Sentenza Consiglio di Stato
N. Reg.Dec. N. 7460 Reg.Ric. ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7460/2002 proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Mancini Antonella Anna, Mazzotta Carmela e Moretti Floriana, rappresentate e difese dall’avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avv. Edoardo Bruno al viale G. Cesare n. 95;

Marrone Maria Gaetana e Monopoli Pasqua, non costituite in giudizio;

e nei confronti di

Iannucci Remo in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato Insegnanti Precari di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Selvaggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Nomentana 76;

e nei confronti di

Barbara Lorusso, Isabella Suriano, Patrizia Giovanna Gammino, Filomena Ferrante, Claudia Mazzilli, Maria Carmela Tarricono, Maria Angela Spagnuolo, Rosa Verni, Rosa Tagarelli, Erminia Ruggiero, Patrizia Mongelli, Annamaria Lazoi, Maria Pia Rossi, Angela Montemurro, Maria Bisceglia, Alessandra Speranza, Stefania De Pace, Alessandra De Robertis, Rosa Carella, Gaetano De Biase, Tiziana D’Aurea, Francesca Rugge, Pasquale Zampetti, Rossana De Candia, Vanessa Vizziello, Sabrina Turturro, Francesca Sciannimanico, Giammarino Giacobello, Michele Loporcaro, Ivana Lastilla, Anita Pisciazzi, Domenica Pallicano, Teresa Lucia Intranuovo, Maria Rita Fazio, Fara La Cenere, rappresentati e difesi dall’avv. Gioia Vaccari, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 29;

atto di Intervento ad opponendum

Brosio Caterina, Castagna Caterina, Ferro Caterina, Gebbia Loredana, Margiotta Maria Rita, Moschella Concita, Purita Maria, Rizzo Antonella, Scarfone Maria Rosa, e Vicari Costanza, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Sorace ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;

per i Prof. Domenico Del Nero, Silvia Cristina Benzi, Angela Milani, Antonella Squilloni, Stefano Parri, Marta Longarini, Paola Arcuri, Luisa Iannelli, Stefania Tamburini, Guya Allodi, Francesca Del Panta, Rosalba De Filippis, Augusto Mariani, Donata Buttafuoco, Silvia Spini, Francesca Iervolino, Delia Marzi, Manola Masiani, Deanna Cioni, Silvia Cioni, Maria Luisa Cipriano, Angelica Ortolani, Anna Maria Campatelli, Chiara Amerighi, Stefania Soldi, Laura Dall’Olio, Maria Pia Tasselli, Lidia Caciolli, Sonia Franchini, Alessandra Mascalchi, Paolo Viviani, Manuela Carpinelli, Sandra Lucherini, Gabriella Torano, Susanna Innocenti, Antonella Sacconi, Laura Meini, Anna Rosa Rossi, Paolo Betti, Maria Cristina Naldini, Francesca Simoncini, Maria Concetta D’Urso, Vito Paternostro, Maria Costanza Catalano, Sebastiana Contini, Giuditta Baragatti, Francesca Fontanella, Claudia Conti, Nadia Bocci, Claudia Agostini, Maria Rosaria Di Deco, Silvia Tarocchi, Filomena Stanziola, Simone Cavari, Stefano Frasini, Stella Aiazzi, Francesca Masini, Franca Lazzeri, Adele Cilento, Silvia Mazzoli, Manuela Belardini, Teresa Mirabelli, Silvia Russo, Teresa Da Vela, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Viciconte, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. Alberto Fantini, via Principessa Clotilde, n. 7;

