TRIBUNALE DI CREMA
SEZIONE LAVORO
Il G.d.L. dr. Daniele Bianchi ha pronunciato il seguente
Decreto
Ex. Art. 28 St. Lav. Tra
ALLCA CUB Cremona difeso dall'Avv. Tomasetti -ricorrente-
Contro
COIM spa difesa dall'Avv. Palmieri -resistente-
Letti gli atti, a scioglimento della riserva;
Ritenuto:
-
Che deve essere affermata la legittimazione processuale del
sig. Fioretti Carmine, nella qualità di segretario generale della
ALLCA CUB Cremona, titolare della rappresentanza legale di tale associazione,
come da statuto della stessa (versato in atti);
-
Che deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire di
tale associazione ai fini dell'art. 28 St. Lav., risultando la stessa affiliata
alla associazione sindacale ALLCA CUB (cfr. dep. Marco Galli), quest'ultima
avente caratteri di associazione nazionale;
-
Che infatti va osservato che, con l'espressione "organismo"
di cui al citato art. 28 St. Lav., il legislatore non ha inteso, utilizzando
significativamente una diversa espressione letterale, far riferimento alla
nozione tradizionale di "organo", nella sua accezione contrapposta alla
nozione di "ente", ma ha diversamente inteso far riferimento al fenomeno
- consueto in ambiente sindacale - di associazioni territoriali autonome
(dotate cioè di loro separata soggettività) ma al contempo
richiamantesi programmaticamente ad associazioni sindacali nazionali (PRET.
Roma, 21-03-1995 Associaz. stampa romana - Rai-Tv, Lavoro giur., 1995,648);
-
Che tale vincolo politico e programmatico è stato
provato come sussistente tra la ricorrente e l'ALLCA CUB nazionale (cfr.
dep. Galli);
-
Che il carattere nazionale di tale associazione va affermato;
-
Che infatti anche alla luce della sentenza della Corte Cost.
n.334/1998, l'interesse perseguito dalla norma è quello di garantire
la tutela processuale in parola a "soggetti rappresentativi di larghi strati
di lavoratori" capaci di operare una "sintesi interpretativa" degli interessi
collettivi che si ritengono lesi dal comportamento datoriale;
-
Che conseguentemente deve intendersi l'aggettivo "nazionale"
nel senso di "non locale" e cioè rappresentativo di una collettività
di lavoratori, la cui comunanza di interessi non sia espressione di una
mera istanza localistica o aziendale (cfr. PRET. Genova, 22-12-1997, Fltu-Cub
- Soc. ferr. Stato, Riv. Critica dir. Lav.,1998, 327, PRET. Legnano, 03-11-1994,
Flmu-cub - Soc. Ansaldo Gie, Riv. Critica dir.lav., 1995, 98);
-
Che dalla documentazione versata in atti (costituzione
di parte civile in processo penale per inquinamento a Porto Marghera, volantini
relativi a diverse realtà territoriali, audience presso l'Assolombarda)
e dalle deposizioni rese all'udienza, risulta che l'ALLCA CUB sia soggetto
rappresentativo di interessi della categoria dei lavoratori italiani del
settore chimico, con proprie emanazioni locali in undici regioni e 18 provincie
, con radicamenti significativi nelle zone del paese in cui sono presenti
insediamenti chimici (sia al sud, sia al centro, sia al nord Italia);
-
Che diversamente argomentando, e cioè attribuendo
al termine "nazionale" il significato di "diffuso su tutto il territorio
nazionale", si addiverrebbe alla conclusione, evidentemente paradossale,
di negare lo strumento processuale in parola a quella associazione sindacale
diffusa, per esempio, su tutto il territorio nazionale, salvo che
per una provincia;
-
Che tale conseguenza discriminatoria si appaleserebbe assolutamente
irragionevole e costituzionalmente illegittima, in quanto in evidente contrasto
con gli artt. 3, 24 e 39 I ca. Cost.);
-
Che al merito della contesa, occorre affermare il diritto
della singola componente della RSU di indire una assemblea ai sensi dell'Art.
