Cron. 153/04
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

In persona della dott.ssa Stefania Ciani in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 1695 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2003

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2004;

letti ed esaminati gli atti di causa, nonché le note depositate da parte ricorrente in data 29 gennaio 2004;

osserva

Con ricorso ex art. 28 Legge n. 300 del 1970, depositato in data 27 novembre 2003, il Sindacato Unicobas Scuola, Segreteria Provinciale di Roma, in persona del segretario provinciale Stefano D'Errico, esponeva che il dirigente scolastico della Scuola media statale G. Carducci di Civitavecchia, con lettera del 31 ottobre 2003, visto il CCN del Comparto Scuola sottoscritto il 24 luglio 2003, aveva rigettato la richiesta formulata dalla prof.ssa Giovanna Maliandi, nella sua qualità di rappresentante sindacale, eletta RSU Unicobas, di convocazione dell'assemblea sindacale in orario e in luogo di servizio, asserendo che le assemblee sindacali in luoghi di lavoro potrebbero essere indette solo dalle rappresentanze sindacali unitarie e non dal singolo membro della RSU.

Tutto ciò premesso e ritenuta l'illegittimità e l'antisindacalità del comportamento tenuto, il sindacato Unicobas ricorreva all'intestato Tribunale affinché con decreto immediatamente esecutivo dichiarasse antisindacale la denunciata condotta e, in conseguenza, ordinasse al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato degli Studi di Roma e al Dirigente Scolastico della Scuola media statale G. Carducci la cessazione del comportamento antisindacale e discriminatorio posto in essere nei confronti del sindacato ricorrente e la concessione a richiesta della rappresentante sindacale eletta RSU in rappresentanza dell'Unicobas, di locali idonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio; chiedeva, infine, di disporre l'affissione dell'emanando decreto nei luoghi di lavoro accessibili a tutti i lavoratori per la durata di trenta giorni e la pubblicazione dello stesso sui quotidiani il Messaggero e la Repubblica a cura e spese dei convenuti.

Non si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Provveditorato agli Studi di Roma e la Scuola media statale G. Carducci, che, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.

All'udienza del 22 gennaio 2004, il Giudice si riservava di decidere concedendo termine per il deposito di note fino al successivo 30 gennaio.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 prevede, infatti, all'art. 2 comma 2 che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10"; questa norma prevede, a sua volta, che "i dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1988, hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato sono: i componenti delle RSU….".

Orbene il dato testuale non consente di interpretare la norma nel senso che legittimati ad indire le assemblee sindacali sono i componenti della RSU nel loro complesso ovvero unitariamente considerata. La dottrina più attenta, dal canto suo, non ha mancato di rilevare che il tenore letterale dell'accordo interconfederale del 1993, che ha sancito la scomparsa delle RSA di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e la creazione delle RSU, depone nel senso di escludere che queste ultime siano esclusivamente un organismo plurisoggettivo, in cui la rilevanza esterna va riconosciuta solo all'organo collegiale.

Il legislatore del 1970, con la disposizione di cui al più volte menzionato art. 19 della legge n. 300, aveva previsto la creazione di tante RSA quante erano le associazioni titolari dei requisiti previsti dalla medesima norma e ad ognuna aveva riconosciuto il diritto di assemblea, secondo il disposto del successivo art. 20, riconoscendo, in tal modo, il diritto di ogni associazione sindacale, costituita in RSA, ad indire assemblee, singolarmente o congiuntamente. Orbene non v'è alcuna norma che indica a ritenere che l'avvicendamento delle RSU alle RSA abbia fatto venir meno il diritto di assemblea già riconosciuto ad ogni associazione sindacale costituita in RSA, dovendosi, piuttosto, riconoscere che siffatto diritto spetta attualmente alle organizzazioni sindacali elette nell'ambito della RSU, quale risulta essere, nel caso di specie, l'odierna ricorrente.

Conseguentemente ad ogni singola componente sindacale eletta nella Rsu devono essere riconosciuti quei diritti e quelle prerogative prima spettanti alle organizzazioni sindacali costituite in RSA.

Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, in particolare, esso deve, quindi, essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU.  Lo stesso accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, del resto, ha espressamente riconosciuto il diritto di ogni associazione sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, con ciò escludendo che la RSU abbia rilevanza solo unitariamente considerata.

Priva di alcun è la tesi che pretende di correlare gli artt. 2 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 con l'art. 8 comma 1 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998, a norma del quale "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti": l'art. 8 citato, infatti, disciplina unicamente l'attività delle R S.U., non già l'esercizio delle prerogative sindacali dei suoi componenti.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell'unitarietà, verrebbero frustrati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative sindacali o potrebbero vedere limitate le stesse.

Per completezza giova, inoltre, evidenziare che a nulla rileva il disposto dell'art. 8 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003, secondo cui (v., in precedenza l'art. 13 del CCNL del 15 marzo 2001 e l'art. 13 del CCNL del 1995) "le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: ... b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità dell'art. 8 comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998", sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di scegliere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all'evidenza, una conseguenza inaccettabile.

Per tutti motivi sopra esposti deve, dunque, essere dichiarata l'antisindacalità della condotta denunciata e, per l'effetto, devesi ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente Scolastico della Scuola media statale G. Carducci di Civitavecchia di cessare il predetto comportamento, di riconoscere a richiesta del rappresentante eletto RSU dell'Unicobas il diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio, di concedere, a richiesta della rappresentante eletta RSU in rappresentanza dell'Unicobas, locali idonei per lo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di affissione e pubblicazione del presente decreto non essendo normativamente previsti detti mezzi di pubblicità.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed ai dubbi interpretativi esistenti in materia, per disporre l'irripetibilità delle spese di lite, stante la contumacia dei resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 28 Legge n. 300 del 1970 presentato in data 27 novembre 2003 da Unicobas Scuola Segreteria Provinciale di Roma, così decide:

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara antisindacale il comportamento di cui è causa;

ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente Scolastico della Scuola media statale G. Carducci di Civitavecchia:

- di cessare dal comportamento posto in essere nei confronti della RSU Unicobas;

- di consentire, a richiesta della RSU Unicobas di indire assemblea sindacale in orario di servizio;

- di concedere, a richiesta della rappresentante sindacale eletta RSU in rappresentanza dell'Unicobas, locali idonei per lo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio.

Dichiara non luogo a provvedere sulle istanze di affissione e pubblicazione del presente decreto.

Spese irripetibili

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla parte ricorrente.

Così deciso in Civitavecchia il 5 febbraio 2004

Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani
 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Civitavecchia 5/2/2004

Il Cancelliere
Pasquale Scicchitano


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