Contratto Collettivo Decentrato Nazionale dell'11 luglio 2000

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2000, il giorno 11 il mese di luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente Contratto

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente Contratto sostituisce il C.C.D.N. siglato in data 29/5/1998 e il Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente e educativo siglato in data 21/6/1999.

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del Contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982.
2. Il presente Contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed Ata per l'anno scolastico 2000/2001 secondo le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del comparto scuola e specificatamente nell'art. 55 del C.C.N. I. del 31/8/1999 - è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati agli artt. 20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest'ultimo caso il Provveditore agli Studi, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l'anno scolastico 2000/2001.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 5 del presente Contratto, i criteri generali ed i principi di cui al precedente comma 2 sono fissati per consentire uniformità di adempimenti da parte dei Provveditorati agli Studi in occasione della contrattazione decentrata provinciale relativa alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.TA di cui alle citate disposizioni contrattuali.
5. La contrattazione decentrata provinciale definirà a sua volta criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N. L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.I.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 27 gennaio 2000; in considerazione del fatto che nel predetto Contratto sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, tali tabelle vengono riportate unite al presente Contratto solo per i punteggi e le disposizioni in nota relative ai trasferimenti d'ufficio. La valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente Contratto (allegati 1, 2, 4 e 5).
7. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale
1. Sono disposte, ai sensi del art. 7 del C.C.I.N del 27/1/2000, le proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l'anno scolastico 1999/2000.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro gli stessi termini fissati con apposita comunicazione in base al precedente art. 1 comma 7.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall'art. 11 del C.C.I.N. del 27/1/2000, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

Art. 3 - Dimensionamenti tardivi
1. Come previsto nell'art. 8 comma 2 del C.C.I.N. del 27/1/2000, i piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/2/2000), sono acquisiti al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità di diritto e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità dell'organico di diritto del personale docente e Ata per l'anno scolastico 2001/2002.Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette regioni l'autonomia scolastica si rende necessario regolare, in sede di organico di fatto dell'anno scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani di dimensionamento tardivi, procedendo secondo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. L'attuazione dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, successiva al 10/2/2000 - ferma restando la dotazione organica nell'ambito del singolo dimensionamento del personale docente e Ata così come determinata per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2000/2001- comporta la necessità di determinare il numero dei posti da assicurare ai singoli plessi, istituti principali e succursali, per garantire il funzionamento degli stessi, coinvolti nel singolo dimensionamento. Tale operazione è preliminare alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità per le utilizzazioni del personale ed è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. Il personale docente e Ata, (ad eccezione dei responsabili amministrativi per i quali si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 54 del C.C.I.N. del 27/1/2000) titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento tardivo, ha titolo ad esprimere un'opzione per essere assegnato nei rispettivi posti del plesso, istituto principale e succursale entro il limite numerico degli stessi. Tale opzione è esercitata con precedenza da parte del personale già assegnato per l'anno scolastico 1999/2000 nello stesso plesso, istituto principale e succursale. Gli eventuali soprannumerari che si determineranno nelle singole istituzioni dimensionate a causa della mancata opzione volontaria, parteciperanno, invece, alle operazioni di utilizzazione relativa all'anno scolastico 2000/2001.

TITOLO I
PERSONALE DOCENTE

Art. 4 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s.2000/2001 sono:

a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
b) i docenti in soprannumero che hanno optato - ai sensi dell'art. 18 comma 5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - per il mantenimento della titolarità per un anno;
c) i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità;
d) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
e) i docenti che nell'anno scolastico precedente sono stati utilizzati su progetti di aree a rischio, qualora detti progetti vengano confermati secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 11 del C.C.N. I. del 31/8/1999;
f) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P.;
g) i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 1999/2000 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2000/2001
h) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
i) i docenti immessi in ruolo senza sede;
j) i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, ecc.);
k) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
l) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, nella provincia nei limiti dell'esubero;
m) i docenti elementari titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine scuola;
n) i docenti di scuola elementare titolari su posto comune in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, nel caso in cui nel circolo non sia disponibile un posto di lingua straniera;
o) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
p) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/1982.

