TRIBUNALE DI GELA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico dott. Claudio Cottatelucci, in funzione di giudice del lavoro.
Nella causa iscritta al n.181/2003 alla quale sono riunite le cause nn.182/183/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198 e 199/2003 R.G.A.C.

TRA

Bongiovanni ed altri […]domiciliati elettivamente in Gela, in via Matrice 35 presso lo studio dell’avvocato Emanuele Maganuco
Rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Dell’Orto
come da procura a margine dei ricorsi

E

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
In persona del Ministro pro tempore
Domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta

Resistente

All’udienza del 26 giugno 2003 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede in accoglimento del ricorso condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica a riconoscere a ciascun ricorrente, ai fini economici e giuridici, l’anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza ed a corrispondere le differenze retributive maturate dal 1.1.2000 tra lo stipendio dovuto in base alla categoria ed all’anzianità stabilite dal CCNL del 5.1999 del comparto scuola ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva misura di € 2.500,00, di cui € 1.700,00 per diritti, e € 800,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge.

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 12 marzo 2003 il sig. Filippo Bongiovanni ha chiamato in causa il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e rivolgendosi a questo giudice ha premesso la seguente ricostruzione dei fatti:
- ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Mazzarino con la qualifica di operatore scolastico;
- in questa collocazione professionale, conformemente all’ordinamento previgente che prevedeva l’erogazione da parte dei Comuni dei servizi di supporto alle scuole elementari statali e agli istituti magistrali, è stato costantemente impiegato in attività lavorativa all’interno di scuole statali;
- successivamente al 31 dicembre 1999, in attuazione di quanto previsto dall’art.8 della legge n. 124/1999 è stata trasferita nei ruoli del personale ATA (Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario) con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
- anche a seguito del trasferimento egli ha comunque continuato ad essere impiegato presso il medesimo istituto scolastico ove già operava quale dipendente del Comune di Mazzarino;
- di conseguenza al momento del trasferimento alle dipendenze dell’amministrazione convenuta aveva maturato un’anzianità di servizio pari a 18 anni, 10 mesi, e 0 giorni;
- tuttavia con decreto n.1 del 7 gennaio 2002 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mazzarino determinava l’inquadramento del lavoratore ricorrente riconoscendo solo parzialmente l’anzianità in precedenza maturata, vale a dire solo nella misura di anni 9, secondo l’anzianità riferita alla posizione di inquadramento procedendo poi a “temporizzare” il valore eccedente che è stato attribuito nella misura ulteriore di 2 anni, 4 mesi e 4 giorni, con il risultato che l’anzianità complessiva riconosciuta è pari a 11 anni, 4 mesi e 4 giorni;
- il decreto citato è stato adottato in violazione dell’art.8 della L, n.144/1999 che al contrario prevede che il trasferimento del personale dipendente degli enti locali nei ruoli del personale ATA debba avvenire con il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell’anzianità maturata da tale personale presso l’ente locale di provenienza. Dopo questa ricostruzione dei fatti il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della scelta operata dall’amministrazione convenuta per la violazione dell’art.8 della L. 144/1999 e dei principi regolatori ivi espressi ed in particolare quello del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (art.8 comma secondo della legge n.124 del 1999) e quello che prevede il mantenimento dei livelli retributivi sinora riconosciuti sino all’allineamento degli istituti retributivi del personale ATA proveniente dagli EE.LL. con quello del comparto scuola da effettuare mediante la contrattazione collettiva ARAN-OO.SS..
- L’illegittimità delle scelte dell’amministrazione resistente deriverebbe dal fatto che dopo in decreto di inquadramento, l’amministrazione non ha proceduto alla ricostruzione della carriera ed al nuovo inquadramento retributivo previo riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata.
- Per le ragioni esposte ha chiesto che l’amministrazione resistente condanna a riconoscere in favore del ricorrente a fini economici e giuridici, l’anzianità da lui maturata alle dipendenze dell’ente di provenienza dalla data di assunzione sino al 31 dicembre 1999, con ogni conseguente situazione in ordine alle differenze retributive.
- Con memoria depositata il 16 giugno 2003 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha in primo luogo sostenuto che:
