REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PINEROLO

IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

in persona del Giudice dott. Marco F.G. BATTIGLIA, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n° 324 del ruolo generale lavoro dell'anno 2001 promossa da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

in persona del ministro pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, C.so Stati Uniti n. 45

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI  CAVOUR,

in persona del dirigente scolastico prof. Pierfranco Manavella, con sede a Cavour, Piazza San Martino n. 2

SCUOLA MEDIA STATALE VIA DE'  ROCHIS - PINEROLO,

in persona del dirigente, scolastico prof. Mauro Ughetto, con sede a Pinerolo via De' Rochis n. 25

tutti elett.te rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ed ivi domiciliati

PARTI OPPONENTI

CONTRO

CUB SCUOLA (FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA SCUOLA UNITI),

con sede a Torino, Via Massena n. 31, in persona del coordinatore provinciale Scarinzi Cosimo, elett.te dom.ta a Torino, C.so Ferrucci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alida Vitale, che la rappresenta e difende in forza di procura 5.11.2001 a margine dei ricorso ex art. 28 Stat. Lav.

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a ricorso ex art. 28 Stat. Lav..

All'udienza del 2.5.2002 la causa è stata assegnata in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER GLI OPPONENTI:

"Previa acquisizione ex art. 425 c.p.c. di informazioni e osservazioni da parte dell'ARAN e da parte delle altre organizzazioni sindacali interessate al contenzioso, annullarsi il decreto opposto e per l'effetto assolversi l'Amministrazione in epigrafe da ogni domanda proposta nei suoi confronti. Con favore delle spese processuali relative ad entrambe le fasi del processo".

PER L'OPPOSTA:

"Piaccia al Trib.le lIl.mo,

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito

...respingere integralmente il ricorso e per l'effetto confermare il decreto del Tribunale di Pinerolo del 29/11/2001

In ogni caso

Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio anche della fase monitoria da distrarsi in favore del legale antistatario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 Stat. Lav. depositato in data 7.11.2001, la CUB Scuola (d'ora in poi, semplicemente, "CUB") adiva questo Tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi, semplicemente, "Il Ministero"), dal Provveditorato agli Studi di Torino e dai Dirigenti scolastici della Scuola Media Statale via De' Rochis di Pinerolo e dell'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour, per non avere consentito, in violazione dell'art. 28 Stat. Lav., lo svolgimento in data 16.10.2001 dell'assemblea dei lavoratori indetta dai membri delle RSU eletti nelle liste della CUB.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso, tutte le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e chiedevano che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, essendo il sindacato ricorrente carente della legittimazione attiva ed essendo la fattispecie estranea all'operatività del disposto dell'art. 28 Stat. Lav. e che, comunque, fossero respinte le domande avversarie, atteso che le Amministrazioni convenute avevano tutte fatto applicazione della normativa vigente in materia.

Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, con proprio decreto emesso in data 29.11.2001, dichiarava l'antisindacalità del comportamento denunziato ed ordinava alle amministrazioni convenute di consentire l'effettuazione delle assemblee sindacali retribuite in orario di servizio, a richiesta dei singoli componenti delle RSU, in locali che fossero idonei e di pertinenza del Ministero, anche laddove ubicati all'esterno di taluno degli istituti scolastici di alcuni dei richiedenti.

Avverso tale decreto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro-tempore, l'istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour, in persona del suo dirigente scolastico pro-tempore, e la Scuola Media Statale via De' Rochis di Pinerolo in persona del suo dirigente pro-tempore, con ricorso depositato in data 27.12.2001, proponevano opposizione, chiedendo - in totale riforma di tale decreto - che il Tribunale annullasse il decreto ex art. 28 Stat. Lav. opposto.

Più in dettaglio, le Amministrazioni opponenti esponevano quanto segue:

a) che il diritto di assemblea era disciplinato da specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.Q. del 7.8.1998, nel C.C.N.Q. del 9.8.2000 e nel C.C.N.L. del 15.3.2001 che stabilivano per tutto il territorio nazionale che tali assemblee potevano essere indette in orario di lavoro

che tali assemblee di istituto, inoltre, potevano solo svolgersi in locali da concordarsi in sede di contrattazione decentrata e non potevano avere una durata superiore alle ore 2;

c) che tale regolamentazione era stata approvata dalla stessa CUB che aveva tramite il proprio rappresentante eletto nella RSU, sottoscritto in data 10.4.2001 un conforme accordo decentrato con la Scuola Media di Via De' Rochis:

d) che la fattispecie in questione, in ogni caso, doveva ritenersi totalmente fuori dall'ambito applicativo dell'art. 28 Stat. Lav. atteso che:

