LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Sergio Mattini Chiari
Dott. Gerardo Giordano
Dott. Alfredo Rainone
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n.151 dell'anno 2003 Ruolo Gen.Contenzioso Lav. Prev.
Ass. promossa
DA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona
del legale rappresentante pro tempore;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA
PROVINCIA DI TERNI (ex Provveditorato agli Studi di Terni), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
tutti i rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in
Perugia, via degli Offici n.14, sono ex lege domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
R.C. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Di Paolo;
OGGETTO: Pubblico Impiego- Ricostruzione Carriera
Causa Decisa All'udienza Del 2.10.2003
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, in riforma dell'appellata sentenza, riformare integralmente la sentenza impugnata , per
l'effetto: 1) In via preliminare, rilevare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario
presentato in prime cure, per carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione statale
dell'istruzione; 2) in subordine, sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza de ricorso medesimo per difetto di domanda nei confronti dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze; 3) in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare l'infondatezza della
pretesa avversaria nel merito.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata: Voglia la Corte adita respingere l'appello avversario e confermare integralmente la
sentenza impugnata; con condanna dell'avversario alle spese per la presente fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositario il 29.5.2002 presso il Tribunale di Orvieto, la Sig. C.R. esponeva che era
stata dipendente di Ente locale a decorrere dal 16/12/1981 in qualità di istruttore amministrativo
fino al 31.12.1999; che dall'1.1.2000 era transitata alle dipendenze dello Stato (Ministero della
Pubblica Istruzione) ai sensi dell'art.8 della legge 3 maggio 1999 n.124, continuando a svolgere le
medesime mansioni presso il Liceo Scientifico Statale di Orvieto; che il suo inquadramento nei
ruoli dello Stato era avvenuto sulla base del maturato economico senza riconoscimento della
integrale anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione di provenienza.
Cio' premesso, sostenendo la irrilevanza e comunque la illegittimità dell'accordo del 5 aprile 2001
fra ARAN e OO.SS., conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (nel prosieguo: MIUR), l'Ufficio Scolastico Regionale-Centro Servizi Amministrativi per
la provincia di Terni (ex Provveditorato agli Studi di Terni) ed il Ministero dell'Economia e delle
Finanze per sentir 1) accertate e dichiarare l'obbligo del Miur e del Provveditorato agli Studi di
Terni (già Ufficio Scolastico Regionale ora CSA) alla ricostruzione della carriera dell'istante e,
quindi, al suo inquadramento definitivo sulla base dell'anzianità maturata presso l'Ente di
provenienza, sia dal punto di vista economico che da quello giuridico; 2) conseguentemente,
condannare l'Amministrazione di cui sub 1 ad effettuare detta ricostruzione "ora per allora" e cioè
con decorrenza 1 gennaio 2000, eventualmente, qualora l'accordo del 5 aprile 2001 fosse stato
ritenuto ostativo a tale diritto, previa disapplicazione del medesimo così come di qualsivoglia altro
atto (circolare n. 2100 del 23 luglio 2001, di trasmissione del citato accordo) per contrasto con l'art.
8 della L. 124/99; 3) condannare, in conseguenza, l'Amministrazione identificata sub. 1 alla
corresponsione delle differenze stipendiali spettanti all'istante per effetto della corretta valutazione
dell'anzianità maturata.. condannare l'Amministrazione intimata identificata sub. 1 alle spese del
procedimento.."
Gli Enti convenuti si costituivano in giudizio.
Il Miur e l'Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Terni
eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che il decreto di inquadramento
era stato fatto non dagli organi centrali bensì dal Dirigente dell'Istituto Scolastico ve l'istante
prestava servizio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccepiva che nessuna domanda era stata proposta nei
suoi confronti.
In subordine, tutti i convenuti chiedevano la reiezione della domanda, sul rilievo che l'istante era
stata correttamente inquadrata sulla base dell'anzianità pregressa determinata sulla base del D.M. 23
luglio 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione, dell'intesa sindacale del 23 febbraio 2000,
dell'accordo 20 luglio 2000 fra ARAN e OO.SS. e del decreto interministeriale 5 aprile 2001 di
recezione del predetto accordo; di guisa che, stante la correttezza dell'inquadramento, nulla poteva
vantare l'istante a titolo di trattamento economico, peraltro di importo non inferiore a quello
percepito alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza alla data del 31.12.1999.
Con sentenza definitiva n. 28/03 del 21.2.2003 il Tribunale adito, ritenute infondate le eccezioni e le
contestazioni dei convenuti, dichiarava che l'istante aveva diritto al riconoscimento integrale
dell'anzianità effettivamente maturata alle dipendenze dell'Ente locale di provenienza e condannava
il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corresponsione delle differenze retributive dovute a
decorrere dall'1.1.2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, differendo alla
sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello tutti gli Enti già convenuto la prima istanza,
chiedendo la riforma come d conclusioni riportate in epigrafe.