- l’art.9 della legge n.124/99 contiene una formula di generale riconoscimento delle posizioni giuridiche maturate dal ricorrente, ma necessita di norme ulteriori che definiscano e regolino caratteristiche, tempi oggetto e contenuti di questo riconoscimento;
- questa normazione attuativa è stata emanata con il Decreto Interministeriale n.184 del 23 luglio che ha costituito la fonte integrativa prevista dall’art.8 della L.n.124/99; il Decreto a sua volta all’art.3 comma secondo ha operato ulteriore rinvio ad altro decreto destinato alla definizione dei “criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati l’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, in riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento a fini giuridici ed economici.
Questa integrazione è stata realizzata da ultimo con il Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001 che ha recepito l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000 e costituisce quindi la fonte integrativa prevista dall’art.8 della L. 124/1999, poi dall’art.3 del D.I. n.184 del 23 luglio 2000.
Premessa questa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’amministrazione convenuta ha proseguito esemplificando il procedimento adottato, in applicazione del Decreto da ultimo citato, per pervenire al nuovo inquadramento della ricorrente, notando in particolare che l’elemento differenziale della struttura retributiva determinata dalla contrattazione collettiva dei due comparti (EE.LL. da cui proviene il ricorrente e Scuola in cui è stato inquadrato con il decreto contestato) è costituito dal lato che nel primo l’anzianità non comporta alcuna progressione economica, al contrario invece del secondo; muovendo da questa premessa ha sostenuto che l’inquadramento è stato realizzato in base al criterio del maturato economico e non in base all’anzianità di servizio, perché questa seconda ipotesi avrebbe comportato l’attribuzione di scatti di retribuzione di anzianità con conseguente aumento stipendiale.
Questa soluzione avrebbe contrastato secondo la tesi della resistente con l’art.2 comma 3 del D.lgs 30.3.2001 n.165 secondo il quale il rapporto di lavoro è compiutamente regolato dalla contrattazione collettiva e solo l’autonomia negoziale delle parti può determinare la materia oggetto di questa controversia.
Esposte le ragioni sin qui sintetizzate, l’amministrazione ha concluso chiedendo ili rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nell’udienza del 26 giugno 2003 alla presente causa venivano riunite quelle in epigrafe indicate, per ragioni di connessione oggettiva poiché i ricorrenti hanno tutti agito per il riconoscimento dell’anzianità maturata nel periodo precedente all’inquadramento nel comparto della scuola; ad esito della discussione, la controversia veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di esaminare l’odierna controversia è opportuno premettere un sintetico esame della normativa di riferimento già compiutamente richiamata dall’amministrazione resistente nella sua comparsa di costituzione.
In particolare l’art.18 della legge n.124/1999 prevede al comma secondo- per quanto qui interessa- che il trasferimento del personale di ruolo dipendente dagli enti locali nei ruoli del personale ATA statale avvenga nel rispetto di queste condizioni:
a) inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri di detti profili;
b) possibilità di opzione entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge per l’ente di appartenenza;
c) riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di appartenenza.
Mentre le prime due condizioni non sono oggetto di controversia tra le parti di questo giudizio, è invece proprio sul rispetto della terza condizione che le doglianze dei ricorrenti si concentrano.
Nell’esaminare quindi il motivo principale di censura mosso dai ricorrenti- la violazione dell’art.8 comma secondo della legge n.124/1999 e l’obbligo di riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di appartenenza- occorre osservare che è chiaro che tale disposizione non è in sé autosufficiente, nel senso che necessita di una successiva integrazione con altre disposizioni che indichino le modalità con cui questo inquadramento deve avvenire.
In questo senso il riferimento che l’amministrazione esplicita alle disposizioni successive- segnatamente al Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001 che ha recepito l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000- è certamente condivisibile, purché non tenda ad interpretare l’art.8 come norma meramente programmatica, priva in sostanza di qualsiasi vincolo per la normazione successiva.
E’ indubbio infatti che la disposizione contenga un precetto pienamente cogente e che le successive disposizioni dovranno solo precisare come assicurare il fine che questa norma esprime, senza intaccarne o depotenziarne il comando e senza alterare il fine che questa norma si prefigge; per questa ragione sono pienamente condivisibili le osservazioni esposte in ricorso (cfr.pag.8) sul carattere precettivo della disposizione espressa appunto dall’art.8.
