REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella
persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Francesco Colella, all'udienza
del 29/9/2005, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1732 R. G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2003 e vertente
TRA
.................................................,
elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Viale Togliatti, n. 13, presso
lo studio dell'Avv.to R. Natalini, rappresentata e difesa dall'Aw.to P.
Reale per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Pianciani,
n. 32, presso gli uffici della Direzione Generale, rappresentato e difeso
dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., come da mandato
in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2003, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, premesso di essere stata dipendente della Provincia di Roma in qualità di Operatore scolastico, esponeva che a far data dal 1 ° gennaio 2000 era stata trasferita nei ruoli statali secondo quanto statuito dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, la quale prevedeva espressamente il riconoscimento "ai fini giuridici ed economici" dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza; che tuttavia, in applicazione del disposto del Decreto Ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione, che aveva recepito l'Accordo del 20 luglio 2000, le era stato attribuito un inquadramento tale da salvaguardare il trattamento economico goduto al momento del trasferimento ma inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato ai sensi della menzionata legge 124/99, essendole stata disconosciuta, in particolare, l'effettiva anzianità di servizio maturata presso l2nte Locale di provenienza.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente concludeva chiedendo
che il Giudice, previa declaratoria di illegittimità del menzionato
Accordo del 20 luglio 2000 e del Decreto interministeriale del 5 aprile
2001, accertasse e dichiarasse il proprio diritto al risarcimento del danno
patito a seguito della detta
illegittimità, nonché il proprio diritto al riconoscimento
ai fini giuridici ed economici della effettiva anzianità di servizio
maturata alla data del
31.12.1999 e alle conseguenti differenze stipendiali tra la retribuzione
dovuta in base all'anzianità stabilita dal ccnl 26-5-1999 e il minor
importo conseguito a far data del 1 ° gennaio del 2000.
Istituitosi il contraddittorio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca contestava quanto ex adverso dedotto ed affermato e concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, superflua l'ulteriore istruzione-, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che le conclusioni dell'atto introduttivo, come formulate, devono essere interpretate nel senso che la domanda oggetto del presente giudizio è volta, in sostanza, ad ottenere il riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio maturata dalla parte istante alle dipendenze dell'ente locale di provenienza al momento del trasferimento nei ruoli statali e il conseguente accertamento del proprio diritto alle differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione resistente, della detta anzianità di servizio, nonché del proprio diritto al risarcimento del danno esistenziale subito per effetto del descritto comportamento dell'Amminìstrazione medesima.
Tanto premesso, si osserva che la domanda
è parzialmente fondata ed in quanto tale merita accoglimento per
quanto di ragione.
In linea di fatto, giova chiarire che
è pacifico, secondo quanto affermato dalla stessa Amministrazione
resistente e non contestato ex avderso, che la parte ricorrente - ex dipendente
degli Enti locali, transitata nei ruoli del personale statale con apposito
decreto (vedi documentazione allegata al fascicolo di parte) - è
stata inquadrata nei detti ruoli secondo il criterio del c.d. "maturato
economico", ossia facendo esclusivo riferimento allo stipendio annuo in
godimento al momento del passaggio, prescindendo, quindi, dalla effettiva
anzianità di servizio già maturata.
In punto di diritto, è opportuno
rammentare che il trasferimento del personale ATA, in servizio presso le
istituzioni scolastiche, dagli enti locali ai ruoli del 'personale statale
ATA è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2000 in forza del
disposto dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, a norma del quale il;
personale trasferito "2. omissis ..... è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. ... A detto personale
vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità
maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento
della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità
del posto». Il comma 3 del medesimo articolo demandava ad un Decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e per la Funzione Pubblica, sentite
l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani e l'Unione delle province d'Italia, la determinazione dei
tempi e delle modalità del trasferimento in questione.
L'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 1999, n. 184, emanato in forza della richiamata disposizione, ha previsto che "con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e per la Funzione Pubblica, verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/93 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990».
