Sequenza contrattuale del 28 maggio 2008
Ipotesi di sequenza contrattuale per il personale Ata prevista dall’art. 62 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola |
|||||||||||||||||||||
Il
giorno 28 maggio 2008, alle ore 10,00, presso la sede dell'Aran ha avuto
luogo l'incontro tra:
• l'Aran: nella persona del presidente - Avv. Massimo Massella Ducci Teri - firmato •
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
–
per le Confederazioni sindacali:
- Cgil - firmato - Cisl - firmato - Uil - firmato - Confsal - firmato -
Cgu - firmato
–
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
- Flc-Cgil - firmato - Cisl-Scuola - firmato - Uil-Scuola - firmato - Snals-Confsal - firmato -
Fed. Naz. Gilda-Unams - firmato
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di
sequenza contrattuale prevista dall'articolo 62 del Ccnl relativo al personale
del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il primo biennio
economico 206/2007.
IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL'ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA Art.
1 - Compiti del personale Ata, mobilità professionale, valorizzazione
della professionalità
1.
L’art. 47 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
I compiti del personale Ata sono costituiti:
a)
dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b)
da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito
dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità
ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità,
rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell’offerta
formativa, come descritto dal piano delle attività.
2.
Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente
ad euro 95.514.526
al lordo degli oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione
scolastica fino all’a.s. 2007/2008 sulla base dell’applicazione dell’art.
50 del Ccni 31/8/1999 nonché della nota ministeriale prot. n. 624
del 25 settembre 2002. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 tali
risorse saranno pari a euro 53.237.118
al lordo degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di euro 42.277.408
al lordo degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione
delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della presente sequenza contrattuale.
3.
L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è
effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri
ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del
piano delle attività.
Esse
saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei
compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli
alunni diversamente abili e al primo soccorso.”
2.
L’art. 48 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono
avvenire:
A) Tra
le aree con le seguenti procedure:
a)
i passaggi del personale Ata da un’area inferiore all’area immediatamente
superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito
corso organizzato dall’Amministrazione, le cui modalità saranno
definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque, nel rispetto
di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/1999 e n.
194/2002, a completamento dell’ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006;
b)
alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è
consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del
titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo
di appartenenza e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio
effettivo nel profilo di appartenenza.
B) All’interno
dell’area con le seguenti
procedure:
–
il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa
area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale,
ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti
per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione
organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.”
3.
L’art. 49 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il
Mpi attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi
e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo
e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per
ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”
Art.
2 - Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e assegnazioni
di nuove posizioni economiche nell’area B
1.
L’art. 50 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
Fatta salva, comunque, la definizione delle procedure descritte ai precedenti
articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle
aree A e B della tabella C allegata al presente Ccnl può usufruire
di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2.
La prima posizione economica è determinata in euro 600
annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area
A, e in euro 1.200
annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area
B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente
dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione
diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti,
formata con le procedure fissate in sede di contrattazione integrativa
nazionale con l’accordo nazionale OO.SS./ Miur 10 maggio 2006. Il titolare
della predetta posizione economica dell’area B può sostituire il
Dsga.
3.
La seconda posizione economica è determinata in euro 1.800
annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area
B.
L'attribuzione
di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole
della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente
collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata attraverso
le procedure selettive di cui all’art. 48 fissate in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
4.
La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata
con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto
alla sostituzione del Dsga per l’area amministrativa ed alla collaborazione
con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
5.
Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche
ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art.
62 del Ccnl 29/11/2007, che ammontano complessivamente per le lett. a)
e b) a 62,45 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno
2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi a decorrere dall'1/9/2008 (a.s. 2008/2009).
Tali risorse sono così ripartite:
–
13,40 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni
economiche esistenti nelle aree A e B;
–
39,86 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni
economiche nell’area A;
–
21,58 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni
economiche nell’area B;
–
29,89 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione
economica nell’area B.
6.
L'ammissione alla frequenza dei corsi
di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa
procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
7.
