LAVORO N. 510 Cron. 27/01/2003
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del lavoro del Tribunale
di Milano, dott. Paolo
Negri della Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3209 del Ruolo Generale 2002
promossa da
Ospedale Maggiore di Milano —
Istituto di Ricovero a carattere scientifico
dì diritto pubblico, con gli avv.ti Salvatore Trifirò e Marina
Torta ricorrente in opposizione
contro
SAP Unicobas Sanità -
Sindacato Autogestito Policlinico dell'Unicobas
Sanità, aderente alla Confederazione
Italiana di Base CIB Unicobas, con l'avv. Luigi Zezza convenuto
in opposizione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 28 1. n. 300/70, depositato il 30
ottobre 2001, il SAP
Unicobas Sanità —
Sindacato Autogestito Policlinico dell'Unicobas
Sanità, organismo sindacale locale della Confederazione Italiana
di Base CIB Unicobas, esponeva che, con lettera
in data 8/10/2001 il proprio r. s. u. sig. Michele Albo aveva
comunicato all'Ospedale Maggiore di Milano la convocazione di un'assemblea,
ex art. 20 St. lav. , per il 12/10 successivo richiedendo a tal fine l'autorizzazione
all'uso di un locale aziendale; che peraltro tale autorizzazione era stata
negata sul rilievo che, ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. integrativo 20/9/2001,
le assemblee potevano essere indette unicamente dalla rappresentanza
sindacale unitaria nel suo complesso e non dai singoli componenti, che
tale posizione era stata anche in seguito ribadita nonostante la diffida
a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali. Il ricorrente concludeva,
pertanto, affinché il comportamento descritto venisse dichiarato
antisindacale e quindi, in via di rimozione degli effetti, affinché
venisse ordinato all'Ospedale di concedergli locali idonei allo svolgimento
di assemblee sindacali in orario di servizio, consentendo l'indizione di
assemblee retribuite.
Si costituiva il resistente eccependo. in primo luogo,
il difetto di legittimazione attiva, nella duplice considerazione che il
SAP Unicobas non era né un'associazione sindacale in senso
stretto, né comunque
possedeva il requisito della nazionalità;
rilevava, ancora, l'inammissibilità
delle domande, posto che il contenuto delle pronunzie ex art. 28 non può
consistere nel mero accertamento dell'esistenza di comportamenti antisindacali,
né può essere finalizzato ad una condanna in futuro; nel
merito assumeva in ogni
caso l'infondatezza delle domande, di cui chiedeva
il rigetto.
Con decreto 12-14 marzo 2002, il Giudice
accoglieva il ricorso, dichiarando compensate le spese.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione, con
ricorso depositato il 19 aprile 2002,
l'Ospedale Maggiore di Milano, svolgendo
sostanzialmente le stesse considerazioni già
proposte nella fase d'urgenza.
Resisteva il sindacato, ribadendo anch'esso quanto già
argomentato e osservato.
All'udienza odierna
la causa veniva
discussa e decisa.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Per ciò che attiene ai rilievi preliminari. non
possono che richiamarsi le osservazioni del Giudice della fase d'urgenza.
Deve soltanto sottolinearsi come il comportamento
antisindacale denunciato, dipendendo da una lettura (erronea) del quadro
normativo da parte dell'Ospedale - lettura resa
esplicita già
con la nota 9/10/2001
e successivamente ribadita, con altra nota del 19/10/200l -
sia tale, per sua natura, da comportare il pericolo di
reiterazione e conseguentemente da integrare, alla luce di giurisprudenza
ormai consolidata, il requisito dell'attualità della condotta.
Nel merito, si rileva quanto segue.
L'art. 20 dello Statuto dei lavoratori prevede che
le assemblee possano essere indette dalle rappresentanze sindacali aziendali
anche singolarmente.
