I terminali ed i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, devono essere accreditati entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU.

I terminali delle associazioni sindacali  non rappresentative possono invece sempre essere accreditati.

Lo dice in maniera chiara  il Contratto collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998 art.10 comma 2:

"Art. 10.- Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 (sottoscrizione 7 agosto 1998);
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 (sottoscrizione 7 agosto 1998);
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative."

La scadenza indicata nell'art. 10 del CCNQ 7/8/1998 non riguarda invece i terminali associativi delle associazioni sindacali non rappresentative che possono invece essere nominati ai sensi della Nota ARAN 30 gennaio 2001 Prot. 1299 che prevede in modo esplicito  "la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture  organizzative delle organizzazioni sindacali".

Conclusione: tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni possono costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture  organizzative delle organizzazioni sindacali, ma  i  terminali ed i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative, che hanno titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 7/8/1998, devono essere accreditati entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU.

Dichiarazione da inviare a cura della RSU al dirigente scolastico per informarlo della sopraindicata normativa

Modulo per accreditare il terminale associativo Unicobas