TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE MONOCRATICA DEL LAVORO
 

 

II Giudice del Lavoro, Letti gli atti del procedimento,

sciogliendo la riserva

OSSERVA

Con ricorsi depositati in data 18/7/2000 il SINDACATO CGIL Scuola in persona del Segretario

Provinciale e il SINDACATO UNICOBAS in persona dal Segretario Provinciale chiedevano volersi accertare la antisindacabilità della condotta tenuta dal Preside dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore , tecnico professionale e alberghiero E. Mattei, E. Solvay di Rosignano Solvay, ordinando allo stesso la convocazione di una assemblea avente ad oggetto la richiesta dei delegati sindacali in data 28 / 3 / 2000.

Il Ministero della Pubblica Istruzione non si costituiva in giudizio.

I ricorsi venivano riuniti stante la connessione oggettiva e soggettiva.

Dall'esame della documentazione in atti risulta che le Delegazioni Sindacali dei Sindacati ricorrenti

presenti all'interno dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tecnica Professionale e Alberghiera E. Mattei e E. Solvay di Rosignano Solvay in data 28 / 3 / 2000 reiteravano la richiesta al Preside di fissare un incontro avente ad oggetto l'informazione circa i criteri e le modalità di distribuzione del Fondo di Istituto per la parte attinente il personale ATA relativo all'anno scolastico in corso, dopo che il Preside aveva disatteso l'impegno assunto nella precedente riunione del 10 / 3 di fissare un incontro entro il 22 / 3.

In data 1 / 4 / 2000 il Preside inoltrava alle Delegazioni Sindacali una lettera dei seguente tenore "In

merito alla vostra lettera del 28. 3. 2000 sono spiacente di comunicarvi che, mio malgrado, non potrò convocare la riunione da voi richiesta prima dì metà Aprile a causa dì impegni inderogabili
precedentemente presi e indipendenti dalla mia posizione di Dirigente Scolastico ".

In data 12 / 6 / 2000 le Delegazioni Sindacali di Istituto chiedevano una assemblea di tutto il personale per il giorno 19 giugno 2000 avente ad oggetto "le varie problematiche emerse durante l'anno scolastico 1999/2000 nei confronti del Capo d'Istituto ".

In data 20 / 6 / 2000 il Preside provvedeva alla convocazione dei Delegati Sindacali " per discutere il seguente ordine del giorno Organici personale ATA".

All'assemblea del 21/6 presieduta dalla Vice Preside i Delegati Sindacali rilevavano il difetto della

informazione preventiva sulla formazione classi in dispregio all'art. 6 comma 3 Lett. A;
Alla stregua di quanto sopra emerge chiaramente che sussistono gli estremi della condotta
antisindacale perché il Preside ha chiaramente violato gli obblighi di informazione riconosciuti e
disciplinali da una fonte collettiva.

Invero l'art. 6 del contratto collettivo 26 / 5 / 1999 stabilisce espressamente "Il Capo di Istituto

fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 un'informazione preventiva consegnando l'eventuale
documentazione sulle seguenti materie proposte dì formazione delle classi e di determinazione
degli organici ..........attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto o con altre risorse
derivanti o da convenzioni o da accordi ".

Del resto il Preside sentito alla udienza del 14 / 11 / 2000 non ha fornito alcuna plausibile

giustificazione del suo comportamento e ha dichiarato di avere indetto la convocazione dei Delegati
Sindacali per il giorno 28 / 10 ( data successiva al deposito dei ricorsi giudiziari ) per prendere visione del Fondo d'Istituto a. s. 1999 - 2000 - consuntivo.

Nella fattispecie si è dunque gravemente limitato l'esercizio dell'attività sindacale da parte delle

Delegazioni Sindacali di Istituto in quanto si è preclusa al possibilità di un costruttivo confronto
negoziale in relazione alle materie in cui era prevista la necessità di informazione preventiva come
quella relativa all'utilizzo del Fondo d'Istituto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Dichiara antisindacale la condotta tenuta da! Preside dell'Istituto.

Condanna Il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE al pagamento delle spese

processuali che liquida in complessive £ 2 700 000 di cui £ 1. 300.000 per funzioni, oltre IVA e
CAP come per legge.

Livorno 16/11/2000 Il Giudice del Lavoro

Depositato in Cancelleria Livorno 17/11/2000
 

 
 
 
 
 
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