La ricorrente appellata ha resistito chiedendo la reiezione del gravame.
All'esito dell'udienza collegiale del 2 ottobre 2003, la causa è stata decisa come da dispositivo in
atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito l'eccezione, già
proposta nella sede di prima istanza, di mancanza di una domanda nei suoi confronti.
1.1 L'eccezione è meritevole di accoglimento
Ad avviso del primo Giudice, "anche se in modo non chiaro la ricorrente ha chiesto la condanna
al pagamento delle differenze retributive anche del Ministero dell'Economia dal momento che il
ricorso è stato notificato anche a detto Ministero e che nelle……conclusioni in esso formulate
ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive senza
limitarla espressamente ad un particolare Ministero".
Viceversa, così come si evince dall'esame del contenuto del ricorso introduttivo prodotto dagli
appellanti (il fascicolo di primo grado non è in atti, essendo rimasto presso il Tribunale di
Orvieto per la prosecuzione dell'istruttoria, dopo la sentenza non definitiva) e delle relative
conclusioni trascritte anche nella sentenza non definitiva impugnata e riportate nella parte
narrativa della presente decisione, nessuna domanda risulta essere stata proposta nei confronti
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Al punto 1) delle conclusioni si chiede di accertare e dichiarare l'obbligo del MIUR e dell'ex
Provveditorato agli Studi di Terni alla ricostruzione della carriera ed all'inquadramento sulla
base della effettiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza; al punto 2) si chiede la
condanna della "Amministrazione di cui al sub 1" alla predetta ricostruzione; al punto 3) si
chiede la condanna della "Amministrazione identificata sub 1)" alla corresponsione delle
conseguenti differenze retributive; infine si chiede la condanna della "Amministrazione
intimata identificata sub 1" alla rifusione delle spese di lite.
Nessuna domanda quindi contiene il ricorso con riferimento al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in nessun modo indicato nelle predette conclusioni.
1.1.1. Da ciò consegue la nullità del ricorso medesimo limitatamente alla posizione del predetto
Ministero, per l'omessa indicazione del "petitum" così come prescritto dall'art. 414 n. 3 c.p.c.
non sanabile per effetto della costituzione del convenuto e rilevabile d'ufficio anche in grado di
appello (si vedano, in tal senso, Cass. 18 marzo 1999 n. 2519, G.C. Mass. 1999, 609; Cass 2
giugno 1993 n.6140, G.C. Mass. 1993, 672)
Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo con riguardo alla posizione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve, altresì, riformarsi la sentenza gravata con
l'"espulsione" dal relativo dictum della parte contenente la condanna del Ministero medesimo.
2. Preliminarmente, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale- Centro Servizi Amministrativi
per la provincia di Terni hanno eccepito il difetto, in capo a sé, della legittimazione passiva,
per le ragioni ricordate nella premessa di fatto.
2.1 Tale eccezione va disattesa
Nei confronti del MIUR, l'istante ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento
della effettiva ed integrale anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza sia
ai fini giuridici e sia, soprattutto, ai fini economici, oltre alla condanna dell'Amministrazione
medesima al pagamento delle relative differenze retributive.
Per effetto della legge n.124 del 1999 e del successivo decreto interministeriale n. 184 del 23
luglio 1999, l'istante è stata trasferita alle dipendenze dello Stato e collocata nei ruoli del
comparto scuola; deve, pertanto, ritenersi che sia dipendente del MIUR ed iscritta nei ruoli
gestiti dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Terni. A nulla, dunque, rileva il
fatto che il suo inquadramento sia stato disposto dal dirigente della Istituzione scolastica presso
cui presta servizio, anche perché la sua sede di lavoro può cambiare per effetto di trasferimento
o di mobilità senza che si verifichi alcuna mutazione del datore di lavoro, vale a dire il MIUR,
che, di conseguenza, deve, sine dubio, ritenersi provvisto di legittimazione passiva in ordine alla
domanda proposta con il ricorso introduttivo.
3. Nel merito deve ribadirsi che la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio
maturata fino al 31.12.199 presso l'Ente locale di provenienza è meritevole di essere accolta.
3.1. Appare opportuno riportare, di seguito, la normativa che appare rilevante in causa.
L'art. 8 della legge n. 124/99 cosi dispone in materia di trasferimento del personale : "1. Il
personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e a carico dello Stato. Sono
abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle
province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei
ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.
Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA
statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai
fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il
mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità
del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di
assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è
inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente secondo i tempi e
modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale, comuni italiani (ANCI), l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia
(UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31 comma 1, lett. C) del decreto
legislativo 3 febbraio 1993n. 29 e successive modificazioni, in relazione al graduale
trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ve non già previsti, i criteri per la
determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede
alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari
alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale, i criteri e le modalità per la determinazione degli
oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
6. 3.1. Il primo provvedimento di attuazione delle modalità di trasferimento, previsto dal
comma 4 del test riprodotto art. 8 della L. 3.5.1999, n.124 è stato il decreto interministeriale
n. 184 del 23 luglio 1999, che tra l'altro, ha dettato prescrizioni concernenti il periodo
provvisorio fino all'effettivo inquadramento in ruolo ed ha determinato quali fossero i profili
professionali del CCNL del personale Ata degli enti locali corrispondenti con quelli del
CCNL del comparto scuola (art 6 e tabella allegata); all'art. 3 ha inoltre disposto che con
successivo decreto "verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto
Scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli
del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti
accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici nonché dell'incidenza sulle
rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione
collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'Aran e le Organizzazioni
Sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 del DL.VO
n. 29/1993 e dell'art. 47 della L. n. 428/1990. Gli inquadramenti individuali verranno
realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi".
3.2 La "contrattazione collettiva" prevista dal predetto decreto interministeriale è costituita
dall'Accordo sindacale 20 luglio 2000, sottoscritta dall'ARAN e dalle OO.SS. del comparto
scuola il cui art 1 recita: " Il presente accordo si applica dall'1.1.2000 al personale dipendente
dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della L. 3.05.199n. 124 e
dagli artt. 5 e 10 del DM 23.07.1999 n. 194, attuativi della citata legge…..
L'art. 2, primo comma, del citato Accordo prevede che "Al personale di cui al presente accordo,
pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere
dall'1.01.2000 il CCNL 1.04.1999 di Regioni – Autonomie –Locali e dalla stessa data si applica
il CCNL 26.05.1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento
accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi".
Il successivo art. 3 ("Inquadramento professionale e retributivo") dispone al primo comma che
"I dipendenti, di cui all'art.1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione
economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto
scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene
attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o
immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da
stipendio e retribuzione individuale di anzianità, nonché" (segue indicazione di altre indennità
evidentemente previste dal CCNL enti locali). "L'eventuale differenza tra l'importo della
posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.99, come
sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini
del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente
accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31.12.99, se
piu' elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola".
Il predetto accordo è stato successivamente recepito integralmente dal decreto interministeriale
5 aprile 2001.
3.2.1. Non è controverso che l'accordo 20 luglio 2000, recepito dal decreto interministeriale 5
aprile 2001, comporti il riconoscimento in favore del personale in questione del solo "maturato
economico" e cioè dell'anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di
provenienza e non già della superiore effettiva anzianità di servizio.
3.3. La sentenza gravata, in sintesi, ritiene che il secondo comma dell'ex art.8 della legge n124
del 1999 riconosce al personale ATA transitato nei ruoli statali l'intera anzianità di servizio
maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che economici e che il successivo
quarto comma demanda al decreto interministeriale solo i tempi e le modalità del trasferimento,
per cui l'accordo collettivo e quindi il decreto interministeriale 5 aprile 2001 non Giudice, la
predetta norma è stata, comunque, legittimamente derogata dall'accordo collettivo del 20 luglio
2000 tra ARAN e OO.SS., ai sensi dell'art.2,secondo comma, del D.lgs n.165 del 2001, secondo
cui eventuali disposizioni di legge, che introducano discipline nei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche od a categorie di esse
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi.
3.4 Per cio' che attiene all'interpretazione dell'art.8 della Legge n.124 del 1999, questa Corte
ritiene di dover condividere quella fornita dal primo Giudice.
Ed invero, innanzi tutto non si evince in alcun modo dal suo consenso che il trasferimento del
personale ATA dovesse avvenire "a costo zero" per lo Stato.
Il riferimento al successivo art.12, che riguarda l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'art.3,
22° comma- quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993 n.537, concerne una ipotesi affatto
diversa da quella venuta all'attenzione nel presente giudizio.
Inoltre, la circostanza che l'ultimo comma della disposizione in esame regoli la riduzione degli
oneri da rimborsare agli Enti Locali di provenienza del personale ATA in corrispondenza del
suo trasferimento allo Stato (che peraltro doveva avvenire gradualmente e non dall'1.1.2000 per
tutti) non presuppone affatto che il trasferimento dovesse avvenire a costo zero.