- le Amministrazioni opponenti erano tenute ad applicare la normativa vigente in materia di diritto di assemblea indipendentemente da ogni valutazione circa l'illegittimità del suo contenuto, almeno fintanto che non espressamente annullata da una autorità giudiziaria;

- la questione proposta non poteva essere valutata in termini di repressione della condotta antisindacale poiché, altrimenti, qualsiasi fosse stato il provvedimento adottato da parte degli istituti coinvolti, questo "avrebbe inevitabilmente leso gli interessi di uno o più sindacati";

- non ricorre nel caso di specie una volontà discriminatoria dei dirigenti scolastici che non avevano consentito lo svolgimento della assemblea indetta dal rappresentante CUB;

e) che errate erano le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla possibilità per le associazioni sindacali di indire le assemblee di istituto anche al di fuori sede;

f) che, comunque, la richiesta presentata in data 8.10.2001 dai componenti della RSU non avrebbe potuto trovare accoglimento avendo ad oggetto un'assemblea della durata di superiore al previsto limite di due ore.

Alla luce di quanto sopra, quindi, le Amministrazioni opponenti - ritenuto che le considerazioni svolte dimostrassero ampiamente l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del ricorso proposto dalla CUB - chiedevano che il Tribunale annullasse il decreto opposto, assolvendole da ogni domanda contro le stesse proposta dalla CUB.

All'udienza del 28.2.2002 compariva il dott. Antonino Meduri, funzionario del centro amministrativo servizi della Direzione Generale Regionale dell'istruzione, producendo delega - ai sensi dell'art. 2 del T.U. delle leggi e delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, approvato con decreto 30.10.1933 n. 1611 - rilasciatagli dall'Avvocato dello Stato, dott. Mauro Prinzivalli. Il dott. Meduri dichiarava che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato alla CUB oltre il termine concesso e quindi, chiedeva di essere autorizzato a rinnovare la notificazione. Il giudice, quindi, autorizzava la rinnovazione della notificazione e rinviava ad altra udienza.

All'esito dell'autorizzata nuova notificazione, la CUB si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria in data 20.4.2002. La CUB resisteva all'opposizione avversaria sulla base dei motivi in tale memoria più diffusamente trattati, chiedendone la reiezione con la conseguente conferma del decreto opposto.

All'udienza del 2.5.2002 le parti erano autorizzate a produrre documentazione varia. In quella occasione il giudice - con ordinanza resa in corso d'udienza - respingeva tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno dell'effettuazione di alcuna istruttoria. Le parti, quindi, procedevano alla discussione orale della causa e concludevano così come in epigrafe. Il ricorso era, poi, deciso con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre evidenziare che la opposta CUB, nel corso dell'udienza del 2.5.2002, precisando le proprie conclusioni, non ha più riproposto le proprie domande dirette a far accertare la tardività della proposta opposizione e la nullità del ricorso avversario. Conseguentemente, nessuna pronunzia in ordine a tali domande verrà ad essere assunta, dovendosi presumere che le stesse siano state tacitamente ma inequivocabilmente rinunziate.

La domanda di opposizione proposta dalle Amministrazioni opponenti con ricorso depositato in data 27.12.2001, avverso il decreto emesso in data 29.11.2001 dal Tribunale di Pinerolo in funzione di giudice monocratico del lavoro, è infondato e, quindi, deve essere respinto.

Innanzi tutto, occorre evidenziare che i fatti di causa sono pacifici fra le parti. In particolare, non è contestato quanto segue:

- che i dirigenti scolastici dell'istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour, e della Scuola Media Statale via De' Rochis di Pinerolo,

avevano ritenuto di non consentire l'effettuazione dell'assemblea sindacale retribuita in orario di lavoro, indetta per il 16.10.2001 presso l'auditorium del Liceo Scientifico "Marie Curie" di Pinerolo da uno dei membri, eletti nel sindacato oggi opposto, delle RSU costituite presso il predetto istituto comprensivo e la predetta scuola media;

- che il rifiuto era stato motivato dalla ritenuta illegittimità di tale assemblea in quanto indetta non dalle RSU ma da un solo membro di tale organismo ed in quanto convocata fuori del luogo di lavoro.

Orbene, la sostanza delle questioni portate all'attenzione di questo giudice risiede nello stabilire se - alla luce della varia normativa in vigore in materia assembleare - sia o meno possibile per i singoli componenti delle RSU indire assemblee sindacali retribuite in orario di lavoro e se queste possano o meno essere tenute al di fuori del luogo ove i lavoratori prestano la loro attività.