20 St. Lav.;
-
Che infatti, come già ricordato da parte della più
avvertita dottrina, il legislatore statuario intendeva, con la creazione
delle RSA, che venissero create tante RSA quante erano le associazioni
titolari dei requisiti dell'art. 19 St. Lav.;
-
Che sintomo di tale intendimento è che, proprio in
ordine al diritto di assemblea, l'art. 20 II co. St. Lav. Prevede che
" le riunioni (…) sono indette singolarmente o congiuntamente dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva";
-
Che con tale enunciato esplicitamente il legislatore del
1970 aveva riconosciuto il diritto di indire assemblee autonomamente
ad ogni associazione sindacale, purché la stessa avesse
costituito una RSA;
-
Che nessun dato testuale permette di concludere che l'avvenuta
sostituzione delle RSA con le RSU (in forza dell'accordo interconfederale
del 1993) abbia fatto venir meno il diritto di ogni organizzazione sindacale
(già costituente RSA) di indire assemblee in orario di lavoro retribuito;
-
Che proprio la creazione delle RSU in luogo delle RSA ha
comportato il trasferimento del diritto di indire assemblee dalle
OOSS costituitesi in RSA alle OOSS elette in seno
alle RSU (quale risulta essere la ricorrente);
-
Che infatti l'avvicendamento delle RSU rispetto alle vecchie
RSA ha comportato l'effetto di sostituire i requisiti richiesti per l'accesso
alla rappresentanza dei lavoratori e per l'esercizio dei diritti sindacali,
e cioè: mentre nel sistema delle RSA erano necessari, a tal
fine, i requisiti di cui all'art. 19 St. Lav., nel sistema attuale
delle RSU la rappresentanza e l'esercizio dei diritti statuari
è conferita alla componente sindacale che (potendo presentare
proprie liste ai sensi del citato accordo interconfederale - art. 4 parte
seconda -) viene infine eletta dai lavoratori all'interno della RSU;
-
Che quindi la singola componente sindacale eletta in seno
alla RSU deve essere ritenuta titolare della medesima posizione che
godeva la singola O.S. costituitasi RSA, e che conseguentemente la prima
deve godere dei medesimi diritti già facenti capo alla seconda;
-
Che tale conclusione si impone anche in considerazione del
fatto che l'accordo interconfederale del 1993, sancendo la scomparsa delle
RSA, sostituite dalle RSU, non ha regolato il funzionamento interno di
queste ultime;
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Che inoltre, come già rilevato da parte della dottrina,
il tenore del citato accordo interconfederale depone nel senso di escludere
che le RSU siano un organismo esclusivamente plurisoggettivo, con rilevanza
esterna al solo organo collegiale;
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Che infatti, proprio in relazione al diritto di assemblea
l'accordo interconfederale (prima parte, art. 4 V co.) prevede che "le
associazioni sindacali stipulanti il ccnl" hanno diritto "ad indire,
singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario
di lavoro (…) ex art.70 L. 300/1970";
-
Che quindi non è solamente la RSU in quanto tale a
poter indire l'assemblea, ma tale diritto è riconosciuto
anche a singole OOSS: e ciò vale di per sè ad escludere
la irrilevanza esterna delle singole componenti delle RSU;
-
Che la circostanza che l'ALLCA non sia firmataria dell'accordo
interconfederale o del CCNL, non appare rilevante: infatti l'attribuzione
del citato diritto alle OOSS firmatarie non significa che tale diritto
(che trova la propria fonte nello statuto dei lavoratori, stante il richiamo
operato dall'accordo all'art. 20 St. Lav.) sia riconosciuto loro in via
esclusiva;
-
Che l'esclusività della titolarità del diritto
contrasterebbe comunque con quanto stabilito dall'art. 20 St. Lav. Nell'interpretazione
storica più sopra ricordata;
-
Che a nulla vale il richiamo all'u.c. dell'art 20 St. Lav.
Posto che tale enunciato si riferisce all'esercizio del diritto
di assemblea e non alla sua titolarità;
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Che da ultimo vale osservare che anche il CCNL depone
nel senso di riconoscimento di rilevanza giuridica anche alle singole componenti
della RSU, in quanto all'art. 31 (nel "chiarimento a verbale") si sancisce
che "il diritto di indire assemblee (…) può essere esercitato "
sia da parte della RSU sia da parte delle associazioni sindacali
stipulanti;
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Che anche in relazione a ciò, nessun rilievo deve
attribuirsi all'allegata violazione del termine di preavviso di tre giorni
tra la richiesta al datore e la celebrazione dell'assemblea inquantochè
: 1) tale termine è previsto al contratto collettivo, il quale non
è opponibile alla ricorrente in quanto non firmataria dello stesso;
2) il termine è accompagnato dall'avverbio "normalmente", e ciò
depone nel senso della natura non perentoria dello stesso; 3) il termine
è stato rispettato, risultando la richiesta il giorno 20.10.00 per
il giorno 23.10.00, non essendo richiesto il termine di giorni liberi;
-
Che va dichiarata l'attualità dell'interesse sotteso
al ricorso, in quanto la condotta della COIM spa comporta un persistente
impedimento all'esercizio del diritto di assemblea;
-
Che quindi va dichiarata l'antisindacalità della
condotta della COIM spa ; il diritto di ogni singola componente
di RSU di indire assemblea ex art. 20 St. Lav. e di farvi partecipare
dirigenti esterni (in tal senso, Pretura di Nola del 26.9.1996,
in Riv. It. Dir. Lav., 96,II 671 e Corte d'Appello di Milano, del 26.4.00Sin
cobas Ferrero spa );
-
Che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;
Pqm
Accoglie il ricorso, e per effetto dichiara antisindacali
i comportamenti di cui è causa e conseguentemente ordina alla COIM
spa:
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di consentire alla ALLCA CUB Cremona di indire assemblea
retribuita;
-
di consentire la partecipazione a tale assemblea di dirigenti
sindacali delle Allca Cub Nazionale;
-
ordina alla COIM spa di rifondere alla ricorrente le spese
legali della stessa sostenute, liquidate in complessivi 2.000.000 di lire
oltre iva cpa.
Crema, 6.2.01 Il g.d.l.
(Daniele Bianchi)
depositato nella Cancelleria del Tribunale di Crema oggi
8 febb. 2001
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