Circolare ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007, prot. n. 177/DIP/U04

Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2007/2008 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale
 
 Si trasmette l’unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2007/2008, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Eventuali variazioni che, su segnalazione del citato Dicastero, dovessero essere apportate al testo del predetto schema di provvedimento saranno tempestivamente comunicate alle SS.LL. per i conseguenti adeguamenti e modifiche.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferiti alla scuola dell’infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure che caratterizzano l’adempimento in questione e dell’importanza che essa assume per il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico.

In conformità di quanto stabilito dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere, nel rispetto delle disposizioni richiamate nel suddetto schema di decreto interministeriale, previa informativa alla OO.SS., alla ripartizione, tra le rispettive province, sulla base delle tipologie, degli assetti e delle articolazioni delle scuole e della consistenza delle relative platee scolastiche.

Come è noto la regolare definizione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente assume fondamentale importanza ai fini dell’ordinato e regolare avvio dell’anno scolastico, in quanto adempimento propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e nomine.

Questo Ministero ha proceduto alla quantificazione e alla ripartizione a livello regionale delle dotazioni organiche tenendo come base di riferimento: 

– il numero degli alunni frequentanti nell’anno in corso; 

– l’entità previsionale della popolazione scolastica relativa all’anno 2007/2008;

– l’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni; 

– le situazioni e le variabili di cui è menzione nell’art. 1, comma 1, del suddetto schema di decreto interministeriale; 

– l’anagrafe degli alunni, attivata dal Sistema informativo di questo Ministero.

Ai fini della determinazione delle consistenze di organico dei vari gradi di istruzione, con riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, sono stati anche applicati indicatori e correttivi che hanno consentito di mitigare e rendere più flessibile il criterio riferito alla consistenza della popolazione scolastica.

Le dotazioni organiche regionali, con le variazioni derivanti dall’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 605 lett. A) della legge 296/2006, sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Al fine poi di una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili l’art. 1, comma 605, delle legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto un incremento dello 0,4 del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi, portandolo dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe, da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.

La relazione di accompagnamento della legge  finanziaria, facendo riferimento agli alunni dell’organico di diritto dell’anno 2006/2007, ha stimato in 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l’obiettivo prefissato. Dall’esame effettuato sulla base del rapporto alunni/classe relativo al corrente anno scolastico, contestualizzato con riferimento a ciascuna provincia e ai vari ordini e gradi di scuola, l’applicazione dello 0,4 comporta invece una riduzione di 14.179 posti. Tale riduzione consente di raggiungere l’obiettivo di portare il rapporto a 21 alunni per classe.

Peraltro la riduzione di 14.179 posti è stata stimata con riferimento ad una invarianza del numero degli alunni, senza tener conto cioè delle eventuali variazioni degli stessi che potevano determinarsi nell’anno successivo. Sta di fatto però, che sia la previsione della consistenza numerica degli alunni effettuata annualmente mediante l’utilizzo di modelli statistici e matematici, sia le iscrizioni che stanno pervenendo, fanno registrare un incremento della popolazione scolastica stimabile in oltre 28.000 unità, con conseguente aumento del numero delle classi e dei posti di insegnamento, questi ultimi stimabili in 2.453 unità.

Sottratti i succitati posti derivanti dall’incremento del numero degli alunni dalle riduzioni stimate per innalzare dello 0,4 il rapporto alunni/classe, le effettive riduzioni da operare si rideterminano in 11.726 unità. Di queste ultime, 7.053 posti deriveranno dall’intervento di contenimento degli organici di diritto secondo le tabelle allegate allo schema di decreto interministeriale. La rimanente quota pari a 4.673 posti verrà recuperata nella situazione di fatto utilizzando al meglio le modalità di sistemazione del personale docente di ruolo, attraverso l’applicazione di taluni istituti e procedure previsti dalla normativa vigente.

La somma delle suaccennate riduzioni - 7.053 posti in organico di diritto, 4.673 posti in organico di fatto, nonché le 2.453 unità conseguenti il previsto incremento del numero degli alunni - ammonta complessivamente a 14.179 posti; riduzione che consente di raggiungere l’obiettivo dell’incremento dello 0,4 previsto dalla legge Finanziaria 2007.

Le suddette riduzioni saranno conseguite dalle SS.LL. attraverso strategie autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte delle scuole. 

Nell’ambito di tali strategie e salvo restando l’esigenza di assicurare l’obiettivo complessivo di contenimento, le SS.LL. potranno operare con flessibilità nella fase di determinazione dell’organico di diritto e in quella dell’adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto.