2. I docenti di cui alla lettera b) del precedente comma mantengono la titolarità per un anno nella sede dove sono perdenti posto con utilizzazione anche in altro insegnamento coerente con il titolo di studio posseduto, su assenso dell'interessato; vengono, altresì, utilizzati a domanda in ambito provinciale, anche in altro insegnamento per il quale possiedono l'abilitazione, e, ove non sia possibile, d'ufficio in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale.
3. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente Contratto, che rendono necessaria la realizzazione dell'anagrafe professionale provinciale del personale docente ed educativo in tempi ravvicinati, i dirigenti scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti, a partire dal personale titolare di classi di concorso, di posti e di ruoli che sono in esubero nella provincia.
4. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti per la quale siano in possesso dell'abilitazione corrispondente.
5. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione;
c) insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. n. 354 del 10/8/1998 integrato dal D.M. n. 448 del 10/11/1998);
d) insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.

6. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
7. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
9. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
11. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento d'esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
b) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
c) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

12. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/1999, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall'esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 9 e 10, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella C se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 10.
13. I docenti impegnati nelle attività di progetto finalizzate a sostenere ed ampliare la scolarizzazione e la formazione degli alunni delle scuole situate nelle zone a rischio - in base all'art. 2 comma 4 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - in caso di contrazione d'organico nella scuola ubicata nell'area a rischio, non vengono individuati come soprannumerari, a meno che la contrazione d'organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. In tal caso vengono utilizzati con precedenza assoluta nella scuola in cui venga proseguito il progetto.
14) I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento, dopo l'espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.

Art. 5 - Contrattazione decentrata provinciale: criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità - ivi inclusi i posti costituiti nei corsi sperimentali attivati presso gli istituti annessi agli educandati dello Stato - su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro, oltre ai posti d'insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, i piani di attuazione delle attività relative alle figure professionali (previste dall'art. 5 della legge n. 426/1988 e dalla legge n. 104/1992), i piani per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione didattica e della sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, i piani per la realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, compresa la promozione degli interventi di educazione permanente con riferimento all'istituzione dei centri territoriali, nonché di supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno. In relazione ai corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere, il progetto dell'istituto può prevedere l'esigenza di dare continuità all'intervento didattico educativo e formativo anche nei periodi di non ricovero ospedaliero degli studenti che seguono cicli di cura in ospedale e/o a domicilio. In questa funzione saranno prioritariamente impegnati i docenti in servizio nei corsi delle strutture ospedaliere. Tali prestazioni professionali - che possono essere attuate, sulla base della disponibilità dei docenti, anche da parte delle scuole ove è iscritto lo studente in terapia - costituiscono ulteriori disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni.
2. La contrattazione decentrata provinciale stabilirà i criteri per dar luogo nel numero strettamente necessario, alla prosecuzione dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio della dispersione scolastica - garantendo prioritariamente la continuità di quelli già operanti su reti di scuole coordinate all'interno dei piani integrati di area nell'ambito dei piani provinciali per la promozione del successo formativo - e con un particolare riguardo alle dinamiche relative al elevamento dell'obbligo scolastico. I progetti potranno essere eventualmente ridefiniti secondo un'organizzazione in rete di più istituzioni scolastiche anche di diverso ordine e grado. Considerata la priorità di tali progetti, le eventuali ulteriori disponibilità che si rendessero necessarie per la prosecuzione dei progetti medesimi, dovranno essere rigorosamente coerenti con le esigenze rappresentate nei piani dell'offerta formativa.
3. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
4. La contrattazione decentrata provinciale, laddove la situazione dell'esubero lo consenta, stabilirà, nel rispetto dei principi generali del presente C.C.D.N. , i criteri per istituire, nel piano delle disponibilità, posti finalizzati a garantire, secondo le indicazioni previste nei Piani delle Offerte Formative delle scuole:

- la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
- la promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;
- la promozione dell'utilizzo dei docenti di educazione tecnica e fisica, nell'ambito di innovazioni strutturali e organizzativo-didattiche relative ai corsi di istruzione e formazione per l'età adulta.

