TRIBUNALE DI FROSINONE

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Cron. 5165/02

RAL 144/02

Decreto ex art. 28 1.300/70

Relativo al procedimento per la repressione di condotta antisindacale, iscritto al n. 144/2000 vertente

TRA

SINDACATO UNICOBAS SCUOLA, in persona del Segretario Provinciale, Prof.ssa Rosaria Migali, rappresentata e difesa dall' avv. Chiarina lanni.

CONTRO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "MICHELANGELO BUONARROTI" di Fiuggi in persona del L. Pt.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE SCIENTIFICA E DELLARICERCA,in persona del Ministro p. t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

IL GIUDICE

Con ricorso del 25/1/2002, l'organizzazione sindacale ricorrente, sulla premessa che la partecipazione delle delegazioni sindacali ed in particolar modo della propria nell'organizzazione della scuola e nelle scelte generali, restava di frequente frustrata dal comportamento del dirigente dell'Istituto,

chiedeva che il giudice adito dichiarasse antisindacale il comportamento del Dirigente, rimuovendone gli effetti.

Premesso che l'art 6 ccnl ribadiva l'esigenza di assicurare una reale partecipazione del Sindacato alle scelte gestionali della scuola, attraverso l'istituto dell'informazione preventiva, in materie come la formazione delle classi, mobilità del personale, ripartizione ed attribuzione dei fondi di incentivazione, l'organizzazione ricorrente precisava che in data 20-9-01, in vista dell'inizio delle lezioni, la propria rappresentante RSU, anche nella veste di segretaria provinciale UNICOBAS chiedeva al Dirigente l'attuazione dell'informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6, sollecitando un incontro per l'esame congiunto su questioni attinenti all'organizzazione di corsi di aggiornamento ed orario scolastico;

che la Dirigente riscontrava la richiesta rimettendo la discussione ad una futura riunione delle RSU e dei sindacati firmatari di contratto di futura convocazione;

che alle successive sollecitazioni il dirigente, con nota del 3/10/2001, rimandava all'incontro con le RSU da convocarsi, la discussione sulle materie per le quali occorreva l'informazione preventiva;

che disposta unilateralmente una riunione delle RSU per il 10/10/2001, non veniva in questa sede trattata l'informazione preventiva relativa all'anno 200 1-2002;

che richieste nuovamente ulteriori notizie sull'assegnazione del personale ATA e le notizie di cui alle precedenti richieste, la Dirigente non ottemperava, reiterando un comportamento omissivo e provocatorio.

Disposta la comparizione delle parti, reiterando la notifica del ricorso anche al Ministero, si costituivano sia l'Istituto che il Ministero, difesi dall'Avvocatura di Stato.

Nel chiedere il rigetto del ricorso i convenuti chiarivano nel comportamento del Dirigente scolastico non era ravvisabile alcun intento persecutorio, avendo la stessa convocato la RSU per le attività di informazione preventiva sulle materie per le quali la stessa era prescritta;

che la mancata e compiuta discussione sugli ordini del giorno era dovuta solamente al protrarsi della riunione;

che le successive convocazioni erano state impossibilitate dall'impegno dei capo dell'istituto in attività istituzionale;

che, infine, il 1/2/2002 era stata convocata altra riunione, presieduta dal collaboratore vicario, che non si era potuta svolgere per il comportamento della RSU del Sindacato istante, che aveva indotto gli altri componenti ad abbandonare la riunione.

In via istruttoria venivano sentite le parti e i RSU CISL e UIL in qualità di sommari informatori.

MOTIVIVAZIONE

Lamenta l'organizzazione ricorrente che, di fatto, il Dirigente scolastico, rende impossibile, con il proprio comportamento l'effettiva partecipazione della propria compagine ad un effettivo confronto sulle materie, per le quali è stabilita contrattualmente l'informazione preventiva.

Sotto il profilo fattuale documenta la propria posizione con un carteggio intercorso fra le parti all'inizio dell'anno scolastico, contestando le modalità si svolgimento della riunione del 10/10/2001, la mancata ottemperanza anche in questa sede, della prescritta attività informativa e la mancata risposta alle successive sollecitazioni.