I. Sulla questione del diritto dei singoli membri delle RSU ad indire assemblee sindacali retribuite in orario di lavoro.

In merito a tale questione, per decidere l'opposizione risulta necessario prendere in esame in primo luogo quanto statuito in materia di assemblee sindacali dall'art. 20 Stat. Lav.. In tale disposizione, fra l'altro, espressamente si legge: "I lavoratori hanno diritto di riunirsi… durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite nella contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali…

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali".

Come chiaramente risulta dal testo in questione, le assemblee possono essere indette anche singolarmente dalle RSA e la contrattazione collettiva - pur potendo disciplinare la materia - può intervenire solo introducendo norme di miglior favore o semplici modalità per l'esercizio delle assemblee stesse.

Con l'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 le originarie RSA sono state sostituite dalle RSU. In proposito l'art. 4 sancisce quanto segue: "i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. 300/70".

Orbene, appare evidente che, in forza del combinato disposto dei predetti articoli, le assemblee sindacali di cui all'art. 20 Stat. Lav. possano essere indette singolarmente dai membri eletti nelle RSU, al pari di quanto prima era riconosciuto ai singoli membri delle RSA.

In perfetta sintonia con tali disposizioni si inserisce il disposto del punto 2 dell'art. 2 del C.C.N.Q. del 7.8.1998 che stabilisce che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale o del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10", che al punto 1 recita "i dirigenti sindacali che…hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro di permessi retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono…i componenti delle RSU".

Appare anche in questo caso del tutto evidente che il preciso collegamento ricorrente tra le disposizioni del citato C.C.N.Q. attribuisca la facoltà di indire le assemblee di cui all'art. 20 Stat. Lav. tanto ai componenti delle RSU congiuntamente quanto a ciascuno dei componenti singolarmente.

Non in sintonia con le sopra descritte normative risulta, invece, essere il disposto dell'art. 13, comma 2 del C.C.N.L. del comparto Scuola stipulato in data 15.2.2001, in cui si dispone che "le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:... b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti....".

Tale ultima norma, nella parte in cui riconosce solo alle RSU nel loro complesso e non invece anche ai singoli loro membri il potere di indire le assemblee dei lavoratori, non può che considerarsi illegittima atteso il suo evidente contrasto con la disciplina legale sopra esposta - ove in materia si esclude che la contrattazione collettiva possa introdurre limiti al detto diritto e modificazioni in peius - e con quella contrattuale collettiva di livello superiore (Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e C.C.N.Q. del 7.8.1998). A proposito di tale disciplina contrattuale di quadro, che - come visto più sopra - è del tutto in linea con il disposto normativo dell'art. 20 Stat. Lav. e con la previsione pattizia dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 1993, si deve osservare che a quanto da questa disposto - proprio in forza delle sue naturali finalità e funzione - non possano essere introdotte deroghe dalla contrattazione collettiva di livello inferiore o di settore laddove non espressamente consentito.

In forza delle considerazioni sinora svolte il disposto dell'art. 13, comma 2 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato in data 15.2.2001 deve considerarsi nullo per contrasto con la disciplina legale di cui all'art. 20 Stat. Lav. e, comunque, illegittimo in quanto in contrasto con la disciplina contrattuale di livello superiore contenuta nell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e nel C.C.N.Q. del 7.8.1998.

Conseguentemente, il dirigente scolastico della Scuola Media Statale via De' Rochis di Pinerolo ha errato nel non consentire l'effettuazione dell'assemblea indetta dal membro della RSU, eletto nelle liste del CUB-Scuola, giustificando il proprio rifiuto sulla base del disposto del citato art. 13 atteso che tale articolo, risultando nullo per contrasto con l'art. 20 Stat. Lav. e, comunque, illegittimo per contrasto con normativa collettiva contrattuale di livello superiore doveva - contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni opponenti nel presente giudizio - essere da tale dirigente disapplicato.

La descritta condotta si configura sicuramente come antisindacale posto che determina una evidente limitazione dell'esercizio di un diritto sindacale.

Conseguentemente, infondata deve ritenersi l'eccezione delle Amministrazioni opponenti che hanno sostenuto che il caso di specie non potesse essere oggetto di procedura ex art. 28 Stat. Lav., trattandosi di una condotta non qualificabile come antisindacale.