Il successivo accordo tra ARAN e organizzazioni
sindacali, stipulato in data 20 luglio 2000 e recepito nel D.M. 5 aprile
2001, ha stabilito, all'art. 3, in spregio alle norme sopra richiamate;
che "i dipendenti ... sono inquadrati nella progressione economica per
posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del
comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B
con le seguenti modalità. Ai
suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle
indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore
al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio
e retribuzione individuale di anzianità .... . L'eventuale differenza
tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento
annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta
«ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini
del conseguimento della successiva posizione stipendiale".
In forza della citata disposizione contrattuale, dunque, l'Amministrazione convenuta ha inquadrato la parte ricorrente in base al solo «maturato economico», senza tener conto dell'anzianità di servizio acquisita presso l'ente locale di provenienza, di talché è evidente che la stessa percepisce attualmente una retribuzione inferiore rispetto ai colleghi di pari qualifica e anzianità maturata esclusivamente alle dipendenze dello Stato.
Ora, sulla questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame si sono delineati due differenti indirizzi in sede di giurisprudenza di merito.
Da alcuni Giudici è stato ritenuto, conformemente alla tesi sostenuta dal Ministero, che è lo stesso art. 8 della legge 124/99 a rinviare ad una successiva regolamentazione, la quale, pertanto, integra, non modifica o stravolge, il precetto di cui al medesimo articolo 8. Si è rilevato, in particolare, che la circostanza per cui le puntuali modalità di attuazione vengono analiticamente descritte in un atto che rappresenta l'incontro delle contrapposte volontà sindacale e statale risulta coerente con lo spirito della riforma, ispirata al principio della contrattualizzazione del pubblico impiego; si 'è sostenuto, inoltre, che il meccanismo in esame realizza lo scopo del legislatore. di evitare di arrecare un pregiudizio economico ai lavoratori interessati al trasferimento, laddove la meccanica trasposizione a fini retributivi della anzianità pregressa avrebbe determinato l'effetto di attribuire al dipendente una retribuzione superiore a quella in godimento, con conseguente, ingiustificato, arricchimento.
Orbene, ritiene questo Giudice - in conformità con l'opposto orientamento giurisprudenziale - che, come già evidenziato da altro Giudice di questo Tribunale nella sentenza 838/03, l'Accordo stipulato in applicazione dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recepito nel D.M. 5 aprile 2001, si pone irrimediabilmente in contrasto sia con l'art 8 medesimo della legge n. 124 del 1999, sia con l'art. 3 del D.M. 184 del 1999, a norma dei quali il decreto ministeriale da adottare all'esito della contrattazione collettiva avrebbe dovuto tenere conto dell'anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza sia ai fini economici che ai fini giuridici.
Pertanto, il più volte menzionato D.M. 5 aprile 2001, di recepimento dell'Accordo del 20 luglio 2000, è illegittimo in quanto contrario al disposto dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 e alla fonte regolamentare che ne aveva legittimato l'emanazione, ovvero all'art. 3 del D.M. n. 184 del 1999.
Non può sostenersi, in senso contrario, che l'art. 8 della legge n. 124 del 1999 è norma priva di immediata efficacia precettiva, necessitando di una successiva normazione regolamentare; la disposizione in esame, infatti,, demanda al regolamento solo la determinazione dei tempi e della modalità del trasferimento del personale in questione, non già gli effetti del trasferimento medesimo, che vengono indicati in modo inequivoco nel riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici. La chiarezza del dato normativo è invero indiscutibile nella sua portata precettiva che non consente deroghe e che segna i confini dell'intervento demandato alle successive determinazioni ministeriali quanto «ai tempi e alle modalità" del trasferimento; non vi è, invece, alcun riferimento agli effetti del trasferimento stesso,, i ,quali sono già indicati, in maniera chiara e non equivoca, dal comma 2 del più volte menzionato art. 8, ove è previsto il riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
Il mantenimento della pregressa anzianità costituisce, in conclusione, una garanzia sancita dal legislatore, nella regolamentazione del transito dei dipendenti ATA nel ruolo statale, e rappresenta un principio vincolante al quale avrebbe dovuto conformarsi la fase attuativa del processo di definizione del trattamento del personale interessato al trasferimento in questione.
