PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Telefax 22 dicembre 1999, n. 46463

Oggetto: Mantenimento delle prerogative e dei diritti sindacali nelle procedure di mobilità tra Amministrazioni dello Stato e del comparto Autonomie locali

Come è noto, in conseguenza del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sono in atto o stanno per avviarsi i processi di mobilità del personale interessato.

Al riguardo, sono emerse preoccupazioni circa la possibilità che, a causa della complessità delle procedure di trasferimento di personale da una amministrazione all'altra, possano verificarsi dei ritardi nell'accreditamento dei contributi sindacali già versati, a seguito del conferimento della prescritta delega, dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito.

Analogamente, altresì, si prospetta il rischio di interruzione nella funzione dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco e delle aspettative sindacali non retribuite, a suo tempo regolarmente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza nei confronti dei dipendenti dirigenti sindacali, interessati dalle procedure in questione.

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni tali da compromettere l'esercizio di diritti sindacali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore, appare opportuno ed urgente fornire, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, i seguenti suggerimenti.

1) Le Amministrazioni cedenti, laddove non abbiano già provveduto al riguardo, disporranno una apposita comunicazione alle Amministrazioni di destinazione in ordine alle deleghe rilasciare per la riscossione dei contributi sindacali dai dipendenti trasferiti o in via di trasferimento, con tutti i dati necessari ad assicurare la continuità degli accrediti. Inoltre, le stesse Amministrazioni cureranno l'inserimento, nei fascicoli personali dei dipendenti in via di trasferimento, della documentazione relativa alla riscossione del contributo sindacale, nonché di quella riguardante le modalità concordate, a suo tempo, con l'organizzazione sindacale beneficiaria, ivi compresi i dati relativi alle ultime ritenute eseguite sullo stipendio ed al periodo temporale di riferimento delle medesime.
Dopo la ricezione della comunicazione di cui sopra e contemporaneamente all'inquadramento nei propri ruoli, le amministrazioni di destinazione provvederanno ad operare le ritenute per il contributo sindacale e ad eseguire i versamenti alla stessa organizzazione sindacale con le medesime modalità come risultanti dagli atti sopra specificati, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, che l'organizzazione in parola sia da riferirsi ad un comprato diverso da quello di approdo del dipendente interessato.
Sarà poi cura dell'organizzazione sindacale di comunicare l'eventuale variazione delle strutture sindacali e delle relative coordinate bancarie ai fini dell'accreditamento delle ritenute in questione.

2) Per quanto attiene al personale che all'atto del trasferimento si trovi in posizione di distacco o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuite, occorre mettere nel dovuto rilievo che, in armonia con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, la cessazione da tale posizione ha luogo solo allorquando l'organizzazione legittimata avanzi formale richiesta di revoca del collocamento, a suo tempo autorizzato, o il dipendente dirigente sindacale interessato rinunci alla fruizione della prerogativa sindacale ricordata.
In assenza delle circostanze appena esplicitate, si ritiene che i dipendenti collocati in posizione di distacco, di permesso cumulato sotto forma di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita, ancorché appartenenti a ruoli di personale interessati dai processi di trasferimento, debbano rimanere nelle predette posizioni presso le amministrazioni di originaria appartenenza, continuando così a svolgere il proprio mandato sindacale.
Le indicazioni di cui sopra hanno carattere transitorio, in attesa che l'ARAN e le OO.SS: interessate, nell'imminente definizione del nuovo contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, disciplinino in modo più puntuale e compiuto le implicazioni dell'attuazione dei processi di mobilità anche con riferimento alla tutela dei diritti sindacali.
Si resta a disposizione delle Amministrazioni in indirizzo per i chiarimenti e le specificazioni che si rendessero necessari, e si fa riserva di emanare ulteriori indicazioni sull'argomento, anche a seguito di eventuali deliberazioni al riguardo dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ex art. 46 del D.L.vo n. 29/93, che comunque dovrà fornire indirizzi all'ARAN per la negoziazione del suddetto CCNL quadro.


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