Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2000, il giorno 11 il mese di luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente Contratto
il presente Contratto sostituisce il C.C.D.N. siglato in data 29/5/1998 e il Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente e educativo siglato in data 21/6/1999.
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza
del Contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato si
applica al personale della scuola docente, educativo ed Ata con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44
della legge n. 270/1982.
2. Il presente Contratto - nello stabilire i criteri
generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria del personale docente, educativo ed Ata per l'anno scolastico
2000/2001 secondo le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali
del comparto scuola e specificatamente nell'art. 55 del C.C.N. I. del 31/8/1999
- è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato
di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità
di conseguire i risultati finanziari indicati agli artt. 20 e 21 della
legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi
formativi e curriculari previsti per ciascun ordine scuola, assicurando
la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.
A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di
utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli
e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o
professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico
eventualmente spettante; in quest'ultimo caso il Provveditore agli Studi,
contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà
con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il
nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante
in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione del presente Contratto, che si intende avvenuta al momento
della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità
per l'anno scolastico 2000/2001.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla
situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni
concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part
time come definito nell'art. 5 del presente Contratto, i criteri generali
ed i principi di cui al precedente comma 2 sono fissati per consentire
uniformità di adempimenti da parte dei Provveditorati agli Studi
in occasione della contrattazione decentrata provinciale relativa alle
utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.TA di cui alle citate
disposizioni contrattuali.
5. La contrattazione decentrata provinciale definirà
a sua volta criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità.
Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., sarà predisposto dal Provveditore agli
Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse
tipologie di posti, in funzione del migliore impiego del personale stesso,
secondo i principi stabiliti dal C.C.N. L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni
è formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate
al C.C.I.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto
in data 27 gennaio 2000; in considerazione del fatto che nel predetto Contratto
sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a domanda e d'ufficio,
tali tabelle vengono riportate unite al presente Contratto solo per i punteggi
e le disposizioni in nota relative ai trasferimenti d'ufficio. La valutazione
dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è stabilita dal
presente Contratto (allegati 1, 2, 4 e 5).
7. Al fine di assicurare omogeneità degli
adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione
verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
Art. 2 - Personale della scuola avente titolo
alla proroga del trasferimento annuale
1. Sono disposte, ai sensi del art. 7 del C.C.I.N
del 27/1/2000, le proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati
per l'anno scolastico 1999/2000.
2. Il personale che non intende avvalersi della
proroga d'ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda
di rinuncia entro gli stessi termini fissati con apposita comunicazione
in base al precedente art. 1 comma 7.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto
alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto
il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità
di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto
il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In
caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base
alla maggiore età anagrafica.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza
ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale,
per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente
la documentazione richiesta dall'art. 11 del C.C.I.N. del 27/1/2000, attestante
la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
Art. 3 - Dimensionamenti tardivi
1. Come previsto nell'art. 8 comma 2 del C.C.I.N.
del 27/1/2000, i piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania,
Molise, Puglia, Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/2/2000),
sono acquisiti al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità
di diritto e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità
dell'organico di diritto del personale docente e Ata per l'anno scolastico
2001/2002.Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette
regioni l'autonomia scolastica si rende necessario regolare, in sede di
organico di fatto dell'anno scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani
di dimensionamento tardivi, procedendo secondo quanto previsto dal successivo
comma 2.
2. L'attuazione dei piani provinciali di dimensionamento
della rete scolastica, successiva al 10/2/2000 - ferma restando la dotazione
organica nell'ambito del singolo dimensionamento del personale docente
e Ata così come determinata per le operazioni di mobilità
relative all'anno scolastico 2000/2001- comporta la necessità di
determinare il numero dei posti da assicurare ai singoli plessi, istituti
principali e succursali, per garantire il funzionamento degli stessi, coinvolti
nel singolo dimensionamento. Tale operazione è preliminare alla
definizione del quadro complessivo delle disponibilità per le utilizzazioni
del personale ed è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.
Il personale docente e Ata, (ad eccezione dei responsabili amministrativi
per i quali si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art.
54 del C.C.I.N. del 27/1/2000) titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte
nel dimensionamento tardivo, ha titolo ad esprimere un'opzione per essere
assegnato nei rispettivi posti del plesso, istituto principale e succursale
entro il limite numerico degli stessi. Tale opzione è esercitata
con precedenza da parte del personale già assegnato per l'anno scolastico
1999/2000 nello stesso plesso, istituto principale e succursale. Gli eventuali
soprannumerari che si determineranno nelle singole istituzioni dimensionate
a causa della mancata opzione volontaria, parteciperanno, invece, alle
operazioni di utilizzazione relativa all'anno scolastico 2000/2001.
Art. 4 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione
per l'a.s.2000/2001 sono:
a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
b) i docenti in soprannumero che hanno optato -
ai sensi dell'art. 18 comma 5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - per il mantenimento
della titolarità per un anno;
c) i docenti trasferiti quali soprannumerari nello
stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano
di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità,
o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto
in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione
di precedente titolarità;
d) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art.
5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 che hanno avuto una sede di titolarità
non compresa tra quelle espresse a domanda;
e) i docenti che nell'anno scolastico precedente
sono stati utilizzati su progetti di aree a rischio, qualora detti progetti
vengano confermati secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 11 del C.C.N.