La soluzione accolta, del resto, è stata recentemente confermata, in fattispecie analoghe alla presente, dalle sentenze nn. 3224 e 4722 del 2005 Corte di Cassazione, delle quali si ritiene opportuno riportare i passi più significativi:
"Si è, dunque, in presenza di
fattispecie di trasferimento di attività, dalla competenza degli
enti locali a quella dello Stato, cui si collega il trasferimento dei rapporti
di lavoro. Il rilievo consente di ricondurre la detta fattispecie alla
disciplina generale, in tema di passaggi di personale, contenuta nell'art.
34 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n.
80 del 1998 (ora art. 31 d.lgs. 165/2001)
...omissis... Ciò consente, da una parte, di ritenere che, per escludere
la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del
personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione
di tutti i diritti (che rappresenta il nucleo essenziale dell'art. 2112c.c.,
le cui regole sono state così rese applicabili a fattispecie diverse
dal "trasferimento di azienda"), è indispensabile che operino "disposizioni
speciali" (naturalmente di rango primario, considerata la natura della
fonte da derogare); dall'altra, che la contrattazione collettiva certamente
non è abilitata ad incidere sulla garanzia apprestata dall'art.
31 d.lgs. 165/2001,come su tutte le
norme inderogabili contenute in questo corpus normativo (art. 2, comma
2, dello stesso decreto)... omissis ... L'operata ricognizione dimostra
l'assenza di "disposizioni speciali', derogatorie dell'art: 31 d.lgs.
165/2001. In particolare, il precetto secondo il quale al personale
in questione è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità
maturata presso l'ente locale di provenienza, risulta, per un verso, chiaramente
confermativo della regola generale di cui all'art. 31 d.lgs.
165/2001; per l'altro, la sua compiutezza esclude che sia stata demandata
a fonti secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo. Ed infatti,
appare inequivocabile il tenore del comma 4, secondo il quale il passaggio
del personale avviene "gradualmente"; secondo tempi e modalità da
stabilire con decreto ministeriale, decreto che, dunque, è stato
abilitato a determinare la concreta operatività dei trasferimenti,
non certo a intervenire in relazione alla disciplina del riconoscimento
dell'anzianità ... omissis... assai debole si manifesta l'obiezione
che il legislatore avrebbe disciplinato la vicenda nel presupposto che
il passaggio allo Stato non dovesse comportare, per nessuno dei dipendenti
trasferiti, incrementi della retribuzione e che, di conseguenza, la normativa
di settore andrebbe interpretata, anche nella prospettiva della sua conformità
all'art. 81 Cost, nel senso che il riconoscimento dell'anzianità
pregressa deve intendersi limitato, sul piano economico, alla garanzia
dei livelli retribuiti raggiunti. La tesi si confuta osservando che il
senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione
di esse, e della intenzione del legislatore (volontà e coerenza
dell'ordinamento, non intento degli autori), è esattamente opposto:
riconoscimento dell'anzianità non solo ai fini giuridici ma anche
economici; che non sono pertinenti al tema le disposizioni contenute nel
comma 5 dello stesso art. 8 l. 124/ 1999, poiché la disposta riduzione
dei trasferimenti statali agli enti locali in misura corrispondente all'effettivo
risparmio di spesa conseguente alla cessazione degli oneri per il personale
trasferito, non offre certo elementi per ritenere che l'onere di spesa
dovesse permanere identico per l'amministrazione statale in relazione al
singolo dipendente considerato; che il contrasto con l'art. 81, quarto
comma, Cost. è ravvisabile solo quando sia sussistente un apprezzabile
scostamento rispetto alle previsioni di spesa, senza alcuna ragionevole
coerenza fra l'onere coperto ed i mezzi per farne fronte (cfr. Corte cost.
