In funzione del Giudice del Lavoro
In persona del dr. Luigi Gargiulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 222 R.G. 2003 promossa da:
B.E. ed altri, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Bersani presso il quale sono elettivamente domiciliati in Lodi, via Nino Dall’Oro, n.4;
Ricorrente
CONTRO
Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi, dal Dirigente Scolastico;
Resistenti
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell’art.8, comma II, della legge 3.5.1999, n.124, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla data dell’1.1.2000, al riconoscimento nei ruoli dello Stato alle seguenti qualifiche ed anzianità giuridiche ed economiche:
- quanto alla signora B.E. Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 17 anni e 1 mese;sentenza esecutiva
- quanto al signor B.G.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 16 anni e 4 mesi;
- quanto al signor B.C.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 14 anni;
- quanto alla signora D. M. aria: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 17 anni e 10 mesi;
- quanto al signor F.R.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 22 anni, 2 mesi e 15 giorni;
- quanto alla signora S.D. Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 7 anni, 7 mesi e 10 giorni;
condanna la Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, in via tra loro solidale o alternativa:
- a riconoscere ed in ogni caso ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento per ciascun ricorrente, ai fini economici e giuridici, della predetta anzianità maturata alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza dalla data dell’assunzione al 31.12.1999;
- a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento economico tabellare dovuto in relazione alla categoria e all’anzianità stabile del CCNL 26.5.1999 e successivi rinnovi del Comparto Scuola;
- a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a partire dall’1.1.2000 tra quanto percepito a titolo di stipendio e di indennità integrativa speciale ed il percipiendo, con interessi a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in
cancelleria in data 11 marzo 2003, i ricorrenti in epigrafe indicati- premesso
di aver prestato servizio in alcuni (B., B., B., F.) presso il Comune di
Lodi e gli altri presso il Comune di Crespiatica (D) e quello di Mulazzanno
(S.), con qualifica di Collaboratore Scolastico, e di essere stati trasferiti
nei ruoli del personale ATA Statale, in virtù di quanto disposto
dall’art. 8 L. 124/99, con decorrenza dall’1.1.2000, senza il riconoscimento,
ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza- chiedevano la condanna delle Amministrazioni convenute
a riconoscergli l’anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza
ed a corrispondergli le conseguenti differenze stipendiali, maggiorate
di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio
la Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, rappresentati dal dirigente scolastico,
eccependo che l’inquadramento retributivo dei ricorrenti era avvenuto nel
rispetto di quanto stabilito dall’Accordo intervenuto tra l’ARAN ed i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali, in data 20.7.2000, recepito successivamente
in DM 5.4.2000, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza necessità di
istruttoria, la causa era discussa e decisa, mediante pubblica lettura
del dispositivo, nel corso dell’udienza del 25 giugno 2003.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il trasferimento del personale
ATA degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli
del personale ATA statale, è avvenuto, con decorrenza dall’1.1.2000,
in virtù di quanto disposto dall’art .8, L. 124/99, il quale dopo
aver previsto che il personale trasferito “è inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri dei predetti profili” ha stabilito che
“a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici
l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”.
L’art. 3 del D.M. 23 luglio
1999, n. 184, emanato, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 3,
L. 124/99, per stabilire “tempi e modalità” del predetto
trasferimento di personale, ha stabilito che “con successivo decreto
del Ministero della pubblica istruzione……verranno definiti i criteri di
inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento
degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto
medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti
accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché
all’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità
maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva……fra l’ARAN
e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti
locali, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell’art.
47 della legge n.428/1990”.
L’art. 34 Dlgs.29/93 disciplina
le modalità di passaggio ai dipendenti per effetto di trasferimento
di attività e stabilisce l’applicazione, al personale trasferito,
dell’art. 2112 c.c. nonché dispone l’osservanza delle procedure
di informazione e consultazione sindacale di cui all’art.47 L.428/1990.
L’Accordo tra l’ARAN e le
Organizzazioni sindacali all’art. 3 ha stabilito che “i dipendenti…..sono
inquadrabili nella progressione economica per posizioni stipendiali delle
corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola indicate nell’allegata
tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene
attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata
tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo
in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale
di anzianità
…..l’eventuale differenza
tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento
annuo in godimento al 31.12.1999,….è corrisposta…"ad personam" e
considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della
successiva posizione stipendiale”.
Il citato accordo è
stato recepito, successivamente, nel D.M. 5.4.2001.
Orbene, l’Amministrazione
ha inquadrato, quindi, il personale in questione in base al solo “maturato
economico”, senza tenere conto dell’anzianità di servizio maturata
presso l’ente locale, con la conseguenza che la ricorrente percepisce attualmente
una retribuzione inferiore rispetto ad un collega di pari qualifica e di
pari anzianità ma maturata alle dipendenze dello Stato.
E’ evidente, quindi, che
il D.M. 5.4.2001, nella parte in cui dispone l’inquadramento del personale
ATA transitato nei ruoli dello Stato in base al solo “maturato economico”
e non anche all’anzianità di servizio, è illegittimo (quindi
deve essere disapplicato) perché viola il disposto dell’art. 8,
comma 2 L. 124/99.