I. del 31/8/1999;
f) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento
risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P.;
g) i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico
1999/2000 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2000/2001
h) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno
della scuola secondaria di secondo grado;
i) i docenti immessi in ruolo senza sede;
j) i docenti senza sede per altro titolo (riammessi
in servizio, ecc.);
k) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997,
cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio
con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile
il posto di precedente titolarità;
l) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi
di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli,
posti o classi di concorso per cui hanno titolo, nella provincia nei limiti
dell'esubero;
m) i docenti elementari titolari su posto comune
in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati
solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine scuola;
n) i docenti di scuola elementare titolari su posto
comune in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera,
nel caso in cui nel circolo non sia disponibile un posto di lingua straniera;
o) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando
corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento
del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
p) i docenti della scuola secondaria di primo grado
di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/1982.
2. I docenti di cui alla lettera b) del precedente
comma mantengono la titolarità per un anno nella sede dove sono
perdenti posto con utilizzazione anche in altro insegnamento coerente con
il titolo di studio posseduto, su assenso dell'interessato; vengono, altresì,
utilizzati a domanda in ambito provinciale, anche in altro insegnamento
per il quale possiedono l'abilitazione, e, ove non sia possibile, d'ufficio
in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale.
3. In conformità alle finalità indicate
dall'art. 1 comma 2 del presente Contratto, che rendono necessaria la realizzazione
dell'anagrafe professionale provinciale del personale docente ed educativo
in tempi ravvicinati, i dirigenti scolastici invitano il personale interessato
a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti, a partire
dal personale titolare di classi di concorso, di posti e di ruoli che sono
in esubero nella provincia.
4. I docenti che, pur non essendo soprannumerari,
appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono
utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso
o posti per la quale siano in possesso dell'abilitazione corrispondente.
5. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P.
e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene
utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente
ordine:
a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda
per i quali si possiede l'abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione;
c) insegnamenti appartenenti a classi di concorso
comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità
(D.M. n. 354 del 10/8/1998 integrato dal D.M. n. 448 del 10/11/1998);
d) insegnamenti a cui può accedere sulla
base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
6. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno
scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite
operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente
ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella
provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia
richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento,
prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine
su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del
titolo di abilitazione corrispondente.
7. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento
ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino
nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio
di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola
medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità,
per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente,
per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8. Per i docenti appartenenti a classi di concorso
in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento
su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati
dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché
per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione
professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni
a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito
dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno
assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
9. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di
un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso
ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella
A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei
commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità
per le quali hanno titolo nei limiti della permanenza di situazione di
esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza.
Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà
attribuito il maggior trattamento economico spettante.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in
provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali
di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento
di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere
confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il
trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione
di soprannumero nella provincia di titolarità.
11. Dopo la copertura di tutti i posti comunque
disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito
di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere
previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento
d'esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione
di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione
di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi.
Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno
essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a) per lo svolgimento di attività didattiche
tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione
di nuovi ordinamenti e strutture;
b) per gli adempimenti relativi al miglioramento
della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/1994
n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità
e della professionalità degli interessati;
c) per la realizzazione di progetti qualificanti
dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
12. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di
cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 124/1999, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella
C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde
dall'esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione
nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Subordinatamente
alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 9 e 10, gli stessi, a
domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella
C se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono
essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico
titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere
a), b) e c) del precedente comma 10.
13. I docenti impegnati nelle attività di
progetto finalizzate a sostenere ed ampliare la scolarizzazione e la formazione
degli alunni delle scuole situate nelle zone a rischio - in base all'art.
2 comma 4 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - in caso di contrazione d'organico
nella scuola ubicata nell'area a rischio, non vengono individuati come
soprannumerari, a meno che la contrazione d'organico non sia tale da rendere
strettamente necessario il loro coinvolgimento. In tal caso vengono utilizzati
con precedenza assoluta nella scuola in cui venga proseguito il progetto.
14) I docenti di esercitazioni didattiche presso
gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla
lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine
di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione
all'insegnamento, dopo l'espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti
tale ordine di scuola.
Art. 5 - Contrattazione decentrata provinciale:
criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Con riguardo al personale docente, gli accordi
stipulati a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di
definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità -
ivi inclusi i posti costituiti nei corsi sperimentali attivati presso
gli istituti annessi agli educandati dello Stato - su cui effettuare le
operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive
scaturite dalle situazioni socioeconomiche culturali e di disagio presenti
nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro, oltre ai posti d'insegnamento
eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi
anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138,
i piani di attuazione delle attività relative alle figure professionali
(previste dall'art. 5 della legge n. 426/1988 e dalla legge n. 104/1992),
i piani per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione didattica e della
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, i piani per
la realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi educativi, compresa la promozione degli interventi
di educazione permanente con riferimento all'istituzione dei centri territoriali,
nonché di supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione
educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle
specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica
di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso
ordine o tipo, nonché tutti i posti comunque disponibili per un
anno. In relazione ai corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere,
il progetto dell'istituto può prevedere l'esigenza di dare continuità
all'intervento didattico educativo e formativo anche nei periodi di non
ricovero ospedaliero degli studenti che seguono cicli di cura in ospedale
e/o a domicilio. In questa funzione saranno prioritariamente impegnati
i docenti in servizio nei corsi delle strutture ospedaliere. Tali prestazioni
professionali - che possono essere attuate, sulla base della disponibilità
dei docenti, anche da parte delle scuole ove è iscritto lo studente
in terapia - costituiscono ulteriori disponibilità da assegnare
al personale destinatario delle utilizzazioni.