Precisazioni e indicazioni più puntuali sono fornite nei paragrafi relativi ai vari gradi di scolarità.

La tabella B1, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come più volte fatto presente, sono ammesse compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità.

Per i posti di sostegno, in attesa della realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 605 lettera b) della legge  finanziaria n. 296/2006, rimane confermata la dotazione dell’organico di diritto fissata nel decorso anno scolastico, e la relativa quota aggiuntiva, salva restando la possibilità di deroghe nell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per rispondere alle effettive esigenze certificate.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., appena ricevuta la presente circolare e l’allegato schema di decreto interministeriale, attiveranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato.

Contestualmente, le SS.LL., forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri, approfondimenti, richiamando la necessità che i dati trasmessi al Sistema informativo dalle istituzioni scolastiche siano assunti nell’ osservanza della normativa vigente.

Nell’ottica su indicata le SS.LL. impartiranno ai dirigenti scolastici le istruzioni occorrenti per dare concreta attuazione alle previsioni della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), indicando le misure e gli interventi da adottare per la formazione delle classi. In particolare, a titolo di esempio, potrà essere considerata l’opportunità di ridurre quote di organico funzionale nella scuola primaria e di procedere ad una più attenta riconduzione a 18 ore delle cattedre nell’istruzione secondaria di I e II grado. In fase residuale e principalmente nelle classi prime, qualora non risultasse possibile raggiungere altrimenti l’obiettivo fissato dalla legge finanziaria, le SS.LL. valuteranno la possibilità di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/1998. In caso di necessità tale possibilità può essere estesa anche alle classi costituite ai sensi del D.M. n. 141/1999. Ciò anche al fine di evitare la costituzione di classi che non diano garanzia di tenuta, con la conseguenza di accorpamenti negli anni successivi a discapito della continuità didattica.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro coerenza con le previsioni e le finalità delle norme generali regolanti la materia degli organici e della legge finanziaria 2007 ed apporteranno le eventuali variazioni agli stessi. Una volta validati e resi definitivi, ne daranno formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

Scuola dell’infanzia

Al fine di consolidare il risultato dell’eliminazione delle liste di attesa e pervenire alla graduale generalizzazione del servizio, nonché di corrispondere in maniera adeguata alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, la dotazione di organico di diritto per l’anno 2007/2008 viene incrementata dei posti autorizzati in organico di fatto del corrente anno scolastico.

Nella tabella A1 sono riportati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge  finanziaria n. 311/2004.

Scuola primaria

Considerato che sulla base delle esperienze maturate negli anni decorsi, le famiglie nella quasi totalità all’atto dell’iscrizione hanno optato per il modello delle 30 ore settimanali, per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico si intendono confermate, in maniera generalizzata, nella consistenza di 30 ore settimanali per classe.

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trovano ancora applicazione i criteri e le modalità di determinazione degli organici di cui al D.M. n. 331/1998 e al D.M. 141/1999, con gli adeguamenti prima accennati, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge  finanziaria 2007.

Con riferimento poi alle attività di cui all’art. 15 del D.L.vo n. 59/2004 (tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

Si ritiene di dover evidenziare che l’organizzazione del tempo scuola nelle sue varie articolazioni e configurazioni, rimane subordinata alla condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.; contingente comprensivo anche dei posti di specialista necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera.

Nell’anno scolastico 2007/2008, in tutte le prime, seconde, terze e quarte classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, mentre nelle classi quinte si proseguirà nello studio della lingua straniera praticata (anche diversa dall’inglese) nell’anno scolastico 2006/2007.

Si rammenta che l’art. 1, comma 128, della legge  finanziaria 2005, prevede che l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l’esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell’offerta formativa si evidenza, comunque, l’esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato.

Con l’occasione si fa presente che ai fini di quanto previsto dal citato art. 1, comma 128 della legge n. 311/2004, è in corso il piano di formazione, avviato nell’anno scolastico 2004/2005 con la  c.s. n. 1446/2005, da proseguire negli anni 2007/2008 e 2008/2009, ai sensi dell’art. 1 comma 605, lettera e) della legge  finanziaria 2007.

Nel quadro di tali interventi pluriennali, finalizzati al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese, si darà progressiva attuazione a quanto previsto dalla citata legge >finanziaria 2007.

Ad ogni buon fine, si fa presente che entro il 31 agosto p.v., conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento della lingua inglese i docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistico-comunicativa nell’anno 2005 sulla base della citata comunicazione di servizio n. 1466. Le SS.LL., pertanto, nella determinazione dei posti da destinare ai docenti specialisti dovranno tenere conto di detta situazione.

