Unicobas Sanità
aderente alla Confederazione Italiana di Base Unicobas

STATUTO
Unicobas Sanità
aderente alla Confederazione Italiana di Base Unicobas


Art. 1 - costituzione e denominazione

Le Assemblee dei lavoratori e lavoratrici iscritti al Sindacato Autogestito Policlinico di Milano e al Sindacato Usi Sanità del Policlinico di Bari dell'Unione Sindacale Italiana Sanità (USIS) e gli iscritti alla Confederazione Italiana di Base Unicobas settore Sanità (CIB Unicobas), hanno deliberato di modificare lo statuto dell'USIS, registrato a Milano il 15/10/1993 al n. 98315 di repertorio dal Notaio Dr.ssa Silvia D'Alonzo, e di aderire, con questo nuovo atto costitutivo e statuto, alla Confederazione Italiana di Base Unicobas, il cui statuto è stato registrato con atto notorio al n. 149025 di Repertorio il 07/01/1991 dal Notaio Dr. Giovanni Vicini in Roma.

Questo sindacato prende la denominazione in sigla: Unicobas Sanità.

Art. 2 - diritti sindacali dell'Unicobas Sanità

L'Unicobas Sanità assorbe i diritti sindacali, normati dalla legislazione vigente, già acquisiti, separatamente, dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dell'USIS e della CIB Unicobas, nelle strutture sanitarie pubbliche e private ove essi hanno operato e subentra alle quote e ai diritti acquisiti degli iscritti all'USIS o all'USI e alla CIB Unicobas in essere e dalla data di notificazione alle rispettive Aziende o Enti, dei legittimi rappresentanti legali dell' Unicobas Sanità, come prevede il presente statuto.

Art. 3 - origine storica, principi, scopi e finalità

a) L'Unicobas Sanità è l'organizzazione sindacale dei lavoratori e lavoratrici di ogni categoria professionale, (Ausiliari, Operatori tecnici Qualificati, Infermieri, Tecnici Sanitari, Assistenti Sociali, Medici e Laureati del comparto sanità), che lavorano nel settore sanitario e dei servizi sociali e che ritengono di associarsi in una unica organizzazione, al fine di concretizzare sul posto di lavoro il principio storico di mutua solidarietà della 1° Internazionale dei lavoratori: "L'emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi".

b) L'Unicobas Sanità si ispira ai principi del sindacalismo libertario, solidarista ed autogestionario, perseguiti sin dal 1912 dall'Unione Sindacale Italiana e dall'Associazione Internazionale dei Lavoratori.

c) L'Unicobas Sanità ha per scopo la realizzazione della garanzia del diritto all'assistenza sanitaria e sociale per tutti i cittadini che vivono in Italia e lotta per far abolire ogni discriminazione di stato sociale, di razza, di etica, di religione o di cittadinanza per ogni persona che necessita di assistenza sanitaria e sociale nell'ambito delle strutture di prevenzione, cura e ricerca.

d) L'Unicobas Sanità propugna l'Autogestione delle strutture sanitarie e sociali da parte dei lavoratori stessi, che, costituitisi in società senza scopi di lucro, provvedono alla nomina periodica degli organi gestionali delle strutture sanitarie e sociali ove lavorano.

Art. 4 - autogestione e federalismo, solidarietà e democrazia diretta

a) L'Unicobas Sanità, già con l'esempio della sua vita organizzativa interna, prospetta il modello che intende perseguire per la gestione delle strutture sanitarie e sociali.

b) L'Unicobas Sanità è formata dalla federazione di sindacati autogestiti aziendali e/o territoriali; queste sono le strutture territoriali più piccole e rappresentano l'Unicobas Sanità ad ogni effetto politico, contrattuale e di legge, esercitando la titolarità del diritto sindacale e di patronato per gli iscritti ad essi afferenti nei luoghi di lavoro e in base alla normativa di legge vigente.