2. La contrattazione decentrata provinciale stabilirà
i criteri per dar luogo nel numero strettamente necessario, alla prosecuzione
dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio della
dispersione scolastica - garantendo prioritariamente la continuità
di quelli già operanti su reti di scuole coordinate all'interno
dei piani integrati di area nell'ambito dei piani provinciali per la promozione
del successo formativo - e con un particolare riguardo alle dinamiche relative
al elevamento dell'obbligo scolastico. I progetti potranno essere eventualmente
ridefiniti secondo un'organizzazione in rete di più istituzioni
scolastiche anche di diverso ordine e grado. Considerata la priorità
di tali progetti, le eventuali ulteriori disponibilità che si rendessero
necessarie per la prosecuzione dei progetti medesimi, dovranno essere rigorosamente
coerenti con le esigenze rappresentate nei piani dell'offerta formativa.
3. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali,
va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari
previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità
didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione
delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e
disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti
da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di
utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino
un maggior onere finanziario.
4. La contrattazione decentrata provinciale, laddove
la situazione dell'esubero lo consenta, stabilirà, nel rispetto
dei principi generali del presente C.C.D.N. , i criteri per istituire,
nel piano delle disponibilità, posti finalizzati a garantire, secondo
le indicazioni previste nei Piani delle Offerte Formative delle scuole:
- la continuità delle iniziative progettuali
e delle attività già in atto;
- la promozione della istituzione di posti di operatore
tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma
di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della
professionalità dei docenti, e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;
- la promozione dell'utilizzo dei docenti di educazione
tecnica e fisica, nell'ambito di innovazioni strutturali e organizzativo-didattiche
relative ai corsi di istruzione e formazione per l'età adulta.
5. Con la piena attuazione dell'organico funzionale di circolo, tutte le esigenze previste trovano piena rispondenza nell'organico di diritto, pertanto non si procede all'adeguamento dello stesso per situazioni di fatto sopravvenute al fine di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente ed unitaria le attività educative. Nella scuola dell'infanzia eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dalla esigenza di attivazione di nuove sezioni. Nella scuola elementare eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall'applicazione della legge n. 440/1997 o da altre specifiche esigenze. Negli istituti d'istruzione secondaria il Provveditore agli Studi dopo aver adeguato l'organico di diritto alla situazione di fatto determina le disponibilità su cui disporre le utilizzazioni, fornendo la prevista informazione alle organizzazioni sindacali. Il Provveditore, nel definire tale situazione, tiene conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della legge n. 440/1997 per i progetti organizzativi deliberati dai collegi dei docenti nei limiti dei posti e delle conseguenti esigenze di personale per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:
- realizzazione di programmi di prevenzione e recupero
della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze
minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e
socioculturali locali;
- diffusione dei processi di innovazione didattica
e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con
particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione
secondaria;
- supporto psicopedagogico per la progettazione
educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico
e professionale;
- istituzione di ulteriori classi in relazione alla
presenza di alunni in situazione di handicap;
- coordinamento organizzativo-didattico di scuole
aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine
o tipo.
6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione
e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto dal Provveditore
agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle
diverse tipologie di posti - ivi inclusi, ad esempio, i posti nelle scuole
annesse ad educandati ed ai convitti, nei Licei Europei nonché quelli
su cui sono titolari i docenti distaccati negli Uffici di Gabinetto dei
Ministri e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - in
funzione del miglior impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti
dal presente Contratto.
7. Per l'Educazione fisica e sportiva figureranno
anche le attività connesse ai giochi della gioventù e di
avviamento alla pratica sportiva (sia generalizzata che selettiva), ivi
compresa la consulenza presso i circoli didattici, la collaborazione presso
gli Uffici periferici con il coordinatore di educazione fisica nonché
i progetti sperimentali di educazione pre-sportiva, di cui alla C.M. n.
67 del 9/2/1996, recepita nel protocollo d'intesa del 12/3/1997 tra il
Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N. I., nonché le iniziative
previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 156 del 9/4/1999 e la realizzazione
di progetti di attività motorie, fisiche e sportive.
8. Per gli insegnamenti di arte applicata degli
istituti d'arte potranno essere costituiti, su base provinciale, ai fini
delle utilizzazioni a domanda e d'ufficio, posti orari esterni in presenza
di spezzoni orari residui, sia dei corsi ordinari sia dei corsi sperimentali,
non utilizzati per la formazione di posti in organico di diritto.
9. Tra le disponibilità da assegnare al personale
destinatario delle utilizzazioni sono ricomprese anche le ore comunque
residuate nelle diverse istituzioni scolastiche incluse quelle derivanti
dalla concessione, ai docenti che ne abbiano fatto richiesta, del rapporto
di lavoro a tempo parziale. Altre disponibilità, costituite da frazioni
di cattedre relative a classi di concorso diverse da quella di titolarità,
possono essere considerate per l'utilizzazione dei docenti provvisti dei
titoli idonei.