per lo S.N.A.L.S. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

atto di intervento in opposizione per

Comanducci Mario, Cavalli Sara, Camaiti Elena, Domeniconi Nadia, Tanganelli Cristina, Lelli Alessandra, Menozzi Paola, Ielacqua Concetta, Rametto Donatella, Sbardellati Piero, Agnoletti Michela, Cencioni Claudia, Zamponi Romina, Nardi Silvia, Leonini Franca, Gostinicchi Antonietta, Giuliani Elisabetta, Casini Simona, Scarpaccini Emanuela, Brecchia Chiara, Manetti Massimo, La Vecchia Sabina, Bucaletti Valentina, Gori Barbara, Saletti Elena, Batini Cecilia, Passalacqua Paola, Beucci Lara, Bonavita Sabina, Fiondo Maria, Del Gamba Simona, Spagnolo Ivana, Nocentini Teresa, Gallo Marianna, Casagli Giovanni, Carini Nicoletta, Basagli Marilena, Batini Elisabetta, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Dino Benedetto Dini del foro di Arezzo e elettivamente domiciliati in Roma via Cassiodoro 19 presso lo Studio avv. Ilaria Gioffrè;

intervento ad adiuvandum

Figus Paolo, Scalas Elisa, Cuccureddu Marcella, Culurgioni Eleanna, Piludu Silvia, Perra Roberta, Melis Carmen, Manca Elena, Murgia Pier Francesco, Cani Franca, Flore Ines, Rita Melis, Piu Carla Ada, Musa Arianna, Pruneddu Fabiola, Cotza Elena, Musa Vincenzo, Puglia Nella, Cortis Silvia, Lauria Andrea, Congiu Aureliano, Piu Nicoletta, Casu Michele, Petretto Renata, Pilia Milena, Schirru Nicoletta, Bosano Susanna, Caria Alessandra, Nioi Francesca, Sitzia Sabrina, Parisi M. Licia, Frau Francesca, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso l’avv. Stefano Di Meo che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. Costantino Murgia;

atto di intervento ad opponendum

nell’interesse dei prof. Di Lisa Giuseppe Antonino, Pastorello Nicoletta, Iannotta Tommasina, Bellini Alessandra, De Lucrezia Piera, Urciuoli Maria Letizia, Brandimarti Alberto, Caruso Loredana, Bartolini Annalina Paola, Santonocito Maria Cristina, Rosa Gianfranco, Mele Monica, Ciliberti Valentina, Torcini Laura Ernesta, Pistelli Elisabetta, Chiera Cristina, Vinci Lucia, Villari Concetta, Lalle Anita, Consalvi Silviana, Gallarati Monica, Simonetti Cristina, Fabi Francesca, Testa Livia, Fiore Stefano, Buzzi Celina, Castricone Maria Carmela, Ciarla Alessandra, Vicarelli Francesca, Masini Cecilia, Graziano Andrea Giuseppe, Boumis Carlo, Lanza Gabriella, Ficarra Adonella, Bosio Paola, Cipolloni Patrizia, Del Sette Tiziana, Perticari Tiziana, Parisi Emanuela, Iannucci Remo, Montani Raffaella, Valentino Vincenzo, Arganelli Carbonari Susanna, Moretti Maddalena, Montesi Pia Flaviana, Annacondia Rossana, Migliorelli Anna Rita, Mori Manuela, Celant Alessandra, Lamorte Maria Letizia, Pastorelli Cristiana, Carlucci Paolo, Zuchegna Annunziata, Mazzoni Paola, Ceccopieri Paola, Montanari Rita, Tulli Andrea, Capitò Mariella, Lucchetti Luciana, Fiorentino Marina, Ippoliti Monica, Sofi Annamaria, Cocciante Caterina, Tardiola Augusta Margherita, Burba Laura, Sannino Valentina, Pascuzzi Vincenzo, Portoghese Cristina, Ghenga Lorella, Castronuovo Giovanna, Ponzio Raffaella, Benini Ugo, Bitocchi Patrizia, Rella Domenica, Di Pierro Lucia, D’Amico Cristiana, Gabriele Myriam, D’Acierno Giuseppina, Abbondanza Claudia, Iop Anna, Vitanzi Paola, Scaloni Vincenzo, Giovannetti Caterina, Cortoni Carla, Di Profeta Paola Lucilla, Crisci Carla, Napolitano Emilia, Cantarano Alessandra, De Matteis Lorella Maria, Basile Simona, Aragona Anna, Cherubini Daniela, Doganiero Maria Rosaria Consiglia, Vadalà Antonella, Amato Emanuela, Tonetto Bianca, Comin Laura, Chelli Ada, Banchero Antonella, Rispoli Gelsomina, Pretola Silvana, Maranesi Maria, Di Gianfilippo Antonella, Manzo Giuseppina, Guardiano Maria Rosaria, Gambardella Ilaria, Caliò Luigi Maria, Campanella Maria, Cristiano Patrizia, Bottaro Camilla Alessandra, Salzano Valentina, Sestito Maria, Gambassi Laura, Aureli Amelia, Fornabaio Margherita, Pontecorvo Antonella, Latini Paola, Pizzuti Laura, Roscetti Stefania, Tripoli Francesco, Giordano Donatella, Sale Cristina, Luongo Annarita, Ariano Marica, Aquilini Elisabetta, Di Lucchio Maria Incoronata, Rossi Maria Cristina, Liberali Roberta, Frittella Laura, Giuffrè Caterina, Catalano Angela, Palamenga Oscar, Vittozzi Cristina, Riccioni Laura, Aversa Daniela, Di Castro Flavia, Lupo Angela, Luchetti Raffaella, Fratello Mona Nancy, Venanzi Federica, Ragusa Maria Concetta, Nigri Rita, Ridolfi Roberta, Lupo Mariangela, Scrocca Antonio, D’Alessio Federico, Inzani Maria Vittoria, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Selvaggi ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il suo studio in via Nomentana n. 76;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III bis, 13 agosto 2002, n. 7121;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati e dei controintressati evocati in giudizio;

