REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA Sezione
Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico del Lavoro, Dr. Francesco Colella, all'udienza del 29/9/2005,
ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al
n. 1738 R. G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2003 e vertente
TRA
.......... ............, elettivamente domiciliato
in Civitavecchia, Viale Togliatti, n. 13, presso lo studio dell'Avv.to
R. Natalini, rappresentata e difesa dall'Avv.to P. Reale per delega a margine
del ricorso
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Pianciani, n. 32,
presso gli uffici della Direzione Generale, rappresentato e difeso dal
Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., come da mandato
in atti
RESISTENTE
P. Q. M. Il . Giudice del Lavoro del Tribunale
di Cìvitavecchia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
domanda, deduzione,ed eccezione, così
decide:
1) accerta e dichiara il diritto della parte
ricorrente al riconoscimento, ad ogni effetto giuridico ed economico, dell'anzianità
maturata alle dipendenze della Provincia di Roma dalla data di assunzione
al 31 dicembre 1999;
2) accerta e dichiara il diritto della parte
ricorrente a ricevere gli importi retributivi maturati dal 1 ° gennaio
2000, come risultanti dalla differenza tra la posizione stipendiale spettante
in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26 maggio
1999 del Comparto Scuola e quella inferiore attribuita a seguito del trasferimento
nei ruoli del personale statale, oltre interessi legali, come per legge,
dalle scadenze dei singoli ratei al saldo effettivo;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti
le spese di lite. Così deciso in Civitavecchia, il 29 settembre
2005.
Il Giudice Dott. Francesco Colella
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