10. La contrattazione decentrata a livello provinciale
potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità
di utilizzazione, oltre quelle previste dal successivo art. 8, in relazione
alle specifiche situazioni locali.
Art. 6 - Assegnazione dei posti dell'organico
funzionale di circolo
1. Il dirigente scolastico dei circoli didattici,
in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed
in conformità al piano annuale delle attività deliberato
dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna
ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto
della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla
stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio
docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione
ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può
essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà
valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione
agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto
delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione
ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta
degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti
già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte
per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni
avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza
l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata
in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni
allegata al presente Contratto.
2. La sostituzione dei docenti di scuola elementare
assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene nelle ore di contemporaneità
non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti,
nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento
programmato per ciascun insegnante; eventuali adattamenti e modificazioni
dell'orario suddetto sono, peraltro, possibili nei limiti previsti dalla
contrattazione di cui al comma successivo.
3. Sulle operazioni dei commi precedenti sono attuate
le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N. L..
Art. 7 - Organico funzionale nella scuola secondaria
1. Negli istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado che attuano l'organico funzionale viene sperimentato
un nuovo modello organizzativo basato sulla definizione di un organico
d'istituto di norma non modificabile per situazioni di fatto sopravvenute,
in grado di garantire alle scuole la possibilità di programmare
in maniera coerente e unitaria le attività ed opportunità
connesse al piano dell'offerta formativa. Pertanto le risorse assegnate
gli istituti interessati in sede di definizione dell'organico funzionale
costituiscono una dotazione che consente, una gestione flessibile nell'organizzazione
dell'offerta formativa. Tuttavia il D.M. n. 105 del 3/4/2000, con il quale
si sono date disposizioni per l'attuazione della sperimentazione di cui
trattasi, ha previsto specifiche fattispecie per le quali occorre operare
in sede di operazioni di utilizzazione; d'altro canto sono individuabili
alcune esigenze particolari alle quali l'organico funzionale assegnato
non è in grado di corrispondere ed alle quali, pertanto, dovrà
provvedersi nella medesima sede. In particolare le operazioni di utilizzazione
per gli istituti coinvolti nella sperimentazione dell'organico funzionale
possono riguardare:
- la copertura dei posti conseguenti all'autorizzazione
di classi bilingue, nel caso in cui le esigenze di insegnamento della lingua
minoritaria non siano assicurate dalle risorse assegnate per l'attuazione
del piano dell'offerta formativa;
- la copertura, nel limite del 5% del monte ore
totale assegnato alla scuola, degli spezzoni d'insegnamento rimasti disponibili
dopo l'attribuzione delle risorse alle classi di concorso in coerenza con
il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti (art.
7 D.M. n. 105/2000);
- la copertura dei posti o degli spezzoni resi disponibili
in seguito ad esonero e/o semiesonero del collaboratore vicario e per la
presenza nell'istituzione scolastica di personale titolare a tempo parziale
(artt. 5 e 6 del D.M. n. 105/2000);
- la copertura delle esigenze di sostegno per gli
alunni portatori di handicap.
Ovviamente l'utilizzazione dovrà riguardare
l'assegnazione dei posti non coperti da docenti titolari. Anche gli istituti
coinvolti nella sperimentazione dell'organico funzionale possono presentare
ulteriori progetti per l'utilizzazione del personale in esubero in ambito
provinciale.
2. Al fine di consentire una gestione del personale
più razionale ed efficace ed una maggiore coerenza nella programmazione
complessiva delle attività dell'istituto, elemento fondamentale
per migliorare lo sviluppo dei processi di apprendimento, i dirigenti scolastici
delle istituzioni d'istruzione secondaria che attuano la sperimentazione
dell'organico funzionale possono, nell'ambito delle risorse professionali
attribuite, affidare gli eventuali spezzoni di ore rimasti disponibili
a docenti a tempo indeterminato in possesso di specifica abilitazione (comprese
quelle derivanti dall'inserimento nel medesimo ambito disciplinare delle
classi di concorso), che abbiano espresso il loro consenso, anche se titolari
su classe di concorso diversa da quella prevista per lo spezzone medesimo.
L'attribuzione di tali spezzoni orari, il cui conferimento non può
comportare il superamento dei limiti di orario di servizio previsto dal
C.C.N.L. del comparto, precede, ovviamente, le operazioni di utilizzazione
e di nomina dei supplenti annuali da parte degli Uffici scolastici provinciali.
Analogamente il dirigente scolastico può attribuire, con il consenso
degli interessati e a completamento dell'orario di servizio, eventuali
spezzoni rimasti disponibili presso le varie articolazioni di cui si compone
l'istituto ovvero nei corsi di educazione degli adulti. Tale attribuzione
ovviamente non può determinare la modifica della titolarità
del personale interessato, che rimane quella relativa al codice scuola
al quale è stata imputata la risorsa.
3. Sulle operazioni dei commi precedenti sono attuate
le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N. L.
Art. 8 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base
delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi
alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti
obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 12 e
nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 11. In assenza dell'espressione
delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni sono previste tre
distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti
tipologie di personale:
a) docenti in soprannumero su organico-sede;
b) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche
Provinciali;
c) docenti che, successivamente alle operazioni
di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione
Organica Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle
di valutazione dei titoli allegati al presente Contratto.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati
non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
4. Nelle operazioni in altro ruolo del personale
appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le
proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che
hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne
ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio.
Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli
con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
5. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti
saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte
di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli
insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità
didattica.
6. I docenti assegnati comunque alle predette attività
non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre
e posti che vengano a rendersi disponibili.
7. Al fine di raggiungere l'obbiettivo della più
ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse
del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate
- si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa
a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle
esigenze delle singole scuole, tenendo anche conto di eventuali iniziative
di sperimentazione dell'autonomia scolastica di cui alla C.M. n. 766/1997,
nonché della copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque
mesi.
Art. 9 - Criteri di individuazione di situazioni
di soprannumero
1. L'individuazione del personale soprannumerario
si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione
allegate al presente Contratto. In caso di concorrenza tra più insegnanti
in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione
dell'insegnante in soprannumero - ove necessaria - è prevista nell'ordine
seguente:
1) docenti titolari nella scuola entrati a far parte
dell'organico a partire dal 1 settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
2) docenti titolari entrati a far parte dell'organico
della scuola negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all'art. 11 punti I, III, IV lettera g) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2000/2001.
Art. 10 - Assegnazioni provvisorie personale docente
1. L'assegnazione provvisoria può essere
richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i
trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si è
in possesso di abilitazione, anche diversa da quella di titolarità,
per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate
da certificazione sanitaria.
2. Ai sensi dell'art. 475 del D.L.vo n. 297/1994
non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di
personale di prima nomina.
3. In base a quanto disposto nell'ultimo periodo
dell'art. 2 comma 2 del C.C.I.N. del 27/1/2000, partecipa all'assegnazione
provvisoria in altra provincia il personale docente nominato nel precedente
anno scolastico - ex lege n. 124/1999 - per i soli motivi indicati nel
precedente comma 1.
4. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche
in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1,
il personale docente che dopo il rientro dall'estero è stato restituito
alla precedente provincia di assegnazione.
5. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato
a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
6. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono
essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella
di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore
a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il docente che aspiri
all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà
indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo
domanda.
7. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, a quanto stabilito dall'art. 11 del C.C.I.N. del
27/1/2000.
8. Non sono consentite assegnazioni provvisorie
nell'ambito del comune di titolarità.
9. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono
essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per
l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.
10. In sede di contrattazione provinciale decentrata
sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra
province diverse.
11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie
è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 12.
Art. 11 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo,
raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite
secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa
di cui all'art. 12 del presente C.C.N. D., in sostanziale coerenza con
le disposizioni in materia, previste C.C.I.N. del 27/1/2000:
I - HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) personale docente non vedente (art. 3 della legge
28 marzo 1991 n. 120);
b) personale docente emodializzato (art. 61 della
legge n. 270/1982);
II - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
c) personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;
III - PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d) personale docente portatore di handicap di cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo
n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) personale docente che ha bisogno per gravi motivi
di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia);
detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse
nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa
al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) personale docente appartenente alle categorie
previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art.
601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato
il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza
il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso;
IV - ASSISTENZA
g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/1992:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore
di handicap in situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza
al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si
indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o
handicappati, ecc..);
h) personale docente:
- parente o affine entro il terzo grado e affidatario
di persona handicappata in situazione di gravità;
- che assista con continuità ed in via esclusiva
un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A
tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni
di cui all'art. 11 punti a), b) e d) del C.C.I.N. del 27/1/2000, con esclusione
del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal
disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 53 dell'8/3/2000. La
condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi della legge n. 127 del 15/5/1997, modificata ed integrata
dalla legge n. 191/1998, nonché dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998;
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;
V - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
j) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
Art. 12 - Sequenza operativa
1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili
per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte
le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare
per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate
privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Conseguentemente le operazioni finalizzate alla
copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione,
precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno
mediante utilizzazione a d'ufficio dei docenti non forniti del prescritto
titolo e titolari su posto comune saranno disposte dopo aver accantonato
un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati
aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione
delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o nelle
scuole coinvolte nei singoli progetti, potranno essere utilizzati, prioritariamente
rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti
titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne
facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche
per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi
nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste
dalla legge n. 426/1988 e dalla legge m. 104/1992.
5. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno
mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari di scuola elementare
su posto comune non perdenti posto forniti del prescritto titolo
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente
ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo determinato
ed indeterminato per l'anno scolastico in corso.
6. Le operazioni di mobilità verranno disposte
secondo la sequenza operativa di seguito indicata e più dettagliatamente
nell'allegato 2:
a) proroghe dei trasferimenti annuali effettuati
per l'anno scolastico 1999/2000;
b) conferme delle utilizzazioni disposte nell'anno
scolastico precedente su progetti di aree a rischio;
c) conferma, utilizzazione ed assegnazione provvisoria
provinciali su posti di sostegno;
d) conferma, utilizzazione ed assegnazione
provvisoria provinciali su posti di tipo comune;
e) assegnazione di sede del personale neo-immesso
in ruolo o senza sede per altro titolo;
f) utilizzazione ed assegnazione provvisoria da
altra provincia su posti di sostegno;
g) utilizzazione ed assegnazione provvisoria da
altra provincia su posti di tipo comune.