Visti tutti gli atti di intervento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2002 relatore il Consigliere Francesco Caringella.

Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Nunziata, l’avv. Carrozzo, l’avv. Vaccari, l’avv. Selvaggi, l’avv. Sorace, l’avv. Lofoco per delega dell’avv. Viciconte, l’avv. Dini e l’avv. Murgia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto avverso la circolare con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha impartito le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III bis, 28 maggio 2002 n. 4731. Il Tribunale ha reputato fondata la censura con la quale i ricorrenti si erano doluti della statuizione della circolare con la quale si era stabilito di detrarre il punteggio per i servizi di insegnamento prestati dagli specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza dei corsi di specializzazione con esclusivo riferimento ai periodi di coincidenza del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei corsi e non per l’intero biennio di durata legale dei corsi stessi.

Il Ministero appellante contesta le argomentazioni poste a fondamento del decisum ed eccepisce la violazione del principio del contraddittorio in sede di conversione dell’incidente cautelare in decisione sul merito della controversia, a mente dell’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.

Resistono i ricorrenti originari.

Si sono altresì costituiti in giudizio i soggetti menzionati in epigrafe evocati già in primo grado nella qualità di controinteressati.

Sono altresì intervenuti in giudizio i docenti in epigrafe indicati, manifestando, a seconda dei casi, posizione adesiva od oppositiva.

Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 19 novembre 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero appellante deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. La conversione del rito cautelare in decisione sul merito della controversia sarebbe, infatti, in radice inficiata dalla mancata comunicazione dell’avviso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

Il motivo non è fondato.

Osserva la Sezione che, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale che trova il suo riferimento essenziale nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 febbraio 1985, n. 2, non è richiesto l’avviso della data della camera di consiglio se essa coincide con quella stabilita ex lege, costituita, ai sensi dell’art. 36 del RD 17 agosto 1907, n. 642 e 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dalla prima udienza (o camera di consiglio) successiva allo scadere del termine di dieci giorni dalla notifica dell’istanza, sempre naturalmente che in detto torno di tempo si sia provveduto al deposito del ricorso; pertanto, ove il processo segua lo sviluppo stabilito dalla legge non occorre la previa comunicazione formale al difensore della data di trattazione dell’incidente cautelare, essendo tale data accertabile dalle parti o facilmente conoscibile. Del pari, la citata decisione dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che ugualmente un avviso non è richiesto se la trattazione dell’istanza, non potendosi tenere nell’udienza prefissata, sia rinviata alla prima udienza successiva in conformità alla regola generale.

