SENT. N. 319 /03.
N. 586/2002 RG LAV.
CRON. 866/03

REPUBBLlCA ITALIANA
TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Monocratica de! Lavoro

IN NOME DEL P0POLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dr. Selmi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa N. 586/2002 Ruolo Lavoro

TRA

SCUOLA MEDIA STATALE "MICHELANGELO", in persona del Dirigente Scolastico p. t.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Firenze presso i cui Uffici in Via degli Arazzieri n. 4. domiciliano.

CONTRO

SINDACATO UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA. PROVINCIALE DI LIVORNO, in persona del Segretario Provinciale, rappresentato dall'avv. Armando Scotto e dall'avv.. Claudio Altini e domiciliato nello studio di quest'ultimo in Via Grande n. 82 Livorno.

Oggetto: Opposizione avverso decreto Giudice del Lavoro in data 18.5.2002, ai sensi dell'art. 28 St. Lav.

Conclusioni delle parti:

Per i ricorrenti; Voglia il Giudice .accogliere il ricorso.

Per il resistente: Voglia il Giudice respingere il ricorso.

Con ricorso depositato in data 14.6.2002, la Scuola Media Statale "Michelangelo" in persona del Dirigente Scolastico p. t. e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, proponevano opposizione avverso il decreto emesso, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Livorno in data 18.5.2002, a seguito

di ricorso presentato dal Sindacato Unicobas Scuola – Segreteria Provinciale di Livorno,

nella persona del segretario provinciale, chiedendo la revoca del decreto opposto e, per l'effetto, dichiararsi non antisindacale la mancata concessione, da parte, del Preside della Scuoia "Michelangelo" dell'autorizzazione allo svolgimento di assemblea sindacale che avrebbe dovuto tenersi in data 19.4.2002.

L'impugnato decreto dichiarava l'antisindacalità della condotta in questione, ordinando alle amministrazioni opponenti la cessazione di tale comportamento consentendo, a richiesta del componente della RSU eletto nelle liste del sindacato UNICOBAS, di indire assemblee sindacali in orari di servizio e in locali idonei all'interno della scuola.

Negavano in particolare le amministrazioni convenute l'esistenza di un principio di gerarchia tra livelli di contrattazione collettiva diversi da quelli previsti dall'art. 45 del D. Lgs 29/1993, norma che non contemplava il "contratto collettivo quadro", figura quest'ultima prevista dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'A.R.A.N. del 5.9.1994, come strumento di carattere transitorio ed alternativo con altre fonti collettive per fissare linee comuni di disciplina uniforme per tutti i comparti nelle materie che abbiano valenza generale per tutti i dipendenti.

Tale ambito esulava dalla fattispecie oggetto del presente giudizio che non aveva carattere transitorio e non riguardava la generalità dei dipendenti bensì la legittimazione delle r.s.u.

Sostenevano quindi le amministrazioni convenute la prevalenza dell'art. 13 del CCNL del 15.2.2001  sia in applicazione del criterio cronologico successione dei contratti, essendo quest'ultimo posteriore al CCNQ del 7.8.1998, sia alla luce del disposto dell'art. 13 comma 3 dello stesso CCNL 15.2.2001 che manteneva ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7.8.1998 per quanto non previsto o modificato dallo stesso articolo.

Contestavano infine le amministrazioni opponenti, tanto che il combinato disposto degli artt. 2 e 10 del CCNQ fosse inequivocabilmente interpretabile nel senso indicato dal Giudice della fase sommaria, ben potendo, sostenevano, l'avverbio "congiuntamente o disgiuntamente '' essere rivolto alla RSU nel suo complesso e non ai suoi singoli membri, con la conseguenza che le clausole in questione avrebbero comunque riservato alla RSU, da sola e insieme ad altre, la possibilità di indire assemblee, sia la possibilità di considerare, in tema di rapporti tra fonti collettive, una riforma in peius, la riserva alla RSU nel suo complesso della facoltà oggetto di controversia.

La UNICOBAS Scuola. - Segreteria Provinciale, in persona del segretario provinciale, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La o. s. convenuta opposta ribadiva, in particolare, il diritto di un singolo componente della RSU, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10 del CCNQ e dell'art. 42, comma 6, del D. LGS 165/2001, a convocare assemblee sindacali nel luogo di lavoro e l'inderogabilità in senso peggiorativo del suddetto CCNQ anche alla luce della particolare funzione assegnata allo stesso e cioè quella di fissare norme comuni per tutta l'amministrazione pubblica, in modo da garantirne l'uniformità, da parte di un contratto collettivo di comparto.

Contestava inoltre l'interpretazione offerta dalle amministrazioni opponenti nel senso del punto 9 della direttiva della Presidenza del Consiglio nel senso di attribuire al CCNQ un carattere transitorio ed una sua utilizzabilità alternativa rispetto ad altri strumenti collettivi.

All'udienza del 16.7.2003 il Giudice decideva ed emetteva dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto opposto ha affermato l'antisindacalità della condotta oggetto di controversia sulla base del combinato disposto degli artt. 2 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998 (d'ora in poi CCNQ 1998), interpretando gli stessi nel senso di consentire la convocazione di assemblee sul luogo di lavoro riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi anche dai singoli componenti delle R.S.U.

