Sent. N 6487/06
R.G.N.  1086/06
Cronol. 45146/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEI, POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Composta dal magistrati:
dott. Grazia Cataldi               Presidente relatore
dott. Adolfo Coletta              Consigliere
dott. Antonella Di Florio        Consigliere

Al'udienza di dìscussione del  29/9/2006 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai nn.1086 e 1087 del  ruolo generale dell'anno 2006 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Universìià e della Ricerca   domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato   APPELLANTE  E  .............................................. APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appelli  avverso le sentenze n. 10204/2005 e  1115/2005 del Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni: annullare le impugnate sentenze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi i signori ................................... ricorrevano al Tribunale di Civitavecchia   esponendo:
•   che erano stati dipendenti, rispettivamente, il .................... del Comune di Castro e la .................... della Provincia di Roma e che in forza del trasferimento ex lege del personale A.T.A. (personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario) degli enti locali operato dalla legge 3 .5.1999 n. 124 prestavano la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione inquadrati nei ruoli del personale amministrativo dello Stato in forza dei criteri di corrispondenza stabiliti con D.M. n.184 del 23.7.1999;
• che la legge n.124/99 prevedeva espressamente il riconoscimento "ai fini giuridici ed economici" dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza ma che, in realtà, con il passaggio all'amministrazione dello Stato era stata loro riconosciuto un inquadramento tale da salvaguardare il trattamento economico goduto al momento del trasferimento ma non gli era stata riconosciuta l'effettiva anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
• che in particolare, l'accordo collettivo del 20.7.2000, contenente i criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola in base all'art.8 L.124/99, aveva ignorato il dato dell'anzianità dei dipendenti , prendendo in considerazione il trattamento economico spettante al personale A.T.A. presso l'ente locale quale punto di partenza per il successivo inquadramento e pervenendo, così, ad una ricostruzione fittizia dell'anzianità corrispondente a tale trattamento nel comparto scuola.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che il giudice, previa declaratoria di illegittimità del menzionato Accordo del 20 luglio 2000 e del Decreto Ministeriale del 5 aprile 2001, dichiarasse il loro diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici della effettiva anzianità di servizio maturata alla data del 31 12.1999 ed alle conseguenti differenze stipendiali tra la retribuzione dovuta in base all'anzianità stabilita dal ccnl 26.5.1999 del Comparto Scuola ed il minor importo conseguito a far data dal 1 ° gennaio del 2000, oltre al risarcimento del danno.

II Ministero convenuto si costituiva e , concludendo per il rigetto del ricorso, non contestava che l'accordo collettivo del 2000 avesse definito le modalità di passaggio del personale prevedendo   l'inquadramento sulla base del solo maturato economico ma rilevava che era lo stesso art.8 della legge 124199 a rinviare ad una successiva regolamentazione che integrava la norma legale.

Il Tribunale accoglieva le domande dei ricorrenti ad eccezione di quella riguardante il risarcimento del danno.
Avverso le sentenze di primo grado il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca proponeva appelli ritualmente notificati con i quali, quale unico motivo di appello, richiamava la sopravvenuta interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999 n.124. Entrambi gli appellati rimanevano contumaci.
Riuniti i due appelli vertenti sulla medesima questione, il Collegio, all'udienza del 29 settembre 2006 decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I1 diritto azionato nel ricorso introduttivo del giudizio è fondato sull'art.8 della legge 3.5. 1999 n.124 che, per regolare il trasferimento del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (cd. personale ATA) degli enti locali alle dipendenze dello Stato, prevede ai primi due commi che

" 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al primo comma, dipendente degli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare, comunque, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto."

All'art.8 seguiva un'ulteriore produzione normativa, come del resto previsto dal 4° comma della medesima disposizione che prevedeva:

" Il trasferimento del personale di cui al 2° e 3° comma avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, emanato in concerto con il Ministro dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica..".

In attuazione del 4° comma citato, il Decreto Interministeriale del 23.7.1999 n.184, all'art.3 ha stabilito che " con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Interno, del Ministro del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzato all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché all'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali.

Veniva quindi stipulato l'accordo tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali ed emanato il D.M. del 5.4.01 con cui veniva recepito detto ultimo accordo e poste le regole per l'inquadramento del personale trasferito negli organici statali (art.3) secondo le seguenti previsioni:

"i dipendenti di cui all'art.1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, allegate nella tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nella Tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo di godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità, nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art.4, 3° comma, CCNL 16:7.96 enti locali come modificato dall'art.28 CCNL 1.4.99 enti locali, dall'indennità prevista dall'art.37, 4° comma, CCNL 6.7.95 e dall'indennità prevista dall'art.37, 1° comma, lett.d) del medesimo CCNL.
"L'eventuale differenza tra l'importo annuo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.99, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile , previa temporízzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa  speciale nell'importo in godimento al 31.12.99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica dei comparto scuola.
" L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata".

Da ultimo, rispetto a tale originario quadro normativo, è intervenuto il 218° comma dell'articolo unico della legge 266/2005 che dispone che il 2° comma dell'art.8 della L.124/99 "si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.99 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità , nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge " .

La norma in questione, quale disposizione qualificata come interpretativa, dovrebbe avere una portata retroattiva venendo ad essere determinante nel giudizio in corso per il fatto che afferma di chiarire in via interpretativa il significato del 2° comma dell'art.8 della L.124/1999 in senso favorevole alla soluzione proposta dal Ministero nel giudizio di primo grado e in sensodifforme rispetto alle scelte ermeneutiche adottate dal primo giudice, del tutto conformi alle numerose pronunce della Corte di Cassazione, sempre favorevoli alle tesi dei pubblici dipendenti interessati, intervenute nel 2005 sulla medesima materia.

Va però osservato in proposito che non é sufficiente che una legge si autoqualifichi come  interpretativa perché debba considerarsi come tale.

Va, in proposito, ricordato che la Corte Costituzionale ha affermato che si deve riconoscere "il carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore letterale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una delle tante interpretazioni possibili" (Corte Cost.4.4.90 n.155) ed ha poi nuovamente chiarito che può ritenersi "di interpretazione autentica la disposizione che si saldi con quella da interpretare... senza però intaccare o integrare il  dato testuale ma solo chiarendone e esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili" (Corte Cost.10.2.93 n.39).

Sulla medesima questione anche la Corte di Cassazione ha specificato che la legge di interpretazione autentica "si caratterizza per la mancanza nel suo contenuto di una nuova disposizione", sicché "una norma ha carattere interpretativo con conseguente efficacia retroattiva quando, pur rimanendo immutata la formulazione letterale della disposizione interpretativa, se ne chiarisce e se ne precisa il significato": per riconoscersi la natura interpretativa della norma, è necessario dunque che "la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore" (Cass.28 8 2002 n.126052).

Tenuto conto di questi principi è sufficiente la lettura comparativa dell'art.8, 2° comma, della L.124/1999 e del comma 218° dell'art.1 L.266/05 per verificare che a ques'ultima norma non può essere attribuita la natura interpretativa che la stessa disposizione pretende di avere, neanche interpretando le parole secondo la massima estensione possibile del loro significato: le due norme appaiono, ictu oculi, del tutto differenti e di diversa portata sicché deve escludersi che la scelta ermeneutica che la legge 266/05 intende imporre rientri tra le varianti di senso
compatibili con il tenore letterario interpretato stabilendo un significato che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore.

Il complesso meccanismo previsto dalla norma interpretativa per calcolare il trattamento economico spettante ai dipendenti ATA trasferiti non può, infatti, ritenersi in alcun modo ricompreso nella previsione del riconoscimento "ai fini giuridici ed economici" dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza di cui all'art.8 citato.

Quest'ultima norma, del resto è chiarissima e di immediata interpretazione fin dalla prima lettura non essendo possibile attribuire alle parole altra interpretazione se non proprio quella fatta propria dal significato delle stesse per cui al personale trasferito è mantenuta intatta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, con effetti non solo giuridici, ma anche economici nell'evidente intento di protezione dello stato giuridico acquisito dal lavoratore e del conseguente trattamento economico: sicché non vi è spazio per alcuna norma interpretativa.

Va osservato in proposito che sull'art.8 comma 2, L.124/99 sussiste, in tal senso, un indirizzo ermeneutico univoco e costante della Corte di legittimità (Cass. n.3224/2005, n.3225/2005, n.335612005., n.4822/2005, n.7747/2005, n.10576/2005, n.18653/2005, n.18829/2005) cosicché è possibile affermare che nella materia in questione, al momento dell'emanazione dell'articolo unico, comma 218 L.266/2005 non sussisteva alcun contrasto interpretativo.

In conclusione, da una parte, la scelta imposta dal comma 218 citato non rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario dell'art.8 della legge 124/99 e dall'altra al momento dell'emanazione della norma cd. interpretativa non esisteva una situazione di incertezza o contrasti giurisprudenziali sull' interpretazione della norma essendovi un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione.

Va di conseguenza escluso che la norma che si qualifica di interpretazione autentica abbia natura interpretativa, avendo in realtà carattere innovativo, con la conseguenza che la disposizione in questione non ha portata retroattiva e non trova, quindi, applicazione nel presente giudizio già pendente al momento della sua emanazione.

E' appena il caso di ricordare in proposito che l'irretroattività della legge civile è principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art.11 prel. nonché "regola essenziale del sistema a cui il legislatore deve ragionevolmente attenersi in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini" (Corte Cost. n.155/90).

Conseguentemente, affinché una norma possa disporre anche per il passato, occorre che la retroattività sia espressamente prevista ( trattandosi di previsione derogatoria rispetto alla regola generale) oppure che la norma stessa abbia carattere interpretativo: condizioni, entrambe, non sussistenti nel caso in esame.   L'appello, il cui unico motivo è basato sulla natura interpretativa del comma 218 dell'articolo unico della L.23 dicembre 2005 n.2006, entrata in vigore nel corso del presente giudizio, va quindi rigettato. Non si provvede sulle spese in quanto gli appellati sono rimasti contumaci. P.Q.M. Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Roma 29 settembre 2006

Il Presidente estensore
Grazia Cataldi

Depositato in cancelleria
Roma 28 NOV 2006
Il Cancelliere
Dott. Elda Gante Magnani


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