5. Con la piena attuazione dell'organico funzionale di circolo, tutte le esigenze previste trovano piena rispondenza nell'organico di diritto, pertanto non si procede all'adeguamento dello stesso per situazioni di fatto sopravvenute al fine di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente ed unitaria le attività educative. Nella scuola dell'infanzia eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dalla esigenza di attivazione di nuove sezioni. Nella scuola elementare eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall'applicazione della legge n. 440/1997 o da altre specifiche esigenze. Negli istituti d'istruzione secondaria il Provveditore agli Studi dopo aver adeguato l'organico di diritto alla situazione di fatto determina le disponibilità su cui disporre le utilizzazioni, fornendo la prevista informazione alle organizzazioni sindacali. Il Provveditore, nel definire tale situazione, tiene conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della legge n. 440/1997 per i progetti organizzativi deliberati dai collegi dei docenti nei limiti dei posti e delle conseguenti esigenze di personale per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

- realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e socioculturali locali;
- diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
- supporto psicopedagogico per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
- istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;
- coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti - ivi inclusi, ad esempio, i posti nelle scuole annesse ad educandati ed ai convitti, nei Licei Europei nonché quelli su cui sono titolari i docenti distaccati negli Uffici di Gabinetto dei Ministri e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - in funzione del miglior impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal presente Contratto.
7. Per l'Educazione fisica e sportiva figureranno anche le attività connesse ai giochi della gioventù e di avviamento alla pratica sportiva (sia generalizzata che selettiva), ivi compresa la consulenza presso i circoli didattici, la collaborazione presso gli Uffici periferici con il coordinatore di educazione fisica nonché i progetti sperimentali di educazione pre-sportiva, di cui alla C.M. n. 67 del 9/2/1996, recepita nel protocollo d'intesa del 12/3/1997 tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N. I., nonché le iniziative previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 156 del 9/4/1999 e la realizzazione di progetti di attività motorie, fisiche e sportive.
8. Per gli insegnamenti di arte applicata degli istituti d'arte potranno essere costituiti, su base provinciale, ai fini delle utilizzazioni a domanda e d'ufficio, posti orari esterni in presenza di spezzoni orari residui, sia dei corsi ordinari sia dei corsi sperimentali, non utilizzati per la formazione di posti in organico di diritto.
9. Tra le disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni sono ricomprese anche le ore comunque residuate nelle diverse istituzioni scolastiche incluse quelle derivanti dalla concessione, ai docenti che ne abbiano fatto richiesta, del rapporto di lavoro a tempo parziale. Altre disponibilità, costituite da frazioni di cattedre relative a classi di concorso diverse da quella di titolarità, possono essere considerate per l'utilizzazione dei docenti provvisti dei titoli idonei.
10. La contrattazione decentrata a livello provinciale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, oltre quelle previste dal successivo art. 8, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Art. 6 - Assegnazione dei posti dell'organico funzionale di circolo
1. Il dirigente scolastico dei circoli didattici, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al presente Contratto.
2. La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto sono, peraltro, possibili nei limiti previsti dalla contrattazione di cui al comma successivo.
3. Sulle operazioni dei commi precedenti sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N. L..

Art. 7 - Organico funzionale nella scuola secondaria
1. Negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado che attuano l'organico funzionale viene sperimentato un nuovo modello organizzativo basato sulla definizione di un organico d'istituto di norma non modificabile per situazioni di fatto sopravvenute, in grado di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente e unitaria le attività ed opportunità connesse al piano dell'offerta formativa. Pertanto le risorse assegnate gli istituti interessati in sede di definizione dell'organico funzionale costituiscono una dotazione che consente, una gestione flessibile nell'organizzazione dell'offerta formativa. Tuttavia il D.M. n. 105 del 3/4/2000, con il quale si sono date disposizioni per l'attuazione della sperimentazione di cui trattasi, ha previsto specifiche fattispecie per le quali occorre operare in sede di operazioni di utilizzazione; d'altro canto sono individuabili alcune esigenze particolari alle quali l'organico funzionale assegnato non è in grado di corrispondere ed alle quali, pertanto, dovrà provvedersi nella medesima sede. In particolare le operazioni di utilizzazione per gli istituti coinvolti nella sperimentazione dell'organico funzionale possono riguardare:

- la copertura dei posti conseguenti all'autorizzazione di classi bilingue, nel caso in cui le esigenze di insegnamento della lingua minoritaria non siano assicurate dalle risorse assegnate per l'attuazione del piano dell'offerta formativa;
- la copertura, nel limite del 5% del monte ore totale assegnato alla scuola, degli spezzoni d'insegnamento rimasti disponibili dopo l'attribuzione delle risorse alle classi di concorso in coerenza con il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti (art. 7 D.M. n. 105/2000);
- la copertura dei posti o degli spezzoni resi disponibili in seguito ad esonero e/o semiesonero del collaboratore vicario e per la presenza nell'istituzione scolastica di personale titolare a tempo parziale (artt. 5 e 6 del D.M. n. 105/2000);
- la copertura delle esigenze di sostegno per gli alunni portatori di handicap.