Il Giudice della fase sommaria riteneva poi tale disposto contrattuale non derogabile, se non in melius (contrariamente quindi a quanto affermava essere avvenuto nel caso di specie), perché di livello superiore, dal disposto dell'art. 13, comma 2. lett. b CCNL 5.2.2001 (d'ora in poi CCNL 2001), norma contrattuale, sulla quale era invece fondato l'operato del Preside della Scuola Media Statale "Michelangelo" (che sulla base di essa aveva rigettato, con lettera in data 15.4.2002, la richiesta di convocazione assemblea sindacale avanzata dal rappresentante UNICOBAS), clausola che invece dispone chiaramente che le assemblee sindacali in orario di lavoro possono essere indette solo dalla RSU nel suo complesso (con deliberazione a maggioranza secondo le modalità di deliberazione stabilite dall'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione della R.S.U. del 7.8.1998) e non dai singoli suoi componenti.

Ritiene il Tribunale che il decreto opposto meriti conferma.

Si osserva, che l'art. 2, punto 2, del CCNQ 1998 emanato in materia di "modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali" afferma che "Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro dai soggetti indicati nell'art. 10".

Tra i soggetti indicati nel suddetto articolo 10 vi sono poi, espressamente, i "componenti della RSU".

Ritiene il giudicante, conformemente alla conclusioni raggiunte in sede sommaria e contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione opponente con specifico motivo di opposizione, che tale disposto contrattuale non possa interpretarsi che nel senso di attribuire ai singoli componenti della RSU, e non a quest'ultima nel suo complesso, il potere di indire assemblee sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 20 St. Lav.

Ciò non solo risulta essere la volontà delle parti contraenti così come inequivocabilmente si evince dal combinato disposto dell'art. 2, .comma 2 e 10 del CCNQ 7.8.1998, che attribuisce tale potere ''singolarmente o congiuntamente" ai soggetti indicati nel successivo art. 10, tra cui sono compresi esplicitamente i singoli componenti della RSU, ma risulta essere un'applicazione coerente e necessitata della normativa dettata dal combinato disposto dell'art. 20 St. Lav. e dell'art. 47 del d. Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d. Igs. n. 396/97 (ora art. 42 d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

L'art. 20 St. Lav. Statuisce infatti che le assemblee sul luogo di lavoro "… sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva…" per poi affermare al quarto e ultimo comma che "Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti di lavoro anche aziendali", attribuendo pertanto il potere in questione anche alla singola R.S.A.

A tale statuizione, si osserva, deve attribuirsi (così come ad ogni specifica disposizione contenuta nei primi tre commi dell'art. 20 St. Lav. ) natura imperativa essendo consentito alla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto sancito dal quarto comma dello stesso articolo 20, dettare esclusivamente una disciplina integrativa, ma non modificativa della stessa (non potrebbe pertanto la contrattazione collettiva negare alla singola RSA il potere di convocare assemblee).

L'art. 47 del d. Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d. Igs. n. 396/97 (ora art. 42 d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha quindi previsto che "i componenti della rappresentanza unitaria del personale" siano "equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

Analogamente l'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (che, come espressamente dichiarato nella premessa dello stesso "assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 Luglio 1993") stabiliva che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali previsti dal titolo 3° dello Statuto, titolo comprendente l'art. 20.

Non potranno pertanto essere ritenuti condivisibili neanche i motivi di opposizione fondati sulla sussistenza di una efficacia derogatoria o comunque sulla prevalenza del disposto dell'art. 13, comma 2, lett. b) CCNL 2001 (motivo di opposizione presentato dall'amministrazione resistente sotto il duplice profilo dell'inesistenza di un rapporto di sopraordinazione gerarchica tra il CCNQ del 7.8.1998 ed il CCNL 15.2.2001 e sotto il profilo, subordinato, del non costituire quanto disposto dall'art. 13 lett. b) CCNL una reformatio in peius dell'art 2 comma 2 del CCNQ 7.8.1998).

Sul punto risulta assorbente la considerazione che alla clausola contrattuale in questione non può attribuirsi alcun valido effetto derogatorio di quanto stabilito dall'art 2 comma 2 del CCNQ 1998, proprio perché nella parte in cui riconosce il potere di indire assemblee alla RSU nel suo complesso e non ai suoi singoli componenti, va ad incidere, senza averne alcun potere, su un contesto legislativo avente natura, come si è detto, imperativa (quello costituito dal combinato disposto degli artt. 20, commi 2 e 4, St. Lav. e dell'art. 47 del d. Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d. Igs. n. 396/97, ora art. 42 d. Igs. n. 165/2001) e di cui l'art 2 comma 2 del CCNQ 1998 appare essere semplice e necessaria attuazione, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. della clausola contrattuale invocata dall'amministrazione (profilo certamente rilevabile di ufficio, ove come nel caso di specie, sia in contestazione l'applicabilità dell'atto negoziale a cui il profilo di nullità si riferisce, Cass. 12482 del 26/8/2002).

L'opposizione dovrà pertanto essere integralmente rigettata.

Risultando giusti motivi, stante la particolarità della questione caratterizzata dal

contraddittorio disposto delle clausole contrattuali collettive, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio

definitivamente pronunciando così provvede: Livorno, lì 23.7.2003

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Vincenzo Selmi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 AGO 2003
IL CANCELLIERE
Monica Benetti


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999