Sequenza contrattuale del 28 maggio 2008

Ipotesi di sequenza contrattuale per il personale Ata prevista dall’art. 62 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola

Il giorno 28 maggio 2008, alle ore 10,00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:
 

 

• l'Aran: nella persona del presidente - Avv. Massimo Massella Ducci Teri - firmato

• ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
 

 

– per le Confederazioni sindacali:
 

 

- Cgil - firmato

- Cisl - firmato

- Uil - firmato

- Confsal - firmato

- Cgu - firmato
 

 

per le Organizzazioni sindacali di categoria:
 

 

- Flc-Cgil - firmato

- Cisl-Scuola - firmato

- Uil-Scuola - firmato

- Snals-Confsal - firmato

- Fed. Naz. Gilda-Unams - firmato
 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di sequenza contrattuale prevista dall'articolo 62 del Ccnl relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il primo biennio economico 206/2007.
 

 

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA 

PREVISTA DALL'ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

Art. 1 - Compiti del personale Ata, mobilità professionale, valorizzazione della professionalità
 
1. L’art. 47 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. I compiti del personale Ata sono costituiti:
 
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
 
2. Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad euro 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino all’a.s. 2007/2008 sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del Ccni 31/8/1999 nonché della nota ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 tali risorse saranno pari a euro 53.237.118 al lordo degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di euro 42.277.408 al lordo degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della presente sequenza contrattuale.
3. L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.”
 
2. L’art. 48 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire:
 
A) Tra le aree con le seguenti procedure:
 
a) i passaggi del personale Ata da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque, nel rispetto di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002, a completamento dell’ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006;
b) alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
 
B) All’interno dell’area con le seguenti procedure:
 
– il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
 
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.”
 
3. L’art. 49 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il Mpi attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”
 
Art. 2 - Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e assegnazioni di nuove posizioni economiche nell’area B
 
1. L’art. 50 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. Fatta salva, comunque, la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al presente Ccnl può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in euro 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area A, e in euro 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata con le procedure fissate in sede di contrattazione integrativa nazionale con l’accordo nazionale OO.SS./ Miur 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell’area B può sostituire il Dsga.
3. La seconda posizione economica è determinata in euro 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. 
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata attraverso le procedure selettive di cui all’art. 48 fissate in sede di contrattazione integrativa nazionale.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del Dsga per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del Ccnl 29/11/2007, che ammontano complessivamente per le lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dall'1/9/2008 (a.s. 2008/2009). Tali risorse sono così ripartite:
 
–  13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nelle aree A e B; 
– 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 
– 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 
– 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B.
 
6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.
8. E’ confermata la vigenza dell’art. 83, comma 4, del Ccnl 27/7/2003".
 
Art. 3 - Riesame delle modalità di applicazione dell’art. 55
 
1. L’art. 55 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. Il personale Ata ha diritto alla riduzione settimanale a 35 ore in presenza delle seguenti contestuali condizioni:
 
a) presti servizio in una delle seguenti istituzioni:
 
– convitti ed educandati;
– istituti con annesse aziende agrarie;
– istituzioni scolastiche strutturate con orario di apertura della scuola superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana;
– istituzioni scolastiche articolate su più di tre plessi/sezioni associate;
 
b) sia adibito a regimi di orario articolati su più turni o con rientri comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario.
 
2. Fatte salve eventuali esigenze di servizio che richiedano la prestazione di attività oltre l’orario giornaliero di lavoro, tale personale non può essere coinvolto in un'organizzazione del servizio che richieda un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore.
3. La contrattazione di istituto, sulla base delle esigenze di servizio, definisce i criteri necessari ad individuare il personale che potrà usufruire, in base ai commi 1 e 2, del predetto beneficio/istituto contrattuale, il numero e la tipologia dei soggetti da coinvolgere, nonché la durata/il periodo di fruizione della riduzione dell’orario.
4. Il dirigente scolastico, in coerenza con il piano delle attività di cui all’art. 50, comma 1 e previa contrattazione di istituto, attribuisce, con specifico provvedimento, la riduzione dell’orario a 35 ore al personale interessato.”
 
Art. 4 - Accesso al fondo di istituto del Dsga
 
1. L’art. 89 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
 
“1. Al personale Dsga possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla Ue, da enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.
2. La tabella 9 (“Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione”) è rideterminata come segue:

Tipologia di parametro
Misura tabellare annua lorda
Criterio di utilizzo
Parametro base in misura fissa a decorrere dall’ 1/1/2006
euro 1.750,00
 



PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
(parte variabile a carico del fondo d'istituto)
Valori annui lordi rideterminati a decorrere dall'1/9/2008:
a) Azienda agraria
euro 1.220,00
da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l’istituto
b) Convitti ed educandati annessi
euro 820,00
da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l’istituto
c) Istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di lavorazione
euro  750,00
spettante in misura unica, indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
d) Scuole medie, scuole elementari e licei non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)
euro  650,00
 
e) Complessità organizzativa
euro 30,00
valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e Ata in organico di diritto

 
L’indennità di cui alla presente tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art. 51, comma 4, del Ccnl 29/11/2007".

Art. 5 - Modifica della tabella B allegata al Ccnl 29/11/2007
1. La tabella B ("Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale Ata") annessa al Ccnl 29/11/2007 è modificata come segue:
 
"• Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
– Laurea specialistica in Giurisprudenza;in Scienze politiche sociali e amministrative;in Economia e commercio o titoli equipollenti.
 
• Coordinatore amministrativo:
–  Laurea triennale in Giurisprudenza;in Scienze politiche sociali e amministrative;in Economia e commercio o titoli equipollenti.
 
• Coordinatore tecnico:
– Laurea triennale specifica.
 
• Assistente amministrativo:
– Diploma di maturità.
 
• Assistente tecnico:
– Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
 
• Cuoco:
– Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
 
• Infermiere:
– Laurea in Scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
 
• Guardarobiere:
– Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
 
• Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
 
1) Operatore agrituristico;
2) Operatore agro industriale;
3) Operatore agro ambientale.
 
• Collaboratore scolastico dei servizi:
– Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi sociali.
 
• Collaboratore scolastico:
– Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionalediploma di maestro d’artediploma di scuola magistrale per l’infanziaqualsiasi diploma di maturità.
 
E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Per i diplomi di qualifica dei corsi dell’istruzione professionale si fa riferimento al D.M. n. 250 del 14 aprile 1997".
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
Le parti si impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori sequenze contrattuali previste dal vigente Ccnl (art. 22, art. 90, comma 6, art. 91, art. 126) in tempi tali da consentirne l’operatività per il prossimo anno scolastico.
 
Roma, 28 maggio 2008
 
F.to: Aran
F.to: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgu
F.to: Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola 
Snals-Confsal, Gilda-Unams
 

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