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso che occupa, si ricava che l’avviso della data della camera di consiglio non doveva essere comunicato alle parti in quanto, alla stregua delle indicazioni fornite dai ricorrenti originari non contestate in punto di fatto dal Ministero ricorrente, l’istanza cautelare è stata delibata, per subire la conversione ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge n. 1034/1971, il 25 luglio 2002, nell’ambito della prima tornata di udienze del periodo feriale successiva al decimo giorno dalla notifica del ricorso (il ricorso è stato infatti notificato il 10 luglio 2002 per essere poi depositato il successivo 13 luglio), tornata per l’appunto stabilita per i giorni 24 e 25, con eventuale prosecuzione il successivo 25 luglio.

Giova per completezza soggiungere che, assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare sul piano del rispetto del principio dell’integrità del contraddittorio, la mancata presenza dell’amministrazione, pur regolarmente costituita, non ostava all’assunzione della decisione di merito ai sensi del più volte citato comma 10 dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971. Questa sezione (decisione 20 febbraio 2002, n. 1033) ha di recente osservato, in subiecta materia, che la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 26, comma 2, L. n. 1034 del 1971, una volta che il Collegio accerti la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’istituto della sentenza in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice amministrativo nel superiore interesse pubblico alla sollecita definizione dei processi, mentre, per altro verso, la tutela dell’interesse (eventualmente contrario) delle parti costituite, risulta essere sufficientemente garantito dalla possibilità che le stesse siano sentite sul punto. Ne deriva che l’obbligo di procedere all’audizione delle parti costituite deve intendersi logicamente limitato alle parti presenti, posto che la logica acceleratoria che presiede all’istituto in parola e la caratterizzazione ufficiosa del potere di conversione, non vincolato all’istanza o all’opposizione delle parti, mal si sincronizza con un’interpretazione della norma che conferisca all’assenza volontaria della parte l’effetto di precludere in radice la conversione del rito.

3. Non merita favorevole valutazione neanche il secondo motivo di appello con il quale l’amministrazione ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della non diretta ed immediata lesività delle prescrizioni recate dalla circolare gravata in prime cure.

Giova osservare che la circolare in esame, nella misura in cui detta prescrizioni relative al computo dei punteggio per i periodi di insegnamento scolastico non coincidente su piano cronologico con l’attivazione dei corsi di specializzazione, non assume un valore meramente ricognitivo ed esplicativo ma assume una caratterizzazione dispositiva sostanziata dalla fissazione di regole innovative e vincolanti su dispiegarsi dell’azione amministrativa finalizzata a valle alla compilazione delle graduatorie provinciali. Non appare pertanto conferente il richiamo alla natura interna e, per conseguenza, all’assenza di effetto immediatamente lesivo all’esterno delle circolari interpretative, posto che nella specie la circolare è volta alla fissazione di regole caratterizzate da una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei terzi e, quindi, è dotata di quel crisma dell’autonoma lesività che ne giustifica la possibilità di immediata ed autonoma impugnazione.

Si deve soggiungere, sempre sul versante dell’interesse al ricorso, che, in disparte il riferimento alla nota 15.7.2002 del dirigente del CSA di Lecce in merito alle rettifiche disposte in attuazione della circolare con effetto immediatamente lesivo per gli interessi dei ricorrenti, in ogni caso la ricorrente Mancini era destinataria della sentenza n. 4731/2002 resa dal TAR del Lazio e, come tale, era portatrice dell’interesse qualificato, dotato della consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, alla verifica della conformità della circolare emanata agli obblighi rivenenti dal giudicato formatosi in suo favore.