Giova a questo ultimo proposito osservare che, ai fini dell'accertamento della antisindacalità della condotta sub iudice - poco importa accertare se nell'adottare tale condotta il dirigente avesse voluto effettivamente discriminare l'associazione sindacale ricorrente - essendo semplicemente sufficiente verificare, come nel caso di specie correttamente fatto dal Tribunale che ha emesso il decreto, che la condotta stessa risultava limitativa di un diritto sindacale riconosciuto per legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di quadro.

In tale senso si pronunzia la Corte di Cassazione in sue recenti sentenze (Cass. S.U. 97/5295; Cass. 98/6193; Cass. 95/7833), ove ritiene che, quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti in contrasto con regole destinate (come è nel caso di specie) a tutelare in via immediata e diretta lo svolgimento dell'attività sindacale e/o l'esercizio del diritto di sciopero, l'antisindacalità della condotta è implicita né, al fine di integrarla, occorre uno specifico intento lesivo del datore di lavoro (rectius, del dirigente scolastico).

II. Sulla questione del luogo ove le assemblee sindacali retribuite in orario di lavoro possano essere tenute.

La documentazione in atti permette di accertare che il dirigente dell'istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour, non ha acconsentito lo svolgimento dell'assemblea del 16.10.2001 indetta dai membri delle RSU degli istituti del circondario eletti nelle liste del CUB-Scuola, poiché questa era stata convocata presso l'auditorium del Liceo "Marie Curie" di Pinerolo che era esterno alla dipendenza ove lavorava il personale del citato istituto comprensivo.

Si deve a tale proposito osservare che la Corte di Cassazione - in merito al disposto dell'art. 20 Stat. Lav., ove si legge che "i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera...durante l'orario di lavoro" - ha proceduto ad una interpretazione diretta ad individuare il contenuto di tale norma, ricercando la volontà del legislatore e non limitandosi al semplice dato testuale. Così facendo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la predetta norma non abbia solo la specifica funzione di individuare le libertà sindacali esercitabili nell'ambito aziendale ma soprattutto quella di rendere concrete tali libertà nonché concretamente praticabili le attività a queste inerenti. Tali finalità sono state perseguite dal Legislatore - secondo la Corte - nello stabilire a carico del datore di lavoro un pati, concernente il luogo in cui le riunioni possono essere tenute dai lavoratori. Partendo da tali premesse la Corte di Cassazione ha ritenuto che il riferimento letterale all'unità produttiva contenuto nel testo dell'art. 20 Stat. Lav. ha "la funzione di stabilire la posizione passiva del datore di lavoro e quella attiva dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali" (Cass. 85/3038). Infine, la Corte di Cassazione - precisato che il datore di lavoro, ai sensi della disposizione in questione, non ha alcun diritto di partecipare all'assemblea, direttamente od a mezzo dei propri incaricati e ritenuto, quindi, che costui non ha alcun potere di controllo sullo svolgimento dell'assemblea e sulla effettiva partecipazione ad essa dei singoli lavoratori, per la ragione che non è identificabile un suo interesse in proposito - ha affermato che il diritto di riunione di cui all'art. 20 Stat. Lav. "può essere esercitato in piena libertà di luogo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro".

Occorre in proposito evidenziare che non vi sono ragioni per ritenere che quanto valevole nell'ambito del lavoro privato non debba valere anche in quello del pubblico impiego.

Inoltre, come correttamente osservato dal giudice del decreto opposto, raffrontando la formulazione dell'art. 20 Stat. Lav. nella versione approvata dal Parlamento ed il testo del D.D.L. governativo che avviò l'iter legislativo, emerge come la norma attualmente in vigore si ponga la finalità di assicurare al lavoratore una ampia tutela ai fini dell'esercizio concreto del diritto di assemblea: l'esclusione, infatti, nell'attuale testo della necessaria collaborazione del datore di lavoro nell'individuazione dell'assemblea conferma che l'intentio legis è quella di lasciarla esclusivamente a chi indice tale assemblea e di imporre alla controparte datrice di lavoro un pati che - come in giurisprudenza più volte affermato - incontra il solo limite della necessità di non imporre al datore di lavoro inutili sacrifici a quelli che sono suoi apprezzabili interessi.

Conseguentemente, così come giustamente ritenuto dal giudice del decreto opposto, laddove non vi sia alcun rischio di inutili sacrifici, il datore di lavoro non può opporsi all'effettuazione dell'assemblea nel luogo prescelto da chi l'ha indetta.

