Il giudice unico dott. Claudio
Cottatelucci, in funzione di giudice del lavoro.
Nella causa iscritta al n.181/2003
alla quale sono riunite le cause nn.182/183/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198
e 199/2003 R.G.A.C.
TRA
Bongiovanni ed altri […]domiciliati
elettivamente in Gela, in via Matrice 35 presso lo studio dell’avvocato
Emanuele Maganuco
Rappresentati e difesi dall’avv.
Marcello Dell’Orto
come da procura a margine
dei ricorsi
E
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Scientifica
In persona del Ministro pro
tempore
Domiciliato ex lege presso
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
Resistente
All’udienza del 26 giugno 2003 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede in accoglimento
del ricorso condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e
della Ricerca Scientifica a riconoscere a ciascun ricorrente, ai fini economici
e giuridici, l’anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali
di provenienza ed a corrispondere le differenze retributive maturate dal
1.1.2000 tra lo stipendio dovuto in base alla categoria ed all’anzianità
stabilite dal CCNL del 5.1999 del comparto scuola ed il minore importo
corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della
scuola, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Ministero convenuto
al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva misura di
€ 2.500,00, di cui € 1.700,00 per diritti, e € 800,00 per
onorari, oltre iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il
giorno 12 marzo 2003 il sig. Filippo Bongiovanni ha chiamato in causa il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e rivolgendosi a
questo giudice ha premesso la seguente ricostruzione dei fatti:
- ha prestato attività
lavorativa alle dipendenze del Comune di Mazzarino con la qualifica di
operatore scolastico;
- in questa collocazione
professionale, conformemente all’ordinamento previgente che prevedeva l’erogazione
da parte dei Comuni dei servizi di supporto alle scuole elementari statali
e agli istituti magistrali, è stato costantemente impiegato in attività
lavorativa all’interno di scuole statali;
- successivamente al 31 dicembre
1999, in attuazione di quanto previsto dall’art.8 della legge n. 124/1999
è stata trasferita nei ruoli del personale ATA (Personale Amministrativo
Tecnico ed Ausiliario) con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
- anche a seguito del trasferimento
egli ha comunque continuato ad essere impiegato presso il medesimo istituto
scolastico ove già operava quale dipendente del Comune di Mazzarino;
- di conseguenza al momento
del trasferimento alle dipendenze dell’amministrazione convenuta aveva
maturato un’anzianità di servizio pari a 18 anni, 10 mesi, e 0 giorni;
- tuttavia con decreto n.1
del 7 gennaio 2002 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Mazzarino determinava l’inquadramento del lavoratore ricorrente riconoscendo
solo parzialmente l’anzianità in precedenza maturata, vale a dire
solo nella misura di anni 9, secondo l’anzianità riferita alla posizione
di inquadramento procedendo poi a “temporizzare” il valore eccedente che
è stato attribuito nella misura ulteriore di 2 anni, 4 mesi e 4
giorni, con il risultato che l’anzianità complessiva riconosciuta
è pari a 11 anni, 4 mesi e 4 giorni;
- il decreto citato è
stato adottato in violazione dell’art.8 della L, n.144/1999 che al contrario
prevede che il trasferimento del personale dipendente degli enti locali
nei ruoli del personale ATA debba avvenire con il riconoscimento ai fini
economici e giuridici dell’anzianità maturata da tale personale
presso l’ente locale di provenienza. Dopo questa ricostruzione dei fatti
il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della scelta operata
dall’amministrazione convenuta per la violazione dell’art.8 della L. 144/1999
e dei principi regolatori ivi espressi ed in particolare quello del riconoscimento
ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza (art.8 comma secondo della legge n.124 del 1999)
e quello che prevede il mantenimento dei livelli retributivi sinora riconosciuti
sino all’allineamento degli istituti retributivi del personale ATA proveniente
dagli EE.LL. con quello del comparto scuola da effettuare mediante la contrattazione
collettiva ARAN-OO.SS..
- L’illegittimità
delle scelte dell’amministrazione resistente deriverebbe dal fatto che
dopo in decreto di inquadramento, l’amministrazione non ha proceduto alla
ricostruzione della carriera ed al nuovo inquadramento retributivo previo
riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio
maturata.
- Per le ragioni esposte
ha chiesto che l’amministrazione resistente condanna a riconoscere in favore
del ricorrente a fini economici e giuridici, l’anzianità da lui
maturata alle dipendenze dell’ente di provenienza dalla data di assunzione
sino al 31 dicembre 1999, con ogni conseguente situazione in ordine alle
differenze retributive.
