IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

In persona della dott.ssa Stefania Ciani, in funzione di Giudice del lavoro, ha

pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 596 del Ruolo Generale degli Affari

Contenziosi dell'anno 2001

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2001;

letti ed esaminati gli atti di causa, nonché le note depositate,

osserva

Con ricorso ex art. 28 .Legge n. 300 del 1970,. depositato in data 1° marzo 2001, il Sindacato Unicobas Scuola, Segreteria provinciale di Roma, in persona del segretario provincia1e, Stefano D'Errico, e di Maliandi Giovanna, rappresentante RSU eletta nella lista Unicobas della Scuola Media Carducci di Santa Marinella; esponeva che il dirigente scolastico della scuota media statale Giosué Carducci, con lettera in data 6 febbraio 2001, aveva rigettato la richiesta formulata da Maliandi Giovanna, insegnante in servizio presso detta scuola, eletta rappresentante sindacale Unicobas alla RSU della medesima, di indire un'assemblea sindacale, in quanto le assemblee sindacali possono essere indette solo dalle RSU, ai sensi degli artt 13 e 14 del CCNL di settore e solo per problematiche attinenti alla contrattazione interna: che detto comportamento era illegittimo, antisindacale e discriminatorio, dovendosi riconoscere alla Maliandi, nella sua qualità di rappresentante sindacale, la legittimazione ad indire l'assemblea sindacale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10 dell'accordo quadro in data 7 agosto 1998.

Tutto ciò premesso ricorreva all'intestato Tribunale affinché, con decreto inaudita altera parte, dichiarasse antisindacale la denunciata condotta o di conseguenza, ordinasse al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media Statale Giosué Carducci, la cessazione del comportamento antisindacale e discriminatorio attuato nei confronti del sindacato ricorrente, la concessione di locali idonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio, il riconoscimento del diritto dell'assemblea a trattare gli argomenti rispedenti alle esigenze dei lavoratori, l'affissione dell'emanando decreto nei luoghi di lavoro accessibi1i a tutti i lavoratori per la durata di giorni 30 e la pubblicazione dello stesso sui quotidiani 'il "Messaggero" e la "Repubblica".

Si costituivano in giudizio, a mezzo dell'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato; il Ministero della Pubblica Istruzione; il Provveditorato agli Studi di Roma e la Scuola Media Statale Giosué Carducci di Santa Marinella, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, che contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 prevede, infatti, all'art. 2 comma 2 che le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10"; questa norma prevede, a sua volta che "i dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art 9 per l'espletamento del loro mandato, sono: i componenti delle RSU…".

Orbene il dato testuale non consente di interpretare la norma nel senso che legittimati ad indire le assemblee sindacali sono i componenti della RSU nel loro complesso ovvero unitariamente considerato. La dottrina più attenta, dal canto suo, non ha mancato di rilevare che il tenore letterale dell'accordo interconfederale del 1993, che ha sancito la scomparsa delle RSA di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e la creazione delle RSU, depone nel senso di escludere che queste ultime siano un organismo esclusivamente plurisoggettivo, in cui la rilevanza esterna va riconosciuta solo all'organo collegiale.

Il legislatore del 1970, con la disposizione di cui al più volte menzionato art. 19 della legge n. 300, aveva previsto la creazione di tante RSA quante erano le associazioni titolari dei requisiti. previsti dalla medesima norma e ad ognuna aveva riconosciuto il diritto di assemblea, secondo il disposto del successivo art. 20, riconoscendo, in tal modo, il diritto di ogni associazione sindacale, costituita in RSA, ad indire assemblee, singolarmente o congiuntamente. Orbene non, v'è alcuna norma che induca a ritenere che l'avvicendamento delle RSU alle RSA abbia fatto venire meno il diritto di assemblea già riconosciuto ad ogni associazione sindacale costituita in RSA, dovendosi piuttosto riconoscere che siffatto diritto spetta attualmente alle organizzazioni sindacali elette nell'ambito della RSU, quale risulta essere nel caso di specie, l'odierna ricorrente.

Conseguentemente ad ogni singola componente sindacale eletta nella RSU devono essere riconosciuti quei diritti e quelle prerogative prima spettanti alle organizzazioni sindacali costituite in RSA.

Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, esso, quindi, deve essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU. Lo stesso accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, del resto, ha espressamente riconosciuto il diritto di ogni associazione sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, con ciò escludendo che la RSU abbia rilevanza solo unitariamente considerata.

Priva di alcun pregio è, inoltre, la tesi che pretende di correlare gli artt. 2 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 con l'art. 8 comma 1 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998, a norma del quale "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti" : l'art 8 cit. infatti, disciplina unicamente l'attività delle RSU, non già l'esercizio delle prerogative sindacali delle sue componenti.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell' unitarietà, verrebbero frustrati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative sindacali o potrebbero vedere limitate le stesse.

Alla stregua dei motivi che precedono deve, dunque, essere riconosciuto il diritto del sindacato ricorrente di indire assemblea, a nulla rilevando le disposizioni di segno contrario contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, in particolare il non chiaro disposto dell'art. 13 del contralto collettivo del 1995 e dell'art. 13 del contratto del 2001, non applicabile, peraltro, ai fatti di cui è causa in quanto siglato successivamente agli stessi.

Deve, quindi, essere dichiarata l'antisindacalità della condotta denunciata e, per l'effetto, devesi ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media Giosué Carducci di Santa Marinella: di concedere a richiesta , del sindacato ricorrente i locali idonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio, di consentire al sindacato ricorrente di indire assemblea retribuita.

Ricorrono giusti motivi, riguardo alle ragioni della decisione e ai dubbi interpretativi esistenti in materia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art 28 legge n. 300/1970 presentato in data 1° marzo 2001, da Unicobas Scuola, Segreteria Provinciale di Roma, cosi decide:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara antisindacali i comportamenti di cui è causa;

ordina al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media Statale Giosué Carducci di Santa marinella:

1) di cessare dal comportamento attuato nei confronti della rsu della Unicobas;

2) di concedere, a richiesta della rsu della Unicobas, locali idonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio;

3) di consentire alla Unicobas di indire assemblea retribuita;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti Costituite.

Così deciso in Civitavecchia il 28 maggio 2001
 

                                                                              Il Giudice

                                                                          Dott.ssa Stefania Ciani



Depositato in Cancelleria

Civitavecchia 31 Maggio 2001

Il Cancelliere

Pasquale Scicchitano


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