Adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree di contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma 3 del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997
Premessa
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come
momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione
del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile
(d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza
complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base
del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2,
commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di
comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate
in materia con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni
e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e da ultimo, con le
leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre
di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando,
in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza
complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico,
le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il Trattamento di Fine Rapporto
Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore
del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato
dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del
codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma I si
applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio
alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995
e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art.
59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità
di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art.
3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza
del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine
stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno
l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento
di fine servizio.
Art. 3 Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.59, comma 56 della legge
n.449/1997, l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione
di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente – in quanto condizione
imprescindibile per favorire nell’ottica della legge richiamata il finanziamento
della previdenza complementare – l’applicazione della disciplina dell’art.2120
del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate
applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo
dell'idennità di fine servizio già maturata dal dipendente
fino alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo
di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole
della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota
così calcolata unitamente alle quote di TFR successivamente maturate,
saranno effettuate secondo le regole dell’art.2120 del codice civile. Alla
predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione
e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di
imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità
di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti
iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio.
Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono
i singoli enti di appartenenza.
Art. 4 Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l' intero stipendio tabellare,2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.b) l'intera indennità integrativa speciale,
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
Art. 5 Soggetti pubblici competenti
1 . Per i dipendenti iscritti alle gestioni lNPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'lNPDAP per i trattamenti di fine servizio -come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6 Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio dell’opzione prevista dall’art.59,
comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto
della
medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio
al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio
nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall’art.11 della
legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032. La soppressione
del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
2. Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta
e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall’art.26,
comma 19 della legge n.448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica
il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura
pari all’ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito
un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente
incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme
sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione
della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti
dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del
DPCM di cui all’art.2, comma 1.
Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Art. 8 Norme finali
1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni
INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente
non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11
della legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032,
non si applica quanto previsto dall’art.6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità
sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 sono mantenute e continuano
ad essere gestite dall’INPDAP ai sensi dell’art.1, comma 245 della legge
23 dicembre 1996, n.662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle
norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di
anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto,
nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9 Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare
basati sul principio della volontarietà dell’adesione e funzionanti
secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione
definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti
concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di
Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno
o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione
del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che
scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.
Art. 10 Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995, quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1, che avranno esercitato l’opzione di cui all’art.59, comma 56 della legge n.449/1997 e quelli assunti a far tempo dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi
pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31
dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma
1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore
del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione,
gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono
integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà
resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità
a quanto previsto dall’art.26, comma 18, della legge n.448/1998 e già
iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3
saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate
applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR
destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti
di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione
ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene
destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997,
una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini
dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati . Detta quota,
avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando
il tasso di rendimento previsto all’art.12. La stessa quota verrà
considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di
pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere
conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni
che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi
di cui all’art. 26 comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente
disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti
da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione di
più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà
attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire
200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della
consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area
di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale
concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto
della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale
al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità
del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse
dell’anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio,
detto Istituto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte
del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato
con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che,
in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei
rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti
sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti,
con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente
accordo. Per il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di
fine servizio – come quello degli enti pubblici non economici, degli enti
di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio – gli adempimenti
di cui sopra saranno curati dall’ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento
netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13 Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14 Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 15 Norma finale
1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà
effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre
2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito
un Osservatorio nazionale bilaterale
Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
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