- Con memoria depositata
il 16 giugno 2003 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed ha in primo luogo sostenuto che:
- l’art.9 della legge n.124/99
contiene una formula di generale riconoscimento delle posizioni giuridiche
maturate dal ricorrente, ma necessita di norme ulteriori che definiscano
e regolino caratteristiche, tempi oggetto e contenuti di questo riconoscimento;
- questa normazione attuativa
è stata emanata con il Decreto Interministeriale n.184 del 23 luglio
che ha costituito la fonte integrativa prevista dall’art.8 della L.n.124/99;
il Decreto a sua volta all’art.3 comma secondo ha operato ulteriore rinvio
ad altro decreto destinato alla definizione dei “criteri di inquadramento,
nell’ambito del comparto scuola, finalizzati l’allineamento degli istituti
retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo,
in riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori
ed al riconoscimento a fini giuridici ed economici.
Questa integrazione è
stata realizzata da ultimo con il Decreto Interministeriale del 5 aprile
2001 che ha recepito l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000 e costituisce
quindi la fonte integrativa prevista dall’art.8 della L. 124/1999, poi
dall’art.3 del D.I. n.184 del 23 luglio 2000.
Premessa questa ricostruzione
del quadro normativo di riferimento, l’amministrazione convenuta ha proseguito
esemplificando il procedimento adottato, in applicazione del Decreto da
ultimo citato, per pervenire al nuovo inquadramento della ricorrente, notando
in particolare che l’elemento differenziale della struttura retributiva
determinata dalla contrattazione collettiva dei due comparti (EE.LL. da
cui proviene il ricorrente e Scuola in cui è stato inquadrato con
il decreto contestato) è costituito dal lato che nel primo l’anzianità
non comporta alcuna progressione economica, al contrario invece del secondo;
muovendo da questa premessa ha sostenuto che l’inquadramento è stato
realizzato in base al criterio del maturato economico e non in base all’anzianità
di servizio, perché questa seconda ipotesi avrebbe comportato l’attribuzione
di scatti di retribuzione di anzianità con conseguente aumento stipendiale.
Questa soluzione avrebbe
contrastato secondo la tesi della resistente con l’art.2 comma 3 del D.lgs
30.3.2001 n.165 secondo il quale il rapporto di lavoro è compiutamente
regolato dalla contrattazione collettiva e solo l’autonomia negoziale delle
parti può determinare la materia oggetto di questa controversia.
Esposte le ragioni sin qui
sintetizzate, l’amministrazione ha concluso chiedendo ili rigetto del ricorso
con vittoria di spese.
Nell’udienza del 26 giugno
2003 alla presente causa venivano riunite quelle in epigrafe indicate,
per ragioni di connessione oggettiva poiché i ricorrenti hanno tutti
agito per il riconoscimento dell’anzianità maturata nel periodo
precedente all’inquadramento nel comparto della scuola; ad esito della
discussione, la controversia veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di esaminare l’odierna
controversia è opportuno premettere un sintetico esame della normativa
di riferimento già compiutamente richiamata dall’amministrazione
resistente nella sua comparsa di costituzione.
In particolare l’art.18 della
legge n.124/1999 prevede al comma secondo- per quanto qui interessa- che
il trasferimento del personale di ruolo dipendente dagli enti locali nei
ruoli del personale ATA statale avvenga nel rispetto di queste condizioni:
a) inquadramento nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento
dei compiti propri di detti profili;
b) possibilità di
opzione entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge per l’ente di
appartenenza;
c) riconoscimento ai fini
giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale
di appartenenza.
Mentre le prime due condizioni
non sono oggetto di controversia tra le parti di questo giudizio, è
invece proprio sul rispetto della terza condizione che le doglianze dei
ricorrenti si concentrano.
Nell’esaminare quindi il
motivo principale di censura mosso dai ricorrenti- la violazione dell’art.8
comma secondo della legge n.124/1999 e l’obbligo di riconoscimento ai fini
giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale
di appartenenza- occorre osservare che è chiaro che tale disposizione
non è in sé autosufficiente, nel senso che necessita di una
successiva integrazione con altre disposizioni che indichino le modalità
con cui questo inquadramento deve avvenire.
In questo senso il riferimento
che l’amministrazione esplicita alle disposizioni successive- segnatamente
al Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001 che ha recepito l’accordo
tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000- è certamente condivisibile,
purché non tenda ad interpretare l’art.8 come norma meramente programmatica,
priva in sostanza di qualsiasi vincolo per la normazione successiva.
E’ indubbio infatti che la
disposizione contenga un precetto pienamente cogente e che le successive
disposizioni dovranno solo precisare come assicurare il fine che questa
norma esprime, senza intaccarne o depotenziarne il comando e senza alterare
il fine che questa norma si prefigge; per questa ragione sono pienamente
condivisibili le osservazioni esposte in ricorso (cfr.pag.8) sul carattere
precettivo della disposizione espressa appunto dall’art.8.
Di qui il punto centrale
della controversia: se le modalità scelte per l’inquadramento professionale
e retributivo dall’art.3 del Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001
siano effettivamente rispettose di questo precetto o piuttosto, in tutto
o in parte, ne tradiscano il fine.