Di qui il punto centrale della controversia: se le modalità scelte per l’inquadramento professionale e retributivo dall’art.3 del Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001 siano effettivamente rispettose di questo precetto o piuttosto, in tutto o in parte, ne tradiscano il fine.
La modalità prescelta è quella del cd “maturato economico” così come con chiarezza illustrato dalla parte resistente a pag..3 della comparsa di costituzione: l’inquadramento viene effettuato assumendo a riferimento la posizione stipendiale ( ) d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, stabilita la rispodenza, ili valore della retribuzione viene tradotto nell’anzianità lavorativa corrispondente al contratto del comparto Scuola.
In altri termini viene attribuita al lavoratore proprio quella anzianità che, secondo la contrattazione collettiva del comparto determina il livello stipendiale (cd. Maturato economico) a cui l’inquadramento viene effettuato (unica parziale eccezione è costituita invece dall’indennità integrativa speciale in godimento al 31 dicembre 1999, che il lavoratore trasferito conserva anche se più elevata di quella corrispondente qualifica del comparto scuola: cfr D.I. del 5.4.2001 art.3 p.1).
E’ chiaro che essendosi l’accordo prefisso l’obiettivo prioritario di lasciare invariata la retribuzione percepita nel trasferimento ed avendo avuto la contrattazione collettiva nel comparto Scuola una diversa dinamica retributiva- probabilmente più accentuata di quella del comparto EE.LL. o comunque più premiate dell’anzianità- l’unico modo che consente di conservare alterato il livello retributivo del lavoratore trasferito è quello di decurtarne, anche di molti anni, l’anzianità.
Accade così che per stare solo alla vicenda del ricorrente Bongiovanni, esemplificativa comunque della condizione di tutti, solo riducendo l’anzianità lavorativa da 18 e 10 mesi a 11 anno 4 mesi e 4 giorni (una decurtazione quindi dell’ordine di oltre il 30% dell’anzianità maturata) sia possibile evitare che al nuovo inquadramento consegua anche un incremento retributivo.
Le finalità di contenimento della spesa che sottendono questa scelta sono palesi, almeno quanto palese .ad avviso di questo giudice- la violazione del precetto espresso dall’art.8 della legge n.124/1999 comma secondo.
Si legge infatti nel decreto n.1 del 7.1.2002 (riguardante sempre il Bongiovanni) che “in base alla predetta anzianità di anni 2 mesi 4 e 4 giorni è utile la successiva progressione di carriera”.
Dunque ad ogni fine economico e giuridico,l’anzianità riconosciuta al ricorrente è quella indicata nel decreto nella misura decurtata, con evidente violazione dell’obbligo di riconoscimento non solo ai fini economici ma anche giuridici (con quello che ne consegue in termini di possibile progressione di carriera ed altro) dell’anzianità maturata.
L’amministratore resistente ha negato che siano questi gli effetti del provvedimento di inquadramento, reinterpretando il tutto sostanzialmente come un’operazione di “allineamento retributivo”: tuttavia il contenuto dei decreti è univoco ed espressamente si riferisce ad una rideterminazione dell’anzianità che in assenza di qualsiasi altra limitazione, deve esplicare i suoi effetti non solo sul piano economico ma anche su quello giuridico (in controversie analoghe alle presenti alcuni decreti di inquadramento espressamente si riferivano alla rideterminazione dell’anzianità a fini economici e giuridici, con ciò contraddicendo palesemente anche la lettera della disposizioni espressa dall’art.8 della legge n. 124/99 comma secondo)
Peraltro anche l’interpretazione di tutta l’operazione come solo allineamento retributivo realizzata a conservare senza modifiche il trattamento precedente presenta a questo punto altri profili di dubbia legittimità.
Esaminata in questi termini, appare infatti la violazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art.45 comma secondo del D.lgs.30.3.2001 n.165.
Infatti nel caso dei ricorrenti si è verificato un fenomeno, protattosi per anni, di distacco del personale da un’amministrazione quella degli EE.LL. titolari del rapporto di lavoro, ad un'altra, quella scolastica beneficiaria della prestazione lavorativa.
Se dunque solo per la dissociazione prolungatasi per anni tra chi beneficiava della prestazione e l’amministrazione di appartenenza, dovuta alla condizione di lavoratori distaccati dei ricorrenti, è stato possibile che dipendenti di amministrazioni diverse, pur facendo lo stesso lavoro, ricevessero trattamenti economici diseguali, non si comprende per quale ragione si dovrebbe perpetuare questa disparità anche successivamente al passaggio di questi lavoratori alle dipendenze della medesima amministrazione, con un meccanismo di inquadramento che con la decurtazione dell’anzianità ne sancisce anche per il futuro la differenza.
Per le ragioni sin qui esposte i ricorsi vengono accolti.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Gela 26 giugno 2003


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