Nel caso di specie, poi, l'assemblea indetta dal rappresentante della CUB-Scuola, membro della RSU, non solo non presentava alcun rischio del genere, ma avrebbe dovuto essere tenuta in un luogo (ovvero l'auditorium del Liceo "Marie Curie") che — pur non coincidendo con l'unità produttiva (ovvero l'istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di Cavour) — era comunque di pertinenza del datore di lavoro (ovvero il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca): luogo questo, poi, che risultava essere il più idoneo atteso che per tale assemblea era prevista la contestuale partecipazione di dipendenti appartenenti ad altre unità produttive (ovvero altri istituti scolastici del Pinerolese).

Orbene, l'interpretazione data all'art. 20 Stat. Lav. dalla Corte di Cassazione, la circostanza che l'assemblea fosse stata indetta in luogo comunque di pertinenza dell'Amministrazione datrice di lavoro e l'assenza di un qualsiasi apprezzabile sacrificio per quest'ultima laddove tale assemblea si fosse proprio svolta presso il locale individuato dal rappresentante della CUB-Scuola, eletto nella RSU, rendono del tutto ingiustificata la decisione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour di non acconsentire allo svolgimento dell'assemblea stessa, risultando tale decisione lesiva di un diritto fondamentale riconosciuto dal Legislatore per l'esercizio delle libertà sindacali e, quindi, reprimibile con il ricorso allo strumento previsto dall'art. 28 Stat. Lav.

Infine, anche prescindendo dalla circostanza che la disciplina pattizia contrattuale che fosse limitativa di questo diritto sancito da norma imperativa di legge dovrebbe considerarsi illegittima, come giustamente rilevato del giudice dell'opposto decreto, le previsioni contrattuali collettive attualmente vigenti (C.C.N.Q. del 7.8.1998 e C.C.N.L. del comparto scuola) non impongono che le assemblee sindacali consentite nel corso dell'orario di lavoro debbano necessariamente svolgersi sul luogo di lavoro, ma solo in "idonei locali".

III. Sulla non concedibilità dell'indetta assemblea avendo questa una durata di superiore al previsto limite di due ore.

Atteso che solo nell'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio è stata formulata per la prima volta tale eccezione, questa deve considerarsi tardiva e, conseguentemente, nessuna valutazione in ordine alla fondatezza è possibile in questa sede.

IV. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte ed atteso che nessuno dei motivi di opposizione proposti dalle amministrazioni opponenti risulta accoglibile, deve considerarsi corretta la decisione del Tribunale di Pinerolo che, con decreto 29.11.2001, ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni, allora convenute, ed ha ordinato loro "di consentire assemblee sindacali retribuite in orario di servizio, a richiesta dei singoli componenti delle R.S.U., in locali idonei di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche se ubicati all'esterno…degli istituti scolastici (di alcuni) dei richiedenti".

Conseguentemente, la domanda di opposizione proposta da tale ministero, in persona del ministro pro-tempore, dall'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour e dalla Scuola Media via De' Rochis di Pinerolo, in persona dei rispettivi dirigenti scolastici pro-tempore, avverso il decreto 29.11.2001 emesso dal Tribunale di Pinerolo in funzione di giudice monocratico del lavoro, deve essere respinta in quanto infondata e tale decreto integralmente confermato.

Quanto motivato da tale giudice in merito alle spese del giudizio svoltosi innanzi a lui risulta condivisibile e, quindi, quanto da costui deciso in punto spese deve essere confermato.

La soccombenza delle amministrazioni opponenti giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione affrontate da parte opposta, che devono essere distratte - così come richiesto in comparsa di costituzione e di risposta - in favore dell'Avv. Alida Vitale nella sua qualità di procuratrice antistataria.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:

a) respinge l'opposizione avverso il decreto 29.11.2001 proposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, dall'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cavour, in persona del dirigente scolastico pro-tempore, e dalla Scuola Media Statale via De' Rochis di Pinerolo, in persona del dirigente scolastico pro-tempore;

b) dichiara tenuti e condanna ricorrenti in opposizione ex art. 28 L. 300/70, in solido fra di loro, a rimborsare alla parte resistente in opposizione le spese del giudizio che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 1.497,72, di cui Euro 1.187,85 per onorari ed Euro 309,87 per diritti, oltre I.V.A. e previdenza come per legge, che vengono ad essere distratti in favore dell'Avv. Alida Vitale, nella sua qualità di procuratrice antistataria.

Così deciso in Pinerolo il 2.5.2002

Il giudice
Marco F.G. Battiglia

Depositato in Cancelleria
Oggi 3 GIU 2002

Il Cancelliere
Ida Varricchio


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