L'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione
delle rappresentanze Sindacali unitarie, accordo il quale —
come espressamente dichiarato nella premuta
—"assume
la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
contenuta nel protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio
l993", stabilisce che "le r.s.u.
subentrano alle r.s.a. ed ai loro
dirigenti nella titolarità
dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge",
mentre "la r.s.u. e le competenti strutture
territoriali delle associazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto
collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità
e nei limiti stabiliti dai contratto collettivo nazionale applicato nell'unità
produttiva" (art. 5).
L'Accordo, pertanto è chiaro nell'attribuire alla
r.s.u., nella sua unitarietà e come organo collegiale, il potere
di negoziare a livello
aziendale, con le procedure e nei limiti fissati dalla contrattazione nazionale;
è altrettanto chiaro nel disporre
il subingresso delle singole componenti della r.s.u. alle rappresentanze
sindacali aziendali e ai loro dirigenti (come è reso manifesto
dall'uso del plurale nel comma primo, in contrapposizione al singolare
del comma secondo), ove sia questione di successione nella titolarità
di diritti e poteri stabiliti dalle disposizioni della legge e di legittimazione
al loro esercizio.
L'art. 47 del d. lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del d.
lgs. n. 396/97 (ora art. 42 d.
lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha quindi previsto
che "i componenti della rappresentanza unitaria del personale"
siano "equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni",
oltre che ai fini del medesimo decreto legislativo, contestualmente
disponendo che "gIi accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie
spettanti alle rappresentante sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2" dello stesso
art. 47 "che li abbiano sottoscritti o vi
aderiscano".
A sua volta l'Accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei Comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7
agosto l998 ribadisce, nella sua prima
parte (art. 5), il subingresso delle r.s.u. alle r.s.a. (o alle
analoghe strutture sindacali esistenti comunque
denominate) ed ai loro dirigenti "nella titolarità dei diritti
sindacali"; ed ancora nella prima parte sancisce, in
favore delle associazioni sindacali rappresentative,
il "diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea
dei lavoratori durante l'orario di lavoro"
(art. 6).
Alle stesso modo il contratto collettivo nazionale quadro
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi,
nonché delle altre prerogative sindacali prevede, all'art. 2, che
le assemblee possano "essere
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art.
10", soggetti fra i quali rientrano "i componenti delle rsu" (art. 10).
La tesi del ricorrente Ospedale, per il quale l'assemblea
potrebbe essere convocata dalla r.s.u. nel suo complesso e non dai singoli
componenti (cfr nota 9/1O/O1), risulta, pertanto, in contrasto con un quadro
normativo, sia di fonte legale che collettiva, sostanzialmente chiaro ed
univoco, pur nella complessità che il medesimo
é venuto assumendo.
Non potrebbe valere, in senso contrario, il richiamo
all'art. 2 del contratto collettivo integrativo 20/9/01, al quale ha fatto
riferimento l'Ospedale nella nota suindicata.
Ed invero tale strumento contrattuale si pone, esplicitamente,
come "integrativo" del c.c.n.l. del personale del
comparto sanità stipulato il 7/4/1999,
avendo di conseguenza un "campo di applicazione
e finalità" puntualmente definiti: vale a dire quelli delineati
nell'art. 1, alle lettere a), b), c) e d), in nessuna delle quali, peraltro.
potrebbe correttamente ricomprendersi l'ipotesi di una "rivisitazione"
della disciplina relativa ai diritti di libertà sindacale.
E' in ogni caso da condividere l'assunto, per il quale
il contratto aziendale non è idoneo, nel sistema dell'autonomia
collettiva, a introdurre elementi "eversivi" di una disciplina, che trova
la sua fonte (oltre che nella legge) in un accordo interconfederale e in
contratti nazionali "quadro", il cui fine è precisamente
quello di attuare, su scala genera1e ovvero di comparto, una normativa
uniforme.
Dal rigetto dell'opposizione consegue la conferma del
decreto opposto.
La presenza di qualche pronuncia difforme giustifica
la compensazione delle spese.
respinge l'opposizione proposta; spese compensate.
Milano, 27 gennaio 2003
Il Giudice del lavoro
Paolo Negri della Torre
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale
di Milano
OGGI 28 FEB 2003
Il Cancelliere Giuliano Privitero
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