Art. 13 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione
provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero
provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro
ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati
siano in possesso del prescritto titolo. Per l'individuazione del personale
soprannumerario dovranno essere previste distinte graduatorie secondo il
ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori - ruolo delle istitutrici).
2. Qualora presso istituzioni educative maschili
esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti
di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile,
dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni
di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte
nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo
quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile)
e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità.
Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo
presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della legge
n. 270/1982.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario
nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio
il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità,
può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità
con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
Art. 14 - Personale Ata destinatario delle utilizzazioni
1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione
per l'a.s.2000/2001 sono:
a) il personale Ata in soprannumero sull'organico
di titolarità;
b) il personale Ata in soprannumero che ha optato
- ai sensi dell'art. 50, comma 6 del C.C.I.N. del 27/1/2000 - per il mantenimento
della titolarità per un anno;
c) il personale Ata trasferito quale soprannumerario
nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda
di essere utilizzato nell'istituzione scolastica di precedente titolarità,
o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbia richiesto
in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione
di precedente titolarità;
d) il personale Ata, in servizio nell'a.s. 1999/2000
in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che ,a seguito del dimensionamento,
vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità
dove il personale in argomento - ai sensi dell'art. 55, comma 16, punto
A del C.C.N.I. del 27/1/2000 (concernente la mobilità del personale
della scuola per l'a.s. 2000/2001) - è riassegnato d'ufficio per
l'a.s. 2000/2001;
e) il personale Ata restituito ai ruoli metropolitani
ai sensi dell'art. 5 del C.C.I.N. del 27/1/2000 che ha avuto una sede di
titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
f) il personale Ata che nell'anno scolastico precedente
è stato utilizzato su progetti di aree a rischio, qualora detti
progetti vengano confermati secondo quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.
I. del 31/8/1999;
g) il personale Ata immesso in ruolo ancora senza
sede definitiva;
h) il personale Ata restituito ai ruoli di provenienza
a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 10 del C.C.N. L. del
26/5/1999;
i) il personale Ata senza sede per altro titolo
(riammessi in servizio, ecc.);
j) il personale Ata che, ai sensi del D.I. n. 331
del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento
in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile
il posto di precedente titolarità;
k) il personale Ata in esubero che abbia superato
o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
l) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli
insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.
21 della legge n. 463/1978, che non abbiano presentato domanda di partecipazione
ai corsi per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che
pur avendola presentata non abbiano frequentato in tutto od in parte i
corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano titolo a partecipare
alla sessione suppletiva prevista dall'art. 4, comma 6 del D.M. 27/12/1999.
Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
m) i responsabili amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli enti locali che si aggiungano
al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola nel
corrente a.s. 1999/2000. Tale personale è da considerarsi soprannumerario
a tutti gli effetti;
n) il personale Ata proveniente da altra provincia
in cui ci sia situazione di esubero.
2. In conformità alle finalità indicate
dall'art. 1 comma 2 del presente Contratto, il personale in soprannumero
nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d'ufficio in profilo o
aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell'ambito della stessa
qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale
posseduto richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale
scopo i dirigenti scolastici invitano il personale interessato a dichiarare
i titoli di studio e/o professionali posseduti.
3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare
nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di
altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso
il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento
alle aree professionali - sarà utilizzato anche d'ufficio su eventuali
disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa
qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà
alle attività di riconversione professionale previste nel presente
Accordo.
4. Per il personale che abbia superato i corsi di
riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e
3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.
5. Il personale Ata di cui alla lettera b) del precedente
comma 1 mantiene la titolarità per un anno nella sede dove è
perdente posto e viene utilizzato nel profilo o area di appartenenza ovvero
viene utilizzato a domanda in profilo coerente con i requisiti posseduti
nella scuola di appartenenza e, ove non sia possibile, è utilizzato
d'ufficio in altra scuola facente parte dello stesso distretto territoriale.
Art. 15 - Criteri per la determinazione delle
disponibilità del personale Ata
1. Con riguardo al personale Ata gli accordi stipulati
a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione
del quadro complessivo di tutte le disponibilità su cui effettuare
le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive
scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti
nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata,
in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico,
accertati in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle
istituzioni scolastiche e educative con personale trasferito dagli enti
locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, e
tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a
seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa. Saranno anche
ricompresi i posti resisi attualmente disponibili: per distacco del personale
negli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e nelle Segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato nonché nell'Ente regione,
provincia e comune e dei posti su cui è titolare il personale distaccato
per mandato politico, per incarico sindacale o per comando nonché
quelli disponibili per concessione di part-time.