Ovviamente l'utilizzazione dovrà riguardare l'assegnazione dei posti non coperti da docenti titolari. Anche gli istituti coinvolti nella sperimentazione dell'organico funzionale possono presentare ulteriori progetti per l'utilizzazione del personale in esubero in ambito provinciale.
2. Al fine di consentire una gestione del personale più razionale ed efficace ed una maggiore coerenza nella programmazione complessiva delle attività dell'istituto, elemento fondamentale per migliorare lo sviluppo dei processi di apprendimento, i dirigenti scolastici delle istituzioni d'istruzione secondaria che attuano la sperimentazione dell'organico funzionale possono, nell'ambito delle risorse professionali attribuite, affidare gli eventuali spezzoni di ore rimasti disponibili a docenti a tempo indeterminato in possesso di specifica abilitazione (comprese quelle derivanti dall'inserimento nel medesimo ambito disciplinare delle classi di concorso), che abbiano espresso il loro consenso, anche se titolari su classe di concorso diversa da quella prevista per lo spezzone medesimo. L'attribuzione di tali spezzoni orari, il cui conferimento non può comportare il superamento dei limiti di orario di servizio previsto dal C.C.N.L. del comparto, precede, ovviamente, le operazioni di utilizzazione e di nomina dei supplenti annuali da parte degli Uffici scolastici provinciali. Analogamente il dirigente scolastico può attribuire, con il consenso degli interessati e a completamento dell'orario di servizio, eventuali spezzoni rimasti disponibili presso le varie articolazioni di cui si compone l'istituto ovvero nei corsi di educazione degli adulti. Tale attribuzione ovviamente non può determinare la modifica della titolarità del personale interessato, che rimane quella relativa al codice scuola al quale è stata imputata la risorsa.
3. Sulle operazioni dei commi precedenti sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N. L.

Art. 8 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 12 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 11. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni sono previste tre distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:

a) docenti in soprannumero su organico-sede;
b) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
c) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;

Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente Contratto.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
5. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
6. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
7. Al fine di raggiungere l'obbiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, tenendo anche conto di eventuali iniziative di sperimentazione dell'autonomia scolastica di cui alla C.M. n. 766/1997, nonché della copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.

Art. 9 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
1. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente Contratto. In caso di concorrenza tra più insegnanti in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione dell'insegnante in soprannumero - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:

1) docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell'organico a partire dal 1 settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
2) docenti titolari entrati a far parte dell'organico della scuola negli anni scolastici precedenti.

2. I beneficiari delle precedenze di cui all'art. 11 punti I, III, IV lettera g) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2000/2001.

Art. 10 - Assegnazioni provvisorie personale docente
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione, anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
2. Ai sensi dell'art. 475 del D.L.vo n. 297/1994 non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
3. In base a quanto disposto nell'ultimo periodo dell'art. 2 comma 2 del C.C.I.N. del 27/1/2000, partecipa all'assegnazione provvisoria in altra provincia il personale docente nominato nel precedente anno scolastico - ex lege n. 124/1999 - per i soli motivi indicati nel precedente comma 1.
4. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale docente che dopo il rientro dall'estero è stato restituito alla precedente provincia di assegnazione.
5. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
6. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo domanda.
7. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall'art. 11 del C.C.I.N. del 27/1/2000.
8. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
9. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.
10. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 11 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 12 del presente C.C.N. D., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste C.C.I.N. del 27/1/2000:

I - HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) personale docente non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 120);
b) personale docente emodializzato (art. 61 della legge n. 270/1982);

II - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

c) personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;

III - PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

d) personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV - ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/1992:

- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..);

h) personale docente:

- parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità;
- che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 punti a), b) e d) del C.C.I.N. del 27/1/2000, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 53 dell'8/3/2000. La condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 127 del 15/5/1997, modificata ed integrata dalla legge n. 191/1998, nonché dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998;

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;

V - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

j) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

Art. 12 - Sequenza operativa
1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a d'ufficio dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o nelle scuole coinvolte nei singoli progetti, potranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/1988 e dalla legge m. 104/1992.
5. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari di scuola elementare su posto comune non perdenti posto forniti del prescritto titolo saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo determinato ed indeterminato per l'anno scolastico in corso.
6. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa di seguito indicata e più dettagliatamente nell'allegato 2:

a) proroghe dei trasferimenti annuali effettuati per l'anno scolastico 1999/2000;
b) conferme delle utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente su progetti di aree a rischio;
c) conferma, utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali su posti di sostegno;
d) conferma, utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali su posti di tipo comune;
e) assegnazione di sede del personale neo-immesso in ruolo o senza sede per altro titolo;
f) utilizzazione ed assegnazione provvisoria da altra provincia su posti di sostegno;
g) utilizzazione ed assegnazione provvisoria da altra provincia su posti di tipo comune.

TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO


Art. 13 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. Per l'individuazione del personale soprannumerario dovranno essere previste distinte graduatorie secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori - ruolo delle istitutrici).
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/1982.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 14 - Personale Ata destinatario delle utilizzazioni
1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s.2000/2001 sono:

a) il personale Ata in soprannumero sull'organico di titolarità;
b) il personale Ata in soprannumero che ha optato - ai sensi dell'art. 50, comma 6 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - per il mantenimento della titolarità per un anno;
c) il personale Ata trasferito quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità;
d) il personale Ata, in servizio nell'a.s. 1999/2000 in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che ,a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi dell'art. 55, comma 16, punto A del C.C.N.I. del 27/1/2000 (concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2000/2001) - è riassegnato d'ufficio per l'a.s. 2000/2001;
e) il personale Ata restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
f) il personale Ata che nell'anno scolastico precedente è stato utilizzato su progetti di aree a rischio, qualora detti progetti vengano confermati secondo quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N. I. del 31/8/1999;
g) il personale Ata immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;
h) il personale Ata restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 10 del C.C.N. L. del 26/5/1999;
i) il personale Ata senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, ecc.);
j) il personale Ata che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
k) il personale Ata in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
l) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/1978, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva prevista dall'art. 4, comma 6 del D.M. 27/12/1999. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
m) i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola nel corrente a.s. 1999/2000. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
n) il personale Ata proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente Contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d'ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell'ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i dirigenti scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d'ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente Accordo.
4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.
5. Il personale Ata di cui alla lettera b) del precedente comma 1 mantiene la titolarità per un anno nella sede dove è perdente posto e viene utilizzato nel profilo o area di appartenenza ovvero viene utilizzato a domanda in profilo coerente con i requisiti posseduti nella scuola di appartenenza e, ove non sia possibile, è utilizzato d'ufficio in altra scuola facente parte dello stesso distretto territoriale.

Art. 15 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale Ata
1. Con riguardo al personale Ata gli accordi stipulati a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni scolastiche e educative con personale trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, e tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa. Saranno anche ricompresi i posti resisi attualmente disponibili: per distacco del personale negli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato nonché nell'Ente regione, provincia e comune e dei posti su cui è titolare il personale distaccato per mandato politico, per incarico sindacale o per comando nonché quelli disponibili per concessione di part-time.
2. Qualora le unità di personale Ata da utilizzare siano superiori alle disponibilità sopra individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell'autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:

a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell'ambito dei piani dell'offerta formativa, con particolare riguardo a quelli riferiti alle aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile caratterizzati da dispersione scolastica - in base all'art. 4 del C.C.N. I. del 31/8/1999 - al disagio giovanile, agli alunni portatori di handicap e all'inserimento degli alunni stranieri;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996 n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/1999;
d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all'autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i distretti scolastici e i centri territoriali;
f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale Ata presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell'art. 31, comma 6/bis, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti - presso gli Irrsae, il Cede e la Bdp, previo accertamento da parte dei Provveditori agli Studi della disponibilità di posti presso i citati Irrsae, Cede e Bdp d'intesa con gli stessi enti.

3. I responsabili amministrativi di cui all'art. 14., comma 1, lettera l) del presente Contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 16, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art. 16, concernente le sostituzioni e le reggenze nelle istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole e, in via residuale, ove la contrattazione decentrata provinciale ne rilevi la necessità, saranno infine utilizzati a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo con funzioni di coordinatore di area o di progetto - in aggiunta alle figure previste per ogni singola istituzione scolastica ai sensi dell'art. 50 del C.C.N. I. del 31/8/1999 - su istituzioni scolastiche particolarmente complesse.
4. I responsabili amministrativi di cui all'art. 14, comma 1, lettera n) del presente Contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 16, comma 1 del presente Contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all'art. 14,comma 1 lettera a) del presente Contratto.