Nel corso del procedimento è stata poi convocata altra riunione delle RSU, conclusasi anch'essa senza che si concludesse l'attività prevista dall'art. 6 ccnl.

Individuato quindi l'ambito di indagine da cui occorre partire appare opportuno ricordare in generale che la condotta antisindacale si connota come un comportamento dei datore di lavoro idoneo ad impedire e limitare la libertà sindacale. Sotto il profilo normativo il legislatore non da specificazioni strutturali ponendo, di. contro, l'accento esclusivamente sul dato teleologico dell'idoneità della condotta al ledere i bene-interesse protetto. Efficacemente la dottrina ha, infatti, precisato che la fattispecie deIl'art. 28 1.300/70 è strutturalmente aperta ma teleologicamente determinata.

La scelta normativa di non tipizzare aprioristicamente il contenuto della condotta antisindacale risponde all'evidente esigenza di rendere il più possibile sostanziale la tutela apprestando la stessa anche per a comportamenti, formalmente corretti, ma di fatto idonei al ledere la libertà sindacale.

L'ampiezza del dettato ha quindi consentito, attraverso un incessante sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, di individuare concretamente il discrimine fra diritto del datore di lavoro di operare le proprie scelte organizzative e le legittime pretese sindacali tenendo altresì conto di come la realtà socio economica mutasse nel tempo.

Ciò comporta la necessità per il Giudice chiamato a valutare comportamenti assunti come lesivi, di ricostruire sempre e comunque il cotesto nel quale è stata posta in essere la condotta, distinguendo i comportamenti di dialettica datore di lavoro-sindacato della vera e propria antisindacalità.

Naturalmente detta indagine risulta molto più semplificata quando avviene tramite la violazione di disposizioni normative benché la giurisprudenza, talvolta, anche a fronte di comportamenti non legali non rinunci comunque ad una valutazione concreta del comportamento andando anche a verificare le modalità con cui viene attuato.

Più problematica, invece, risulta l'analisi di comportamenti posti in essere in violazione delle parti normative dei CCNL, non mancando in dottrina finanche un orientamento che tende ad esclude in radice l'utilizzabilità dello strumento costituito dall'art. 28 in quanto in tal modo si renderebbe penalmente rilevante un semplice inadempimento contrattuale.

La maggior parte degli autori, tuttavia, propende per l'utilizzabilità dello strumento in astratto, pur manifestando posizioni più variegate nell'analisi delle singole facoltà concesse dalla contrattazione collettiva.

Anche in giurisprudenza si assiste a posizioni non univoche.

In particolare mentre per la giurisprudenza di merito, che appare condivisibile, il ricorso all'art. 28 è generalmente ritenuto ammissibile nel caso di violazione delle parti normative del CCNL, anche quando lo stesso si limita a prevedere un diritto di informazione del Sindacato, la giurisprudenza di legittimità ha sempre mantenuto un indirizzo più prudente che, comunque, di recente ( 23/4/94 n 2808) sembra essersi modificato.

Nel comportamento oggetto del presente procedimento, che ha trova anche in precedenti ed analoghe situazioni precedenti fattuali già venuti al vaglio dell'Ufficio, si è di fronte ad una conflittualità, .fra le parti, che onestamente trascende il normale e positivo confronto fra le parti socialmente contrapposte.

L'art 3 del CCNL in vigore dispone, a premessa del Capo Il regolante le Relazioni sindacali, che "il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita personale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

Indipendentemente quindi dai modelli relazionali in cui si articolano, con riferimento alle varie materie, le relazioni sindacali - regolati dagli articoli seguenti- il principio basilare ed imprescindibile che deve guidare l'intero sistema relazionale deve essere costituito dalla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

Ciò posto, nello specifico, per quanto attiene al caso in esame, dove si lamentano violazioni del modello della partecipazione del sindacato alle scelte gestionali, lo stesso articolo citato ( c. 2 lett. B) specifica che esso si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese, potendo prevedere anche l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive.