2. Qualora le unità di personale Ata da utilizzare
siano superiori alle disponibilità sopra individuate al comma 1
del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere
una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze
specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità
di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate
ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell'autonomia ed alla ridefinizione
dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi
deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola,
nell'ambito dei piani dell'offerta formativa, con particolare riguardo
a quelli riferiti alle aree a rischio di devianza sociale e criminalità
minorile caratterizzati da dispersione scolastica - in base all'art. 4
del C.C.N. I. del 31/8/1999 - al disagio giovanile, agli alunni portatori
di handicap e all'inserimento degli alunni stranieri;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni
scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità,
in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici
e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto
alle iniziative complementari e alle attività integrative delle
istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996
n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla
consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5 comma 1 e comma 2
lettera c) del citato D.P.R. n. 156/1999;
d) utilizzazione di personale soprannumerario nei
nuclei di supporto all'autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario presso
i distretti scolastici e i centri territoriali;
f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti
a seguito di utilizzazione di personale Ata presso gli Uffici scolastici
provinciali e regionali ai sensi dell'art. 31, comma 6/bis, del decreto
legislativo 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario -
tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti
- presso gli Irrsae, il Cede e la Bdp, previo accertamento da parte dei
Provveditori agli Studi della disponibilità di posti presso i citati
Irrsae, Cede e Bdp d'intesa con gli stessi enti.
3. I responsabili amministrativi di cui all'art.
14., comma 1, lettera l) del presente Contratto sono utilizzati in base
ai criteri individuati al successivo art. 16, comma 1 ad esclusione del
criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art. 16, concernente
le sostituzioni e le reggenze nelle istituzioni scolastiche. Sono utilizzati
inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo
nelle scuole e, in via residuale, ove la contrattazione decentrata provinciale
ne rilevi la necessità, saranno infine utilizzati a domanda su posti
eventualmente disponibili di assistente amministrativo con funzioni di
coordinatore di area o di progetto - in aggiunta alle figure previste per
ogni singola istituzione scolastica ai sensi dell'art. 50 del C.C.N. I.
del 31/8/1999 - su istituzioni scolastiche particolarmente complesse.
4. I responsabili amministrativi di cui all'art.
14, comma 1, lettera n) del presente Contratto sono utilizzati in base
ai criteri individuati al successivo art. 16, comma 1 del presente Contratto
e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili
di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale
sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione
dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all'art. 14,comma
1 lettera a) del presente Contratto.
Art. 16 - Ulteriori criteri per la determinazione
delle disponibilità riferiti al profilo di direttore dei Servizi
generali ed amministrativi
1. Qualora le unità di direttori dei Servizi
generali ed amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 15 comma 1, al
fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità
individuate all'art. 15 comma 2, la contrattazione decentrata provinciale
definirà il seguente quadro nell'ambito del quale ricomprendere
una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze
di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo
alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo
delle istituzioni scolastiche autonome:
a) utilizzazione del personale soprannumerario per
sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente
fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 51 del C.C.N. I.
del 31/8/1999 ove non sia possibile l'attribuzione dell'incarico di Vicario
e il Provveditore debba assegnare la reggenza con le modalità del
comma 3 del citato art. 51;
b) utilizzazione presso i Centri territoriali per
l'educazione degli adulti;
c) utilizzazione presso i Distretti scolastici;
d) utilizzazione presso i Nuclei di supporto all'autonomia
scolastica attivati dagli Uffici scolastici provinciali;
e) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto,
con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n.
156 e al D.P.R. 10/10/1996 n. 567. In particolare saranno considerate le
esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale
Ata soprannumerario alla consulta provinciale degli studenti di cui all'art.
5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/1999;
f) utilizzazione in centri territoriali di servizi
attivati a seguito di progetti di supporto all'attuazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l'eventuale coinvolgimento
degli enti locali. Le intese da stipularsi con gli enti locali potranno
prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più
istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche
conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero
della Pubblica Istruzione. Potrà essere prevista l'utilizzazione
del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di
scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali
e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento
della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai
progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni
portatori di handicap e quelli connessi all'inserimento e all'integrazione
degli alunni stranieri;
g) utilizzazione di personale soprannumerario -
tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti
- presso gli Irrsae, il Cede e la Bdp, previo accertamento da parte dei
Provveditori agli Studi della disponibilità di posti presso i citati
Irrsae, Cede e Bdp d'intesa con gli stessi enti.
2. Sull'insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i direttori dei Servizi generali e amministrativi trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 17 - Utilizzazione del personale Ata in servizio
in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento
1. Il personale Ata di cui all'art. 14, comma 1
lettera d) del presente Contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato
nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il
plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali
era in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, con precedenza assoluta,
e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. In sede di contrattazione decentrata provinciale
saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni
per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto
al comma 1.
Art. 18 - Assegnazione del personale Ata alle
sedi associate, alle succursali e ai plessi
In sede di contrattazione decentrata provinciale
sulle utilizzazioni saranno definiti i criteri generali in base ai quali,
in sede di contrattazione integrativa di scuola sarà assegnato il
personale Ata alle singole sedi associate, succursali, plessi e corsi serali.
A tal fine la contrattazione decentrata provinciale terrà anche
conto dei seguenti principi:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede
occupata nel corrente a.s. 1999/2000;
c) disponibilità del personale stesso a svolgere
le funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento per l'a.s.
2000/2001.
Art. 19 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione
decentrata provinciale dovrà prevedere che vengano compilate distinte
graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo
le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo
al seguente ordine:
a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato
e sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato
in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva;
c) tutto il personale trasferito da altra provincia
per compensazione.
2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali
va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell'autonomia
si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità
e l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità
espresse dal personale Ata coinvolto. Qualora il numero del personale da
utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione
devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore
onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto
delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi
alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti
obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.
23 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 22. In assenza dell'espressione
delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati,
non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori
successive disponibilità.