La modalità prescelta
è quella del cd “maturato economico” così come con chiarezza
illustrato dalla parte resistente a pag..3 della comparsa di costituzione:
l’inquadramento viene effettuato assumendo a riferimento la posizione stipendiale
( ) d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento
al 31 dicembre 1999, stabilita la rispodenza, ili valore della retribuzione
viene tradotto nell’anzianità lavorativa corrispondente al contratto
del comparto Scuola.
In altri termini viene attribuita
al lavoratore proprio quella anzianità che, secondo la contrattazione
collettiva del comparto determina il livello stipendiale (cd. Maturato
economico) a cui l’inquadramento viene effettuato (unica parziale eccezione
è costituita invece dall’indennità integrativa speciale in
godimento al 31 dicembre 1999, che il lavoratore trasferito conserva anche
se più elevata di quella corrispondente qualifica del comparto scuola:
cfr D.I. del 5.4.2001 art.3 p.1).
E’ chiaro che essendosi l’accordo
prefisso l’obiettivo prioritario di lasciare invariata la retribuzione
percepita nel trasferimento ed avendo avuto la contrattazione collettiva
nel comparto Scuola una diversa dinamica retributiva- probabilmente più
accentuata di quella del comparto EE.LL. o comunque più premiate
dell’anzianità- l’unico modo che consente di conservare alterato
il livello retributivo del lavoratore trasferito è quello di decurtarne,
anche di molti anni, l’anzianità.
Accade così che per
stare solo alla vicenda del ricorrente Bongiovanni, esemplificativa comunque
della condizione di tutti, solo riducendo l’anzianità lavorativa
da 18 e 10 mesi a 11 anno 4 mesi e 4 giorni (una decurtazione quindi dell’ordine
di oltre il 30% dell’anzianità maturata) sia possibile evitare che
al nuovo inquadramento consegua anche un incremento retributivo.
Le finalità di contenimento
della spesa che sottendono questa scelta sono palesi, almeno quanto palese
.ad avviso di questo giudice- la violazione del precetto espresso dall’art.8
della legge n.124/1999 comma secondo.
Si legge infatti nel decreto
n.1 del 7.1.2002 (riguardante sempre il Bongiovanni) che “in base alla
predetta anzianità di anni 2 mesi 4 e 4 giorni è utile la
successiva progressione di carriera”.
Dunque ad ogni fine economico
e giuridico,l’anzianità riconosciuta al ricorrente è quella
indicata nel decreto nella misura decurtata, con evidente violazione dell’obbligo
di riconoscimento non solo ai fini economici ma anche giuridici (con quello
che ne consegue in termini di possibile progressione di carriera ed altro)
dell’anzianità maturata.
L’amministratore resistente
ha negato che siano questi gli effetti del provvedimento di inquadramento,
reinterpretando il tutto sostanzialmente come un’operazione di “allineamento
retributivo”: tuttavia il contenuto dei decreti è univoco ed espressamente
si riferisce ad una rideterminazione dell’anzianità che in assenza
di qualsiasi altra limitazione, deve esplicare i suoi effetti non solo
sul piano economico ma anche su quello giuridico (in controversie analoghe
alle presenti alcuni decreti di inquadramento espressamente si riferivano
alla rideterminazione dell’anzianità a fini economici e giuridici,
con ciò contraddicendo palesemente anche la lettera della disposizioni
espressa dall’art.8 della legge n. 124/99 comma secondo)
Peraltro anche l’interpretazione
di tutta l’operazione come solo allineamento retributivo realizzata a conservare
senza modifiche il trattamento precedente presenta a questo punto altri
profili di dubbia legittimità.
Esaminata in questi termini,
appare infatti la violazione del principio di parità di trattamento
previsto dall’art.45 comma secondo del D.lgs.30.3.2001 n.165.
Infatti nel caso dei ricorrenti
si è verificato un fenomeno, protattosi per anni, di distacco del
personale da un’amministrazione quella degli EE.LL. titolari del rapporto
di lavoro, ad un'altra, quella scolastica beneficiaria della prestazione
lavorativa.
Se dunque solo per la dissociazione
prolungatasi per anni tra chi beneficiava della prestazione e l’amministrazione
di appartenenza, dovuta alla condizione di lavoratori distaccati dei ricorrenti,
è stato possibile che dipendenti di amministrazioni diverse, pur
facendo lo stesso lavoro, ricevessero trattamenti economici diseguali,
non si comprende per quale ragione si dovrebbe perpetuare questa disparità
anche successivamente al passaggio di questi lavoratori alle dipendenze
della medesima amministrazione, con un meccanismo di inquadramento che
con la decurtazione dell’anzianità ne sancisce anche per il futuro
la differenza.
Per le ragioni sin qui esposte
i ricorsi vengono accolti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gela 26 giugno 2003
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