Art. 16 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di direttore dei Servizi generali ed amministrativi
1. Qualora le unità di direttori dei Servizi generali ed amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 15 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate all'art. 15 comma 2, la contrattazione decentrata provinciale definirà il seguente quadro nell'ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:

a) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 51 del C.C.N. I. del 31/8/1999 ove non sia possibile l'attribuzione dell'incarico di Vicario e il Provveditore debba assegnare la reggenza con le modalità del comma 3 del citato art. 51;
b) utilizzazione presso i Centri territoriali per l'educazione degli adulti;
c) utilizzazione presso i Distretti scolastici;
d) utilizzazione presso i Nuclei di supporto all'autonomia scolastica attivati dagli Uffici scolastici provinciali;
e) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996 n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale Ata soprannumerario alla consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/1999;
f) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l'eventuale coinvolgimento degli enti locali. Le intese da stipularsi con gli enti locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Potrà essere prevista l'utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all'inserimento e all'integrazione degli alunni stranieri;
g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti - presso gli Irrsae, il Cede e la Bdp, previo accertamento da parte dei Provveditori agli Studi della disponibilità di posti presso i citati Irrsae, Cede e Bdp d'intesa con gli stessi enti.

2. Sull'insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i direttori dei Servizi generali e amministrativi trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari.

Art. 17 - Utilizzazione del personale Ata in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento
1. Il personale Ata di cui all'art. 14, comma 1 lettera d) del presente Contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, con precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. In sede di contrattazione decentrata provinciale saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.

Art. 18 - Assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi
In sede di contrattazione decentrata provinciale sulle utilizzazioni saranno definiti i criteri generali in base ai quali, in sede di contrattazione integrativa di scuola sarà assegnato il personale Ata alle singole sedi associate, succursali, plessi e corsi serali. A tal fine la contrattazione decentrata provinciale terrà anche conto dei seguenti principi:

a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente a.s. 1999/2000;
c) disponibilità del personale stesso a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento per l'a.s. 2000/2001.

Art. 19 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata provinciale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine:

a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva;
c) tutto il personale trasferito da altra provincia per compensazione.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell'autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale Ata coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art. 23 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 22. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5. Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata provinciale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente Accordo.

Art. 20 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
1. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente Contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:

a) personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull'organico provinciale;
b) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico a partire dal 1° settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
c) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti.

2. I beneficiari delle precedenze di cui all'art. 22 punti I, III, IV lettera g) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2000/2001.

Art. 21 - Assegnazioni provvisorie
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente.

2. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale Ata che dopo il rientro dall'estero è stato restituito alla precedente provincia di assegnazione.
3. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenze.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo domanda.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall'art. 11 del C.C.I.N. del 27/1/2000.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
9. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 22 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 23 del presente C.C.N. D., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste C.C.I.N. del 27/1/2000:

I - HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) personale Ata non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 120);
b) personale Ata emodializzato (art. 61 della legge n. 270/1982);

II - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

c) personale Ata che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell'Ata trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2000/2001 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente Contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;

III - PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

d) personale Ata portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) personale Ata che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) personale Ata appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV - ASSISTENZA

g) personale Ata destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/1992:

- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..);

h) Personale Ata:

- parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità;
- che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 punti a), b) e d) del C.C.I.N. del 27/1/2000, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 53 dell'8/3/2000. La condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 127 del 15/5/1997, modificata ed integrata dalla legge n. 191/1998, nonché dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998;

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;

V - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

j) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

Art. 23 - Sequenza operativa
1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell'istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell'anno scolastico 1999/2000 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

a) utilizzazione in altra area professionale, nell'ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
b) utilizzazione a domanda o d'ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
c) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d'ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanze dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
d) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo professionale;
e) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d'ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
f) assegnazioni provvisorie provinciali;
g) utilizzazione secondo criteri di modalità definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/2000;
h) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;

Art. 24 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale
1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della Scuola dell'autonomia, nel confermare, ciò che è stato stabilito dall'art. 19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del 7/7/1999, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi dell'art. 47 del C.C.I.N. del 31/8/1999. L'attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 57 del C.C.I.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27/1/2000 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 25 - Reclami
1. Qualora a livello provinciale insorgano delle controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N. L. del 26/5/1999.
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. I termini e le modalità di presentazione saranno definiti in sede di contrattazione provinciale.

Allegati


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