n. 384 del 1991, n. 25 del 1993), non certo in relazione ai maggiori oneri
a carico del bilancio statale eventualmente derivanti dall'interpretazione
di una legge ... omissis ... non può dubitarsi che l'accordo sindacale
20 luglio 2000 è privo di natura normativa, ma rappresenta semplicemente
l'esito di consultazioni in ordine alle modalità - con valutazione
concorde delle parti - di attuazione del trasferimento dei rapporti di
lavoro, non risultando altrimenti spiegabile la "recezione" nel decreto
ministeriale. 6.1. È dimostrata così l'infondatezza delle
tesi dell'amministrazione ricorrente che assumono a presupposto l'efficacia
normativa dell'accordo collettivo, che sarebbe stato abilitato per questo
ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro anche in deroga a disposizioni
speciali di legge (art. 2, comma 2.
d.lgs. 165/2001). In realtà, l'accordo non è ascrivibile
alla categoria descritta dall'art. 40, d.lgs 165/2001, ne` risulta stipulato
secondo la speciale procedura prevista, e ciò rende anche superfluo
riprendere il discorso, sopra accennato, circa i limiti all'autonomia collettiva
derivanti dall'inderogabilità delle disposizioni dello stesso decreto
165/2001 (nella specie, art. 31). ... omissis ...Non vi sono elementi,
quindi, per ritenere che la legge da ultimo citata abbia inteso apportare
una qualche deroga al disposto dell'art. 2112 c. c. - nel testo anteriore
alle modificazioni introdotte dall'art. 1 d.lgs. n. 18 del 2001 e dall'art.
32 d.lgs 276 del 2003 - nella parie in cui stabilisce la continuità
giuridica dello stesso rapporto di lavoro e l'applicazione immediata del
c. c. n. l. in vigore nel comparto di destinazione, ancorché la
normativa sostitutiva possa comportare condizioni peggiorative ... omissis
... Il riconoscimento dell'anzianità pregressa mediante il sistema
del c.d. "maturato economico'; invece, per il carattere fortemente derogatorio
rispetto agli effetti della continuità dei rapporti di lavoro, presuppone
una specifica abilitazione legislativa, nella fattispecie
assolutamente mancante.
8. Pertanto, fermo restando il potere
attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione
dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento
medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di
inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c.. e dalla
conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione
della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità
già maturata. In altri termini, al dipendente A.T.A. già
in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici
e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo
come appartenente al detto comparto
fin dalla costituzione del rapporto
di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato
retributivo finale (favorevole o svantaggioso) " (cfr. Cass. 3224/2005;
Cass. 4722/2005, in Foro It., 2005, I, 1342).
Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ad ogni fine giuridico ed economico, dell'anzianità maturata dalle dipendenze della Provincia di Roma dalla data di assunzione al 31 dicembre 1999; deve, inoltre, essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a ricevere gli importi retributivi maturati dal 1° gennaio 2000, come risultanti dalla differenza tra la posizione stipendiale spettante in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26 maggio 1999 del Comparto Scuola e quella inferiore attribuita a seguito del trasferimento nei ruoli del personale statale; quanto agli accessori del credito, è indubbio che sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti debbano essere computati soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con la sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Deve essere rigettata, infine, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale patito dalla parte ricorrente per effetto del comportamento dell'Amministrazione resistente; l'atto introduttivo, invero, è del tutto privo di allegazioni a sostegno di tale domanda, di guisa che è inibita a questo Giudice qualsiasi possibilità di verifica in ordine all'esistenza di un effettivo pregiudizio non patrimoniale.
Ricorrono giusti motivi - avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e al contrasto, solo recentemente risolto dalla Corte di Cassazione, in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla soluzione adottata - per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara
il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ad ogni effetto giuridico
ed economico, dell'anzianità maturata alle dipendenze della Provincia
di Roma dalla data di assunzione al 31 dicembre 1999;
2) accerta e dichiara
il diritto della parte ricorrente a ricevere gli importi retributivi maturati
dal 1 ° gennaio 2000, come risultanti dalla differenza tra la posizione
stipendiale spettante in base alla categoria e all'anzianità stabilite
dal CCNL 26 maggio 1999 del Comparto Scuola e quella inferiore attribuita
a seguito del trasferimento nei ruoli del personale statale, oltre interessi
legali, come per legge, dalle scadenze dei singoli ratei al saldo effettivo;
3) dichiara integralmente compensate
tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Civitavecchia,
il 29 settembre 2005.
Il Giudice Dott. Francesco Colella
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