c) I sindacati autogestiti sono soggetti giuridici autonomi, disciplinati da proprio statuto, possono revocare l'adesione all'Unicobas Sanità ogni tre anni mediante deliberato della propria segreteria collegiale a maggioranza assoluta dei componenti e convalidata con delibera a maggioranza semplice dalla propria Assemblea degli iscritti. L'O.d.G. che contiene la revoca di adesione, deve essere reso noto agli organi statutari dell'Unicobas Sanità che possono inviare un loro rappresentante senza diritto di voto.

d) Al Sindacato autogestito che non adempie agli obblighi previsti da questo statuto può essere revocato il diritto sindacale derivante dall'adesione all'Unicobas Sanità e la segreteria collegiale regionale o nazionale ha l'obbligo di far applicare tale delibera previa consultazione interna espressa a maggioranza assoluta dei componenti.

e) L'Unicobas Sanità può promuovere la costituzione di RSA o la nomina di dirigenti sindacali aziendali come terminali associativi, in rappresentanza di lavoratori e lavoratrici che in prima istanza si iscrivano direttamente all'Unicobas Sanità. Detti dirigenti e/o RSA sono tutelati dalla segreteria regionale di appartenenza o nazionale che attiva tutte le iniziative di lotta sindacale e di repressione della condotta antisindacale a tutela degli stessi e dei propri iscritti.

f) La segreteria collegiale regionale o nazionale delibera a maggioranza assoluta la costituzione del sindacato autogestito degli iscritti diretti all'Unicobas sanità, lo assiste alla formulazione del proprio statuto e ne notifica la costituzione alle controparti interessate.

g) Il sindacato autogestito è autonomo in tutte le sue necessità e rappresenta l'Unicobas Sanità ad ogni effetto politico-sindacale, contrattuale e legale; rappresenta tutti i lavoratori e lavoratrici che ad esso aderiscono mediante una segreteria collegiale rappresentativa le cui modalità di composizione e competenze sono definite da proprio statuto.

h) Il sindacato autogestito deve evidenziare nella propria carta intestata l'adesione all'Unicobas Sanità.

i) la segreteria del sindacato autogestito e quelle di federazione dell'Unicobas Sanità non possono ostacolarsi o interferirsi a vicenda con atti pubblici.

Art. 5 - doveri di federazione all'Unicobas Sanità del sindacato autogestito:

a) il nucleo di lavoratori e lavoratrici, iscritti all'Unicobas Sanità che intendono costituire un proprio sindacato autogestito devono proporre un proprio statuto al segretario regionale o nazionale dell'Unicobas Sanità che ne convalida la compatibilità con lo statuto Unicobas Sanità, procedono congiuntamente alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per approvare lo stesso statuto e la composizione della prima segreteria collegiale dello stesso. In alternativa singoli lavoratori possono iscriversi direttamente all'Unicobas sanità.

b) la segreteria collegiale e l'assemblea degli iscritti al sindacato autogestito può deliberare ogni tre anni la conferma o la revoca all'Unicobas Sanità. In assenza di delibera l'adesione è confermata.

c) la segreteria del sindacato autogestito ha l'obbligo federativo di adempiere:

- all'invio alla segreteria regionale o nazionale dell'Unicobas Sanità di copie di tutte le delibere prodotte;

- all'invio periodico concordato delle quote degli iscritti di spettanza all'Unicobas Sanità ed all'invio delle quote mensili spettanti alla CIB Unicobas;

- all'invio delle liste annuali degli iscritti alla segreteria nazionale dell'Unicobas Sanità e della CIB Unicobas;

- a rendere esecutivi i deliberati dei congressi regionali e nazionali dell'Unicobas Sanità, salvo esplicita delibera della segreteria del sindacato autogestito di non approvazione dei deliberati congressuali in toto o in parte;

- a rispondere alle richieste scritte della segreteria regionale e nazionale dell'Unicobas Sanità.

Art. 6 - doveri di federazione della segreteria regionale e nazionale dell'Unicobas Sanità:

a) devono concordare con la segreteria del sindacato autogestito: la visibilità dei registri verbali delle rispettive segreterie collegiali, la visibilità del registro cassa delle rispettive segreterie collegiali, la disponibilità delle sedi e degli strumenti in gestione delle rispettive segreterie collegiali;

b) devono esprimere azioni di solidarietà su richiesta del sindacato autogestito se ritenute compatibili;

c) devono affiancare le iniziative di lotta sindacale e giuridica a richiesta del sindacato autogestito se ritenute compatibili.