4. Si deve in ogni caso rilevare, con riguardo ai motivi di cui ai precedenti punti 2 e 3, che, in sede di discussione, l’Avvocatura dello Stato ha manifestato l’interesse alla decisione relativa al merito della controversia al fine di acquisire elementi di certezza sull’assetto delle regole che devono presiedere allo svolgimento dell’azione amministrativa in materia.

5. Venendo allora al merito della controversia, è d’uopo premettere che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenze (tra le quali la citata sentenza n. 4731/2002) da ultimo confermate da questo Consiglio, ha annullato le determinazioni amministrative concernenti i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’accesso all’insegnamento, nella parte in cui consentivano il cumulo del punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale delle SIS e di quello attribuito per le supplenze svolte con riferimento allo stesso biennio.

Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla considerazione della caratterizzazione esclusiva dell’impegno richiesto per la frequenza della scuola di specializzazione e della conseguente incompatibilità di detto impegno con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che non si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali; ovvero all’elevato monte – ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesta, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall’art. 5 del decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato 268 del 2002); alle esperienze da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all’impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Sulla base di detta considerazioni il Tribunale ha concluso nel senso della riqualificazione dell’attività di insegnamento espletata nel periodo di svolgimento delle scuole di specializzazione alla stregua di tirocinio già considerato ed apprezzato nell’attribuzione del punteggio di trenta punti per la frequenza delle scuole di specializzazione. Si è soggiunto, ad ulteriore conforto dell’assunto, che il punteggio fisso di trenta punti è nella sostanza dato dalla risultante dei 24 punti spettanti ordinariamente per l’insegnamento biennale (cfr. tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 2 gennaio 1994) e di 6 punti, pari questi ultimi al doppio del punteggio normalmente riconosciuto per titoli di studio di portata equivalente ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi.

5.1. Tale essendo la parabola motivazionale tracciata nella sentenza originaria del Tribunale, reputa il Collegio che la circolare ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, annullata dalla sentenza in questa sede gravata nella parte in cui consente il cumulo del punteggio assegnato per l’insegnamento svolto nel periodo non coincidente con l’effettivo svolgimento dei corsi presso le SSIS, non presti ossequio al vincolo riveniente dal dictum giurisdizionale e, in ogni caso, si ponga in distonia con le coordinate normative di riferimento.

Si deve osservare che le pronunce alle quali la circolare afferma di volere dare esecuzione non hanno asserito l’illegittimità (rectius, la illiceità) del servizio di insegnamento prestato durante la frequenza della scuola di specializzazione (né ha affermata la illegittimità della sua valutazione), così come non hanno opinato nel senso dell’incompatibilità, di diritto o sul versante puramente fattuale, tra le due attività. Il dato centrale delle argomentazioni svolte dal TAR, in questa parte pienamente condivise da questo Collegio, è infatti dato dalla considerazione alla stregua della quale la rilevanza del punteggio fisso di trenta punti assegnato per il semplice dato del superamento del corso biennale, a prescindere dal punteggio di merito riportato all’esito dell’esame finale, si giustifica solo partendo dal presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi conseguibili per effetto dell’insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento (punteggio da riconoscersi per converso con riferimento a graduatoria per classi di insegnamento per le quali non venga in rilievo il punteggio SSIS). Se si considera, infatti, che i trenta punti sono concettualmente scindibili in ventiquattro punti normalmente assegnati per due anni scolastici di insegnamento e sei punti per i titoli di studio, è nella sostanza chiaro che i ventiquattro punti non possono essere duplicati con riguardo alle docenze svolte nel medesimo periodo e, più precisamente, che l’insegnamento per il biennio legale va considerato alla stregua di tirocinio preso in considerazione ed apprezzato in sede di computo del punteggio fisso in parola. A sostegno dell’assunto si pone, sul piano schiettamente positivo, la duplice considerazione che, da un lato, l’articolo 1 del decreto interministeriale 26 maggio 1998 considera in via generale il "tirocinio" come il complesso delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative; dall’altro, il rilievo che l’articolo 2, comma 9, dello stesso decreto prevede che, nell’organizzazione delle attività della scuola, le università "tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnamenti". Si deve soggiungere che il comma 6, lett. c, dello stesso art. 2 prevede l’abbreviazione della durata dei corsi in relazione ai crediti riconosciuti