Infine, come scrive il primo Giudice, "non è affatto detto che il costo complessivo per
l'amministrazione pubblica in generale sia maggiore di quello precedente in quanto l'onere
complessivo dipende non soltanto dallo stipendio tabellare ma anche dagli oneri accessori per
fare fronte ad un complesso di voci retributive accessorie, cosicché non può essere escluso che a
fronte di uno stipendio tabellare di poco maggiore, sussista, però, un risparmio per il venir
meno di altre voci previste per il personale degli enti locali e non anche per quello dello Stato",
e cio' senza tenere conto del costo previdenziale ed assistenziale che può essere diverso
(maggiore o minore) rispetto a quello che in precedenza lo Stato doveva rimborsare agli Enti
Locali. In conclusione non si evince da alcuna disposizione della Legge 124/99 che il
trasferimento del personale in questione dovesse avvenire a costo zero.
Quanto alla eliminazione dal testo del d.d.l. dell'avverbio "integralmente" e del riferimento alla
"ricostruzione del nuovo trattamento economico", questa Corte all'anzianità di servizio e che
questa è disciplinata esclusivamente dal precedente secondo comma.
Perciò- venendo all'esame anche delle ulteriori doglianze degli appellanti, deve ritenersi,
conformemente al dettato dell'art.12, primo comma delle disposizioni sulla legge in generale,
che secondo il comma dell'art.8 della legge n.124/99 ha indubbiamente attribuito al personale in
questione il diritto a vedersi riconosciuta in sede di inquadramento economico e giuridico tutta
l'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente di provenienza e corrispondentemente ha posto un
obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere al predetto riconoscimento, cosicché deve
ritenersi che quest'ultima, mentre aveva il potere di provvedere discrezionalmente in merito agli
aspetti del trasferimento ad essa demandati dal quarto comma, non avrebbe invece potuto
violare l'obbligo di cui al secondo comma circa il riconoscimento, già effettuato dalla legge,
dell'intera anzianità pregressa sia ai fini giuridici che a quelli economici, i quali sono
principalmente oggetto della presenta controversia.
3.4.2 Quanto, poi, alla derogabilità della norma di legge ad opera dell'Accordo collettivo del 20
luglio 2000 tra ARAN e OO.SS. ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.lgs 30 marzo 2001
n.165, va osservato che il predetto Accordo trova la sua genesi nel decreto interministeriale 23
luglio 1999 e non già nella legge n.124/99 che non ne fa affatto menzione, di guisa che deve
ritenersi che non si tratti di accordo collettivo che entra in vigore automaticamente, tanto è vero
che esso, per poter essere applicato, ha avuto bisogno di essere recepito dal successivo decreto
interministeriale del 5 aprile 2001 di cui al quarto comma dell'art.8 della legge n.124/99.
Al riguardo, come dedotto da parte appellata e come risulta dal documento prodotto in fotocopia
(comunicazione ARAN del 27.2.2003 al Tribunale di Milano, giudice Chiavazza), va osservato
che in altra causa avente il medesimo oggetto pendenze dinanzi al Tribunale di Milano è stata
rimessa all'ARAN "una questione di validità dell'art.3, comma 1, dell'Accordo 20 luglio 2000"
proprio come riferimento alla parte che prevede per il personale in questione il riconoscimento
dl solo maturato economico ("….ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale,
tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento in godimento al 31 dicembre 1999…"), senza alcun riferimento all'anzianità di
servizio pregressa pur riconosciuta dall'art.8 legge n.124/99 e che le OO.SS. firmatarie del
predetto accordo hanno "unitamente ritenuto, nella circostanza, di non di legge pubblicata nel
S.O. alla G.U. n. 106 del 8.5.2001, è entrata in vigore successivamente al predetto Accordo
collettivo del luglio 2000, per cui esso non potrebbe comunque trovare la sua giustificazione
nella legge successiva per derogare a quanto stabilito dall'art.8, secondo comma, della legge
n.124 del 1999 sul riconoscimento dell'intera anzianità pregressa del personale ATA trasferito
allo Stato con decorrenza dall'1.1.2000 (art.1, primo comma, preleggi)
D'altra parte, il legislatore del 1999 neppure avrebbe potuto prevedere la "espressa"
inderogabilità da parte di successivi contratti od accordi collettivi, come richiesto dal successivo
D.Lgs. n.165 del 2001 e coma pure avrebbe potuto fare stante la natura particolare della
normativa in questione diretta a disciplinare una situazione eccezionale come il passaggio
coattivo nei ruoli dello Stato del personale ATA già dipendente dagli enti locali.
4.Tutto questo posto, la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha
affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità effettivamente
maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza e non già del solo maturato economico.
6.1. Stante la novità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare fra tutte le parti le spese
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Conferma nel resto la sentenza
medesima; Compensa tra le parti del grado di appello.
Così deciso in Perugia il 2 ottobre 2003.
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