Istruzione secondaria di I grado

Tenuto conto di quanto stabilito dall’ articolo 14 del più volte citato decreto legislativo n. 59/2004 e del disposto dell’art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all’a.s. 2008/2009 la fase transitoria, anche per l’anno 2007/2008 restano confermati, per l’intero corso, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento alle attività di cui all’art. 15 del D.L.vo n. 59/2004 (tempo prolungato), eventuali incrementi di posti, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività e l’assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro l’ammontare delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto precisato per la scuola primaria, è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.

a) Lingue comunitarie

Per effetto del disposto dell’art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all’a.s. 2008/2009, anche per l’anno 2007/2008, verranno previste in organico di diritto le consistenze di organico relative ad una sola lingua straniera, vale a dire quella attualmente presente in tale organico nel corrente anno scolastico. Tanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera.

La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) sarà invece definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Si fa, pertanto, riserva di impartire a tempo debito puntuali istruzioni sulle modalità di copertura delle ore riservate allo studio della seconda lingua comunitaria.

Quanto al numero delle ore da destinare all’insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), l’allegato E) del più volte menzionato decreto legislativo n. 226/2005 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua comunitaria.

Per effetto dell’art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 che ha prorogato all’a.s. 2008/2009 la fase transitoria, l’art. 25, 2° comma, del decreto legislativo n. 226/2005 relativo all’insegnamento “potenziato” della lingua inglese, non troverà attuazione nell’anno scolastico 2007/2008.

b) Tecnologia

Com’è noto, l’insegnamento della tecnologia, rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, e nell’attuale fase transitoria assegnato ai docenti di educazione tecnica, dall’anno scolastico 2006/2007 è passato da una a due ore settimanali.

In relazione a quanto sopra, i predetti docenti, ai fini del completamento a tre ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica, potranno essere impiegati, in base alle competenze professionali in possesso, negli insegnamenti e nelle attività previste dal progetto di istituto (ivi comprese quelle d’informatica e quelle laboratoriali).

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 266/2005 è assicurato “per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale”. Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto al vigente orario obbligatorio di insegnamento.

Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla normativa previgente. Ferma restando l’esigenza, in presenza delle condizioni richieste, che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, si evidenzia che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti nella fase della costituzione dell’organico di diritto. Infatti i posti necessari per l’attivazione dei citati corsi dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia.

d) Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che lo schema di decreto interministeriale allegato alla presente, in attuazione dell’art. 35 della legge n. 289/2003, prevede la costituzione delle cattedre con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni e, in via residuale, quelli esterni, utilizzando gli spezzoni che dovessero residuare in ambito provinciale per la costituzione delle cattedre orario esterne.

Istruzione secondaria di II grado

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado si richiamano i criteri e i parametri previsti dal D.M. n. 331/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. n. 141/1999 (relativo alle classi con la presenza di alunni disabili), con gli adeguamenti prima indicati finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge Finanziaria 2007.

In coerenza di tale esigenza e tenuto conto del quadro normativo vigente si richiamano qui di seguito le disposizioni previste dallo schema di decreto interministeriale:

• Ai sensi dell’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, sono ricondotte alle 18 ore settimanali, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.

Tale norma dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e che nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento a 18 ore dell’orario delle cattedre interne. I posti segnalati al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

• La prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, si costituisce con almeno 20 alunni. Per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell’ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate, come previsto dall’art. 21 del D.M. n. 331/1998.

• Si procede all’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe.

• Si procede alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio (quello meno consistente) di almeno 12 alunni.

• Ai sensi del D.M. n. 331/1998, qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando, ovviamente, la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti.

• Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

• Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni di 20 unità.

Le disposizioni in questione rispondono alle finalità di evitare dispersione di risorse per effetto dell’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali vorranno evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene opportuno rammentare che la realizzazione dei progetti di cui all’accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni si lega di norma ad appositi finanziamenti. Ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene infine di dover evidenziare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con le iniziative legate al dimensionamento e alla distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, all’attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Educazione degli adulti

Le consistenze di organico dei Centri territoriali permanenti non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia prevista dalla legge  finanziaria 2007, in relazione alla quale verranno fornite successive indicazioni.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore generale dell’Usr del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire le dotazioni organiche regionali, assicurando la funzionalità delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.

Indicazioni finali

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. avvalendosi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail: gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail: luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.
 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Cosentino 


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999