5. Le modalità di utilizzazione sono stabiliti
mediante contrattazione decentrata provinciale. Tale contrattazione potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione
in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi
e criteri generali definiti dal presente Accordo.
Art. 20 - Criteri di individuazione di situazioni
di soprannumero
1. L'individuazione del personale soprannumerario
si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione
allegate al presente Contratto. In caso di concorrenza tra il personale
in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione
del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:
a) personale privo della sede di titolarità,
perdente posto sull'organico provinciale;
b) personale titolare nella scuola entrato a far
parte dell'organico a partire dal 1° settembre dell'anno in cui si
procede all'utilizzazione;
c) personale titolare nella scuola entrato a far
parte dell'organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all'art. 22 punti I, III, IV lettera g) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2000/2001.
Art. 21 - Assegnazioni provvisorie
1. L'assegnazione provvisoria può essere
richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per
i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia
per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani
o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente.
2. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche
in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1,
il personale Ata che dopo il rientro dall'estero è stato restituito
alla precedente provincia di assegnazione.
3. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione
provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenze.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato
a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono
essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella
di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore
a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il docente che aspiri
all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà
indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo
domanda.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, a quanto stabilito dall'art. 11 del C.C.I.N. del
27/1/2000.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie
nell'ambito del comune di titolarità.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono
essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero
anno scolastico.
9. In sede di contrattazione provinciale decentrata
sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province
diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie
è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 22 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo,
raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite
secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa
di cui all'art. 23 del presente C.C.N. D., in sostanziale coerenza con
le disposizioni in materia, previste C.C.I.N. del 27/1/2000:
I - HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) personale Ata non vedente (art. 3 della legge
28 marzo 1991 n. 120);
b) personale Ata emodializzato (art. 61 della legge
n. 270/1982);
II - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
c) personale Ata che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell'Ata trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2000/2001 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente Contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;
III - PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d) personale Ata portatore di handicap di cui all'art.
21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) personale Ata che ha bisogno per gravi motivi
di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia);
detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse
nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa
al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) personale Ata appartenente alle categorie previste
dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art.
601 del D. L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato
il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza
il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso;
IV - ASSISTENZA
g) personale Ata destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/1992:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore
di handicap in situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza
al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si
indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o
handicappati, ecc..);
h) Personale Ata:
- parente o affine entro il terzo grado e affidatario
di persona handicappata in situazione di gravità;
- che assista con continuità ed in via esclusiva
un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A
tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni
di cui all'art. 11 punti a), b) e d) del C.C.I.N. del 27/1/2000, con esclusione
del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal
disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 53 dell'8/3/2000. La
condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi della legge n. 127 del 15/5/1997, modificata ed integrata
dalla legge n. 191/1998, nonché dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998;
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;
V - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
j) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.
Art. 23 - Sequenza operativa
1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili
per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte
le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare
per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato
privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e
la qualificazione dell'istituzione scolastica, le proroghe del personale
già utilizzato nell'anno scolastico 1999/2000 sono disposte prioritariamente,
rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna
delle seguenti fasi:
a) utilizzazione in altra area professionale, nell'ambito
dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria
area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti
o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione
ad attività di riconversione professionale;
b) utilizzazione a domanda o d'ufficio in altra
istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale
in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti
tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli
di studio e/o professionali posseduti;
c) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero
nella scuola di titolarità, a domanda o d'ufficio, in altra istituzione
scolastica e area professionale, in mancanze dei titoli prescritti con
la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
d) utilizzazione, secondo criteri e modalità
definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, di personale
tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo
professionale;
e) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e
d'ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
f) assegnazioni provvisorie provinciali;
g) utilizzazione secondo criteri di modalità
definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, dei responsabili
amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già
degli enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma
degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/2000;
h) assegnazioni provvisorie del personale proveniente
da fuori provincia;
Art. 24 - Attività di formazione finalizzata
alla riconversione professionale
1. Al fine di migliorare la qualità del servizio
scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione
della Scuola dell'autonomia, nel confermare, ciò che è stato
stabilito dall'art. 19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle
assegnazioni provvisorie del 7/7/1999, in sede di contrattazione decentrata
a livello provinciale dovrà essere definito o integrato il piano
degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale
che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza
o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso
al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione
è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata
alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione
dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte
ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito
della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi dell'art.
47 del C.C.I.N. del 31/8/1999. L'attività di riconversione sarà
svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale
il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa
da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
3. L'attestato relativo alla frequenza del corso
di formazione è valido ai fini della mobilità professionale
- ai sensi dell'art. 57 del C.C.I.N. concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto il 27/1/2000 - a condizione che i frequentanti
al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica
finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria
per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate
sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo in materia di formazione
e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione
decentrata provinciale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare,
a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale
che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità
delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti
a profili o aree professionali con esubero nella provincia.
Art. 25 - Reclami
1. Qualora a livello provinciale insorgano delle
controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti
si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare
le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N. L. del 26/5/1999.
2. Resta ferma la possibilità di presentazione
di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i
provvedimenti adottati nei loro confronti. I termini e le modalità
di presentazione saranno definiti in sede di contrattazione provinciale.
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