L'art. 6, nell'ambito delle relazioni di singola istituzione scolastica, regola la materia della partecipazione disponendo che il capo di istituto deve fornire ai soggetti di cui all'art. 9, fra cui, nell'ambito della singola istituzione scolastica, alle RSU, informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione su:

proposte di formazione delle classi e determinazione di organici,

modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano d'offerta formativa;

utilizzazione dei servizi sociali;

modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;

attuazione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;

criteri di retribuzione e utilizzazione del personale utilizzato per svolgimento di attività aggiuntive;

criteri di assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni, ritorni pomeridiani;

modalità organizzative del personale ATA ecc.

Per altre materie è invece prevista l'informazione successiva.

Le varie attività devono essere concluse in certi termini (art. 6 uc) comunque in tempi congrui per assicurare un tempestivo inizio c nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

Si è sostenuto, in sede di prima interpretazione della bozza del quanto riguarda le relazioni sindacali, pur mantenendo l'impianto del Ccnl 4 agosto 1995, con il contratto in vigore che vi è stato oltre che un delle competenze a favore del livello di contrattazione integrativa nazionale anche un ampliamento delle competenze a livello di singolo istituto che ora prevedono anche che, su alcune materie oggetto di informazione preventiva, si vada ad esame congiunto da concludersi entro 15 giorni. Su queste stesse materie, dovrà svolgersi la contrattazione integrativa, mentre sono state soppresse le materie oggetto di consultazione perché si è ritenuto che quello della consultazione fosse un istituto inutilmente ibrido tra l'esame congiunto e l'informazione preventiva. Inoltre sono state molto limitate le materie oggetto di informazione successiva, mentre sono state ampliate le materie oggetto di informazione preventiva.

E ciò perché 1' informazione preventiva, in un assetto ordinario relazioni sindacali, la parte datoriale nel fornire le informazioni preventive le debba correlare di tutte le informazioni a consuntivo che attengono alla materia.

Perciò in sostanza l'informazione successiva non è altro che una parte dell'informazione preventiva.

Fornire solo informazione successiva, dopo aver gestito completamente la cosa di cui trattasi, non ha molto senso in quanto la parte sindacale, ove non concordi su alcune scelte operative fatte, sostanzialmente alcun rimedio da apportare se non quello giudiziale, estraneo di certo ad un corretto assetto delle relazioni sindacali.

Se questo è l'ambito in cui occorre muoversi, è evidente che un comportamento temporeggiatore del capo d'istituto, nonostante le pressioni del Sindacato, tale da rimettere le questioni oggetto di partecipazione preventiva ad un momento successivo all'inizio dell'anno scolastico e comunque a decisione già evidentemente prese, non può che configurare un comportamento scorretto e pertanto oggettivamente antisindacale.

D'altro canto la necessità che i rapporti fra le parti si svolgano sempre in modo corretto e cristallino comporta che anche l'azione sindacale debba connotarsi, al di la del normale scontro fra parti sociali, ad un principio che, nel rispetto delle relative responsabilità e distinzioni di ruolo, persegua l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con l'esigenza di migliorare l'efficienza di servizi destinati, vale la pena di sottolinearlo, alla collettività.

Pertanto se deve, in accoglimento del ricorso dichiararsi antisindacale il complessivo comportamento del capo d'istituto che dovrà attuare la partecipazione sindacale assicurandone la tempestestività, rispetto all'anno scolastico, e l'effettività, non può non auspicarsi che anche il comportamento dei componenti della RSU sia improntato a collaborazione, non già nel merito delle questioni in discussione ma alla gestione delle relazioni.

PQM

IL gdl, in accoglimento del ricorso, ordina all'IPSSAR di Fiuggi, in persona del dirigente scolastico, la cessazione dei comportamento antisindacale, ordinando che l'informazione rispetto alle materie per cui è imposta sia effettivamente preventiva al fine di assicurare il tempestivo inizio delle lezioni;

compensa fra le parti le spese di lite.

7/6/2002

Il Giudice

D.ssa Marini

Depositato in Cancelleria

Oggi 8/6/2002


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