In realtà non solo
il D.M. 5.4.2001 è in contrasto con l’art. 8, comma 2 L. 124/99,
ma anche con l’art. 3 D.M. 23.7.1999, n. 184. Questa norma, infatti, conteneva
lo stesso principio contenuto dall’art.8 L. 124/99, e stabiliva che il
successivo decreto ministeriale, da adottare all’esito della contrattazione
collettiva, doveva essere emanato tenendo conto del riconoscimento “ai
fini giuridici ed economici” dell’anzianità maturata presso gli
enti di provenienza.
Il D.M. 5.4.2001, quindi,
non solo è illegittimo perché contiene un principio contrario
a quanto stabilito dall’art.8, comma 2, L. 124/99, ma anche perché
è in contrasto con la stessa fonte regolamentare (art. 3 D.M. 23.7.1999)
che ne ha legittimato l’emanazione.
Le Amministrazioni convenute
si sono difese (citando una sentenza del tribunale di Torino dell’1 aprile
2003) sostenendo che l’art. 8 L. 124/99 è una norma che non ha un’immediata
portata precettiva, in quanto indica soltanto le linee programmatiche per
il trasferimento del personale, necessitando, quindi, per avere concreta
applicazione, di un successivo provvedimento regolamentare.
In realtà l’art. 8,
comma 3, L. 124/99 prevede il ricorso allo strumento regolamentare ma esclusivamente
per stabilire “tempi e modalità” del trasferimento del personale,
ma non per stabilire gli effetti del trasferimento che sono già
indicati, in maniera chiara e non equivoca, dal comma 2, della citata disposizione,
ove è stato già previsto il riconoscimento “ai fini giuridici
ed economici” dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.
Le Amministrazioni convenute
si sono difese anche sostenendo che l’Accordo integrativo del 20.7.2000,
deroga alla disciplina legislativa in virtù dell’art. 2 Dlgs 165/02
che prevede “eventuali disposizioni di legge, regolamento e statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro, la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi”.
Come anticipato l’Accordo
del 20.7.2000 è stato stipulato ai sensi dell’art. 34 del decreto
legislativo n. 29/1993 e dell’art. 47 della legge n. 428/1990 cioè
per disciplinare le modalità di passaggio di dipendenti, non per
determinare gli effetti, e comunque non è un accordo che trova fondamento
nel D.lgs 165/2001 ma soltanto in un decreto ministeriale, tanto che per
dargli efficacia è stato necessario recepirlo in un successivo decreto
ministeriale.
L’ultima obiezione riguarda
la mancanza nella legge 124/99 della copertura finanziaria finalizzata
al sostentamento degli oneri economici derivanti dal riconoscimento, al
personale trasferito nei ruoli dello Stato, dell’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza.
Invero, l’art. 8, comma 5,
L. 124/99 ha stabilito la “riduzione sei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi
enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento
del personale”. Il legislatore, quindi, anche se ha usato una discutibile
tecnica legislativa, probabilmente, ha pensato al maggiore impegno di spesa
dello Stato proprio attraverso la previsione della riduzione dei finanziamenti
agli enti locali in proporzione al minor onere gravante sui bilanci di
questi ultimi dovuto al trasferimento di parte del personale allo Stato.
Deve essere affermato, quindi,
il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità maturata
alle dipendenze dell’ente locale di provenienza, per il periodo di tempo
indicato nei rispettivi certificati di servizio, al fine della progressione
economica stipendiale del comparto scuola. A ciò consegue la condanna
delle Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive
dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità con decorrenza
dall’1 gennaio 2000.
Le predette differenze retributive
dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali in applicazione dell’art.
22, comma 36, L. 724/1994.
La condanna al pagamento
delle spese del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto,
le stesse sono poste a carico delle Amministrazioni convenute che dovranno
rimborsarle, in solido, in favore dei ricorrenti, nella misura complessiva
(tenuto conto della natura seriale della controversia) di € 1.100,00
(di cui € 436,90 per diritti ed € 663.1 per onorari) oltre CPA
ed IVA.
L’avv. Giuseppe Bersani ha
dichiarato di essere “anticipatario” e tale dichiarazione si riferisce,
evidentemente, all’anticipazione delle spese ma non ha indicato quali spese,
non imponibili, ha sostenuto. Non è quindi, disposta la detrazione
non avendo, tra l’altro, il procuratore dichiarato di non aver ancora riscosso
gli onorari, come prevede l’art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
a) accerta il diritto di B.E.,
B. G., B. C., D. V., F. R., e S.D. al riconoscimento dell’anzianità
maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza per i periodi
di tempo indicati nei rispettivi certificati di servizio ai fini della
progressione economica stipendiale del comparto scuola;
b) condanna le Amministrazioni
convenute al pagamento delle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento
di detta anzianità dell’1 gennaio 2000, oltre interessi legali,
dalla maturazione del diritto fino al saldo;
c) condanna le Amministrazioni
convenute al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della
ricorrente complessivamente in € 1.100,00 oltre CPA ed IVA.
Lodi 25 giugno 2003
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