La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’area
B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie
sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.
8.
E’ confermata la vigenza dell’art. 83, comma 4, del Ccnl 27/7/2003".
Art.
3 - Riesame delle modalità di applicazione dell’art. 55
1.
L’art. 55 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
Il personale Ata ha diritto alla riduzione settimanale a 35 ore in presenza
delle seguenti contestuali condizioni:
a)
presti servizio in una delle seguenti istituzioni:
– convitti
ed educandati;
– istituti
con annesse aziende agrarie;
– istituzioni
scolastiche strutturate con orario di apertura della scuola superiore alle
10 ore per almeno 3 giorni a settimana;
– istituzioni
scolastiche articolate su più di tre plessi/sezioni associate;
b)
sia adibito a regimi di orario articolati su più turni o con rientri
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto
all’orario ordinario.
2.
Fatte salve eventuali esigenze di servizio che richiedano la prestazione
di attività oltre l’orario giornaliero di lavoro, tale personale
non può essere coinvolto in un'organizzazione del servizio che richieda
un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore.
3.
La contrattazione di istituto, sulla base delle esigenze di servizio, definisce
i criteri necessari ad individuare il personale che potrà usufruire,
in base ai commi 1 e 2, del predetto beneficio/istituto contrattuale, il
numero e la tipologia dei soggetti da coinvolgere, nonché la durata/il
periodo di fruizione della riduzione dell’orario.
4.
Il dirigente scolastico, in coerenza con il piano delle attività
di cui all’art. 50, comma 1 e previa contrattazione di istituto, attribuisce,
con specifico provvedimento, la riduzione dell’orario a 35 ore al personale
interessato.”
Art.
4 - Accesso al fondo di istituto del Dsga
1.
L’art. 89 del Ccnl sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1.
Al personale Dsga possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto
dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività
e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla Ue, da enti
o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali
destinate al fondo di istituto.
2.
La tabella 9 (“Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità
di direzione”) è rideterminata come segue:
L’indennità
di cui alla presente tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti
di cui all’art. 51, comma 4, del Ccnl 29/11/2007".
Art. 5 - Modifica della tabella B allegata al Ccnl 29/11/2007 1.
La tabella B ("Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali
del personale Ata") annessa al Ccnl 29/11/2007 è modificata come
segue:
"•
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
–
Laurea specialistica in Giurisprudenza;in
Scienze politiche sociali e amministrative;in
Economia e commercio o titoli equipollenti.
•
Coordinatore amministrativo:
–
Laurea triennale in Giurisprudenza;in
Scienze politiche sociali e amministrative;in
Economia e commercio o titoli equipollenti.
•
Coordinatore tecnico:
–
Laurea triennale specifica.
•
Assistente amministrativo:
–
Diploma di maturità.
•
Assistente tecnico:
–
Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
•
Cuoco:
–
Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione,
settore cucina.
•
Infermiere:
–
Laurea in Scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla
vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
•
Guardarobiere:
–
Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
•
Addetto alle aziende agrarie:
–
Diploma di qualifica professionale di:
1)
Operatore agrituristico;
2)
Operatore agro industriale;
3)
Operatore agro ambientale.
•
Collaboratore scolastico dei servizi:
–
Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi sociali.
•
Collaboratore scolastico:
–
Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma
di maestro d’arte, diploma
di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi
diploma di maturità.
E'
fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro
che, al momento dell’entrata in vigore della presente sequenza contrattuale,
siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno
30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o
area richiesta nella scuola statale.
Per
i diplomi di qualifica dei corsi dell’istruzione professionale si fa riferimento
al D.M. n. 250 del 14 aprile 1997".
Le
parti si impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori sequenze contrattuali
previste dal vigente Ccnl (art. 22, art. 90, comma 6, art. 91, art. 126)
in tempi tali da consentirne l’operatività per il prossimo anno
scolastico.
Roma,
28 maggio 2008
F.to:
Aran
F.to:
Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgu
F.to:
Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola
Snals-Confsal,
Gilda-Unams
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