La formazione in servizio, mettendo in evidenza un credito sul piano pratico, risulta quindi un parametro di valutazione al fine di stabilire la durata del tirocinio tradizionale, svolto sotto il controllo tutorio del docente titolare.

Deve in definitiva reputarsi, in omaggio ad un principio di conservazione che impone la preferenza per l’approccio interpretativo capace di salvaguardare la legittimità degli atti gravati, che il servizio di insegnamento eventualmente prestato nello stesso tempo va accreditato all’attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi

La soluzione è sicuramente praticabile, atteso che il tirocinio richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere generico senza alcun collegamento necessario alle materie curricolari insegnate nel corso.

Pertanto, il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS, oltre a rappresentare un adeguato compenso per il servizio di insegnamento prestato nel biennio, col quale evidentemente non può essere cumulato.

5.2. Tale essendo l’interpretazione del quadro normativo, non si può allora che coerentemente concludere nel senso che, diversamente da quanto reputato nella circolare impugnata, deve reputarsi assorbito nel punteggio spettante per l’abilitazione conseguita alla conclusione positiva del corso (comprendente il buono di trenta punti) anche il punteggio che spetterebbe per il servizio prestato nei periodi non coincidenti con la durata effettiva del corso.

Sul piano strettamente processuale va rimarcato, in prima battuta, che le sentenze del Tribunale amministrativo, non gravate dall’amministrazione, escludevano in radice la possibilità di dare rilievo ad attività di insegnamento svolte nel biennio legale ancorché in un arco temporale non coincidente con la durata effettiva dei corsi SSIS. Sul punto, in particolare, la sentenza n. 4731/2002 del TAR Lazio osservava: "Considerato che il decreto ministeriale 26 maggio 1998, che disciplina l’organizzazione delle anzidette scuole, conferma che la durata curriculare del corso è di due anni, apparirebbe del tutto inutile una precipitosa concentrazione della durata concreta di detti corsi entro tempi più ristretti, a detrimento di una preparazione seria e completa: la sola che giustifica l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, ancorché come manifestazione di autonomia universitaria, è incontestabile che il servizio di insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, si ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di specializzazione di durata biennale: pertanto, non valutabile come autonomo servizio.

Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall’amministrazione".

E’ quindi concettualmente chiaro che il principio di diritto, dato dalla non duplicabilità di periodi di insegnamento e di frequenza del corso che cadano nello stesso periodo legale, pur se riferito ai casi di insegnamento successivo alla fine del corso, non può che riferirsi anche al periodo precedente all’inizio del corso.

Al di là del profilo della non conformità al vincolo riveniente dalla sentenza alla quale pure la circolare mostra di volere dare esecuzione, la scelta adottata in sede di circolare non si armonizza in ogni caso con la ricordata considerazione che il particolare "valore aggiunto" (si intende: 30 punti) che l’ordinamento ha voluto attribuire alle abilitazioni conseguite alla conclusione di un corso di specializzazione è riferito alla durata legale del corso SSIS, da misurare in termini di anno scolastico ovvero di anno accademico, senza che abbia rilievo il dato in qualche misura accidentale della durata effettiva.

Considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i docenti che conseguono l’abilitazione non hanno allora titolo ad avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo) per due anni di insegnamento, secondo la tabella di valutazione aggiornata con il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11.

Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimenti di trenta punti.

Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un lato, che il rammentato d.m. del 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto.

6. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere Est.


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