Una sentenza della Corte Costituzionale potrebbe mettere a dura prova il dimensionamento
scolastico, che nella prossima estate vivrà l’apice del programma
di cancellazioni, accorpamenti e fusioni di oltre 1.200 istituti scolastici.
I giudici delle leggi hanno infatti bocciato, con la sentenza 147 del 2012,
quella parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi, alla
vigilia della crisi dello spread, attraverso la quale è stato istituito
per legge il numero minimo di alunni per istituto: il presidente Alfonso Quaranta
ed il giudice redattore Sergio Mattarella hanno accolto parzialmente i ricorsi,
trattati unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria,
Sicilia, Puglia e Basilicata, dichiarando l’illegittimità costituzionale
di una parte dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge
111/2011: si tratta della sezione di testo che fissava l'obbligo di accorpamento
in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che per
acquisire l'autonomia "devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni,
ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".
La Corte ha quindi stabilito che l'articolo 19, comma 4, della manovra è
"costituzionalmente illegittimo" per violazione dell'articolo 117,
terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative
di Stato e Regioni), "essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito
di competenza concorrente". Il provvedimento del 2011, in pratica, ha soverchiato
i poteri esclusivi delle Regioni su questo genere di competenze.
La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto infondati, invece, i ricorsi sul
comma 5, che destina agli istituti che non raggiungono il numero minimo di allievi
previsto, dirigenti scolastici non assunti a tempo indeterminato oppure già
in carica in altre scuole del territorio. Via libera, quindi, alle contestate
reggenze, che nell’ultimo periodo hanno permesso anche l’affidamento
di sette-otto sedi ad un solo capo d’istituto.