dei docenti non idonei all’insegnamento in mansioni differenti, quali quelle, ad esempio, di bibliotecari e responsabili delle biblioteche scolastiche.

Hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a conservare il posto nel quale sono collocati con le mansioni attualmente loro attribuite a tempo indeterminato, con condanna delle parti convenute a mantenere i ricorrenti nelle loro collocazioni e nell’ambito della organizzazione amministrativa cui sono attualmente preposti.

            E’ pacifico e incontestato in causa che all’accoglimento di tale domanda osta quanto disposto dall’art. 35, comma 5° della legge 27 dicembre 2002 n. 289 – c.d. Legge Finanziaria per l’anno 2003 – il quale così prevede :

“Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti dell’Istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.

Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti sulla base delle disposizioni vigenti.

Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

            Tutto ciò premesso, la difesa dei ricorrenti ( che, se non si è male inteso il a dire vero assai stringato – in punto di fatto- ricorso, rientrano nel personale utilizzato in altri compiti con conseguente applicazione nei loro confronti del termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge) ha eccepito la illegittimità costituzionale della sopra trascritta norma.

            Tale questione non appare essere manifestamente infondata.

            Tale difesa appare essere condivisibile quando deduce la violazione dell’art. 2 Costituzione in quanto il diritto al lavoro delle parti ricorrenti è previsto che possa venire meno (id est risoluzione del rapporto di lavoro attualmente in essere) in forza di una disposizione che non prevede alcuna garanzia né alcun temperamento in relazione ai valori tutelati, essendo prevista la risoluzione del rapporto di lavoro sulla semplice base di una valutazione fisica del lavoratore riferita nemmeno alle mansioni attualmente svolte ma a quelle pregresse, svolte in passato, senza la previsione di alcuna cautela per il ricollocamento del lavoratore presso altre amministrazioni che può avvenire solo ed esclusivamente mediante la c.d.  mobilità ordinaria.

            La difesa del ricorrente appare condivisibile anche quando deduce la violazione dell’art. 3 Costituzione in quanto la norma in esame finisce con l’introdurre irragionevolmente disposizioni discriminatorie per gli insegnanti dichiarati non idonei all’insegnamento per motivi di salute in quanto – solo per limitare l’esame al comparto scuola – risultando essere gli unici dipendenti per i quali è prevista legislativamente la risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base di una incapacità lavorativa attinente unicamente a una mansione che non è, per altro, quella ricoperta attualmente, introducendo altresì una non meglio giustificata eccezione a quel principio ( espressione ed applicazione del più generale diritto al lavoro e che appare inapplicabile anche alla luce del testo dell'art. 52 decr. leg.vo n. 165 del 2001) secondo il quale la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento per le mansioni per le quali è stato assunto non può comportare di per se stessa il diritto a risolvere in contratto, risultando esclusa nel caso di possibilità di adibire il lavoratore non solo a mansioni equivalenti ma addirittura a mansioni inferiori, nell’ambito ovviamente delle disponibilità organizzative del datore di lavoro, il che risulta essere il caso degli odierni ricorrenti tutti adibiti all’interno della amministrazione scolastica in mansioni differenti da quelle dell’insegnamento.

            La difesa dei ricorrenti appare condivisibile anche quando deduce la violazione dell’art. 35 Costituzione  dal momento che la norma in esame non risulta tutelare il lavoro delle parti ricorrenti, con specifico riferimento al lavoro attualmente e proficuamente svolto nell’interesse della amministrazione di appartenenza posto che gli stessi, se non riusciranno a transitare nei ruoli della amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico non riuscendo nel frattempo a recuperare nuova idoneità all’insegnamento, sono sottoposti al rischio di risoluzione del rapporto di lavoro in essere senza alcuna opportunità di far valere la possibilità concreta ed effettiva di continuare a svolgere l’attività di lavoro fin qui svolta e quindi di valutare le reali esigenze organizzative della amministrazione scolastica al fine di verificare se sussistono le condizioni ( fino ad ora ritenute esistenti) di svolgimento della prestazione lavorativa in mansioni diverse da quelle di insegnamento.

            La predetta questione di legittimità costituzionale dell’articolo sopra citato risulta essere rilevante ai fini della definizione del presente giudizio posto che l’accoglimento o il rigetto del proposto ricorso sono strettamente correlati alla decisione in ordine alla predetta questione di illegittimità costituzionale.

            Sussiste altresì un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile dei ricorrenti all’accertamento dell’applicazione nei loro confronti della normativa contrattuale richiamata in ricorso in materia di conservazione del posto di lavoro al posto della precitata normativa avendo tale normativa indicato il termine massimo di mantenimento in servizio dei ricorrenti ma non quello minimo ed atteso che, comunque, la precitata normativa integra  una evidente modificazione della situazione soggettiva dei ricorrenti che risultano, comunque, gravati di un obbligo ( necessità di proporre domanda di mobilità) connesso esclusivamente al trattamento deteriore subito rispetto agli altri lavoratori.

            Occorre, pertanto, provvedere come da successivo dispositivo.

                                                P.Q.M.

Visto l’art. 23 della legge costituzionale . 87 del 1953

Sospende il presente giudizio sollevando questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5° della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nella parte integralmente riportata in parte motiva.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che a cura della Cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi altresì alle parti.

Parma, 20 dicembre 2004                         Il giudice del Lavoro dott. Stefano Brusati


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999