Art. 7 - congresso e segreteria collegiale regionale dell'Unicobas Sanità

a) l'organo deliberativo regionale è il congresso dei delegati (e/o RSU/RSA) e la segreteria collegiale;

b) al congresso regionale hanno diritto di voto solo i delegati e/o RSU e RSA;

c) il congresso regionale viene convocato ogni tre anni dal segretario regionale dietro delibera a maggioranza assoluta della segreteria collegiale regionale, la convocazione deve pervenire a tutte le strutture territoriali almeno 90 giorni prima della data del congresso;

d) la segreteria collegiale regionale è composta dai segretari dei sindacati autogestiti;

Art. 8 - competenze del congresso regionale dell'Unicobas Sanità

a) delibera a maggioranza semplice la politica generale regionale a cui devono ispirarsi le segreterie collegiali dei sindacati autogestiti e le segreterie regionali;

b) delibera gli indirizzi per la stesura delle piattaforme per i Contratti Collettivi Regionali di Lavoro(CCRL);

c) delibera la politica di alleanza con altri sindacati e/o organismi sociali a livello regionale;

d) delibera a maggioranza assoluta sulla quota degli iscritti di competenza della segreteria collegiale regionale;

e) il congresso è deliberativo a tutti gli effetti se vi partecipano la maggioranza assoluta degli aventi diritto che sono individuati nei delegatoi e/o nelle RSU/RSA notificati alla segreteria regionale almeno 15 gg. prima della scadenza naturale del congresso.

Art. 9 - competenze della segreteria collegiale regionale dell'Unicobas Sanità

a) delibera l'adempimento di tutto ciò che si rende necessario per l'ordinaria amministrazione della segreteria collegiale e programma le iniziative per lo sviluppo del proselitismo regionale dell'Unicobas Sanità;

b) delibera le modalità esecutive delle delibere del congresso regionale;

c) elegge a maggioranza assoluta un segretario regionale che rappresenta a livello politico, contrattuale e legale in ambito regionale l'Unicobas Sanità, rende esecutive le delibere della segreteria collegiale regionale e detiene un registro verbali;

d) elegge a maggioranza semplice un segretario amministrativo che detiene congiuntamente al segretario regionale la firma sui CCP e Bancari, detiene un registro cassa ove annota con diligenza le entrate e le spese della segreteria regionale e ogni anno presenta un bilancio consuntivo;

e) il segretario regionale può essere revocato su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei componenti della segreteria collegiale;

f) si riunisce periodicamente su convocazione del segretario o per convocazione scritta di 1/3 dei componenti;

g) delibera a maggioranza assoluta su: acquisti strumentali, aperture di CCP e Bancari, contratti di locazione, edizioni di organi d'informazione, sull'impiego di volontari o di impiegati per la gestione tecnica della sede e dell'archivio e sulle attività di patronato e formazione professionale, etc.

Art. 10 - congresso e segreteria collegiale nazionale

a) gli organi deliberativi dell'Unicobas Sanità sono il congresso e la segreteria collegiale nazionale;

b) Il congresso è composto dai delegati e/o RSU/RSA con diritto di voto;

c) il congresso è convocato dal segretario nazionale dietro delibera della segreteria collegiale nazionale, e la convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 90 gg. prima della data;

d) Il congresso deve essere convocato ogni tre anni e, in caso d'urgenza, prima della scadenza naturale dietro delibera dei 3/4 della segreteria collegiale nazionale;

e) la segreteria collegiale nazionale è composta dai segretari regionali, i quali esprimono il proprio voto in rapporto al numero di iscritti che rappresentano nella regione di riferimento seguendo le stesse proporzioni di attribuzioni dei voti disposte nell'art. 12 del presente statuto;

f) la segreteria collegiale nazionale si riunisce periodicamente dietro convocazione del segretario o su iniziativa di 1/3 dei componenti rappresentativi di 1/3 degli iscritti.

g) il segretario nazionale rappresenta l'Unicobas Sanità a tutti gli effetti politici, sindacali e di legge, ne è quindi rappresentante legale.

Art. 11 - competenze del congresso nazionale dell'Unicobas Sanità

a) delibera sulla modifica dello statuto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto che esprimano parere favorevole alle modifiche stesse;

b) delibera le linee di orientamento della politica nazionale a cui si devono adeguare le rispettive segreterie collegiali: nazionale, regionali e dei sindacati autogestiti;

c) delibera le linee guida per la stesura delle piattaforme dei CCNL;

d) delibera eventuali iniziative di lotta non a carattere d'urgenza;

e) delibera sulla politica di alleanza con altri sindacati, organismi sociali che la segreteria collegiale è abilitata ad assumere con impegno massimo triennale;

f) delibera su eventuale adesione e/o costituzione di una internazionale dei lavoratori affine alla CIB Unicobas;

g) delibera sulla misura della quota degli iscritti che deve essere versata alla segreteria collegiale nazionale dell'Unicobas Sanità;

h) il congresso ha potere deliberante solo se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto rappresentativi della metà degli iscritti più uno.

Art. 12 – diritto di voto dei delegati nei congressi regionali e nazionale

Partecipano con diritto di voto i delegati e/o RSU/RSA eletti dalla assemblee degli iscritti dei rispettivi sindacati. L'assegnazione proporzionale ad ogni delegato del numero dei voti è la seguente: - da 1 a 20 iscritti 1 voto; da 21 a 40 iscritti 2 voti; da 41 a 60 iscritti 3 voti; e per ogni 20 iscritti successivi un ulteriore voto.

Art. 13 - competenze della segreteria collegiale nazionale dell'Unicobas Sanità

a) adempie a tutte le esigenze di buona amministrazione;

b) programma il proselitismo nazionale per la nascita di sindacati autogestiti;

c) rende esecutive le delibere del congresso;

d) elegge a maggioranza assoluta un segretario nazionale che rappresenta a tutti gli effetti politici, sindacale e di legge l'Unicobas Sanità a livello nazionale e per le regioni ove non è presente il segretario regionale;

e) elegge a maggioranza semplice un segretario amministrativo che detiene congiuntamente al segretario nazionale la firma su CCP e Bancari, detiene un registro cassa con l'obbligo di presentare annualmente un bilancio consuntivo;

f) delibera a maggioranza assoluta le alleanze temporanee di lotta con altre OO.SS., organismi politici e sociali a livello nazionale;

g) promuove, o aderisce ad una già esistente Associazione di Patronato e formazione professionale a livello nazionale;

h) delibera per acquisti di mezzi tecnici e sulla stipula di contratti di locazione per la sede nazionale, detiene un archivio nazionale;

i) delibera a maggioranza assoluta sull'uscita di strumenti d'informazione e sull'acquisto di beni immobili per la segreteria collegiale nazionale;

l) delibera su tutto quanto viene richiesto dai segretari regionali e /o dai segretari dei sindacati autogestiti;

m) delibera a maggioranza assoluta sull'impiego di volontari e o dipendenti per funzioni esecutive di competenza della segreteria collegiale nazionale;

n) delibera a maggioranza assoluta la convocazione del congresso ordinario ed eventualmente straordinario, facendo pervenire la convocazione a tutte le strutture locali del sindacato almeno 90 gg. prima la data fissata per il congresso.

Art. 14 - disposizioni finali

a) gli statuti dei sindacati autogestiti non hanno obblighi di registrazione legale, poiché fanno parte integrante, come allegati, del presente statuto a tutti gli effetti di legge; le segreterie collegiali regionali o nazionale ne notificano alle controparti la costituzione con relativo statuto.

b) per ogni controversia di carattere nazionale sarà competente il Foro di Roma. Per controversie di carattere locale saranno competenti i rispettivi Fori territoriali.

c) per quanto eventualmente non previsto nel presente statuto, si farà riferimento alle normative vigenti di ambito civile e penale.

Firmato:...........................................................................